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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/10/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4110/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice , dott.ssa Ottavia Urto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4110/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. SIMONA
ROTONDARO, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via Della Quercia
n. 49, è elettivamente domiciliato
PARTE ATTRICE contro
(P.IVA. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta , dall'Avv.to CP_2 presso il cui studio sito in Catanzaro, alla via Vinicio Cortese n.
[...]
18/b è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, previa dichiarazione di ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo nel procedimento di istruzione preventiva rubricato al nr. RGCA 1932/2018 e previa
pagina 1 di 17 acquisizione del relativo fascicolo d'ufficio, completo di Consulenza Tecnica
d'Ufficio espletata dall'Ing. IO RO e relativi allegati, in forza dell'accertata responsabilità dei fatti di causa della : - nel merito CP_1 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della in persona CP_1 del l.r.p.t. nel determinismo della frana verificatasi nel terreno sito in Catanzaro alla Via della Quercia, riportato in Catasto al foglio di mappa n. 21, part. 839 di proprietà del sig. ; - sempre nel merito ma in via preliminare, Parte_1 ordinare alla di mettere in sicurezza l'area attraverso un'adeguata CP_1 verifica di integrità della tubazione idrica nel tratto considerato attraverso la tomografia magnetica (MTM), per come indicato dal CTU nella fase di istruzione preventiva, e , conseguentemente provvedere alla sostituzione delle condotte danneggiate ed a rischio sicurezza;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Parte_1 per l'evento per cui è causa per tutte le argomentazioni in atti;
- per l'effetto condannare la , in persona del lrpt, al risarcimento del danno in CP_1 favore del sig. per il ripristino delle opere d'arte e sistemazione Parte_1 del terreno sito in Catanzaro alla Via della Quercia, riportato in Catasto al foglio di mappa n. 21, part. 839 - di proprietà del sig. nella Parte_1 misura determinata dal CTU pari ad € 59.465,02 oltre IVA ed oltre € 5.000,00 oltre IVA per i costi di progettazione ovvero in quell'altra misura che verrà determinata di giustizia e/o in via equitativa nei limiti del valore dichiarato per la presente procedura;
- condannare, altresì, la in persona del lrpt, CP_1 al risarcimento in favore del sig. del danno emergente subito Parte_1 pari a € 53.013,40 per tutte le motivazioni in atti ovvero in quell'altra misura che verrà determinata di giustizia e/o in via equitativa nei limiti del valore dichiarato per la presente procedura;
- condannare, inoltre, la in CP_1 persona del lrpt, al risarcimento in favore del sig. del lucro Parte_1 cessante subito per tutte le motivazioni in atti ovvero in quell'altra misura che verrà determinata di giustizia e/o in via equitativa nei limiti del valore dichiarato per la presente procedura;
- condannare, ancora, la in CP_1 persona del lrpt, a rifondere il sig. dei costi sostenuti per la fase Parte_1 di istruzione preventiva, sia delle spese tecniche del CTP pari ad € 800,00 che delle spese tecniche d i ATP già corrisposte pari ad € 6.872,77; - condannare, infine, la , in persona del lrpt, al pagamento delle spese e compensi CP_1 del presente giudizio, da liquidare ai sensi del DM 55/2014 recante:
pagina 2 di 17 “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247”, aggiornati al DM n. 37 dell '8/3/2018.»;
Parte convenuta: “Chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via principale, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in via subordinata stabilire l'effettiva minor misura dei danni subiti dall'attore, per come sarà accertato nel corso del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio la onde sentirla condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti al terreno di sua proprietà, sito in Catanzaro alla Via della
Quercia, identificato al foglio di mappa n. 21, part. 839 , a causa di una perdita idrica sotterranea della condotta di proprietà della convenuta.
Esponeva, in particolare, il sig. che nella notte tra il 25 e il 26 Pt_1 febbraio 2018, il predetto terreno era stato interessato da una rovinosa frana che ne aveva provocato lo smottamento per diverse decine di metri, con conseguenti gravissimi danni;
che egli, nella stessa giornata del 26 febbraio 2018, aveva provveduto dunque a denunciare la circostanza al la ai Vigili del Fuoco ed al Comune di Catanzaro, al fine di CP_1 sollecitare un intervento urgente per scongiurare il pericolo di ulteriori frane e danni;
che, a seguito di tale denuncia, giungevano sul posto i Vigili del Fuoco, i quali redigevano apposito verbale di intervento, rilevando la presenza di infiltrazioni di acqua proveniente da ve na sotterranea;
che sopraggiungeva altresì la con propri tecnici di fiducia, assicurando CP_1 che avrebbe verificato le cause dell'evento e successivamente posto immediato rimedio;
che il giorno seguent e, considerato che la perdita d'acqua continuava a defluire nel solco ormai tracciato nel terreno mentre la procedeva con le sue indagini, l'attore allertava la protezione CP_1
pagina 3 di 17 civile, la quale, dopo i dovuti sopralluoghi, imponeva agli Enti le proprie prescrizioni di sicurezza.
Parte attrice rappresentava che, a seguito delle ispezioni in situ, i geologi della protezione civile avevano evidenziato un'emergenza idrica che faceva supporre una perdita idrica a carico di “in quanto la via Parte_2 comunale sopramenzionata è attraversata da una condotta idrica di grossa portata di proprietà della e da un ramo di rete fognaria” e che CP_1 tale situazione determinava “condizioni di potenziale rischio per probabile evoluzione del fenomeno franoso che potrebbe interessare la sede della strada comunale denominata Via della Quercia e in condizioni evolutive più estreme anche i fabbricati residenziali esistenti”.
Rappresentava, inoltre: che in data 2.3.2018, veniva rintracciata e nella stessa giornata riparata la falla nella condotta della che, tuttavia, CP_1 nessun altro intervento veniva posto in essere per la messa in sicurezza del terreno e della strada di accesso alle abitazioni pr ivate;
che, invitata dal ad intervenire per adottare le misure necessarie e per il Pt_1 risarcimento dei danni, la negava ogni sua responsabilità, CP_1 assumendo che la perdita era stata esigua, senza considerare che il deflusso di acque sotterranee era cessato con la riparazione della perdita nella condotta, ed adducendo, quale concausa della frana, l'ammaloramento delle condotte idriche e fognanti comunali e il mancato convogliamento delle acque provenienti dai palazzi prospicienti il terreno .
Parte attrice esponeva, dunque, che, a fronte del contegno della CP_1 aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, convenendo, dinanzi all'intestato Tribunale, sia la che il Comune di CP_1
Catanzaro, all'esito del quale, il C.T.U. aveva individuato nella rottura della condotta di proprietà della la causa del cedimento del terreno , CP_1 accertando i danni subiti dall'odierno attore ed evidenziando le opere necessarie per la messa in sicurezza del sito.
Tanto premesso e dopo aver evidenziato di aver segnalato alla società convenuta sin dal 2013 la presenza di infil trazioni di acqua nel proprio terreno che avevano determinato leggeri smottamenti sino a degenerare pagina 4 di 17 nell'evento oggetto di causa, il allegava di aver subito danni più Pt_1 gravi ed ulteriori rispetto a quelli richiesti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, limitati alle opere di messa in sicurezza del sito e della via pubblica.
Più segnatamente, deduceva: che, quanto alle opere di ripristino e messa in sicurezza, il C.T.U. aveva stimato il costo compless ivo delle stesse pari ad €
59.465,02 oltre IVA, nonché € 5.000,00 per gli oneri di progettazione;
che, essendo emersa l'impossibilità di riduzione in pristino del terreno, ovvero di ripristinare i terrazzamenti originari , le palificazioni in legno, gli alberi e i piccoli muretti in pietra a secco, doveva esser gli riconosciuto il danno da lucro cessante, da liquidarsi in via equitativa;
che egli aveva altresì subito un danno per il mancato godimento della porzione di terreno perita, sulla quale esercitava colture stagionali e allevava piccoli animali da cortile e volatili;
che, quanto al danno emergente, egli aveva sostenuto una spesa di €
1.056,52 per la riparazione della condo tta idrica posta a ridosso della frana, aveva vista distrutta una parte della voliera e fuggiti i volati li, aveva subito danni quantificati in € 53.013,40 dal consulente di parte per il perimento degli alberi da frutto, delle piantagioni ivi esistenti e per la distruzione delle recinzioni e palificazioni;
che, infine, dovevano essergli riconosciuti i costi sostenuti nella fase di istruzione preventiva che comprend evano sia le spese
(€ 800,00 per le spese tecniche del CTP ed € 6.872,77 per le spese tecniche di ATP) che i compensi di causa del difensore da liquidar e ai sensi del D.M.
55/2014.
In virtù di quanto esposto, il rassegnava le conclusioni indicate in Pt_1 premessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo: che la condotta per cui è causa è soggetta a pressioni modeste che lasciano intendere ridotte probabilità di rottura;
che la strada in questione di proprietà comunale è caratterizzata da una fitta rete di sottoservizi/tubazioni comunali (rete idrica e rete fognaria) in utilizzo alle tante abitazioni della zona, tubazioni dalle dimensioni dal 1/2" al 2", di diverso materiale, con deboli giunture eseguite manualmente mediante pagina 5 di 17 filettature e centinaia di nodi di interconnessioni/derivazione , più soggette a potenziali perdite rispetto all'unico condotta di proprietà della CP_1 che, inoltre, la strada comunale non risulta dotata di sistema di regimazione delle acque meteoriche, con la conseguenza che, nel caso di piogge, le acque non possono fare altro che dilavare il terreno, causando erosione e fenomeni franosi;
che, infatti, il movimento franoso si era verificato proprio a seguito di un intenso evento piovoso;
che la tubazione della era stata CP_1 posata prima dell'urbanizzazione della zona, la quale avrebbe richiesto opere di consolidamento e di sostegno del ve rsante che non erano state realizzate;
che anche delle micro-perdite, che non possono essere escluse per qualsiasi acquedotto, avrebbero potuto certamente generare o contribuire a generare un movimento franoso come quello rilevato;
che lo stesso non aveva realizzato a protezione della sua proprietà un Pt_1 perfetto sistema di convogliamento e deflusso verso valle delle acque meteoriche;
che, come si evinceva dalla relazione della Protezione Civile,
l'area in questione era descritta all'interno del PAI (Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) come “zona franosa profonda quiescente” con livello di rischio R3 (classe di rischio elevata); che, pertanto, stante la particolare orografia del versante, caratterizzato anche da importanti pendenze , erano necessarie opere di stabilità e di ingegneria non indifferenti, che il Pt_1 non aveva realizzato nella sua proprietà ; che, quindi, l'evento franoso non potrebbe essere ricondotto alla sola perdita della condotta gestita dalla considerato anche che l'entità della fuoriuscita non era rilevante;
CP_1 che la tipologia delle opere indicate dal C.T.U. per ripristinare i luoghi e mettere in sicurezza l'area apparivano del tutto spropositate rispetto alle opere precarie e approssimative che erano stat e realizzate dal a Pt_1 differenza delle opere di consolidamento e stabilità del pen dio realizzate più
a monte;
che la richiesta di danni da valutare in via equitativa per
“l'impossibilità di ripristino delle alberature originarie e delle opere di ingegneria naturalistica prima esistenti” apparirebbe in contrasto con le conclusioni della perizia di controparte;
che , in merito al mancato godimento del bene, lo stesso non poteva essere considerato in re ipsa ma pagina 6 di 17 doveva essere dimostrato;
che, quanto alle altre voci di danno, il C.T.U. aveva rilevato l'assenza di qualsivoglia prova;
che, invece, in re lazione ai danni per il ripristino dei muretti e delle palificate, gli stessi sa rebbero contenuti nelle complessive opere di ripristino individuate dal C.T.U.
Per tali ragioni, parte convenuta concludeva come in premessa.
Alla prima udienza di trattazione, il precedente Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di ATP, ammessa ed espletata la prova testimoniale , all'udienza del 10.10.2022, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e , in data 20/06/2023, veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
Con ordinanza del 15.11.2023, ordinata l'esibizione a dei Parte_1 titoli edilizi relativi agli interventi realizzati sul terreno oggetto di causa , ritenuta matura per la decisione senza necessi tà di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni .
All'udienza del 31.03.2025, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'attore ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertata e dichiarata la responsabilità della per i danni causati al CP_1 terreno di sua proprietà per effetto della rottura della tubazione idri ca gestita dalla convenuta. CP_3
Occorre innanzitutto ricondurre l'asserita responsabilità della convenuta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., ovvero della responsabilità da cosa in custodia.
La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed pagina 7 di 17 imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto , inoltre, modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez. Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode (Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del
20/05/1998).
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che
pagina 8 di 17 può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ.,
6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11 -
6-1998, n. 5814).
Tanto chiarito in diritto, la domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono.
Invero, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel procedimento di istruzione preventiva – le cui risultanze peritali quest o
Giudice ritiene di dover fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico - il C.T.U., approfondendo le indagini attraverso sopralluoghi e analisi della documentazione prodotta dalle parti , ha determinato le cause che hanno provocato i danni lamentati dall'attore.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, all'esito del sopralluogo, ha in primo luogo, rilevato che: “Il terreno oggetto dei lamentati danni è situato ai margini di una zona residenziale e precisamente a valle della strada comunale denominata via della Quercia. Esso, con accesso dalla via comunale sopra indicata, attraverso una cancellata in ferro di tipo scorrevole, presenta una via principale di accesso con pavimentazione in calcestruzzo, dalla quale si dipartono, alle diverse quote, stradine in terra battuta dalle quale si accede ai vari terrazzamenti. Questi ultimi sono stati realizzati attraverso la messa in opera di muri in pietra e malta cementizia privi di opportuna fondazione, collocati su una piccola base in calcestruzzo con sovrastante staccionata in legno costituita da pali da 10-12 cm di diametro, lunghi mediamente 130 cm, di cui circa 50 cm infissi nel terreno, posti ad una distanza di 100 -150 cm a sostegno di viminata in legno (vedi foto all. 2 doc. 2). Nel tratto di strada antistante l'accesso alla proprietà dei ricorrenti, su indicazione degli stessi, si evidenziava sul manto stradale un tombino in ghisa, con un'ampia area circostante di nuova bitumazione
(vedi foto n. 1 all. 2 doc. 2). In effetti, in detta zona, i ricorrenti rilevavano che in data 26/02/2018 si era verificata la rottura della tubazione idrica di
pagina 9 di 17 proprietà della causa dell'avvenuto smottamento e dei lamentati CP_1 danni. In corrispondenza di detto tombino, proprio in prossimità del limite di proprietà superiore del terreno dei ricorrenti, si evidenziava la presenza di uno svuotamento dell'originario terrazzamento, con contestuale scivolamento dell'ammasso terroso in parte nella zona bassa della proprietà e in gran parte nella sottostante proprietà di altra ditta (vedi foto all. 2 doc. 2 - 3 - 4). Allo scopo di ricostruire il possibile terrazzamento dell'area oggetto dello smottamento, vista la mancanza agli atti di documentazione cartacea e/o fotografica che ne descrivesse lo stato prima dell'evento, venivano visionate le aree circostanti. In esse, era possibile verificare la presenza di terrazzamenti in terra sostenuti da muri in pietra
e malta, di altezza 100-130 cm e dello spessore medio di 25 -30 cm, sormontati in testa da una staccionata costituita da pali in legno con diametro 10-12 cm distanziati mediamente di 100 -150 cm a sostegno di viminate anch'esse in legno (vedi foto all. 2 doc. 4). Lungo detti terrazzamenti si rilevava la presenza di camminamenti e una rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Nell'area limitrofa allo smottamento, per intendersi sul lato destro, si rilevava la presenza di una gabbia in paletti e reti metalliche che, per quanto riferito dal ricorrente, ospitavano animali da cortile e altre al momento vuote in quanto danneggiate dalla rotazione di un albero di quercia per effetto dell'instabilità riscontrata.” (cfr. pp. 15 e seguenti della relazione peritale).
Il consulente ha poi esaustivamente spiegato quali sono state le cause dei danni occorsi alla proprietà del evidenziando che sono tutte da Pt_1 attribuire alla perdita della condotta idrica di proprietà della CP_1
(cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale).
[...]
In particolare, ha accertato che lo smottamento era stato innescato a causa della rottura della condotta idrica della collocata in prossimità CP_1 del confine della proprietà del ricorrente al di sotto del piano stradale comunale (a circa 3,00 m), evidenziando che “… per come ampiamente documentato dai ricorrenti, in data 26/02/2018 era stata registrata una
pagina 10 di 17 perdita considerevole dalla tubazione idrica presente in prossimità dell'accesso della proprietà dei ricorrenti collocata sulla strada comunale via della Quercia. Detta perdita era stata riparata dalla (società CP_1 proprietaria della tubazione id rica) in data 02/03/2018 e quindi in data successiva all'evento franoso lamentato. La documentazione fotografica prodotta da parte ricorrente, unitamente ai video, rileva oltre all'evidente perdita della tubazione idrica, successivamente riparat a, anche
l'emergenza idrica ad essa addebitata visibile nel piano di scivolamento creatosi per effetto dello smottamento avvenuto” (cfr. pp. 18 e 19 della relazione peritale).
Inoltre, è stato chiarito dal C .T.U. che la tubazione idrica è di vecchia datazione e che la sua profondità rispetto al piano viario e la sua posizione in prossimità del crinale a forte acclività, dove è sita la proprietà del ricorrente, fa sì che un'eventuale perdita sia di difficile rilevazione sul tracciato stradale proprio per il profondo interramento.
Il Consulente tecnico d'ufficio ha, inoltre, escluso, contrariamente a quanto dedotto dalla società convenuta, che il fenomeno franoso sia imputabile a cause diverse: in particolare, alla presenza di sottoservizi comuna li e privati e alla mancata regimentazione della acque piovane sulla strada comunale e nelle proprietà private, nonché alla mancata realizzazione d a parte del
PA di opere strutturali di sostegno e stabilità, in considerazione delle asserite criticità dell'area riconosciuta ad elevato rischio frana (R3 del PAI).
Più segnatamente, si legge nell'elaborato peritale: “detto terreno di proprietà dell'attore, per quanto a forte acclività, è sufficientemente terrazzato secondo i canoni dell'ingegneria naturalistica, pertanto è da ritenersi a tutti gli effetti stabile. D'altronde, fatta eccezione dell'area colpita dallo smottamento rilevato e riscontrato nel corso dei sopralluoghi, la restante proprietà si presenta assolutamente in buono stato, completamente terrazzata e, pertanto, con un sufficiente grado di stabilità. Del resto, anche l'area oggetto dello scivolamento, durante il corso dei vari sopralluoghi succedutisi in un arco di tempo di circa quattro mesi, nonostante le piogge eccezionali del periodo ha
pagina 11 di 17 mantenuto le medesime caratteristiche confermando una buona stabilità .
Pertanto è possibile dedurre che la causa scatenante lo smottamento registrato in data 26/02/2018 è da circoscrivere ad un evento non riconducibile ad azione degli agenti esterni (piogge intense e vento) e/o eventi tellurici, ma a fatti contingenti ai luoghi.” (cfr. p. 18 dell'elaborato peritale).
In sede di chiarimenti alla C.T.U., il consulente d'ufficio ha precisato, inoltre, che “il fronte di frana, in origine terrazzato, per propria natura, nonostante l'acclività riscontrata, aveva una sua stabilità. È altrettanto vero che, per come ampiamente documentato dai video e dalla perdita della tubazione idrica anch'essa ampiamente documentata, non esistono concause alla causa scatenante ampiamente descritta e disquisita nella
CTU”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente trovano conferma nelle segnalazioni inoltrate negli anni precedenti dall'attore all'indirizzo della
(cfr. all.ti da 12 a 21 della produzione attorea) con le quali il CP_1 lamentava copiose infiltrazioni di acqua nel proprio terreno Pt_1 provenienti proprio dalla predetta condotta nonché nel materiale videografico e fotografico prodotto in atti.
Quanto ai danni, il C.T.U. ha accertato la presenza dello smottamento di terreno, rilevando che la superficie colpita da movimento franoso è pari a circa mq 341,00 con uno scivolamento di terreno pari a mc 223,00 circa .
A fronte dalla prova del fatto, del danno e del nesso causale con la rottura della tubazione idrica, la si valuta responsabile dei danni CP_1 derivanti dall'omessa manutenzione della condotta de qua.
Non risulta invece assolto l'onere della prova liberatoria gra vante sul custode, non avendo la dimostrato la ricorrenza, nella spe cie, del CP_1 caso fortuito o della forza maggiore, tali da escludere la propria responsabilità.
Ciò posto in relazione all'an, relativamente al quantum, in relazione alle opere necessarie per la ricostruzione del sito oggetto del registrato scivolamento, il C.T.U., considerato che il terreno era stat o valorizzato pagina 12 di 17 dall'attore attraverso la costruzione di terrazzamenti realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto am bientale che ne miglioravano l'aspetto e la stabilità, ha indicato opere che potessero rimarcare lo stato pregresso, pur ritenendo necessaria un'opera di contenimento che permettesse una stabilizzazione duratura nel tempo del fronte, prima non presente in quanto non necessaria e resasi necessaria a seguito dell'instabilità venutasi a creare con lo smottamento (cfr. relazione peritale in atti e chiarimenti C.T.U.: “la ricostruzione del fronte deve necessariamente prevedere, per motivi di stabilità dello stesso, la realizzazione di un'opera fondale costituita da una trave di testata in cemento armato su micropali nella parte bassa e una ricostruzione superiore dei vari terrazzamenti attraverso il posizionamento di gabbionatura ai vari livelli secondo la ricostruzione dei luoghi prima dell'evento. Chiaramente, considerato che dette opere d'arte hanno il solo scopo di sostenere il riposizionamento del vecchio terreno secondo le quote originarie, dovrà prevedersi, necessari amente la ricostituzione nella parte
a vista dei muri in pietra e malta e della soprastante viminata che per ovvi motivi di stabilità, nel caso di specie, sarà costituita da vidimata vi va con attecchimento nel tempo. Chiaramente nella pa rte sommitale di ciascun terrazzamento verrà realizzato uno strato di terre no vegetale dover poter procedere alla ricostruzione della flora presente.”).
Si ritiene congrua la somma determinata dal C.T.U. per le opere necessarie per la messa in sicurezza del sito e per il ripristino dello stato dei luoghi , il cui costo è stato stimato per gli interventi in € 59.465,02 oltre IVA, utilizzando il prezziario delle opere pubbliche della Regione Calabria anno
2017, oltre € 5.000,00 per l'onorario del tecnico per la redazione della progettazione esecutiva per l'esecuzione delle opere d'arte indicate.
Nulla va invece riconosciuto per i danni che l'istante assume di aver subito per la perdita dell'alberatura e per la fauna perita o dispersa, mancando la specifica allegazione dei citati danni non rinvenibili nemmeno dalle fotografie allegate.
Difatti, come anche evidenziato dallo stesso C .T.U., agli atti non vi è
pagina 13 di 17 documentazione fotografica e/o cartacea che rilevi lo stato dei luoghi prima dell'evento franoso dalla quale desumere i presunti danni lamentati (cfr. pag. 5 chiarimenti allegati alla CTU).
Deve, invece, essere riconosciuto l'esborso pari ad € 1.056,52 sostenuto dal sig. in relazione ad alcune opere resesi necessarie per la riparazione Pt_1 della condotta idrica sita a ridosso della frana: parte attrice sul punto ha fornito adeguata prova in ordine al quantum debeatur poiché le fatture allegate (cfr. all.25 fattura ditta Nocera RA per l'acquisto di materiale idraulico e all. 26 fattura per l'intervento di ripristino Parte_3 della tubazione) sono state confermate in sede di escussione testimoniale da
– le cui dichiarazioni, in assenza di specifiche allegazioni Testimone_1 tali da indurre il Tribunale a giudicare inattendibile il teste, appaiono affidabili, ancorché lo stesso sia legato all'attore da vincoli di parentela
(padre) - che escusso all'udienza del 12/07/2021 ha confermato il pagamento in contanti delle predette fatture, nonché dal teste, sig. Tes_2
escusso all'udienza del 27.5.2022, titolare della ditta che ha
[...] provveduto alla riparazione.
Devono essere posti a fondamento della liquidazione de i danni subiti da parte attrice anche i preventivi per il ripristino della rete di recinzione e della voliera, in quanto confermati dal teste , all'udienza Parte_1 dell'11 marzo 2022, il quale ha dichiarato che la frana verificatasi tra il 25 e il 26 febbraio 2018 aveva divelto parte della rete metallica di recinzione e distrutto parte della voliera, di aver redatto i predetti preventivi e che i l gli aveva già corrisposto il costo della recinzione, mentre egli non Pt_1 aveva ancora eseguito i lavori della voliera (cfr. verbale dell'udienza dell'11 marzo 2022).
Quanto alla perdita dei muretti a secco e delle graticciate, della strada di servizio, del piazzale d'accesso e del terreno, gli stessi devono ritenersi compresi nelle opere di ripristino indicate dal consulente tecnico , come già osservato.
Quanto, infine, all'asserito danno non patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità e dal mancato godimento del terreno, pur avendo i testimoni pagina 14 di 17 riferito che dopo la frana non si erano più svolti gli incontri e i festeggiamenti che prima il organizzava in quel luogo, si ritiene che Pt_1 il danno esistenziale non possa essere riconosciuto in re ipsa, non essendo sufficienti generiche allegazioni prive di supporto probatorio circa la sofferenza soggettiva patita a causa dell'evento lesivo.
In conclusione, deve essere riconosciuta a parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di € 59.465,02, oltre IVA per la messa in sicurezza del sito e per il ripristino dello stato dei luoghi;
€ 5.000,00, oltre IVA per la redazione della relativa progettazione esecutiva;
€ 1.056,52 per i costi sostenuti per la riparazione della condotta;
€ 1.400,00 ed € 600,00 oltre
IVA per i costi sostenuti per la riparazione rispettivamente della voliera e della recinzione, per un importo complessivo pari ad € 67.521,54 oltre
IVA (tranne per l'importo di € 1.056,52, già comprensivo d'IVA).
Così quantificati i danni subiti dall'attore, dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione al
2017, tale somma deve essere attualizzata . Su tale importo, devalutato alla data dell'illecito (25 febbraio 2018) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della (S.U. n. CP_4
1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Parte attrice ha altresì chiesto di ordinare alla a messa in Controparte_5 sicurezza del sito e quindi in primo luogo di verificare l'integrità della tubazione idrica nel tratto che interessa il terreno del PA attraverso la tomografica magnetica (MTM), come indicato dal CTU nell'ATP, e, conseguentemente, provvedere alla sostituzione delle condotte danneggiate e a rischio sicurezza.
La domanda è infondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio non ha appurato che il tratto di pagina 15 di 17 tubazione in questione si trovasse in cattive condizioni – anzi ha affermato di non aver potuto accertare, per “motivi di tempo e di coordinamento logistico” lo stato in cui lo stesso versava – né ha indicato tra le opere necessarie per il ripristino dello status quo ante la verifica della condotta metallica e la sua sostituzione, limitandosi a suggerire tale intervento di controllo in via precauzionale.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che la domanda risarcitoria è stata accolta, vengono poste a carico della convenuta e, considerate la CP_1 CP_1 natura, il valore (in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016 ) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00.
Indiscusso è il principio secondo cui le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contest o (cfr.
Cass. civ. 15672/2005; Cass. civ., ord. 19/07/2023, n. 21085 ).
Stante l'accoglimento della domanda attorea, le spese del procedimento di
ATP devono essere riconosciute in favore del PA e vanno liquidate i n €
10.882,09, oltre accessori, per l'onorario del C.T.U., come già liquidato dal
Giudice del procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 800,00, oltre accessori di legge per le spese sostenute per il consulente tecnico di parte (come richieste e come da fatture in atti) , in € 3.056,00 per le spese legali che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 , considerato il valore della causa e quanto riconosciuto dal C.T.U., oltre accessori di legge e oltre pagina 16 di 17 rimborso spese vive pari ad € 286,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 59.465,02, oltre IVA per la messa in sicurezza del sito e per il ripristino dello stato dei luoghi , € 5.000,00, oltre IVA per la redazione della progettazione esecutiva, € 1.056,52 per i costi sostenuti per la riparazione della condotta, € 1.400,00 ed € 600,00 oltre IVA per la riparazione rispettivamente della voliera e della recinzione, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiv a;
2) Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00
[...]
a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00;
3) Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese sostenute per la procedura di accertamento
[...] tecnico preventivo, che si liquidano in € 10.882,09, oltre accessori, per l'onorario del C.T.U, in € 800,00, oltre accessori di legge per le spese di C.T.P., in € 3.056,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00.
Così deciso in Catanzaro, lì 17/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice , dott.ssa Ottavia Urto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4110/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. SIMONA
ROTONDARO, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via Della Quercia
n. 49, è elettivamente domiciliato
PARTE ATTRICE contro
(P.IVA. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta , dall'Avv.to CP_2 presso il cui studio sito in Catanzaro, alla via Vinicio Cortese n.
[...]
18/b è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, previa dichiarazione di ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo nel procedimento di istruzione preventiva rubricato al nr. RGCA 1932/2018 e previa
pagina 1 di 17 acquisizione del relativo fascicolo d'ufficio, completo di Consulenza Tecnica
d'Ufficio espletata dall'Ing. IO RO e relativi allegati, in forza dell'accertata responsabilità dei fatti di causa della : - nel merito CP_1 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della in persona CP_1 del l.r.p.t. nel determinismo della frana verificatasi nel terreno sito in Catanzaro alla Via della Quercia, riportato in Catasto al foglio di mappa n. 21, part. 839 di proprietà del sig. ; - sempre nel merito ma in via preliminare, Parte_1 ordinare alla di mettere in sicurezza l'area attraverso un'adeguata CP_1 verifica di integrità della tubazione idrica nel tratto considerato attraverso la tomografia magnetica (MTM), per come indicato dal CTU nella fase di istruzione preventiva, e , conseguentemente provvedere alla sostituzione delle condotte danneggiate ed a rischio sicurezza;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Parte_1 per l'evento per cui è causa per tutte le argomentazioni in atti;
- per l'effetto condannare la , in persona del lrpt, al risarcimento del danno in CP_1 favore del sig. per il ripristino delle opere d'arte e sistemazione Parte_1 del terreno sito in Catanzaro alla Via della Quercia, riportato in Catasto al foglio di mappa n. 21, part. 839 - di proprietà del sig. nella Parte_1 misura determinata dal CTU pari ad € 59.465,02 oltre IVA ed oltre € 5.000,00 oltre IVA per i costi di progettazione ovvero in quell'altra misura che verrà determinata di giustizia e/o in via equitativa nei limiti del valore dichiarato per la presente procedura;
- condannare, altresì, la in persona del lrpt, CP_1 al risarcimento in favore del sig. del danno emergente subito Parte_1 pari a € 53.013,40 per tutte le motivazioni in atti ovvero in quell'altra misura che verrà determinata di giustizia e/o in via equitativa nei limiti del valore dichiarato per la presente procedura;
- condannare, inoltre, la in CP_1 persona del lrpt, al risarcimento in favore del sig. del lucro Parte_1 cessante subito per tutte le motivazioni in atti ovvero in quell'altra misura che verrà determinata di giustizia e/o in via equitativa nei limiti del valore dichiarato per la presente procedura;
- condannare, ancora, la in CP_1 persona del lrpt, a rifondere il sig. dei costi sostenuti per la fase Parte_1 di istruzione preventiva, sia delle spese tecniche del CTP pari ad € 800,00 che delle spese tecniche d i ATP già corrisposte pari ad € 6.872,77; - condannare, infine, la , in persona del lrpt, al pagamento delle spese e compensi CP_1 del presente giudizio, da liquidare ai sensi del DM 55/2014 recante:
pagina 2 di 17 “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247”, aggiornati al DM n. 37 dell '8/3/2018.»;
Parte convenuta: “Chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via principale, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in via subordinata stabilire l'effettiva minor misura dei danni subiti dall'attore, per come sarà accertato nel corso del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio la onde sentirla condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti al terreno di sua proprietà, sito in Catanzaro alla Via della
Quercia, identificato al foglio di mappa n. 21, part. 839 , a causa di una perdita idrica sotterranea della condotta di proprietà della convenuta.
Esponeva, in particolare, il sig. che nella notte tra il 25 e il 26 Pt_1 febbraio 2018, il predetto terreno era stato interessato da una rovinosa frana che ne aveva provocato lo smottamento per diverse decine di metri, con conseguenti gravissimi danni;
che egli, nella stessa giornata del 26 febbraio 2018, aveva provveduto dunque a denunciare la circostanza al la ai Vigili del Fuoco ed al Comune di Catanzaro, al fine di CP_1 sollecitare un intervento urgente per scongiurare il pericolo di ulteriori frane e danni;
che, a seguito di tale denuncia, giungevano sul posto i Vigili del Fuoco, i quali redigevano apposito verbale di intervento, rilevando la presenza di infiltrazioni di acqua proveniente da ve na sotterranea;
che sopraggiungeva altresì la con propri tecnici di fiducia, assicurando CP_1 che avrebbe verificato le cause dell'evento e successivamente posto immediato rimedio;
che il giorno seguent e, considerato che la perdita d'acqua continuava a defluire nel solco ormai tracciato nel terreno mentre la procedeva con le sue indagini, l'attore allertava la protezione CP_1
pagina 3 di 17 civile, la quale, dopo i dovuti sopralluoghi, imponeva agli Enti le proprie prescrizioni di sicurezza.
Parte attrice rappresentava che, a seguito delle ispezioni in situ, i geologi della protezione civile avevano evidenziato un'emergenza idrica che faceva supporre una perdita idrica a carico di “in quanto la via Parte_2 comunale sopramenzionata è attraversata da una condotta idrica di grossa portata di proprietà della e da un ramo di rete fognaria” e che CP_1 tale situazione determinava “condizioni di potenziale rischio per probabile evoluzione del fenomeno franoso che potrebbe interessare la sede della strada comunale denominata Via della Quercia e in condizioni evolutive più estreme anche i fabbricati residenziali esistenti”.
Rappresentava, inoltre: che in data 2.3.2018, veniva rintracciata e nella stessa giornata riparata la falla nella condotta della che, tuttavia, CP_1 nessun altro intervento veniva posto in essere per la messa in sicurezza del terreno e della strada di accesso alle abitazioni pr ivate;
che, invitata dal ad intervenire per adottare le misure necessarie e per il Pt_1 risarcimento dei danni, la negava ogni sua responsabilità, CP_1 assumendo che la perdita era stata esigua, senza considerare che il deflusso di acque sotterranee era cessato con la riparazione della perdita nella condotta, ed adducendo, quale concausa della frana, l'ammaloramento delle condotte idriche e fognanti comunali e il mancato convogliamento delle acque provenienti dai palazzi prospicienti il terreno .
Parte attrice esponeva, dunque, che, a fronte del contegno della CP_1 aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, convenendo, dinanzi all'intestato Tribunale, sia la che il Comune di CP_1
Catanzaro, all'esito del quale, il C.T.U. aveva individuato nella rottura della condotta di proprietà della la causa del cedimento del terreno , CP_1 accertando i danni subiti dall'odierno attore ed evidenziando le opere necessarie per la messa in sicurezza del sito.
Tanto premesso e dopo aver evidenziato di aver segnalato alla società convenuta sin dal 2013 la presenza di infil trazioni di acqua nel proprio terreno che avevano determinato leggeri smottamenti sino a degenerare pagina 4 di 17 nell'evento oggetto di causa, il allegava di aver subito danni più Pt_1 gravi ed ulteriori rispetto a quelli richiesti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, limitati alle opere di messa in sicurezza del sito e della via pubblica.
Più segnatamente, deduceva: che, quanto alle opere di ripristino e messa in sicurezza, il C.T.U. aveva stimato il costo compless ivo delle stesse pari ad €
59.465,02 oltre IVA, nonché € 5.000,00 per gli oneri di progettazione;
che, essendo emersa l'impossibilità di riduzione in pristino del terreno, ovvero di ripristinare i terrazzamenti originari , le palificazioni in legno, gli alberi e i piccoli muretti in pietra a secco, doveva esser gli riconosciuto il danno da lucro cessante, da liquidarsi in via equitativa;
che egli aveva altresì subito un danno per il mancato godimento della porzione di terreno perita, sulla quale esercitava colture stagionali e allevava piccoli animali da cortile e volatili;
che, quanto al danno emergente, egli aveva sostenuto una spesa di €
1.056,52 per la riparazione della condo tta idrica posta a ridosso della frana, aveva vista distrutta una parte della voliera e fuggiti i volati li, aveva subito danni quantificati in € 53.013,40 dal consulente di parte per il perimento degli alberi da frutto, delle piantagioni ivi esistenti e per la distruzione delle recinzioni e palificazioni;
che, infine, dovevano essergli riconosciuti i costi sostenuti nella fase di istruzione preventiva che comprend evano sia le spese
(€ 800,00 per le spese tecniche del CTP ed € 6.872,77 per le spese tecniche di ATP) che i compensi di causa del difensore da liquidar e ai sensi del D.M.
55/2014.
In virtù di quanto esposto, il rassegnava le conclusioni indicate in Pt_1 premessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo: che la condotta per cui è causa è soggetta a pressioni modeste che lasciano intendere ridotte probabilità di rottura;
che la strada in questione di proprietà comunale è caratterizzata da una fitta rete di sottoservizi/tubazioni comunali (rete idrica e rete fognaria) in utilizzo alle tante abitazioni della zona, tubazioni dalle dimensioni dal 1/2" al 2", di diverso materiale, con deboli giunture eseguite manualmente mediante pagina 5 di 17 filettature e centinaia di nodi di interconnessioni/derivazione , più soggette a potenziali perdite rispetto all'unico condotta di proprietà della CP_1 che, inoltre, la strada comunale non risulta dotata di sistema di regimazione delle acque meteoriche, con la conseguenza che, nel caso di piogge, le acque non possono fare altro che dilavare il terreno, causando erosione e fenomeni franosi;
che, infatti, il movimento franoso si era verificato proprio a seguito di un intenso evento piovoso;
che la tubazione della era stata CP_1 posata prima dell'urbanizzazione della zona, la quale avrebbe richiesto opere di consolidamento e di sostegno del ve rsante che non erano state realizzate;
che anche delle micro-perdite, che non possono essere escluse per qualsiasi acquedotto, avrebbero potuto certamente generare o contribuire a generare un movimento franoso come quello rilevato;
che lo stesso non aveva realizzato a protezione della sua proprietà un Pt_1 perfetto sistema di convogliamento e deflusso verso valle delle acque meteoriche;
che, come si evinceva dalla relazione della Protezione Civile,
l'area in questione era descritta all'interno del PAI (Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) come “zona franosa profonda quiescente” con livello di rischio R3 (classe di rischio elevata); che, pertanto, stante la particolare orografia del versante, caratterizzato anche da importanti pendenze , erano necessarie opere di stabilità e di ingegneria non indifferenti, che il Pt_1 non aveva realizzato nella sua proprietà ; che, quindi, l'evento franoso non potrebbe essere ricondotto alla sola perdita della condotta gestita dalla considerato anche che l'entità della fuoriuscita non era rilevante;
CP_1 che la tipologia delle opere indicate dal C.T.U. per ripristinare i luoghi e mettere in sicurezza l'area apparivano del tutto spropositate rispetto alle opere precarie e approssimative che erano stat e realizzate dal a Pt_1 differenza delle opere di consolidamento e stabilità del pen dio realizzate più
a monte;
che la richiesta di danni da valutare in via equitativa per
“l'impossibilità di ripristino delle alberature originarie e delle opere di ingegneria naturalistica prima esistenti” apparirebbe in contrasto con le conclusioni della perizia di controparte;
che , in merito al mancato godimento del bene, lo stesso non poteva essere considerato in re ipsa ma pagina 6 di 17 doveva essere dimostrato;
che, quanto alle altre voci di danno, il C.T.U. aveva rilevato l'assenza di qualsivoglia prova;
che, invece, in re lazione ai danni per il ripristino dei muretti e delle palificate, gli stessi sa rebbero contenuti nelle complessive opere di ripristino individuate dal C.T.U.
Per tali ragioni, parte convenuta concludeva come in premessa.
Alla prima udienza di trattazione, il precedente Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di ATP, ammessa ed espletata la prova testimoniale , all'udienza del 10.10.2022, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e , in data 20/06/2023, veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
Con ordinanza del 15.11.2023, ordinata l'esibizione a dei Parte_1 titoli edilizi relativi agli interventi realizzati sul terreno oggetto di causa , ritenuta matura per la decisione senza necessi tà di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni .
All'udienza del 31.03.2025, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'attore ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertata e dichiarata la responsabilità della per i danni causati al CP_1 terreno di sua proprietà per effetto della rottura della tubazione idri ca gestita dalla convenuta. CP_3
Occorre innanzitutto ricondurre l'asserita responsabilità della convenuta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., ovvero della responsabilità da cosa in custodia.
La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed pagina 7 di 17 imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto , inoltre, modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez. Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode (Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del
20/05/1998).
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che
pagina 8 di 17 può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ.,
6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11 -
6-1998, n. 5814).
Tanto chiarito in diritto, la domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono.
Invero, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel procedimento di istruzione preventiva – le cui risultanze peritali quest o
Giudice ritiene di dover fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico - il C.T.U., approfondendo le indagini attraverso sopralluoghi e analisi della documentazione prodotta dalle parti , ha determinato le cause che hanno provocato i danni lamentati dall'attore.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, all'esito del sopralluogo, ha in primo luogo, rilevato che: “Il terreno oggetto dei lamentati danni è situato ai margini di una zona residenziale e precisamente a valle della strada comunale denominata via della Quercia. Esso, con accesso dalla via comunale sopra indicata, attraverso una cancellata in ferro di tipo scorrevole, presenta una via principale di accesso con pavimentazione in calcestruzzo, dalla quale si dipartono, alle diverse quote, stradine in terra battuta dalle quale si accede ai vari terrazzamenti. Questi ultimi sono stati realizzati attraverso la messa in opera di muri in pietra e malta cementizia privi di opportuna fondazione, collocati su una piccola base in calcestruzzo con sovrastante staccionata in legno costituita da pali da 10-12 cm di diametro, lunghi mediamente 130 cm, di cui circa 50 cm infissi nel terreno, posti ad una distanza di 100 -150 cm a sostegno di viminata in legno (vedi foto all. 2 doc. 2). Nel tratto di strada antistante l'accesso alla proprietà dei ricorrenti, su indicazione degli stessi, si evidenziava sul manto stradale un tombino in ghisa, con un'ampia area circostante di nuova bitumazione
(vedi foto n. 1 all. 2 doc. 2). In effetti, in detta zona, i ricorrenti rilevavano che in data 26/02/2018 si era verificata la rottura della tubazione idrica di
pagina 9 di 17 proprietà della causa dell'avvenuto smottamento e dei lamentati CP_1 danni. In corrispondenza di detto tombino, proprio in prossimità del limite di proprietà superiore del terreno dei ricorrenti, si evidenziava la presenza di uno svuotamento dell'originario terrazzamento, con contestuale scivolamento dell'ammasso terroso in parte nella zona bassa della proprietà e in gran parte nella sottostante proprietà di altra ditta (vedi foto all. 2 doc. 2 - 3 - 4). Allo scopo di ricostruire il possibile terrazzamento dell'area oggetto dello smottamento, vista la mancanza agli atti di documentazione cartacea e/o fotografica che ne descrivesse lo stato prima dell'evento, venivano visionate le aree circostanti. In esse, era possibile verificare la presenza di terrazzamenti in terra sostenuti da muri in pietra
e malta, di altezza 100-130 cm e dello spessore medio di 25 -30 cm, sormontati in testa da una staccionata costituita da pali in legno con diametro 10-12 cm distanziati mediamente di 100 -150 cm a sostegno di viminate anch'esse in legno (vedi foto all. 2 doc. 4). Lungo detti terrazzamenti si rilevava la presenza di camminamenti e una rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Nell'area limitrofa allo smottamento, per intendersi sul lato destro, si rilevava la presenza di una gabbia in paletti e reti metalliche che, per quanto riferito dal ricorrente, ospitavano animali da cortile e altre al momento vuote in quanto danneggiate dalla rotazione di un albero di quercia per effetto dell'instabilità riscontrata.” (cfr. pp. 15 e seguenti della relazione peritale).
Il consulente ha poi esaustivamente spiegato quali sono state le cause dei danni occorsi alla proprietà del evidenziando che sono tutte da Pt_1 attribuire alla perdita della condotta idrica di proprietà della CP_1
(cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale).
[...]
In particolare, ha accertato che lo smottamento era stato innescato a causa della rottura della condotta idrica della collocata in prossimità CP_1 del confine della proprietà del ricorrente al di sotto del piano stradale comunale (a circa 3,00 m), evidenziando che “… per come ampiamente documentato dai ricorrenti, in data 26/02/2018 era stata registrata una
pagina 10 di 17 perdita considerevole dalla tubazione idrica presente in prossimità dell'accesso della proprietà dei ricorrenti collocata sulla strada comunale via della Quercia. Detta perdita era stata riparata dalla (società CP_1 proprietaria della tubazione id rica) in data 02/03/2018 e quindi in data successiva all'evento franoso lamentato. La documentazione fotografica prodotta da parte ricorrente, unitamente ai video, rileva oltre all'evidente perdita della tubazione idrica, successivamente riparat a, anche
l'emergenza idrica ad essa addebitata visibile nel piano di scivolamento creatosi per effetto dello smottamento avvenuto” (cfr. pp. 18 e 19 della relazione peritale).
Inoltre, è stato chiarito dal C .T.U. che la tubazione idrica è di vecchia datazione e che la sua profondità rispetto al piano viario e la sua posizione in prossimità del crinale a forte acclività, dove è sita la proprietà del ricorrente, fa sì che un'eventuale perdita sia di difficile rilevazione sul tracciato stradale proprio per il profondo interramento.
Il Consulente tecnico d'ufficio ha, inoltre, escluso, contrariamente a quanto dedotto dalla società convenuta, che il fenomeno franoso sia imputabile a cause diverse: in particolare, alla presenza di sottoservizi comuna li e privati e alla mancata regimentazione della acque piovane sulla strada comunale e nelle proprietà private, nonché alla mancata realizzazione d a parte del
PA di opere strutturali di sostegno e stabilità, in considerazione delle asserite criticità dell'area riconosciuta ad elevato rischio frana (R3 del PAI).
Più segnatamente, si legge nell'elaborato peritale: “detto terreno di proprietà dell'attore, per quanto a forte acclività, è sufficientemente terrazzato secondo i canoni dell'ingegneria naturalistica, pertanto è da ritenersi a tutti gli effetti stabile. D'altronde, fatta eccezione dell'area colpita dallo smottamento rilevato e riscontrato nel corso dei sopralluoghi, la restante proprietà si presenta assolutamente in buono stato, completamente terrazzata e, pertanto, con un sufficiente grado di stabilità. Del resto, anche l'area oggetto dello scivolamento, durante il corso dei vari sopralluoghi succedutisi in un arco di tempo di circa quattro mesi, nonostante le piogge eccezionali del periodo ha
pagina 11 di 17 mantenuto le medesime caratteristiche confermando una buona stabilità .
Pertanto è possibile dedurre che la causa scatenante lo smottamento registrato in data 26/02/2018 è da circoscrivere ad un evento non riconducibile ad azione degli agenti esterni (piogge intense e vento) e/o eventi tellurici, ma a fatti contingenti ai luoghi.” (cfr. p. 18 dell'elaborato peritale).
In sede di chiarimenti alla C.T.U., il consulente d'ufficio ha precisato, inoltre, che “il fronte di frana, in origine terrazzato, per propria natura, nonostante l'acclività riscontrata, aveva una sua stabilità. È altrettanto vero che, per come ampiamente documentato dai video e dalla perdita della tubazione idrica anch'essa ampiamente documentata, non esistono concause alla causa scatenante ampiamente descritta e disquisita nella
CTU”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente trovano conferma nelle segnalazioni inoltrate negli anni precedenti dall'attore all'indirizzo della
(cfr. all.ti da 12 a 21 della produzione attorea) con le quali il CP_1 lamentava copiose infiltrazioni di acqua nel proprio terreno Pt_1 provenienti proprio dalla predetta condotta nonché nel materiale videografico e fotografico prodotto in atti.
Quanto ai danni, il C.T.U. ha accertato la presenza dello smottamento di terreno, rilevando che la superficie colpita da movimento franoso è pari a circa mq 341,00 con uno scivolamento di terreno pari a mc 223,00 circa .
A fronte dalla prova del fatto, del danno e del nesso causale con la rottura della tubazione idrica, la si valuta responsabile dei danni CP_1 derivanti dall'omessa manutenzione della condotta de qua.
Non risulta invece assolto l'onere della prova liberatoria gra vante sul custode, non avendo la dimostrato la ricorrenza, nella spe cie, del CP_1 caso fortuito o della forza maggiore, tali da escludere la propria responsabilità.
Ciò posto in relazione all'an, relativamente al quantum, in relazione alle opere necessarie per la ricostruzione del sito oggetto del registrato scivolamento, il C.T.U., considerato che il terreno era stat o valorizzato pagina 12 di 17 dall'attore attraverso la costruzione di terrazzamenti realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto am bientale che ne miglioravano l'aspetto e la stabilità, ha indicato opere che potessero rimarcare lo stato pregresso, pur ritenendo necessaria un'opera di contenimento che permettesse una stabilizzazione duratura nel tempo del fronte, prima non presente in quanto non necessaria e resasi necessaria a seguito dell'instabilità venutasi a creare con lo smottamento (cfr. relazione peritale in atti e chiarimenti C.T.U.: “la ricostruzione del fronte deve necessariamente prevedere, per motivi di stabilità dello stesso, la realizzazione di un'opera fondale costituita da una trave di testata in cemento armato su micropali nella parte bassa e una ricostruzione superiore dei vari terrazzamenti attraverso il posizionamento di gabbionatura ai vari livelli secondo la ricostruzione dei luoghi prima dell'evento. Chiaramente, considerato che dette opere d'arte hanno il solo scopo di sostenere il riposizionamento del vecchio terreno secondo le quote originarie, dovrà prevedersi, necessari amente la ricostituzione nella parte
a vista dei muri in pietra e malta e della soprastante viminata che per ovvi motivi di stabilità, nel caso di specie, sarà costituita da vidimata vi va con attecchimento nel tempo. Chiaramente nella pa rte sommitale di ciascun terrazzamento verrà realizzato uno strato di terre no vegetale dover poter procedere alla ricostruzione della flora presente.”).
Si ritiene congrua la somma determinata dal C.T.U. per le opere necessarie per la messa in sicurezza del sito e per il ripristino dello stato dei luoghi , il cui costo è stato stimato per gli interventi in € 59.465,02 oltre IVA, utilizzando il prezziario delle opere pubbliche della Regione Calabria anno
2017, oltre € 5.000,00 per l'onorario del tecnico per la redazione della progettazione esecutiva per l'esecuzione delle opere d'arte indicate.
Nulla va invece riconosciuto per i danni che l'istante assume di aver subito per la perdita dell'alberatura e per la fauna perita o dispersa, mancando la specifica allegazione dei citati danni non rinvenibili nemmeno dalle fotografie allegate.
Difatti, come anche evidenziato dallo stesso C .T.U., agli atti non vi è
pagina 13 di 17 documentazione fotografica e/o cartacea che rilevi lo stato dei luoghi prima dell'evento franoso dalla quale desumere i presunti danni lamentati (cfr. pag. 5 chiarimenti allegati alla CTU).
Deve, invece, essere riconosciuto l'esborso pari ad € 1.056,52 sostenuto dal sig. in relazione ad alcune opere resesi necessarie per la riparazione Pt_1 della condotta idrica sita a ridosso della frana: parte attrice sul punto ha fornito adeguata prova in ordine al quantum debeatur poiché le fatture allegate (cfr. all.25 fattura ditta Nocera RA per l'acquisto di materiale idraulico e all. 26 fattura per l'intervento di ripristino Parte_3 della tubazione) sono state confermate in sede di escussione testimoniale da
– le cui dichiarazioni, in assenza di specifiche allegazioni Testimone_1 tali da indurre il Tribunale a giudicare inattendibile il teste, appaiono affidabili, ancorché lo stesso sia legato all'attore da vincoli di parentela
(padre) - che escusso all'udienza del 12/07/2021 ha confermato il pagamento in contanti delle predette fatture, nonché dal teste, sig. Tes_2
escusso all'udienza del 27.5.2022, titolare della ditta che ha
[...] provveduto alla riparazione.
Devono essere posti a fondamento della liquidazione de i danni subiti da parte attrice anche i preventivi per il ripristino della rete di recinzione e della voliera, in quanto confermati dal teste , all'udienza Parte_1 dell'11 marzo 2022, il quale ha dichiarato che la frana verificatasi tra il 25 e il 26 febbraio 2018 aveva divelto parte della rete metallica di recinzione e distrutto parte della voliera, di aver redatto i predetti preventivi e che i l gli aveva già corrisposto il costo della recinzione, mentre egli non Pt_1 aveva ancora eseguito i lavori della voliera (cfr. verbale dell'udienza dell'11 marzo 2022).
Quanto alla perdita dei muretti a secco e delle graticciate, della strada di servizio, del piazzale d'accesso e del terreno, gli stessi devono ritenersi compresi nelle opere di ripristino indicate dal consulente tecnico , come già osservato.
Quanto, infine, all'asserito danno non patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità e dal mancato godimento del terreno, pur avendo i testimoni pagina 14 di 17 riferito che dopo la frana non si erano più svolti gli incontri e i festeggiamenti che prima il organizzava in quel luogo, si ritiene che Pt_1 il danno esistenziale non possa essere riconosciuto in re ipsa, non essendo sufficienti generiche allegazioni prive di supporto probatorio circa la sofferenza soggettiva patita a causa dell'evento lesivo.
In conclusione, deve essere riconosciuta a parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di € 59.465,02, oltre IVA per la messa in sicurezza del sito e per il ripristino dello stato dei luoghi;
€ 5.000,00, oltre IVA per la redazione della relativa progettazione esecutiva;
€ 1.056,52 per i costi sostenuti per la riparazione della condotta;
€ 1.400,00 ed € 600,00 oltre
IVA per i costi sostenuti per la riparazione rispettivamente della voliera e della recinzione, per un importo complessivo pari ad € 67.521,54 oltre
IVA (tranne per l'importo di € 1.056,52, già comprensivo d'IVA).
Così quantificati i danni subiti dall'attore, dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione al
2017, tale somma deve essere attualizzata . Su tale importo, devalutato alla data dell'illecito (25 febbraio 2018) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della (S.U. n. CP_4
1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Parte attrice ha altresì chiesto di ordinare alla a messa in Controparte_5 sicurezza del sito e quindi in primo luogo di verificare l'integrità della tubazione idrica nel tratto che interessa il terreno del PA attraverso la tomografica magnetica (MTM), come indicato dal CTU nell'ATP, e, conseguentemente, provvedere alla sostituzione delle condotte danneggiate e a rischio sicurezza.
La domanda è infondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio non ha appurato che il tratto di pagina 15 di 17 tubazione in questione si trovasse in cattive condizioni – anzi ha affermato di non aver potuto accertare, per “motivi di tempo e di coordinamento logistico” lo stato in cui lo stesso versava – né ha indicato tra le opere necessarie per il ripristino dello status quo ante la verifica della condotta metallica e la sua sostituzione, limitandosi a suggerire tale intervento di controllo in via precauzionale.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che la domanda risarcitoria è stata accolta, vengono poste a carico della convenuta e, considerate la CP_1 CP_1 natura, il valore (in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016 ) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00.
Indiscusso è il principio secondo cui le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contest o (cfr.
Cass. civ. 15672/2005; Cass. civ., ord. 19/07/2023, n. 21085 ).
Stante l'accoglimento della domanda attorea, le spese del procedimento di
ATP devono essere riconosciute in favore del PA e vanno liquidate i n €
10.882,09, oltre accessori, per l'onorario del C.T.U., come già liquidato dal
Giudice del procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 800,00, oltre accessori di legge per le spese sostenute per il consulente tecnico di parte (come richieste e come da fatture in atti) , in € 3.056,00 per le spese legali che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 , considerato il valore della causa e quanto riconosciuto dal C.T.U., oltre accessori di legge e oltre pagina 16 di 17 rimborso spese vive pari ad € 286,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 59.465,02, oltre IVA per la messa in sicurezza del sito e per il ripristino dello stato dei luoghi , € 5.000,00, oltre IVA per la redazione della progettazione esecutiva, € 1.056,52 per i costi sostenuti per la riparazione della condotta, € 1.400,00 ed € 600,00 oltre IVA per la riparazione rispettivamente della voliera e della recinzione, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiv a;
2) Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00
[...]
a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00;
3) Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese sostenute per la procedura di accertamento
[...] tecnico preventivo, che si liquidano in € 10.882,09, oltre accessori, per l'onorario del C.T.U, in € 800,00, oltre accessori di legge per le spese di C.T.P., in € 3.056,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00.
Così deciso in Catanzaro, lì 17/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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