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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NZ
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 3.7.2023 al n. 1361 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Nola Parte_1
(NA), ivi elettivamente domiciliata, presso e nello studio degli avv.ti Giuseppe Palladino e Francesca Maria
D'Avino, che la rappresentano e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Torino, Controparte_1 elettivamente domiciliata in NZ, presso e nello studio dell'avv. Elena Ricci Armani, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'ordinanza del 29.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere:
a) In via principale, accogliere le richieste istruttorie dispiegate in primo grado e qui reiterate, come indicate nei singoli paragrafi di causa, ovvero ammettere i rinnovi della CTU sul rapporto principale ordinario n. 3610, nonché sui conti tecnici 299, n. 6954, sbf 7353/20 e sugli anticipi Italia ed estero, ovvero specificamente:
a.1) necessaria integrazione della CTU con riferimento al periodo 01.07.2013 al 30.06.2016 relativamente all'applicazione dell'anatocismo perché non esiste pattuizione scritta per mancata allegazione da parte convenuta della specifica pattuizione, e seppure vi fosse avrebbe data successiva alla sua applicazione;
a.2) necessaria integrazione della CTU per mancanza del rispetto della pari periodicizzazione per non essere in alcun modo pattuiti né applicati elementi idonei a ritenere egualmente capitalizzati anche gli interessi creditori, come quelli debitori, come da recente ordinanza della Cassazione n. 4321/2022;
a.3) necessaria integrazione della CTU, affinchè proceda al ricalcolo dei rapporti oggetto di causa, ordinari e tecnici, anche per il periodo successivo al
24.10.2010 sino al passaggio a sofferenza, non essendo validamente pattuite le condizioni peggiorative in violazione dell'art. 118 TUB;
a.4) necessaria integrazione della CTU, affinchè proceda al ricalcolo dei rapporti oggetto di causa, ordinari e tecnici, espungendo le voci di addebito della commissione disponibilità fondi per mancata esatta determinazione nei contratti per le causali di cui in narrativa;
2 b) Ancora in via principale, accogliere la richiesta istruttoria di ammissione di CTU econometrica relativamente al finanziamento chirografario n. 66113909 per vizio di omessa pronuncia e/o di illegittimità della stessa in relazione a detto rapporto, per quanto riferito in narrativa;
c) Ancora in via principale, accogliere la richiesta istruttoria di rinnovo della CTU relativamente agli anticipi fatture Italia ed export per violazione dell'art. 117 TUB ovvero della necessaria pattuizione per iscritto delle condizioni economiche del rapporto, in quanto i documenti sub 3 e 4 non possono ritenersi i contratti quadro relativi a detti rapporti, per le causali di cui in narrativa;
d) in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado, accogliere le domande principali avanzate, che qui testualmente si riproducono:
“1) in via principale, accertare e dichiarare la giuridica inesistenza, con conseguente declaratoria di nullità principale e/o derivata di tutti i rapporti in essere e intrattenuti dal 2001 dal con Parte_1
l'allora C.R. NZ s.p.a. per difetto di forma scritta ad substantiam, in violazione dell'art. 117 TUB, ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, per le causali di cui in narrativa;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere ex art. 2033 c.c., tutto quanto versato a titolo di interessi, commissioni, spese, oneri e costi vari non pattuiti, in relazione a tutti i richiamati rapporti, con conseguente condanna della già C.R. NZ s.p.a., al Controparte_1 pagamento in favore del dell'importo Parte_1 rideterminato a mezzo CTU econometrica, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
3 3) avendo l' provveduto in Controparte_1 corso di causa a depositare copia dei contratti richiesti inizialmente con missiva ex art. 119 TUB, non riscontrata, si chiede che il contegno dell'istituto convenuto sia valutato ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., oltre che ai fini del regolamento delle spese processuali;
4) in relazione ai contratti depositati in corso di causa, accertare e dichiarare la nullità parziale degli stessi, con conseguente declaratoria di inesistenza e/o inefficacia delle clausole contrattuali vessatorie ed illegittime in essi contenute;
5) accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola contenuta in tutti gli eventuali allegati contratti di c/c, di indicizzazione che conferisce alla banca il c.d. ius variandi ovvero il diritto di recedere e/o di modificare le condizioni contrattuali arbitrariamente e senza preavviso, con conseguente accertamento e declaratoria di inefficacia nei confronti della società istante, di tutte le modifiche apportate mensilmente e/o trimestralmente, perché prive di giustificato motivo oggettivo e di specifica comunicazione e idoneo termine di preavviso e per lo effetto, rideterminando l'esatto dare-avere tra le parti, come da CTU econometrica espletata;
6) accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto essa risponde ad un uso negoziale e non normativo, ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto dichiarata conforme alle norme bancarie uniformi, giacché anche queste costituiscono usi negoziali e per lo effetto, rideterminarla come da CTU espletata, eliminando completamente l'effetto anatocistico, in quanto alla nullità dell'anatocismo trimestrale non è consentito
4 sostituire alcuna altra forma di capitalizzazione composta, al di fuori delle ipotesi specifiche previste dall'art. 1283 c.c.;
7) nelle denegata ipotesi, in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere consentito l'anatocismo trimestrale, accertare e dichiarare comunque nel caso in esame la mancata pattuizione scritta con doppia sottoscrizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, con pari periodicizzazione per quelli a credito e conseguente rideterminazione anche a mezzo CTU del saldo di tutti i rapporti oggetto di causa, eliminando completamente l'effetto anatocistico o eseguendo il ricalcolo secondo il metodo dei cc.dd. interessi semplici;
8) in via ulteriormente subordinata, qualora il
Giudicante adito dovesse considerare ammissibile l'applicazione della regola anatocistica, accertare e dichiarare che essa va eseguita solo sugli interessi puri, con conseguente eliminazione, anche a mezzo nomina di CTU, dell'effetto anatocistico delle competenze diverse dagli interessi e conseguente rideterminazione del saldo dare-avere di tutti i rapporti oggetto di causa, sia essi in essere che estinti;
9) accertare e dichiarare la nullità della c.m.s. e delle altre commissioni applicate ai conti oggetto di causa per mancata pattuizione e per illegittimità della stessa per le ragioni di cui in narrativa;
10) in via gradata qualora l'adito Giudicante ritenesse sussistente tale pattuizione, accertare e dichiarare la loro nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., poiché manca l'indicazione di parametri certi con riferimento alla base di calcolo e ai criteri di periodicità con cui venivano determinate, nonché la loro nullità per
5 superamento della soglia degli interessi legali prevista dall'art. 1284, comma 2 c.c., con conseguente ripetizione di quanto versato dalla correntista a tale titolo e dalla banca illegittimamente incassato;
11) accertare e dichiarare l'illegittimità del gioco dei giorni valuta, come applicato nei rapporti in esame, con conseguente declaratoria di indebito arricchimento da parte della banca e conseguente necessaria rideterminazione, anche in via subordinata relativamente al solo addebito delle competenze della banca medesima, per i motivi di cui in narrativa;
12) in relazione al tasso debitore, accertare e dichiarare la sua assoluta nullità per essere stato applicato un saggio di interessi ultralegale, senza una apposita pattuizione scritta, in violazione dell'art. 1284 co. 3 c.c. e degli artt. 3 e 4 della L. 154/1992, nonché dell'art. 117 TUB, con la conseguenza che, in luogo degli interessi debitori ultralegali risultanti dagli estratti conto, debba farsi applicazione del tasso legale, mediante ricalcolo da eseguirsi attraverso CTU contabile che si chiede in via istruttoria;
13) nella denegata ipotesi di produzione in giudizio dei contratti con pattuizione scritta del tasso debitore ultralegale, accertare e dichiarare l'applicazione nei vari rapporti e nei diversi trimestri di un TAEG superiore a quello eventualmente convenuto, con conseguente riduzione a quanto prescritto, come meglio si analizzerà per ogni singolo rapporto;
14) accertare il superamento del tasso soglia, stabilito dalla legge anti-usura, da parte della banca convenuta, nelle operazioni regolate sui conti correnti oggetto di causa in violazione della Legge 108/96, disponendo l'applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815 c.c., comma 1° e/o 2°, dichiarando al
6 contempo che non sono dovuti gli interessi per tutto il rapporto nel caso di usura originaria o a far data dai singoli trimestri nei casi di usura sopravvenuta;
15) per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, alla restituzione di tutte le somme
[...] illegittimamente incassate, dall'apertura dei conti correnti alla loro chiusura, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze, in favore del
; Parte_1
16) nello specifico, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a ripetere in riferimento al c/c ordinario n. 3640188 l'importo complessivo di euro
39.293,255, per spese, interessi e spese di liquidazione periodica, oneri e commissioni non contrattualizzate per mancanza di forma scritta del relativo contratto, ovvero per indeterminatezza e/o indeterminabilità per quanto già sopra riferito e come determinata in corso di causa dalla
CTU espletata, e, per lo effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione del relativo importo in favore dell'attrice, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
17) in relazione al c/c 3610, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria, e al contempo, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere l'importo di € 198.764,85 a titolo di interessi debitori, competenze di chiusura trimestrali, c.m.s.,
c.i.v., c.d.f. e di € 22.536,23 per spese, commissioni e oneri non contrattualizzati, il tutto per un importo complessivo di € 221.301,08, salvo errori od omissioni, o la somma maggiore o minore che sarà determinata a mezzo
CTU in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione per i motivi di cui in narrativa;
18) in relazione al c/c n. 1000/6954, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della
7 banca pari a € 25.352,50 relativa ad operazioni di anticipo su contratti/ordini Italia scaduti, per inesistenza di detta operazione e, al contempo, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere l'importo di euro 1.154,07 per commissione disponibilità fondi non pattuita e, comunque, indeterminata ex art. 1346 c.c., oltre che la somma di € 2.398,69 per interessi debitori stante la mancata contrattualizzazione del relativo tasso di interesse applicato, oltre interessi e rivalutazione per i motivi di cui in narrativa;
19) in relazione al c/c SBF n. 7353/20, accertare e dichiarare il diritto del Parte_1
alla ripetizione dell'importo complessivo di
[...]
€ 83.859,22 o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo ctu, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, stante la mancanza di contrattualizzazione delle spese, degli interessi debitori e delle c.m.s. applicate negli anni di rapporto al c/c esaminato;
20) in relazione al c/c n. 00185/1000/299, accertare e dichiarare il diritto del Parte_1
alla ripetizione dell'importo complessivo di
[...]
€ 10.275,56 di cui euro 4.675,72 per interessi debitori corrispettivi e moratori applicati in misura diversa da quelli pattuiti ed € 5.599,84 per commissione disponibilità fondi non pattuita, indeterminata ex art. 1346 c.c. e comunque modificata unilateralmente, o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo ctu, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
21) accertare e dichiarare, altresì, la nullità di tutti i finanziamenti anticipi import ed export, per inesistenza del contratto quadro, con necessaria decurtazione dall'importo eventualmente ad avere della
8 banca degli interessi così come quantificati e le spese addebitate;
22) accertare e dichiarare, in ogni caso, per ciascuno dei finanziamenti, l'applicazione di un tasso di interesse effettivo globale diverso da quello indicato negli estratti conto e, soprattutto, un tasso superiore alla soglia usura, con conseguente applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815 c.c. e conseguente ricalcolo, accertando che nulla è dovuto dalla GF rispetto a quanto richiesto nella missiva di revoca delle facilitazioni;
23) in relazione al finanziamento chirografario n.
66113909, accertare e dichiarare la nullità derivata del mutuo del 30.06.2016, anche per nullità del c/c ordinario su cui è appoggiato;
24) sempre in relazione al finanziamento chirografario n. 66113909 accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della banca pari a
€ 128.801,67 o la diversa somma eventualmente portata a debito, per indeterminatezza della formula del TAEG così come indicata in contratto, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso annuo nominale convenuto, sia l'illegittimità del tasso di mora convenuto per essere quest'ultimo inferiore al tasso corrispettivo;
25) accertare e dichiarare la responsabilità della
, per aver tenuto un contegno contrario ai principi CP_2 di buona fede e correttezza, nonché per l'intervenuta concessione abusiva del credito nei confronti dell'istante, per le causali di cui in narrativa;
26) accertare e dichiarare il diritto della società attrice al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, sia per l'illegittimità del contegno della banca in fase
9 precontrattuale, che contrattuale, oltre che per mancata consegna della copia di numerosi contratti a seguito di specifica istanza ex art. 119 TUB, nonché per abusiva concessione del credito e per illegittima segnalazione, per tutte le causali di cui in narrativa;
27) conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Parte_1 nella misura che l'adito Giudicante riterrà di giustizia;
28) in tutti i casi, condannare la convenuta banca al pagamento delle spese e compensi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”. e) in ogni caso, condannare l'appellata banca al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si contesta l'avversa costituzione in appello, perché infondata, temeraria e destituita di alcun fondamento sia in fatto che in diritto.
Preliminarmente, questa difesa insiste nelle richieste istruttorie formulate con riferimento in particolare all'ammissione di una CTU econometrica sul finanziamento chirografario di euro 525.000,00, n.
66113909 contratto il 30.06.2016, in quanto – contrariamente a quanto asserito da parte avversa – nel rispettivo punto di diritto questa difesa ha evidenziato le anomalie e i vizi di cui alla sentenza appellata e le censure ad esso ascrivibili, essendo previsto un taeg del rapporto maggiore del tasso moratorio.
Si insiste, inoltre, per una integrazione/rinnovamento della ctu su alcuni elementi specifici, primo fra tutti l'esercizio dello ius variandi in aperta violazione dell'art. 118 tub, come evidenziato in citazione”.
Per Controparte_1
10 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NZ, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, respingere l'appello proposto dalla società
[...]
per l'infondatezza di tutti i Parte_1 motivi, con l'integrale rigetto di tutte le domande riproposte in appello, in quanto in parte coperte da giudicato ed in parte prescritte, inammissibili e comunque infondate, con la conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di NZ n. 1530/2023 pubblicata il 22 maggio 2023.
Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese dell'ulteriore grado di giudizio.
In via istruttoria, la comparente si oppone all'ammissione della CTU econometrica sul rapporto di conto corrente n. 3610 e sui conti tecnici n. 299, n.
6954, sbf 7353/20 e sugli anticipi Italia ed estero, in quanto palesemente esplorativa e comunque vertente su questioni – anatocismo, ius variandi, commissione disponibilità fondi, pattuizione di interessi e spese relative agli anticipi fatture e anticipi export - su cui il CTU incaricato dott. ha già Persona_1 ampiamente risposto nell'ambito della consulenza tecnica espletata in primo grado, mentre, con riguardo al finanziamento chirografario n. 66113909, escluso dall'esame peritale, l'appellante non ha neppure precisato quale sia l'anomalia lamentata, né su cosa verterebbe la questione da sottoporre al consulente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1361/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NZ n. 1530 del
22 maggio 2023; parti: Parte_1
11 c. , esperiti gli adempimenti ex Controparte_1 art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 29.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 23.10.2019
[...] ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 proponendo un'azione di accertamento Controparte_3 negativo e di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. finalizzata a rideterminare il saldo dei rapporti di conto corrente accesi presso le filiali della CR di NZ (poi fusa per incorporazione in n. 185 di Capalle Controparte_3 (conto corrente ordinario n. 3610/000; conti accessori sbf n. 7353/20, c/c 1000/2999, c/c 1000/6954) e n. 48 di PR (conto corrente ordinario n. 3640188) nonché per contestare la debenza delle ulteriori somme richieste dalla con CP_2 missiva del 13.10.2017, a cui è seguito il passaggio a sofferenza della posizione. In particolare, le somme oggetto di contestazione sono le seguenti:
- € 236.321,42 per esposizione di conto corrente n. 00185/0000/3610;
- € 2.636,00 per interessi maturati al 31.12.2016 esigibili al 31.03.2017 e non contabilizzati su c/c;
- € 25.352,50 per esposizione di conto corrente n. 00185/1000/6954;
- € 217.438,76 per operazioni di anticipi su fatture Italia ormai scaduti;
- € 21.550,00 per operazioni di anticipo su fatture export ormai scaduti;
- € 52.560,00 per operazioni di anticipo su ordini export ormai scaduti. A cui si aggiunge l'ulteriore somma relativa alle rate non corrisposte del finanziamento chirografario n. 66113909 di originari € 525.000,00. Nello specifico, a fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto:
- la mancata stipulazione dei contratti in forma scritta con conseguente nullità totale ex art. 117 TUB;
in ipotesi la nullità parziale, per mancata pattuizione delle condizioni economiche, ovvero l'applicazione di interessi ultralegali e di spese e commissioni non pattuite;
l'illegittima antergazione e/o postergazione delle valute;
- l'applicazione illegittima di interessi anatocistici;
- l'applicazione di interessi usurari;
12 - l'illegittimità dello ius variandi;
- l'erronea indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento chirografario n. 6611390;
- la nullità dei finanziamenti import ed export per inesistenza del contratto quadro con conseguente illegittimità degli interessi applicati;
- la responsabilità dell'istituto bancario per abusiva concessione del credito;
- l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. La , tempestivamente costituitasi in giudizio, ha CP_2 eccepito l'inammissibilità della domanda, la prescrizione del diritto ed ha contestato, nel merito, le domande formulate. In denegata ipotesi, ha chiesto disporsi la compensazione con il maggior credito vantato dalla CP_2 La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU. E' stata formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che è stata rifiutata da parte attrice. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 1.03.2023.
°°° °°° Sul conto corrente ordinario n. 3610 (a cui accedono il Cont conto n. 7353/20, il conto n. 1000/299 ed il conto n. 1000/6954, quali conti tecnici):
[OMISSIS] 2.2. Nel caso di specie, il CTU ha accertato l'assenza di pattuizioni in linea con il contenuto della Delibera CICR del 09/02/00 nel periodo 1.01.2005 – 30.06.2013, pertanto non è stata correttamente applicata nessuna forma di capitalizzazione. E' stata invece riscontrata una specifica pattuizione pattizia in data 27/09/13 relativamente al periodo 1.07.2013 - 30.06.2016 per cui il CTU ha mantenuto il medesimo regime di capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi). L'assenza di pattuizioni in linea con il contenuto della Delibera CICR del 03/08/16 nel periodo 1.10.2016 – 31-10.2017 ha invece portato ad escludere la capitalizzazione (v. pag. 26).
[OMISSIS] 4. In ordine alla contestazione dell'illegittimo esercizio dello ius variandi il CTU ha riscontrato “delle modifiche unilaterali peggiorative per il correntista eseguite da sino al 2° trimestre 2010 e, pertanto, Controparte_3 rideterminato il rapporto, in quanto nonostante la clausola che consenta all'istituto di credito la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche praticamente risulti approvata nel contratto del 20/01/92 non risultano agli atti alcune comunicazioni in tal senso sino a quelle con efficacia dal 24/10/10” (CTU pagg. 27,28). Il perito, invero, non avendo riscontrato la sussistenza di specifiche e tempestive contestazioni da parte del cliente in ordine al mancato ricevimento delle suddette comunicazioni a partire dal 24.10.2010, così come richiesto dal quesito, ha opportunamente limitato la valutazione di illegittimità al periodo precedente a tale data.
13 Ne deriva il corretto espletamento della CTU e la conseguente infondatezza della richiesta di rimessione della causa sul ruolo e di chiarimenti sul punto formulata da parte attrice in sede di conclusionale.
5. Relativamente alla illegittima applicazione di commissioni e spese, il CTU ne ha rilevato la sussistenza e, pertanto, ha operato le relative rettifiche (pag. 28). Specificamente, la CMS, per rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità (art. 1346 c.c.), deve prevedere espressamente sia il tasso della commissione che i criteri e la periodicità del calcolo (ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito). A fronte di una prassi non univoca nell'applicazione della CMS (soprattutto prima dell'intervento del DL 185/2008 convertito in L. 2/2009), l'onere di determinatezza della previsione contrattuale deve essere valutato con rigore, dovendosi esigere la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, poiché solo in tale ipotesi si può ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole;
in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una specifica pattuizione contrattuale. Nel caso di specie, il CTU ha rilevato che “la pattuizione del 15/10/08 non specifica la base da assumersi, la metodologia di calcolo e neppure la periodicità di addebito, configurando profili di indeterminatezza ed interminabilità dell'onere”. In ordine alla CDF, il CTU ha rilevato l'illegittimo addebito degli importi nell'ambito della linea anticipi e della apertura di credito a tassi differenziati e prefinanziamento sino alla pattuizione del 27/09/2013, nonché, l'indebita applicazione della commissione di istruttoria veloce sino al II trimestre 2013. Va invece disatteso il rilievo formulato da parte attrice in ordine alla indeterminatezza della pattuizione sulla base di quanto motivato dal consulente d'ufficio a pag. 49 della relazione. La nota 5 al documento di sintesi del 27 settembre 2013 prevede infatti che “l'importo complessivo dovuto a titolo di C.D.F. è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata alla media dell'ammontare complessivo delle linee di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato, in tutto o in parte” (cfr. doc. 16). A ciò si aggiunge che, a differenza della Commissione di Massimo Scoperto, ove effettivamente la sola indicazione di natura percentuale non assicura la determinabilità della condizione, entrando in gioco altri parametri quali la base imponibile (esposizione complessiva, esposizione extra fido, saldo per valuta, saldo disponibile, saldo liquido) o la durata della scopertura, nel caso della Commissione di Disponibilità Fondi, che per definizione è calcolata sull'importo del fido concesso, l'indicazione percentuale, assieme al periodo di applicazione appare di per sé
14 sufficiente ad individuare in maniera univoca l'importo di detta commissione. Del resto, mentre la prassi bancaria registrava diversi metodi di applicazione della CMS dopo l'introduzione dell'art.
2-bis del d.l. 185/2008 sono andate a delinearsi due tipologie di commissioni, la CMS, sottoposta a stringenti limiti ed applicabile a lunghi utilizzi del fido, e la commissione per la messa a disposizione dei fondi che -per definizione- prescinde dall'utilizzo e dalla durata dell'utilizzo medesimo, con la conseguenza che dal momento che è pattuita per iscritto l'aliquota e la cadenza temporale, la clausola risulta sufficientemente determinata.
[OMISSIS] 16. Sul contratto di finanziamento Riguardo al contratto di finanziamento chirografario n. 66113909 del 30.6.2016 dell'importo di euro 525.000,00 parte attrice lamenta l'indeterminatezza del tasso di interesse per non essere stata esplicitata la formula di calcolo del TAEG e l'erroneità di tale indicazione. Le doglianze sono infondate atteso il legislatore solo per alcune fattispecie negoziali tipiche (in particolare in materia di credito al consumo, l'art. 125 bis del TUB) ha ritenuto di comminare espressamente la nullità del contratto o delle singole clausole nei casi di mancata o non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) mentre, nelle ulteriori ipotesi l'asserita violazione di norme afferenti alla trasparenza contrattuale può determinare solo conseguenze risarcitorie. In ogni caso la ha puntualmente chiarito che le CP_2 condizioni economiche del finanziamento chirografario del 30 giugno 2016 (prodotto sub doc. 61) prevedevano l'applicazione di un tasso di interesse corrispettivo variabile pari all'euribor a un mese, base 360, maggiorato di una quota fissa del 5%, e un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato dello 0,5%. Al momento del perfezionamento del rapporto il tasso nominale annuo era del 4,652% a causa del valore negativo dell'euribor (e ciò non costituisce un'anomalia ma l'effetto dell'applicazione di un parametro variabile), mentre il TAEG era del 5,87% l'anno. 17. Sugli anticipi fatture Italia ed export Parte attrice ha chiesto poi che venisse accertata la nullità dei finanzia- menti per anticipi fatture Italia ed export, per inesistenza del contratto quadro. La contestazione risulta infondata alla luce dalla produzione in giudizio dei contratti quadro (doc.ti 3 e 4) e degli anticipi fatture Italia contabilizzati sul rapporto di portafoglio n. 383/3800/00042009 al 30 settembre 2017, erogati e rimasti insoluti, con le relative contabili di estinzione (cfr. docc. 64-88), per un importo complessivo di € 222.678,93, e degli anticipi export contabilizzati sul rapporto di portafoglio n. 185/4514/01351328 al 31 ottobre 2017, erogati e rimasti insoluti (docc. 89-106), per ulteriori
€ 77.961,87. La documentazione prodotta ha quindi consentito al CTU di confermare l'esistenza di un credito della di € CP_2 217.438,76 per operazioni di anticipo fatture Italia, €
15 21.550,00 per anticipi fatture export scaduti e di € 52.560,51 per ordini export scaduti (cfr. pagg. 44-45 CTU).
18. Sul risarcimento del danno Quanto alla domanda di risarcimento formulata da parte attrice in ordine alla asserita responsabilità della per CP_2 abusiva concessione del credito la stessa risulta infondata, dal momento che non risultano specificati né le circostanze temporali, idonee a configurare precisamente il momento a partire dal quale l'istituto bancario avrebbe dovuto acquisire consapevolezza dello stato di decozione della società attrice e tali da indurre parte convenuta a rimeditare sull'opportunità della concessione del credito, né gli elementi contabili dai quali la avrebbe dovuto desumere CP_2 la situazione economico-finanziaria della società correntista al momento del rilascio del suddetto finanziamento. Inoltre, l'istanza di risarcimento non è supportata dalla prova dei profili di danno lamentati da parte attrice sia con riguardo all'an, sia al quantum debeatur. In particolare, a fronte di quanto evidenziato dalla Banca ovvero che “il finanziamento è stato integralmente destinato all'estinzione di preesistenti esposizioni così da consentire alla società debitrice di farvi fronte in un termine più lungo (36 mesi) e ad un tasso più agevolato” parte attrice non ha chiarito in quali termini ciò avrebbe invece determinato un aggravamento dell'esposizione debitore e maggiori oneri finanziari. Il danno lamentato, pari alla differenza tra il costo pubblicizzato nei documenti di sintesi e quello concretamente applicato, oltre a non essere provato, non è causalmente riconducibile alla valutazione di merito creditizio che la parte assume essere stata effettuata erroneamente. Ogni ulteriore approfondimento a mezzo CTU risulterebbe inammissibile risolvendosi in un accertamento esplorativo. Nemmeno la richiesta risarcitoria formulata per gli asseriti danni conseguenti alla segnalazione in Centrale Rischi parte attrice risulta dimostrata, posto che parte attrice non adduce alcun elemento probatorio a supporto ora della contestata illegittimità di tale segnalazione, ora dell'asserito danno.
19. Rapporto dare/avere In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono e delle invalidità riscontrate, la domanda di accertamento negativo va parzialmente accolta in quanto il credito vantato dalla è risultato inferiore rispetto a CP_2 quello indicato. Non può invece essere accolta la domanda di ripetizione, neppure con riferimento al conto corrente n. 3640188, estinto con saldo zero, in considerazione dell'eccezione di compensazione formulata da . Controparte_3 Va quindi accertato e dichiarato che rispetto alla somma richiesta dalla alla data del passaggio a sofferenza, CP_2 pari ad € 577.320,24, parte attrice risulta debitrice della minor somma di € 452.964,12, derivante dalla differenza tra l'importo posto a sofferenza ed il totale delle rettifiche operate, decurtate delle somme prescritte (v. pag. 46 ctu)
16 oltre al debito residuo relativo al finanziamento chirografario n. 66113909. 20. Spese di lite e CTU Le spese di lite relative alla fase di studio, introduttiva ed istruttoria vanno integralmente compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda e dello scarto tra le rettifiche richieste e quelle effettivamente operate. Non possono invece essere poste a carico dell'attrice, nonostante il debito emerso, dal momento che la richiesta avanzata dalla in sede stragiudiziale aveva ad oggetto, CP_2 in ogni caso, una somma più elevata rispetto a quella risultata poi dovuta. Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Per la fase decisoria, le spese di lite vanno invece poste a carico di parte attrice ai sensi dell'art. 91, comma 1 essendo la domanda stata accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata all'udienza del 21.09.2022 (rideterminazione del debito alla data del passaggio a sofferenza di € 400.000,00 a carico di parte attrice) da intendersi come riferita a tutti i rapporti dedotti in causa, oggetto di CTU (con esclusione quindi del finanziamento chirografario), proposta accettata dall'istituto di credito. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede: 1) accertate e quantificate le somme ripetibili indebitamente decurtate dall'istituto di credito nel corso dei rapporti di conto corrente in esame, per le causali indicate in motivazione, operata la compensazione rispetto al maggior credito vantato dalla dichiara che al 13.10.2017, data CP_2 del passaggio a sofferenza, Parte_1 risulta debitrice nei confronti di Controparte_5 della minor somma di - € 452.964,12 rispetto alla somma di - € 577.320,24 indicata nella lettera di messa in mora, a cui si aggiunge il debito residuo derivante dal finanziamento chirografario n. 66113909, non oggetto di esame contabile, e gli interessi di mora successivamente maturati;
2) condanna al pagamento Parte_1 in favore di [rectius S.p.A.; N.d.E.] Controparte_5 delle spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa che liquida in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
, così concludendo: Parte_1
17 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere:
a) In via principale, accogliere le richieste istruttorie dispiegate in primo grado e qui reiterate, come indicate nei singoli paragrafi di causa, ovvero ammettere i rinnovi della CTU sul rapporto principale ordinario n. 3610, nonché sui conti tecnici 299, n. 6954, sbf 7353/20 e sugli anticipi Italia ed estero, ovvero specificamente:
a.1) necessaria integrazione della CTU con riferimento al periodo 01.07.2013 al 30.06.2016 relativamente all'applicazione dell'anatocismo perché non esiste pattuizione scritta per mancata allegazione da parte convenuta della specifica pattuizione, e seppure vi fosse avrebbe data successiva alla sua applicazione;
a.2) necessaria integrazione della CTU per mancanza del rispetto della pari periodicizzazione per non essere in alcun modo pattuiti né applicati elementi idonei a ritenere egualmente capitalizzati anche gli interessi creditori, come quelli debitori, come da recente ordinanza della Cassazione n. 4321/2022;
a.3) necessaria integrazione della CTU, affinchè proceda al ricalcolo dei rapporti oggetto di causa, ordinari e tecnici, anche per il periodo successivo al
24.10.2010 sino al passaggio a sofferenza, non essendo validamente pattuite le condizioni peggiorative in violazione dell'art. 118 TUB;
a.4) necessaria integrazione della CTU, affinchè proceda al ricalcolo dei rapporti oggetto di causa, ordinari e tecnici, espungendo le voci di addebito della commissione disponibilità fondi per mancata esatta determinazione nei contratti per le causali di cui in narrativa;
18 b) Ancora in via principale, accogliere la richiesta istruttoria di ammissione di CTU econometrica relativamente al finanziamento chirografario n. 66113909 per vizio di omessa pronuncia e/o di illegittimità della stessa in relazione a detto rapporto, per quanto riferito in narrativa;
c) Ancora in via principale, accogliere la richiesta istruttoria di rinnovo della CTU relativamente agli anticipi fatture Italia ed export per violazione dell'art. 117 TUB ovvero della necessaria pattuizione per iscritto delle condizioni economiche del rapporto, in quanto i documenti sub 3 e 4 non possono ritenersi i contratti quadro relativi a detti rapporti, per le causali di cui in narrativa;
d) in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado, accogliere le domande principali avanzate, che qui testualmente si riproducono:
“1) in via principale, accertare e dichiarare la giuridica inesistenza, con conseguente declaratoria di nullità principale e/o derivata di tutti i rapporti in essere e intrattenuti dal 2001 dal con Parte_1
l'allora C.R. NZ s.p.a. per difetto di forma scritta ad substantiam, in violazione dell'art. 117 TUB, ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, per le causali di cui in narrativa;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere ex art. 2033 c.c., tutto quanto versato a titolo di interessi, commissioni, spese, oneri e costi vari non pattuiti, in relazione a tutti i richiamati rapporti, con conseguente condanna della già C.R. NZ s.p.a., al Controparte_1 pagamento in favore del dell'importo Parte_1
19 rideterminato a mezzo CTU econometrica, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
3) avendo l' provveduto in Controparte_1 corso di causa a depositare copia dei contratti richiesti inizialmente con missiva ex art. 119 TUB, non riscontrata, si chiede che il contegno dell'istituto convenuto sia valutato ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., oltre che ai fini del regolamento delle spese processuali;
4) in relazione ai contratti depositati in corso di causa, accertare e dichiarare la nullità parziale degli stessi, con conseguente declaratoria di inesistenza e/o inefficacia delle clausole contrattuali vessatorie ed illegittime in essi contenute;
5) accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola contenuta in tutti gli eventuali allegati contratti di c/c, di indicizzazione che conferisce alla banca il c.d. ius variandi ovvero il diritto di recedere e/o di modificare le condizioni contrattuali arbitrariamente e senza preavviso, con conseguente accertamento e declaratoria di inefficacia nei confronti della società istante, di tutte le modifiche apportate mensilmente e/o trimestralmente, perché prive di giustificato motivo oggettivo e di specifica comunicazione e idoneo termine di preavviso e per lo effetto, rideterminando l'esatto dare-avere tra le parti, come da CTU econometrica espletata;
6) accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto essa risponde ad un uso negoziale e non normativo, ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto dichiarata conforme alle norme bancarie uniformi, giacché anche queste costituiscono usi negoziali e per lo effetto, rideterminarla come da CTU espletata, eliminando
20 completamente l'effetto anatocistico, in quanto alla nullità dell'anatocismo trimestrale non è consentito sostituire alcuna altra forma di capitalizzazione composta, al di fuori delle ipotesi specifiche previste dall'art. 1283 c.c.;
7) nelle denegata ipotesi, in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere consentito l'anatocismo trimestrale, accertare e dichiarare comunque nel caso in esame la mancata pattuizione scritta con doppia sottoscrizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, con pari periodicizzazione per quelli a credito e conseguente rideterminazione anche a mezzo CTU del saldo di tutti i rapporti oggetto di causa, eliminando completamente l'effetto anatocistico o eseguendo il ricalcolo secondo il metodo dei cc.dd. interessi semplici;
8) in via ulteriormente subordinata, qualora il
Giudicante adito dovesse considerare ammissibile l'applicazione della regola anatocistica, accertare e dichiarare che essa va eseguita solo sugli interessi puri, con conseguente eliminazione, anche a mezzo nomina di CTU, dell'effetto anatocistico delle competenze diverse dagli interessi e conseguente rideterminazione del saldo dare-avere di tutti i rapporti oggetto di causa, sia essi in essere che estinti;
9) accertare e dichiarare la nullità della c.m.s. e delle altre commissioni applicate ai conti oggetto di causa per mancata pattuizione e per illegittimità della stessa per le ragioni di cui in narrativa;
10) in via gradata qualora l'adito Giudicante ritenesse sussistente tale pattuizione, accertare e dichiarare la loro nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., poiché manca l'indicazione di parametri certi con riferimento
21 alla base di calcolo e ai criteri di periodicità con cui venivano determinate, nonché la loro nullità per superamento della soglia degli interessi legali prevista dall'art. 1284, comma 2 c.c., con conseguente ripetizione di quanto versato dalla correntista a tale titolo e dalla banca illegittimamente incassato;
11) accertare e dichiarare l'illegittimità del gioco dei giorni valuta, come applicato nei rapporti in esame, con conseguente declaratoria di indebito arricchimento da parte della banca e conseguente necessaria rideterminazione, anche in via subordinata relativamente al solo addebito delle competenze della banca medesima, per i motivi di cui in narrativa;
12) in relazione al tasso debitore, accertare e dichiarare la sua assoluta nullità per essere stato applicato un saggio di interessi ultralegale, senza una apposita pattuizione scritta, in violazione dell'art. 1284 co. 3 c.c. e degli artt. 3 e 4 della L. 154/1992, nonché dell'art. 117 TUB, con la conseguenza che, in luogo degli interessi debitori ultralegali risultanti dagli estratti conto, debba farsi applicazione del tasso legale, mediante ricalcolo da eseguirsi attraverso CTU contabile che si chiede in via istruttoria;
13) nella denegata ipotesi di produzione in giudizio dei contratti con pattuizione scritta del tasso debitore ultralegale, accertare e dichiarare l'applicazione nei vari rapporti e nei diversi trimestri di un TAEG superiore a quello eventualmente convenuto, con conseguente riduzione a quanto prescritto, come meglio si analizzerà per ogni singolo rapporto;
14) accertare il superamento del tasso soglia, stabilito dalla legge anti-usura, da parte della banca convenuta, nelle operazioni regolate sui conti correnti oggetto di causa in violazione della Legge 108/96,
22 disponendo l'applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815 c.c., comma 1° e/o 2°, dichiarando al contempo che non sono dovuti gli interessi per tutto il rapporto nel caso di usura originaria o a far data dai singoli trimestri nei casi di usura sopravvenuta;
15) per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, alla restituzione di tutte le somme
[...] illegittimamente incassate, dall'apertura dei conti correnti alla loro chiusura, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze, in favore del
; Parte_1
16) nello specifico, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a ripetere in riferimento al c/c ordinario n. 3640188 l'importo complessivo di euro
39.293,255, per spese, interessi e spese di liquidazione periodica, oneri e commissioni non contrattualizzate per mancanza di forma scritta del relativo contratto, ovvero per indeterminatezza e/o indeterminabilità per quanto già sopra riferito e come determinata in corso di causa dalla
CTU espletata, e, per lo effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione del relativo importo in favore dell'attrice, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
17) in relazione al c/c 3610, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria, e al contempo, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere l'importo di € 198.764,85 a titolo di interessi debitori, competenze di chiusura trimestrali, c.m.s.,
c.i.v., c.d.f. e di € 22.536,23 per spese, commissioni e oneri non contrattualizzati, il tutto per un importo complessivo di € 221.301,08, salvo errori od omissioni, o la somma maggiore o minore che sarà determinata a mezzo
CTU in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione per i motivi di cui in narrativa;
23 18) in relazione al c/c n. 1000/6954, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della banca pari a € 25.352,50 relativa ad operazioni di anticipo su contratti/ordini Italia scaduti, per inesistenza di detta operazione e, al contempo, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere l'importo di euro 1.154,07 per commissione disponibilità fondi non pattuita e, comunque, indeterminata ex art. 1346 c.c., oltre che la somma di € 2.398,69 per interessi debitori stante la mancata contrattualizzazione del relativo tasso di interesse applicato, oltre interessi e rivalutazione per i motivi di cui in narrativa;
19) in relazione al c/c SBF n. 7353/20, accertare e dichiarare il diritto del Parte_1
alla ripetizione dell'importo complessivo di
[...]
€ 83.859,22 o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo ctu, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, stante la mancanza di contrattualizzazione delle spese, degli interessi debitori e delle c.m.s. applicate negli anni di rapporto al c/c esaminato;
20) in relazione al c/c n. 00185/1000/299, accertare e dichiarare il diritto del Parte_1
alla ripetizione dell'importo complessivo di
[...]
€ 10.275,56 di cui euro 4.675,72 per interessi debitori corrispettivi e moratori applicati in misura diversa da quelli pattuiti ed € 5.599,84 per commissione disponibilità fondi non pattuita, indeterminata ex art. 1346 c.c. e comunque modificata unilateralmente, o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo ctu, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
21) accertare e dichiarare, altresì, la nullità di tutti i finanziamenti anticipi import ed export, per
24 inesistenza del contratto quadro, con necessaria decurtazione dall'importo eventualmente ad avere della banca degli interessi così come quantificati e le spese addebitate;
22) accertare e dichiarare, in ogni caso, per ciascuno dei finanziamenti, l'applicazione di un tasso di interesse effettivo globale diverso da quello indicato negli estratti conto e, soprattutto, un tasso superiore alla soglia usura, con conseguente applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815 c.c. e conseguente ricalcolo, accertando che nulla è dovuto dalla GF rispetto a quanto richiesto nella missiva di revoca delle facilitazioni;
23) in relazione al finanziamento chirografario n.
66113909, accertare e dichiarare la nullità derivata del mutuo del 30.06.2016, anche per nullità del c/c ordinario su cui è appoggiato;
24) sempre in relazione al finanziamento chirografario n. 66113909 accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della banca pari a
€ 128.801,67 o la diversa somma eventualmente portata a debito, per indeterminatezza della formula del TAEG così come indicata in contratto, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso annuo nominale convenuto, sia l'illegittimità del tasso di mora convenuto per essere quest'ultimo inferiore al tasso corrispettivo;
25) accertare e dichiarare la responsabilità della
, per aver tenuto un contegno contrario ai principi CP_2 di buona fede e correttezza, nonché per l'intervenuta concessione abusiva del credito nei confronti dell'istante, per le causali di cui in narrativa;
26) accertare e dichiarare il diritto della società attrice al risarcimento di tutti i danni subiti e
25 subendi, patrimoniali e non patrimoniali, sia per l'illegittimità del contegno della banca in fase precontrattuale, che contrattuale, oltre che per mancata consegna della copia di numerosi contratti a seguito di specifica istanza ex art. 119 TUB, nonché per abusiva concessione del credito e per illegittima segnalazione, per tutte le causali di cui in narrativa;
27) conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Parte_1 nella misura che l'adito Giudicante riterrà di giustizia;
28) in tutti i casi, condannare la convenuta banca al pagamento delle spese e compensi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”. e) in ogni caso, condannare l'appellata banca al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta così concludendo: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NZ, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, voglia respingere l'appello proposto dalla società per Parte_1
l'infondatezza di tutti i motivi, con l'integrale rigetto di tutte le domande riproposte in appello, in quanto in parte coperte da giudicato ed in parte prescritte, inammissibili e comunque infondate, con la conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di
NZ n. 1530/2023 pubblicata il 22 maggio 2023.
Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese dell'ulteriore grado di giudizio.
In via istruttoria, la comparente si oppone all'ammissione della CTU econometrica sul rapporto di conto corrente n. 3610 e sui conti tecnici n. 299, n.
26 6954, sbf 7353/20 e sugli anticipi Italia ed estero, in quanto palesemente esplorativa e comunque vertente su questioni – anatocismo, ius variandi, commissione disponibilità fondi, pattuizione di interessi e spese relative agli anticipi fatture e anticipi export - su cui il CTU incaricato dott. ha già Persona_1 ampiamente risposto nell'ambito della consulenza tecnica espletata in primo grado, mentre, con riguardo al finanziamento chirografario n. 66113909, escluso dall'esame peritale, l'appellante non ha neppure precisato quale sia l'anomalia lamentata, né su cosa verterebbe la questione da sottoporre al consulente”.
Con ordinanza del 17.7.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato quale proposta di soluzione conciliativa quella già formulata dal Giudice Istruttore del Tribunale in data 21.9.2022; spese del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata dalla parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo di appello (il primo illustrando solo una premessa all'intero atto di impugnazione), con cui, in sintesi, si pone in evidenza da un lato come il
TAEG del contratto di finanziamento n. 66113909 per Euro
525.000,00, indicato al 5,87% annuo, fosse superiore all'allora vigente tasso soglia e dall'altro come non sia stata valutata in proposito dal primo Giudice l'ipotesi risarcitoria di abusiva concessione del credito, è infondato.
Il motivo parte dall'assunto, non veritiero, che il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura ed all'epoca vigente fosse del 5,16% annuo, quando invece risulta che all'epoca della stipulazione del contratto (30.6.2016) il
27 più basso fra i tassi soglia vigenti ammontasse al 7,4%
(per la categoria del mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile;
per la categoria qui in esame – “altri finanziamenti alle imprese ed alle famiglie” – il tasso soglia era all'epoca del 16,875%).
La fattispecie dell'abusiva concessione del credito attiene invece alle prospettazioni risarcitorie invocate dalle curatele fallimentari per quelle ipotesi di reale aggravamento del passivo occultate a danno di una frazione ben cronologicamente identificata del ceto creditorio nel quale sia stata ingenerata la non veritiera convinzione circa l'affidabilità bancaria e la solvibilità dell'impresa. Nulla di tutto ciò è stato dedotto nel caso in esame, in cui peraltro la società mutuataria attrice ed odierna appellante ha sin dal principio convenuto con la Banca finanziatrice di essere consapevole delle reali natura e finalità dell'operazione di finanziamento (nel contratto – vd. doc. 61 in CP_2 primo grado - era espressamente precisato che il finanziamento era finalizzato alla ristrutturazione del debito).
Con il terzo motivo di appello si invoca, in sintesi,
l'insussistenza di alcuna pattuizione in punto di reciprocità di anatocismo che il primo Giudice colloca al
27.9.2013 (e relativamente alla data iniziale anteriore dell'1.7.2013) e l'insussistenza di alcuna reciprocità derivante dal fatto che il tasso attivo annuo effettivo sia stato dichiaratamente indicato in percentuale identica a quella del tasso nominale.
Il motivo è fondato nella prima parte, con assorbimento dell'esame della seconda.
L'accordo in questione (contenuto nel doc. 16 della in primo grado e la cui data effettiva è 23.7.2013, CP_2 afferendo quella del 27.9.2013 al timbro, verosimilmente
28 di presa d'atto, apposto dalla ) attiene a contratto CP_2 quadro di affidamento che, in quanto tale, nulla prevede quanto alla periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi: in buona sostanza, stante anche la sua natura ancillare, non contiene una formale modifica dell'originario e principale rapporto di conto corrente n. 3610/00 del 20.1.1992.
Conseguentemente devono essere riaccreditati in favore della società attrice ed odierna appellante anche gli, illegittimi, interessi anatocistici passivi relativamente al periodo 1/07/2013-30/06/2016 secondo il seguente prospetto, ricavato dall'All. 27 alla c.t.u.
(sono riportati i tassi applicabili oltre il fido concesso, in ragione dei riscontrati livelli di esposizione della società correntista)
TRIMESTRE INTERESSI TASSO DA CP_6
2013/III 3.368,22 0,15675 527,968485
2013/IV 3.456,47 0,15663 541,3868961
2014/I 4.127,24 0,15575 642,81763 2014/II 5.665,72 0,15575 882,43589 2014/III 4.604,75 0,15750 725,248125
2014/IV 2.637,33 0,15600 411,42348
2015/I 4.280,03 0,15463 661,8210389 2015/II 3.946,10 0,15450 609,67245 2015/III 2.753,21 0,15313 421,5990473
2015/IV 1.421,91 0,15100 214,70841
2016/I 3.227,26 0,14925 481,668555 2016/II 3.357,02 0,15013 503,9894126 2016/III 3.681,57 0,14588 537,0674316 TOTALE 7.161,806852
per un totale di ulteriori Euro 7.161,81 arrotondati.
Con il quarto motivo di appello viene dedotta la
“falsa applicazione da parte del primo Giudice dell'art. 118 TUB in materia di ius variandi” e in particolare la carenza di prova, che l'appellante espone essere a carico della , circa l'avvenuta comunicazione delle CP_2
29 modifiche peggiorative a carico della società correntista in ragione del suddetto ius variandi.
Sul punto il Tribunale ha osservato che “il perito, invero, non avendo riscontrato la sussistenza di specifiche e tempestive contestazioni da parte del cliente in ordine al mancato ricevimento delle suddette comunicazioni a partire dal 24.10.2010, così come richiesto dal quesito, ha opportunamente limitato la valutazione di illegittimità al periodo precedente a tale data”.
Il motivo è infondato.
L'originario contratto del 1992 prevedeva che le suddette comunicazioni avvenissero (vd. doc. 5 in CP_2 primo grado, clausola 16) tramite “lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Correntista oppure mediante avviso esposto nei locali dell'Azienda o pubblicato nella stampa locale ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tal comunicazione od avviso”.
La prima comunicazione di avvenuto esercizio dello ius variandi viene riscontrata dalla c.t.u. al 18-
24.10.2010 (vd. relazione pagg. 26-27, in particolare nota 9) e verosimilmente è avvenuta secondo la modalità contrattualmente indicata (che risultava altresì poi conforme al disposto dell'art. 118 D.Lgs. 385/1993 all'epoca vigente che prevedeva, così come prevede tuttora - “forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente” -).
Gli effetti della modifica sono stati ripetutamente rappresentati negli estratti conto successivi, la cui avvenuta ricezione non è stata mai contestata dalla correntista, che pertanto, non avendo mai sollevato reclami al riguardo, deve ritenersi essere stata messa al corrente anche della modifica che ne costituiva il
30 fondamento, comunque avvenuta nella comprovata forma prevista dalla legge e dal contratto.
Con il quinto motivo di appello vengono dedotti violazione di legge ed errores in iudicando sulla determinatezza e determinabilità della commissione disponibilità fondi, in particolare evidenziandone la sola menzione in contratto della percentuale.
Il motivo è infondato, atteso che la sentenza appellata ha richiamato e sottoposto ad esame, secondo le motivazioni sopra testualmente richiamate, quanto espressamente contenuto nella nota 5 al documento di sintesi del 27 settembre 2013 (rectius: 23 luglio 2013) e cioè che “l'importo complessivo dovuto a titolo di C.D.F.
è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata alla media dell'ammontare complessivo delle linee di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato, in tutto o in parte”, senza quindi alcuna menzione della sola percentuale.
Con il sesto ed ultimo motivo di appello viene dedotta, quanto agli anticipi fatture Italia ed Export violazione di legge, inesistenza di valida contrattualizzazione, genericità delle deduzioni e mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla convenuta, in particolare in quanto i docc. 3 e 4 CP_2
, richiamati dal primo Giudice, non costituirebbero CP_2
c.d. contratti quadro.
Il motivo è infondato, atteso che la suddetta documentazione, al di là della intitolazione in essa riportata (la menzione “contratto quadro” è contenuta nel solo doc. 4, datato 8.10.2008, che ha contenuto analogo a quello del precedente doc. 3, datato 12.7.2002) contiene
31 la disciplina essenziale ed allo scopo sufficiente alla regolamentazione delle instaurande singole operazioni, anche mediante espresso richiamo delle condizioni normative vigenti contenute nell'originario contratto di apertura di conto corrente.
Conseguentemente, in accoglimento del terzo motivo di appello l'importo di cui alla sentenza appellata (Euro
452.964,12) deve essere ulteriormente ridotto ad Euro
445.802,31 (Euro 452.964,12 meno Euro 7.161,81), ferma l'aggiunta del debito residuo derivante dal finanziamento chirografario n. 66113909, non oggetto di esame contabile e degli interessi di mora successivamente maturati.
Va confermata per il resto l'appellata sentenza, anche in punto di spese, non avendo nella sostanza la presente decisione modificato in maniera rilevante il quantum accordato all'attrice ed odierna appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico della appellata, comunque CP_2 soccombente nel grado, e liquidate in relazione all'ulteriore quantum liquidato di Euro 7.161,81, escludendo sia la fase istruttoria, non celebrata, che quella decisoria, successiva a proposta conciliativa confermatasi pur sempre migliorativa per l'appellante rispetto a quanto qui deciso e da questa non riaccettata;
il tutto, come richiesto, con distrazione in favore degli officiati procuratori antistatari.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di NZ n. 1530 del 22 maggio 2023, in parziale accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza,
32 1. dichiara che al 13.10.2017, data del passaggio a sofferenza, risultava Parte_1 Parte_1 debitrice nei confronti di della Controparte_1 minor somma di -€ 445.802,31 rispetto alla somma di - €
577.320,24 indicata nella lettera di messa in mora, a cui si aggiunge il debito residuo derivante dal finanziamento chirografario n. 66113909, non oggetto di esame contabile, e gli interessi di mora successivamente maturati;
2. conferma nel resto l'appellata sentenza;
3. dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla refusione in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente grado del
[...] giudizio, come precisato in motivazione, che vengono liquidate in Euro 2.055,00 per compensi di avvocato ed
Euro 1.821,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli officiati procuratori antistatari.
Così deciso in NZ il 10 novembre 2025.
Il Presidente rel.est.
33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NZ
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 3.7.2023 al n. 1361 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Nola Parte_1
(NA), ivi elettivamente domiciliata, presso e nello studio degli avv.ti Giuseppe Palladino e Francesca Maria
D'Avino, che la rappresentano e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Torino, Controparte_1 elettivamente domiciliata in NZ, presso e nello studio dell'avv. Elena Ricci Armani, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'ordinanza del 29.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere:
a) In via principale, accogliere le richieste istruttorie dispiegate in primo grado e qui reiterate, come indicate nei singoli paragrafi di causa, ovvero ammettere i rinnovi della CTU sul rapporto principale ordinario n. 3610, nonché sui conti tecnici 299, n. 6954, sbf 7353/20 e sugli anticipi Italia ed estero, ovvero specificamente:
a.1) necessaria integrazione della CTU con riferimento al periodo 01.07.2013 al 30.06.2016 relativamente all'applicazione dell'anatocismo perché non esiste pattuizione scritta per mancata allegazione da parte convenuta della specifica pattuizione, e seppure vi fosse avrebbe data successiva alla sua applicazione;
a.2) necessaria integrazione della CTU per mancanza del rispetto della pari periodicizzazione per non essere in alcun modo pattuiti né applicati elementi idonei a ritenere egualmente capitalizzati anche gli interessi creditori, come quelli debitori, come da recente ordinanza della Cassazione n. 4321/2022;
a.3) necessaria integrazione della CTU, affinchè proceda al ricalcolo dei rapporti oggetto di causa, ordinari e tecnici, anche per il periodo successivo al
24.10.2010 sino al passaggio a sofferenza, non essendo validamente pattuite le condizioni peggiorative in violazione dell'art. 118 TUB;
a.4) necessaria integrazione della CTU, affinchè proceda al ricalcolo dei rapporti oggetto di causa, ordinari e tecnici, espungendo le voci di addebito della commissione disponibilità fondi per mancata esatta determinazione nei contratti per le causali di cui in narrativa;
2 b) Ancora in via principale, accogliere la richiesta istruttoria di ammissione di CTU econometrica relativamente al finanziamento chirografario n. 66113909 per vizio di omessa pronuncia e/o di illegittimità della stessa in relazione a detto rapporto, per quanto riferito in narrativa;
c) Ancora in via principale, accogliere la richiesta istruttoria di rinnovo della CTU relativamente agli anticipi fatture Italia ed export per violazione dell'art. 117 TUB ovvero della necessaria pattuizione per iscritto delle condizioni economiche del rapporto, in quanto i documenti sub 3 e 4 non possono ritenersi i contratti quadro relativi a detti rapporti, per le causali di cui in narrativa;
d) in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado, accogliere le domande principali avanzate, che qui testualmente si riproducono:
“1) in via principale, accertare e dichiarare la giuridica inesistenza, con conseguente declaratoria di nullità principale e/o derivata di tutti i rapporti in essere e intrattenuti dal 2001 dal con Parte_1
l'allora C.R. NZ s.p.a. per difetto di forma scritta ad substantiam, in violazione dell'art. 117 TUB, ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, per le causali di cui in narrativa;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere ex art. 2033 c.c., tutto quanto versato a titolo di interessi, commissioni, spese, oneri e costi vari non pattuiti, in relazione a tutti i richiamati rapporti, con conseguente condanna della già C.R. NZ s.p.a., al Controparte_1 pagamento in favore del dell'importo Parte_1 rideterminato a mezzo CTU econometrica, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
3 3) avendo l' provveduto in Controparte_1 corso di causa a depositare copia dei contratti richiesti inizialmente con missiva ex art. 119 TUB, non riscontrata, si chiede che il contegno dell'istituto convenuto sia valutato ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., oltre che ai fini del regolamento delle spese processuali;
4) in relazione ai contratti depositati in corso di causa, accertare e dichiarare la nullità parziale degli stessi, con conseguente declaratoria di inesistenza e/o inefficacia delle clausole contrattuali vessatorie ed illegittime in essi contenute;
5) accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola contenuta in tutti gli eventuali allegati contratti di c/c, di indicizzazione che conferisce alla banca il c.d. ius variandi ovvero il diritto di recedere e/o di modificare le condizioni contrattuali arbitrariamente e senza preavviso, con conseguente accertamento e declaratoria di inefficacia nei confronti della società istante, di tutte le modifiche apportate mensilmente e/o trimestralmente, perché prive di giustificato motivo oggettivo e di specifica comunicazione e idoneo termine di preavviso e per lo effetto, rideterminando l'esatto dare-avere tra le parti, come da CTU econometrica espletata;
6) accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto essa risponde ad un uso negoziale e non normativo, ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto dichiarata conforme alle norme bancarie uniformi, giacché anche queste costituiscono usi negoziali e per lo effetto, rideterminarla come da CTU espletata, eliminando completamente l'effetto anatocistico, in quanto alla nullità dell'anatocismo trimestrale non è consentito
4 sostituire alcuna altra forma di capitalizzazione composta, al di fuori delle ipotesi specifiche previste dall'art. 1283 c.c.;
7) nelle denegata ipotesi, in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere consentito l'anatocismo trimestrale, accertare e dichiarare comunque nel caso in esame la mancata pattuizione scritta con doppia sottoscrizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, con pari periodicizzazione per quelli a credito e conseguente rideterminazione anche a mezzo CTU del saldo di tutti i rapporti oggetto di causa, eliminando completamente l'effetto anatocistico o eseguendo il ricalcolo secondo il metodo dei cc.dd. interessi semplici;
8) in via ulteriormente subordinata, qualora il
Giudicante adito dovesse considerare ammissibile l'applicazione della regola anatocistica, accertare e dichiarare che essa va eseguita solo sugli interessi puri, con conseguente eliminazione, anche a mezzo nomina di CTU, dell'effetto anatocistico delle competenze diverse dagli interessi e conseguente rideterminazione del saldo dare-avere di tutti i rapporti oggetto di causa, sia essi in essere che estinti;
9) accertare e dichiarare la nullità della c.m.s. e delle altre commissioni applicate ai conti oggetto di causa per mancata pattuizione e per illegittimità della stessa per le ragioni di cui in narrativa;
10) in via gradata qualora l'adito Giudicante ritenesse sussistente tale pattuizione, accertare e dichiarare la loro nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., poiché manca l'indicazione di parametri certi con riferimento alla base di calcolo e ai criteri di periodicità con cui venivano determinate, nonché la loro nullità per
5 superamento della soglia degli interessi legali prevista dall'art. 1284, comma 2 c.c., con conseguente ripetizione di quanto versato dalla correntista a tale titolo e dalla banca illegittimamente incassato;
11) accertare e dichiarare l'illegittimità del gioco dei giorni valuta, come applicato nei rapporti in esame, con conseguente declaratoria di indebito arricchimento da parte della banca e conseguente necessaria rideterminazione, anche in via subordinata relativamente al solo addebito delle competenze della banca medesima, per i motivi di cui in narrativa;
12) in relazione al tasso debitore, accertare e dichiarare la sua assoluta nullità per essere stato applicato un saggio di interessi ultralegale, senza una apposita pattuizione scritta, in violazione dell'art. 1284 co. 3 c.c. e degli artt. 3 e 4 della L. 154/1992, nonché dell'art. 117 TUB, con la conseguenza che, in luogo degli interessi debitori ultralegali risultanti dagli estratti conto, debba farsi applicazione del tasso legale, mediante ricalcolo da eseguirsi attraverso CTU contabile che si chiede in via istruttoria;
13) nella denegata ipotesi di produzione in giudizio dei contratti con pattuizione scritta del tasso debitore ultralegale, accertare e dichiarare l'applicazione nei vari rapporti e nei diversi trimestri di un TAEG superiore a quello eventualmente convenuto, con conseguente riduzione a quanto prescritto, come meglio si analizzerà per ogni singolo rapporto;
14) accertare il superamento del tasso soglia, stabilito dalla legge anti-usura, da parte della banca convenuta, nelle operazioni regolate sui conti correnti oggetto di causa in violazione della Legge 108/96, disponendo l'applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815 c.c., comma 1° e/o 2°, dichiarando al
6 contempo che non sono dovuti gli interessi per tutto il rapporto nel caso di usura originaria o a far data dai singoli trimestri nei casi di usura sopravvenuta;
15) per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, alla restituzione di tutte le somme
[...] illegittimamente incassate, dall'apertura dei conti correnti alla loro chiusura, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze, in favore del
; Parte_1
16) nello specifico, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a ripetere in riferimento al c/c ordinario n. 3640188 l'importo complessivo di euro
39.293,255, per spese, interessi e spese di liquidazione periodica, oneri e commissioni non contrattualizzate per mancanza di forma scritta del relativo contratto, ovvero per indeterminatezza e/o indeterminabilità per quanto già sopra riferito e come determinata in corso di causa dalla
CTU espletata, e, per lo effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione del relativo importo in favore dell'attrice, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
17) in relazione al c/c 3610, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria, e al contempo, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere l'importo di € 198.764,85 a titolo di interessi debitori, competenze di chiusura trimestrali, c.m.s.,
c.i.v., c.d.f. e di € 22.536,23 per spese, commissioni e oneri non contrattualizzati, il tutto per un importo complessivo di € 221.301,08, salvo errori od omissioni, o la somma maggiore o minore che sarà determinata a mezzo
CTU in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione per i motivi di cui in narrativa;
18) in relazione al c/c n. 1000/6954, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della
7 banca pari a € 25.352,50 relativa ad operazioni di anticipo su contratti/ordini Italia scaduti, per inesistenza di detta operazione e, al contempo, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere l'importo di euro 1.154,07 per commissione disponibilità fondi non pattuita e, comunque, indeterminata ex art. 1346 c.c., oltre che la somma di € 2.398,69 per interessi debitori stante la mancata contrattualizzazione del relativo tasso di interesse applicato, oltre interessi e rivalutazione per i motivi di cui in narrativa;
19) in relazione al c/c SBF n. 7353/20, accertare e dichiarare il diritto del Parte_1
alla ripetizione dell'importo complessivo di
[...]
€ 83.859,22 o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo ctu, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, stante la mancanza di contrattualizzazione delle spese, degli interessi debitori e delle c.m.s. applicate negli anni di rapporto al c/c esaminato;
20) in relazione al c/c n. 00185/1000/299, accertare e dichiarare il diritto del Parte_1
alla ripetizione dell'importo complessivo di
[...]
€ 10.275,56 di cui euro 4.675,72 per interessi debitori corrispettivi e moratori applicati in misura diversa da quelli pattuiti ed € 5.599,84 per commissione disponibilità fondi non pattuita, indeterminata ex art. 1346 c.c. e comunque modificata unilateralmente, o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo ctu, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
21) accertare e dichiarare, altresì, la nullità di tutti i finanziamenti anticipi import ed export, per inesistenza del contratto quadro, con necessaria decurtazione dall'importo eventualmente ad avere della
8 banca degli interessi così come quantificati e le spese addebitate;
22) accertare e dichiarare, in ogni caso, per ciascuno dei finanziamenti, l'applicazione di un tasso di interesse effettivo globale diverso da quello indicato negli estratti conto e, soprattutto, un tasso superiore alla soglia usura, con conseguente applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815 c.c. e conseguente ricalcolo, accertando che nulla è dovuto dalla GF rispetto a quanto richiesto nella missiva di revoca delle facilitazioni;
23) in relazione al finanziamento chirografario n.
66113909, accertare e dichiarare la nullità derivata del mutuo del 30.06.2016, anche per nullità del c/c ordinario su cui è appoggiato;
24) sempre in relazione al finanziamento chirografario n. 66113909 accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della banca pari a
€ 128.801,67 o la diversa somma eventualmente portata a debito, per indeterminatezza della formula del TAEG così come indicata in contratto, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso annuo nominale convenuto, sia l'illegittimità del tasso di mora convenuto per essere quest'ultimo inferiore al tasso corrispettivo;
25) accertare e dichiarare la responsabilità della
, per aver tenuto un contegno contrario ai principi CP_2 di buona fede e correttezza, nonché per l'intervenuta concessione abusiva del credito nei confronti dell'istante, per le causali di cui in narrativa;
26) accertare e dichiarare il diritto della società attrice al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, sia per l'illegittimità del contegno della banca in fase
9 precontrattuale, che contrattuale, oltre che per mancata consegna della copia di numerosi contratti a seguito di specifica istanza ex art. 119 TUB, nonché per abusiva concessione del credito e per illegittima segnalazione, per tutte le causali di cui in narrativa;
27) conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Parte_1 nella misura che l'adito Giudicante riterrà di giustizia;
28) in tutti i casi, condannare la convenuta banca al pagamento delle spese e compensi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”. e) in ogni caso, condannare l'appellata banca al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si contesta l'avversa costituzione in appello, perché infondata, temeraria e destituita di alcun fondamento sia in fatto che in diritto.
Preliminarmente, questa difesa insiste nelle richieste istruttorie formulate con riferimento in particolare all'ammissione di una CTU econometrica sul finanziamento chirografario di euro 525.000,00, n.
66113909 contratto il 30.06.2016, in quanto – contrariamente a quanto asserito da parte avversa – nel rispettivo punto di diritto questa difesa ha evidenziato le anomalie e i vizi di cui alla sentenza appellata e le censure ad esso ascrivibili, essendo previsto un taeg del rapporto maggiore del tasso moratorio.
Si insiste, inoltre, per una integrazione/rinnovamento della ctu su alcuni elementi specifici, primo fra tutti l'esercizio dello ius variandi in aperta violazione dell'art. 118 tub, come evidenziato in citazione”.
Per Controparte_1
10 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NZ, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, respingere l'appello proposto dalla società
[...]
per l'infondatezza di tutti i Parte_1 motivi, con l'integrale rigetto di tutte le domande riproposte in appello, in quanto in parte coperte da giudicato ed in parte prescritte, inammissibili e comunque infondate, con la conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di NZ n. 1530/2023 pubblicata il 22 maggio 2023.
Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese dell'ulteriore grado di giudizio.
In via istruttoria, la comparente si oppone all'ammissione della CTU econometrica sul rapporto di conto corrente n. 3610 e sui conti tecnici n. 299, n.
6954, sbf 7353/20 e sugli anticipi Italia ed estero, in quanto palesemente esplorativa e comunque vertente su questioni – anatocismo, ius variandi, commissione disponibilità fondi, pattuizione di interessi e spese relative agli anticipi fatture e anticipi export - su cui il CTU incaricato dott. ha già Persona_1 ampiamente risposto nell'ambito della consulenza tecnica espletata in primo grado, mentre, con riguardo al finanziamento chirografario n. 66113909, escluso dall'esame peritale, l'appellante non ha neppure precisato quale sia l'anomalia lamentata, né su cosa verterebbe la questione da sottoporre al consulente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1361/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NZ n. 1530 del
22 maggio 2023; parti: Parte_1
11 c. , esperiti gli adempimenti ex Controparte_1 art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 29.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 23.10.2019
[...] ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 proponendo un'azione di accertamento Controparte_3 negativo e di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. finalizzata a rideterminare il saldo dei rapporti di conto corrente accesi presso le filiali della CR di NZ (poi fusa per incorporazione in n. 185 di Capalle Controparte_3 (conto corrente ordinario n. 3610/000; conti accessori sbf n. 7353/20, c/c 1000/2999, c/c 1000/6954) e n. 48 di PR (conto corrente ordinario n. 3640188) nonché per contestare la debenza delle ulteriori somme richieste dalla con CP_2 missiva del 13.10.2017, a cui è seguito il passaggio a sofferenza della posizione. In particolare, le somme oggetto di contestazione sono le seguenti:
- € 236.321,42 per esposizione di conto corrente n. 00185/0000/3610;
- € 2.636,00 per interessi maturati al 31.12.2016 esigibili al 31.03.2017 e non contabilizzati su c/c;
- € 25.352,50 per esposizione di conto corrente n. 00185/1000/6954;
- € 217.438,76 per operazioni di anticipi su fatture Italia ormai scaduti;
- € 21.550,00 per operazioni di anticipo su fatture export ormai scaduti;
- € 52.560,00 per operazioni di anticipo su ordini export ormai scaduti. A cui si aggiunge l'ulteriore somma relativa alle rate non corrisposte del finanziamento chirografario n. 66113909 di originari € 525.000,00. Nello specifico, a fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto:
- la mancata stipulazione dei contratti in forma scritta con conseguente nullità totale ex art. 117 TUB;
in ipotesi la nullità parziale, per mancata pattuizione delle condizioni economiche, ovvero l'applicazione di interessi ultralegali e di spese e commissioni non pattuite;
l'illegittima antergazione e/o postergazione delle valute;
- l'applicazione illegittima di interessi anatocistici;
- l'applicazione di interessi usurari;
12 - l'illegittimità dello ius variandi;
- l'erronea indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento chirografario n. 6611390;
- la nullità dei finanziamenti import ed export per inesistenza del contratto quadro con conseguente illegittimità degli interessi applicati;
- la responsabilità dell'istituto bancario per abusiva concessione del credito;
- l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. La , tempestivamente costituitasi in giudizio, ha CP_2 eccepito l'inammissibilità della domanda, la prescrizione del diritto ed ha contestato, nel merito, le domande formulate. In denegata ipotesi, ha chiesto disporsi la compensazione con il maggior credito vantato dalla CP_2 La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU. E' stata formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che è stata rifiutata da parte attrice. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 1.03.2023.
°°° °°° Sul conto corrente ordinario n. 3610 (a cui accedono il Cont conto n. 7353/20, il conto n. 1000/299 ed il conto n. 1000/6954, quali conti tecnici):
[OMISSIS] 2.2. Nel caso di specie, il CTU ha accertato l'assenza di pattuizioni in linea con il contenuto della Delibera CICR del 09/02/00 nel periodo 1.01.2005 – 30.06.2013, pertanto non è stata correttamente applicata nessuna forma di capitalizzazione. E' stata invece riscontrata una specifica pattuizione pattizia in data 27/09/13 relativamente al periodo 1.07.2013 - 30.06.2016 per cui il CTU ha mantenuto il medesimo regime di capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi). L'assenza di pattuizioni in linea con il contenuto della Delibera CICR del 03/08/16 nel periodo 1.10.2016 – 31-10.2017 ha invece portato ad escludere la capitalizzazione (v. pag. 26).
[OMISSIS] 4. In ordine alla contestazione dell'illegittimo esercizio dello ius variandi il CTU ha riscontrato “delle modifiche unilaterali peggiorative per il correntista eseguite da sino al 2° trimestre 2010 e, pertanto, Controparte_3 rideterminato il rapporto, in quanto nonostante la clausola che consenta all'istituto di credito la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche praticamente risulti approvata nel contratto del 20/01/92 non risultano agli atti alcune comunicazioni in tal senso sino a quelle con efficacia dal 24/10/10” (CTU pagg. 27,28). Il perito, invero, non avendo riscontrato la sussistenza di specifiche e tempestive contestazioni da parte del cliente in ordine al mancato ricevimento delle suddette comunicazioni a partire dal 24.10.2010, così come richiesto dal quesito, ha opportunamente limitato la valutazione di illegittimità al periodo precedente a tale data.
13 Ne deriva il corretto espletamento della CTU e la conseguente infondatezza della richiesta di rimessione della causa sul ruolo e di chiarimenti sul punto formulata da parte attrice in sede di conclusionale.
5. Relativamente alla illegittima applicazione di commissioni e spese, il CTU ne ha rilevato la sussistenza e, pertanto, ha operato le relative rettifiche (pag. 28). Specificamente, la CMS, per rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità (art. 1346 c.c.), deve prevedere espressamente sia il tasso della commissione che i criteri e la periodicità del calcolo (ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito). A fronte di una prassi non univoca nell'applicazione della CMS (soprattutto prima dell'intervento del DL 185/2008 convertito in L. 2/2009), l'onere di determinatezza della previsione contrattuale deve essere valutato con rigore, dovendosi esigere la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, poiché solo in tale ipotesi si può ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole;
in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una specifica pattuizione contrattuale. Nel caso di specie, il CTU ha rilevato che “la pattuizione del 15/10/08 non specifica la base da assumersi, la metodologia di calcolo e neppure la periodicità di addebito, configurando profili di indeterminatezza ed interminabilità dell'onere”. In ordine alla CDF, il CTU ha rilevato l'illegittimo addebito degli importi nell'ambito della linea anticipi e della apertura di credito a tassi differenziati e prefinanziamento sino alla pattuizione del 27/09/2013, nonché, l'indebita applicazione della commissione di istruttoria veloce sino al II trimestre 2013. Va invece disatteso il rilievo formulato da parte attrice in ordine alla indeterminatezza della pattuizione sulla base di quanto motivato dal consulente d'ufficio a pag. 49 della relazione. La nota 5 al documento di sintesi del 27 settembre 2013 prevede infatti che “l'importo complessivo dovuto a titolo di C.D.F. è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata alla media dell'ammontare complessivo delle linee di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato, in tutto o in parte” (cfr. doc. 16). A ciò si aggiunge che, a differenza della Commissione di Massimo Scoperto, ove effettivamente la sola indicazione di natura percentuale non assicura la determinabilità della condizione, entrando in gioco altri parametri quali la base imponibile (esposizione complessiva, esposizione extra fido, saldo per valuta, saldo disponibile, saldo liquido) o la durata della scopertura, nel caso della Commissione di Disponibilità Fondi, che per definizione è calcolata sull'importo del fido concesso, l'indicazione percentuale, assieme al periodo di applicazione appare di per sé
14 sufficiente ad individuare in maniera univoca l'importo di detta commissione. Del resto, mentre la prassi bancaria registrava diversi metodi di applicazione della CMS dopo l'introduzione dell'art.
2-bis del d.l. 185/2008 sono andate a delinearsi due tipologie di commissioni, la CMS, sottoposta a stringenti limiti ed applicabile a lunghi utilizzi del fido, e la commissione per la messa a disposizione dei fondi che -per definizione- prescinde dall'utilizzo e dalla durata dell'utilizzo medesimo, con la conseguenza che dal momento che è pattuita per iscritto l'aliquota e la cadenza temporale, la clausola risulta sufficientemente determinata.
[OMISSIS] 16. Sul contratto di finanziamento Riguardo al contratto di finanziamento chirografario n. 66113909 del 30.6.2016 dell'importo di euro 525.000,00 parte attrice lamenta l'indeterminatezza del tasso di interesse per non essere stata esplicitata la formula di calcolo del TAEG e l'erroneità di tale indicazione. Le doglianze sono infondate atteso il legislatore solo per alcune fattispecie negoziali tipiche (in particolare in materia di credito al consumo, l'art. 125 bis del TUB) ha ritenuto di comminare espressamente la nullità del contratto o delle singole clausole nei casi di mancata o non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) mentre, nelle ulteriori ipotesi l'asserita violazione di norme afferenti alla trasparenza contrattuale può determinare solo conseguenze risarcitorie. In ogni caso la ha puntualmente chiarito che le CP_2 condizioni economiche del finanziamento chirografario del 30 giugno 2016 (prodotto sub doc. 61) prevedevano l'applicazione di un tasso di interesse corrispettivo variabile pari all'euribor a un mese, base 360, maggiorato di una quota fissa del 5%, e un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato dello 0,5%. Al momento del perfezionamento del rapporto il tasso nominale annuo era del 4,652% a causa del valore negativo dell'euribor (e ciò non costituisce un'anomalia ma l'effetto dell'applicazione di un parametro variabile), mentre il TAEG era del 5,87% l'anno. 17. Sugli anticipi fatture Italia ed export Parte attrice ha chiesto poi che venisse accertata la nullità dei finanzia- menti per anticipi fatture Italia ed export, per inesistenza del contratto quadro. La contestazione risulta infondata alla luce dalla produzione in giudizio dei contratti quadro (doc.ti 3 e 4) e degli anticipi fatture Italia contabilizzati sul rapporto di portafoglio n. 383/3800/00042009 al 30 settembre 2017, erogati e rimasti insoluti, con le relative contabili di estinzione (cfr. docc. 64-88), per un importo complessivo di € 222.678,93, e degli anticipi export contabilizzati sul rapporto di portafoglio n. 185/4514/01351328 al 31 ottobre 2017, erogati e rimasti insoluti (docc. 89-106), per ulteriori
€ 77.961,87. La documentazione prodotta ha quindi consentito al CTU di confermare l'esistenza di un credito della di € CP_2 217.438,76 per operazioni di anticipo fatture Italia, €
15 21.550,00 per anticipi fatture export scaduti e di € 52.560,51 per ordini export scaduti (cfr. pagg. 44-45 CTU).
18. Sul risarcimento del danno Quanto alla domanda di risarcimento formulata da parte attrice in ordine alla asserita responsabilità della per CP_2 abusiva concessione del credito la stessa risulta infondata, dal momento che non risultano specificati né le circostanze temporali, idonee a configurare precisamente il momento a partire dal quale l'istituto bancario avrebbe dovuto acquisire consapevolezza dello stato di decozione della società attrice e tali da indurre parte convenuta a rimeditare sull'opportunità della concessione del credito, né gli elementi contabili dai quali la avrebbe dovuto desumere CP_2 la situazione economico-finanziaria della società correntista al momento del rilascio del suddetto finanziamento. Inoltre, l'istanza di risarcimento non è supportata dalla prova dei profili di danno lamentati da parte attrice sia con riguardo all'an, sia al quantum debeatur. In particolare, a fronte di quanto evidenziato dalla Banca ovvero che “il finanziamento è stato integralmente destinato all'estinzione di preesistenti esposizioni così da consentire alla società debitrice di farvi fronte in un termine più lungo (36 mesi) e ad un tasso più agevolato” parte attrice non ha chiarito in quali termini ciò avrebbe invece determinato un aggravamento dell'esposizione debitore e maggiori oneri finanziari. Il danno lamentato, pari alla differenza tra il costo pubblicizzato nei documenti di sintesi e quello concretamente applicato, oltre a non essere provato, non è causalmente riconducibile alla valutazione di merito creditizio che la parte assume essere stata effettuata erroneamente. Ogni ulteriore approfondimento a mezzo CTU risulterebbe inammissibile risolvendosi in un accertamento esplorativo. Nemmeno la richiesta risarcitoria formulata per gli asseriti danni conseguenti alla segnalazione in Centrale Rischi parte attrice risulta dimostrata, posto che parte attrice non adduce alcun elemento probatorio a supporto ora della contestata illegittimità di tale segnalazione, ora dell'asserito danno.
19. Rapporto dare/avere In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono e delle invalidità riscontrate, la domanda di accertamento negativo va parzialmente accolta in quanto il credito vantato dalla è risultato inferiore rispetto a CP_2 quello indicato. Non può invece essere accolta la domanda di ripetizione, neppure con riferimento al conto corrente n. 3640188, estinto con saldo zero, in considerazione dell'eccezione di compensazione formulata da . Controparte_3 Va quindi accertato e dichiarato che rispetto alla somma richiesta dalla alla data del passaggio a sofferenza, CP_2 pari ad € 577.320,24, parte attrice risulta debitrice della minor somma di € 452.964,12, derivante dalla differenza tra l'importo posto a sofferenza ed il totale delle rettifiche operate, decurtate delle somme prescritte (v. pag. 46 ctu)
16 oltre al debito residuo relativo al finanziamento chirografario n. 66113909. 20. Spese di lite e CTU Le spese di lite relative alla fase di studio, introduttiva ed istruttoria vanno integralmente compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda e dello scarto tra le rettifiche richieste e quelle effettivamente operate. Non possono invece essere poste a carico dell'attrice, nonostante il debito emerso, dal momento che la richiesta avanzata dalla in sede stragiudiziale aveva ad oggetto, CP_2 in ogni caso, una somma più elevata rispetto a quella risultata poi dovuta. Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Per la fase decisoria, le spese di lite vanno invece poste a carico di parte attrice ai sensi dell'art. 91, comma 1 essendo la domanda stata accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata all'udienza del 21.09.2022 (rideterminazione del debito alla data del passaggio a sofferenza di € 400.000,00 a carico di parte attrice) da intendersi come riferita a tutti i rapporti dedotti in causa, oggetto di CTU (con esclusione quindi del finanziamento chirografario), proposta accettata dall'istituto di credito. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede: 1) accertate e quantificate le somme ripetibili indebitamente decurtate dall'istituto di credito nel corso dei rapporti di conto corrente in esame, per le causali indicate in motivazione, operata la compensazione rispetto al maggior credito vantato dalla dichiara che al 13.10.2017, data CP_2 del passaggio a sofferenza, Parte_1 risulta debitrice nei confronti di Controparte_5 della minor somma di - € 452.964,12 rispetto alla somma di - € 577.320,24 indicata nella lettera di messa in mora, a cui si aggiunge il debito residuo derivante dal finanziamento chirografario n. 66113909, non oggetto di esame contabile, e gli interessi di mora successivamente maturati;
2) condanna al pagamento Parte_1 in favore di [rectius S.p.A.; N.d.E.] Controparte_5 delle spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa che liquida in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
, così concludendo: Parte_1
17 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere:
a) In via principale, accogliere le richieste istruttorie dispiegate in primo grado e qui reiterate, come indicate nei singoli paragrafi di causa, ovvero ammettere i rinnovi della CTU sul rapporto principale ordinario n. 3610, nonché sui conti tecnici 299, n. 6954, sbf 7353/20 e sugli anticipi Italia ed estero, ovvero specificamente:
a.1) necessaria integrazione della CTU con riferimento al periodo 01.07.2013 al 30.06.2016 relativamente all'applicazione dell'anatocismo perché non esiste pattuizione scritta per mancata allegazione da parte convenuta della specifica pattuizione, e seppure vi fosse avrebbe data successiva alla sua applicazione;
a.2) necessaria integrazione della CTU per mancanza del rispetto della pari periodicizzazione per non essere in alcun modo pattuiti né applicati elementi idonei a ritenere egualmente capitalizzati anche gli interessi creditori, come quelli debitori, come da recente ordinanza della Cassazione n. 4321/2022;
a.3) necessaria integrazione della CTU, affinchè proceda al ricalcolo dei rapporti oggetto di causa, ordinari e tecnici, anche per il periodo successivo al
24.10.2010 sino al passaggio a sofferenza, non essendo validamente pattuite le condizioni peggiorative in violazione dell'art. 118 TUB;
a.4) necessaria integrazione della CTU, affinchè proceda al ricalcolo dei rapporti oggetto di causa, ordinari e tecnici, espungendo le voci di addebito della commissione disponibilità fondi per mancata esatta determinazione nei contratti per le causali di cui in narrativa;
18 b) Ancora in via principale, accogliere la richiesta istruttoria di ammissione di CTU econometrica relativamente al finanziamento chirografario n. 66113909 per vizio di omessa pronuncia e/o di illegittimità della stessa in relazione a detto rapporto, per quanto riferito in narrativa;
c) Ancora in via principale, accogliere la richiesta istruttoria di rinnovo della CTU relativamente agli anticipi fatture Italia ed export per violazione dell'art. 117 TUB ovvero della necessaria pattuizione per iscritto delle condizioni economiche del rapporto, in quanto i documenti sub 3 e 4 non possono ritenersi i contratti quadro relativi a detti rapporti, per le causali di cui in narrativa;
d) in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado, accogliere le domande principali avanzate, che qui testualmente si riproducono:
“1) in via principale, accertare e dichiarare la giuridica inesistenza, con conseguente declaratoria di nullità principale e/o derivata di tutti i rapporti in essere e intrattenuti dal 2001 dal con Parte_1
l'allora C.R. NZ s.p.a. per difetto di forma scritta ad substantiam, in violazione dell'art. 117 TUB, ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, per le causali di cui in narrativa;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere ex art. 2033 c.c., tutto quanto versato a titolo di interessi, commissioni, spese, oneri e costi vari non pattuiti, in relazione a tutti i richiamati rapporti, con conseguente condanna della già C.R. NZ s.p.a., al Controparte_1 pagamento in favore del dell'importo Parte_1
19 rideterminato a mezzo CTU econometrica, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
3) avendo l' provveduto in Controparte_1 corso di causa a depositare copia dei contratti richiesti inizialmente con missiva ex art. 119 TUB, non riscontrata, si chiede che il contegno dell'istituto convenuto sia valutato ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., oltre che ai fini del regolamento delle spese processuali;
4) in relazione ai contratti depositati in corso di causa, accertare e dichiarare la nullità parziale degli stessi, con conseguente declaratoria di inesistenza e/o inefficacia delle clausole contrattuali vessatorie ed illegittime in essi contenute;
5) accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola contenuta in tutti gli eventuali allegati contratti di c/c, di indicizzazione che conferisce alla banca il c.d. ius variandi ovvero il diritto di recedere e/o di modificare le condizioni contrattuali arbitrariamente e senza preavviso, con conseguente accertamento e declaratoria di inefficacia nei confronti della società istante, di tutte le modifiche apportate mensilmente e/o trimestralmente, perché prive di giustificato motivo oggettivo e di specifica comunicazione e idoneo termine di preavviso e per lo effetto, rideterminando l'esatto dare-avere tra le parti, come da CTU econometrica espletata;
6) accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto essa risponde ad un uso negoziale e non normativo, ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto dichiarata conforme alle norme bancarie uniformi, giacché anche queste costituiscono usi negoziali e per lo effetto, rideterminarla come da CTU espletata, eliminando
20 completamente l'effetto anatocistico, in quanto alla nullità dell'anatocismo trimestrale non è consentito sostituire alcuna altra forma di capitalizzazione composta, al di fuori delle ipotesi specifiche previste dall'art. 1283 c.c.;
7) nelle denegata ipotesi, in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere consentito l'anatocismo trimestrale, accertare e dichiarare comunque nel caso in esame la mancata pattuizione scritta con doppia sottoscrizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, con pari periodicizzazione per quelli a credito e conseguente rideterminazione anche a mezzo CTU del saldo di tutti i rapporti oggetto di causa, eliminando completamente l'effetto anatocistico o eseguendo il ricalcolo secondo il metodo dei cc.dd. interessi semplici;
8) in via ulteriormente subordinata, qualora il
Giudicante adito dovesse considerare ammissibile l'applicazione della regola anatocistica, accertare e dichiarare che essa va eseguita solo sugli interessi puri, con conseguente eliminazione, anche a mezzo nomina di CTU, dell'effetto anatocistico delle competenze diverse dagli interessi e conseguente rideterminazione del saldo dare-avere di tutti i rapporti oggetto di causa, sia essi in essere che estinti;
9) accertare e dichiarare la nullità della c.m.s. e delle altre commissioni applicate ai conti oggetto di causa per mancata pattuizione e per illegittimità della stessa per le ragioni di cui in narrativa;
10) in via gradata qualora l'adito Giudicante ritenesse sussistente tale pattuizione, accertare e dichiarare la loro nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., poiché manca l'indicazione di parametri certi con riferimento
21 alla base di calcolo e ai criteri di periodicità con cui venivano determinate, nonché la loro nullità per superamento della soglia degli interessi legali prevista dall'art. 1284, comma 2 c.c., con conseguente ripetizione di quanto versato dalla correntista a tale titolo e dalla banca illegittimamente incassato;
11) accertare e dichiarare l'illegittimità del gioco dei giorni valuta, come applicato nei rapporti in esame, con conseguente declaratoria di indebito arricchimento da parte della banca e conseguente necessaria rideterminazione, anche in via subordinata relativamente al solo addebito delle competenze della banca medesima, per i motivi di cui in narrativa;
12) in relazione al tasso debitore, accertare e dichiarare la sua assoluta nullità per essere stato applicato un saggio di interessi ultralegale, senza una apposita pattuizione scritta, in violazione dell'art. 1284 co. 3 c.c. e degli artt. 3 e 4 della L. 154/1992, nonché dell'art. 117 TUB, con la conseguenza che, in luogo degli interessi debitori ultralegali risultanti dagli estratti conto, debba farsi applicazione del tasso legale, mediante ricalcolo da eseguirsi attraverso CTU contabile che si chiede in via istruttoria;
13) nella denegata ipotesi di produzione in giudizio dei contratti con pattuizione scritta del tasso debitore ultralegale, accertare e dichiarare l'applicazione nei vari rapporti e nei diversi trimestri di un TAEG superiore a quello eventualmente convenuto, con conseguente riduzione a quanto prescritto, come meglio si analizzerà per ogni singolo rapporto;
14) accertare il superamento del tasso soglia, stabilito dalla legge anti-usura, da parte della banca convenuta, nelle operazioni regolate sui conti correnti oggetto di causa in violazione della Legge 108/96,
22 disponendo l'applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815 c.c., comma 1° e/o 2°, dichiarando al contempo che non sono dovuti gli interessi per tutto il rapporto nel caso di usura originaria o a far data dai singoli trimestri nei casi di usura sopravvenuta;
15) per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, alla restituzione di tutte le somme
[...] illegittimamente incassate, dall'apertura dei conti correnti alla loro chiusura, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze, in favore del
; Parte_1
16) nello specifico, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a ripetere in riferimento al c/c ordinario n. 3640188 l'importo complessivo di euro
39.293,255, per spese, interessi e spese di liquidazione periodica, oneri e commissioni non contrattualizzate per mancanza di forma scritta del relativo contratto, ovvero per indeterminatezza e/o indeterminabilità per quanto già sopra riferito e come determinata in corso di causa dalla
CTU espletata, e, per lo effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione del relativo importo in favore dell'attrice, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
17) in relazione al c/c 3610, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria, e al contempo, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere l'importo di € 198.764,85 a titolo di interessi debitori, competenze di chiusura trimestrali, c.m.s.,
c.i.v., c.d.f. e di € 22.536,23 per spese, commissioni e oneri non contrattualizzati, il tutto per un importo complessivo di € 221.301,08, salvo errori od omissioni, o la somma maggiore o minore che sarà determinata a mezzo
CTU in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione per i motivi di cui in narrativa;
23 18) in relazione al c/c n. 1000/6954, accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della banca pari a € 25.352,50 relativa ad operazioni di anticipo su contratti/ordini Italia scaduti, per inesistenza di detta operazione e, al contempo, accertare e dichiarare il diritto della correntista a ripetere l'importo di euro 1.154,07 per commissione disponibilità fondi non pattuita e, comunque, indeterminata ex art. 1346 c.c., oltre che la somma di € 2.398,69 per interessi debitori stante la mancata contrattualizzazione del relativo tasso di interesse applicato, oltre interessi e rivalutazione per i motivi di cui in narrativa;
19) in relazione al c/c SBF n. 7353/20, accertare e dichiarare il diritto del Parte_1
alla ripetizione dell'importo complessivo di
[...]
€ 83.859,22 o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo ctu, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, stante la mancanza di contrattualizzazione delle spese, degli interessi debitori e delle c.m.s. applicate negli anni di rapporto al c/c esaminato;
20) in relazione al c/c n. 00185/1000/299, accertare e dichiarare il diritto del Parte_1
alla ripetizione dell'importo complessivo di
[...]
€ 10.275,56 di cui euro 4.675,72 per interessi debitori corrispettivi e moratori applicati in misura diversa da quelli pattuiti ed € 5.599,84 per commissione disponibilità fondi non pattuita, indeterminata ex art. 1346 c.c. e comunque modificata unilateralmente, o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo ctu, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
21) accertare e dichiarare, altresì, la nullità di tutti i finanziamenti anticipi import ed export, per
24 inesistenza del contratto quadro, con necessaria decurtazione dall'importo eventualmente ad avere della banca degli interessi così come quantificati e le spese addebitate;
22) accertare e dichiarare, in ogni caso, per ciascuno dei finanziamenti, l'applicazione di un tasso di interesse effettivo globale diverso da quello indicato negli estratti conto e, soprattutto, un tasso superiore alla soglia usura, con conseguente applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815 c.c. e conseguente ricalcolo, accertando che nulla è dovuto dalla GF rispetto a quanto richiesto nella missiva di revoca delle facilitazioni;
23) in relazione al finanziamento chirografario n.
66113909, accertare e dichiarare la nullità derivata del mutuo del 30.06.2016, anche per nullità del c/c ordinario su cui è appoggiato;
24) sempre in relazione al finanziamento chirografario n. 66113909 accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della banca pari a
€ 128.801,67 o la diversa somma eventualmente portata a debito, per indeterminatezza della formula del TAEG così come indicata in contratto, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso annuo nominale convenuto, sia l'illegittimità del tasso di mora convenuto per essere quest'ultimo inferiore al tasso corrispettivo;
25) accertare e dichiarare la responsabilità della
, per aver tenuto un contegno contrario ai principi CP_2 di buona fede e correttezza, nonché per l'intervenuta concessione abusiva del credito nei confronti dell'istante, per le causali di cui in narrativa;
26) accertare e dichiarare il diritto della società attrice al risarcimento di tutti i danni subiti e
25 subendi, patrimoniali e non patrimoniali, sia per l'illegittimità del contegno della banca in fase precontrattuale, che contrattuale, oltre che per mancata consegna della copia di numerosi contratti a seguito di specifica istanza ex art. 119 TUB, nonché per abusiva concessione del credito e per illegittima segnalazione, per tutte le causali di cui in narrativa;
27) conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Parte_1 nella misura che l'adito Giudicante riterrà di giustizia;
28) in tutti i casi, condannare la convenuta banca al pagamento delle spese e compensi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”. e) in ogni caso, condannare l'appellata banca al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta così concludendo: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NZ, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, voglia respingere l'appello proposto dalla società per Parte_1
l'infondatezza di tutti i motivi, con l'integrale rigetto di tutte le domande riproposte in appello, in quanto in parte coperte da giudicato ed in parte prescritte, inammissibili e comunque infondate, con la conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di
NZ n. 1530/2023 pubblicata il 22 maggio 2023.
Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese dell'ulteriore grado di giudizio.
In via istruttoria, la comparente si oppone all'ammissione della CTU econometrica sul rapporto di conto corrente n. 3610 e sui conti tecnici n. 299, n.
26 6954, sbf 7353/20 e sugli anticipi Italia ed estero, in quanto palesemente esplorativa e comunque vertente su questioni – anatocismo, ius variandi, commissione disponibilità fondi, pattuizione di interessi e spese relative agli anticipi fatture e anticipi export - su cui il CTU incaricato dott. ha già Persona_1 ampiamente risposto nell'ambito della consulenza tecnica espletata in primo grado, mentre, con riguardo al finanziamento chirografario n. 66113909, escluso dall'esame peritale, l'appellante non ha neppure precisato quale sia l'anomalia lamentata, né su cosa verterebbe la questione da sottoporre al consulente”.
Con ordinanza del 17.7.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato quale proposta di soluzione conciliativa quella già formulata dal Giudice Istruttore del Tribunale in data 21.9.2022; spese del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata dalla parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo di appello (il primo illustrando solo una premessa all'intero atto di impugnazione), con cui, in sintesi, si pone in evidenza da un lato come il
TAEG del contratto di finanziamento n. 66113909 per Euro
525.000,00, indicato al 5,87% annuo, fosse superiore all'allora vigente tasso soglia e dall'altro come non sia stata valutata in proposito dal primo Giudice l'ipotesi risarcitoria di abusiva concessione del credito, è infondato.
Il motivo parte dall'assunto, non veritiero, che il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura ed all'epoca vigente fosse del 5,16% annuo, quando invece risulta che all'epoca della stipulazione del contratto (30.6.2016) il
27 più basso fra i tassi soglia vigenti ammontasse al 7,4%
(per la categoria del mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile;
per la categoria qui in esame – “altri finanziamenti alle imprese ed alle famiglie” – il tasso soglia era all'epoca del 16,875%).
La fattispecie dell'abusiva concessione del credito attiene invece alle prospettazioni risarcitorie invocate dalle curatele fallimentari per quelle ipotesi di reale aggravamento del passivo occultate a danno di una frazione ben cronologicamente identificata del ceto creditorio nel quale sia stata ingenerata la non veritiera convinzione circa l'affidabilità bancaria e la solvibilità dell'impresa. Nulla di tutto ciò è stato dedotto nel caso in esame, in cui peraltro la società mutuataria attrice ed odierna appellante ha sin dal principio convenuto con la Banca finanziatrice di essere consapevole delle reali natura e finalità dell'operazione di finanziamento (nel contratto – vd. doc. 61 in CP_2 primo grado - era espressamente precisato che il finanziamento era finalizzato alla ristrutturazione del debito).
Con il terzo motivo di appello si invoca, in sintesi,
l'insussistenza di alcuna pattuizione in punto di reciprocità di anatocismo che il primo Giudice colloca al
27.9.2013 (e relativamente alla data iniziale anteriore dell'1.7.2013) e l'insussistenza di alcuna reciprocità derivante dal fatto che il tasso attivo annuo effettivo sia stato dichiaratamente indicato in percentuale identica a quella del tasso nominale.
Il motivo è fondato nella prima parte, con assorbimento dell'esame della seconda.
L'accordo in questione (contenuto nel doc. 16 della in primo grado e la cui data effettiva è 23.7.2013, CP_2 afferendo quella del 27.9.2013 al timbro, verosimilmente
28 di presa d'atto, apposto dalla ) attiene a contratto CP_2 quadro di affidamento che, in quanto tale, nulla prevede quanto alla periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi: in buona sostanza, stante anche la sua natura ancillare, non contiene una formale modifica dell'originario e principale rapporto di conto corrente n. 3610/00 del 20.1.1992.
Conseguentemente devono essere riaccreditati in favore della società attrice ed odierna appellante anche gli, illegittimi, interessi anatocistici passivi relativamente al periodo 1/07/2013-30/06/2016 secondo il seguente prospetto, ricavato dall'All. 27 alla c.t.u.
(sono riportati i tassi applicabili oltre il fido concesso, in ragione dei riscontrati livelli di esposizione della società correntista)
TRIMESTRE INTERESSI TASSO DA CP_6
2013/III 3.368,22 0,15675 527,968485
2013/IV 3.456,47 0,15663 541,3868961
2014/I 4.127,24 0,15575 642,81763 2014/II 5.665,72 0,15575 882,43589 2014/III 4.604,75 0,15750 725,248125
2014/IV 2.637,33 0,15600 411,42348
2015/I 4.280,03 0,15463 661,8210389 2015/II 3.946,10 0,15450 609,67245 2015/III 2.753,21 0,15313 421,5990473
2015/IV 1.421,91 0,15100 214,70841
2016/I 3.227,26 0,14925 481,668555 2016/II 3.357,02 0,15013 503,9894126 2016/III 3.681,57 0,14588 537,0674316 TOTALE 7.161,806852
per un totale di ulteriori Euro 7.161,81 arrotondati.
Con il quarto motivo di appello viene dedotta la
“falsa applicazione da parte del primo Giudice dell'art. 118 TUB in materia di ius variandi” e in particolare la carenza di prova, che l'appellante espone essere a carico della , circa l'avvenuta comunicazione delle CP_2
29 modifiche peggiorative a carico della società correntista in ragione del suddetto ius variandi.
Sul punto il Tribunale ha osservato che “il perito, invero, non avendo riscontrato la sussistenza di specifiche e tempestive contestazioni da parte del cliente in ordine al mancato ricevimento delle suddette comunicazioni a partire dal 24.10.2010, così come richiesto dal quesito, ha opportunamente limitato la valutazione di illegittimità al periodo precedente a tale data”.
Il motivo è infondato.
L'originario contratto del 1992 prevedeva che le suddette comunicazioni avvenissero (vd. doc. 5 in CP_2 primo grado, clausola 16) tramite “lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Correntista oppure mediante avviso esposto nei locali dell'Azienda o pubblicato nella stampa locale ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tal comunicazione od avviso”.
La prima comunicazione di avvenuto esercizio dello ius variandi viene riscontrata dalla c.t.u. al 18-
24.10.2010 (vd. relazione pagg. 26-27, in particolare nota 9) e verosimilmente è avvenuta secondo la modalità contrattualmente indicata (che risultava altresì poi conforme al disposto dell'art. 118 D.Lgs. 385/1993 all'epoca vigente che prevedeva, così come prevede tuttora - “forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente” -).
Gli effetti della modifica sono stati ripetutamente rappresentati negli estratti conto successivi, la cui avvenuta ricezione non è stata mai contestata dalla correntista, che pertanto, non avendo mai sollevato reclami al riguardo, deve ritenersi essere stata messa al corrente anche della modifica che ne costituiva il
30 fondamento, comunque avvenuta nella comprovata forma prevista dalla legge e dal contratto.
Con il quinto motivo di appello vengono dedotti violazione di legge ed errores in iudicando sulla determinatezza e determinabilità della commissione disponibilità fondi, in particolare evidenziandone la sola menzione in contratto della percentuale.
Il motivo è infondato, atteso che la sentenza appellata ha richiamato e sottoposto ad esame, secondo le motivazioni sopra testualmente richiamate, quanto espressamente contenuto nella nota 5 al documento di sintesi del 27 settembre 2013 (rectius: 23 luglio 2013) e cioè che “l'importo complessivo dovuto a titolo di C.D.F.
è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata alla media dell'ammontare complessivo delle linee di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato, in tutto o in parte”, senza quindi alcuna menzione della sola percentuale.
Con il sesto ed ultimo motivo di appello viene dedotta, quanto agli anticipi fatture Italia ed Export violazione di legge, inesistenza di valida contrattualizzazione, genericità delle deduzioni e mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla convenuta, in particolare in quanto i docc. 3 e 4 CP_2
, richiamati dal primo Giudice, non costituirebbero CP_2
c.d. contratti quadro.
Il motivo è infondato, atteso che la suddetta documentazione, al di là della intitolazione in essa riportata (la menzione “contratto quadro” è contenuta nel solo doc. 4, datato 8.10.2008, che ha contenuto analogo a quello del precedente doc. 3, datato 12.7.2002) contiene
31 la disciplina essenziale ed allo scopo sufficiente alla regolamentazione delle instaurande singole operazioni, anche mediante espresso richiamo delle condizioni normative vigenti contenute nell'originario contratto di apertura di conto corrente.
Conseguentemente, in accoglimento del terzo motivo di appello l'importo di cui alla sentenza appellata (Euro
452.964,12) deve essere ulteriormente ridotto ad Euro
445.802,31 (Euro 452.964,12 meno Euro 7.161,81), ferma l'aggiunta del debito residuo derivante dal finanziamento chirografario n. 66113909, non oggetto di esame contabile e degli interessi di mora successivamente maturati.
Va confermata per il resto l'appellata sentenza, anche in punto di spese, non avendo nella sostanza la presente decisione modificato in maniera rilevante il quantum accordato all'attrice ed odierna appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico della appellata, comunque CP_2 soccombente nel grado, e liquidate in relazione all'ulteriore quantum liquidato di Euro 7.161,81, escludendo sia la fase istruttoria, non celebrata, che quella decisoria, successiva a proposta conciliativa confermatasi pur sempre migliorativa per l'appellante rispetto a quanto qui deciso e da questa non riaccettata;
il tutto, come richiesto, con distrazione in favore degli officiati procuratori antistatari.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di NZ n. 1530 del 22 maggio 2023, in parziale accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza,
32 1. dichiara che al 13.10.2017, data del passaggio a sofferenza, risultava Parte_1 Parte_1 debitrice nei confronti di della Controparte_1 minor somma di -€ 445.802,31 rispetto alla somma di - €
577.320,24 indicata nella lettera di messa in mora, a cui si aggiunge il debito residuo derivante dal finanziamento chirografario n. 66113909, non oggetto di esame contabile, e gli interessi di mora successivamente maturati;
2. conferma nel resto l'appellata sentenza;
3. dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla refusione in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente grado del
[...] giudizio, come precisato in motivazione, che vengono liquidate in Euro 2.055,00 per compensi di avvocato ed
Euro 1.821,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli officiati procuratori antistatari.
Così deciso in NZ il 10 novembre 2025.
Il Presidente rel.est.
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