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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 748 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo RB, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili
All'udienza del 19/09/2025, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/02/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Guagnano (LE) il 01/05/1993; che dalla loro unione Controparte_1 sono nati i figli: il 12/05/1995, , il 24/07/1996 e , l'11/08/2000, Per_1 Per_2 Per_3 Per_1
e economicamente indipendenti, mentre beneficiaria di pensione di inabilità e Per_3 Per_2 indennità di accompagnamento;
che i coniugi si sono separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n. 243/2008 emessa dal Tribunale di Lecce in data
22/10/2007; che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 , sebbene sia stata ritualmente citata, non si è formalmente costituita in Controparte_1 giudizio, tuttavia è comparsa all'udienza di prima comparizione fissata per il 19/09/2025.
Nel corso della predetta udienza, in cui sono comparse ambedue le parti, la convenuta ha dichiarato di aderire alla domanda di divorzio, come formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa, avendo parte ricorrente rinunciato ai termini per conclusionali, è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti costituite, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni formulate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione di cui al ricorso introduttivo può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito sostanzialmente concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Guagnano (LE) il
01/05/1993 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile di quel Comune al n. 9, Parte II, serie A, anno 1993, alle seguenti condizioni:
- la Sig.ra continuerà a vivere insieme con la IG nell'abitazione di sua CP_1 Per_2 proprietà ove ha da tempo trasferito la sua residenza;
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
- i figli fisseranno liberamente la propria dimora, mentre la IG resterà a vivere Per_2 con la madre con diritto per il padre di vederla e tenerla con sé ogni volta che ella o il ricorrente ne manifesteranno la volontà;
- in caso di disaccordo: il sabato e la domenica dalle 18:00 alle 20:00 e così, alternativamente per le festività pasquali e natalizie;
nel corso dell'estate ella sceglierà liberamente con quale dei due genitori rimanere e in caso diverso, potrà restare continuativamente con il padre per un periodo di 15 giorni;
- la Sig.ra terrà costantemente informato il ricorrente per ogni e Controparte_1 qualunque questione che riguardi la IG;
in relazione alla quale ella potrà Per_2 assumere le decisioni più rilevanti riguardo a spese, cure, ricoveri, collocazioni presso strutture socio – sanitarie e/o residenziali, solo dopo aver acquisito il concorde parere del padre e ove occorra del giudice tutelare;
- ella avrà cura di agevolare gli incontri e la permanenza della IG con il padre eliminando ogni formalità o preavviso che non siano strettamente necessari e/o connessi alla condizione e alla volontà della stessa;
- il padre parteciperà nella misura del 50% alle spese eccezionali e straordinarie eventualmente necessarie per i bisogni della IG disabile ed eccedenti le sue possibilità economiche che siano state preventivamente concordate tra gli ex coniugi;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 748 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo RB, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili
All'udienza del 19/09/2025, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/02/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Guagnano (LE) il 01/05/1993; che dalla loro unione Controparte_1 sono nati i figli: il 12/05/1995, , il 24/07/1996 e , l'11/08/2000, Per_1 Per_2 Per_3 Per_1
e economicamente indipendenti, mentre beneficiaria di pensione di inabilità e Per_3 Per_2 indennità di accompagnamento;
che i coniugi si sono separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n. 243/2008 emessa dal Tribunale di Lecce in data
22/10/2007; che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 , sebbene sia stata ritualmente citata, non si è formalmente costituita in Controparte_1 giudizio, tuttavia è comparsa all'udienza di prima comparizione fissata per il 19/09/2025.
Nel corso della predetta udienza, in cui sono comparse ambedue le parti, la convenuta ha dichiarato di aderire alla domanda di divorzio, come formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa, avendo parte ricorrente rinunciato ai termini per conclusionali, è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti costituite, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni formulate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione di cui al ricorso introduttivo può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito sostanzialmente concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Guagnano (LE) il
01/05/1993 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile di quel Comune al n. 9, Parte II, serie A, anno 1993, alle seguenti condizioni:
- la Sig.ra continuerà a vivere insieme con la IG nell'abitazione di sua CP_1 Per_2 proprietà ove ha da tempo trasferito la sua residenza;
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
- i figli fisseranno liberamente la propria dimora, mentre la IG resterà a vivere Per_2 con la madre con diritto per il padre di vederla e tenerla con sé ogni volta che ella o il ricorrente ne manifesteranno la volontà;
- in caso di disaccordo: il sabato e la domenica dalle 18:00 alle 20:00 e così, alternativamente per le festività pasquali e natalizie;
nel corso dell'estate ella sceglierà liberamente con quale dei due genitori rimanere e in caso diverso, potrà restare continuativamente con il padre per un periodo di 15 giorni;
- la Sig.ra terrà costantemente informato il ricorrente per ogni e Controparte_1 qualunque questione che riguardi la IG;
in relazione alla quale ella potrà Per_2 assumere le decisioni più rilevanti riguardo a spese, cure, ricoveri, collocazioni presso strutture socio – sanitarie e/o residenziali, solo dopo aver acquisito il concorde parere del padre e ove occorra del giudice tutelare;
- ella avrà cura di agevolare gli incontri e la permanenza della IG con il padre eliminando ogni formalità o preavviso che non siano strettamente necessari e/o connessi alla condizione e alla volontà della stessa;
- il padre parteciperà nella misura del 50% alle spese eccezionali e straordinarie eventualmente necessarie per i bisogni della IG disabile ed eccedenti le sue possibilità economiche che siano state preventivamente concordate tra gli ex coniugi;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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