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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 330/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 330/2018 RG promossa da:
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
Principe di Piemonte n. 95, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di CodiceFiscale_1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv.to Nino Parisi, nel cui studio di Messina Via del
Vespro n. 100 è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
, c.f , con studio in Catania, via De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gasperi 165/b, rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente fra loro, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Massimiliano
Ghignone e Tiziana Castelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Catania, via Giacomo Leopardi 80; Convenuto
e
, già , in persona del Controparte_2 Controparte_3
rappresentante legale, con sede secondaria in Italia, a Milano, Corso Magenta n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Valeria Patermo, presso il cui studio, sito in Catania,
pagina 1 di 12 Corso Italia n. 244, è elettivamente domiciliato, per procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
e
, c.f. , nato a [...] il [...], residente a Controparte_4 CodiceFiscale_3
Treviso (TV), in Via Giorgione, n. 30, rappresentato e difeso, dall'avv. Santo Spagnolo, presso il cui studio, sito in Catania, Corso Italia n. 244, è elettivamente domiciliato, per procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
con Controparte_5
sede in Roma Piazza delle Muse n. 7; Convenuta contumace
-------------
Conclusioni
All'udienza del 16 settembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
--------------
Svolgimento del processo
A seguito di procedimento ex art. 696 bis cpc, con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, , Parte_1 CP_1 CP_4
, , già , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, tali ultime quali compagnie di assicurazioni tenute alla Controparte_5
responsabilità professionale dei medici, e ne chiedeva la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non per malpractice sanitaria, sì come conseguenti alla perimplantite derivata dal trattamento implantologico del 28 novembre 2014. Contestava, specificatamente, lo statuito rigetto del ricorso di ATP.
pagina 2 di 12 Integratosi il contraddittorio, si costituiva innanzitutto , il quale chiedeva il CP_1 rigetto della domanda: all'uopo opponeva a) l'estraneità della propria condotta professionale all'inserimento dell'impianto, essendosi esso interessato unicamente della fase protesica, b) contestava la dedotta misura di compensi professionali sostenuti, c) confutava i danni asseritamente occorsi, d) deduceva il concorso di responsabilità della stessa paziente.
Esercitava, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, domanda di manleva nei confronti di . Controparte_4
Si costituiva pure , il quale deduceva a sua volta che le complicanze Controparte_4 insorte a seguito dell'impianto, comunque non ascrivibili alla propria responsabilità, erano da ricondurre alla condotta di per avere rifiutato l'intervento riparatore pur Parte_1
suggerito. Contestava in ogni caso la misura dei danni denunciati e chiedeva, per la denegata ipotesi di responsabilità, di graduarsi le colpe con . CP_1
Altrettali difese spiegava , già Controparte_2 Controparte_3
, compagnia di assicurazioni tenuta alla responsabilità del , la quale tuttavia in
[...] CP_4
via pregiudiziale opponeva il difetto di legittimazione passiva per essere la di Parte_2
azione diretta nei confronti di essa società tenuta alla garanzia.
, compagnia di assicurazioni tenuta alla responsabilità Controparte_5
professionale di , se pur ritualmente citata, mancava di costituirsi. CP_1
Con l'ordinanza del 6 febbraio 2019 l'adito Giudice disponeva CTU medico-legale, espletata la quale la causa è stata posta per la prima volta in decisione.
Con il successivo provvedimento dell'11 maggio 2022 la causa era rimessa sul ruolo ed era ordinato un nuovo accertamento tecnico.
La causa è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 16 settembre 2024, previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , Controparte_5
che, se pur ritualmente citata, ha mancato di costituirsi.
pagina 3 di 12 Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che l'attrice ascrive a ed , rispettivamente specialista in chirurgia maxillo-facciale e Controparte_4 CP_1
odontostomatologia e odontotecnico, per le complicanze conseguenti alla perimplantite derivata dal trattamento implantologico del 28 novembre 2014.
Trattandosi di fatto risalente all'anno 2014, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi, anteriormente all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L. n° 24/2017), con la legge Balduzzi (art. 3 comma 1, D.L. n° 158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
E' ben noto che, al riguardo, deve oramai ritenersi prevalente, anche nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2014 n. 8940) a tenore del quale l'indicato art. 3, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non ha espresso alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma ha inteso solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.
La cd. Legge Balduzzi, dunque, non ha modificato la natura giuridica della responsabilità sanitaria che dunque va qualificata, a petto della nota teoria del contatto sociale, d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 22.12.1999 n.
589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un.
11.1.2008 n. 577).
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
pagina 4 di 12 In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
- il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento pagina 5 di 12 contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
E' in ragione dei summenzionati principi di diritto che vanno valutati gli esiti delle due relazioni di CTU espletate nel presente giudizio, la prima redatta dal dott. e la Per_1
seconda dal dott. ed integrata dalla dott.ssa - sì come incaricati, quali Per_2 Per_3
componenti del collegio peritale, di una più approfondita riconsiderazione della vicenda medico-legale, a seguito della rimessione della causa sul ruolo - che di poi hanno depositato due distinti elaborati per la diversa valutazione dei fatti (quanto all'incarico collegiale, la circostanza che i fatti siano inquadrati sotto l'operatività della legge Balduzzi, e non della legge Gelli, appare del tutto priva del dedotto profilo di illegittimità afferendo piuttosto al giudizio discrezionale del Giudice di pervenire, attraverso la rinnovazione delle indagini, ad un nuovo più certo accertamento tecnico).
Limitando il relativo esame agli elementi obiettivi, per vero comuni e condivisi da entrambi gli elaborati tecnici, si è per tal via accertato che:
• nel mese di ottobre 2014 , già portatrice di protesi mobili all'arcata Parte_1
superiore e inferiore, si è rivolta al dott. per una valutazione implantologica, CP_4
in esito alla quale è stata posta la giusta diagnosi di atrofia ossea dei settori posteriori mascellari e mandibolari ed è stato espresso parere positivo circa la possibilità di praticare l'implantologia;
• in data 28 novembre 2024 ha sottoposto la paziente al Controparte_4
trattamento implantologico su entrambe le arcate dentarie mentre CP_1
si è occupato della fase protesica rimuovendo le cuffie di guarigione posizionate in pagina 6 di 12 maniera transitoria, montando i transfert da impronta, eseguendo la presa delle impronte e infine riposizionando le cuffie;
• si sono susseguiti plurime visite di controllo, nella prima delle quali (29 novembre
2024) il dott. ha inserito, in conformità ai protocolli medici, le protesi CP_1
provvisorie fisse che avrebbero dovuto essere tenute per circa 5/6 mesi affinchè il processo di osteointegrazione avesse completato la guarigione dei tessuti;
• ulteriori visite di controllo e sedute di igiene orale sono state eseguite il 22 dicembre 2014, 12 gennaio 2015, 2 febbraio 2015;
• è in tal periodo che ha cominciato ad accusare algie e Parte_1
sanguinamento in corrispondenza della protesi inferiore: in particolare, il 12 giugno del 2015, la paziente si è presentata in urgenza nello studio del Dott. per “il CP_1 distacco di una saldatura nella zona sinistra” e, a seguito di rx endorali di controllo,
e le è stata diagnosticata una piccola area di radio trasparenza in corrispondenza dell'impianto inserito in zona 4.1. L'indicazione, epperò rifiutata, a tal punto, è stata quella di effettuare un piccolo lembo esplorativo per testare la stabilità dell'impianto;
• il giorno 8 Settembre del 2015, il Dott. , dopo aver visionato gli esami CP_4
strumentali effettuati nel frattempo (esame EMG, attestante un grave deficit funzionale dell'apparato masticatorio provocato dalla perforazione dell'osso corticale adiacente e della corticale ossea nasale e, soprattutto, esame ecografico, attestante “una lesione di tipo cistico in corrispondenza degli apici degli impianti inferiori che hanno intaccato la corticale ossea linguale della cresta alveolare inferiore”), ha proposto la rimozione dell'impianto in zona 4.1. corrispondente all'incisivo centrale inferiore di destra e contestualmente la revisione del manufatto protesico;
• l'intervento, originariamente concordato nei primi giorni di ottobre 2015, non è stato però effettuato nella data concordata per causa di un ricovero ospedaliero del dott.
; CP_4
• a distanza di un mese è stato fissato un nuovo appuntamento al quale la Pt_1
non si presentò;
• da allora nessun ulteriore contatto.
pagina 7 di 12 Posto che l'esame clinico e strumentale ha permesso di accertare che l'impianto 4.1. in zona vestibolare è interessato da una importante perdita ossea e da un processo infiammatorio con ipertrofia della gengiva, mentre l'arcata superiore in zona 2.1. non mostra segni di un qualche rilievo, le conclusioni assunte concordemente dai nominati CTU sono che la paziente è risultata affetta da perimplantite per causa di un processo osteolitico in corrispondenza dell'apice dell'impianto posto in zona 4.1.
Il punto è che esse divergono quanto al giudizio afferente alla condotta professionale.
La valutazione offerta dal dott. redattore della prima CTU, incentra la Per_1
responsabilità nella mancata prestazione del consenso informato dettagliato e tempestivo e nel tardivo tentativo di ricomporre la vicenda a seguito dell'accertamento della mancata integrazione di parte dell'impianto.
Quella del dott. CTU componente del collegio del secondo accertamento Per_2
medico-legale, che, se pur ha accertato il corretto posizionamento degli impianti, ivi compreso quello in sede 2.1. (pagg. 17/18 elaborato scritto), fonda per contro la responsabilità sulle seguenti conclusioni: “che qualche cosa non fosse andata per il meglio nella chirurgia effettuata, lo si evince quando nell'OPT (Ortopantomografia o Panoramica) eseguita in data
15/05/2015 si vede di già una zona di rarefazione che ingloba l'impianto posto in zona 4.1. E se anche questo potesse essere giudicato come un artefatto radiografico, il Professionista aveva comunque l'obbligo di eseguire perlomeno una rxgrafia endorale di supporto. Aver aspettato quasi quattro mesi (solo il 08 settembre il Dott. propone alla paziente la CP_4 rimozione dell'impianto sopracitato), ha fatto si che il senso di tensione dei muscoli facciali e masticatori, la tensione della mandibola, della lingua, della spalla e del collo, la morsicatura continua della parte interna della guancia, tutti sintomi riconducibili al fatto che le due protesi non fossero in un equilibrio armonico tra loro e il protrarsi di questa sintomatologia algica, ….. che la sig.ra non avesse più quella fiducia iniziale nei confronti del Dott. e di Pt_1 CP_1 conseguenza del Dott. ”. CP_4
Quella della dott.ssa componente il collegio del secondo accertamento medico- Per_3
legale, infine, che, dissentendo dal collega conclude nel senso che Per_2
l'approfondimento di studio clinico e medico legale non avrebbe fatto emergere “chiari elementi costitutivi della colpa, in ordine alla condotta professionale”: si tratta del foglio pagina 8 di 12 depositato in data 20 novembre 2023 che, lungi dal sostituire la relazione finale a firma del solo dott. piuttosto costituisce la “risposta ai quesiti” di cui all'originario mandato, se Per_2
pur diversa da quella del collega componente il collegio, di talchè si ricollega alla relazione originaria, ritualmente ricevuta dalle parti ed oggetto di tempestive osservazioni e, per ciò stesso, si sottrae all'eccezione di nullità che la giurisprudenza di legittimità configura nelle sole ipotesi di omesso invio della bozza di relazione.
Quali di queste adottare ai fini della decisone?
La prima va certamente esclusa sul decisivo rilievo che non risulta esercitata alcuna domanda da lesione del diritto del consenso informato - peraltro esclusa, oltre che dal documento sia pur tardivamente sottoscritto, dall'illustrazione del piano di trattamento riconosciuta dall'attrice in sede di anamnesi del dott. - laddove la pur prospettata Per_1 negligenza nel tardivo tentativo di ricomporre la vicenda a seguito dell'accertamento della mancata integrazione di parte dell'impianto viene in rilievo quale condotta che non attiene all'intervento di implantologia e comunque non sembra avere determinato foss'anche parte delle complicanze inferte dall'acclarato processo osteolitico.
Resta la seconda che tuttavia si riduce nella mera perdita del rapporto fiduciario intercorrente tra il paziente ed il medico del tutto estranea alla causalità necessaria a configurare la dedotta responsabilità professionale.
E ciò si appalesa tanto vero che, a ben vedere, il nominato CTU non ha individuato alcuna specifica condotta negligente né in capo a , specialista in chirurgia Controparte_4
maxillo-facciale e odontostomatologia, e neppure in capo ad , odontotecnico, e CP_1
solo si è limitato a mere supposizioni.
Egli scrive: “L'impianto posto in zona 4.1 si trova in corrispondenza della sinfisi mentoniera, una zona ossea particolarmente “dura” e calcificata. Può darsi che il surriscaldamento delle frese per “fresare” un osso cosi compatto abbia provocato una necrosi ossea con conseguente mancata osteointegrazione dell'impianto. Un'altra ipotesi è quella dell'eccessivo carico masticatorio e del mancato bilanciamento tra i due manufatti protesici che ha portato alla mancata osteointegrazione del suddetto impianto. Probabilmente non si è dato il giusto peso alle algie, morsicatura delle guance, tensione all'apparato stomatognatico riferito dalla perizianda, ma anche nel caso di presa di coscienza del problema, come detto precedentemente, il protocollo clinico vieta che nella fase iniziale si possa procedere a un
pagina 9 di 12 qualsiasi ritocco del/i manufatti protesici. In questa situazione può esserci stato un aggravamento data dalla non perfetta igiene orale domiciliare (la sig.ra ha affermato Pt_1
in sede di prove peritali, non smentita, che nei controlli susseguenti la chirurgia impiantare, quando venivano eseguite presso lo studio del Dott. le sedute di igiene orale e veniva CP_1 erudita circa le manovre inerenti l'igiene orale domiciliare, che per l'igienista la situazione era ok tranne che per alcune zone dove era più complicato effettuare l'igiene in maniera corretta) ma in questo caso trattasi di una concausa che ha potuto in qual modo contribuire all'evento dannoso, ma non provocarlo”.
Si limita dunque a mere congetture, tutte alternativamente prospettate epperò prive di riscontri medico-legali obiettivi (necrosi ossea per surriscaldamento delle frese, eccessivo carico masticatorio, inadeguata igiene orale) senza alcuna preferenza per quella ascrivibile direttamente alla responsabilità dei sanitari, in ogni caso escludenti qualsivoglia intervento maggiormente tempestivo di quello poi effettivamente prospettato in ragione del divieto, a petto dei protocolli clinici, di adoperarsi sui manufatti protesici sino all'avvenuta osteointegrazione degli impianti (CTU dott. . Per_2
Si tratta a tal punto di considerazioni che nella sostanza coincidono con quelle assunte dalla dott.ssa e che impongono di escludere la chiesta pronuncia di responsabilità in Per_3
applicazione del principio di diritto a tenore del quale in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Ora è noto (Cass. 2018 n. 23197) che tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).
pagina 10 di 12 Ebbene, quanto al caso a mano, il giudizio di probabilità logica induce ad escludere la dedotta responsabilità in ragione dell'assenza di evidenze dirimenti ed inequivocabili circa la necessaria correlazione nessologica dell'occorso processo infettivo all'intervento di implantologia.
Trova per tal via applicazione Cass. 2020 n. 26907 che da ultimo ha affermato: “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; l'ovvia conclusione di ciò è che “se resta ignota la causa dell'evento dannoso (e cioè se il creditore non riesce a provare, neanche attraverso presunzioni, che
l'evento dannoso -l'aggravamento della patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia- sia in nesso causale con la condotta del sanitario), le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore medesimo, che ne aveva il relativo onere”.
Allo statuito rigetto della spiegata domanda risarcitoria si accompagna l'assorbimento delle domande di manleva.
L'esito del giudizio elimina in radice qualsivoglia rilevanza alla pur dedotta censura opposta dalla difesa dell'attrice circa i mancati chiarimenti richiesti dai CTP, per vero afferenti alla esclusione di postumi da invalidità permanente per danno estetico e danno riconducibile alla sindrome ansioso-depressiva, per vero comunque denegata dalla preesistente condizione di paziente edendula portatrice di 2 protesi totali.
L'incertezza degli esiti medico-legali esclude, in tema di regolamento delle spese processuali, l'operatività del principio di causalità e ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti con riferimento a tutti i dedotti rapporti processuali.
Le spese di CCTTU sono a carico di parte attrice, comunque soccombente.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 330/2018 RG, così statuisce : Controparte_5
rigetta la domanda di condanna proposta da e compensa le spese Parte_1
processuali.
Le spese di CCTTUU restano a carico di parte attrice.
Così deciso in Catania, il 3 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 330/2018 RG promossa da:
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
Principe di Piemonte n. 95, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di CodiceFiscale_1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv.to Nino Parisi, nel cui studio di Messina Via del
Vespro n. 100 è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
, c.f , con studio in Catania, via De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gasperi 165/b, rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente fra loro, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Massimiliano
Ghignone e Tiziana Castelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Catania, via Giacomo Leopardi 80; Convenuto
e
, già , in persona del Controparte_2 Controparte_3
rappresentante legale, con sede secondaria in Italia, a Milano, Corso Magenta n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Valeria Patermo, presso il cui studio, sito in Catania,
pagina 1 di 12 Corso Italia n. 244, è elettivamente domiciliato, per procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
e
, c.f. , nato a [...] il [...], residente a Controparte_4 CodiceFiscale_3
Treviso (TV), in Via Giorgione, n. 30, rappresentato e difeso, dall'avv. Santo Spagnolo, presso il cui studio, sito in Catania, Corso Italia n. 244, è elettivamente domiciliato, per procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
con Controparte_5
sede in Roma Piazza delle Muse n. 7; Convenuta contumace
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Conclusioni
All'udienza del 16 settembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
A seguito di procedimento ex art. 696 bis cpc, con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, , Parte_1 CP_1 CP_4
, , già , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, tali ultime quali compagnie di assicurazioni tenute alla Controparte_5
responsabilità professionale dei medici, e ne chiedeva la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non per malpractice sanitaria, sì come conseguenti alla perimplantite derivata dal trattamento implantologico del 28 novembre 2014. Contestava, specificatamente, lo statuito rigetto del ricorso di ATP.
pagina 2 di 12 Integratosi il contraddittorio, si costituiva innanzitutto , il quale chiedeva il CP_1 rigetto della domanda: all'uopo opponeva a) l'estraneità della propria condotta professionale all'inserimento dell'impianto, essendosi esso interessato unicamente della fase protesica, b) contestava la dedotta misura di compensi professionali sostenuti, c) confutava i danni asseritamente occorsi, d) deduceva il concorso di responsabilità della stessa paziente.
Esercitava, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, domanda di manleva nei confronti di . Controparte_4
Si costituiva pure , il quale deduceva a sua volta che le complicanze Controparte_4 insorte a seguito dell'impianto, comunque non ascrivibili alla propria responsabilità, erano da ricondurre alla condotta di per avere rifiutato l'intervento riparatore pur Parte_1
suggerito. Contestava in ogni caso la misura dei danni denunciati e chiedeva, per la denegata ipotesi di responsabilità, di graduarsi le colpe con . CP_1
Altrettali difese spiegava , già Controparte_2 Controparte_3
, compagnia di assicurazioni tenuta alla responsabilità del , la quale tuttavia in
[...] CP_4
via pregiudiziale opponeva il difetto di legittimazione passiva per essere la di Parte_2
azione diretta nei confronti di essa società tenuta alla garanzia.
, compagnia di assicurazioni tenuta alla responsabilità Controparte_5
professionale di , se pur ritualmente citata, mancava di costituirsi. CP_1
Con l'ordinanza del 6 febbraio 2019 l'adito Giudice disponeva CTU medico-legale, espletata la quale la causa è stata posta per la prima volta in decisione.
Con il successivo provvedimento dell'11 maggio 2022 la causa era rimessa sul ruolo ed era ordinato un nuovo accertamento tecnico.
La causa è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 16 settembre 2024, previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , Controparte_5
che, se pur ritualmente citata, ha mancato di costituirsi.
pagina 3 di 12 Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che l'attrice ascrive a ed , rispettivamente specialista in chirurgia maxillo-facciale e Controparte_4 CP_1
odontostomatologia e odontotecnico, per le complicanze conseguenti alla perimplantite derivata dal trattamento implantologico del 28 novembre 2014.
Trattandosi di fatto risalente all'anno 2014, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi, anteriormente all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L. n° 24/2017), con la legge Balduzzi (art. 3 comma 1, D.L. n° 158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
E' ben noto che, al riguardo, deve oramai ritenersi prevalente, anche nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2014 n. 8940) a tenore del quale l'indicato art. 3, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non ha espresso alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma ha inteso solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.
La cd. Legge Balduzzi, dunque, non ha modificato la natura giuridica della responsabilità sanitaria che dunque va qualificata, a petto della nota teoria del contatto sociale, d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 22.12.1999 n.
589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un.
11.1.2008 n. 577).
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
pagina 4 di 12 In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
- il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento pagina 5 di 12 contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
E' in ragione dei summenzionati principi di diritto che vanno valutati gli esiti delle due relazioni di CTU espletate nel presente giudizio, la prima redatta dal dott. e la Per_1
seconda dal dott. ed integrata dalla dott.ssa - sì come incaricati, quali Per_2 Per_3
componenti del collegio peritale, di una più approfondita riconsiderazione della vicenda medico-legale, a seguito della rimessione della causa sul ruolo - che di poi hanno depositato due distinti elaborati per la diversa valutazione dei fatti (quanto all'incarico collegiale, la circostanza che i fatti siano inquadrati sotto l'operatività della legge Balduzzi, e non della legge Gelli, appare del tutto priva del dedotto profilo di illegittimità afferendo piuttosto al giudizio discrezionale del Giudice di pervenire, attraverso la rinnovazione delle indagini, ad un nuovo più certo accertamento tecnico).
Limitando il relativo esame agli elementi obiettivi, per vero comuni e condivisi da entrambi gli elaborati tecnici, si è per tal via accertato che:
• nel mese di ottobre 2014 , già portatrice di protesi mobili all'arcata Parte_1
superiore e inferiore, si è rivolta al dott. per una valutazione implantologica, CP_4
in esito alla quale è stata posta la giusta diagnosi di atrofia ossea dei settori posteriori mascellari e mandibolari ed è stato espresso parere positivo circa la possibilità di praticare l'implantologia;
• in data 28 novembre 2024 ha sottoposto la paziente al Controparte_4
trattamento implantologico su entrambe le arcate dentarie mentre CP_1
si è occupato della fase protesica rimuovendo le cuffie di guarigione posizionate in pagina 6 di 12 maniera transitoria, montando i transfert da impronta, eseguendo la presa delle impronte e infine riposizionando le cuffie;
• si sono susseguiti plurime visite di controllo, nella prima delle quali (29 novembre
2024) il dott. ha inserito, in conformità ai protocolli medici, le protesi CP_1
provvisorie fisse che avrebbero dovuto essere tenute per circa 5/6 mesi affinchè il processo di osteointegrazione avesse completato la guarigione dei tessuti;
• ulteriori visite di controllo e sedute di igiene orale sono state eseguite il 22 dicembre 2014, 12 gennaio 2015, 2 febbraio 2015;
• è in tal periodo che ha cominciato ad accusare algie e Parte_1
sanguinamento in corrispondenza della protesi inferiore: in particolare, il 12 giugno del 2015, la paziente si è presentata in urgenza nello studio del Dott. per “il CP_1 distacco di una saldatura nella zona sinistra” e, a seguito di rx endorali di controllo,
e le è stata diagnosticata una piccola area di radio trasparenza in corrispondenza dell'impianto inserito in zona 4.1. L'indicazione, epperò rifiutata, a tal punto, è stata quella di effettuare un piccolo lembo esplorativo per testare la stabilità dell'impianto;
• il giorno 8 Settembre del 2015, il Dott. , dopo aver visionato gli esami CP_4
strumentali effettuati nel frattempo (esame EMG, attestante un grave deficit funzionale dell'apparato masticatorio provocato dalla perforazione dell'osso corticale adiacente e della corticale ossea nasale e, soprattutto, esame ecografico, attestante “una lesione di tipo cistico in corrispondenza degli apici degli impianti inferiori che hanno intaccato la corticale ossea linguale della cresta alveolare inferiore”), ha proposto la rimozione dell'impianto in zona 4.1. corrispondente all'incisivo centrale inferiore di destra e contestualmente la revisione del manufatto protesico;
• l'intervento, originariamente concordato nei primi giorni di ottobre 2015, non è stato però effettuato nella data concordata per causa di un ricovero ospedaliero del dott.
; CP_4
• a distanza di un mese è stato fissato un nuovo appuntamento al quale la Pt_1
non si presentò;
• da allora nessun ulteriore contatto.
pagina 7 di 12 Posto che l'esame clinico e strumentale ha permesso di accertare che l'impianto 4.1. in zona vestibolare è interessato da una importante perdita ossea e da un processo infiammatorio con ipertrofia della gengiva, mentre l'arcata superiore in zona 2.1. non mostra segni di un qualche rilievo, le conclusioni assunte concordemente dai nominati CTU sono che la paziente è risultata affetta da perimplantite per causa di un processo osteolitico in corrispondenza dell'apice dell'impianto posto in zona 4.1.
Il punto è che esse divergono quanto al giudizio afferente alla condotta professionale.
La valutazione offerta dal dott. redattore della prima CTU, incentra la Per_1
responsabilità nella mancata prestazione del consenso informato dettagliato e tempestivo e nel tardivo tentativo di ricomporre la vicenda a seguito dell'accertamento della mancata integrazione di parte dell'impianto.
Quella del dott. CTU componente del collegio del secondo accertamento Per_2
medico-legale, che, se pur ha accertato il corretto posizionamento degli impianti, ivi compreso quello in sede 2.1. (pagg. 17/18 elaborato scritto), fonda per contro la responsabilità sulle seguenti conclusioni: “che qualche cosa non fosse andata per il meglio nella chirurgia effettuata, lo si evince quando nell'OPT (Ortopantomografia o Panoramica) eseguita in data
15/05/2015 si vede di già una zona di rarefazione che ingloba l'impianto posto in zona 4.1. E se anche questo potesse essere giudicato come un artefatto radiografico, il Professionista aveva comunque l'obbligo di eseguire perlomeno una rxgrafia endorale di supporto. Aver aspettato quasi quattro mesi (solo il 08 settembre il Dott. propone alla paziente la CP_4 rimozione dell'impianto sopracitato), ha fatto si che il senso di tensione dei muscoli facciali e masticatori, la tensione della mandibola, della lingua, della spalla e del collo, la morsicatura continua della parte interna della guancia, tutti sintomi riconducibili al fatto che le due protesi non fossero in un equilibrio armonico tra loro e il protrarsi di questa sintomatologia algica, ….. che la sig.ra non avesse più quella fiducia iniziale nei confronti del Dott. e di Pt_1 CP_1 conseguenza del Dott. ”. CP_4
Quella della dott.ssa componente il collegio del secondo accertamento medico- Per_3
legale, infine, che, dissentendo dal collega conclude nel senso che Per_2
l'approfondimento di studio clinico e medico legale non avrebbe fatto emergere “chiari elementi costitutivi della colpa, in ordine alla condotta professionale”: si tratta del foglio pagina 8 di 12 depositato in data 20 novembre 2023 che, lungi dal sostituire la relazione finale a firma del solo dott. piuttosto costituisce la “risposta ai quesiti” di cui all'originario mandato, se Per_2
pur diversa da quella del collega componente il collegio, di talchè si ricollega alla relazione originaria, ritualmente ricevuta dalle parti ed oggetto di tempestive osservazioni e, per ciò stesso, si sottrae all'eccezione di nullità che la giurisprudenza di legittimità configura nelle sole ipotesi di omesso invio della bozza di relazione.
Quali di queste adottare ai fini della decisone?
La prima va certamente esclusa sul decisivo rilievo che non risulta esercitata alcuna domanda da lesione del diritto del consenso informato - peraltro esclusa, oltre che dal documento sia pur tardivamente sottoscritto, dall'illustrazione del piano di trattamento riconosciuta dall'attrice in sede di anamnesi del dott. - laddove la pur prospettata Per_1 negligenza nel tardivo tentativo di ricomporre la vicenda a seguito dell'accertamento della mancata integrazione di parte dell'impianto viene in rilievo quale condotta che non attiene all'intervento di implantologia e comunque non sembra avere determinato foss'anche parte delle complicanze inferte dall'acclarato processo osteolitico.
Resta la seconda che tuttavia si riduce nella mera perdita del rapporto fiduciario intercorrente tra il paziente ed il medico del tutto estranea alla causalità necessaria a configurare la dedotta responsabilità professionale.
E ciò si appalesa tanto vero che, a ben vedere, il nominato CTU non ha individuato alcuna specifica condotta negligente né in capo a , specialista in chirurgia Controparte_4
maxillo-facciale e odontostomatologia, e neppure in capo ad , odontotecnico, e CP_1
solo si è limitato a mere supposizioni.
Egli scrive: “L'impianto posto in zona 4.1 si trova in corrispondenza della sinfisi mentoniera, una zona ossea particolarmente “dura” e calcificata. Può darsi che il surriscaldamento delle frese per “fresare” un osso cosi compatto abbia provocato una necrosi ossea con conseguente mancata osteointegrazione dell'impianto. Un'altra ipotesi è quella dell'eccessivo carico masticatorio e del mancato bilanciamento tra i due manufatti protesici che ha portato alla mancata osteointegrazione del suddetto impianto. Probabilmente non si è dato il giusto peso alle algie, morsicatura delle guance, tensione all'apparato stomatognatico riferito dalla perizianda, ma anche nel caso di presa di coscienza del problema, come detto precedentemente, il protocollo clinico vieta che nella fase iniziale si possa procedere a un
pagina 9 di 12 qualsiasi ritocco del/i manufatti protesici. In questa situazione può esserci stato un aggravamento data dalla non perfetta igiene orale domiciliare (la sig.ra ha affermato Pt_1
in sede di prove peritali, non smentita, che nei controlli susseguenti la chirurgia impiantare, quando venivano eseguite presso lo studio del Dott. le sedute di igiene orale e veniva CP_1 erudita circa le manovre inerenti l'igiene orale domiciliare, che per l'igienista la situazione era ok tranne che per alcune zone dove era più complicato effettuare l'igiene in maniera corretta) ma in questo caso trattasi di una concausa che ha potuto in qual modo contribuire all'evento dannoso, ma non provocarlo”.
Si limita dunque a mere congetture, tutte alternativamente prospettate epperò prive di riscontri medico-legali obiettivi (necrosi ossea per surriscaldamento delle frese, eccessivo carico masticatorio, inadeguata igiene orale) senza alcuna preferenza per quella ascrivibile direttamente alla responsabilità dei sanitari, in ogni caso escludenti qualsivoglia intervento maggiormente tempestivo di quello poi effettivamente prospettato in ragione del divieto, a petto dei protocolli clinici, di adoperarsi sui manufatti protesici sino all'avvenuta osteointegrazione degli impianti (CTU dott. . Per_2
Si tratta a tal punto di considerazioni che nella sostanza coincidono con quelle assunte dalla dott.ssa e che impongono di escludere la chiesta pronuncia di responsabilità in Per_3
applicazione del principio di diritto a tenore del quale in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Ora è noto (Cass. 2018 n. 23197) che tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).
pagina 10 di 12 Ebbene, quanto al caso a mano, il giudizio di probabilità logica induce ad escludere la dedotta responsabilità in ragione dell'assenza di evidenze dirimenti ed inequivocabili circa la necessaria correlazione nessologica dell'occorso processo infettivo all'intervento di implantologia.
Trova per tal via applicazione Cass. 2020 n. 26907 che da ultimo ha affermato: “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; l'ovvia conclusione di ciò è che “se resta ignota la causa dell'evento dannoso (e cioè se il creditore non riesce a provare, neanche attraverso presunzioni, che
l'evento dannoso -l'aggravamento della patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia- sia in nesso causale con la condotta del sanitario), le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore medesimo, che ne aveva il relativo onere”.
Allo statuito rigetto della spiegata domanda risarcitoria si accompagna l'assorbimento delle domande di manleva.
L'esito del giudizio elimina in radice qualsivoglia rilevanza alla pur dedotta censura opposta dalla difesa dell'attrice circa i mancati chiarimenti richiesti dai CTP, per vero afferenti alla esclusione di postumi da invalidità permanente per danno estetico e danno riconducibile alla sindrome ansioso-depressiva, per vero comunque denegata dalla preesistente condizione di paziente edendula portatrice di 2 protesi totali.
L'incertezza degli esiti medico-legali esclude, in tema di regolamento delle spese processuali, l'operatività del principio di causalità e ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti con riferimento a tutti i dedotti rapporti processuali.
Le spese di CCTTU sono a carico di parte attrice, comunque soccombente.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 330/2018 RG, così statuisce : Controparte_5
rigetta la domanda di condanna proposta da e compensa le spese Parte_1
processuali.
Le spese di CCTTUU restano a carico di parte attrice.
Così deciso in Catania, il 3 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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