Articolo 118 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 117Articolo 119
Versione
14 marzo 1965
Art. 118.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento agli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66, restano stabilite per l'anno finanziario 1965, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965