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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/06/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
695/2025 RG VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 695/2024 R.G.V.G. promossa da
(C.F: ; C.F. Ucraino: Parte_1 C.F._1
) nato a [...] l'[...], residente in [...]P.IVA_1
Gladbach (Germania), Buchweizenweg n. 26 - 51427, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Carmenati del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Carmenati-Ragni, sito in Fabriano alla
Piazza Garibaldi n. 16.
RICORRENTE nei confronti di
(CF: ), nato a [...] (MC) il CP_1 C.F._2
18.05.1949 e ivi residente alla Loc. Campocuiano n. 107, domiciliato a
Esanatoglia, via Agnese Alberici n. 36; pagina 1 di 7 (C.F: C.F UCRAINO: Parte_2 C.F._3
), nata in [...] il [...], ivi residente a [...]P.IVA_2
(42600) Sumy, via Vidrodzhennia n. 2A, con domicilio in Svizzera (5600)
Lenzburg, via Othmarisingerstrasse 16; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Bendia del Foro di
Macerata ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito a Esanatoglia (MC), via Agnese Alberici n. 36;
RESISTENTI con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
OGGETTO: delibazione sentenza straniera
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Accoglimento dell'Istanza di riconoscimento di
Sentenza straniera di filiazione comprensiva di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, così come proposta dal Parte_3
a Colonia, con ogni conseguente statuizione”.
Per i resistenti: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona adita accogliere l'istanza proposta dal ricorrente con ogni Parte_1 conseguente statuizione. Con spese di lite compensate”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede la pronuncia di nulla a provvedere in merito a quanto richiesto con invio degli atti all'ufficiale di stato civile del
Comune di Esanatoglia per quanto compete”.
FATTO
Il Sig. , con il ministero del Consolato Generale d'Italia a Parte_1
Colonia, nella persona del Console Generale, chiedeva al Tribunale di
Macerata il riconoscimento della Sentenza straniera di filiazione emessa dal Tribunale di Trostianets - Ucraina - n. 588/1634/21 nella quale veniva dichiarata la paternità del cittadino italiano nato ad CP_1
Esanatoglia (MC) il 18.05.1949 ed ivi residente.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Macerata, nella persona del Presidente, nel dichiarare la propria incompetenza trasferiva d'ufficio l'istanza del sig. alla Pt_1
Corte di Appello di Ancona, ai sensi della L. 218/1995.
Con atto di costituzione depositato il 4 dicembre 2024 il sig. Parte_1 provvedeva a costituirsi a mezzo dell'Avv. Andrea Carmenati - sanando l'originario difetto della rappresentanza tecnica e della mancanza dello ius postulandi ex art. 82, comma secondo, c.p.c. - insistendo per l'accoglimento dell'istanza di riconoscimento di Sentenza straniera di filiazione comprensiva di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, così come proposta dal Consolato Generale d'Italia a Colonia, con ogni conseguente statuizione.
Si costituivano in giudizio la sig.ra (madre del sig. ) Parte_2 Pt_1
e il sig. (padre giudizialmente dichiarato del sig. ) CP_1 Pt_1 deducendo che la sentenza n. 588/1634/21 adottata dal Tribunale
Distrettuale di Trostianets nella Regione di Sumy in Ucraina - su istanza del sig. , rappresentato dall'avvocato Kudin O.M.- in data CP_1
22.11.2021 aveva dichiarato la paternità del sig. a favore CP_1 del sig. e obbligato il Dipartimento di registrazione statale Parte_1 degli atti di stato civile di Trostianets ad apporre modifiche all'atto di nascita n.36 del 22.03.2002 relativo al ricorrente, indicando nella colonna “padre” , ovvero CP_1 Persona_1
La difesa - in punto di diritto - ha evidenziato che l'art. 2, comma secondo, della Legge n. 91/1992 statuisce che “Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione”.
Pertanto, la difesa ha sottolineato che l'istanza proposta dal ricorrente e la relativa trasmissione da parte del in Parte_3
Colonia ha l'intento di consentirgli di presentare richiesta di elezione della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 7 I resistenti convenuti nulla hanno opposto alla richiesta di riconoscimento/dichiarazione di efficacia in della sentenza ucraina Pt_3 con cui è stata accertata e dichiarata la paternità del Sig. CP_1 nei confronti di . Parte_1
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando conclusioni scritte rilevando che “il regime introdotto dalla legge 218/1995 improntato al riconoscimento automatico (ex art. 64), applicabile anche ai provvedimenti in materia di stato e capacità delle persone (non emergendo dalla documentazione alcuna contestazione in merito a quanto richiesto) “rende superfluo, almeno in prima battuta, il ricorso al procedimento previsto dall'art. 67, consentendo di procedere direttamente alla trascrizione nei registri dello stato civile e rimettendo quindi all'ufficiale di stato civile le verifica dei requisiti previsti dalla legge” (Cass. S.U.
8.5.2019 n. 12193).
Il Procuratore Generale ha chiesto pertanto “la pronuncia di nulla a provvedere in merito a quanto richiesto con invio degli atti all'ufficiale di stato civile del Comune di Esanatoglia per quanto compete.”
In data 28.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sentenza straniera di filiazione.
Se, come sottolineato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra richiamata, il regime introdotto dalla Legge n.218/1995 - imperniato sul principio del riconoscimento automatico (art. 64), applicabile anche ai provvedimenti in materia di stato e capacità delle persone (art 65) e a quelli di volontaria giurisdizione (art. 66) - rende superfluo, in prima battuta, il ricorso al procedimento previsto dall'art. 67, consentendo di procedere direttamente alla trascrizione nei Registri dello Stato Civile e rimettendo all'Ufficiale di Stato Civile la verifica dei requisiti prescritti dalla legge, ciò non significa che, in assenza del rifiuto della trascrizione del provvedimento straniero da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, sia pagina 4 di 7 preclusa la proposizione di una domanda diretta al riconoscimento di una sentenza straniera, se sussiste - ai sensi dell'art. 100 c.p.c. -
l'interesse ad agire (Cass. civ., sez. I, 20/04/2023, n.10671).
L'interesse ad agire è presente tutte le volte in cui in concreto ricorra almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 67 e cioè la mancata ottemperanza alla sentenza straniera;
la contestazione del suo riconoscimento;
la necessità di procedere ad esecuzione forzata.
Orbene, in questo caso combinando l'art. 67 l. cit. con l'art. 2 comma 2, della Legge n. 91/1992 (“Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione”) emerge chiaro l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento giudiziale di riconoscimento della sentenza di filiazione nei confronti del sig. e il conseguente ordine giudiziale di trascrizione nei CP_1
Registri di Stato Civile del Comune di Esanatoglia, necessario per
“l'esecuzione” dell'istanza di elezione di cittadinanza italiana, come richiesto e contestato dal Consolato Generale d'Italia a Colonia.
Ciò posto, in via preliminare deve ritenersi la competenza della Corte
d'Appello adita ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lvo 150/2011
(attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione di cui all'art. 67 Legge 218/1995), avendo come parte convenuta - - residenza in Esanatoglia (MC). CP_1
Ai sensi dell'art. 65 L. 218/95 i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone - nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità - hanno effetto in quando sono stati Pt_3 pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della L. 218/1995 o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato purché non siano pagina 5 di 7 contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Nel caso concreto, il Tribunale Distrettuale di Trostianets nella Regione di Sumy in Ucraina aveva giurisdizione nella controversia diretta al riconoscimento della paternità naturale ai sensi dell'art. 37 Legge n.
218/1995, data la cittadinanza ucraina e la residenza (al tempo del procedimento) del sig. in Ucraina;
la sentenza è efficace Pt_1 nell'ordinamento ucraino;
sono stati rispettati i fondamentali diritti della difesa (avendo partecipato al procedimento tutte le parti oggi costituite)
e non si ravvisano ragioni di contrarietà all'ordine pubblico.
In particolare, la sentenza ucraina non contrasta con l'art. 253 c.c. secondo cui “In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.”
Ed invero, ai sensi dell'art. 135 del Codice di Famiglia ucraino, ove i genitori del minore non siano uniti in matrimonio, l'indicazione del nominativo del padre - anche fittizia, come nel caso di specie - inserita nell'atto di nascita ad iniziativa esclusiva della madre, ai sensi dell'art. 135, comma 1 - come si ricava dalla sentenza del Tribunale ucraino - risulta inidonea a determinare l'insorgenza del rapporto giuridico di filiazione: l'attribuzione della paternità può, infatti, aver luogo esclusivamente attraverso una dichiarazione congiunta di entrambi i genitori, una dichiarazione individuale del padre o una sentenza che accerti il rapporto di filiazione (art. 125, comma 2) e non - anche - attraverso una dichiarazione individuale della madre, la quale consente soltanto l'inserimento della predetta indicazione nell'atto di nascita (art. 135, comma 1).
Di conseguenza, tale indicazione non preclude l'accertamento giudiziale della paternità (art. 128, comma 4) (cfr. Cass. civile sez. I, 30.12.2022,
n.38141).
La novità e la particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di e ,
[...] CP_1 Parte_2 dichiara efficace in la sentenza emessa in data 22.11.2021 dal Pt_3
Tribunale di Trostianets - Ucraina - n. 588/1634/21 nel procedimento n.2/588/565/21 passata in giudicato, ordinando la trascrizione della predetta sentenza presso il Comune di Esanatoglia.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, al e al Controparte_2 Parte_3
a Colonia (Germania), per quanto di competenza.
[...]
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 695/2024 R.G.V.G. promossa da
(C.F: ; C.F. Ucraino: Parte_1 C.F._1
) nato a [...] l'[...], residente in [...]P.IVA_1
Gladbach (Germania), Buchweizenweg n. 26 - 51427, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Carmenati del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Carmenati-Ragni, sito in Fabriano alla
Piazza Garibaldi n. 16.
RICORRENTE nei confronti di
(CF: ), nato a [...] (MC) il CP_1 C.F._2
18.05.1949 e ivi residente alla Loc. Campocuiano n. 107, domiciliato a
Esanatoglia, via Agnese Alberici n. 36; pagina 1 di 7 (C.F: C.F UCRAINO: Parte_2 C.F._3
), nata in [...] il [...], ivi residente a [...]P.IVA_2
(42600) Sumy, via Vidrodzhennia n. 2A, con domicilio in Svizzera (5600)
Lenzburg, via Othmarisingerstrasse 16; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Bendia del Foro di
Macerata ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito a Esanatoglia (MC), via Agnese Alberici n. 36;
RESISTENTI con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
OGGETTO: delibazione sentenza straniera
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Accoglimento dell'Istanza di riconoscimento di
Sentenza straniera di filiazione comprensiva di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, così come proposta dal Parte_3
a Colonia, con ogni conseguente statuizione”.
Per i resistenti: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona adita accogliere l'istanza proposta dal ricorrente con ogni Parte_1 conseguente statuizione. Con spese di lite compensate”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede la pronuncia di nulla a provvedere in merito a quanto richiesto con invio degli atti all'ufficiale di stato civile del
Comune di Esanatoglia per quanto compete”.
FATTO
Il Sig. , con il ministero del Consolato Generale d'Italia a Parte_1
Colonia, nella persona del Console Generale, chiedeva al Tribunale di
Macerata il riconoscimento della Sentenza straniera di filiazione emessa dal Tribunale di Trostianets - Ucraina - n. 588/1634/21 nella quale veniva dichiarata la paternità del cittadino italiano nato ad CP_1
Esanatoglia (MC) il 18.05.1949 ed ivi residente.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Macerata, nella persona del Presidente, nel dichiarare la propria incompetenza trasferiva d'ufficio l'istanza del sig. alla Pt_1
Corte di Appello di Ancona, ai sensi della L. 218/1995.
Con atto di costituzione depositato il 4 dicembre 2024 il sig. Parte_1 provvedeva a costituirsi a mezzo dell'Avv. Andrea Carmenati - sanando l'originario difetto della rappresentanza tecnica e della mancanza dello ius postulandi ex art. 82, comma secondo, c.p.c. - insistendo per l'accoglimento dell'istanza di riconoscimento di Sentenza straniera di filiazione comprensiva di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, così come proposta dal Consolato Generale d'Italia a Colonia, con ogni conseguente statuizione.
Si costituivano in giudizio la sig.ra (madre del sig. ) Parte_2 Pt_1
e il sig. (padre giudizialmente dichiarato del sig. ) CP_1 Pt_1 deducendo che la sentenza n. 588/1634/21 adottata dal Tribunale
Distrettuale di Trostianets nella Regione di Sumy in Ucraina - su istanza del sig. , rappresentato dall'avvocato Kudin O.M.- in data CP_1
22.11.2021 aveva dichiarato la paternità del sig. a favore CP_1 del sig. e obbligato il Dipartimento di registrazione statale Parte_1 degli atti di stato civile di Trostianets ad apporre modifiche all'atto di nascita n.36 del 22.03.2002 relativo al ricorrente, indicando nella colonna “padre” , ovvero CP_1 Persona_1
La difesa - in punto di diritto - ha evidenziato che l'art. 2, comma secondo, della Legge n. 91/1992 statuisce che “Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione”.
Pertanto, la difesa ha sottolineato che l'istanza proposta dal ricorrente e la relativa trasmissione da parte del in Parte_3
Colonia ha l'intento di consentirgli di presentare richiesta di elezione della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 7 I resistenti convenuti nulla hanno opposto alla richiesta di riconoscimento/dichiarazione di efficacia in della sentenza ucraina Pt_3 con cui è stata accertata e dichiarata la paternità del Sig. CP_1 nei confronti di . Parte_1
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando conclusioni scritte rilevando che “il regime introdotto dalla legge 218/1995 improntato al riconoscimento automatico (ex art. 64), applicabile anche ai provvedimenti in materia di stato e capacità delle persone (non emergendo dalla documentazione alcuna contestazione in merito a quanto richiesto) “rende superfluo, almeno in prima battuta, il ricorso al procedimento previsto dall'art. 67, consentendo di procedere direttamente alla trascrizione nei registri dello stato civile e rimettendo quindi all'ufficiale di stato civile le verifica dei requisiti previsti dalla legge” (Cass. S.U.
8.5.2019 n. 12193).
Il Procuratore Generale ha chiesto pertanto “la pronuncia di nulla a provvedere in merito a quanto richiesto con invio degli atti all'ufficiale di stato civile del Comune di Esanatoglia per quanto compete.”
In data 28.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sentenza straniera di filiazione.
Se, come sottolineato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra richiamata, il regime introdotto dalla Legge n.218/1995 - imperniato sul principio del riconoscimento automatico (art. 64), applicabile anche ai provvedimenti in materia di stato e capacità delle persone (art 65) e a quelli di volontaria giurisdizione (art. 66) - rende superfluo, in prima battuta, il ricorso al procedimento previsto dall'art. 67, consentendo di procedere direttamente alla trascrizione nei Registri dello Stato Civile e rimettendo all'Ufficiale di Stato Civile la verifica dei requisiti prescritti dalla legge, ciò non significa che, in assenza del rifiuto della trascrizione del provvedimento straniero da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, sia pagina 4 di 7 preclusa la proposizione di una domanda diretta al riconoscimento di una sentenza straniera, se sussiste - ai sensi dell'art. 100 c.p.c. -
l'interesse ad agire (Cass. civ., sez. I, 20/04/2023, n.10671).
L'interesse ad agire è presente tutte le volte in cui in concreto ricorra almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 67 e cioè la mancata ottemperanza alla sentenza straniera;
la contestazione del suo riconoscimento;
la necessità di procedere ad esecuzione forzata.
Orbene, in questo caso combinando l'art. 67 l. cit. con l'art. 2 comma 2, della Legge n. 91/1992 (“Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione”) emerge chiaro l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento giudiziale di riconoscimento della sentenza di filiazione nei confronti del sig. e il conseguente ordine giudiziale di trascrizione nei CP_1
Registri di Stato Civile del Comune di Esanatoglia, necessario per
“l'esecuzione” dell'istanza di elezione di cittadinanza italiana, come richiesto e contestato dal Consolato Generale d'Italia a Colonia.
Ciò posto, in via preliminare deve ritenersi la competenza della Corte
d'Appello adita ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lvo 150/2011
(attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione di cui all'art. 67 Legge 218/1995), avendo come parte convenuta - - residenza in Esanatoglia (MC). CP_1
Ai sensi dell'art. 65 L. 218/95 i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone - nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità - hanno effetto in quando sono stati Pt_3 pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della L. 218/1995 o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato purché non siano pagina 5 di 7 contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Nel caso concreto, il Tribunale Distrettuale di Trostianets nella Regione di Sumy in Ucraina aveva giurisdizione nella controversia diretta al riconoscimento della paternità naturale ai sensi dell'art. 37 Legge n.
218/1995, data la cittadinanza ucraina e la residenza (al tempo del procedimento) del sig. in Ucraina;
la sentenza è efficace Pt_1 nell'ordinamento ucraino;
sono stati rispettati i fondamentali diritti della difesa (avendo partecipato al procedimento tutte le parti oggi costituite)
e non si ravvisano ragioni di contrarietà all'ordine pubblico.
In particolare, la sentenza ucraina non contrasta con l'art. 253 c.c. secondo cui “In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.”
Ed invero, ai sensi dell'art. 135 del Codice di Famiglia ucraino, ove i genitori del minore non siano uniti in matrimonio, l'indicazione del nominativo del padre - anche fittizia, come nel caso di specie - inserita nell'atto di nascita ad iniziativa esclusiva della madre, ai sensi dell'art. 135, comma 1 - come si ricava dalla sentenza del Tribunale ucraino - risulta inidonea a determinare l'insorgenza del rapporto giuridico di filiazione: l'attribuzione della paternità può, infatti, aver luogo esclusivamente attraverso una dichiarazione congiunta di entrambi i genitori, una dichiarazione individuale del padre o una sentenza che accerti il rapporto di filiazione (art. 125, comma 2) e non - anche - attraverso una dichiarazione individuale della madre, la quale consente soltanto l'inserimento della predetta indicazione nell'atto di nascita (art. 135, comma 1).
Di conseguenza, tale indicazione non preclude l'accertamento giudiziale della paternità (art. 128, comma 4) (cfr. Cass. civile sez. I, 30.12.2022,
n.38141).
La novità e la particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di e ,
[...] CP_1 Parte_2 dichiara efficace in la sentenza emessa in data 22.11.2021 dal Pt_3
Tribunale di Trostianets - Ucraina - n. 588/1634/21 nel procedimento n.2/588/565/21 passata in giudicato, ordinando la trascrizione della predetta sentenza presso il Comune di Esanatoglia.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, al e al Controparte_2 Parte_3
a Colonia (Germania), per quanto di competenza.
[...]
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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