Articolo 66 del Codice del processo amministrativo
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16 settembre 2010
Art. 66


Verificazione

1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, e' responsabile del compimento di tutte le operazioni.
2. L'ordinanza e' comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.
3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio puo' disporre che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.
4. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo
delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente
spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle
parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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