Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. n. 95/2025 V.G.
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa concernente il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. del decreto del 14.04.2025, n. 1817 del
Tribunale di Genova, pubblicato in data 15.04.2025, promosso da:
(c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Conte e Parte_1 CodiceFiscale_1
Laura Matteucci del foro di Roma per mandato in atti;
RECLAMANTE
contro c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv. Simona CP_1 CodiceFiscale_2
Pometto e Chiara Poli del foro di Genova per mandato in atti
RECLAMATO
e nei confronti di
AVV. (c.f. ), in qualità di difensore e curatrice speciale CP_2 CodiceFiscale_3 della minore come da nomina nell'ambito della procedura R.G. 7861/2024 davanti Persona_1 al Tribunale di Genova;
RECLAMATA
letto il reclamo, depositato in data 28.04.2025, con il quale ha chiesto l'autorizzazione Parte_1 al suo trasferimento con la figlia a Roma, l'adozione di un nuovo piano di incontri Per_1 padre\figlia che tenga conto delle proprie esigenze lavorative e la revoca dell'ordinanza del
Tribunale datata 16.12.2024, nella parte in cui affida la minore ai Servizi Sociali del Comune di
Genova per 24 mesi;
lette le comparse di costituzione depositate nell'interesse del padre e della minore;
lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 11.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
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rilevato che, con il trasferimento della minore a Roma, non sarebbe possibile continuare efficacemente e\o iniziare i percorsi - previsti in primo grado - educativi, di osservazione del funzionamento genitoriale e neppure ampliare le frequentazioni padre-figlia, nel rispetto dei tempi e delle esigenze della minore;
considerato da un lato, l'avvenuto graduale riavvicinamento padre-figlia, soprattutto in ottica del consolidamento del loro rapporto e, da un altro lato, il concreto pregiudizio che il trasferimento in altra città arrecherebbe alla ricostruzione di tale rapporto;
P.Q.M.
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Tribunale di Genova n. 1817 del 15.04.2025;
- compensa interamente le spese tra le parti;
Genova,12.06.2025
Il Presidente
dott. Marcello Arturo Castiglione
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