Articolo 253 del Codice civile
Articolo 250Articolo 254
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 253.

Inammissibilita' del riconoscimento.

In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio ((...)) in cui la persona si trova.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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