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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1845/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
- S E N T E N Z A – nella causa di appello come in atti proposta da
, Parte_1 con gli Avv. Rita De Luca, di Siena ed Emanuele Squarcia, di Roma,
- appellante – contro
Controparte_1 con l'Avv. llona Kerengi, di Perugia,
- convenuta in appello –
e nei confronti dell'
Controparte_2 con gli Avv. Massimo Autieri e Silvano Imbriaci,
e con atti comunicati al
Procuratore Generale della Repubblica in sede – avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Siena in materia di determinazione delle quote di spettanza a ex coniugi della pensione di reversibilità in applicazione dell'art. 9, l. n.
898/1970. La causa è in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante: “si chiede, dunque, che codesta On.le Corte voglia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena qui gravata, rideterminare, a' sensi dell'art. 9, l. n. 898/1970, le quote della pensione di reversibilità da attribuirsi alle due ex coniugi, in misura diametralmente opposta rispetto a quanto già deciso, e segnatamente in misura di tre quarti in favore della sig.ra Parte_1 ed in misura di un quarto in favore della sig.ra
[...] [...]
o nella difforme misura ritenuta di giustizia. Salv ezze CP_1 illimitate anche di spese di lite;
”
- per la convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in via preliminare - previo accertamento della mancata integrazione del contraddittorio su tutte le parti processuali di primo grado, disporre con ordinanza l'integrazione del contraddittorio con termini per la notifica a carico dell'appellante e conseguentemente fissare la da ta della nuova udienza;
nel merito ed in via istruttoria - ferma restando l'acquiescenza parziale della pronuncia di primo grado sulle parti non oggetto di gravame, la sig.ra nel riportarsi CP_1 integralmente al presente atto, agli propri scritti dife nsivi di primo grado ed alle istanze anche istruttorie, chiede rigettarsi il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado n. 583/2024 pronunciata dal Tribunale di Siena nel procedimento RG 1555/2023 per i motivi sopra esposti e comunque in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato. Conseguentemente chiede la conferma integrale della sentenza gravata, salvo che la Corte, in seguito al proprio libero convincimento, ritenga di intervenire in termini di determinazione di una maggior e quota della pensione di reversibilità in favore della sig.ra Il tutto con vittoria di CP_1 spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio;
”
- per l' “insiste affinchè la Corte di Appello adita voglia : - CP_2 nel merito : disporre , in base a quanto emergerà dalla istruttoria
, in merito alle quote della pensione di reversibilità del sig. Per_1
, spettanti alla ricorrente signora ,
[...] Controparte_1 coniuge divorziato e alla signora , vedova Parte_1 divorziata;
- in ogni caso: dichiarare il diritto dell' a procedere CP_2 al recupero di quanto eventualmente corrisposto in eccedenza, a titolo di rateo pensionistico , alla sig.ra a decorrere Parte_1 dal mese di maggio 2023; - con ogni conseguenziale provvedimento sulle spese della procedura.”
2 - FATTO E DIRITTO –
ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Siena che aveva deciso sul ricorso proposto da ai Controparte_1 sensi dell'art. 9, l. n. 898/1970.
La aveva esposto: CP_1
- di essersi sposata in data 3.9.1973 in Palermo (PA) con Per_1
matrimonio dal quale erano nati tre figli, di essersi
[...] separata con sentenza del Tribunale di Montepulciano n.
136/2007 del 01.06.2007, di avere divorziato con sentenza del
Tribunale di Montepulciano n. 17/2008 del 15.1.2008 e di essere titolare di assegno divorzile di € 1.125,00;
- che il aveva contratto nuovo matrimonio nel 2008 con _1
, la quale aveva assunto il nome di Persona_2 Parte_1
matrimonio dal quale erano nati altri tre figli, si era
[...] separato ed aveva divorziato anche da costei ed era poi deceduto in data 24.4.2023, allorquando percepiva la pensione INPS.
Dopo aver rappresentato elementi riguardanti le proprie condizioni personali, reddituali e patrimoniali, concludeva chiedendo l'attribuzione di quota della pensione del defunto ai sensi della norma citata.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l'
[...]
, che invitata il Tribunale a Controparte_3 determinare la quota della pensione di reversibilità tenuto conto dei criteri di legge, in presenza di altro ex -coniuge divorziato.
Disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio alla questa si costituiva in giudizio, sia in _1 proprio che in nome e per conto della figlia minore Per_3 ed unitamente agli altri figli e
[...] CP_4 Controparte_5
e, dopo aver descritto la propria situazione personale, patrimoniale e reddituale, concludeva chiedendo che fossero dal
Tribunale determinate le rispettive quote della pensione di reversibilità del defunto coniuge divorziato.
3 Istruita la causa attraverso la produzione di documenti, precisate le conclusioni e versati in atti gli scritti difensivi finali, la causa veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale veniva disposto che la quota di pensione di reversibilità del defunto spettante al coniuge superstite Persona_1 fosse ripartita nella misura di ¾ a favore di e Controparte_1 di ¼ a favore di dichiarando inammissibile ogni Parte_1 altra richiesta ed integralmente compensate le spese di lite.
Dopo aver brevemente inquadrato giuridicamente il caso, il
Tribunale ha richiamato la giurisprudenza in materia e ha evidenziato come il matrimonio tra il e la _1 CP_1 avesse avuto durata maggiore dell'altro e che la convenuta avesse una migliore capacità economica (maggior reddito), giungendo alla determinazione di attribuire alla ricorrente/attrice la percentuale maggiore del trattamento pensionistico di reversibilità corrisposto dall' CP_2
La ha impugnato la predetta decisione c on un unico _1 motivo di appello, evidenziando come il giudice di primo grado, pur avendo individuato “i parametri fondamentali per procedersi
a suddivisione della reversibile”, aveva poi commesso quelli che dovevano ritenersi veri e propri “errori di calcolo”.
Infatti, secondo l'appellante, la durata dei due rapporti doveva essere ritenuta diversa rispetto a quanto indicato nella sentenza,
i suoi redditi non potevano essere considerati maggiori soprattutto se parametrati alle rispettive esigenze di vita, che le richiedevano – per le necessità dei figli – di sostenere spese più ingenti.
Si è costituta in giudizio la che ha resistito all'appello, CP_1 contestandolo in fatto e diritto.
Anche l' si è costituita in giudizio, segnalando CP_2 principalmente che la avrebbe avuto diritto alla CP_1 propria quota della pensione di reversibilità dal primo giorno del mese successivo alla “notifica del provvedimento che questo
4 Tribunale emetterà”, concludendo anche perché fosse dichiarato il diritto dell' a recuperare quanto eventualmente CP_2 corrisposto in eccedenza alla (domanda già Parte_1 respinta dal Tribunale con statuizione che non è oggetto di appello incidentale).
Gli atti sono stati trasmessi anche all'ufficio del P.M.
(Procuratore Generale della Repubblica in sede) che ha apposto il proprio visto.
Fissata l'udienza di trattazione scritta davanti a questa Corte, la causa è stata quindi trattenuta in dec isione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Effettivamente il Tribunale, nel comparare la durata dei due rapporti, ha ingiustificatamente dato maggior rilievo – per la durata – a quello intrattenuto dal con la prima Persona_1 moglie.
Questo non è durato, come si legge in sentenza, 35 anni, atteso che deve ritenersi inequivocabilmente, per quanto emerge oggettivamente dai documenti di causa, che la reale durata sia stata di 26 anni dovendo ave rsi riguardo all'inizio che va collocato nell'anno 1975 ed alla fine che va fatta risalire quantomeno al 2001.
Indipendentemente dal provvedimento di separazione, che è del
2003, il rapporto del con l'odierna appellante, quella che _1
è poi diventata la sua seconda moglie, era già instaurato da circa due anni prima.
E ciò per stessa ammissione della convenuta che, nel proprio ricorso diretto a ottenere la separazione (presentato nell'anno
2003), aveva esposto al Tribunale che il marito aveva già da tempo instaurato il rapporto di convivenza con l'appellante dalla quale aveva già avuto un figlio.
Risulta quindi che verificati più esattamente i tempi della vicenda, i due rapporti intrattenuti dal con le sue due _1
5 mogli abbiano avuto una diversa dura ta rispetto a quanto valutato nella sentenza appellata: il primo, con la dal CP_1
1975 al 2001 (26 anni); il secondo, con l'appellante, dal 2001 al
2021 (20 anni).
Inoltre, ad avviso della Corte, una più attenta considerazione merita anche l'evidenziata circostanza secondo la quale le maggiori “entrate” economiche dell'appellante avrebbero dovuto essere considerate unitamente alle spese che costei sostiene per i figli (oltre che per l'impossibilità, attese le sue condizioni di salute, di procurarsene altre ulteriori).
Il Tribunale ha in effetti deciso sul punto evidenzian do unicamente (e laconicamente) che, a causa delle maggiori entrate, si dava per esistente un “minor bisogno” della seconda moglie, “pur a fronte della necessità di mantenere tre figli”, senza alcuna ulteriore argomentazione o specificazione.
Gli atti di causa, però, pur a fronte di migliori e maggiori entrate per l'appellante, danno conto di sue necessità, oggettivamente, di gran lunga superiori per la presenza dei figli non autosufficienti e per i quali precedenti provvedimenti giudiziali
(v. sentenza di divorzio del 2021) avevano stabilito che il padre, anch'egli affidatario, provvedesse a corrispondere quale contribuzione al mantenimento € 600,00 mensili, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie.
Ne consegue che, ad avviso della Corte, la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità come operata dal Tribunale
(che attribuisce alla al 75% dell'intero trattamento) CP_1 sia in definitiva ingiusta e vada riequilibrata , attribuendo alle due parti una percentuale pari (50% a favore di ciascuna) .
Quanto dedotto dalla difesa convenuta a sostegno della propria domanda diretta alla conferma della decisione impugnata è destituito di rilievo atteso l'oggetto della presente causa.
Infatti, dovendosi unicamente determinare quali siano le rispettive quote della pensione di reversibilità corrisposta
6 dall' sulla base del rapporto contributivo intrattenuto con CP_2
l'ex marito, quanto alla durata dei due rapporti, come già detto, va corretta la decisione del Tribunale evidentemente basata su un calcolo non esatto dei termini temporali della questione. I due rapporti hanno avuto una durata meno sperequata a favore della CP_1
Non si comprende poi quale rilevanza giuridica abbia nella presente causa, atteso il suo oggetto, la pretesa carenza di prova in merito al concorso dell'appellante, seconda moglie, nella
“conduzione familiare, alla formazione del patrimonio comune”
(argomento speso più volte nella comparsa della convenuta).
Così come nel presente giudizio siano del tutto irrilevanti (e gratuite) le doglianze in merito a un preteso inadempimento della alla promessa di donare alla figlia Parte_1
l'immobile a lei intestato.
- Spese di lite.
Condividendo l'assunto già reso sul punto da parte del Tribunale, anche la Corte ritiene che la natura della controversia, sia elemento tale da configurare i presupposti di c ui all'art. 92/2
c.p.c., come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
-
PER QUESTI MOTIVI
- definitivamente pronunciando sull'appello come in a tti proposto avverso l'impugnata sentenza num. 583 \2024 emessa inter partes da parte del Tribunale di Siena, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata,
DISPONE che la quota di pensione di reversibilità del defunto spettante al coniuge superstite, sia ripartita nella Persona_1 misura di 1\2 a favore di ciascuna delle ex mogli Controparte_1
e confermando integralmente la sentenza Parte_1 impugnata nelle altre sue parti;
- COMPENSA tra le parti le spese del giudizio .
7 - Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
-
Firenze, 1.10.2024
Il Presidente relat. estens.
Giovanni Sgambati
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
- S E N T E N Z A – nella causa di appello come in atti proposta da
, Parte_1 con gli Avv. Rita De Luca, di Siena ed Emanuele Squarcia, di Roma,
- appellante – contro
Controparte_1 con l'Avv. llona Kerengi, di Perugia,
- convenuta in appello –
e nei confronti dell'
Controparte_2 con gli Avv. Massimo Autieri e Silvano Imbriaci,
e con atti comunicati al
Procuratore Generale della Repubblica in sede – avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Siena in materia di determinazione delle quote di spettanza a ex coniugi della pensione di reversibilità in applicazione dell'art. 9, l. n.
898/1970. La causa è in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante: “si chiede, dunque, che codesta On.le Corte voglia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena qui gravata, rideterminare, a' sensi dell'art. 9, l. n. 898/1970, le quote della pensione di reversibilità da attribuirsi alle due ex coniugi, in misura diametralmente opposta rispetto a quanto già deciso, e segnatamente in misura di tre quarti in favore della sig.ra Parte_1 ed in misura di un quarto in favore della sig.ra
[...] [...]
o nella difforme misura ritenuta di giustizia. Salv ezze CP_1 illimitate anche di spese di lite;
”
- per la convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in via preliminare - previo accertamento della mancata integrazione del contraddittorio su tutte le parti processuali di primo grado, disporre con ordinanza l'integrazione del contraddittorio con termini per la notifica a carico dell'appellante e conseguentemente fissare la da ta della nuova udienza;
nel merito ed in via istruttoria - ferma restando l'acquiescenza parziale della pronuncia di primo grado sulle parti non oggetto di gravame, la sig.ra nel riportarsi CP_1 integralmente al presente atto, agli propri scritti dife nsivi di primo grado ed alle istanze anche istruttorie, chiede rigettarsi il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado n. 583/2024 pronunciata dal Tribunale di Siena nel procedimento RG 1555/2023 per i motivi sopra esposti e comunque in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato. Conseguentemente chiede la conferma integrale della sentenza gravata, salvo che la Corte, in seguito al proprio libero convincimento, ritenga di intervenire in termini di determinazione di una maggior e quota della pensione di reversibilità in favore della sig.ra Il tutto con vittoria di CP_1 spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio;
”
- per l' “insiste affinchè la Corte di Appello adita voglia : - CP_2 nel merito : disporre , in base a quanto emergerà dalla istruttoria
, in merito alle quote della pensione di reversibilità del sig. Per_1
, spettanti alla ricorrente signora ,
[...] Controparte_1 coniuge divorziato e alla signora , vedova Parte_1 divorziata;
- in ogni caso: dichiarare il diritto dell' a procedere CP_2 al recupero di quanto eventualmente corrisposto in eccedenza, a titolo di rateo pensionistico , alla sig.ra a decorrere Parte_1 dal mese di maggio 2023; - con ogni conseguenziale provvedimento sulle spese della procedura.”
2 - FATTO E DIRITTO –
ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Siena che aveva deciso sul ricorso proposto da ai Controparte_1 sensi dell'art. 9, l. n. 898/1970.
La aveva esposto: CP_1
- di essersi sposata in data 3.9.1973 in Palermo (PA) con Per_1
matrimonio dal quale erano nati tre figli, di essersi
[...] separata con sentenza del Tribunale di Montepulciano n.
136/2007 del 01.06.2007, di avere divorziato con sentenza del
Tribunale di Montepulciano n. 17/2008 del 15.1.2008 e di essere titolare di assegno divorzile di € 1.125,00;
- che il aveva contratto nuovo matrimonio nel 2008 con _1
, la quale aveva assunto il nome di Persona_2 Parte_1
matrimonio dal quale erano nati altri tre figli, si era
[...] separato ed aveva divorziato anche da costei ed era poi deceduto in data 24.4.2023, allorquando percepiva la pensione INPS.
Dopo aver rappresentato elementi riguardanti le proprie condizioni personali, reddituali e patrimoniali, concludeva chiedendo l'attribuzione di quota della pensione del defunto ai sensi della norma citata.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l'
[...]
, che invitata il Tribunale a Controparte_3 determinare la quota della pensione di reversibilità tenuto conto dei criteri di legge, in presenza di altro ex -coniuge divorziato.
Disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio alla questa si costituiva in giudizio, sia in _1 proprio che in nome e per conto della figlia minore Per_3 ed unitamente agli altri figli e
[...] CP_4 Controparte_5
e, dopo aver descritto la propria situazione personale, patrimoniale e reddituale, concludeva chiedendo che fossero dal
Tribunale determinate le rispettive quote della pensione di reversibilità del defunto coniuge divorziato.
3 Istruita la causa attraverso la produzione di documenti, precisate le conclusioni e versati in atti gli scritti difensivi finali, la causa veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale veniva disposto che la quota di pensione di reversibilità del defunto spettante al coniuge superstite Persona_1 fosse ripartita nella misura di ¾ a favore di e Controparte_1 di ¼ a favore di dichiarando inammissibile ogni Parte_1 altra richiesta ed integralmente compensate le spese di lite.
Dopo aver brevemente inquadrato giuridicamente il caso, il
Tribunale ha richiamato la giurisprudenza in materia e ha evidenziato come il matrimonio tra il e la _1 CP_1 avesse avuto durata maggiore dell'altro e che la convenuta avesse una migliore capacità economica (maggior reddito), giungendo alla determinazione di attribuire alla ricorrente/attrice la percentuale maggiore del trattamento pensionistico di reversibilità corrisposto dall' CP_2
La ha impugnato la predetta decisione c on un unico _1 motivo di appello, evidenziando come il giudice di primo grado, pur avendo individuato “i parametri fondamentali per procedersi
a suddivisione della reversibile”, aveva poi commesso quelli che dovevano ritenersi veri e propri “errori di calcolo”.
Infatti, secondo l'appellante, la durata dei due rapporti doveva essere ritenuta diversa rispetto a quanto indicato nella sentenza,
i suoi redditi non potevano essere considerati maggiori soprattutto se parametrati alle rispettive esigenze di vita, che le richiedevano – per le necessità dei figli – di sostenere spese più ingenti.
Si è costituta in giudizio la che ha resistito all'appello, CP_1 contestandolo in fatto e diritto.
Anche l' si è costituita in giudizio, segnalando CP_2 principalmente che la avrebbe avuto diritto alla CP_1 propria quota della pensione di reversibilità dal primo giorno del mese successivo alla “notifica del provvedimento che questo
4 Tribunale emetterà”, concludendo anche perché fosse dichiarato il diritto dell' a recuperare quanto eventualmente CP_2 corrisposto in eccedenza alla (domanda già Parte_1 respinta dal Tribunale con statuizione che non è oggetto di appello incidentale).
Gli atti sono stati trasmessi anche all'ufficio del P.M.
(Procuratore Generale della Repubblica in sede) che ha apposto il proprio visto.
Fissata l'udienza di trattazione scritta davanti a questa Corte, la causa è stata quindi trattenuta in dec isione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Effettivamente il Tribunale, nel comparare la durata dei due rapporti, ha ingiustificatamente dato maggior rilievo – per la durata – a quello intrattenuto dal con la prima Persona_1 moglie.
Questo non è durato, come si legge in sentenza, 35 anni, atteso che deve ritenersi inequivocabilmente, per quanto emerge oggettivamente dai documenti di causa, che la reale durata sia stata di 26 anni dovendo ave rsi riguardo all'inizio che va collocato nell'anno 1975 ed alla fine che va fatta risalire quantomeno al 2001.
Indipendentemente dal provvedimento di separazione, che è del
2003, il rapporto del con l'odierna appellante, quella che _1
è poi diventata la sua seconda moglie, era già instaurato da circa due anni prima.
E ciò per stessa ammissione della convenuta che, nel proprio ricorso diretto a ottenere la separazione (presentato nell'anno
2003), aveva esposto al Tribunale che il marito aveva già da tempo instaurato il rapporto di convivenza con l'appellante dalla quale aveva già avuto un figlio.
Risulta quindi che verificati più esattamente i tempi della vicenda, i due rapporti intrattenuti dal con le sue due _1
5 mogli abbiano avuto una diversa dura ta rispetto a quanto valutato nella sentenza appellata: il primo, con la dal CP_1
1975 al 2001 (26 anni); il secondo, con l'appellante, dal 2001 al
2021 (20 anni).
Inoltre, ad avviso della Corte, una più attenta considerazione merita anche l'evidenziata circostanza secondo la quale le maggiori “entrate” economiche dell'appellante avrebbero dovuto essere considerate unitamente alle spese che costei sostiene per i figli (oltre che per l'impossibilità, attese le sue condizioni di salute, di procurarsene altre ulteriori).
Il Tribunale ha in effetti deciso sul punto evidenzian do unicamente (e laconicamente) che, a causa delle maggiori entrate, si dava per esistente un “minor bisogno” della seconda moglie, “pur a fronte della necessità di mantenere tre figli”, senza alcuna ulteriore argomentazione o specificazione.
Gli atti di causa, però, pur a fronte di migliori e maggiori entrate per l'appellante, danno conto di sue necessità, oggettivamente, di gran lunga superiori per la presenza dei figli non autosufficienti e per i quali precedenti provvedimenti giudiziali
(v. sentenza di divorzio del 2021) avevano stabilito che il padre, anch'egli affidatario, provvedesse a corrispondere quale contribuzione al mantenimento € 600,00 mensili, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie.
Ne consegue che, ad avviso della Corte, la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità come operata dal Tribunale
(che attribuisce alla al 75% dell'intero trattamento) CP_1 sia in definitiva ingiusta e vada riequilibrata , attribuendo alle due parti una percentuale pari (50% a favore di ciascuna) .
Quanto dedotto dalla difesa convenuta a sostegno della propria domanda diretta alla conferma della decisione impugnata è destituito di rilievo atteso l'oggetto della presente causa.
Infatti, dovendosi unicamente determinare quali siano le rispettive quote della pensione di reversibilità corrisposta
6 dall' sulla base del rapporto contributivo intrattenuto con CP_2
l'ex marito, quanto alla durata dei due rapporti, come già detto, va corretta la decisione del Tribunale evidentemente basata su un calcolo non esatto dei termini temporali della questione. I due rapporti hanno avuto una durata meno sperequata a favore della CP_1
Non si comprende poi quale rilevanza giuridica abbia nella presente causa, atteso il suo oggetto, la pretesa carenza di prova in merito al concorso dell'appellante, seconda moglie, nella
“conduzione familiare, alla formazione del patrimonio comune”
(argomento speso più volte nella comparsa della convenuta).
Così come nel presente giudizio siano del tutto irrilevanti (e gratuite) le doglianze in merito a un preteso inadempimento della alla promessa di donare alla figlia Parte_1
l'immobile a lei intestato.
- Spese di lite.
Condividendo l'assunto già reso sul punto da parte del Tribunale, anche la Corte ritiene che la natura della controversia, sia elemento tale da configurare i presupposti di c ui all'art. 92/2
c.p.c., come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
-
PER QUESTI MOTIVI
- definitivamente pronunciando sull'appello come in a tti proposto avverso l'impugnata sentenza num. 583 \2024 emessa inter partes da parte del Tribunale di Siena, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata,
DISPONE che la quota di pensione di reversibilità del defunto spettante al coniuge superstite, sia ripartita nella Persona_1 misura di 1\2 a favore di ciascuna delle ex mogli Controparte_1
e confermando integralmente la sentenza Parte_1 impugnata nelle altre sue parti;
- COMPENSA tra le parti le spese del giudizio .
7 - Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
-
Firenze, 1.10.2024
Il Presidente relat. estens.
Giovanni Sgambati
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