Provvedimento: […] Si osserva, inoltre, che nella fattispecie non vi è nulla di pacifico e di indiscutibile atteso che, in primo luogo, l'art. 135 del codice civile ucraino si limita a disciplinare l'ipotesi in cui il padre sia pagina 6 di 8 semplicemente sconosciuto, senza prevedere l'indicazione fittizia del nome del padre, e che, in secondo luogo, non poteva affermarsi che il padre fosse ignoto alla luce delle stesse affermazioni contenute nel ricorso (pag. 1) dove la ricorrente dichiarava che il padre non aveva inteso riconoscere la figlia, dichiarazione incompatibile con la successiva parte narrativa e con l'essere ignoto il padre.
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