Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 561/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili) promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Avino, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Avino, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento ELla
Procura ELla Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 15.04.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 28.02.2025 Parte_1 Controparte_1
hanno proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio a seguito EL matrimonio concordatario contratto l'08.10.2008 in San Giuseppe Vesuviano (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile EL predetto Comune (n. 148, parte II, serie A, anno 2008).
Premesso che dal matrimonio sono nate , in Pompei il 07.08.2009, e , in Pompei il Per_1 Per_2
22.12.2011, attualmente minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione EL pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale;
hanno pertanto chiesto che la causa, decorsi i termini di legge, fosse rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse ELle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento ELle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo EL reciproco rispetto.
2. Le figlie e restano affidate in maniera condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_3 Persona_4 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento ELl'assunzione ELla decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento EL verificarsi ELl'urgenza salvo l'obbligo di avvisare l'altro genitore non appena sarà possibile.
3. Le figlie e resteranno collocate anagraficamente e in via preferenziale presso la madre. Persona_3 Persona_4
Il padre potrà vederle e tenerle con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita e piano genitoriale allegato che qui di seguito viene in sintesi riproposto:
a) Durante l'anno scolastico: (martedì e giovedì), dall'uscita di scuola alle ore 21:00, compatibilmente alle loro attuali e future eIGenze scolastiche ed extra-scolastiche e alla loro volontà; il fine settimana sarà trascorso alternativamente con la madre e con il padre, dall'uscita dalla scuola EL sabato alla domenica sera alle ore 22:00 durante l'inverno, mentre durante i mesi caldi dall'uscita di scuola EL sabato alla domenica sera alle 23:00 (quando i figli verranno riaccompagnati a casa ELla madre); b) gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici dei figli verranno assolti dal genitore che in quel momento sta con i figli;
c) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione ELle lezioni (22 dicembre) e il giorno precedente la ripresa ELle lezioni (7 gennaio):
dal 23 dicembre al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio, ad anni alterni;
d) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione ELle lezioni
(Giovedì Santo) e il giorno precedente la ripresa ELle lezioni (martedì in Albis): il giorno di Pasqua e il Lunedì ELl'Angelo di ogni anno, ad anni alterni, dalle ore 9:00 alle ore 23:00; e) durante l'estate, un periodo continuativo di
15 giorni nel mese di luglio o agosto, da trascorrere con il padre da concordarsi tra i genitori e da comunicarsi a cura EL IG. alla IG.ra preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno così da facilitare l'organizzazione Per_3 Pt_1 ELle vacanze dei figli con ciascun genitore;
f) per quanto riguarda il giorno EL compleanno e ELl'onomastico dei figli, lo stesso, verrà trascorso, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, assecondando il loro desiderio. Si precisa che tali tempi costituiscono il tempo minimo EL diritto di visita e frequentazione. Nulla vieta, previo accordo tra i genitori, che i figli possano trascorrere maggiori tempi o modalità diverse di visita anche in considerazione degli impegni lavorativi ELle parti e soprattutto ELle eIGenze dei figli.
4. In relazione al contributo economico in favore ELle figlie e , il padre contribuirà al Persona_3 Persona_4 mantenimento dei figli versando l'importo mensile di € 250,00, (duecentocinquanta/00) per ogni figlio, per un totale di €
500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 27 (ventisette) di ogni mese con adeguamento automatico annuale secondo gli indici EL costo ELla vita calcolati dall'ISTAT a far data dalla firma EL presente ricorso di separazione consensuale.
L'AUU sarà percepito per l'intero (100%) dalla IG.ra , genitore collocatario. Le spese straordinarie, Pt_1 previamente concordate, quali le spese mediche (cure dentistiche e ortodontiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime convenzionato e/o non convenzionato e urgenti non erogati dal SSN, farmaci e presidi prescritti dal medico curante, ticket sanitari, terapie di medicina non tradizionale), spese scolastiche (rette di scuole paritarie, tasse scolastiche o universitarie per la frequentazione di scuole e istituti pubblici e/o privati, corsi di specializzazione, libri di testo, gite scolastiche con e senza pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le sedi universitarie), spese extrascolastiche (corsi di istruzione, spese per attività sportive, attività ricreative e ludiche e relative attrezzature, viaggi e vacanze di istruzione, viaggi Erasmus per i soli figli) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura EL 50% ciascuno. Per qualsivoglia voce non ricompresa si fa espresso rinvio al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Nola e il Coa in materia di spese straordinarie. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti. Contestualmente al deposito EL ricorso di separazione consensuale, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione ELle parti dinanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione ELl'udienza di comparizione ELle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo ELla comparizione personale ELle parti, preso atto ELla volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito ELla separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione con le annotazioni di rito nei registri ELlo Stato Civile EL
Comune di S. Giuseppe V.no.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con collocazione prevalente presso la residenza ELla madre e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare ELla idoneità dei genitori al ruolo e ELla capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse ELla prole in modalità adeguatamente partecipata. Il Tribunale, dunque, preso atto ELle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo ELle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione ELle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
06.10.1978 (C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario C.F._2
l'08.10.2008 in San Giuseppe Vesuviano (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile EL predetto Comune (n. 148, parte II, serie A, anno 2008);
- dispone affido condiviso ELle figlie minori e con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la residenza ELla madre e diritto di visita paterno come da accordi;
Parte_1
- determina in € 500,00 (€ 250,00 cadauna) il contributo al mantenimento ELle figlie a carico EL Per_ IG. da corrispondere alla IG.ra mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro Pt_1
il giorno 27 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie, scolastiche, mediche e ricreative a carico di entrambi i genitori nella misura EL 50%;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile EL precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione ELl'ordinamento ELlo stato civile);
- dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo ELla procedura per la domanda di divorzio;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 15.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca