Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 2187/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 2187/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Parte_1 P.IVA_1
Santo Spagnolo
appellante
E
(C.F. – Avv. Giuseppina Coppolino CP_1 C.F._1
appellato
Provvedimento appellato: sentenza del Giudice di Pace di Patti n. 256/2018
Conclusioni di parte appellante:
“- in accoglimento della proposta impugnazione, modificare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, ritenere e dichiarare infondata la domanda spiegata dal
, indi rigettarla;
CP_1
- in subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile l'appello principale svolto ex adverso poichè redatto senza l'osservanza dei presupposti formali e sostanziali previsti ex. art. 342 cpc;
1
Per l'effetto confermare la sentenza gravata ritenendo e dichiarando che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa, negligenza ed imperizia del
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, anche nella Parte_1 Contr parte in cui ha condannato il al risarcimento in favore del Sig. CP_1
, dei danni quantificati nella somma di €. 2.886,00, oltre interessi legali
[...] dalla data della domanda la soddisfo e spese e compensi del giudizio di primo grado.
Si chiede altresì di condannare il CAS ex art. 96 cpc al pagamento di una somma di denaro da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, con condanna del CAS al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il CAS ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Patti n.
256/2018, che, in accoglimento della domanda proposta dall'attore , lo CP_1 aveva condannato a risarcire la somma di € 2.886,00 in ragione del sinistro occorsogli il
04/03/2015, alle ore 8.45- 9.10 circa, allorchè, mentre percorreva con la propria autovettura Fiat tg. DJ871Hl l'autostrada A/20, direzione PA-ME, in un tratto a doppio senso di circolazione ed all'interno di una galleria scarsamente illuminata, impattava contro un grosso pneumatico (completo di cerchione e staffa di ancoraggio) presente sulla carreggiata, che gli procurava danni al mezzo.
L'appellante si è doluto dell'erroneità della sentenza in punto di accertamento della responsabilità, per non aver il primo giudice tenuto conto né della riconducibilità Contr dell'insidia al fatto di un terzo, con impossibilità per il stesso, prontamente intervenuto dopo la segnalazione, di impedire la causazione dell'evento, né del concorso colposo esclusivo o concorrente dello stesso danneggiato, per non essersi arrestato tempestivamente pur avendo visto in lontananza dei mezzi in sosta, uno dei quali con tutti e quattro gli indicatori direzionali accesi.
In ordine al quantum, ha contestato la valutazione delle prove sull'entità dei danni subiti dal mezzo.
L'appellato si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per avere l'appellante sollevato doglianze generiche, prive di specifici motivi di censura,
2 contestando nel merito tutti i motivi di appello ax adverso sollevati e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato va disattesa, rinvenendosi nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio circostanziate e specifiche censure alla sentenza impugnata, le quali, pur investendola nella sua integralità, fanno ben comprendere i motivi delle doglianze svolte.
Nel merito, l'appello è fondato.
Secondo l'orientamento ormai del tutto maggioritario in giurisprudenza, l'art. 2051
c.c., che regola la responsabilità del custode, è applicabile anche all'Amministrazione nei casi in cui si registrino situazioni di pericolo intrinsecamente connesse alla struttura o alle pertinenze di una strada (Cass. 23924/2007; Cass. 1691/2009).
Per affermare la responsabilità del soggetto pubblico per i danni causati da beni pubblici occorre avere riguardo non tanto e non solo all'estensione di tali beni, ma anche alle possibilità effettive di controllo ed alla causa concreta del danno.
A tale ultimo proposito, quando il danno è stato cagionato da cause intrinseche alla cosa (vizi costruttivi o manutentivi) l'Amministrazione ne risponderà ai sensi dell'art
2051 c.c. e, per andare esente da responsabilità, “dovrà fornire la prova positiva che il danno subito dal fruitore del bene è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure attraverso la più diligente attività manutentiva” (Cass. 15042/2008).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione dell'attore, il fattore dotato di rilevanza causale nella produzione dell'evento va individuato nella presenza di un grosso pneumatico (completo di cerchione e staffa di ancoraggio), evidentemente perso da un autoveicolo transitato in precedenza.
L'Amministrazione proprietaria, secondo l'insegnamento della giurisprudenza sopra richiamata, è tenuta a garantire la manutenzione delle strade, come specificato dall'art. 14 del Codice della Strada, che prevede che “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: A) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”; attività, queste, che possono senz'altro farsi rientrare fra gli obblighi del custode, costituendone una esemplificazione.
3 Orbene, la presenza di un ingombro sulla carreggiata costituisce senz'altro una violazione di tale obbligo qualora, per il lasso di tempo trascorso dal momento in cui si è realizzata la modificazione o per altre circostanze (come una tempestiva segnalazione dell'utenza, o la presenza sul posto di personale addetto), si ritenga possibile ed esigibile il concreto esercizio dell'attività di custodia, manutenzione e vigilanza.
Della problematica del concorso fra obbligo di manutenzione e vigilanza e fatto del terzo di è occupata, in particolare, Cass. 24211/2006, per la quale “è configurabile una ipotesi di concorso causale nell'evento da parte del custode, per il titolo di cui all'art.
2051 cod. civ., e di altro soggetto, per il normale titolo di responsabilità generica ai sensi dell'art. 2043”. La sentenza prosegue specificando che “l'incompatibilità fra
l'affermazione di una responsabilità del custode per mancata prova liberatoria e
l'affermazione del concorso di una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. è, infatti, concepibile solo allorquando il fatto del terzo responsabile ai sensi di questa norma assuma efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento, sì da rendere irrilevante il contributo causale derivante dalla cosa oggetto della custodia e da assumere, rispetto ad esso, le caratteristiche del fortuito”.
Sulla stessa linea anche Cass. 25029/2008, che precisa come “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. è esclusa dall'accertamento positivo che il danno
è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti”. Peraltro, la sentenza prosegue affermando che “l'individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l'effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell'evento”. Contr Quello che occorre verificare, in definitiva, è se il fosse in grado di apprestare tempestivamente la necessaria attività preventiva (mediante apposite segnalazioni o la chiusura della via) e manutentiva, in modo da evitare la verificazione del sinistro;
nella predetta valutazione occorre tenere presente che non è possibile “pretendere dal gestore un continuo controllo del bene onde impedire l'evento” (Cass. 7037/2012), non potendosi spingere l'obbligo di custodia fino al punto da imporre la vigilanza in tempo reale sulle eventuali modificazioni apportate da terzi.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai predetti principi, limitandosi ad inferire la responsabilità dell'appellante dalla mera constatazione della presenza dello
4 pneumatico sulla carreggiata, senza svolgere alcuna valutazione sugli oneri connessi al rapporto di custodia.
Compiendo tale doverosa valutazione, le risultanze in atti consentono invece di ritenere che il fatto del terzo (ignoto) che ha abbandonato lo pneumatico sulla carreggiata, dotato di indubbia rilevanza causale, sia stato tale da integrare gli estremi del caso fortuito, con ciò facendo venir meno il nesso di causalità fra la cosa in custodia ed il danno. Invero, dalla stessa prospettazione attorea è emersa la tempestività dell'intervento
(ore 9.07) rispetto alla segnalazione effettuata (poco dopo le 8.30), mentre non sono risultate precedenti segnalazioni della situazione di pericolo, né altri fatti dai quali Contr evincere che il potesse comunque esserne a conoscenza, dovendosi dunque attivare ancor prima della verificazione del sinistro in esame.
Sotto altro e diverso profilo, coglie altresì nel segno l'ulteriore motivo d'appello rappresentato dall'omessa valutazione, nella sentenza impugnata, del concorso colposo del danneggiato nell'evento.
Difatti, sebbene del verbale d'intervento risulti che la galleria era scarsamente illuminata, non si può non evidenziare come il conducente – utilizzando gli ordinari e doverosi canoni di prudenza – avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'insidia, avendo notato diverse auto in sosta (all'interno di una galleria autostradale!) ed un veicolo con tutti e quattro gli indicatori direzionali lampeggianti accesi.
In conclusione, nessuna responsabilità può essere ascritta all'appellante per la concomitante presenza di caso fortuito e di colpa del danneggiato, sicché, in riforma della sentenza impugnata, le domande originariamente proposte dall'appellato devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'appellante ed a carico dell'appellato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014:
- per il primo grado di giudizio, in € 130,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 220,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- per il presente grado d'appello, in € 230,00 per la fase di studio, € 230,00 per la fase introduttiva, € 430,00 per la fase di trattazione ed € 430,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 1.320,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 174,00.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2187/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Patti n.
256/2018, rigetta le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato;
2) condanna l'appellato alla rifusione delle spese di giudizio in favore di dell'appellante, che liquida in complessivi € 700,00 per compensi per il primo grado di giudizio, ed in complessivi € 1.320,00 per compensi ed € 174,00 per anticipazioni per il presente grado d'appello, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 28/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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