Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1554/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1554/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 05.09.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], residente Parte_1
a NA (PT), via Piangrande n.45, C.F. ; C.F._1
e nato a [...] il [...], Parte_2 residente a [...], C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Gaetano Varano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cascina (PI), via Di Borgo n. 91/D, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.09.2024, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 10.06.2017 in San Giuliano Terme (PI), precisavano che dall'unione erano nati i figli Persona_1
(l'01.01.2017) e (il 15.03.2018). Persona_2
Le parti evidenziavano che tra le stesse insorgevano contrasti tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I figli minori e Persona_1 Persona_2 vengono assegnati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa della sig.ra in NA Parte_1
(PT) in via Piangrande, 45.
2) verserà a , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 240,00 (€
120,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
3) i minori e trascorreranno un fine Per_1 Persona_2 settimana alternato con il padre e con la madre che li preleveranno alle ore 16:00 del venerdì (all'uscita da scuola) e li riaccompagnerà
a casa dell'altro genitore la sera della domenica entro le ore 21,00; durante la settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, il sig. potrà tenere con se i figli Persona_1
e nei pomeriggi del martedì e mercoledì dalle Per_1 Persona_2 ore 16,00 alle ore 20,30 prelevandoli all'uscita di scuola e riaccompagnandoli, successivamente a casa della madre.
2 I minori trascorreranno con il padre o la madre sette giorni durante le vacanze natalizie ad anni alterni ricomprendendovi Natale o
Capodanno (ossia dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1 iniziando nel 2024 con la madre per il giorno di Natale), per tre giorni nelle vacanze pasquali ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il lunedì dell'Angelo e per 10 giorni, anche non consecutivi, nel mese di giugno, luglio o agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra Parte_2 assegno relative ai figli e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h)
3 spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.12.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
4 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...]
Sesto San Giovanni (MI) il 25.03.1990, che hanno contratto matrimonio in data 10.06.2017 in San Giuliano Terme (PI), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 65, P. II, Serie C, anno 2017);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 06.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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