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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 742/2024 R.G., riservata a decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.6.2025 e vertente
TRA
n. a Vasto il 4.8.1973, CF Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv. Gabriele e Lorenzo D'Ugo
ATTORE
E
n. a Termoli il 2.1.1974, CF Controparte_1
, difesa dall'Avv. Elio Carlino C.F._2
CONVENUTA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Gli Avv. Gabriele e Lorenzo D'Ugo per il ricorrente concludono: “Voglia il Tribunale accogliere la presente istanza di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli e la ex moglie, non avendone essi più diritto, il tutto dalla data della presente istanza”
L'Avv. Elio Carlino per la convenuta conclude: “Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti di legge per la revisione, invocata da parte ricorrente, dell'assegno di mantenimento in favore della ex coniuge, riconosciuto dalla sentenza n. 347/2012, resa in data 20 giugno 2012, dall'intestato Tribunale e con la quale è stato pronunciato il divorzio tra il sig.
e la , e, per l'effetto, rigettare la Parte_1 Controparte_2 relativa domanda avanzata da parte avversa;
con vittoria di spese e competenze di lite”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di revisione delle condizioni disposte con la sentenza di divorzio di questo Tribunale del 20.6.2012 si fonda sulle seguenti argomentazioni:
Maggiore età ed autosufficienza dei figli del (cui il ricorrente, in Parte_1 forza della predetta decisione, è tenuto a corrispondere l'importo mensile di euro 500)
Autosufficienza economica della resistente, che svolge attività lavorativa part-time presso un Centro Commerciale
Convivenza stabile della con altri uomini CP_1
Peggioramento della situazione economica del ricorrente, per effetto di debiti propri e del figlio , nonché per la costituzione di un nuovo nucleo Per_1 familiare In via preliminare, deve rilevarsi che la parte resistente non si è opposta alla revoca dell'assegno di mantenimento del nei confronti dei figli, oltretutto non Parte_1 contestando in alcun modo la circostanza che questi ultimi siano nel frattempo divenuti, oltre che maggiorenni, economicamente autosufficienti;
sul punto quindi la domanda di parte ricorrente dovrà trovare accoglimento, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (ossia dal 22.10.2024).
Per quel che concerne la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della convenuta, la domanda, oltre che su un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, si fonda su un preteso atteggiamento colposo della la quale non si sarebbe prodigata per migliorare le proprie condizioni CP_1 economiche (trasformando il proprio rapporto di lavoro part-time in rapporto di lavoro a tempo pieno, che avrebbe determinato un potenziamento delle proprie disponibilità) e ciò nonostante l'avvenuta crescita e la conseguente raggiunta autonomia economica dei figli (ancora minorenni all'epoca della sentenza di divorzio); la richiesta si fonda in particolare sull'orientamento giurisprudenziale espresso nell'ordinanza n. 5242 del 29.2.2024 della Corte di Cassazione, pronuncia che affermava la sussistenza di una vera e propria colpa nella condotta della coniuge che, malgrado l'evoluzione dell'impegno endofamiliare (il raggiungimento della maggiore età dei figli) e la propria preparazione professionale acquisita, continuava ad avvalersi di un orario lavorativo a tempo parziale.
In realtà, non si ritiene che il principio espresso nella menzionata decisione della Suprema Corte possa essere acriticamente applicato nel corso del presente giudizio, in quanto:
La predetta decisione è riferita ad un caso strutturalmente diverso dal presente: in questo giudizio si verte in tema di assegno divorzile, laddove nel procedimento oggetto della decisione della Corte di Cassazione era in discussione l'assegno di mantenimento in costanza di separazione personale tra i coniugi;
orbene, è nota la diversità di funzione tra assegno divorzile ed assegno di mantenimento, avendo il primo una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa del contributo offerto dal coniuge beneficiario alla gestione della vita familiare (con particolare riguardo alla crescita ed educazione dei figli); nel caso oggetto del presente giudizio è indubitabile che la funzione compensativa debba ritenersi tutt'altro che esaurita, sia in ragione della modestia dell'importo dell'assegno di mantenimento, sia in ragione della durata del matrimonio e del contributo decisivo prestato dalla per la crescita dei figli fino al raggiungimento CP_1 della loro indipendenza economica
Sempre nel caso deciso dalla Suprema Corte, ed a differenza di quanto desumibile nell'ambito del presente giudizio, la pronuncia della Cassazione era riferita ad una ipotesi nella quale il coniuge impiegato part time aveva acquisito dei titoli e delle capacità professionali (in particolare, una laurea) che gli consentivano agevolmente di trovare un impiego ben più impegnativo e remunerativo di quello in essere, laddove l'odierna convenuta non risulta che abbia acquisito particolari titoli abilitativi o professionali che potessero comportare un aumento di capacità lavorativa, posto che la svolge CP_1
(e svolgeva) l'attività di operaia addetta alle vendite
In ogni caso, al fine di supportare un giudizio di colpa della resistente, sarebbe stato quantomeno necessario acquisire una prova certa del fatto che la scelta di mantenere l'attività in essere in regime di part time, anziché a tempo pieno, sia stata frutto di una determinazione esclusiva dell'interessata, e non di una opzione necessitata da particolari esigenze del suo datore di lavoro (che mai avrebbe acconsentito ad una modifica del contratto in essere perché impossibilitato ad erogare uno stipendio maggiore di quello attualmente – ed in passato – percepito dalla;
sotto questo CP_1 profilo, si può discutere se la prova della circostanza dovesse essere fornita dal ricorrente oppure, in negativo, dalla resistente;
ritiene questo collegio che la prima opzione sia preferibile, sia perché l'onere della prova delle circostanze che possano legittimare una modifica delle disposizioni patrimoniali tra i coniugi spetta a chi invoca siffatta modifica, sia perché, da un punto di vista logico, è ben difficile ipotizzare che la convenuta, pur di continuare a percepire (anzi, di avere diritto a percepire, posto che, come risulta dimostrato da parte resistente, il ricorrente è stato totalmente inadempiente all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento alla ex moglie dal 2014) la modesta somma di 100 euro mensili, abbia rifiutato (o comunque non abbia chiesto) di modificare la tipologia di contratto di lavoro in essere, al fine di ottenere un aumento del proprio salario (che sarebbe stato certamente superiore ai 100 euro che l'ex marito doveva corrisponderle).
Quanto alle dedotte relazioni stabili della con altri uomini, la circostanza CP_1
è stata solo fugacemente dedotta nel ricorso, ma è rimasta del tutto indimostrata, non avendo parte ricorrente allegato o richiesto alcuna prova (documentale o testimoniale) sul punto;
viceversa, la difesa della convenuta ha offerto una prova documentale (il certificato dello stato di famiglia della dal quale risulta CP_1 che la stessa non ha altre persone conviventi) che prova inequivocabilmente (o quantomeno presuntivamente) che non vi è alcuna relazione stabile attuale della resistente con altri uomini;
sotto questo profilo, pertanto, le deduzioni di parte ricorrente sono del tutto sfornite di prova.
Per quel che concerne poi il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente deve osservarsi quanto segue:
La costituzione di una nuova famiglia è una situazione niente affatto nuova, in quanto la prima figlia nata dalla nuova relazione del essendo Parte_1 presente sin dal 2008, era già vivente all'epoca della emissione della sentenza di divorzio, al pari della relazione cui tale nascita era da riferire
Il secondo figlio del e della sua nuova compagna è nato nel 2018: Parte_1 ciò comporta che il fatto nuovo risulta essersi eventualmente verificato sette anni orsono, e comunque la tenera età del ragazzo (le cui esigenze sono verosimilmente limitate alle spese scolastiche per la scuola primaria, non particolarmente elevate) non determina degli esborsi incompatibili con il mantenimento della resistente
In relazione poi alle spese personali che denoterebbero un peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, nessuna delle circostanze addotte può ritenersi sufficiente per l'emissione del richiesto provvedimento di revoca, in quanto:
Con specifico riferimento alle rate di mutuo, la difesa del ricorrente ha depositato esclusivamente le attestazioni dei relativi pagamenti, ma nulla ha documentato in ordine alla data di erogazione del mutuo (che in ipotesi poteva anche esistere alla data del divorzio, e quindi essere del tutto irrilevante ai fini di una revisione delle relative condizioni)
Con riguardo al pignoramento subito sulla propria busta paga, lo stesso appare del tutto irrilevante, poiché fondato su debiti dei quali non si ha alcuna contezza né in ordine alla loro origine o causa, né tantomeno in ordine all'epoca della loro assunzione (che in ipotesi potrebbe anche essere anteriore alla sentenza di divorzio)
In definitiva, nessuno degli elementi addotti dalla difesa di parte attrice risulta idoneo a dimostrare una effettiva, concreta e significativa modifica delle condizioni patrimoniali dell'obbligato, né risulta addotto alcun elemento che possa fondare un giudizio di colpa in capo alla resistente per la mancata modifica delle proprie condizioni lavorative, tali da condurre ad un miglioramento della corrispondente remunerazione.
Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di deve trovare Parte_1 accoglimento limitatamente alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli (dalla data della domanda); il parziale accoglimento delle richieste di parte attrice legittima una pronuncia di integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 742/2024, così decide:
Revoca, a far data dal 22.10.2024, l'assegno di mantenimento imposto a dalla sentenza di questo Tribunale del 20.6.2012 per Parte_1 il mantenimento dei figli
Rigetta nel resto la domanda proposta da Parte_1
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 6.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa