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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n.6643/2020 R.G.
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127 TER CPC del 14 aprile 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 17 aprile 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 5.3.2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il suddetto decreto ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate da parte attrice, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
n.6643/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art.281sexies cpc, depositandola insieme al verbale dell'udienza ex art.127ter cpc del 14.4.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.6643 del Ruolo Generale per l'anno 2020
promosso da pagina 1 di 6 (CF ) e (CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Anna Maria Clotilde Siotto Pintor, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 29.3.2025
attori contro
e/o (CF ) e da CP_1 Controparte_2 C.F._3 CP_3
(CF ) e C.F._4
convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazioni notificate nell'ottobre 2020 per pubblici proclami (previa autorizzazione presidenziale) i coniugi e hanno convenuto i soggetti suindicati chiedendo al Tribunale di: Parte_1 Parte_2
1) accertare che ha posseduto ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente CP_4
l'intero immobile sito in Cagliari, via Messina 24, distinto in catasto al Foglio 21, Mapp.525, sub.11,
per ben 39 anni; 2) accertare che e , già proprietari della quota di 22/24 Parte_1 Parte_2
dell'immobile descritto nella loro qualità di successori a titolo universale della sig.ra , CP_4
in virtù di testamento pubblico registrato in data 11.09.2018, hanno acquisito la proprietà per
usucapione ex art.1158 cc anche delle due quote di proprietà ancora formalmente intestate alle sig.re
e , pari a complessivi 2/24; 3) per l'effetto, dichiarare gli attori proprietari CP_3 CP_2
esclusivi dell'intero immobile di cui al capo 1) in forza di acquisto a titolo originario, per intervenuta
usucapione ordinaria;
4) in ogni caso ed ipotesi, ordinare al Conservatore dei RRR.II. di Cagliari la
trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, con ogni
conseguente provvedimento di legge;
5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre
maggiorazione del 15% spese forfettarie ed oneri previdenziali e fiscali.
A sostegno delle suddette domande hanno dedotto che:
pagina 2 di 6 in forza di testamento pubblico ricevuto il 14.02.2007 dal notaio dott. registrato Persona_1
l'11.09.2018 (doc.1), gli esponenti sono eredi universali di , deceduta in Cagliari il CP_4
19.02.2018, il cui patrimonio include l'immobile di vani 3,5 sito in Cagliari, via Messina 24, distinto in
catasto al Foglio 21, Mapp.525, sub.11;
all'esito degli opportuni controlli catastali (doc.
1.bis) gli attori hanno però appreso che il suddetto
immobile risulta di proprietà della loro dante causa per la sola quota di 22/24: ciò in quanto con atto di
compravendita a rogito notaio del 08.02.1979, trascritto il 28.02.1979 (doc.2), Persona_2 [...]
, unitamente al marito , aveva acquistato solo tale quota complessiva dai CP_5 CP_6
venditori , , , , CP_7 Persona_3 Persona_4 CP_8 Controparte_9 [...]
e , mentre quella residua di 2/24 ha continuato ad appartenere formalmente, per CP_10 CP_11
1/24 ciascuna, alle sopra generalizzate e;
CP_3 CP_2
in particolare, e come si evince dalla relazione notarile ipocatastale redatta il 05.03.2020 dal notaio
dott. (doc.3), l'immobile in questione: è stato acquistato da , insieme Persona_5 Persona_6
alla moglie , con atto di compravendita del 23.10.1968 a rogito del notaio Persona_7
; il 07.09.1970, alla morte di , in virtù di successione legittima si è Persona_8 Persona_6
trasferito alla moglie, già proprietaria del 50%, ed ai fratelli del de cuius , , Controparte_9 CP_10
, e ; il 05.11.1974, alla morte della Cabriolu, le sono succeduti per legge CP_8 Per_1 CP_3 CP_2
i cugini , e , i quali hanno poi venduto le loro quote agli CP_7 Persona_3 Persona_4
esponenti con l'atto di compravendita dell'8.2.1979 sopra citato;
per tale ragione tutte le quote del suddetto immobile, tranne quelle di e , nel CP_3 CP_2
febbraio 1979 sono state acquistate dalla dante causa degli attori;
da allora, comunque, e non hanno mai posseduto l'immobile né esercitato CP_3 CP_2
diritti sul medesimo, che è stato invece posseduto in via esclusiva e nella sua interezza -
ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente - prima da e , che vi CP_6 CP_4
pagina 3 di 6 avevano stabilito la propria casa coniugale (ciò che si evince dai docc.4 e 5) e poi, dal decesso del primo (il 20.06.1990: doc.6), dalla sola sua unica erede (doc.7), fino al suo decesso;
CP_4
nel corso degli anni la ha sempre abitato l'immobile e ne ha sempre curato la manutenzione, CP_4
sostenendone in via esclusiva (prima insieme al marito, poi da sola) tutte le spese (docc.9, 10, 11 e 11-
bis);
sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art.1158 cc per dichiarare l'usucapione (della residua quota indivisa di 2/24) del suddetto immobile in favore di e, quindi, l'attuale proprietà CP_4
dello stesso in capo agli attori, per successione alla (già proprietaria di 22/24 per i titoli indicati CP_4
nella sopra citata relazione notarile);
per le ragioni indicate alle pagine 5 e ss. - ovvero, in sostanza, perché le ricerche anagrafiche effettuate
nei confronti di e non hanno permesso di accertare né l'esistenza in vita CP_3 CP_2
della prima (assai inverosimile, essendo nata nel 1910), né gli eventuali eredi e/o aventi causa della stessa e della sorella (che risulta invece deceduta il 13.12.2016: doc.14) - CP_3 CP_2
sussistono i presupposti per la notifica per pubblici proclami nei confronti degli indicati convenuti e litisconsorti (eredi e/o aventi causa di e o suoi eventuali eredi e/o aventi CP_2 CP_3
causa).
I convenuti, non costituiti nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione con le modalità autorizzate dal Presidente del Tribunale, sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza ex art.27ter cpc indicata nell'intestazione la causa, istruita con documenti e testi, è stata discussa e tenuta in decisione ai sensi dell'art.281sexies cpc sulle conclusioni di cui alla citazione
(confermate dagli attori nelle note telematiche sostitutive del verbale).
***
La domanda di usucapione formulata dagli attori al punto 1) - e, quindi, la richiesta di riconoscimento della loro proprietà esclusiva quali successori di - è fondata per le medesime ragioni dai CP_4
medesimi addotti e sopra esposte, che sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in pagina 4 di 6 diritto, con le disposizioni in materia di proprietà immobiliare e modi di acquisto della stessa (a titolo derivativo o originario): le stesse argomentazioni possono quindi essere qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite
della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per evidenziare la sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali richiesti per il perfezionamento in favore della in relazione CP_4
all'immobile sopra descritto, della fattispecie di cui all'art.1158 cc.
Sinteticamente concordando con i coniugi può in particolare rilevarsi che la Parte_3
documentazione in atti e le concordi deposizioni dei testimoni (pienamente attendibili perché
disinteressati e a diretta conoscenza dei fatti di causa, quale risalenti ed abituali frequentatori dei luoghi) costituiscono nel loro complesso la piena prova sia dell'integrità del contraddittorio e della legittimazione passiva dei soggetti convenuti, sia dell'ultraventennale esercizio da parte della CP_4
delle attività di godimento e gestione in via esclusiva sopra descritte, oltre che della precedente titolarità della quota indivisa di 22/24 del medesimo immobile (per l'acquisto di cui al rogito 8 febbraio
1979 e per la successione al marito ). CP_6
Tali attività di godimento, per le loro caratteristiche e ampiezza, sono pienamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva, che deve essere pertanto riconosciuto alla visto CP_4
che le stesse emergenze istruttorie non possono che condurre - ex art.2729 cc - nel senso che esse siano state costantemente accompagnate dal corrispondente atteggiamento psicologico.
Per quanto sopra, accertato e dichiarato che al momento del suo decesso era già CP_4
diventata esclusiva proprietaria dell'immobile oggetto di causa - per l'acquisto del 1979, la successione al marito e la maturata usucapione delle quote non acquistate -, deve concludersi nel senso che tale esclusiva proprietà si sia attualmente trasferita in capo agli attori, quali successori della CP_4
Deve essere invece rigettata la domanda sub 4): nulla, infatti, può e deve qui essere specificatamente ordinato al responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare, atteso che la presente sentenza costituisce di diritto titolo per ottenere la trascrizione (artt.2643 n°14 e 2657 cc), che resta in concreto pagina 5 di 6 condizionata agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt.2658 e ss. cc (rispettati i quali il predetto funzionario dovrà senz'altro procedere alla trascrizione e alle relative volture,
indipendentemente ed a prescindere da specifici ordini giudiziali).
La contumacia dei convenuti e la natura della presente causa - ovvero il fatto che la sua proposizione sia stata determinata dal solo interesse degli attori al suddetto accertamento e non da condotte illecite dei convenuti (che non possono quindi ritenersi soccombenti ex art.91 cpc) - consentono di compensare integralmente le spese di lite, che rimarranno quindi non ripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda:
accerta e dichiara: a) che ha posseduto ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente CP_4
e in via esclusiva, per oltre venti anni prima del suo decesso, l'intero immobile sito in Cagliari, via
Messina 24, distinto in catasto al foglio 21, particella 525, subalterno 11 (già oggetto dell'acquisto di cui al rogito notaio del'8.2.1979) e che, quindi, alla data del suo decesso (19.8.2018) ne Persona_2
era diventata proprietaria esclusiva in virtù dell'acquisto a titolo originario, per maturata usucapione,
della quota indivisa di 2/24 già appartenente alle parti convenute (e non inclusa nell'oggetto del suddetto rogito); b) che e , quali successori a titolo universale della stessa Parte_1 Parte_2
per testamento pubblico registrato l'11.09.2018, sono attualmente comproprietari CP_4
esclusivi, per pari quote, dell'immobile sopra indicato;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cagliari, 17 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127 TER CPC del 14 aprile 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 17 aprile 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 5.3.2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il suddetto decreto ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate da parte attrice, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
n.6643/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art.281sexies cpc, depositandola insieme al verbale dell'udienza ex art.127ter cpc del 14.4.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.6643 del Ruolo Generale per l'anno 2020
promosso da pagina 1 di 6 (CF ) e (CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Anna Maria Clotilde Siotto Pintor, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 29.3.2025
attori contro
e/o (CF ) e da CP_1 Controparte_2 C.F._3 CP_3
(CF ) e C.F._4
convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazioni notificate nell'ottobre 2020 per pubblici proclami (previa autorizzazione presidenziale) i coniugi e hanno convenuto i soggetti suindicati chiedendo al Tribunale di: Parte_1 Parte_2
1) accertare che ha posseduto ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente CP_4
l'intero immobile sito in Cagliari, via Messina 24, distinto in catasto al Foglio 21, Mapp.525, sub.11,
per ben 39 anni; 2) accertare che e , già proprietari della quota di 22/24 Parte_1 Parte_2
dell'immobile descritto nella loro qualità di successori a titolo universale della sig.ra , CP_4
in virtù di testamento pubblico registrato in data 11.09.2018, hanno acquisito la proprietà per
usucapione ex art.1158 cc anche delle due quote di proprietà ancora formalmente intestate alle sig.re
e , pari a complessivi 2/24; 3) per l'effetto, dichiarare gli attori proprietari CP_3 CP_2
esclusivi dell'intero immobile di cui al capo 1) in forza di acquisto a titolo originario, per intervenuta
usucapione ordinaria;
4) in ogni caso ed ipotesi, ordinare al Conservatore dei RRR.II. di Cagliari la
trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, con ogni
conseguente provvedimento di legge;
5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre
maggiorazione del 15% spese forfettarie ed oneri previdenziali e fiscali.
A sostegno delle suddette domande hanno dedotto che:
pagina 2 di 6 in forza di testamento pubblico ricevuto il 14.02.2007 dal notaio dott. registrato Persona_1
l'11.09.2018 (doc.1), gli esponenti sono eredi universali di , deceduta in Cagliari il CP_4
19.02.2018, il cui patrimonio include l'immobile di vani 3,5 sito in Cagliari, via Messina 24, distinto in
catasto al Foglio 21, Mapp.525, sub.11;
all'esito degli opportuni controlli catastali (doc.
1.bis) gli attori hanno però appreso che il suddetto
immobile risulta di proprietà della loro dante causa per la sola quota di 22/24: ciò in quanto con atto di
compravendita a rogito notaio del 08.02.1979, trascritto il 28.02.1979 (doc.2), Persona_2 [...]
, unitamente al marito , aveva acquistato solo tale quota complessiva dai CP_5 CP_6
venditori , , , , CP_7 Persona_3 Persona_4 CP_8 Controparte_9 [...]
e , mentre quella residua di 2/24 ha continuato ad appartenere formalmente, per CP_10 CP_11
1/24 ciascuna, alle sopra generalizzate e;
CP_3 CP_2
in particolare, e come si evince dalla relazione notarile ipocatastale redatta il 05.03.2020 dal notaio
dott. (doc.3), l'immobile in questione: è stato acquistato da , insieme Persona_5 Persona_6
alla moglie , con atto di compravendita del 23.10.1968 a rogito del notaio Persona_7
; il 07.09.1970, alla morte di , in virtù di successione legittima si è Persona_8 Persona_6
trasferito alla moglie, già proprietaria del 50%, ed ai fratelli del de cuius , , Controparte_9 CP_10
, e ; il 05.11.1974, alla morte della Cabriolu, le sono succeduti per legge CP_8 Per_1 CP_3 CP_2
i cugini , e , i quali hanno poi venduto le loro quote agli CP_7 Persona_3 Persona_4
esponenti con l'atto di compravendita dell'8.2.1979 sopra citato;
per tale ragione tutte le quote del suddetto immobile, tranne quelle di e , nel CP_3 CP_2
febbraio 1979 sono state acquistate dalla dante causa degli attori;
da allora, comunque, e non hanno mai posseduto l'immobile né esercitato CP_3 CP_2
diritti sul medesimo, che è stato invece posseduto in via esclusiva e nella sua interezza -
ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente - prima da e , che vi CP_6 CP_4
pagina 3 di 6 avevano stabilito la propria casa coniugale (ciò che si evince dai docc.4 e 5) e poi, dal decesso del primo (il 20.06.1990: doc.6), dalla sola sua unica erede (doc.7), fino al suo decesso;
CP_4
nel corso degli anni la ha sempre abitato l'immobile e ne ha sempre curato la manutenzione, CP_4
sostenendone in via esclusiva (prima insieme al marito, poi da sola) tutte le spese (docc.9, 10, 11 e 11-
bis);
sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art.1158 cc per dichiarare l'usucapione (della residua quota indivisa di 2/24) del suddetto immobile in favore di e, quindi, l'attuale proprietà CP_4
dello stesso in capo agli attori, per successione alla (già proprietaria di 22/24 per i titoli indicati CP_4
nella sopra citata relazione notarile);
per le ragioni indicate alle pagine 5 e ss. - ovvero, in sostanza, perché le ricerche anagrafiche effettuate
nei confronti di e non hanno permesso di accertare né l'esistenza in vita CP_3 CP_2
della prima (assai inverosimile, essendo nata nel 1910), né gli eventuali eredi e/o aventi causa della stessa e della sorella (che risulta invece deceduta il 13.12.2016: doc.14) - CP_3 CP_2
sussistono i presupposti per la notifica per pubblici proclami nei confronti degli indicati convenuti e litisconsorti (eredi e/o aventi causa di e o suoi eventuali eredi e/o aventi CP_2 CP_3
causa).
I convenuti, non costituiti nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione con le modalità autorizzate dal Presidente del Tribunale, sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza ex art.27ter cpc indicata nell'intestazione la causa, istruita con documenti e testi, è stata discussa e tenuta in decisione ai sensi dell'art.281sexies cpc sulle conclusioni di cui alla citazione
(confermate dagli attori nelle note telematiche sostitutive del verbale).
***
La domanda di usucapione formulata dagli attori al punto 1) - e, quindi, la richiesta di riconoscimento della loro proprietà esclusiva quali successori di - è fondata per le medesime ragioni dai CP_4
medesimi addotti e sopra esposte, che sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in pagina 4 di 6 diritto, con le disposizioni in materia di proprietà immobiliare e modi di acquisto della stessa (a titolo derivativo o originario): le stesse argomentazioni possono quindi essere qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite
della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per evidenziare la sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali richiesti per il perfezionamento in favore della in relazione CP_4
all'immobile sopra descritto, della fattispecie di cui all'art.1158 cc.
Sinteticamente concordando con i coniugi può in particolare rilevarsi che la Parte_3
documentazione in atti e le concordi deposizioni dei testimoni (pienamente attendibili perché
disinteressati e a diretta conoscenza dei fatti di causa, quale risalenti ed abituali frequentatori dei luoghi) costituiscono nel loro complesso la piena prova sia dell'integrità del contraddittorio e della legittimazione passiva dei soggetti convenuti, sia dell'ultraventennale esercizio da parte della CP_4
delle attività di godimento e gestione in via esclusiva sopra descritte, oltre che della precedente titolarità della quota indivisa di 22/24 del medesimo immobile (per l'acquisto di cui al rogito 8 febbraio
1979 e per la successione al marito ). CP_6
Tali attività di godimento, per le loro caratteristiche e ampiezza, sono pienamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva, che deve essere pertanto riconosciuto alla visto CP_4
che le stesse emergenze istruttorie non possono che condurre - ex art.2729 cc - nel senso che esse siano state costantemente accompagnate dal corrispondente atteggiamento psicologico.
Per quanto sopra, accertato e dichiarato che al momento del suo decesso era già CP_4
diventata esclusiva proprietaria dell'immobile oggetto di causa - per l'acquisto del 1979, la successione al marito e la maturata usucapione delle quote non acquistate -, deve concludersi nel senso che tale esclusiva proprietà si sia attualmente trasferita in capo agli attori, quali successori della CP_4
Deve essere invece rigettata la domanda sub 4): nulla, infatti, può e deve qui essere specificatamente ordinato al responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare, atteso che la presente sentenza costituisce di diritto titolo per ottenere la trascrizione (artt.2643 n°14 e 2657 cc), che resta in concreto pagina 5 di 6 condizionata agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt.2658 e ss. cc (rispettati i quali il predetto funzionario dovrà senz'altro procedere alla trascrizione e alle relative volture,
indipendentemente ed a prescindere da specifici ordini giudiziali).
La contumacia dei convenuti e la natura della presente causa - ovvero il fatto che la sua proposizione sia stata determinata dal solo interesse degli attori al suddetto accertamento e non da condotte illecite dei convenuti (che non possono quindi ritenersi soccombenti ex art.91 cpc) - consentono di compensare integralmente le spese di lite, che rimarranno quindi non ripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda:
accerta e dichiara: a) che ha posseduto ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente CP_4
e in via esclusiva, per oltre venti anni prima del suo decesso, l'intero immobile sito in Cagliari, via
Messina 24, distinto in catasto al foglio 21, particella 525, subalterno 11 (già oggetto dell'acquisto di cui al rogito notaio del'8.2.1979) e che, quindi, alla data del suo decesso (19.8.2018) ne Persona_2
era diventata proprietaria esclusiva in virtù dell'acquisto a titolo originario, per maturata usucapione,
della quota indivisa di 2/24 già appartenente alle parti convenute (e non inclusa nell'oggetto del suddetto rogito); b) che e , quali successori a titolo universale della stessa Parte_1 Parte_2
per testamento pubblico registrato l'11.09.2018, sono attualmente comproprietari CP_4
esclusivi, per pari quote, dell'immobile sopra indicato;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cagliari, 17 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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