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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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1 gennaio 2013
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7 febbraio 2014
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Art. 128.
Matrimonio putativo.
Se il matrimonio e' dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita', quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi.
((Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.))
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita' dipenda da ((...)) incesto. (40)
((Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.)) ------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 225, comma 1) che "Nel caso previsto dal penultimo comma dell' articolo 128 del codice civile il figlio acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio e' stato dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Matrimonio putativo.
Se il matrimonio e' dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita', quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi.
((Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.))
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita' dipenda da ((...)) incesto. (40)
((Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.)) ------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 225, comma 1) che "Nel caso previsto dal penultimo comma dell' articolo 128 del codice civile il figlio acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio e' stato dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Commentari • 279
- 1. Matrimonio putativo - Art. 128 c.c.Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 15 dicembre 2024 · 175.62697
[…] PRESUPPOSTI DEL MATRIMONIO PUTATIVO La buona fede deve sussistere solo al momento della celebrazione del matrimonio e si presume, pertanto sul punto la Suprema Corte ha statuito che ‘‘la buona fede nei nubendi, agli effetti dell'art. 128 c.c., deve presumersi nel momento della celebrazione del vincolo matrimoniale, essendo applicabile anche al matrimonio il principio generale sancito dall'ultimo comma dell'art. 1147 c.c. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 27/02/2025, n. 272Provvedimento: […] tale giudizio esitava nella gravata ordinanza, ritenuta dall'appellante emessa in violazione del diritto di difesa e perciò affetta da nullità; la infatti, solo con le sue note conclusionali aveva chiesto ricondursi la fattispecie nella CP_1 disposizione di cui all'art. 128 c.c., e tale deduzione, benché tardiva, […] sicché il matrimonio vien meno fin dall'inizio, come se non fosse stato mai celebrato, da quella del c.d. matrimonio putativo di cui all'art. 128 co.1 c.c., valevole quando entrambi i coniugi non conoscevano l'esistenza del vizio o dei vizi, ovvero quando uno dei coniugi ha prestato il consenso per violenza o timore di eccezionale gravità non determinato dall'altro coniuge;Leggi di più...
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