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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/01/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 25 gennaio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1272/2017 R.G.A.C., promossa da
(P.Iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Russino ( fax 090.661769), presso il cui Email_1 studio in Messina, via Ghibellina n. 57 è elettivamente domiciliata, attrice, contro
(P.Iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via dei Verdi n. 85, presso lo studio dell'avv. Concetta Bosurgi che la rappresenta e difende (pec e fax 0906783037), Email_2 convenuta, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione; è presente l'avv. Natascia Fazzeri in sostituzione dell'avv. Roberto Russino, la quale precisa le conclusioni e, su invito del giudice, discute oralmente la causa, riportandosi alle proprie domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa, con richiesta di distrazione delle spese in favore dell'avv. Roberto Russino come già domandato in atti. Nessuno è comparso per parte convenuta. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2017, Parte_1 ha riassunto il giudizio di opposizione – proposto dinnanzi al
Tribunale di Messina dichiaratosi incompetente con ordinanza del 24 aprile 2017, con assegnazione di 90 gg. per la riassunzione dinnanzi al presente Tribunale – avverso il precetto che le era stato notificato il 20 luglio 2016, dalla con il quale le era Controparte_1 stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro
11.125,00, di cui euro 10.300,00 per sorte capitale, in virtù del decreto ingiuntivo n. 21/2013, emesso nei soli confronti della
[...]
sul presupposto dell'affitto di ramo d'azienda del Controparte_2
20 febbraio 2013 intercorso tra la e la Controparte_2 [...]
Pt_1
L'attrice ha eccepito la nullità e/o inesistenza del titolo esecutivo e della notifica dello stesso nei confronti della Parte_1
l'inammissibile duplicazione della richiesta, evidenziando che il credito della era stato già oggetto di Controparte_1 insinuazione al passivo del fallimento e, comunque, l'inesistenza del credito. Ha chiesto di dichiarare la nullità del precetto per irregolarità
o inesistenza del titolo esecutivo nei suoi confronti e della notifica dello stesso, con accertamento dell'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata nei suoi riguardi, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 6 dicembre 2019, si è costituita chiedendo la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità e, comunque, il rigetto delle domande dell'attrice; in subordine, ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per gli accertamenti d'ufficio su possibili ipotesi di reato, con vittoria di spese e compensi.
Con separato atto di citazione notificato in data 12 giugno 2020, ha riassunto il giudizio di opposizione al pignoramento Parte_1 azionato dalla nei suoi confronti, a seguito Controparte_1 dell'ordinanza del G.E. del 10 gennaio 2020 che aveva fissato il termine di 90 gg., sottoposto alla proroga ex art. 83, d.l. n. 18/2020 e ss.mm., per l'introduzione del merito della causa. Ha eccepito i medesimi vizi già proposti nel precedente giudizio di opposizione al precetto.
In questo giudizio, iscritto al n. 855/2020 R.G.A.C., con comparsa depositata in data 15 settembre 2020, si è costituita CP_1 chiedendo la preventiva riunione del procedimento a quello di
[...] più risalente iscrizione ed il rigetto dell'opposizione. Con ordinanza del 10 dicembre 2019, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo azionato nei confronti dell'attrice. Con ordinanza del 9 marzo 2021, il giudice, ritenuti i presupposti della connessione soggettiva ed oggettiva, ha disposto la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 855/2020 R.G.A.C.. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione. Le opposizioni proposte dall'attrice nei due giudizi riuniti appaiono fondate. L'attrice ha eccepito l'assenza di valido titolo esecutivo nei suoi confronti. L'eccezione appare fondata. Il titolo esecutivo, sulla base del quale l'opposta ha agito, consiste nel decreto ingiuntivo n. 21/2013, emesso nei soli confronti della
Controparte_2
La convenuta ha fatto valere la qualità di coobbligata della
[...] rispetto al suo debitore principale sul presupposto della stipula Pt_1 del contratto di affitto di ramo d'azienda del 20 febbraio 2013 intercorso tra la e la Controparte_2 Parte_1
In base al contratto di affitto del ramo di azienda del 20 febbraio 2013, risultano ceduti all'opponente i rapporti contrattuali pendenti con esclusione, tuttavia, dei debiti e dei crediti anteriormente maturati tra i quali rientra il credito di cui al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto derivante da un decreto ingiuntivo emesso in data 7 febbraio 2013. Il subentro dell'acquirente nei rapporti e nei debiti dell'alienante può essere escluso, su accordo delle parti, eccezione fatta per i crediti da lavoro - diversi da quello oggetto del presente giudizio – senza la necessità della preventiva comunicazione al soggetto titolare dei crediti o dei rapporti rimasti fuori dalla cessione (Cass., n.
1975/1994).
Ogni eventuale inefficacia del patto di esclusione dei debiti dal trasferimento all'affittuaria avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnativa da parte dell'opposta, non esplicitamente domandata in questo giudizio.
Peraltro, diversamente da quanto dedotto dalla convenuta, non risulta provato che vi fosse pendente un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive ineseguito (si deve intendere da entrambe le parti), così da dedurne il subentro nel medesimo rapporto dell'opponente, la quale ha contestato tale circostanza. Ancora, si evidenzia che, nella specie, non è stato concluso un contratto di cessione aziendale ma di affitto di ramo d'azienda. Per pacifica giurisprudenza all'ipotesi di affitto di azienda si applica, in virtù di interpretazione estensiva, la norma di cui all'art. 2258 c.c. in base al quale, per quanto concerne i contratti con prestazioni corrispettive non ancora eseguite, “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”; riguardo ai contratti già eseguiti o risolti, invece, la dottrina e la prevalente giurisprudenza non ritengono applicabile nel caso di affitto di azienda la disciplina di cui all'art. 2560 c.c., secondo cui nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Ora, nella fattispecie, il credito azionato dall'opposta deriva da un titolo giudiziale formato nei confronti della società affittuante in data
7 febbraio 2013 prima della stipula del contratto di affitto, per cui non può ricadere nella disciplina di cui all'art. 2558 c.c., perché non risulta se il contratto fosse ancora pendente e, comunque, non può qualificarsi come ineseguito da entrambe le parti e non vi è, in ogni caso, contezza della risultanza di tali debiti dai libri contabili. Appare, altresì, inapplicabile all'affitto di azienda anche l'art. 2560 c.c., e comunque il patto delle parti è nel senso di escludere la responsabilità dell'affittuario per i debiti pregressi, patto che, come già motivato, non trattandosi di crediti da lavoro, appare ammissibile.
In particolare, l'art. 2558 c.c., invocato dalla convenuta, non può trovare applicazione a danno dell'acquirente o dell'affittuario per i contratti già eseguiti, specie quando si tratti di accertare, come nella specie, una responsabilità per inadempimento imputabile esclusivamente al cedente dell'azienda (Cass. n. 1247/1962). Per quanto esposto, le opposizioni vanno accolte e va dichiarata l'inesistenza del diritto della convenuta ad agire esecutivamente nei confronti dell'attrice opponente, con dichiarazione di nullità del precetto opposto.
Ogni altra eccezione e domanda rimane assorbita. La domanda di cui all'art. 96 c.p.c. svolta dall'opponente nel giudizio riunito n. 855/2020 R.G.A.C. va rigettata in assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Le spese di lite dei due giudizi riuniti con duplicazione dei compensi per le fasi introduttive e di studio svolte separatamente e con liquidazione di un compenso unico per le altre fasi, si regolano come da parte motiva ai sensi del d.m. n. 147/2022 (giudizio di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con istruttoria tenuto conto del deposito di memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., parametri minimi attesa la semplicità dell'attività difensiva svolta ed il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.) e seguono la soccombenza, disponendo la distrazione in favore dell'avv.
Roberto Russino, dichiaratosi procuratore anticipatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1272/2017
R.G.A.C., al quale è stato riunito il giudizio iscritto al n. 855/2020
R.G.A.C., così provvede:
- in accoglimento delle opposizioni, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto della convenuta ad agire esecutivamente nei confronti dell'attrice opponente, con dichiarazione di nullità del precetto opposto;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in euro 528,00 per esborsi ed in euro 1.698,00 per compensi delle fasi studio ed introduttive di entrambi i giudizi riuniti ed in euro 1.691,00 per i compensi delle fasi istruttoria e decisoria a seguito della riunione, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Roberto Russino. Patti, 25 gennaio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)