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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 6093-2020 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Gragnano Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Roma n. 85 presso lo studio dell'avv. Amedeo Avitabile (C.F.
dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, e successiva C.F._2
rinuncia al mandato del solo avv. Raffaella Cesarano (Cod. Fisc. ) C.F._3
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Sibilio Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il quale elettivamente domicilia in Pompei (Na), alla via C.F._4
Lepanto n. 118, giusta procura agli atti, con successiva rinuncia al mandato
- APPELLATA
NONCHE'
Polizia Municipale – (C.F. ), in persona del Dirigente e Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Vittorio Veneto n. 15 – 80054
- APPELLATO contumace pagina 1 di 7 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 347/2020 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano (NA) in data 09.10.2019; impugnazione ingiunzione fiscale.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione impugnava l'ingiunzione fiscale (codice atto Parte_1
5593/2018/554 del 31.08.2018), avente ad oggetto l'avviso relativo al verbale CDS Num.
V00016641V15 del 08.05.2015 elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
Gragnano, per un importo totale di € 153,55 comprensivo di sanzioni, interessi e spese.
In particolare eccepiva: il titolo esecutivo non risultava essersi validamente costituito, poiché non gli era mai stato notificato alcun verbale recante n. V00016641V15 del 08.05.2015 da parte della
Polizia Municipale di Gragnano e la firma di avvenuta notifica, presente sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78264466284-7 del 21.07.2015, non era a lui riferibile, pertanto dichiarava di aver presentato denuncia – querela, con contestuale disconoscimento della firma, presso la
Stazione dei Carabinieri di Gragnano;
la violazione degli artt. 474, 475 e 479 c.p.c.; l'erroneità dell'avviso relativamente all'importo di cui al titolo e al precetto;
l' illegittimità per violazione dell'art. 27 della l. 689/81; l'eccesso di potere – incompetenza – carenza di potere – illogicità – prescrizione;
l' illegittimità per violazione dell'art. 24 cost.
Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per violazione degli Controparte_1
artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689, la tardività dell'opposizione che andava introdotta nel termine di giorni 20 dalla notifica della cartella e non di 30. Eccepiva ancora che per il disconoscimento della firma avrebbe dovuto azionare lo strumento Parte_1
processuale ex art. 221 cpc;
ancora eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda, nonché la legittimità delle maggiorazioni applicate e del procedimento di riscossione coattiva azionato.
Con sentenza n. 347/2020 il G.d.P. rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta che liquidava in Controparte_1
complessivi euro 50,00.
proponeva appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado Parte_1
e reiterando le eccezioni già sollevate in primo grado.
In particolare, deduceva l'errato esame degli atti istruttori e dei verbali di causa. Il G.d.P. ha errato laddove ha statuito che: “ parte attrice non versava in atti alcuna denuncia querela e, pagina 2 di 7 pertanto, la domanda va rigettata in quanto non provata”. Invero all'udienza di prima comparizione del 28.03.2019, così come risulta dal verbale di udienza, veniva depositata e versata in atti l'originale della denuncia-querela di falso per disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78264466284-7 del 21.07.2015, presentata alla
Stazione dei Carabinieri di Gragnano per non essere all'appellato ascrivibile.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa di primo e secondo grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. in misura di legge, con attribuzione ai sensi dell'art.93
c.p.c. ai costituiti procuratori Avv. Amedeo Avitabile e Avv. Raffaella Cesarano che dichiarano di averne anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari con maggiorazione di legge per le spese generali, nonché per l'attività stragiudiziale svolta, come previsto dal D.M. 55/2014.
In data 23.02.2021 si costituiva la società contestando punto per punto tutte le Controparte_1
eccezioni sollevate dall'appellante.
In particolare, rilevava che la denuncia-querela che il assumeva quale unico e Pt_1
sostanziale elemento probatorio, nulla provava ed è procedimento ben diverso dalla querela di falso ex artt. 221 c.p.c. e ss., previsto e disciplinato per il caso di cui trattasi. Insisteva per la correttezza della notifica avvenuta a mani proprie del destinatario. Sulla base degli atti depositati dalla e delle risultanze istruttorie, correttamente il primo giudice emetteva e Controparte_1
motivava la propria decisione.
Concludeva per l'inammissibilità e per il rigetto dell'appello, nonché per la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese del secondo grado di giudizio.
In data 14.12.2022 l'avv. , costituito congiuntamente all'avv. Avitabile, per parte Pt_1
appellante rinunciava al mandato.
In data 26.12.2022 l'avv. Sibilio depositava telematicamente la rinuncia al mandato per parte appellata, ma nelle successive udienze nessun altro procuratore si costituiva.
La causa, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore costituito per , all'udienza Parte_1
del 22.10.2024 veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal
15.1.2025.
Va dichiarata la contumacia della Polizia Municipale - che, pur Controparte_2
regolarmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 23.11.2020 alle ore
20:27, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello. pagina 3 di 7 Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile per impossibilità, da parte del Tribunale, di procedere all'esame di fondatezza delle censure in esso spiegate (Cass. ordinanza n. 20849/2021
e da ultimo Cassazione ordinanza n. 27362 del 22.10.2024).
Va, infatti, preliminarmente rilevato che manca agli atti la sentenza impugnata e il fascicolo di primo grado. pagina 4 di 7 Parte appellante si duole dell'errato esame degli atti istruttori e dei verbali di causa da parte del giudice di prime cure. In particolare, sostiene di aver correttamente depositato in primo grado, all'udienza di comparizione, la denuncia - querela nel mentre nella sentenza il G.d.P (così come indicato dallo stesso appellante nell'atto di appello a pagina 5 rigo 14-15) avrebbe statuito che:
“Parte attrice non versava in atti alcuna denuncia querela e, pertanto, la domanda va rigettata in quanto non provata”.
Tale circostanza non può essere verificata.
Sul punto chiaro e granitico è l'orientamento della Suprema Corte che, in più occasioni, ha ribadito come l'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre
1990, n. 353, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (in tali termini, ex plurimus: Cass. n. 27362/2024, Cass. n. 12751/2021, Cass. n.
14883/2019, Cass. n. 23713/2016, Cass. n. 10741/2015, Cass. n. 3055/2013, Cass. n.
27536/2013, Cass. n. 11352/2010, Cass. n. 238/2010, Cass. n. 18237/2008, Cass. n. 21938/2006).
Nel caso in esame l'assenza della sentenza non consente di evincere in alcun modo il ragionamento logico-giuridico utilizzato dal giudice di pace per la decisione e, di conseguenza, il fondamento delle doglianze dell'appellante.
L'inammissibilità consegue, perciò, alla riscontrata assenza di elementi e/o ulteriori allegazioni che possano consentire l'esame dei motivi di appello.
A ciò si aggiunga la mancanza agli atti del fascicolo di primo grado che non consente in alcun modo di valutare la fondatezza della domanda proposta dall'appellante, non risultando, in atti, gli pagina 5 di 7 elementi probatori prodotti dall' attore in primo grado a sostegno della domanda (denuncia- querela).
La causa è stata, infatti, rinviata più volte per l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Dopo vari rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado (ud. 10.05.2022; ud. 24.11.2022; ud.
04.05.2023; ud. 28.11.2023) in data 30.11.2023, il Giudice introitava la causa a sentenza;
successivamente, rimetteva la causa sul ruolo, per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, invitando le parti a manifestare la volontà di rinunciare alla acquisizione in caso di mancato reperimento del fascicolo di primo grado.
Il fascicolo di primo grado non veniva acquisito e parte appellante non rinunciava, pertanto con provvedimento del 22.10.2024 il Giudice assegnava nuovamente la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 15.1.2025.
La mancata acquisizione costituisce un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde" e specificamente indicati dalla parte interessata (Corte di Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024,
n.26194), come nel caso di specie.
Pertanto, la mancanza agli atti della copia della sentenza impugnata e del fascicolo di primo grado impedisce a questo giudice di sindacare l'erroneità o meno della motivazione del giudice di prime cure (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27536/2013). Infatti, sulla base della documentazione a disposizione, il Tribunale non è nella condizione di individuare con sicurezza il contenuto della sentenza e di rapportare ad essa le censure spiegate con l'atto di appello. La mancata produzione della sentenza appellata, invero, impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, nonché la valutazione dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure, non adeguatamente riportato in atti. La conseguenza di ciò non può che essere, quindi, quella dell'inammissibilità dell'impugnazione perché aspecifica.
La definizione in rito del presente giudizio e la mancata costituzione di parte appellata con un nuovo difensore, in seguito alla rinuncia al mandato dell'avv. Sibilio, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: pagina 6 di 7 -dichiara inammissibile l'appello;
-conferma la sentenza di primo grado impugnata;
-compensa le spese di lite del presente gravame
Torre Annunziata, così deciso il 26.05.2025
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
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