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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/08/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 6852/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6852/2021 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.7.1977, entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Foggia, Via Piave n.10, presso lo studio dell'avv. Gaetano de Perna (C.F. ), con indirizzo telematico pec: C.F._3
Email_1
- ATTORI contro
l'Avv. (C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
13.07.1970, con studio in Via Prizzi n. 7, Roma, presso cui è elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa da sé stessa e dall'Avv. Sabatino Besca (C.F.
), con indirizzi telematici pec: C.F._5
; Email_2 Email_3
- CONVENUTA nonché nei confronti di
(C.F e P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 della Dott.ssa quale Procuratore Speciale del Rappresentante Controparte_3
Generale per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Manfredo Camperio 9, presso lo studio dell'avv. Alberto Batini (C.F. ), con indirizzo telematico pec: C.F._6
Email_4
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA pagina 1 di 18 OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice: “1) accertata la responsabilità professionale dell'avv. CP_1
, condannare quest'ultima a risarcire i danni patiti dagli attori pari a €
[...]
37.859,38, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della domanda fino alla data del soddisfo;
2) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario;
3) condannare parte convenuta risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.”.
Parte convenuta: “piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectiis: 1) In via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, ritenendo e dichiarando che alcuna responsabilità può essere ascritta all CP_4 CP_1 in dipendenza di quanto dedotto con l'avverso atto di citazione;
3) In via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre congruamente l'importo richiesto da controparte, manifestamente eccessivo e smodato, limitando lo stesso alle sole spese liquidate dal Tribunale, oltre al contributo integrativo 4%; 4) Sempre in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare la attraverso la Controparte_2 Controparte_5
in persona del legale rapp.te pro-
[...] CP_2 Controparte_2 tempore, a tenere indenne e comunque garantire l'Avv. dalle Controparte_1 conseguenze dell'azione proposta dagli attori;
5) In ogni caso, condannare chi di dovere al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio.”.
Terza chiamata in causa: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
- in via principale, nel merito: rigettare le domande svolte dai sigg.ri ed Pt_1
nei confronti dell'Avv. , poiché del tutto infondate in fatto e Parte_2 Controparte_1 in diritto, nonché sfornite di prova, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di CP_1 con riferimento al rischio assunto con i certificati n. Controparte_2
CZ201900677-LB, n. CZ202000673-LB, n. CZ202100539-LB con conseguente estromissione dello stesso Assicuratore dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti, così assolvendo la stessa con riferimento al rischio assunto Controparte_2 con i certificati n. CZ201900677-LB, n. CZ202000673-LB, n. CZ202100539- LB da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata;
pagina 2 di 18 - in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dai sigg.ri ed nei Pt_1 Parte_2 confronti dell'Avv. , accertare e dichiarare l'inoperatività delle Polizze n. CP_1
CZ201900677- LB, n. CZ202000673-LB e n. CZ202100539-LB per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, con CP_6 Controparte_2 riferimento al rischio assunto con i certificati n. CZ201900677-LB, n. CZ202000673- LB, n. CZ202100539-LB dalle domande avverso gli stessi proposte dall'Avv. ; CP_1
- in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolta dai sigg.ri Pt_1 ed nei confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività anche di una delle Parte_2 CP_1
Polizze, accertare e dichiarare la decadenza dell'Avv. dal diritto all'indennizzo, CP_1 avendo l'Assicurata reso dichiarazioni inesatte e reticenti ai sensi e per gli effetti delle previsioni di Polizza nonché ex art. 1892 c.c. e, per l'effetto, assolvere
[...] con riferimento al rischio assunto con i certificati n. Controparte_2
CZ201900677- LB, n. CZ202000673-LB e n. CZ202100539-LB dalle domande avverso gli stessi proposte dall'Avv. ; CP_1
- in via di estremo subordine, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolta dai sigg.ri ed Pt_1
nei confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività della Polizza, Parte_2 CP_7 contenere l'obbligazione di manleva di con riferimento Controparte_2 al rischio assunto con il certificato n. CZ201900677-LB n. CZ202000673-LB e n. CZ202100539-LB (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. , (ii) entro il limite del massimale, dedotta la franchigia, ed entro le CP_1 limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Avv. per lo stesso rischio ovvero, in CP_1 subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno invocato la responsabilità professionale dell'odierna convenuta, avv. , chiedendone, per CP_1
l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni patiti. In particolare, hanno esposto di essere stati difesi dalla citata professionista nell'ambito del giudizio di ATP N. R.G. 4564/2011, incardinato dinanzi al Tribunale di LL “al fine di verificare, in relazione all'immobile loro venduto dalla Immobiliare IL 2000 srl in data 12.07.2006, lo stato dei luoghi, l'attinenza dei lavori di pagina 3 di 18 isolamento e la conformità degli stessi alle norme urbanistiche previste in loco, il costo effettivo dei lavori da realizzare per i eliminare detti vizi nonché l'entità dei danni subiti”. Il procedimento si era concluso in data 25.07.2012 con il deposito della relazione finale redatta dal CTU incaricato, Arch. la quale, in accoglimento Persona_1 delle istanze attoree, accertava la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati e quantificava in € 32.022,90 la somma necessaria per l'eliminazione degli stessi da parte della società convenuta (all. 2). Successivamente, in virtù dell'esito positivo del suddetto procedimento, i sig.ri e , con il patrocinio del medesimo legale, Parte_1 Parte_2 decidevano di agire nei confronti della (N. R.G. Controparte_8
4705/2014). Il giudizio in parola (N. R.G. 4705/2014) si concludeva con la sentenza n. 1385/2019, con la quale il Tribunale di LL, nella persona del giudice dott.ssa Paola Pasqualucci, rigettava la domanda degli attori, dichiarando “la decadenza del diritto alla garanzia e prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1669 c.c.”, e condannando questi ultimi, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori nei confronti della Immobiliare IL ed in € 2.000,00 oltre accessori nei confronti della terza chiamata in causa (all. 3). Per tali motivi, in data 24.01.2020 gli attori diffidavano, a mezzo pec, l'avv.
a comunicare gli estremi della propria assicurazione professionale Controparte_1 nonché a risarcire i danni asseritamente subiti dagli stessi in conseguenza della sua responsabilità professionale (all. 4). In seguito, con pec del 16.02.2021 i medesimi invitavano la convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (all. 6). Quest'ultima, con nota pec del 18 marzo 2021, comunicava la propria intenzione di aderire all'invito, “…pur contestando le pretese avanzate… e riservando ogni ulteriore e più analitica confutazione nelle sedi deputate…” (all. 7). Tuttavia, il procedimento si concludeva con esito negativo.
1.1 Tanto premesso, gli odierni attori hanno contestato all'avv. di aver CP_1
“intrapreso una iniziativa già prescritta azionando il giudizio n. 4705/2014 R.G. Trib. LL”, e la conseguente responsabilità professionale. In particolare, ad avviso dei sig.ri e , la convenuta avrebbe agito Pt_1 Parte_2 con negligenza, avendo determinato con il suo ritardo la estinzione del diritto degli attori per intervenuta decadenza e prescrizione, e per non aver informato dovutamente le parti della evidente inopportunità, a quel punto, di coltivare il giudizio n. 4705/2014 R.G., precisando che l'aver curato il precedente procedimento di ATP rendeva la professionista convenuta necessariamente edotta dei margini temporali di prescrizione. Per l'effetto, gli attori ne hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della pronuncia suddetta, ovvero al rimborso della somma di € 32.022,90, dovuta dalla società Immobiliare IL, e così determinata nel pagina 4 di 18 procedimento di ATP, nonché delle “conseguenze economiche della condanna al pagamento delle spese legali, come liquidate nella Sentenza n. 1385/2019 del Tribunale di LL… per un totale di € 5.836,48”.
2. Si è costituita la convenuta, contestando la fondatezza della domanda e la ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori. In particolare, l'avv. ha precisato che, successivamente al deposito della CP_1 relazione peritale in sede di Atp, le parti avevano intavolato trattative “per addivenire alla composizione della lite, che, su espressa richiesta dei coniugi Persona_2
(che aspiravano ad evitare un giudizio), si protrassero per lungo tempo”. In esito alle stesse, nonostante la si fosse resa disponibile a porre Controparte_8 rimedio ai vizi lamentati, gli attori avevano optato per l'azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente, conferendo apposita procura ad litem alla odierna convenuta soltanto in data 30.05.2014. Inoltre, ha aggiunto di aver consigliato ai propri clienti di proporre appello avverso la citata sentenza, atteso che quest'ultima era da ritenersi erronea, poiché le trattative intercorse dopo il deposito della CTU, unitamente alla proposta di eliminazione dei vizi ad opera della società costruttrice, avevano interrotto i termini per l'avvio dell'azione di cui all'art. 1669 c.c. Da ultimo, sempre in punto di fatto, ha ulteriormente precisato di aver rifiutato di sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita, in quanto la bozza notificatale dagli attori dava per acclarata la propria responsabilità. Al riguardo, peraltro, l'avv. ha sostenuto che, contrariamente a quanto CP_1 sostenuto dalla parte attrice, il suddetto tentativo di negoziazione assistita non poteva dirsi propriamente esperito con esito negativo, in quanto, in tale sede, ella aveva invitato la controparte a redigere una convenzione che riportasse fedelmente le posizioni delle parti, ma la sua richiesta non era stata accolta, tanto che, poco dopo, le era stato notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Nel merito, ha sostenuto che la sentenza del Tribunale di LL che aveva respinto la domanda proposta dai sigg.ri non era affatto condivisibile, Persona_2 atteso che il giudice non aveva “considerato che le trattative che sono intercorse dopo il deposito dell'elaborato peritale in esito all'ATP, avevano interrotto il termine prescrizionale per l'avvio dell'azione di merito, nel mentre non vi era alcun termine decadenziale da rispettare, atteso che la decadenza era stata impedita dalla proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo che teneva, ovviamente, luogo della denuncia”. Peraltro, ha aggiunto che, in ogni caso, la prescrizione non poteva dirsi maturata, in quanto la società appaltatrice aveva riconosciuto i vizi dell'opera e si era proposta di eliminarli. Tale circostanza avrebbe avuto l'effetto di svincolare la garanzia del committente dal rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali previsti dalla normativa applicabile al caso di specie.
pagina 5 di 18 In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha censurato il quantum dei danni richiesti, ritenendoli eccessivi. In particolare, ha sostenuto che, in caso di condanna, avrebbero potuto esserle addebitate le sole spese di lite conseguenti alla citata sentenza di rigetto, e non anche le ulteriori somme dovute dalla Immobiliare come accertate in sede di Atp. Controparte_8
Peraltro, ha evidenziato come controparte, non avesse dato prova di aver effettivamente corrisposto le anzidette somme;
pertanto, “difetta anche la prova del danno risarcibile”. Infine, ha spiegato domanda di chiamata in causa del terzo, essendo assicurata per la responsabilità civile con polizza stipulata con Controparte_2
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita la Controparte_2 hiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata dalla convenuta
[...] nei suoi confronti. Infatti, ha sostenuto che le polizze dedotte in giudizio (certificato N. CZ201900677-LB, N. CZ202000673-LB, N. CZ202100539-LB) non erano operative nel caso di specie. Ha precisato che si trattava di polizze stipulate per la “Responsabilità Civile Professionale Avvocati” in regime “claims made” e, dunque, volte a coprire “le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro gli assicurati durante il periodo di assicurazione, anche se relative ad atti illeciti verificatisi prima dell'inizio del periodo di assicurazione, salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato nel certificato” (Doc. 1, Doc. 2, Doc. 3). In particolare, la prima polizza (n. CZ201900677-LB) doveva considerarsi operante dalle ore 24:00 del 31 maggio 2019 alle ore 24:00 del 31 maggio 2020, la seconda (n. CZ202000673-LB) dalle ore 24.00 del 31 maggio 2020 alle ore 24.00 del 31 maggio 2021, e la terza (n. CZ202100539-LB) dalle ore 24.00 del 12 luglio 2021 alle ore 24.00 del 12 luglio 2022. Ciò premesso, la compagnia di assicurazioni ha rilevato che alla voce
“Esclusioni” delle richiamate polizze, era previsto espressamente che: “L'Assicurazione non opera: […] 2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui” ( Doc. 1), laddove per “CIRCOSTANZA” si intendeva, tra l'altro “c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti”. Ebbene, ad avviso del terzo, la circostanza posta alla base della odierna richiesta di risarcimento doveva già considerarsi sussistente nell'anno 2015, quando, nel giudizio R.G. 4705/2014, la controparte di quel procedimento aveva eccepito la prescrizione del diritto degli odierni attori, all'epoca difesi dall'avv. , motivo per cui sin da allora CP_1
pagina 6 di 18 la convenuta aveva contezza “della sussistenza di circostanze idonee a generare una successiva richiesta di risarcimento del danno da parte dei propri Assistiti”. Ciononostante, nel “modulo di proposta” (Doc. 1) sottoscritto in data 10 giugno 2019, la medesima assicurata aveva dichiarato di non essere a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto condurre a successive richieste di risarcimento nei suoi confronti. Da qui, il configurarsi della causa di esclusione e la conseguente perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'avv. . CP_1
Da ultimo, la compagnia assicurativa ha sostenuto che l'inoperatività delle menzionate polizze discenderebbe altresì dall'art. 1917 c.c., non potendo rispondere, l'assicurazione, dei danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; quest'ultimo, comunque, ad avviso della compagnia di assicurazioni, sarebbe altresì responsabile di non aver avvisato tempestivamente gli assicuratori della riferita circostanza, pur essendo tale adempimento necessario “a pena di decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo”. In subordine, per il caso che la condotta dell'Avv. fosse CP_1 qualificata come meramente colposa, ha chiesto disporsi una riduzione dell'indennità eventualmente dovuta dalla alla luce di quanto previsto dall'art. 1915, comma CP_2
2, c.c. In via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della richiesta di manleva avanzata dall'assicurato, ha richiamato l'esistenza dei massimali previsti dalle polizze attivate e le relative franchigie. Nel merito, “per mero scrupolo difensivo, pur non avendo diretta contezza delle circostanze fattuali lamentate da parte attorea”, ha comunque censurato la fondatezza delle pretese attoree, associandosi alle difese svolte dalla propria assicurata.
4. Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., parte convenuta ha provveduto al deposito delle conversazioni intrattenute via fax con il legale della
[...]
convenuta nel procedimento R.G. 4705/2014 – Tribunale di LL. Controparte_8
Nello specifico, trattasi di fax del 05.04.2013 munito di ricevuta di avvenuta ricezione (doc. 1), inviato dall'Avv. all'Avv. Francesca Raponi nonché dell'ulteriore mail CP_1 di riscontro di quest'ultimo datata 16.04.2013 (doc. 2). Tale corrispondenza avrebbe lo scopo di comprovare il “protrarsi delle trattative di bonario componimento della lite”, quale invocata causa di interruzione della prescrizione. Con successive memorie ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., parte attrice ha versato in atti la ricevuta attestante l'avvenuto bonifico eseguito in data 18.12.2022 in favore dell'avv. Luffarelli per il pagamento delle spese di lite relative al procedimento per cui è causa;
mentre, in allegato alla memoria conclusionali, la ricevuta attestante il bonifico in data 02.01.2023 all'Avv. Raponi per il pagamento delle spese di lite relative al medesimo procedimento.
5. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale degli attori, sig. e sig.ra rispettivamente sentiti all'udienza del Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 18 01.02.2024 e del 14.11.2024, nonché con l'esame del teste di parte attrice sig.ra Tes_1
, pure ascoltata in data 01.02.2024.
[...]
6. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 08.05.2025, previa assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
***** 1. A fondamento della propria domanda, gli attori hanno dedotto la responsabilità professionale dell'avv. , ritenendo censurabile la condotta tenuta da quest'ultima, CP_1 consistente nell'aver promosso il giudizio di merito (N. R.G. 4705/2014), successivamente all'espletamento dell'ATP, solo dopo la scadenza infruttuosa dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1669 c.c., come sancito nella sentenza n. 1385/2019 emessa dal Tribunale di LL. La tesi è stata contrastata dalla convenuta, la quale ha eccepito di non essersi attivata all'esito del suddetto procedimento cautelare a causa della pendenza di trattative tra i propri clienti e la società atteso che la volontà Controparte_8 delle parti sarebbe stata quella di addivenire ad una composizione della lite in via stragiudiziale. All'esito di tali trattative, “che, su espressa richiesta dei coniugi
[...]
(che aspiravano ad evitare un giudizio), si protrassero per lungo tempo”, in Parte_3 effetti, il costruttore si sarebbe reso disponibile ad eseguire i lavori necessari per rimuovere i vizi accertati dal CTU, in cambio della rinuncia della controparte all'instaurazione del giudizio di merito. Tuttavia, i sig.ri e avrebbero Parte_2 Pt_1 rifiutato la proposta, preferendo, piuttosto, adire le vie legali per ottenere il risarcimento dovuto;
a tal fine avrebbero conferito la procura alle liti all'avv. in data CP_1
30.05.2014. A sostegno della versione dei fatti proposta, con memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. l'avv. ha depositato copia dei messaggi scambiati via fax con il CP_1 difensore della (avv. Raponi) nel corso delle trattative. Controparte_8
Dall'esame degli stessi, tuttavia, emerge soltanto che gli odierni attori avevano rifiutato la proposta transattiva formulata dalla controparte (10.000,00€), manifestando la volontà di “non poter accettare una somma inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00) per il risarcimento del danno subito e documentato come da CTU espletata”. Dunque, non vi è alcuna prova oggettiva del fatto che, successivamente al deposito della relazione del CTU, le parti ancora valutassero la possibilità di un'ipotesi transattiva basata sulla disponibilità della Immobiliare IL ad eliminare i vizi riscontrati. Entrambi gli attori, invero, hanno confermato, in sede di interrogatorio formale, che, dopo il deposito della relazione resa a seguito dell'accertamento tecnico preventivo, erano intercorsi tra le parti colloqui al fine di trovare una soluzione transattiva, in esito ai quali, la società costruttrice aveva dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori ed pagina 8 di 18 eliminare, in tal maniera, i vizi da cui era affetto l'immobile; respinta dai medesimi attori, volendo ottenere il risarcimento per equivalente. Tuttavia, come emerge dalla relazione del CTU nominato in sede di ATP, gli allora clienti dell'Avv , odierni attori, già nel corso delle operazioni peritali CP_1 avevano chiaramente espresso l'intenzione di non accettare “qualsiasi tipo di tentativo bonario di conciliazione che prevedesse l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte della poiché non riponeva[no] nessuna fiducia nella stessa Controparte_9 impresa visti e considerati i risultati attuali e perché precedentemente interpellata era già intervenuta sempre sugli stessi lamentati vizi e difetti”. Ad avviso della convenuta, “…le trattative che sono intercorse dopo il deposito dell'elaborato peritale in esito all'ATP, avevano interrotto il termine prescrizionale per l'avvio dell'azione di merito”; inoltre, “…non vi era alcun termine decadenziale da rispettare, atteso che la decadenza era stata impedita dalla proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo che teneva, ovviamente, luogo della denuncia.”. Ed è proprio sulla base di tali argomentazioni che quest'ultima avrebbe consigliato ai propri clienti di impugnare la sentenza che aveva respinto la loro domanda. Al riguardo, occorre precisare che la norma applicabile al caso di specie, vale a dire l'art. 1669 c.c., contempla un'ipotesi di responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (per vizi del suolo o difetti di costruzione tali da determinare la rovina, in tutto o in parte, dell'opera, ovvero un evidente pericolo di rovina della stessa) subordinata ad un termine di decadenza di un anno dalla scoperta del vizio riscontrato, entro il quale deve esserne fatta la denuncia, nonché un successivo termine di un ulteriore anno per la prescrizione del diritto del committente. Ora, mentre il primo dei due termini decorre, per costante giurisprudenza, dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 - Rv. 656833 – 02; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017 - Rv. 645800 - 01); il secondo, decorre da tale ultimo momento, che, in astratto, per situazioni nelle quali è richiesto un approfondimento tecnico, può essere individuato anche con riferimento alla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. Sez. II, n. 777 del 16/01/2020). Tanto chiarito, con riguardo al caso di specie, si ritiene che la denuncia dei vizi dell'immobile non fosse invero necessaria, atteso che l'appaltatore è stato edotto dell'esistenza degli stessi con la lettura della relazione peritale depositata in sede di Atp. In tal senso la Suprema Corte ha affermato: “Nel giudizio promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore con azione di garanzia, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., qualora venga disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare difformità
o vizi occulti dell'opera, il committente, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, non è tenuto alla denuncia contemplata, a pena di decadenza, dall'art. pagina 9 di 18 1667, secondo comma, cod. civ., atteso che la controparte già conosce o é in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale” (Cass., Sez. II, n. 1585 del 28/01/2015). Non appare, invece, condivisibile la tesi secondo cui il successivo termine di prescrizione contemplato dalla norma in questione sia stato interrotto dal semplice svolgimento di trattative tra le parti. È noto, infatti, che i casi in cui si verifica l'interruzione della prescrizione sono tassativamente elencati dall'art. 2943 c.c., e, tra questi, non rientrano certamente le mere trattative. E neppure può essere utile a superare il rilievo l'argomentazione utilizzata dal medesimo avv. nel precedente giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di CP_1
LL (R.G. 4705/2014). La tesi sostenuta in tale sede, infatti, era stata completamente rigettata dal giudice di prime cure, poiché priva di qualsivoglia appiglio normativo e/o giurisprudenziale: “Non trova alcun sostegno la tesi attorea che vorrebbe riconoscere all'ATP un effetto permanente senza operatività di alcun termine per l'introduzione del merito.” Allo stesso modo, priva di fondamento è l'ulteriore tesi, sostenuta nel presente giudizio, secondo cui, in ogni caso, la prescrizione non poteva dirsi maturata, in quanto la società appaltatrice aveva riconosciuto i vizi dell'opera e si era proposta di eliminarli,
“…atteso che, per effetto del riconoscimento dei vizi, e l'impegno ad eliminarli, l'obbligazione del venditore era svincolata dai termini di decadenza e prescrizione” (cfr. comparsa conclusionale).
Sul punto, infatti, occorre ulteriormente precisare che, sulla base della documentazione depositata in giudizio, non è possibile stabilire con certezza se l'impresa appaltatrice abbia o meno effettivamente riconosciuto i vizi dell'opera. Come chiarito in precedenza, infatti, non è rinvenibile alcun documento da cui possa evincersi tale manifestazione di volontà, la quale nemmeno emerge dall'esame della corrispondenza - precedentemente esaminata - intercorsa tra l'avv. e il legale CP_1 della . In tal senso hanno riferito solo gli odierni attori in sede Controparte_8 di interrogatorio formale, ma va da sé che le loro dichiarazioni non avrebbero assunto valore probatorio a proprio favore nel giudizio ai danni dell'appaltatore. Peraltro, quand'anche, sulla base di tali elementi, volesse, invece, ritenersi acclarato il riconoscimento dei vizi, non risulterebbe comunque dimostrato l'impegno formale della menzionata società a rimuoverli, piuttosto smentito dalla circostanza che gli attori, come detto, già in occasione degli accertamenti peritali disposti nel corso dell'ATP, avevano avuto modo di chiarire che mai avrebbero accettato un'ipotesi di accordo che contemplasse l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte della avendo ormai perso ogni fiducia nella stessa. Controparte_9
Soltanto in quest'ultimo caso, infatti, potrebbe darsi credito alla teoria sostenuta dalla convenuta, e, dunque, ritenere non applicabile al caso di specie il breve termine di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c., bensì quello decennale ordinario. In proposito, la Suprema Corte ha chiarito “…che anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore - riconoscimento che elide l'onere di effettuare la denuncia- non può farsi discendere pagina 10 di 18 automaticamente dal riconoscimento medesimo l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.”. Ciò in quanto occorre distinguere
“il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell'assunzione dell'impegno a rimuoverli e della conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario” (Cass., Sez. II, n. 19343 del 16/06/2022).
1.1 Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la difesa della convenuta relativa al ritardato rilascio della procura alle liti da parte dei coniugi , Persona_2 avvenuta, secondo l'Avv Tallone, soltanto in data 30.05.2014, dunque a quasi due anni di distanza dal termine del procedimento di Atp, coincidente con la data del 25.07.2012. Al riguardo, si evidenzia che, a prescindere dal rilievo che la suddetta procura non è stata depositata nel presente giudizio, e che, dunque, la circostanza che sia stata rilasciata nella data riferita dall'avv. non può dirsi certa, atteso che, in sede di CP_1 interrogatorio formale, il sig. ha confermato che fu rilasciata nel 2014 (“5) Vero Pt_1 che solo in data 30.05.2014, era stato rilasciato il mandato all'Avv. per CP_1 procedere all'avvio del giudizio di merito;
ADR: vero”), mentre la moglie l'ha retrodatata all'anno 2012 (“5) Vero che solo in data 30.05.2014, era stato rilasciato il mandato all'Avv. per procedere all'avvio del giudizio di merito;
Risposta: sì ma CP_1 era l'anno 2012 quasi sicuramente”), era comunque onere del professionista dimostrare che il ritardo nella sottoscrizione della stessa era imputabile esclusivamente ai propri clienti. Ciò in quanto, come noto, l'avvocato è un professionista tenuto all'osservanza della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. Ne consegue che quest'ultimo era tenuto a fare quanto in suo potere per evitare lo spirare del termine annuale di prescrizione, informando i propri assistiti circa le conseguenze nefaste derivanti dalla mancata introduzione del giudizio di merito nei tempi prescritti dalla normativa de quo, ed assicurandosi, per l'effetto, di munirsi del necessario mandato, sollecitando, se del caso, i sig.ri . Persona_2
Peraltro, anche qualora l'avv. fosse estremamente convinta della CP_1 correttezza della tesi sostenuta – che, come detto, è stata, invece, rigettata in toto dal giudice veliterno di primo grado –, non poteva certamente esimersi dall'osservare con oggettività che la prescrizione contemplata dalla norma applicabile al caso di specie, ed eccepitagli dalla controparte di quel procedimento, stava in effetti per maturare, e che, dunque, l'esito del predetto giudizio poteva ragionevolmente vederla soccombente. Al riguardo, si rammenta che “L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed pagina 11 di 18 errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente” (Cass., Sez. III, n. 21953 del 21/07/2023).
1.2 Analogamente, a nulla vale il rilievo che l'Avvocato aveva consigliato di proporre appello agli odierni attori, atteso che, detta affermazione non è stata corroborata dall'esposizione delle ragioni giuridiche che avrebbero potuto, in ipotesi, condurre ad un esito diverso del giudizio di appello, né è stata accompagnata dall'allegazione di documenti utili a giustificare la fondatezza delle tesi sviluppate in questa sede, che, peraltro, come già chiarito, alla luce della richiamata sentenza di primo grado, si appalesano nettamente diverse da quelle formulate nel giudizio precedente: in particolare, la tesi dell'effetto permanente degli esiti dell'Atp, spesa dal Legale nel giudizio ove ha patrocinato gli odierni attori, non è stata riproposta nel presente. Pertanto, alla luce di quanto precede, appare ragionevole ritenere che, in caso di appello, l'avv. non avrebbe reiterato l'argomentazione in oggetto, anche perché, CP_1 qualora avesse effettivamente deciso di farvi ricorso, avrebbe parimenti potuto e dovuto riproporla in seno al presente giudizio, cosa che non è avvenuta. Né, d'altro canto, e ferme le considerazioni che precedono in ordine alla già dedotta infondatezza delle argomentazioni nuove svolte nella presente sede, si osserva che l'Avv. non ha CP_1 nemmeno dimostrato che detti aspetti avrebbero potuto essere oggetto di rilievo da parte del Giudice di Appello sulla scorta delle emergenze istruttorie acquisite al giudizio di primo grado.
1.3 Sulla base delle suesposte argomentazioni, in accoglimento della domanda attorea, deve riconoscersi la responsabilità professionale della convenuta per il verificarsi della prescrizione dell'azione promossa nel giudizio con R.G. n. 4705/2014. Tale avvenimento è, infatti, ascrivibile alla condotta omissiva della legale , la CP_1 quale ha colposamente lasciato spirare il termine annuale di prescrizione dettato dall'art. 1669 c.c., non avendo adottato tutte le iniziative professionali in concreto esigibili dalla medesima.
2. Quanto al danno risarcibile, parte attrice ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento di complessivi € 37.859,38, di cui € 32.022,90, quale posta risarcitoria accertata in sede di Atp, oggetto del diritto prescritto, ed euro € 5.836,48 a titolo di spese legali liquidate dal giudice in favore delle controparti nel giudizio che aveva visto soccombenti gli odierni attori patrocinati dall'Avv . CP_1
La convenuta ha contestato l'eccessività dell'importo richiesto a titolo di danno, sostenendo che, in ipotesi di soccombenza, avrebbe dovuto rispondere unicamente per l'importo relativo alle spese legali liquidate dal giudice di primo grado, pari ad € 4.000,00 oltre accessori di legge, non senza evidenziare “che controparte neppure pagina 12 di 18 riferisce di aver effettivamente corrisposto dette somme, per cui difetta anche la prova del danno risarcibile.”. Successivamente, in allegato, rispettivamente, alle memorie di cui all'art. 183, comma 6. n. 3, c.p.c. e a quelle conclusionali, gli attori hanno depositato due ricevute di pagamento datate, rispettivamente 22.12.22 e 2.1.23, dunque di formazione successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 cpc, nella formulazione anteriforma Cartabia, attestanti l'esborso di complessivi euro 4.784,00 in favore dell'Avv. Luffarelli e dell'Avv Raponi, (euro 2.392,00 ciascuna), che, nel predetto giudizio, difendevano, l'una, la terza chiamata in causa e, l'altra, Controparte_9 la convenuta ). Controparte_8
Ciò appurato si osserva in generale che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. n. 25112/2017; nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione"). Nella specie, tenuto conto del fatto che la pretesa risarcitoria azionata dagli attori nel giudizio ove sono stati patrocinati dall'Avv originava da vizi già accertati in CP_1 sede di ATP ed aveva ad oggetto somme nella medesima sede quantificate, si ritiene che in tal caso la valutazione prognostica non possa che essere positiva quanto alla posta risarcitoria per euro 32.022,90, tanto più che, leggendo la sentenza emessa nel predetto giudizio, non risulta che la pretesa sia stata altrimenti contestata dalle allora parti convenute, se non genericamente nel quantum. Si ritiene, dunque, in accoglimento parziale della richiesta attorea, che l'odierna convenuta debba essere condannata al pagamento delle somme accertate in sede di Atp (€ 32.022,90), poiché, sulla base di quanto esposto in precedenza, si reputa che i sig.ri avrebbero verisimilmente conseguito il pagamento di detto importo se Persona_2 solo l'avv. avesse introdotto il giudizio di merito nei limiti dell'anzidetto CP_1 termine prescrizionale. Detto importo, trattandosi di posta risarcitoria, va attualizzato mediante la rivalutazione monetaria e così per € 37.979,16.
pagina 13 di 18 Per quanto attiene, invece, alla condanna alla rifusione delle spese legali subite a seguito del rigetto della domanda, risulta documentato, a tale titolo, l'esborso di euro 4.784,00, che attualizzato va liquidato per euro € 4.927,52. Quanto agli interessi, si osserva che nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 18564/18). Nel caso di specie nulla è stato sul punto nemmeno allegato dagli attori sicché nulla va ulteriormente riconosciuto a tale titolo.
3. Tanto la parte convenuta quanto il terzo chiamato in causa, nel costituirsi in giudizio, hanno prodotto copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale degli avvocati stipulato dall'avv. per mezzo del Coverholder CP_1
Limestreet – L.S. S.r.l.: polizza n. CZ201900677-LB, n. CZ202000673-LB, n. CZ202100539-LB. In particolare, è stata invocata l'applicazione del primo certificato, stipulato secondo la formula “claims made”, ed avente efficacia a partire dalle ore 24:00 del 31 maggio 2019 fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2020, per “le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l durante il periodo di assicurazione in corso Parte_4
e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di fatti eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta”. Dalle “condizioni di assicurazione” del suddetto contratto (pag. 14 di 20, sezione
“Condizioni relative al periodi di retroattività”) si evince che la suddetta data di retroattività coincideva con quella di iscrizione all'albo degli avvocati (“La retroattività si intende illimitata e decorrerà dalla data di iscrizione albo”).
Ne consegue che l'evento per cui è causa può dirsi avvenuto nel periodo di retroattività, poiché verificatosi successivamente all'iscrizione all'albo della convenuta. Tuttavia, va parimenti evidenziato che, come sostenuto dalla compagnia assicurativa nei propri scritti difensivi, il medesimo contratto, nella sezione
“Esclusioni”, prevedeva che “L'Assicurazione non opera: […] 2) per le RICHIESTE DI pagina 14 di 18 RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui”; laddove, per
“circostanza” doveva intendersi, tra le altre, “c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti”. Ebbene, con riguardo al caso de quo, si ritiene che l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado (R.G. n. 4705/2014) sia certamente da qualificarsi quale circostanza – esistente prima della data di decorrenza della citata copertura assicurativa – della quale l'avv. era a conoscenza, e di cui CP_1 poteva ragionevolmente valutare l'idoneità a legittimare una successiva richiesta di risarcimento danni da parte dei propri clienti, in quanto verosimilmente fondata, sulla base di quanto esposto in precedenza, e scaturente da un proprio palese errore di valutazione e/o omissione, atteso che il termine di prescrizione contemplato dall'art. 1669 c.c. era inutilmente spirato a causa della propria inerzia. Tanto più che l'avv.
si è decisa a stipulare la suddetta polizza proprio in prossimità della CP_1 pubblicazione della sentenza n. 1385/2019, che l'avrebbe vista soccombente in virtù dell'errore professionale commesso. Infatti, il contratto di assicurazione veniva sottoscritto in data 10 giugno 2019, mentre la citata sentenza veniva pubblicata nel corso del mese successivo, in data 22.07.2019, dopo che il Giudice aveva trattenuto in decisione la causa in data 1° luglio 2019. Peraltro, l'avv. aveva omesso di denunciare tale circostanza alla CP_1 compagnia assicurativa, nonostante nella “SCHEDA DI COPERTURA” fosse stato specificato espressamente che “il contratto è stato stipulato sulla base delle informazioni che il CONTRAENTE ha fornito agli assicuratori. Queste informazioni vanno controllate attentamente, in quanto la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette all'assicuratore di ridurre le prestazioni come disciplinato dagli art. 1892 e 1893 del c.c.”; ed ancora: “il presente contratto di assicurazione è basato sulla possibilità (alea) del verificarsi di eventi che possano essere oggetto di richieste risarcitorie, purché' denunciate entro i termini contrattualmente stabiliti ed accettati, non conosciute dall'assicurato al momento della sottoscrizione della presente polizza. Il regime temporale di operatività è in forma claims made. l'assunzione del rischio è avvenuta sulla base delle dichiarazioni fornite sul questionario, parte integrante della polizza ed ai sensi degli artt. 1892/1893 del codice civile”. Nel “modulo di proposta”, infatti, la convenuta dichiarava di non essere a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto condurre a successive richieste di risarcimento nei suoi confronti, rispondendo “NO” alle seguenti domande: “
8. si sono mai verificate perdite sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l'assicurato […] negli ultimi cinque anni?” e “9. Siete a conoscenza di qualche
pagina 15 di 18 circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'assicurato […]?”. Come statuito, per un caso simile, dalla Corte d'Appello di Bari (sentenza del 21.03.2023 n. 501), allorquando in sede di stipula della polizza, ovvero di rinnovo della stessa, l'assicurato ometta di comunicare all'assicuratore la sussistenza di circostanze che, pur se risalenti a periodi anteriori, anche solo a livello teorico potrebbero essere poste a fondamento di richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato medesimo, risulta fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di non operatività della polizza sollevata dall'assicuratore terzo chiamato in causa. Citando il precedente richiamato, si osserva, infatti, che “se da un lato le Compagnie assicurative inseriscono la clausola della irretroattività illimitata, impegnandosi a garantire anche eventi che abbiano avuto origine in periodi precedenti, dall'altro non può negarsi valore alla circostanza che in sede di stipula (o di rinnovo) venne taciuta l'esistenza di tali circostanze, da cui era ragionevole presumere l'avvio di una azione d responsabilità. Non a caso, l'art. 22 lettera H del contratto assicurativo fa espresso riferimento a eventi noti preesistenti riferibili a "qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di durata e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, ovvero già da lui denunciate al suo precedente assicuratore". A nulla rileva la circostanza che la (omissis) sia in primo grado che nel presente, abbia sostenuto la infondatezza della domanda nel merito, trattandosi di mere difese atte ad escludere alla radice il diritto al risarcimento”. Ne consegue che la domanda di manleva risulta infondata, in quanto risulta comprovata la ricorrenza nella specie di un'ipotesi di esclusione e di inoperatività della polizza nei termini sopra esposti. Giova precisare, infatti, con riguardo all'eccepita decadenza della compagnia di assicurazioni rispetto all'azione di annullamento della polizza ex art. 1892 c.c., che l'onere imposto dalla norma all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (Cass. n. 1166/2020). Va altresì evidenziato che, in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la pagina 16 di 18 dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass. n. 12086/2015).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con riferimento ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
5. Per le ragioni sopra richiamate, risulta altresì fondata la richiesta di condanna avanzata dagli attori ex art. 96, comma 3, c.p.c., ciò in quanto la già rilevata manifesta infondatezza della tesi sostenuta dall'Avv per resistere all'azione proposta dagli CP_1 attori connota di colpa grave la condotta processuale dell'Avvocato, tanto più che, già in sede di ATP, i suoi clienti e odierni attori avevano chiarito di non avere intenzione di accettare “qualsiasi tipo di tentativo bonario di conciliazione che prevedesse l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte della poiché non Controparte_9 riponeva[no] nessuna fiducia nella stessa impresa visti e considerati i risultati attuali e perché precedentemente interpellata era già intervenuta sempre sugli stessi lamentati vizi e difetti”. Peraltro, come detto, la circostanza che la convenuta avesse consigliato ai clienti di proporre appello perché sicura di ribaltare la decisione di primo grado non è stata corroborata in questa sede da argomentazioni valide: anzi, da quanto emerge dalla sentenza in questione, pare che le argomentazioni usate in questa sede (prescrizione interrotta da trattative o da riconoscimento dei vizi) risultano, dalla lettura della sentenza, comunque non smentita da altre emergenze processuali, diverse da quelle sostenute in quella sede (effetto permanente di interruzione della prescrizione svolto dall'ATP).
A tal fine si ritiene equo liquidare un importo pari al compenso defensionale liquidato in favore della parte vittoriosa in linea con i criteri sanciti dalle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, non ricorrendo nella specie, né essendo stati dedotti, elementi tali da suggerire di discostarsi tale parametro.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la responsabilità professionale dell'avv. in relazione ai fatti di CP_1 causa;
- condanna l'avv. al pagamento in favore degli attori dell'importo di € CP_1
42.906,68;
- rigetta la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della compagnia di assicurazioni terza chiamata;
pagina 17 di 18 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice e del terzo chiamato in causa, che si liquidano in euro 7.616,00 per ciascuna parte oltre spese generali iva e cpa;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori di euro 7.616,00 ex art. 96 comma 3 cpc.
LL, 22.08.25 Il Giudice Dr Francesca Aratari
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6852/2021 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.7.1977, entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Foggia, Via Piave n.10, presso lo studio dell'avv. Gaetano de Perna (C.F. ), con indirizzo telematico pec: C.F._3
Email_1
- ATTORI contro
l'Avv. (C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
13.07.1970, con studio in Via Prizzi n. 7, Roma, presso cui è elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa da sé stessa e dall'Avv. Sabatino Besca (C.F.
), con indirizzi telematici pec: C.F._5
; Email_2 Email_3
- CONVENUTA nonché nei confronti di
(C.F e P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 della Dott.ssa quale Procuratore Speciale del Rappresentante Controparte_3
Generale per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Manfredo Camperio 9, presso lo studio dell'avv. Alberto Batini (C.F. ), con indirizzo telematico pec: C.F._6
Email_4
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA pagina 1 di 18 OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice: “1) accertata la responsabilità professionale dell'avv. CP_1
, condannare quest'ultima a risarcire i danni patiti dagli attori pari a €
[...]
37.859,38, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della domanda fino alla data del soddisfo;
2) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario;
3) condannare parte convenuta risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.”.
Parte convenuta: “piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectiis: 1) In via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, ritenendo e dichiarando che alcuna responsabilità può essere ascritta all CP_4 CP_1 in dipendenza di quanto dedotto con l'avverso atto di citazione;
3) In via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre congruamente l'importo richiesto da controparte, manifestamente eccessivo e smodato, limitando lo stesso alle sole spese liquidate dal Tribunale, oltre al contributo integrativo 4%; 4) Sempre in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare la attraverso la Controparte_2 Controparte_5
in persona del legale rapp.te pro-
[...] CP_2 Controparte_2 tempore, a tenere indenne e comunque garantire l'Avv. dalle Controparte_1 conseguenze dell'azione proposta dagli attori;
5) In ogni caso, condannare chi di dovere al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio.”.
Terza chiamata in causa: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
- in via principale, nel merito: rigettare le domande svolte dai sigg.ri ed Pt_1
nei confronti dell'Avv. , poiché del tutto infondate in fatto e Parte_2 Controparte_1 in diritto, nonché sfornite di prova, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di CP_1 con riferimento al rischio assunto con i certificati n. Controparte_2
CZ201900677-LB, n. CZ202000673-LB, n. CZ202100539-LB con conseguente estromissione dello stesso Assicuratore dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti, così assolvendo la stessa con riferimento al rischio assunto Controparte_2 con i certificati n. CZ201900677-LB, n. CZ202000673-LB, n. CZ202100539- LB da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata;
pagina 2 di 18 - in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dai sigg.ri ed nei Pt_1 Parte_2 confronti dell'Avv. , accertare e dichiarare l'inoperatività delle Polizze n. CP_1
CZ201900677- LB, n. CZ202000673-LB e n. CZ202100539-LB per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, con CP_6 Controparte_2 riferimento al rischio assunto con i certificati n. CZ201900677-LB, n. CZ202000673- LB, n. CZ202100539-LB dalle domande avverso gli stessi proposte dall'Avv. ; CP_1
- in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolta dai sigg.ri Pt_1 ed nei confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività anche di una delle Parte_2 CP_1
Polizze, accertare e dichiarare la decadenza dell'Avv. dal diritto all'indennizzo, CP_1 avendo l'Assicurata reso dichiarazioni inesatte e reticenti ai sensi e per gli effetti delle previsioni di Polizza nonché ex art. 1892 c.c. e, per l'effetto, assolvere
[...] con riferimento al rischio assunto con i certificati n. Controparte_2
CZ201900677- LB, n. CZ202000673-LB e n. CZ202100539-LB dalle domande avverso gli stessi proposte dall'Avv. ; CP_1
- in via di estremo subordine, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolta dai sigg.ri ed Pt_1
nei confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività della Polizza, Parte_2 CP_7 contenere l'obbligazione di manleva di con riferimento Controparte_2 al rischio assunto con il certificato n. CZ201900677-LB n. CZ202000673-LB e n. CZ202100539-LB (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. , (ii) entro il limite del massimale, dedotta la franchigia, ed entro le CP_1 limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Avv. per lo stesso rischio ovvero, in CP_1 subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno invocato la responsabilità professionale dell'odierna convenuta, avv. , chiedendone, per CP_1
l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni patiti. In particolare, hanno esposto di essere stati difesi dalla citata professionista nell'ambito del giudizio di ATP N. R.G. 4564/2011, incardinato dinanzi al Tribunale di LL “al fine di verificare, in relazione all'immobile loro venduto dalla Immobiliare IL 2000 srl in data 12.07.2006, lo stato dei luoghi, l'attinenza dei lavori di pagina 3 di 18 isolamento e la conformità degli stessi alle norme urbanistiche previste in loco, il costo effettivo dei lavori da realizzare per i eliminare detti vizi nonché l'entità dei danni subiti”. Il procedimento si era concluso in data 25.07.2012 con il deposito della relazione finale redatta dal CTU incaricato, Arch. la quale, in accoglimento Persona_1 delle istanze attoree, accertava la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati e quantificava in € 32.022,90 la somma necessaria per l'eliminazione degli stessi da parte della società convenuta (all. 2). Successivamente, in virtù dell'esito positivo del suddetto procedimento, i sig.ri e , con il patrocinio del medesimo legale, Parte_1 Parte_2 decidevano di agire nei confronti della (N. R.G. Controparte_8
4705/2014). Il giudizio in parola (N. R.G. 4705/2014) si concludeva con la sentenza n. 1385/2019, con la quale il Tribunale di LL, nella persona del giudice dott.ssa Paola Pasqualucci, rigettava la domanda degli attori, dichiarando “la decadenza del diritto alla garanzia e prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1669 c.c.”, e condannando questi ultimi, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori nei confronti della Immobiliare IL ed in € 2.000,00 oltre accessori nei confronti della terza chiamata in causa (all. 3). Per tali motivi, in data 24.01.2020 gli attori diffidavano, a mezzo pec, l'avv.
a comunicare gli estremi della propria assicurazione professionale Controparte_1 nonché a risarcire i danni asseritamente subiti dagli stessi in conseguenza della sua responsabilità professionale (all. 4). In seguito, con pec del 16.02.2021 i medesimi invitavano la convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (all. 6). Quest'ultima, con nota pec del 18 marzo 2021, comunicava la propria intenzione di aderire all'invito, “…pur contestando le pretese avanzate… e riservando ogni ulteriore e più analitica confutazione nelle sedi deputate…” (all. 7). Tuttavia, il procedimento si concludeva con esito negativo.
1.1 Tanto premesso, gli odierni attori hanno contestato all'avv. di aver CP_1
“intrapreso una iniziativa già prescritta azionando il giudizio n. 4705/2014 R.G. Trib. LL”, e la conseguente responsabilità professionale. In particolare, ad avviso dei sig.ri e , la convenuta avrebbe agito Pt_1 Parte_2 con negligenza, avendo determinato con il suo ritardo la estinzione del diritto degli attori per intervenuta decadenza e prescrizione, e per non aver informato dovutamente le parti della evidente inopportunità, a quel punto, di coltivare il giudizio n. 4705/2014 R.G., precisando che l'aver curato il precedente procedimento di ATP rendeva la professionista convenuta necessariamente edotta dei margini temporali di prescrizione. Per l'effetto, gli attori ne hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della pronuncia suddetta, ovvero al rimborso della somma di € 32.022,90, dovuta dalla società Immobiliare IL, e così determinata nel pagina 4 di 18 procedimento di ATP, nonché delle “conseguenze economiche della condanna al pagamento delle spese legali, come liquidate nella Sentenza n. 1385/2019 del Tribunale di LL… per un totale di € 5.836,48”.
2. Si è costituita la convenuta, contestando la fondatezza della domanda e la ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori. In particolare, l'avv. ha precisato che, successivamente al deposito della CP_1 relazione peritale in sede di Atp, le parti avevano intavolato trattative “per addivenire alla composizione della lite, che, su espressa richiesta dei coniugi Persona_2
(che aspiravano ad evitare un giudizio), si protrassero per lungo tempo”. In esito alle stesse, nonostante la si fosse resa disponibile a porre Controparte_8 rimedio ai vizi lamentati, gli attori avevano optato per l'azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente, conferendo apposita procura ad litem alla odierna convenuta soltanto in data 30.05.2014. Inoltre, ha aggiunto di aver consigliato ai propri clienti di proporre appello avverso la citata sentenza, atteso che quest'ultima era da ritenersi erronea, poiché le trattative intercorse dopo il deposito della CTU, unitamente alla proposta di eliminazione dei vizi ad opera della società costruttrice, avevano interrotto i termini per l'avvio dell'azione di cui all'art. 1669 c.c. Da ultimo, sempre in punto di fatto, ha ulteriormente precisato di aver rifiutato di sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita, in quanto la bozza notificatale dagli attori dava per acclarata la propria responsabilità. Al riguardo, peraltro, l'avv. ha sostenuto che, contrariamente a quanto CP_1 sostenuto dalla parte attrice, il suddetto tentativo di negoziazione assistita non poteva dirsi propriamente esperito con esito negativo, in quanto, in tale sede, ella aveva invitato la controparte a redigere una convenzione che riportasse fedelmente le posizioni delle parti, ma la sua richiesta non era stata accolta, tanto che, poco dopo, le era stato notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Nel merito, ha sostenuto che la sentenza del Tribunale di LL che aveva respinto la domanda proposta dai sigg.ri non era affatto condivisibile, Persona_2 atteso che il giudice non aveva “considerato che le trattative che sono intercorse dopo il deposito dell'elaborato peritale in esito all'ATP, avevano interrotto il termine prescrizionale per l'avvio dell'azione di merito, nel mentre non vi era alcun termine decadenziale da rispettare, atteso che la decadenza era stata impedita dalla proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo che teneva, ovviamente, luogo della denuncia”. Peraltro, ha aggiunto che, in ogni caso, la prescrizione non poteva dirsi maturata, in quanto la società appaltatrice aveva riconosciuto i vizi dell'opera e si era proposta di eliminarli. Tale circostanza avrebbe avuto l'effetto di svincolare la garanzia del committente dal rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali previsti dalla normativa applicabile al caso di specie.
pagina 5 di 18 In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha censurato il quantum dei danni richiesti, ritenendoli eccessivi. In particolare, ha sostenuto che, in caso di condanna, avrebbero potuto esserle addebitate le sole spese di lite conseguenti alla citata sentenza di rigetto, e non anche le ulteriori somme dovute dalla Immobiliare come accertate in sede di Atp. Controparte_8
Peraltro, ha evidenziato come controparte, non avesse dato prova di aver effettivamente corrisposto le anzidette somme;
pertanto, “difetta anche la prova del danno risarcibile”. Infine, ha spiegato domanda di chiamata in causa del terzo, essendo assicurata per la responsabilità civile con polizza stipulata con Controparte_2
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita la Controparte_2 hiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata dalla convenuta
[...] nei suoi confronti. Infatti, ha sostenuto che le polizze dedotte in giudizio (certificato N. CZ201900677-LB, N. CZ202000673-LB, N. CZ202100539-LB) non erano operative nel caso di specie. Ha precisato che si trattava di polizze stipulate per la “Responsabilità Civile Professionale Avvocati” in regime “claims made” e, dunque, volte a coprire “le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro gli assicurati durante il periodo di assicurazione, anche se relative ad atti illeciti verificatisi prima dell'inizio del periodo di assicurazione, salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato nel certificato” (Doc. 1, Doc. 2, Doc. 3). In particolare, la prima polizza (n. CZ201900677-LB) doveva considerarsi operante dalle ore 24:00 del 31 maggio 2019 alle ore 24:00 del 31 maggio 2020, la seconda (n. CZ202000673-LB) dalle ore 24.00 del 31 maggio 2020 alle ore 24.00 del 31 maggio 2021, e la terza (n. CZ202100539-LB) dalle ore 24.00 del 12 luglio 2021 alle ore 24.00 del 12 luglio 2022. Ciò premesso, la compagnia di assicurazioni ha rilevato che alla voce
“Esclusioni” delle richiamate polizze, era previsto espressamente che: “L'Assicurazione non opera: […] 2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui” ( Doc. 1), laddove per “CIRCOSTANZA” si intendeva, tra l'altro “c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti”. Ebbene, ad avviso del terzo, la circostanza posta alla base della odierna richiesta di risarcimento doveva già considerarsi sussistente nell'anno 2015, quando, nel giudizio R.G. 4705/2014, la controparte di quel procedimento aveva eccepito la prescrizione del diritto degli odierni attori, all'epoca difesi dall'avv. , motivo per cui sin da allora CP_1
pagina 6 di 18 la convenuta aveva contezza “della sussistenza di circostanze idonee a generare una successiva richiesta di risarcimento del danno da parte dei propri Assistiti”. Ciononostante, nel “modulo di proposta” (Doc. 1) sottoscritto in data 10 giugno 2019, la medesima assicurata aveva dichiarato di non essere a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto condurre a successive richieste di risarcimento nei suoi confronti. Da qui, il configurarsi della causa di esclusione e la conseguente perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'avv. . CP_1
Da ultimo, la compagnia assicurativa ha sostenuto che l'inoperatività delle menzionate polizze discenderebbe altresì dall'art. 1917 c.c., non potendo rispondere, l'assicurazione, dei danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; quest'ultimo, comunque, ad avviso della compagnia di assicurazioni, sarebbe altresì responsabile di non aver avvisato tempestivamente gli assicuratori della riferita circostanza, pur essendo tale adempimento necessario “a pena di decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo”. In subordine, per il caso che la condotta dell'Avv. fosse CP_1 qualificata come meramente colposa, ha chiesto disporsi una riduzione dell'indennità eventualmente dovuta dalla alla luce di quanto previsto dall'art. 1915, comma CP_2
2, c.c. In via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della richiesta di manleva avanzata dall'assicurato, ha richiamato l'esistenza dei massimali previsti dalle polizze attivate e le relative franchigie. Nel merito, “per mero scrupolo difensivo, pur non avendo diretta contezza delle circostanze fattuali lamentate da parte attorea”, ha comunque censurato la fondatezza delle pretese attoree, associandosi alle difese svolte dalla propria assicurata.
4. Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., parte convenuta ha provveduto al deposito delle conversazioni intrattenute via fax con il legale della
[...]
convenuta nel procedimento R.G. 4705/2014 – Tribunale di LL. Controparte_8
Nello specifico, trattasi di fax del 05.04.2013 munito di ricevuta di avvenuta ricezione (doc. 1), inviato dall'Avv. all'Avv. Francesca Raponi nonché dell'ulteriore mail CP_1 di riscontro di quest'ultimo datata 16.04.2013 (doc. 2). Tale corrispondenza avrebbe lo scopo di comprovare il “protrarsi delle trattative di bonario componimento della lite”, quale invocata causa di interruzione della prescrizione. Con successive memorie ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., parte attrice ha versato in atti la ricevuta attestante l'avvenuto bonifico eseguito in data 18.12.2022 in favore dell'avv. Luffarelli per il pagamento delle spese di lite relative al procedimento per cui è causa;
mentre, in allegato alla memoria conclusionali, la ricevuta attestante il bonifico in data 02.01.2023 all'Avv. Raponi per il pagamento delle spese di lite relative al medesimo procedimento.
5. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale degli attori, sig. e sig.ra rispettivamente sentiti all'udienza del Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 18 01.02.2024 e del 14.11.2024, nonché con l'esame del teste di parte attrice sig.ra Tes_1
, pure ascoltata in data 01.02.2024.
[...]
6. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 08.05.2025, previa assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
***** 1. A fondamento della propria domanda, gli attori hanno dedotto la responsabilità professionale dell'avv. , ritenendo censurabile la condotta tenuta da quest'ultima, CP_1 consistente nell'aver promosso il giudizio di merito (N. R.G. 4705/2014), successivamente all'espletamento dell'ATP, solo dopo la scadenza infruttuosa dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1669 c.c., come sancito nella sentenza n. 1385/2019 emessa dal Tribunale di LL. La tesi è stata contrastata dalla convenuta, la quale ha eccepito di non essersi attivata all'esito del suddetto procedimento cautelare a causa della pendenza di trattative tra i propri clienti e la società atteso che la volontà Controparte_8 delle parti sarebbe stata quella di addivenire ad una composizione della lite in via stragiudiziale. All'esito di tali trattative, “che, su espressa richiesta dei coniugi
[...]
(che aspiravano ad evitare un giudizio), si protrassero per lungo tempo”, in Parte_3 effetti, il costruttore si sarebbe reso disponibile ad eseguire i lavori necessari per rimuovere i vizi accertati dal CTU, in cambio della rinuncia della controparte all'instaurazione del giudizio di merito. Tuttavia, i sig.ri e avrebbero Parte_2 Pt_1 rifiutato la proposta, preferendo, piuttosto, adire le vie legali per ottenere il risarcimento dovuto;
a tal fine avrebbero conferito la procura alle liti all'avv. in data CP_1
30.05.2014. A sostegno della versione dei fatti proposta, con memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. l'avv. ha depositato copia dei messaggi scambiati via fax con il CP_1 difensore della (avv. Raponi) nel corso delle trattative. Controparte_8
Dall'esame degli stessi, tuttavia, emerge soltanto che gli odierni attori avevano rifiutato la proposta transattiva formulata dalla controparte (10.000,00€), manifestando la volontà di “non poter accettare una somma inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00) per il risarcimento del danno subito e documentato come da CTU espletata”. Dunque, non vi è alcuna prova oggettiva del fatto che, successivamente al deposito della relazione del CTU, le parti ancora valutassero la possibilità di un'ipotesi transattiva basata sulla disponibilità della Immobiliare IL ad eliminare i vizi riscontrati. Entrambi gli attori, invero, hanno confermato, in sede di interrogatorio formale, che, dopo il deposito della relazione resa a seguito dell'accertamento tecnico preventivo, erano intercorsi tra le parti colloqui al fine di trovare una soluzione transattiva, in esito ai quali, la società costruttrice aveva dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori ed pagina 8 di 18 eliminare, in tal maniera, i vizi da cui era affetto l'immobile; respinta dai medesimi attori, volendo ottenere il risarcimento per equivalente. Tuttavia, come emerge dalla relazione del CTU nominato in sede di ATP, gli allora clienti dell'Avv , odierni attori, già nel corso delle operazioni peritali CP_1 avevano chiaramente espresso l'intenzione di non accettare “qualsiasi tipo di tentativo bonario di conciliazione che prevedesse l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte della poiché non riponeva[no] nessuna fiducia nella stessa Controparte_9 impresa visti e considerati i risultati attuali e perché precedentemente interpellata era già intervenuta sempre sugli stessi lamentati vizi e difetti”. Ad avviso della convenuta, “…le trattative che sono intercorse dopo il deposito dell'elaborato peritale in esito all'ATP, avevano interrotto il termine prescrizionale per l'avvio dell'azione di merito”; inoltre, “…non vi era alcun termine decadenziale da rispettare, atteso che la decadenza era stata impedita dalla proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo che teneva, ovviamente, luogo della denuncia.”. Ed è proprio sulla base di tali argomentazioni che quest'ultima avrebbe consigliato ai propri clienti di impugnare la sentenza che aveva respinto la loro domanda. Al riguardo, occorre precisare che la norma applicabile al caso di specie, vale a dire l'art. 1669 c.c., contempla un'ipotesi di responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (per vizi del suolo o difetti di costruzione tali da determinare la rovina, in tutto o in parte, dell'opera, ovvero un evidente pericolo di rovina della stessa) subordinata ad un termine di decadenza di un anno dalla scoperta del vizio riscontrato, entro il quale deve esserne fatta la denuncia, nonché un successivo termine di un ulteriore anno per la prescrizione del diritto del committente. Ora, mentre il primo dei due termini decorre, per costante giurisprudenza, dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 - Rv. 656833 – 02; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017 - Rv. 645800 - 01); il secondo, decorre da tale ultimo momento, che, in astratto, per situazioni nelle quali è richiesto un approfondimento tecnico, può essere individuato anche con riferimento alla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. Sez. II, n. 777 del 16/01/2020). Tanto chiarito, con riguardo al caso di specie, si ritiene che la denuncia dei vizi dell'immobile non fosse invero necessaria, atteso che l'appaltatore è stato edotto dell'esistenza degli stessi con la lettura della relazione peritale depositata in sede di Atp. In tal senso la Suprema Corte ha affermato: “Nel giudizio promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore con azione di garanzia, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., qualora venga disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare difformità
o vizi occulti dell'opera, il committente, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, non è tenuto alla denuncia contemplata, a pena di decadenza, dall'art. pagina 9 di 18 1667, secondo comma, cod. civ., atteso che la controparte già conosce o é in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale” (Cass., Sez. II, n. 1585 del 28/01/2015). Non appare, invece, condivisibile la tesi secondo cui il successivo termine di prescrizione contemplato dalla norma in questione sia stato interrotto dal semplice svolgimento di trattative tra le parti. È noto, infatti, che i casi in cui si verifica l'interruzione della prescrizione sono tassativamente elencati dall'art. 2943 c.c., e, tra questi, non rientrano certamente le mere trattative. E neppure può essere utile a superare il rilievo l'argomentazione utilizzata dal medesimo avv. nel precedente giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di CP_1
LL (R.G. 4705/2014). La tesi sostenuta in tale sede, infatti, era stata completamente rigettata dal giudice di prime cure, poiché priva di qualsivoglia appiglio normativo e/o giurisprudenziale: “Non trova alcun sostegno la tesi attorea che vorrebbe riconoscere all'ATP un effetto permanente senza operatività di alcun termine per l'introduzione del merito.” Allo stesso modo, priva di fondamento è l'ulteriore tesi, sostenuta nel presente giudizio, secondo cui, in ogni caso, la prescrizione non poteva dirsi maturata, in quanto la società appaltatrice aveva riconosciuto i vizi dell'opera e si era proposta di eliminarli,
“…atteso che, per effetto del riconoscimento dei vizi, e l'impegno ad eliminarli, l'obbligazione del venditore era svincolata dai termini di decadenza e prescrizione” (cfr. comparsa conclusionale).
Sul punto, infatti, occorre ulteriormente precisare che, sulla base della documentazione depositata in giudizio, non è possibile stabilire con certezza se l'impresa appaltatrice abbia o meno effettivamente riconosciuto i vizi dell'opera. Come chiarito in precedenza, infatti, non è rinvenibile alcun documento da cui possa evincersi tale manifestazione di volontà, la quale nemmeno emerge dall'esame della corrispondenza - precedentemente esaminata - intercorsa tra l'avv. e il legale CP_1 della . In tal senso hanno riferito solo gli odierni attori in sede Controparte_8 di interrogatorio formale, ma va da sé che le loro dichiarazioni non avrebbero assunto valore probatorio a proprio favore nel giudizio ai danni dell'appaltatore. Peraltro, quand'anche, sulla base di tali elementi, volesse, invece, ritenersi acclarato il riconoscimento dei vizi, non risulterebbe comunque dimostrato l'impegno formale della menzionata società a rimuoverli, piuttosto smentito dalla circostanza che gli attori, come detto, già in occasione degli accertamenti peritali disposti nel corso dell'ATP, avevano avuto modo di chiarire che mai avrebbero accettato un'ipotesi di accordo che contemplasse l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte della avendo ormai perso ogni fiducia nella stessa. Controparte_9
Soltanto in quest'ultimo caso, infatti, potrebbe darsi credito alla teoria sostenuta dalla convenuta, e, dunque, ritenere non applicabile al caso di specie il breve termine di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c., bensì quello decennale ordinario. In proposito, la Suprema Corte ha chiarito “…che anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore - riconoscimento che elide l'onere di effettuare la denuncia- non può farsi discendere pagina 10 di 18 automaticamente dal riconoscimento medesimo l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.”. Ciò in quanto occorre distinguere
“il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell'assunzione dell'impegno a rimuoverli e della conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario” (Cass., Sez. II, n. 19343 del 16/06/2022).
1.1 Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la difesa della convenuta relativa al ritardato rilascio della procura alle liti da parte dei coniugi , Persona_2 avvenuta, secondo l'Avv Tallone, soltanto in data 30.05.2014, dunque a quasi due anni di distanza dal termine del procedimento di Atp, coincidente con la data del 25.07.2012. Al riguardo, si evidenzia che, a prescindere dal rilievo che la suddetta procura non è stata depositata nel presente giudizio, e che, dunque, la circostanza che sia stata rilasciata nella data riferita dall'avv. non può dirsi certa, atteso che, in sede di CP_1 interrogatorio formale, il sig. ha confermato che fu rilasciata nel 2014 (“5) Vero Pt_1 che solo in data 30.05.2014, era stato rilasciato il mandato all'Avv. per CP_1 procedere all'avvio del giudizio di merito;
ADR: vero”), mentre la moglie l'ha retrodatata all'anno 2012 (“5) Vero che solo in data 30.05.2014, era stato rilasciato il mandato all'Avv. per procedere all'avvio del giudizio di merito;
Risposta: sì ma CP_1 era l'anno 2012 quasi sicuramente”), era comunque onere del professionista dimostrare che il ritardo nella sottoscrizione della stessa era imputabile esclusivamente ai propri clienti. Ciò in quanto, come noto, l'avvocato è un professionista tenuto all'osservanza della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. Ne consegue che quest'ultimo era tenuto a fare quanto in suo potere per evitare lo spirare del termine annuale di prescrizione, informando i propri assistiti circa le conseguenze nefaste derivanti dalla mancata introduzione del giudizio di merito nei tempi prescritti dalla normativa de quo, ed assicurandosi, per l'effetto, di munirsi del necessario mandato, sollecitando, se del caso, i sig.ri . Persona_2
Peraltro, anche qualora l'avv. fosse estremamente convinta della CP_1 correttezza della tesi sostenuta – che, come detto, è stata, invece, rigettata in toto dal giudice veliterno di primo grado –, non poteva certamente esimersi dall'osservare con oggettività che la prescrizione contemplata dalla norma applicabile al caso di specie, ed eccepitagli dalla controparte di quel procedimento, stava in effetti per maturare, e che, dunque, l'esito del predetto giudizio poteva ragionevolmente vederla soccombente. Al riguardo, si rammenta che “L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed pagina 11 di 18 errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente” (Cass., Sez. III, n. 21953 del 21/07/2023).
1.2 Analogamente, a nulla vale il rilievo che l'Avvocato aveva consigliato di proporre appello agli odierni attori, atteso che, detta affermazione non è stata corroborata dall'esposizione delle ragioni giuridiche che avrebbero potuto, in ipotesi, condurre ad un esito diverso del giudizio di appello, né è stata accompagnata dall'allegazione di documenti utili a giustificare la fondatezza delle tesi sviluppate in questa sede, che, peraltro, come già chiarito, alla luce della richiamata sentenza di primo grado, si appalesano nettamente diverse da quelle formulate nel giudizio precedente: in particolare, la tesi dell'effetto permanente degli esiti dell'Atp, spesa dal Legale nel giudizio ove ha patrocinato gli odierni attori, non è stata riproposta nel presente. Pertanto, alla luce di quanto precede, appare ragionevole ritenere che, in caso di appello, l'avv. non avrebbe reiterato l'argomentazione in oggetto, anche perché, CP_1 qualora avesse effettivamente deciso di farvi ricorso, avrebbe parimenti potuto e dovuto riproporla in seno al presente giudizio, cosa che non è avvenuta. Né, d'altro canto, e ferme le considerazioni che precedono in ordine alla già dedotta infondatezza delle argomentazioni nuove svolte nella presente sede, si osserva che l'Avv. non ha CP_1 nemmeno dimostrato che detti aspetti avrebbero potuto essere oggetto di rilievo da parte del Giudice di Appello sulla scorta delle emergenze istruttorie acquisite al giudizio di primo grado.
1.3 Sulla base delle suesposte argomentazioni, in accoglimento della domanda attorea, deve riconoscersi la responsabilità professionale della convenuta per il verificarsi della prescrizione dell'azione promossa nel giudizio con R.G. n. 4705/2014. Tale avvenimento è, infatti, ascrivibile alla condotta omissiva della legale , la CP_1 quale ha colposamente lasciato spirare il termine annuale di prescrizione dettato dall'art. 1669 c.c., non avendo adottato tutte le iniziative professionali in concreto esigibili dalla medesima.
2. Quanto al danno risarcibile, parte attrice ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento di complessivi € 37.859,38, di cui € 32.022,90, quale posta risarcitoria accertata in sede di Atp, oggetto del diritto prescritto, ed euro € 5.836,48 a titolo di spese legali liquidate dal giudice in favore delle controparti nel giudizio che aveva visto soccombenti gli odierni attori patrocinati dall'Avv . CP_1
La convenuta ha contestato l'eccessività dell'importo richiesto a titolo di danno, sostenendo che, in ipotesi di soccombenza, avrebbe dovuto rispondere unicamente per l'importo relativo alle spese legali liquidate dal giudice di primo grado, pari ad € 4.000,00 oltre accessori di legge, non senza evidenziare “che controparte neppure pagina 12 di 18 riferisce di aver effettivamente corrisposto dette somme, per cui difetta anche la prova del danno risarcibile.”. Successivamente, in allegato, rispettivamente, alle memorie di cui all'art. 183, comma 6. n. 3, c.p.c. e a quelle conclusionali, gli attori hanno depositato due ricevute di pagamento datate, rispettivamente 22.12.22 e 2.1.23, dunque di formazione successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 cpc, nella formulazione anteriforma Cartabia, attestanti l'esborso di complessivi euro 4.784,00 in favore dell'Avv. Luffarelli e dell'Avv Raponi, (euro 2.392,00 ciascuna), che, nel predetto giudizio, difendevano, l'una, la terza chiamata in causa e, l'altra, Controparte_9 la convenuta ). Controparte_8
Ciò appurato si osserva in generale che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. n. 25112/2017; nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione"). Nella specie, tenuto conto del fatto che la pretesa risarcitoria azionata dagli attori nel giudizio ove sono stati patrocinati dall'Avv originava da vizi già accertati in CP_1 sede di ATP ed aveva ad oggetto somme nella medesima sede quantificate, si ritiene che in tal caso la valutazione prognostica non possa che essere positiva quanto alla posta risarcitoria per euro 32.022,90, tanto più che, leggendo la sentenza emessa nel predetto giudizio, non risulta che la pretesa sia stata altrimenti contestata dalle allora parti convenute, se non genericamente nel quantum. Si ritiene, dunque, in accoglimento parziale della richiesta attorea, che l'odierna convenuta debba essere condannata al pagamento delle somme accertate in sede di Atp (€ 32.022,90), poiché, sulla base di quanto esposto in precedenza, si reputa che i sig.ri avrebbero verisimilmente conseguito il pagamento di detto importo se Persona_2 solo l'avv. avesse introdotto il giudizio di merito nei limiti dell'anzidetto CP_1 termine prescrizionale. Detto importo, trattandosi di posta risarcitoria, va attualizzato mediante la rivalutazione monetaria e così per € 37.979,16.
pagina 13 di 18 Per quanto attiene, invece, alla condanna alla rifusione delle spese legali subite a seguito del rigetto della domanda, risulta documentato, a tale titolo, l'esborso di euro 4.784,00, che attualizzato va liquidato per euro € 4.927,52. Quanto agli interessi, si osserva che nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 18564/18). Nel caso di specie nulla è stato sul punto nemmeno allegato dagli attori sicché nulla va ulteriormente riconosciuto a tale titolo.
3. Tanto la parte convenuta quanto il terzo chiamato in causa, nel costituirsi in giudizio, hanno prodotto copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale degli avvocati stipulato dall'avv. per mezzo del Coverholder CP_1
Limestreet – L.S. S.r.l.: polizza n. CZ201900677-LB, n. CZ202000673-LB, n. CZ202100539-LB. In particolare, è stata invocata l'applicazione del primo certificato, stipulato secondo la formula “claims made”, ed avente efficacia a partire dalle ore 24:00 del 31 maggio 2019 fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2020, per “le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l durante il periodo di assicurazione in corso Parte_4
e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di fatti eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta”. Dalle “condizioni di assicurazione” del suddetto contratto (pag. 14 di 20, sezione
“Condizioni relative al periodi di retroattività”) si evince che la suddetta data di retroattività coincideva con quella di iscrizione all'albo degli avvocati (“La retroattività si intende illimitata e decorrerà dalla data di iscrizione albo”).
Ne consegue che l'evento per cui è causa può dirsi avvenuto nel periodo di retroattività, poiché verificatosi successivamente all'iscrizione all'albo della convenuta. Tuttavia, va parimenti evidenziato che, come sostenuto dalla compagnia assicurativa nei propri scritti difensivi, il medesimo contratto, nella sezione
“Esclusioni”, prevedeva che “L'Assicurazione non opera: […] 2) per le RICHIESTE DI pagina 14 di 18 RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui”; laddove, per
“circostanza” doveva intendersi, tra le altre, “c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti”. Ebbene, con riguardo al caso de quo, si ritiene che l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado (R.G. n. 4705/2014) sia certamente da qualificarsi quale circostanza – esistente prima della data di decorrenza della citata copertura assicurativa – della quale l'avv. era a conoscenza, e di cui CP_1 poteva ragionevolmente valutare l'idoneità a legittimare una successiva richiesta di risarcimento danni da parte dei propri clienti, in quanto verosimilmente fondata, sulla base di quanto esposto in precedenza, e scaturente da un proprio palese errore di valutazione e/o omissione, atteso che il termine di prescrizione contemplato dall'art. 1669 c.c. era inutilmente spirato a causa della propria inerzia. Tanto più che l'avv.
si è decisa a stipulare la suddetta polizza proprio in prossimità della CP_1 pubblicazione della sentenza n. 1385/2019, che l'avrebbe vista soccombente in virtù dell'errore professionale commesso. Infatti, il contratto di assicurazione veniva sottoscritto in data 10 giugno 2019, mentre la citata sentenza veniva pubblicata nel corso del mese successivo, in data 22.07.2019, dopo che il Giudice aveva trattenuto in decisione la causa in data 1° luglio 2019. Peraltro, l'avv. aveva omesso di denunciare tale circostanza alla CP_1 compagnia assicurativa, nonostante nella “SCHEDA DI COPERTURA” fosse stato specificato espressamente che “il contratto è stato stipulato sulla base delle informazioni che il CONTRAENTE ha fornito agli assicuratori. Queste informazioni vanno controllate attentamente, in quanto la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette all'assicuratore di ridurre le prestazioni come disciplinato dagli art. 1892 e 1893 del c.c.”; ed ancora: “il presente contratto di assicurazione è basato sulla possibilità (alea) del verificarsi di eventi che possano essere oggetto di richieste risarcitorie, purché' denunciate entro i termini contrattualmente stabiliti ed accettati, non conosciute dall'assicurato al momento della sottoscrizione della presente polizza. Il regime temporale di operatività è in forma claims made. l'assunzione del rischio è avvenuta sulla base delle dichiarazioni fornite sul questionario, parte integrante della polizza ed ai sensi degli artt. 1892/1893 del codice civile”. Nel “modulo di proposta”, infatti, la convenuta dichiarava di non essere a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto condurre a successive richieste di risarcimento nei suoi confronti, rispondendo “NO” alle seguenti domande: “
8. si sono mai verificate perdite sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l'assicurato […] negli ultimi cinque anni?” e “9. Siete a conoscenza di qualche
pagina 15 di 18 circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'assicurato […]?”. Come statuito, per un caso simile, dalla Corte d'Appello di Bari (sentenza del 21.03.2023 n. 501), allorquando in sede di stipula della polizza, ovvero di rinnovo della stessa, l'assicurato ometta di comunicare all'assicuratore la sussistenza di circostanze che, pur se risalenti a periodi anteriori, anche solo a livello teorico potrebbero essere poste a fondamento di richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato medesimo, risulta fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di non operatività della polizza sollevata dall'assicuratore terzo chiamato in causa. Citando il precedente richiamato, si osserva, infatti, che “se da un lato le Compagnie assicurative inseriscono la clausola della irretroattività illimitata, impegnandosi a garantire anche eventi che abbiano avuto origine in periodi precedenti, dall'altro non può negarsi valore alla circostanza che in sede di stipula (o di rinnovo) venne taciuta l'esistenza di tali circostanze, da cui era ragionevole presumere l'avvio di una azione d responsabilità. Non a caso, l'art. 22 lettera H del contratto assicurativo fa espresso riferimento a eventi noti preesistenti riferibili a "qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di durata e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, ovvero già da lui denunciate al suo precedente assicuratore". A nulla rileva la circostanza che la (omissis) sia in primo grado che nel presente, abbia sostenuto la infondatezza della domanda nel merito, trattandosi di mere difese atte ad escludere alla radice il diritto al risarcimento”. Ne consegue che la domanda di manleva risulta infondata, in quanto risulta comprovata la ricorrenza nella specie di un'ipotesi di esclusione e di inoperatività della polizza nei termini sopra esposti. Giova precisare, infatti, con riguardo all'eccepita decadenza della compagnia di assicurazioni rispetto all'azione di annullamento della polizza ex art. 1892 c.c., che l'onere imposto dalla norma all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (Cass. n. 1166/2020). Va altresì evidenziato che, in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la pagina 16 di 18 dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass. n. 12086/2015).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con riferimento ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
5. Per le ragioni sopra richiamate, risulta altresì fondata la richiesta di condanna avanzata dagli attori ex art. 96, comma 3, c.p.c., ciò in quanto la già rilevata manifesta infondatezza della tesi sostenuta dall'Avv per resistere all'azione proposta dagli CP_1 attori connota di colpa grave la condotta processuale dell'Avvocato, tanto più che, già in sede di ATP, i suoi clienti e odierni attori avevano chiarito di non avere intenzione di accettare “qualsiasi tipo di tentativo bonario di conciliazione che prevedesse l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte della poiché non Controparte_9 riponeva[no] nessuna fiducia nella stessa impresa visti e considerati i risultati attuali e perché precedentemente interpellata era già intervenuta sempre sugli stessi lamentati vizi e difetti”. Peraltro, come detto, la circostanza che la convenuta avesse consigliato ai clienti di proporre appello perché sicura di ribaltare la decisione di primo grado non è stata corroborata in questa sede da argomentazioni valide: anzi, da quanto emerge dalla sentenza in questione, pare che le argomentazioni usate in questa sede (prescrizione interrotta da trattative o da riconoscimento dei vizi) risultano, dalla lettura della sentenza, comunque non smentita da altre emergenze processuali, diverse da quelle sostenute in quella sede (effetto permanente di interruzione della prescrizione svolto dall'ATP).
A tal fine si ritiene equo liquidare un importo pari al compenso defensionale liquidato in favore della parte vittoriosa in linea con i criteri sanciti dalle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, non ricorrendo nella specie, né essendo stati dedotti, elementi tali da suggerire di discostarsi tale parametro.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la responsabilità professionale dell'avv. in relazione ai fatti di CP_1 causa;
- condanna l'avv. al pagamento in favore degli attori dell'importo di € CP_1
42.906,68;
- rigetta la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della compagnia di assicurazioni terza chiamata;
pagina 17 di 18 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice e del terzo chiamato in causa, che si liquidano in euro 7.616,00 per ciascuna parte oltre spese generali iva e cpa;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori di euro 7.616,00 ex art. 96 comma 3 cpc.
LL, 22.08.25 Il Giudice Dr Francesca Aratari
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