Inammissibilita' del riconoscimento.
In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio ((...)) in cui la persona si trova.
[…] Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 253 c.c., anche in relazione agli artt. 147,148,261, […] risultano il primo infondato, il secondo in parte infondato, in parte inammissibile. 5.1 Non vi è dubbio che il giudizio di disconoscimento di paternità sia pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità, a mente dell'art. 253 c.c. (Cass., Sez. […]
Leggi di più…[…] In particolare, il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 253 c.c., per avere la Corte d'Appello valutato la presenza del padre putativo solo ai fini della quantificazione delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento del figlio e non in termini di esenzione dal dovere di mantenimento per il presunto padre naturale fino al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della precedente relazione genitoriale. […]
Leggi di più…[…] Il Tribunale ha ritenuto, in proposito, che la paternità possa essere dichiarata giudizialmente nei soli casi in cui è ammesso il riconoscimento e che il riconoscimento del figlio naturale non è ammesso ove esso risulti in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova (artt. 269 e 253 c.p.c.). […] Al riguardo, non pare si possa prescindere da due rilievi: quello, sottolineato dal Tribunale, per cui a norma dell'art. 253 c.c. "(i)n nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova"; quello per cui la sentenza che accoglie l'azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, […]
Leggi di più…[…] La disciplina del riconoscimento conosce, tuttavia, anche limiti espressi alla sua ammissibilità. L'art. 253 del Codice civile stabilisce, infatti, i casi in cui il riconoscimento non è consentito, ponendo un presidio a tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento. […]
Leggi di più…[…] Resta da aggiungere che con la riforma del 2013 è rimasto sostanzialmente invariato, stante la sola eliminazione delle parole “legittimo o legittimato”, il disposto dell'art. 253 c.c., secondo cui è vietato il riconoscimento del figlio già riconosciuto da altro soggetto, e che il diritto di impugnazione del riconoscimento da parte del figlio era imprescrittibile anche secondo la previgente disciplina sulla filiazione, sicché occorre chiedersi se nell'alveo dei figli “non riconoscibili” disciplinato dall'art. 580 c.c., […]
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