CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2257/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DO CRISTIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425371 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1689/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo Ricorrente_1 (C.F. e P. I.V.A P.IVA_1) con sede in Roma, in
Indirizzo_1 (00192) Roma, in persona del Legale rappresentante, Dott. Nominativo_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato – contro il comune di ROMA, ora ROMA CAPITALE - in persona del Sindaco pro-tempore L' Avviso di accertamento: Anni 2022-2023 n. 112401425371 notificato in data 17/10/2024 ed emessa da Roma
Dipartimento Economiche Direzione Entrate Tributaria – materia (Ta.Ri. anni 2022-2023) – richiesta di euro 4.186,20 oltre sanzioni.
A fondamento del proprio ricorso, la contribuente sostiene che l'avviso di accertamento è illegittimo ed erroneo per le seguenti ragioni:
1) Eccesso di potere per «travisamento dei fatti» e Violazione di legge.
Specificamente nel caso di specie, la "superficie calpestabile" dell'intera unità immobiliare è di 144,85 mq, come da perizia allegata e non la "superficie catastale" pari a mq 210, senza applicare alcuna riduzione prevista dalla legge.
2) Eccesso di potere e violazione di legge
Ciò in quanto nel caso in esame, l'istante sub-affittata i locali ad altri soggetti anche con contratti, dove stabilito dalla legge, regolarmente registrati presso L'Agenzia delle Entrate: Contratto di locazione
“protocollo 18030512413832599 il file Contratto_1_.ccf” e contratto di comodato
“protocollo 24010511561410236-000001”.
Detti utenti peraltro assolverebbero regolarmente l'imposta in contestazione.
3) le sanzioni applicate sono errate in quanto sono state applicate per ogni anno accertato, in base al cumulo materiale e non a quello giuridico.
Risulta in atti che Roma capitale con atto depositato nel fascicolo di causa il 25 giugno 2025 dalla ricorrente ha annullato il provvedimento impugnato in quanto infondato, da cui deriva la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rilevato in fatto l'amministrazione ha disposto l'annullamento del provvedimento di cui è causa con atto depositato dalla ricorrente il 25 giugno 2025. Ne deriva l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, con condanna alle spese dell'amministrazione resistente, dato l'annullamento del provvedimento solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere nel senso di cui in motivazione. Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.404,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DO CRISTIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425371 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1689/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo Ricorrente_1 (C.F. e P. I.V.A P.IVA_1) con sede in Roma, in
Indirizzo_1 (00192) Roma, in persona del Legale rappresentante, Dott. Nominativo_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato – contro il comune di ROMA, ora ROMA CAPITALE - in persona del Sindaco pro-tempore L' Avviso di accertamento: Anni 2022-2023 n. 112401425371 notificato in data 17/10/2024 ed emessa da Roma
Dipartimento Economiche Direzione Entrate Tributaria – materia (Ta.Ri. anni 2022-2023) – richiesta di euro 4.186,20 oltre sanzioni.
A fondamento del proprio ricorso, la contribuente sostiene che l'avviso di accertamento è illegittimo ed erroneo per le seguenti ragioni:
1) Eccesso di potere per «travisamento dei fatti» e Violazione di legge.
Specificamente nel caso di specie, la "superficie calpestabile" dell'intera unità immobiliare è di 144,85 mq, come da perizia allegata e non la "superficie catastale" pari a mq 210, senza applicare alcuna riduzione prevista dalla legge.
2) Eccesso di potere e violazione di legge
Ciò in quanto nel caso in esame, l'istante sub-affittata i locali ad altri soggetti anche con contratti, dove stabilito dalla legge, regolarmente registrati presso L'Agenzia delle Entrate: Contratto di locazione
“protocollo 18030512413832599 il file Contratto_1_.ccf” e contratto di comodato
“protocollo 24010511561410236-000001”.
Detti utenti peraltro assolverebbero regolarmente l'imposta in contestazione.
3) le sanzioni applicate sono errate in quanto sono state applicate per ogni anno accertato, in base al cumulo materiale e non a quello giuridico.
Risulta in atti che Roma capitale con atto depositato nel fascicolo di causa il 25 giugno 2025 dalla ricorrente ha annullato il provvedimento impugnato in quanto infondato, da cui deriva la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rilevato in fatto l'amministrazione ha disposto l'annullamento del provvedimento di cui è causa con atto depositato dalla ricorrente il 25 giugno 2025. Ne deriva l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, con condanna alle spese dell'amministrazione resistente, dato l'annullamento del provvedimento solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere nel senso di cui in motivazione. Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.404,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)