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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/09/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1152/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere relatore OGGETTO:
dott. Massimo Aprile Consigliere ausiliario Responsabilità ex ha pronunciato la seguente artt. 2049 - 2051 -
S E N T E N Z A 2052 c.c. nella causa civile n. 1152/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
25/06/2025, promossa
DA
(C.F. , con sede in Roma, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante dott. assistita e difesa Parte_2
dagli avv. ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla via Guido d'Arezzo n. 2,
giusta procura speciale rilasciata in calce all'atto di citazione in riassunzione;
attrice in riassunzione pagina 1 di 27 CONTRO
(C.F. ), con sede in Bergamo, in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante, assistita e difesa dall'avv. Pierpaolo Camadini del foro di
Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, giusta procura speciale alle liti del 27.01.2025 allegata alla comparsa;
convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in San martino Buon Controparte_3 P.IVA_3
Albergo, in persona del legale rappresentante, assistita e difesa dall'avv. Bruno
Piazzola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona via Scalzi n.
20, giusta delega in atti;
convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
on riferimento al rischio assunto Controparte_4
con il certificato n. 1860029, p.i. , con sede Bruxelles (Belgio), P.IVA_4
nella qualità di successore nella titolarità dei contratti, con CP_5
effetto a decorrere dall'1.1.2021, e dei diritti controversi a detti contratti riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of Justice Business
and Property Court of England and Wales Companies Court (ChD) 25
November 2020 di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato in persona della dott. in qualità di Procuratore CP_4 Controparte_6
Speciale, domiciliata per la carica a Milano, rappresentata e difesa per procura in pagina 2 di 27 calce alla comparsa dagli avv. Giovanni Gazzola e Alberto Gazzola del Foro di
Torino ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Torino, corso Galileo
Ferraris 43;
convenuta in riassunzione
In punto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza emessa dalla
Suprema Corte di cassazione in data 21.10.2024 n. 27279/2024.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento del presente atto e disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione, accogliere le conclusioni già formulate nella “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” depositata nel giudizio innanzi l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, RGN 304/2019, in atti, e pertanto:
1. nel merito rigettare il gravame proposto da nei confronti di Controparte_3
in quanto inammissibile, inaccoglibile ed in ogni caso Parte_1
infondato per i motivi esposti nelle difese svolte e per l'effetto confermare,
limitatamente alla posizione della la sentenza n. 350/2019 del Controparte_3
Tribunale di Bergamo, pubblicata il 6/02/2019;
2. in riforma della sentenza n. 350/2019 del Tribunale di Bergamo accogliere le conclusioni rassegnate da nel giudizio di primo grado e Parte_1
che qui di seguito si riportano:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: pagina 3 di 27 Nel merito: - Accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute CP_2
e ciascuna per quanto di ragione, per i fatti indicati in
[...] Controparte_3
narrativa e, per l'effetto, condannare le dette società, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura che per ciascuna sarà ritenuta di giustizia, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari ad € 73.745,00 oltre interessi spese e rivalutazione considerando ai fini della condanna alle spese il mancato consenso alla prosecuzione della mediazione da parte della CP_2
e della
[...] Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
3. in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale proposto contro la
Controparte_2
a. in parziale riforma della sentenza n. 350/2019 del Tribunale di Bergamo,
disporre l'annullamento della condanna alla rifusione delle spese di lite a carico di in favore di e Parte_1 Controparte_2 Parte_3
ponendo le stesse spese di lite a carico della per i motivi esposti Controparte_3
in atti;
b. disporre la restituzione, in favore della di tutte le Parte_1
spese di lite che, in adempimento della sentenza, abbia corrisposto a CP_2
e agli
[...] Parte_4
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari (unitamente alle spese generali al
15%), oltre IVA e CNAP come per legge, per il presente e per tutti i precedenti gradi di giudizio e conseguente condanna della della Controparte_3 CP_2
pagina 4 di 27 e degli al rimborso di tutto quanto incassato da CP_3 Parte_3
a titolo di rimborso delle spese processuali per ciascuno Parte_1
dei precedenti gradi di giudizio, oltre rivalutazione e interessi, domanda da intendersi evidentemente comprensiva della condanna a rimborsare a
[...]
anche le spese sostenute per la CTU. Parte_1
Per CP_2
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione, accogliere le conclusioni già formulate nell'interesse della
[...]
nel giudizio RG n. 304/2019 dell'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia e, CP_2
dunque:
In via principale: confermarsi la sentenza gravata e, comunque, respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di sia Controparte_2
dall'appellante principale che in via di appello incidentale dalla riassumente in quanto prescritta, indimostrata ed infondata, in fatto Parte_1
ed in diritto, ovvero con ogni differente o miglior formula;
In via subordinata: per il caso accertamento di responsabilità imputabile,
totalmente o parzialmente, alla e sua conseguente condanna a Controparte_2
versare alcunché, condannare la , subentrata Controparte_4
agli che hanno assunto il rischio derivante dalle Note Parte_4
di copertura n. C001512032”, ad indennizzare la per il Parte_1
danno subito, nell'importo quantificando in corso di causa, maggiorato di interessi legali dal dovuto al saldo o subordinatamente a tenere CP_2
pagina 5 di 27 manlevata ed indenne per eventuali somme che la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno in virtù dell'emananda sentenza,
maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: contestando ed insistendo per l'inammissibilità di ogni istanza istruttoria formulata ex adverso, ammettersi i capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 dedotti da con la memoria ex art. 183, VI comma, Controparte_2
n. 2 cod. proc. civ. ed il capitolo di prova n. 12 dedotto da con memoria CP_2
ex art. 183, VI comma, n. 3 cod. proc. civ. con i testi ivi indicati;
dichiarare l'incapacità ex art. 246 cod. proc. civ. del teste Sig. escusso Testimone_1
all'udienza del 27.04.2017;
In ogni caso: spese di lite di tutti i gradi del giudizio e spese di consulenza interamente rifuse.
Per Controparte_3
In via principale: in riforma dell'impugnata sentenza n. 350/2019 del Tribunale
di Bergamo nel capo 1 del dispositivo, rigettarsi le domande avversarie avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_3
In via subordinata: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 350/2019 del
Tribunale di Bergamo nei capi 1, 2 del dispositivo, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi il grado di responsabilità imputabile a e a e, Controparte_2 Controparte_3
conseguentemente, condannarsi ciascuno dei predetti soggetti, ciascuno per la propria accertanda percentuale di responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa pagina 6 di 27 ed escluso ogni profilo di solidarietà , a pagare a quanto Pt_1 Parte_1
a quest'ultima risultasse dovuto in corso di causa.
In via subordinata istruttoria: disporsi la rinnovazione della consulenza svolta in primo grado mediante incarico da conferire a consulente specializzato ed esperto in sistemi di sicurezza.
-Ammettersi i mezzi di prova orale formulati nella memoria ex art. 183 VI co.
c.p.c. n. 2 e n. 3 depositate nel giudizio di prime cure.
In ogni caso: in parziale riforma della sentenza impugnata n. 350/2019 del
Tribunale di Bergamo nei capi 5 e 6 del dispositivo, annullarsi e/o revocarsi le statuizioni di condanna alla rifusione delle spese di lite e di consulenza in capo a con la conseguente condanna di parte attrice alla rifusione delle Controparte_3
spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, nonché alla restituzione della quota parte di spese di CTU versata da nel primo grado di Controparte_3
giudizio nella misura di € 1.243,12 oltre interessi legali dal 15.10.18 al saldo.
Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione spedita alla notifica in data 7.01.2016 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo e Controparte_2 CP_3
esponendo:
[...]
- che in data 19.09.2012 la deducente, gestore di un distributore di carburanti
AGIP sito in Roma, aveva perfezionato con di Bergamo un Controparte_2
pagina 7 di 27 accordo contrattuale avente ad oggetto servizi di trasporto e trattamento valori in forza del quale si era impegnata ad effettuare, verso un corrispettivo, a CP_2
propria cura e responsabilità, il servizio di prelievo dei valori contenuti nella cassaforte installata presso il distributore carburanti AGIP sito in via
Torrevecchia di Roma;
- che la cassaforte dalla quale doveva essere effettuato il prelievo si trovava in un muro confinante con il piazzale adibito al rifornimento;
- che detta cassaforte, prodotta e commercializzata da modello Controparte_3
AnyTime ATK15GP matricola B000736U, poteva essere aperta solamente attraverso un sistema composto da due chiavi elettroniche modello Dallas, nel possesso e nell'esclusiva disponibilità di , come da verbale di consegna;
CP_2
- che nella notte di domenica del 21.07.2013 la comparente aveva subito un furto, per come si poteva desumere dal servizio di videosorveglianza, e ignoti avevano aperto la cassaforte in soli 50 secondi e asportato il contenuto pari ad €
73.745, come emergente dai documenti contabili;
- che i ladri non avevano lasciato segni di effrazione in quanto l'apertura era avvenuta con chiavi corrispondenti per codici a quelle normalmente utilizzate dal personale di;
CP_2
- che dalla relazione dei Carabinieri era emerso, contrariamente a quanto era stato assicurato e certificato nelle note illustrative della cassaforte AnyTime, che le chiavi erano duplicabili.
Alla luce di queste premesse in fatto, la società attrice invocava la responsabilità
pagina 8 di 27 contrattuale e extracontrattuale di in virtù del pacifico presupposto che CP_2
fosse l'unico soggetto che deteneva le chiavi, la quale, per giunta, in forza di apposita clausola contrattuale (art. 3.7) si era impegnata a coprire, con apposita assicurazione, anomale sparizioni;
la società attrice invocava altresì la responsabilità di per aver fornito in sede di stipula del contratto Controparte_3
dichiarazioni circa l'impossibilità di duplicare le chiavi modello Dallas.
nella sua comparsa eccepiva la prescrizione dei diritti attorei ex Controparte_2
art. 2951 c.c. e nel merito resisteva osservando che non esisteva alcuna certezza in ordine alle modalità di esecuzione del reato;
che la società aveva sempre adottato un rigido protocollo di sorveglianza delle chiavi tale da escludere con certezza l'utilizzo diretto delle chiavi da parte delle sue guardie giurate sia un uso improprio finalizzato alla duplicazione e dunque la cassaforte non era stata aperta con le chiavi in suo possesso. Aggiungeva che tale Energia Romana s.r.l.
partecipata dagli stessi soci dell'attrice, aveva collocato nell'agosto 2015 una cassaforte simile a quella di causa che era stata aperta senza disporre delle chiavi
Dallas. Da ultimo, instava per la chiamata in causa degli Parte_4
di Londra con cui aveva perfezionato la polizza trasporto valori per
[...]
responsabilità civile n. 18660029.
resisteva e ribadiva che le chiavi Dallas DS1991 non potevano Controparte_3
essere duplicate ad opera di terzi (trattasi di due chiavi elettroniche prodotte dalla società americana , rispettivamente una di colore giallo Controparte_7
avente n. seriale EBAD63 e una di colore blu avente n. EBA1F4 legate tra di pagina 9 di 27 loro da un filo di plastica di acciaio chiuso da sigilli metallico avente inciso un numero che solo in combinazione consentono l'apertura della cassaforte);
negava che le risultanze del rapporto avessero confermato la possibilità di duplicare le citate chiavi ed allegava che il sistema di controllo praticato da presentava delle falle e non era idoneo ad assicurare che le chiavi CP_2
presenti nel luogo di ricovero fossero effettivamente quelle originali.
Differita la prima udienza, si costituivano che aderivano Parte_4
alle difese dell'assicurata e nel merito richiamavano tutte le previsioni e CP_2
le condizioni previste nel contratto con la franchigia di € 35.000 prevista all'art. 8.
La lite veniva istruita con testi e con consulenza tecnica affidata all'ing. Per_1
di NA e quindi all'esito il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 350/2019,
accoglieva la domanda solo nei confronti di attesa la duplicabilità Controparte_3
delle chiavi, mentre rigettava la domanda nei confronti di Controparte_2
regolando le spese di lite in ossequio al principio della soccombenza.
A detta del primo giudice, a non poteva essere mosso alcun Controparte_2
rimprovero di natura contrattuale o extracontrattuale, mentre con riguardo alla posizione di doveva ritenersi accertata la realizzabilità di Controparte_3
dispositivi simulanti le chiavi originali e dunque la possibilità di clonare le chiavi Dallas DS1991 diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta.
Premesso altresì il diverso criterio causale regolante il processo civile secondo la regola del più probabile che non, a detta del primo giudice, il consulente aveva pagina 10 di 27 smentito la tesi dell'impossibilità di duplicare le chiavi e che era estremamente probabile, se non certo, che “l'intercettazione dei dati in esse contenuti è
avvenuta con un mezzo estraneo alla cassaforte, con l'utilizzo per esempio di un
trasmettitore posto sulla linea di comunicazione dei dati e tale da inviarlo ad un
ricevitore posto nelle vicinanze”.
proponeva appello principale e proponeva Controparte_3 Parte_1
appello incidentale chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità
di entrambe le convenute con conseguente riforma del capo con cui era stata condannata a rifondere le spese a e alla sua compagnia di assicurazione. CP_2
Con sentenza n. 275/2022 pubblicata in data 1.03.2022 questa Corte,
accogliendo il quarto e il quinto motivo dell'appello principale, sosteneva che la parte danneggiata non aveva fornito la prova del nesso causale e che le presunzioni impiegate dal primo giudice dovevano rivestire il carattere della certezza e della concretezza con conseguente inammissibilità della c.d.
praesumpto de praesumpto. Veniva dichiarato inammissibile l'appello incidentale di in quanto non aveva censurato le motivazioni Parte_1
del primo giudice con conseguente rigetto di ogni richiesta risarcitoria avanzata dalla società attrice.
proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro Parte_1
motivi e proponeva ricorso incidentale principale e ricorso Controparte_3
incidentale condizionato.
Con ordinanza del 21.10.2024 n. 27279, la Suprema Corte accoglieva per quanto pagina 11 di 27 di ragione il primo e il terzo motivo del ricorso principale, con conseguente assorbimento del restante ricorso principale e del ricorso incidentale (in punto spese di consulenza), mentre veniva rigettato il ricorso incidentale.
A detta della Suprema Corte, una volta che il creditore aveva provato il contenuto del titolo contrattuale e allegato l'inadempimento, quale evento dannoso in grado di produrre sul piano della causalità giuridica il danno evento,
era onere del debitore provare o che l'inadempimento non vi e era stato o che era intervenuta una causa non imputabile tale da generare la mancata prestazione o l'inesatto adempimento e che, una volta “ … dimostrato che l'obbligazione
contrattuale corrispondeva alla non duplicabilità delle chiavi ed allegato il fatto
della violazione della cassaforte, che il giudice di merito ha inteso nei termini
dell'intercettazione della comunicazione dei danti, spetta al debitore smentire
quest'ultima circostanza o dimostrare che si avvenuta per causa ad esso non
imputabile”.
In ordine al quarto motivo, la Corte di cassazione evidenziava che
[...]
non solo aveva invocato la responsabilità ex art. 2049 c.c., ma anche Parte_1
quella contrattuale richiamando all'uopo l'esito delle risultanze della consulenza e il disposto dell'art.
3.7 del contratto inter partes e tanto era sufficiente a radicare un valido rapporto processuale di impugnazione, mentre questa Corte
aveva ritenuto inammissibile il motivo di appello incidentale proposto da
[...]
Parte_1
riassumeva ex art. 392 c.p.c., resisteva e Parte_1 Controparte_2
pagina 12 di 27 comunque chiedeva in via subordinata in caso di accertamento della sua responsabilità che fosse tenuta a manlevarla da Controparte_4
quanto eventualmente versato;
insisteva affinché venisse Controparte_3
riformata la sentenza n. 350/2019 del Tribunale di Bergamo e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attore, che venisse accertato il grado di responsabilità delle originarie convenute;
la compagnia di assicurazione insisteva affinché la sua assicurata fosse CP_2
assolta da ogni pretesa risarcitoria.
Il consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 19.03.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di decidere il merito della controversia, va premesso che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e formulare nuove domande ed eccezioni e il giudice del rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa. Non è pertanto,
consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né il collegio può
procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto pagina 13 di 27 con il principio della sua intangibilità (cfr. tra le molte la recente Cass.
11.11.2021 n. 33458).
Inoltre, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce -
come desumibile dall'art. 393 c.p.c. a mente del quale alla mancata tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte
di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente)
ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 31.05.2021 n. 15143).
Tanto premesso, in fatto è pacifico che nella notte di domenica 21.07.2013
subiva il furto del contenuto della sua cassaforte sita Parte_1
presso la stazione di rifornimento in Roma alla via Torrevecchia n. 1066.
Come si legge dalla notizia di reato, dalla visione del sistema di videosorveglianza, due individui con il volto travisato, a bordo di un motociclo,
alle ore 23.49 del 21.07.2013, si recavano in corrispondenza della cassa pagina 14 di 27 continua;
scendeva il passeggero, il quale in soli 49 secondi eseguiva l'operazione di apertura della cassaforte e, dopo aver prelevato la somma di €
73.745, risaliva a bordo del mezzo allontanandosi senza lasciare alcun segno di effrazione. Sempre nella notizia di reato, era evidenziato che la cassaforte in questione aveva un dispositivo di apertura con chiave elettronica e per la sua apertura erano necessario l'uso contemporaneo di due chiavi elettroniche tipo
Dallas, una gialla e una blu.
I militari, presso la sede di in via Aurelia, sequestravano la bolgetta CP_2
sigillata contenente le chiavi elettroniche, nonché le immagini del sistema di videosorveglianza che riprendeva tutte le operazioni avvenute nel caveau ove erano custodite le chiavi e dall'analisi delle immagini i verbalizzanti ipotizzavano che verosimilmente le chiavi elettroniche di apertura della cassaforte, al momento del furto, si trovano custodite regolarmente all'interno del caveau di Controparte_2
Sempre su delega del P.M., i militari, incaricati di indagare sulle chiavi e sulla scheda di memoria della cassaforte, riferivano che il loro laboratorio non era in grado di eseguire indagini specifiche per dare compiuta riposta al quesito e che,
tuttavia, da apposita ricerca sulla rete internet, erano emerse numerose informazioni e studi fatti per dimostrare la vulnerabilità del sistema a chiavi
Dallas, in modo specifico quelle della serie DS1991 coincidenti con quelle repertate e oggetto di studio. Nel rapporto si legge, ancora, che la società
produttrice , da tempo era a conoscenza della vulnerabilità di Controparte_7
pagina 15 di 27 queste chiavi e, in un articolo di stampa del 4.06.2009, aveva raccomandato la loro sostituzione e l'acquisto di chiavi alternative con livelli di sicurezza più
elevati in quanto la falla registrata consisteva nell'individuata possibilità di modificare i dati al suo interno e dunque un potenziale malintenzionato poteva facilmente leggere i dati contenuti all'interno della chiave originale creando così
a tutti gli effetti una chiave Dallas clonata mediante normali sistemi in commercio su siti di vendita on line.
Altrettanto pacifico che la cassaforte utilizzata da per le Parte_1
operazioni di cassa continua modello ATK - GP sia stata fornita da CP_3
e, nelle note illustrative delle caratteristiche del manufatto, la venditrice
[...]
prospettava che la soluzione con sola serratura elettronica non accessibile dall'interno era di gran lunga superiore a quelle tradizionali e particolare elemento di sicurezza era rappresentato dalle chiavi Dallas modello DS1991 per via delle procedure adottate per rendere univoco e non duplicabile il codice di riconoscimento programmato.
Nella scheda di descrizione del sistema di controllo serrature del giugno 2001, al punto 2, era evidenziato che il sistema era composto da un software proprietario che racchiudeva speciali algoritmi di calcolo di password, memorizzate nelle singole chiavi al momento dell'allestimento e che dunque era impossibile la loro duplicazione.
Dalla documentazione prodotta da emerge che il costo Controparte_3
complessivo di questa cassaforte era stato di € 5.637,66 e che la consegna era pagina 16 di 27 avvenuta in data 18.11.2010.
Ancora, per quanto di interesse, perfezionava con Parte_1
un accordo contrattuale avente a oggetto il servizio di trasporto e Controparte_2
trattamento valori ove al punto 3.7 era previsto che “L'istituto si obbliga a
coprire con apposita assicurazione eventuali misteriose sparizioni (intendendosi
per tali le asportazioni della totalità dei valori giacenti in cassaforte senza segni
di effrazione) eccetto le franchigie della propria Assicurazione che resteranno a
carico dell' , solo ed esclusivamente per quelle casse-continue che siano Pt_5
munite di sistema di aperura elettronico con Chiave Dallas….”.
Gli esiti delle indagini erano confermati dal maresciallo nel corso Tes_2
della sua escussione;
il teste già dipendente di Testimone_3 [...]
riferiva che l'incasso asportato era di circa € 73.000 e di essere a Parte_1
conoscenza di questo importo in quanto svolgeva il ruolo di contabile della società e in detta veste si era occupato di rilevare le banconote dall'accettatore
(ossia il meccanismo che riceve le banconote per le pompe) e che detta somma di fatto costituiva l'incasso dei giorni 19, 20 e 21 luglio 2013.
Il teste dirigente di ed anche consulente tecnico Testimone_1 Controparte_3
di parte di rilasciava dichiarazioni tecniche sulla natura delle chiavi CP_3
Dallas e sulla presunta possibilità di loro duplicazione, esclusa dal teste, anche possedendo l'originale delle chiavi.
Il nominato consulente ing. sosteneva che dalla letteratura Persona_2
reperita la stessa casa costruttrice aveva sconsigliato l'uso delle chiavi Dallas
pagina 17 di 27 poiché vulnerabili dal punto di vista della loro sicurezza e che la protezione con password di questa tipologia di chiavi non era più all'avanguardia in quanto il principale punto di debolezza del sistema era dato dalla possibile intercettazione tale da rivelare la password;
a detta del consulente, un utente malintenzionato poteva facilmente sovrascrivere le informazioni di una chiave per rendere il dispositivo guasto nella sua applicazione e che, nel caso concreo,
l'intercettazione dei dati era avvenuto con un mezzo estraneo alla cassaforte, ad es. mediante l'uso di un trasmettitore posto sulla linea di comunicazione dei dati e tale da inviarli ad un ricevitore posto nelle immediate vicinanze.
Orbene, alla luce di questo materiale probatorio, la Corte ritiene che la domanda attorea vada accolta nei confronti di entrambe le originarie convenute.
Con riguardo alla posizione di , basta osservare che questa società, CP_2
denominata Istituto nel contratto inter partes del 19.09.2012 aveva l'espresso compito di prelevare i valori presso i punti vendita nei giorni e negli orari stabiliti, effettuare il loro trasposto e la consegna, nonché la lavorazione e il trattamento degli incassi;
aveva la detenzione esclusiva delle chiavi CP_2
(doc. 1 e 3 di parte attrice) e dunque era l'unico soggetto tenuto alla vigilanza delle citate chiavi. Se è vero che, con tutta probabilità, non vi è stata alcuna asportazione, neppure momentanea, delle chiavi originali, dall'altro, dalla lettura congiunta degli esiti della consulenza e delle indagini svolte dai Carabinieri,
emerge in modo altamente probabile, se non certo, che vi sia una duplicazione delle citate chiavi Dallas 1991, la cui operazione è stata possibile con i sistemi pagina 18 di 27 evidenziati nella consulenza, ossia mediante un'intercettazione dei dati con un ricevitore e la creazione di un duplicato che ha consentito la rapidissima aperura della cassaforte senza alcun segno di effrazione.
Vi è stata la violazione del dovere contrattuale generico di custodia delle chiavi,
ma ancora più evidente, per fondare la responsabilità contrattuale di , è CP_2
la pattuizione contenuta al punto 3.7 del contratto inter partes con cui l'istituto si impegnava a coprire con apposita assicurazione eventuali misteriose sparizioni,
intendendosi per tali le asportazioni avvenute senza evidenti segni di effrazione,
come avvenuto nel caso concreto.
A giudizio del collegio, non solo è responsabile contrattualmente per CP_2
l'omesso dovere di custodia delle chiavi onde prevenirne la duplicazione, ma si è
assunta anche il preciso obbligo di tenere indenne a mezzo di Parte_1
apposita assicurazione, delle sparizioni di danaro non compiutamente spiegate allorquando non vi erano segni di effrazione riconducibili alla manomissione di terzi.
Come pure sottolineato nell'ordinanza della Suprema Corte, il creditore deve provare il contenuto del titolo contrattuale ed allegare l'inadempimento, quale evento dannoso in grado di produrre il danno evento sul piano della causalità
giuridica, mentre compete poi al debitore fornire la prova liberatoria ossia che la prestazione sia mancata o sia stata eseguita in modo inesatto per causa a sé non imputabile. Detta prova non è stata fornita da la quale non solo Controparte_2
non ha dato prova di aver posto in essere tutte le misure necessarie per una pagina 19 di 27 corretta custodia delle chiavi, ma si era assunta anche l'impegno contrattuale di risarcire nel caso in cui l'incasso fosse sparito senza Parte_1
effrazione di terzi – obbligazione che trova la sua ragione nella circostanza che era l'unica depositaria delle chiavi della cassaforte. CP_2
In questi termini, pertanto, pur dovendo la Corte provvedere sulle domande, si può ritenere che l'originario gravame veicolato con appello incidentale di
[...]
fosse fondato e che pure debba rispondere del danno Parte_1 CP_2
subito dall'originaria attrice.
In ordine al quantum, si osserva che la somma asportata non è mai stata oggetto di specifica contestazione nel corso dei precedenti gradi di giudizio e, pur non potendo operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., la danneggiata ha fornito la prova del danno subito mediante il deposito di copia autentica del libro giornale e delle distinte di versamento (allegati 4, 5, 6 e 7 di primo grado) sia mediante la deposizione del teste che ha puntualmente Tes_3
riferito le modalità di inserimento dei valori nella cassaforte dando anche un ordine di grandezza di circa € 73.000.
Quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c., è vero che detta eccezione era stata sollevata da con comparsa tempestiva del 5.04.2016, ma su CP_2
detta questione si è formato il giudicato interno in quanto non ha CP_2
proposto la questione nella sua comparsa in appello del 30.05.2019 e dunque a
fortiori nel controricorso innanzi alla Suprema Corte. A mente dell'art. 346
c.p.c., infatti, la parte vittoriosa deve riproporre le domande e le eccezioni non pagina 20 di 27 accolte, pur non avendo l'onere di proporre appello incidentale;
in altri termini,
per richiamare in discussione le eccezioni e le domande che risultino superate o assorbite la parte interessata deve riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo chiaro e preciso tale da manifestare, in forma non equivoca, la sua volontà di chiederne il riesame al giudice superiore al fine di evitarne la presunzione di rinuncia.
Accertata pertanto la debenza a carico di ne consegue la Controparte_2
fondatezza della domanda di manleva rivolta verso Controparte_4
in forza di polizza n. 1860029 avente validità dal 30.11.2012 al 30.11.2013
[...]
con premio di € 1.340.000.
In sede di rinvio, la compagnia non ha contestato l'operatività della polizza,
come di converso aveva fatto in primo grado.
Nella sua comparsa innanzi al Tribunale di Bergamo, la compagnia aveva eccepito che, a mente dell'art. 12 lett. e) della polizza, in caso di cessazione o di mancato rinnovo dell'assicurazione, l'assicurato aveva sei mesi di tempo a partire dalla data di cessazione dell'assicurazione stessa per scoprire e denunciare eventuali azioni avvenute durante il periodo di validità del contratto ed eccepiva che la denuncia del sinistro era avvenuta solo in data 2.02.2015.
In sede di rinvio, la compagnia si è limitata ad allegare l'esistenza della franchigia prevista al punto 8 dell'allegato 1 a mente del quale in caso di sinistro risarcibile, la compagnia avrebbe indennizzato il danno operando una franchigia di € 100.000 ridotta ad € 40.000 per trasporti con veicoli blindati e a € 35.000 in pagina 21 di 27 altre ipotesi, tra cui le casseforti presso terzi. Non esistendo la prova circa l'inoperatività della polizza, la chiamata dovrà tenere indenne la sua assicurata da quanto condannata a versare a a titolo di capitale, Parte_1
interessi e spese.
Passando ora alla posizione di osserva questa Corte che pure la Controparte_3
fornitrice della cassaforte deve rispondere in via solidale del danno subito dall'originaria attrice.
Premesso che nessuna eccezione di prescrizione o di decadenza è stata formulata innanzi al Tribunale di Bergamo, l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado va sostanzialmente condiviso.
aveva garantito l'impossibilità di duplicazione delle chiavi Dallas Controparte_3
– tesi ribadita alche dal suo consulente di parte nel processo di primo grado – ma in realtà detto dato è stato smentito dalle risultanze istruttorie. Già i Carabinieri
di Roma, nella loro annotazione, avevano evidenziato l'esistenza di numerose informazioni e studi fatti per dimostrare la vulnerabilità del sistema a chiavi
Dallas, e in modo specifico di quelle della serie DS1991, e che erano stati individuati numerosi rivenditori ove era possibile acquistare sistemi informativi idonei alla lettura, scrittura e clonazione delle chiavi elettroniche Dallas DS1990
e DS1991, tanto che la società produttrice nel 2009 ne aveva Controparte_7
raccomandato la sostituzione con modelli più evoluti. Anche il consulente ha registrato le suddette criticità e ha ipotizzato che l'apertura della cassaforte era avvenuta mediante l'intercettazione dei dati e tanto aveva consentito di creare pagina 22 di 27 chiavi clonate che avevano consentito di aprire con estrema rapidità la cassaforte.
ha dunque fornito una cassaforte che non aveva le qualità promesse e CP_3
dunque è tenuta al risarcimento del danno in ragione dell'inadempimento.
La Suprema Corte, al cui dictum il giudice del rinvio si deve uniformare, ha affermato che, una volta accertata la possibile duplicazione delle chiavi e il fatto che non si era in presenza di domanda nuova, era onere del debitore provare l'esistenza di una causa non imputabile che aveva condotto al suo inadempimento, posto che il creditore aveva già assolto al suo onere probatorio,
ossia provare il contenuto del titolo contrattuale ed allegare l'inadempimento.
Peraltro, in tema di nesso causale, è lampante che la possibilità di duplicare le chiavi, in spregio alle pattuizioni contrattuali, come in concreto avvenuto, è stata la causa che ha consentito l'apertura della cassaforte.
Accertata in questi termini la concorrente responsabilità solidale delle due convenute nei confronti dell'attrice in riassunzione, nei rapporti interni vige la presunzione di pari responsabilità in difetto di concreti elementi per una diversa graduazione del concorso che, nel caso concreto, non sussistono. Da un lato,
ha violato il dovere di custodia delle chiavi permettendone la CP_2
duplicazione e si è assunta l'obbligo di indennizzare la committente in caso di furto senza segni di effrazione e dall'altro ha fornito una cassaforte non CP_3
sicura e priva delle qualità promesse, non esistendo neppure la prova che la possibilità di duplicazione sia stata frutto di un'evoluzione tecnologica che al pagina 23 di 27 momento della fornitura era ignota (e in ogni caso la garanzia di impossibilità di duplicazione delle chiavi non era temporanea).
Ferma dunque la responsabilità solidale esterna verso ne Parte_1
rapporti interni e dovranno rispondere in misura Controparte_2 Controparte_3
paritaria.
Come anticipato il danno subito da è stato pari ad € 73.745, Parte_1
ma, a giudizio della Corte, su questa somma non decorre la rivalutazione monetaria in quanto ab origine obbligazione di natura pecuniaria (si veda ad es.
Cass. 23.12.2003 n. 19769 secondo cui in tema di responsabilità per le cose portate in albergo, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario, sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa - trattandosi di obbligazione di valore - a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutazione dell'equivalente pecuniario del bene sottratto fino alla data della decisione definitiva;
qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi, eventualmente da svalutazione, è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali).
pagina 24 di 27 Sull'importo di € 73.745 decorrono pertanto gli interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dalla data del furto (21.07.2013) al saldo, in difetto di prova di maggior danno.
In ragione dell'accoglimento della domanda attorea, e Controparte_2 CP_3
vanno condannate in solido a rifondere a le spese
[...] Parte_1
di lite che liquida:
- quanto al primo grado in € 786 per borsuali ed € 14.103 per compenso (di cui €
2.552 per fase studio, € 1.628 per fase introduttiva, € 4.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto al grado di appello in € 1.138,50 per borsuali ed € 9.991 per compenso
(di cui € 2.977 per fase studio, € 1.911 per fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto alla fase di legittimità in € 1.518 per borsuali ed € 7.655 per compenso
(di cui € 3.402 per fase studio, € 2.478 per fase introduttiva ed € 1.775 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 1.165,50 per borsuali ed € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per fase studio, € 1.911 per fase introduttiva ed € 5.103
per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge.
va condannata a rifondere alla sua assicurata Controparte_4
le spese di chiamata che liquida sulla scorta dello scaglione delle Controparte_2
pagina 25 di 27 cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 tenuto conto della quota di responsabilità accertata e della franchigia e nel valore minimo in quanto la compagnia non ha contestato l'operatività della polizza e dunque
- quanto al primo grado in € 3.809 per compenso (di cui € 851 per fase studio, €
602 per fase introduttiva, € 903 per la fase istruttoria ed € 1.453 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto al grado di appello in € 3.473 per compenso (di cui € 1.029 per fase studio, € 709 per fase introduttiva ed € 1.735 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto alla fase di legittimità in € 2.757 per compenso (di cui € 1.168 per fase studio, € 985 per fase introduttiva ed € 604 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 3.473 per compenso (di cui € 1.029
per fase studio, € 709 per fase introduttiva ed € 1.735 per la fase decisionale)
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge.
Gli esborsi per la consulenza vengono definitivamente posti a carico delle originarie convenute in ragione di metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da con atto di Parte_1
citazione in riassunzione notificato in data 12.12.2024, così provvede:
- in accoglimento delle domande avanzate da condanna Parte_1
pagina 26 di 27 e in solido tra loro, a versare a Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
la complessiva somma di € 73.745, oltre agli interessi legali ex art. 1284
[...]
primo comma c.c. dalla data del furto (21.07.2013) al saldo;
- accerta nei rapporti interni la concorrente e pari responsabilità di Controparte_2
e di Controparte_3
- condanna e a rifondere a Controparte_2 Controparte_3 Parte_6
le spese di lite, liquidate come in parte motiva;
- pone le spese di consulenza, liquidate con decreto 13.06.2018, definitivamente a carico delle originarie convenute in ragione di metà;
- condanna a tenere indenne dai Controparte_4 Controparte_2
capi condannatori che precedono e con le franchigie previste in polizza;
- condanna a rifondere a le Controparte_4 Controparte_2
spese di lite, come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 27 di 27
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere relatore OGGETTO:
dott. Massimo Aprile Consigliere ausiliario Responsabilità ex ha pronunciato la seguente artt. 2049 - 2051 -
S E N T E N Z A 2052 c.c. nella causa civile n. 1152/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
25/06/2025, promossa
DA
(C.F. , con sede in Roma, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante dott. assistita e difesa Parte_2
dagli avv. ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla via Guido d'Arezzo n. 2,
giusta procura speciale rilasciata in calce all'atto di citazione in riassunzione;
attrice in riassunzione pagina 1 di 27 CONTRO
(C.F. ), con sede in Bergamo, in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante, assistita e difesa dall'avv. Pierpaolo Camadini del foro di
Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, giusta procura speciale alle liti del 27.01.2025 allegata alla comparsa;
convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in San martino Buon Controparte_3 P.IVA_3
Albergo, in persona del legale rappresentante, assistita e difesa dall'avv. Bruno
Piazzola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona via Scalzi n.
20, giusta delega in atti;
convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
on riferimento al rischio assunto Controparte_4
con il certificato n. 1860029, p.i. , con sede Bruxelles (Belgio), P.IVA_4
nella qualità di successore nella titolarità dei contratti, con CP_5
effetto a decorrere dall'1.1.2021, e dei diritti controversi a detti contratti riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of Justice Business
and Property Court of England and Wales Companies Court (ChD) 25
November 2020 di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato in persona della dott. in qualità di Procuratore CP_4 Controparte_6
Speciale, domiciliata per la carica a Milano, rappresentata e difesa per procura in pagina 2 di 27 calce alla comparsa dagli avv. Giovanni Gazzola e Alberto Gazzola del Foro di
Torino ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Torino, corso Galileo
Ferraris 43;
convenuta in riassunzione
In punto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza emessa dalla
Suprema Corte di cassazione in data 21.10.2024 n. 27279/2024.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento del presente atto e disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione, accogliere le conclusioni già formulate nella “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” depositata nel giudizio innanzi l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, RGN 304/2019, in atti, e pertanto:
1. nel merito rigettare il gravame proposto da nei confronti di Controparte_3
in quanto inammissibile, inaccoglibile ed in ogni caso Parte_1
infondato per i motivi esposti nelle difese svolte e per l'effetto confermare,
limitatamente alla posizione della la sentenza n. 350/2019 del Controparte_3
Tribunale di Bergamo, pubblicata il 6/02/2019;
2. in riforma della sentenza n. 350/2019 del Tribunale di Bergamo accogliere le conclusioni rassegnate da nel giudizio di primo grado e Parte_1
che qui di seguito si riportano:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: pagina 3 di 27 Nel merito: - Accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute CP_2
e ciascuna per quanto di ragione, per i fatti indicati in
[...] Controparte_3
narrativa e, per l'effetto, condannare le dette società, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura che per ciascuna sarà ritenuta di giustizia, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari ad € 73.745,00 oltre interessi spese e rivalutazione considerando ai fini della condanna alle spese il mancato consenso alla prosecuzione della mediazione da parte della CP_2
e della
[...] Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
3. in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale proposto contro la
Controparte_2
a. in parziale riforma della sentenza n. 350/2019 del Tribunale di Bergamo,
disporre l'annullamento della condanna alla rifusione delle spese di lite a carico di in favore di e Parte_1 Controparte_2 Parte_3
ponendo le stesse spese di lite a carico della per i motivi esposti Controparte_3
in atti;
b. disporre la restituzione, in favore della di tutte le Parte_1
spese di lite che, in adempimento della sentenza, abbia corrisposto a CP_2
e agli
[...] Parte_4
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari (unitamente alle spese generali al
15%), oltre IVA e CNAP come per legge, per il presente e per tutti i precedenti gradi di giudizio e conseguente condanna della della Controparte_3 CP_2
pagina 4 di 27 e degli al rimborso di tutto quanto incassato da CP_3 Parte_3
a titolo di rimborso delle spese processuali per ciascuno Parte_1
dei precedenti gradi di giudizio, oltre rivalutazione e interessi, domanda da intendersi evidentemente comprensiva della condanna a rimborsare a
[...]
anche le spese sostenute per la CTU. Parte_1
Per CP_2
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione, accogliere le conclusioni già formulate nell'interesse della
[...]
nel giudizio RG n. 304/2019 dell'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia e, CP_2
dunque:
In via principale: confermarsi la sentenza gravata e, comunque, respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di sia Controparte_2
dall'appellante principale che in via di appello incidentale dalla riassumente in quanto prescritta, indimostrata ed infondata, in fatto Parte_1
ed in diritto, ovvero con ogni differente o miglior formula;
In via subordinata: per il caso accertamento di responsabilità imputabile,
totalmente o parzialmente, alla e sua conseguente condanna a Controparte_2
versare alcunché, condannare la , subentrata Controparte_4
agli che hanno assunto il rischio derivante dalle Note Parte_4
di copertura n. C001512032”, ad indennizzare la per il Parte_1
danno subito, nell'importo quantificando in corso di causa, maggiorato di interessi legali dal dovuto al saldo o subordinatamente a tenere CP_2
pagina 5 di 27 manlevata ed indenne per eventuali somme che la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno in virtù dell'emananda sentenza,
maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: contestando ed insistendo per l'inammissibilità di ogni istanza istruttoria formulata ex adverso, ammettersi i capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 dedotti da con la memoria ex art. 183, VI comma, Controparte_2
n. 2 cod. proc. civ. ed il capitolo di prova n. 12 dedotto da con memoria CP_2
ex art. 183, VI comma, n. 3 cod. proc. civ. con i testi ivi indicati;
dichiarare l'incapacità ex art. 246 cod. proc. civ. del teste Sig. escusso Testimone_1
all'udienza del 27.04.2017;
In ogni caso: spese di lite di tutti i gradi del giudizio e spese di consulenza interamente rifuse.
Per Controparte_3
In via principale: in riforma dell'impugnata sentenza n. 350/2019 del Tribunale
di Bergamo nel capo 1 del dispositivo, rigettarsi le domande avversarie avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_3
In via subordinata: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 350/2019 del
Tribunale di Bergamo nei capi 1, 2 del dispositivo, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi il grado di responsabilità imputabile a e a e, Controparte_2 Controparte_3
conseguentemente, condannarsi ciascuno dei predetti soggetti, ciascuno per la propria accertanda percentuale di responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa pagina 6 di 27 ed escluso ogni profilo di solidarietà , a pagare a quanto Pt_1 Parte_1
a quest'ultima risultasse dovuto in corso di causa.
In via subordinata istruttoria: disporsi la rinnovazione della consulenza svolta in primo grado mediante incarico da conferire a consulente specializzato ed esperto in sistemi di sicurezza.
-Ammettersi i mezzi di prova orale formulati nella memoria ex art. 183 VI co.
c.p.c. n. 2 e n. 3 depositate nel giudizio di prime cure.
In ogni caso: in parziale riforma della sentenza impugnata n. 350/2019 del
Tribunale di Bergamo nei capi 5 e 6 del dispositivo, annullarsi e/o revocarsi le statuizioni di condanna alla rifusione delle spese di lite e di consulenza in capo a con la conseguente condanna di parte attrice alla rifusione delle Controparte_3
spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, nonché alla restituzione della quota parte di spese di CTU versata da nel primo grado di Controparte_3
giudizio nella misura di € 1.243,12 oltre interessi legali dal 15.10.18 al saldo.
Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione spedita alla notifica in data 7.01.2016 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo e Controparte_2 CP_3
esponendo:
[...]
- che in data 19.09.2012 la deducente, gestore di un distributore di carburanti
AGIP sito in Roma, aveva perfezionato con di Bergamo un Controparte_2
pagina 7 di 27 accordo contrattuale avente ad oggetto servizi di trasporto e trattamento valori in forza del quale si era impegnata ad effettuare, verso un corrispettivo, a CP_2
propria cura e responsabilità, il servizio di prelievo dei valori contenuti nella cassaforte installata presso il distributore carburanti AGIP sito in via
Torrevecchia di Roma;
- che la cassaforte dalla quale doveva essere effettuato il prelievo si trovava in un muro confinante con il piazzale adibito al rifornimento;
- che detta cassaforte, prodotta e commercializzata da modello Controparte_3
AnyTime ATK15GP matricola B000736U, poteva essere aperta solamente attraverso un sistema composto da due chiavi elettroniche modello Dallas, nel possesso e nell'esclusiva disponibilità di , come da verbale di consegna;
CP_2
- che nella notte di domenica del 21.07.2013 la comparente aveva subito un furto, per come si poteva desumere dal servizio di videosorveglianza, e ignoti avevano aperto la cassaforte in soli 50 secondi e asportato il contenuto pari ad €
73.745, come emergente dai documenti contabili;
- che i ladri non avevano lasciato segni di effrazione in quanto l'apertura era avvenuta con chiavi corrispondenti per codici a quelle normalmente utilizzate dal personale di;
CP_2
- che dalla relazione dei Carabinieri era emerso, contrariamente a quanto era stato assicurato e certificato nelle note illustrative della cassaforte AnyTime, che le chiavi erano duplicabili.
Alla luce di queste premesse in fatto, la società attrice invocava la responsabilità
pagina 8 di 27 contrattuale e extracontrattuale di in virtù del pacifico presupposto che CP_2
fosse l'unico soggetto che deteneva le chiavi, la quale, per giunta, in forza di apposita clausola contrattuale (art. 3.7) si era impegnata a coprire, con apposita assicurazione, anomale sparizioni;
la società attrice invocava altresì la responsabilità di per aver fornito in sede di stipula del contratto Controparte_3
dichiarazioni circa l'impossibilità di duplicare le chiavi modello Dallas.
nella sua comparsa eccepiva la prescrizione dei diritti attorei ex Controparte_2
art. 2951 c.c. e nel merito resisteva osservando che non esisteva alcuna certezza in ordine alle modalità di esecuzione del reato;
che la società aveva sempre adottato un rigido protocollo di sorveglianza delle chiavi tale da escludere con certezza l'utilizzo diretto delle chiavi da parte delle sue guardie giurate sia un uso improprio finalizzato alla duplicazione e dunque la cassaforte non era stata aperta con le chiavi in suo possesso. Aggiungeva che tale Energia Romana s.r.l.
partecipata dagli stessi soci dell'attrice, aveva collocato nell'agosto 2015 una cassaforte simile a quella di causa che era stata aperta senza disporre delle chiavi
Dallas. Da ultimo, instava per la chiamata in causa degli Parte_4
di Londra con cui aveva perfezionato la polizza trasporto valori per
[...]
responsabilità civile n. 18660029.
resisteva e ribadiva che le chiavi Dallas DS1991 non potevano Controparte_3
essere duplicate ad opera di terzi (trattasi di due chiavi elettroniche prodotte dalla società americana , rispettivamente una di colore giallo Controparte_7
avente n. seriale EBAD63 e una di colore blu avente n. EBA1F4 legate tra di pagina 9 di 27 loro da un filo di plastica di acciaio chiuso da sigilli metallico avente inciso un numero che solo in combinazione consentono l'apertura della cassaforte);
negava che le risultanze del rapporto avessero confermato la possibilità di duplicare le citate chiavi ed allegava che il sistema di controllo praticato da presentava delle falle e non era idoneo ad assicurare che le chiavi CP_2
presenti nel luogo di ricovero fossero effettivamente quelle originali.
Differita la prima udienza, si costituivano che aderivano Parte_4
alle difese dell'assicurata e nel merito richiamavano tutte le previsioni e CP_2
le condizioni previste nel contratto con la franchigia di € 35.000 prevista all'art. 8.
La lite veniva istruita con testi e con consulenza tecnica affidata all'ing. Per_1
di NA e quindi all'esito il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 350/2019,
accoglieva la domanda solo nei confronti di attesa la duplicabilità Controparte_3
delle chiavi, mentre rigettava la domanda nei confronti di Controparte_2
regolando le spese di lite in ossequio al principio della soccombenza.
A detta del primo giudice, a non poteva essere mosso alcun Controparte_2
rimprovero di natura contrattuale o extracontrattuale, mentre con riguardo alla posizione di doveva ritenersi accertata la realizzabilità di Controparte_3
dispositivi simulanti le chiavi originali e dunque la possibilità di clonare le chiavi Dallas DS1991 diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta.
Premesso altresì il diverso criterio causale regolante il processo civile secondo la regola del più probabile che non, a detta del primo giudice, il consulente aveva pagina 10 di 27 smentito la tesi dell'impossibilità di duplicare le chiavi e che era estremamente probabile, se non certo, che “l'intercettazione dei dati in esse contenuti è
avvenuta con un mezzo estraneo alla cassaforte, con l'utilizzo per esempio di un
trasmettitore posto sulla linea di comunicazione dei dati e tale da inviarlo ad un
ricevitore posto nelle vicinanze”.
proponeva appello principale e proponeva Controparte_3 Parte_1
appello incidentale chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità
di entrambe le convenute con conseguente riforma del capo con cui era stata condannata a rifondere le spese a e alla sua compagnia di assicurazione. CP_2
Con sentenza n. 275/2022 pubblicata in data 1.03.2022 questa Corte,
accogliendo il quarto e il quinto motivo dell'appello principale, sosteneva che la parte danneggiata non aveva fornito la prova del nesso causale e che le presunzioni impiegate dal primo giudice dovevano rivestire il carattere della certezza e della concretezza con conseguente inammissibilità della c.d.
praesumpto de praesumpto. Veniva dichiarato inammissibile l'appello incidentale di in quanto non aveva censurato le motivazioni Parte_1
del primo giudice con conseguente rigetto di ogni richiesta risarcitoria avanzata dalla società attrice.
proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro Parte_1
motivi e proponeva ricorso incidentale principale e ricorso Controparte_3
incidentale condizionato.
Con ordinanza del 21.10.2024 n. 27279, la Suprema Corte accoglieva per quanto pagina 11 di 27 di ragione il primo e il terzo motivo del ricorso principale, con conseguente assorbimento del restante ricorso principale e del ricorso incidentale (in punto spese di consulenza), mentre veniva rigettato il ricorso incidentale.
A detta della Suprema Corte, una volta che il creditore aveva provato il contenuto del titolo contrattuale e allegato l'inadempimento, quale evento dannoso in grado di produrre sul piano della causalità giuridica il danno evento,
era onere del debitore provare o che l'inadempimento non vi e era stato o che era intervenuta una causa non imputabile tale da generare la mancata prestazione o l'inesatto adempimento e che, una volta “ … dimostrato che l'obbligazione
contrattuale corrispondeva alla non duplicabilità delle chiavi ed allegato il fatto
della violazione della cassaforte, che il giudice di merito ha inteso nei termini
dell'intercettazione della comunicazione dei danti, spetta al debitore smentire
quest'ultima circostanza o dimostrare che si avvenuta per causa ad esso non
imputabile”.
In ordine al quarto motivo, la Corte di cassazione evidenziava che
[...]
non solo aveva invocato la responsabilità ex art. 2049 c.c., ma anche Parte_1
quella contrattuale richiamando all'uopo l'esito delle risultanze della consulenza e il disposto dell'art.
3.7 del contratto inter partes e tanto era sufficiente a radicare un valido rapporto processuale di impugnazione, mentre questa Corte
aveva ritenuto inammissibile il motivo di appello incidentale proposto da
[...]
Parte_1
riassumeva ex art. 392 c.p.c., resisteva e Parte_1 Controparte_2
pagina 12 di 27 comunque chiedeva in via subordinata in caso di accertamento della sua responsabilità che fosse tenuta a manlevarla da Controparte_4
quanto eventualmente versato;
insisteva affinché venisse Controparte_3
riformata la sentenza n. 350/2019 del Tribunale di Bergamo e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attore, che venisse accertato il grado di responsabilità delle originarie convenute;
la compagnia di assicurazione insisteva affinché la sua assicurata fosse CP_2
assolta da ogni pretesa risarcitoria.
Il consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 19.03.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di decidere il merito della controversia, va premesso che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e formulare nuove domande ed eccezioni e il giudice del rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa. Non è pertanto,
consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né il collegio può
procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto pagina 13 di 27 con il principio della sua intangibilità (cfr. tra le molte la recente Cass.
11.11.2021 n. 33458).
Inoltre, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce -
come desumibile dall'art. 393 c.p.c. a mente del quale alla mancata tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte
di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente)
ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 31.05.2021 n. 15143).
Tanto premesso, in fatto è pacifico che nella notte di domenica 21.07.2013
subiva il furto del contenuto della sua cassaforte sita Parte_1
presso la stazione di rifornimento in Roma alla via Torrevecchia n. 1066.
Come si legge dalla notizia di reato, dalla visione del sistema di videosorveglianza, due individui con il volto travisato, a bordo di un motociclo,
alle ore 23.49 del 21.07.2013, si recavano in corrispondenza della cassa pagina 14 di 27 continua;
scendeva il passeggero, il quale in soli 49 secondi eseguiva l'operazione di apertura della cassaforte e, dopo aver prelevato la somma di €
73.745, risaliva a bordo del mezzo allontanandosi senza lasciare alcun segno di effrazione. Sempre nella notizia di reato, era evidenziato che la cassaforte in questione aveva un dispositivo di apertura con chiave elettronica e per la sua apertura erano necessario l'uso contemporaneo di due chiavi elettroniche tipo
Dallas, una gialla e una blu.
I militari, presso la sede di in via Aurelia, sequestravano la bolgetta CP_2
sigillata contenente le chiavi elettroniche, nonché le immagini del sistema di videosorveglianza che riprendeva tutte le operazioni avvenute nel caveau ove erano custodite le chiavi e dall'analisi delle immagini i verbalizzanti ipotizzavano che verosimilmente le chiavi elettroniche di apertura della cassaforte, al momento del furto, si trovano custodite regolarmente all'interno del caveau di Controparte_2
Sempre su delega del P.M., i militari, incaricati di indagare sulle chiavi e sulla scheda di memoria della cassaforte, riferivano che il loro laboratorio non era in grado di eseguire indagini specifiche per dare compiuta riposta al quesito e che,
tuttavia, da apposita ricerca sulla rete internet, erano emerse numerose informazioni e studi fatti per dimostrare la vulnerabilità del sistema a chiavi
Dallas, in modo specifico quelle della serie DS1991 coincidenti con quelle repertate e oggetto di studio. Nel rapporto si legge, ancora, che la società
produttrice , da tempo era a conoscenza della vulnerabilità di Controparte_7
pagina 15 di 27 queste chiavi e, in un articolo di stampa del 4.06.2009, aveva raccomandato la loro sostituzione e l'acquisto di chiavi alternative con livelli di sicurezza più
elevati in quanto la falla registrata consisteva nell'individuata possibilità di modificare i dati al suo interno e dunque un potenziale malintenzionato poteva facilmente leggere i dati contenuti all'interno della chiave originale creando così
a tutti gli effetti una chiave Dallas clonata mediante normali sistemi in commercio su siti di vendita on line.
Altrettanto pacifico che la cassaforte utilizzata da per le Parte_1
operazioni di cassa continua modello ATK - GP sia stata fornita da CP_3
e, nelle note illustrative delle caratteristiche del manufatto, la venditrice
[...]
prospettava che la soluzione con sola serratura elettronica non accessibile dall'interno era di gran lunga superiore a quelle tradizionali e particolare elemento di sicurezza era rappresentato dalle chiavi Dallas modello DS1991 per via delle procedure adottate per rendere univoco e non duplicabile il codice di riconoscimento programmato.
Nella scheda di descrizione del sistema di controllo serrature del giugno 2001, al punto 2, era evidenziato che il sistema era composto da un software proprietario che racchiudeva speciali algoritmi di calcolo di password, memorizzate nelle singole chiavi al momento dell'allestimento e che dunque era impossibile la loro duplicazione.
Dalla documentazione prodotta da emerge che il costo Controparte_3
complessivo di questa cassaforte era stato di € 5.637,66 e che la consegna era pagina 16 di 27 avvenuta in data 18.11.2010.
Ancora, per quanto di interesse, perfezionava con Parte_1
un accordo contrattuale avente a oggetto il servizio di trasporto e Controparte_2
trattamento valori ove al punto 3.7 era previsto che “L'istituto si obbliga a
coprire con apposita assicurazione eventuali misteriose sparizioni (intendendosi
per tali le asportazioni della totalità dei valori giacenti in cassaforte senza segni
di effrazione) eccetto le franchigie della propria Assicurazione che resteranno a
carico dell' , solo ed esclusivamente per quelle casse-continue che siano Pt_5
munite di sistema di aperura elettronico con Chiave Dallas….”.
Gli esiti delle indagini erano confermati dal maresciallo nel corso Tes_2
della sua escussione;
il teste già dipendente di Testimone_3 [...]
riferiva che l'incasso asportato era di circa € 73.000 e di essere a Parte_1
conoscenza di questo importo in quanto svolgeva il ruolo di contabile della società e in detta veste si era occupato di rilevare le banconote dall'accettatore
(ossia il meccanismo che riceve le banconote per le pompe) e che detta somma di fatto costituiva l'incasso dei giorni 19, 20 e 21 luglio 2013.
Il teste dirigente di ed anche consulente tecnico Testimone_1 Controparte_3
di parte di rilasciava dichiarazioni tecniche sulla natura delle chiavi CP_3
Dallas e sulla presunta possibilità di loro duplicazione, esclusa dal teste, anche possedendo l'originale delle chiavi.
Il nominato consulente ing. sosteneva che dalla letteratura Persona_2
reperita la stessa casa costruttrice aveva sconsigliato l'uso delle chiavi Dallas
pagina 17 di 27 poiché vulnerabili dal punto di vista della loro sicurezza e che la protezione con password di questa tipologia di chiavi non era più all'avanguardia in quanto il principale punto di debolezza del sistema era dato dalla possibile intercettazione tale da rivelare la password;
a detta del consulente, un utente malintenzionato poteva facilmente sovrascrivere le informazioni di una chiave per rendere il dispositivo guasto nella sua applicazione e che, nel caso concreo,
l'intercettazione dei dati era avvenuto con un mezzo estraneo alla cassaforte, ad es. mediante l'uso di un trasmettitore posto sulla linea di comunicazione dei dati e tale da inviarli ad un ricevitore posto nelle immediate vicinanze.
Orbene, alla luce di questo materiale probatorio, la Corte ritiene che la domanda attorea vada accolta nei confronti di entrambe le originarie convenute.
Con riguardo alla posizione di , basta osservare che questa società, CP_2
denominata Istituto nel contratto inter partes del 19.09.2012 aveva l'espresso compito di prelevare i valori presso i punti vendita nei giorni e negli orari stabiliti, effettuare il loro trasposto e la consegna, nonché la lavorazione e il trattamento degli incassi;
aveva la detenzione esclusiva delle chiavi CP_2
(doc. 1 e 3 di parte attrice) e dunque era l'unico soggetto tenuto alla vigilanza delle citate chiavi. Se è vero che, con tutta probabilità, non vi è stata alcuna asportazione, neppure momentanea, delle chiavi originali, dall'altro, dalla lettura congiunta degli esiti della consulenza e delle indagini svolte dai Carabinieri,
emerge in modo altamente probabile, se non certo, che vi sia una duplicazione delle citate chiavi Dallas 1991, la cui operazione è stata possibile con i sistemi pagina 18 di 27 evidenziati nella consulenza, ossia mediante un'intercettazione dei dati con un ricevitore e la creazione di un duplicato che ha consentito la rapidissima aperura della cassaforte senza alcun segno di effrazione.
Vi è stata la violazione del dovere contrattuale generico di custodia delle chiavi,
ma ancora più evidente, per fondare la responsabilità contrattuale di , è CP_2
la pattuizione contenuta al punto 3.7 del contratto inter partes con cui l'istituto si impegnava a coprire con apposita assicurazione eventuali misteriose sparizioni,
intendendosi per tali le asportazioni avvenute senza evidenti segni di effrazione,
come avvenuto nel caso concreto.
A giudizio del collegio, non solo è responsabile contrattualmente per CP_2
l'omesso dovere di custodia delle chiavi onde prevenirne la duplicazione, ma si è
assunta anche il preciso obbligo di tenere indenne a mezzo di Parte_1
apposita assicurazione, delle sparizioni di danaro non compiutamente spiegate allorquando non vi erano segni di effrazione riconducibili alla manomissione di terzi.
Come pure sottolineato nell'ordinanza della Suprema Corte, il creditore deve provare il contenuto del titolo contrattuale ed allegare l'inadempimento, quale evento dannoso in grado di produrre il danno evento sul piano della causalità
giuridica, mentre compete poi al debitore fornire la prova liberatoria ossia che la prestazione sia mancata o sia stata eseguita in modo inesatto per causa a sé non imputabile. Detta prova non è stata fornita da la quale non solo Controparte_2
non ha dato prova di aver posto in essere tutte le misure necessarie per una pagina 19 di 27 corretta custodia delle chiavi, ma si era assunta anche l'impegno contrattuale di risarcire nel caso in cui l'incasso fosse sparito senza Parte_1
effrazione di terzi – obbligazione che trova la sua ragione nella circostanza che era l'unica depositaria delle chiavi della cassaforte. CP_2
In questi termini, pertanto, pur dovendo la Corte provvedere sulle domande, si può ritenere che l'originario gravame veicolato con appello incidentale di
[...]
fosse fondato e che pure debba rispondere del danno Parte_1 CP_2
subito dall'originaria attrice.
In ordine al quantum, si osserva che la somma asportata non è mai stata oggetto di specifica contestazione nel corso dei precedenti gradi di giudizio e, pur non potendo operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., la danneggiata ha fornito la prova del danno subito mediante il deposito di copia autentica del libro giornale e delle distinte di versamento (allegati 4, 5, 6 e 7 di primo grado) sia mediante la deposizione del teste che ha puntualmente Tes_3
riferito le modalità di inserimento dei valori nella cassaforte dando anche un ordine di grandezza di circa € 73.000.
Quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c., è vero che detta eccezione era stata sollevata da con comparsa tempestiva del 5.04.2016, ma su CP_2
detta questione si è formato il giudicato interno in quanto non ha CP_2
proposto la questione nella sua comparsa in appello del 30.05.2019 e dunque a
fortiori nel controricorso innanzi alla Suprema Corte. A mente dell'art. 346
c.p.c., infatti, la parte vittoriosa deve riproporre le domande e le eccezioni non pagina 20 di 27 accolte, pur non avendo l'onere di proporre appello incidentale;
in altri termini,
per richiamare in discussione le eccezioni e le domande che risultino superate o assorbite la parte interessata deve riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo chiaro e preciso tale da manifestare, in forma non equivoca, la sua volontà di chiederne il riesame al giudice superiore al fine di evitarne la presunzione di rinuncia.
Accertata pertanto la debenza a carico di ne consegue la Controparte_2
fondatezza della domanda di manleva rivolta verso Controparte_4
in forza di polizza n. 1860029 avente validità dal 30.11.2012 al 30.11.2013
[...]
con premio di € 1.340.000.
In sede di rinvio, la compagnia non ha contestato l'operatività della polizza,
come di converso aveva fatto in primo grado.
Nella sua comparsa innanzi al Tribunale di Bergamo, la compagnia aveva eccepito che, a mente dell'art. 12 lett. e) della polizza, in caso di cessazione o di mancato rinnovo dell'assicurazione, l'assicurato aveva sei mesi di tempo a partire dalla data di cessazione dell'assicurazione stessa per scoprire e denunciare eventuali azioni avvenute durante il periodo di validità del contratto ed eccepiva che la denuncia del sinistro era avvenuta solo in data 2.02.2015.
In sede di rinvio, la compagnia si è limitata ad allegare l'esistenza della franchigia prevista al punto 8 dell'allegato 1 a mente del quale in caso di sinistro risarcibile, la compagnia avrebbe indennizzato il danno operando una franchigia di € 100.000 ridotta ad € 40.000 per trasporti con veicoli blindati e a € 35.000 in pagina 21 di 27 altre ipotesi, tra cui le casseforti presso terzi. Non esistendo la prova circa l'inoperatività della polizza, la chiamata dovrà tenere indenne la sua assicurata da quanto condannata a versare a a titolo di capitale, Parte_1
interessi e spese.
Passando ora alla posizione di osserva questa Corte che pure la Controparte_3
fornitrice della cassaforte deve rispondere in via solidale del danno subito dall'originaria attrice.
Premesso che nessuna eccezione di prescrizione o di decadenza è stata formulata innanzi al Tribunale di Bergamo, l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado va sostanzialmente condiviso.
aveva garantito l'impossibilità di duplicazione delle chiavi Dallas Controparte_3
– tesi ribadita alche dal suo consulente di parte nel processo di primo grado – ma in realtà detto dato è stato smentito dalle risultanze istruttorie. Già i Carabinieri
di Roma, nella loro annotazione, avevano evidenziato l'esistenza di numerose informazioni e studi fatti per dimostrare la vulnerabilità del sistema a chiavi
Dallas, e in modo specifico di quelle della serie DS1991, e che erano stati individuati numerosi rivenditori ove era possibile acquistare sistemi informativi idonei alla lettura, scrittura e clonazione delle chiavi elettroniche Dallas DS1990
e DS1991, tanto che la società produttrice nel 2009 ne aveva Controparte_7
raccomandato la sostituzione con modelli più evoluti. Anche il consulente ha registrato le suddette criticità e ha ipotizzato che l'apertura della cassaforte era avvenuta mediante l'intercettazione dei dati e tanto aveva consentito di creare pagina 22 di 27 chiavi clonate che avevano consentito di aprire con estrema rapidità la cassaforte.
ha dunque fornito una cassaforte che non aveva le qualità promesse e CP_3
dunque è tenuta al risarcimento del danno in ragione dell'inadempimento.
La Suprema Corte, al cui dictum il giudice del rinvio si deve uniformare, ha affermato che, una volta accertata la possibile duplicazione delle chiavi e il fatto che non si era in presenza di domanda nuova, era onere del debitore provare l'esistenza di una causa non imputabile che aveva condotto al suo inadempimento, posto che il creditore aveva già assolto al suo onere probatorio,
ossia provare il contenuto del titolo contrattuale ed allegare l'inadempimento.
Peraltro, in tema di nesso causale, è lampante che la possibilità di duplicare le chiavi, in spregio alle pattuizioni contrattuali, come in concreto avvenuto, è stata la causa che ha consentito l'apertura della cassaforte.
Accertata in questi termini la concorrente responsabilità solidale delle due convenute nei confronti dell'attrice in riassunzione, nei rapporti interni vige la presunzione di pari responsabilità in difetto di concreti elementi per una diversa graduazione del concorso che, nel caso concreto, non sussistono. Da un lato,
ha violato il dovere di custodia delle chiavi permettendone la CP_2
duplicazione e si è assunta l'obbligo di indennizzare la committente in caso di furto senza segni di effrazione e dall'altro ha fornito una cassaforte non CP_3
sicura e priva delle qualità promesse, non esistendo neppure la prova che la possibilità di duplicazione sia stata frutto di un'evoluzione tecnologica che al pagina 23 di 27 momento della fornitura era ignota (e in ogni caso la garanzia di impossibilità di duplicazione delle chiavi non era temporanea).
Ferma dunque la responsabilità solidale esterna verso ne Parte_1
rapporti interni e dovranno rispondere in misura Controparte_2 Controparte_3
paritaria.
Come anticipato il danno subito da è stato pari ad € 73.745, Parte_1
ma, a giudizio della Corte, su questa somma non decorre la rivalutazione monetaria in quanto ab origine obbligazione di natura pecuniaria (si veda ad es.
Cass. 23.12.2003 n. 19769 secondo cui in tema di responsabilità per le cose portate in albergo, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario, sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa - trattandosi di obbligazione di valore - a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutazione dell'equivalente pecuniario del bene sottratto fino alla data della decisione definitiva;
qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi, eventualmente da svalutazione, è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali).
pagina 24 di 27 Sull'importo di € 73.745 decorrono pertanto gli interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dalla data del furto (21.07.2013) al saldo, in difetto di prova di maggior danno.
In ragione dell'accoglimento della domanda attorea, e Controparte_2 CP_3
vanno condannate in solido a rifondere a le spese
[...] Parte_1
di lite che liquida:
- quanto al primo grado in € 786 per borsuali ed € 14.103 per compenso (di cui €
2.552 per fase studio, € 1.628 per fase introduttiva, € 4.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto al grado di appello in € 1.138,50 per borsuali ed € 9.991 per compenso
(di cui € 2.977 per fase studio, € 1.911 per fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto alla fase di legittimità in € 1.518 per borsuali ed € 7.655 per compenso
(di cui € 3.402 per fase studio, € 2.478 per fase introduttiva ed € 1.775 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 1.165,50 per borsuali ed € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per fase studio, € 1.911 per fase introduttiva ed € 5.103
per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge.
va condannata a rifondere alla sua assicurata Controparte_4
le spese di chiamata che liquida sulla scorta dello scaglione delle Controparte_2
pagina 25 di 27 cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 tenuto conto della quota di responsabilità accertata e della franchigia e nel valore minimo in quanto la compagnia non ha contestato l'operatività della polizza e dunque
- quanto al primo grado in € 3.809 per compenso (di cui € 851 per fase studio, €
602 per fase introduttiva, € 903 per la fase istruttoria ed € 1.453 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto al grado di appello in € 3.473 per compenso (di cui € 1.029 per fase studio, € 709 per fase introduttiva ed € 1.735 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto alla fase di legittimità in € 2.757 per compenso (di cui € 1.168 per fase studio, € 985 per fase introduttiva ed € 604 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge;
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 3.473 per compenso (di cui € 1.029
per fase studio, € 709 per fase introduttiva ed € 1.735 per la fase decisionale)
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come legge.
Gli esborsi per la consulenza vengono definitivamente posti a carico delle originarie convenute in ragione di metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da con atto di Parte_1
citazione in riassunzione notificato in data 12.12.2024, così provvede:
- in accoglimento delle domande avanzate da condanna Parte_1
pagina 26 di 27 e in solido tra loro, a versare a Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
la complessiva somma di € 73.745, oltre agli interessi legali ex art. 1284
[...]
primo comma c.c. dalla data del furto (21.07.2013) al saldo;
- accerta nei rapporti interni la concorrente e pari responsabilità di Controparte_2
e di Controparte_3
- condanna e a rifondere a Controparte_2 Controparte_3 Parte_6
le spese di lite, liquidate come in parte motiva;
- pone le spese di consulenza, liquidate con decreto 13.06.2018, definitivamente a carico delle originarie convenute in ragione di metà;
- condanna a tenere indenne dai Controparte_4 Controparte_2
capi condannatori che precedono e con le franchigie previste in polizza;
- condanna a rifondere a le Controparte_4 Controparte_2
spese di lite, come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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