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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/04/2022, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2022
N. 01115/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona de rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di D.A.SPO. del 21/6/2019, notificato il 15/7/2019, con cui il Questore di Lecce ha irrogato nei confronti del ricorrente il divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi del territorio nazionale dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A, B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, nonchè incontri della Nazionale Italiana di calcio, per un periodo di anni tre, nonchè il divieto di accedere per lo stesso periodo alle zone circostanti lo stadio comunale “E.Giardiniero” di Lecce ed infine ha prescritto per un periodo anni uno l'obbligo di comparire presso la Stazione dei C.C. -OMISSIS-venti minuti dopo l'inizio del primo tempo e venti minuti dopo l'inizio del secondo tempo di tutte le partite che la squadra del Lecce disputerà in campionato e in altre circostanze ufficiali anche fuori casa;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui all'odierno ricorso, ivi comprese ove occorra le note della Questura di Lecce del 12/5/2019 e del 20/5/2019.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/3/2022:
per annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, previa concessione della tutelare cautelare nuovamente richiesta ex art. 58 c.p.a. e previa revoca dell'ordinanza del T.A.R. Puglia - Sez. III di Lecce n. 566/2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno e Questura Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ripresentata in via incidentale dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 58 c.p.a.;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 566/2019;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to L. S. Perlangeli in sostituzione dell'avv.to V. Parato;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, non appaiono sussistere i presupposti per l’accoglimento dell’invocata istanza cautelare riproposta dal ricorrente con i motivi aggiunti ex art. 58 c.p.a., atteso che:
-pur a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Lecce, Seconda Sezione Penale depositata l’1.2.2022, con la quale il ricorrente è stato assolto per il reato di cui all’art.6-bis della L. n. 401/1989 (lancio fumogeni) perchè il fatto non sussiste, comunque lo stesso è stato dichiarato colpevole e condannato per il reato di cui all’art.6-ter della medesima L. n. 401/1989, per essere stato trovato in possesso di un fumogeno (pure esplicitamente contemplato dall’art. 6 della L. n. 401/1989, e ciò appare sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento di D.A.SPO. impugnato e la conseguente conferma integrale dell’ordinanza cautelare di rigetto n. 566/2019 pronunciata da questa Sezione all’esito della Camera di Consiglio del 18.09.2019 (peraltro, confermata in appello dal Consiglio di Stato);
- a tanto aggiungasi che, come rilevato da questo Tribunale nella sentenza n.1126/2021 (avente ad oggetto il ricorso avverso il silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di Lecce sull’istanza - diffida, presentata dal sig. -OMISSIS- in data 6 agosto 2020, di riesame del decreto di D.A.SPO. Cat. 2^/2019 Div. Ant. - M.P. emesso nei suoi confronti il 21 giugno 2019), “la Questura di Lecce ha espressamente provveduto sulla predetta istanza-diffida avanzata dal ricorrente ben prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento e della proposizione del presente ricorso, rigettandola con provvedimento nr.-OMISSIS-MIPG2A/2020/Div.Ant./M.P del 1° settembre 2020 ” notificato al ricorrente l’8 settembre 2020 e divenuto inoppugnabile, con conseguente possibile incidenza di tale circostanza sulla procedibilità del presente ricorso (integrato dai predetti motivi aggiunti).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare riproposta dal ricorrente, ex art. 58 c.p.a., con i motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO