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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/07/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Franco Davini Presidente
Giovanna Cannata Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 909/2022 promossa da:
già in persona del Parte_1 Parte_2
liquidatore , rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Parte_3
Mannella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa Via Aurelia Sud
n. 108, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Marco Daini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Massa Via Massa Avenza 223, per mandato in atti
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Mannella, CP_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa Via Aurelia Sud n. 108, per mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in accoglimento dei mo- tivi di appello come formulati in parte narrativa, riformare la sentenza n. 596/22 pronunciata dal Tribunale di Massa in data 20.08.22 e notificata a cura della cancelleria in data
22.08.2022, in esito al procedimento r.g. n. 2226/2018 al quale è stato riunito il procedi- mento r.g. n. 2619/18, che ha definito il giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società nei confronti della società Csp Srl, e, per l'effetto, Parte_2
accogliere integralmente le seguenti conclusioni:
Condannare la convenuta SP SRL alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché al rimborso delle spese eventualmente corrisposte dalla in Parte_2
esecuzione del capo decisorio della sentenza di primo grado che ha posto a carico dell'ap- pellante le spese legali.
In denegata ipotesi disporre la compensazione delle spese legali (di primo grado) stante la soccombenza reciproca, con condanna di Csp Srl al rimborso delle spese legali del giudizio di secondo grado.
In ulteriore denegata, non creduta ipotesi, disporre la riduzione delle spese legali nella mi- sura di almeno €. 1.215,00 per esborsi che controparte non ha avuto.
Il tutto sempre con vittoria di spese”
PARTE APPELLATA:
“Voglia codesta On.le Corte rigettare l'appello di controparte e, per l' effetto, per quanto esposto in narrativa, confermare la sentenza di primo grado, n. 596/2022 resa dal Tribunale di Massa, laddove ha condannato controparte, in solido con l' ex socio accomandatario al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado;
CP_2
- accertare, per quanto esposto con lo spiegato appello incidentale alla sentenza n. 569/2022 del Tribunale di Massa, che , oggi , si è sosti- Parte_2 Parte_1
tuita al Rag. nel contratto di “Oursourcing ” di cui al [Doc. 17] del pre- Parte_3
sente appello e, per l' effetto, dichiarare la stessa, in solido con l' allora socio accomanda- tario, Rag. tenuta a pagare la somma capitale di € 1.667,20 di cui alla CP_2
fattura n. 1016/2009, oltre interessi maturati e maturandi fino alla data di effettivo paga- mento;
2 - in ogni caso accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che Parte_1
ed il Rag. in solido tra loro, devono comunque corrispondere
[...] CP_2
gli interessi connessi agli importi di cui alle fatture n. 3708/2008, n. 4039/2008, n.
339/2009, maturati dalla data di emissione di codeste fatture fino alla pubblicazione della sentenza n.269/2021 di codesta Ill.ma Corte;
- accertare e dichiarare, per quanto posto narrativa, la malafede di liquida- Parte_1
zione e del Rag. nella condotta processuale di cui al primo grado di giudi- CP_2
zio, con condanna di entrambi alle spese per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, C.P.C., nella misura ritenuta congrua dal Collegio giudicante di secondo grado. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”
PARTE APPELLATA CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere l'appello promosso da
(le cui conclusioni sono da intendersi qui trascritte) alla sen- Parte_1
tenza n. 596/22 emessa dal Tribunale di Massa, e rigettare l'appello incidentale promosso dalla in quanto inammissibile, invalido, tardivo e infondato in fatto ed in CP_3
diritto e non provato, nonché relativo ad una pretesa di cui si dovrà accertare la prescrizione in accoglimento dell'eccezione formulata in primo grado e qui riproposta”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. depositava innanzi al Tribunale di Massa ricorso per Controparte_1
decreto ingiuntivo nei confronti della liquidazione, già Parte_1 Parte_2
in persona del liquidatore sig. in solido con il socio accomandatario sig. Parte_3
per la somma di € 10.229,18 (oltre interessi e spese legali), sulla base di CP_2
quattro fatture emesse per servizi asseritamente prestati di elaborazione buste paga.
2. Con atto di citazione in opposizione, impugnava il Parte_1
decreto ingiuntivo 598/2018 emesso dal Tribunale di Massa, contestando la debenza delle somme ingiunte.
Nelle more del procedimento di opposizione, in diverso ed autonomo giudizio tra le stesse parti, la Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 269/2021 accertava che tra la SP RL
e era intercorso un contratto per elaborazione paghe, che SP Parte_1
RL aveva commesso numerosi errori ed inadempienze nell'espletamento del mandato e
3 quindi liquidava in favore di ed a carico di SP RL il danno quantificato in Parte_1
complessivi € 41.906,04; da tale somma venivano detratti € 8.561,98 per le prestazioni eseguite da SP RL, esattamente corrispondenti alla somma di tre delle quattro fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto ( n. 3708/2008; 4039/2008; 339/2009) e così per un totale di € 33.344,06.
3.Il Tribunale di MASSA con la sentenza oggi appellata prendeva atto che alla base del diritto fatto valere vi fosse un contratto di OUTSOURCING sottoscritto in data 25/11/2024, in forza del quale sarebbero state emesse le fatture oggetto di ingiunzione;
posto che l'importo di tre delle quattro fatture ( cioè la 339 -3708 e 4039) era già stato riconosciuto dalla Corte d'Appello di Genova e scorporato da quanto dovuto da SP SRL a a titolo di risarcimento dei danni;
rilevato che la circostanza non era Parte_2
contestata dalle parti, dichiarava la cessazione della materia del contendere sul punto;
riguardo alla fattura n. 1016 del 10 marzo 2009 il Tribunale non riteneva assolto l'onere probatorio da parte della SP RL, evidenziando che il contratto di outsourcing allegato al ricorso per ingiunzione era sottoscritto da personalmente e non dalla Parte_3
società.
Il Tribunale di Massa revocava il decreto ingiuntivo n. 598/2018 del 5/7/2018; condannava in solido con il socio accomandatario a rimborsare a SP RL Parte_2 CP_2
le spese di lite;
respingeva la condanna per lite temeraria.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che argomenta due Parte_2
motivi d'appello.
1^MOTIVO
INCONFIGURABILITA' DEL VINCOLO DI SOLIDARIETA' TRA IL SOCIO
ACCOMANDATARIO E LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
L'appellante censurava la sentenza del Tribunale di Massa che aveva condannato Parte_2
[... in solido con il sig. (indicato come “ ” per errore materiale, CP_2 Pt_3
successivamente corretto) al pagamento delle spese di lite;
l'appellante argomentava che il socio accomandatario avrebbe avuto una responsabilità residuale rispetto a quella della società e non solidale.
2^ MOTIVO
4 SULLE SPESE DI LITE
Il Tribunale di Massa ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite nella misura del 75% per la parziale soccombenza, rilevando che al momento del deposito del decreto ingiuntivo sussisteva il credito ingiunto, oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Genova;
l'appellante lamenta l'ingiustizia della condanna al pagamento delle spese di lite a carico dell'opponente, considerato che il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e non ha emesso una condanna al pagamento di somme a carico dell'opponente.
si costituiva in grado d'appello e proponeva tre motivi Controparte_1
di appello incidentale.
1^ MOTIVO
L'appellante incidentale lamentava l'omesso pronunciamento sugli interessi relativi alle fatture “compensate” di cui alla sentenza 269/2021 della Corte. L'appellante sostiene di aver rinunciato alla domanda relativa al pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione ma non agli interessi.
2^ MOTIVO
L'appellante contestava la motivazione del Tribunale secondo cui SP RL non avrebbe provato la sussistenza del contratto di cui alle fatture oggetto di ingiunzione e contestava la revoca del decreto ingiuntivo limitatamente alla fattura 1016/2009. SP RL affermava la sussistenza del contratto con accordi orali, visti gli stretti legami tra le parti ( Pt_3
è il padre di ed è subentrato nella società); valorizza la
[...] CP_2
circostanza che non aveva ottemperato all'ordine di esibizione delle scritture Parte_1
contabili che avrebbe consentito di accertare che la aveva registrato nelle Parte_1
scritture contabili la fattura oggetto di lite.
3^ MOTIVO
L'appellante insiste nella richiesta di condanna per lite temeraria a carico dell'appellante in quanto nonostante la Corte d'Appello avesse detratto il credito delle tre fatture oggetto di ingiunzione, la negava innanzi al Tribunale – pur sapendo che non fosse vero Parte_1
- che si trattava delle medesime fatture oggetto di opposizione innanzi al Tribunale di
Massa.
5 La Corte all'udienza del 19/1/2023 con ordinanza del 19.1.2023 sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo di condanna delle spese di causa e rinviava la causa all'udienza dell'11 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza veniva anticipata al 30/11/2023. A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza dell'11/4/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del rag. la Corte fissava udienza al 4/10/2024 CP_2
per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4/10/2024 la Corte tratteneva la causa in decisione.
******
La Corte esamina il primo motivo d'appello principale e lo respinge in quanto infondato.
Nella società in accomandita semplice il socio accomandatario agisce in qualità di amministratore e rappresentante della società ed ha responsabilità illimitata nei confronti dei creditori sociali e dei terzi in genere, rispondendo delle obbligazioni contratte dalla società con l'intero patrimonio personale, come espressamente previsto dall'art. 2318 c.c.
(I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi delle società in nome collettivo). ll socio accomandante, al contrario, risponde solamente con il patrimonio investito nella società.
Il sig. rivestiva il ruolo di socio accomandatario con conseguente CP_2
assunzione della responsabilità illimitata;
l'accomandatario potrà far valere il beneficium excussionis solo in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 2268 c.c. (“il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.).
La Corte esamina il primo motivo d'appello incidentale e lo respinge in quanto infondato.
Il credito vantato della SP RL con il ricorso monitorio riguarda quattro fatture: 3708/2008;
4039/2008; 339/2009; 1016/2009.
Il credito delle prime tre fatture oggetto di ingiunzione nei confronti della Parte_1
è stato riconosciuto dalla Corte d'Appello con la sentenza 269 del 2021
[...] nell'ambito del giudizio tra le medesime parti;
in detta causa SP RL è stata condannata a
6 pagare alla il più elevato importo di € 41.906,04 a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni causati;
la Corte ha detratto dal totale la somma di € 8.561,98 corrispondente alle tre fatture 3708/2008; 4039/2008; 339/2009. Tale statuizione non è oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato.
SP RL in primo grado ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni precisate nella memoria del 12/11/2021 in cui chiedeva la condanna della controparte “ al netto di quanto deciso con la sentenza 269/2021 della Corte d'Appello di Genova” , richiamandosi per il resto alle conclusioni precisate “dai precedenti difensori”; pertanto, in detta memoria la
SP RL non coltivava la domanda di pagamento delle fatture 3708/2008, 4039/2008 e
339/2009 in quanto somme già riconosciute in altro giudizio;
di conseguenza, SP RL non può richiedere i soli interessi sul credito non più oggetto di domanda e che, peraltro, non risultano neppure richiesti nelle conclusioni precisate dai precedenti difensori: nella memoria ex art. 183 c.p.c. del 3/6/2019 si richiede la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, “accertare che la è debitrice della SP RL la somma di € Parte_2
10.229,18“ senza menzione degli interessi.
La Corte esamina il secondo motivo d'appello incidentale e lo accoglie parzialmente, per quanto di ragione.
Contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, non vi è dubbio che sia esistito un rapporto contrattuale tra la e la CPS RL, regolato dal contratto di outsourcing Parte_2
depositato con il fascicolo monitorio ( doc. 1); il documento risulta sottoscritto tra Pt_3
e la SP RL;
come affermato dalla Corte d'Appello con la sentenza del 27/1/2021,
[...]
l'antinomia è solo apparente in quanto è il padre di Parte_3 CP_2
socio accomandatario della che successivamente diviene liquidatore della Parte_2
in liquidazione. I rapporti tra le parti, inizialmente regolati da detto contratto, Parte_1
sono evidentemente proseguiti sulla base dell'originario accordo;
anche se i soggetti formalmente apparivano diversi portavano avanti la medesima attività sotto forma societaria.
Pur dovendosi riconoscere la sussistenza di un rapporto contrattuale in essere tra le parti, la
CPS RL non ha fornito alcuna prova di avere effettuato le prestazioni portate nella fattura
1016/2009 di € 1.667,20. Nella CTU agli atti esperita nel giudizio innanzi al Tribunale di
7 Massa nella causa impugnata innanzi alla Corte d'Appello, il Consulente Tecnico riporta quanto riferito da che riconosce di dovere a SP RL € 8.561,98; detta somma Parte_2
corrispondente a tre fatture viene poi portata in detrazione nella sentenza della Corte
d'Appello; alcuna menzione viene fatta nella CTU ed in genere in detto procedimento alla fattura 1016/2009. L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore e l'opponente quella di convenuto, gravato dell'onere di contestare il diritto azionato: l'opposta non ha fornito alcuna prova di aver effettuato le prestazioni di vidimazione dei registri, autoliquidazione
INAIL ed elaborazione pratiche e pratiche di rateizzo indicate in fattura 1016/2009; deve essere respinta la relativa domanda di pagamento.
Pertanto, la sentenza di primo grado, seppure con le rettifiche alla motivazione di cui sopra, deve essere interamente confermata.
Considerata la conferma della sentenza di primo grado, deve ritenersi assorbito e respinto il terzo motivo d'appello incidentale.
SPESE DI LITE e SECONDO MOTIVO D'APPELLO
La disciplina delle spese processuali nel giudizio di opposizione deve essere inquadrata nel più ampio principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. secondo cui la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese a favore dell'altra parte;
tuttavia, nel contesto specifico dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite tenendo conto del fatto che la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione.
Nel caso di specie sussiste reciproca soccombenza in quanto in primo grado il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ed il credito dell'opposta non è stato integralmente riconosciuto;
d'altra parte, innanzi alla Corte d'Appello è stato riconosciuto ed accertato il credito della SP RL pari a tre fatture tra quelle azionate con il giudizio monitorio a fronte di un elevato credito della nei confronti di SP RL;
nel presente giudizio Parte_2
d'appello sono stati solo parzialmente accolti sia l'appello che l'appello incidentale.
8 Considerata la reciproca soccombenza sia innanzi al Tribunale che in grado d'appello, la
Corte compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da e, Parte_1
per quanto di ragione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 596/2022 Controparte_1
del 20/8/2022;
- In parziale riforma dell'appellata sentenza, compensa tra tutte le parti le spese del primo grado di giudizio;
- conferma nel resto la sentenza di primo grado;
- compensa tra tutte le parti le spese del presente grado.
- Genova, 20 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini
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