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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'Appello (avverso la Sentenza N° 674/2022, pronunciata nella causa n. r.g.
3292/2017 del Tribunale di Treviso) iscritta al n. r.g. 34/2023 CC da:
C.F. ), di seguito solo prima con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 P_ dell'avv. SARA CICCHELLI del Foro di Roma e poi con il patrocinio dell'avv. DANIELA GIULIANI del Foro di Roma, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), di seguito solo , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 P_ dell'avv. MARCO DE ROSA del Foro di Treviso, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Per Retail:
1 “riformare parzialmente la sentenza n. 674/2022 … e, in via principale, condannare Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al pagamento in favore di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., della somma residua di € Controparte_3
4.609.600,53, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa, maggiore
o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., di cui:
I) € 233.142,00 a titolo di provvigioni relative agli affari che non hanno avuto esecuzione per volontà di (di cui al capo 6.1.2 della comparsa di risposta, come quantificato al punto 3b, pag. 63 P_
osservazioni alla C.t.u. da parte del C.t.p. di , oltre interessi moratori e Controparte_1
rivalutazione;
II) € 940.380,18 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., calcolata sulla base degli importi indicati dalla c.t.u. a pag. 36, ed aggiornati secondo i calcoli effettuati a pag. 63-64 delle osservazioni alla c.t.u. da parte del c.t.p. di euro 11.131,55 a titolo di FIRR Controparte_1
(cfr. punto 2c, pag. 63-64 osservazioni alla C.t.u.); in subordine, euro 122.979,63 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica dagli artt. 10 e 11 dell'AEC 30 luglio 2014; il tutto, oltre interessi moratori e rivalutazione;
III) € 2.428.418,31 a titolo di corrispettivi per le prestazioni rese per conto di P_ P_
presso i negozi gestiti da (oggi di cui al punto 6.6) della Comparsa CP_4 Controparte_2
di risposta con domanda riconvenzionale della così come ricalcolata al punto e, P_ P_
a pag. 63, osservazioni alla C.t.u.; oltre interessi moratori e rivalutazione;
IV) € 1.007.660,04 a titolo di risarcimento danni per i motivi di cui al punto 6.8) della Comparsa di risposta con domanda riconvenzionale della come ricalcolata al punto F, pag. Controparte_1
63, osservazioni alla c.t.u.; oltre interessi moratori e rivalutazione;
in via subordinata, Voglia l'adita Corte d'Appello, nella denegata ipotesi, condannare Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al pagamento in favore di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle seguenti somme: Controparte_3
- € 940.380,18 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., calcolata sulla base degli importi indicati dalla c.t.u. a pag. 36, ed aggiornati secondo i calcoli effettuati a pag. 63-64 delle osservazioni alla c.t.u. da parte del c.t.p. di euro 11.131,55 a titolo di FIRR Controparte_1
(cfr. punto 2c, pag. 63-64 osservazioni alla C.t.u.); in subordine, euro 122.979,63 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica dagli artt. 10 e 11 dell'AEC 30 luglio 2014; il tutto, oltre interessi moratori e rivalutazione;
- € 2.428.418,31 a titolo di corrispettivi per le prestazioni rese per conto di Controparte_2
presso i negozi gestiti da (oggi di cui al punto 6.6) della Comparsa CP_4 Controparte_2
2 di risposta con domanda riconvenzionale della così come ricalcolata al punto e, Controparte_1
a pag. 63, osservazioni alla c.t.u.; oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia anche in via equitativa ex art.
1226 c.c.; in via istruttoria, Voglia l'adita Corte d'Appello ammettere le seguenti istanze:
1. ammettere tutta la produzione documentale di parte convenuta di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, nonché alle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 2 e 3, nonché alla memoria autorizzata del 14.09.2018, compresa quella di cui alla querela di falso ex art.
221 e segg. c.p.c. ed istanza di ricusazione;
2. ammettere tutta la produzione documentale dell'appellante prodotta in sede di consulenza tecnica
d'ufficio; nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, per il caso in cui Codesto Ecc.ma Corte ritenesse di valutare una riapertura, Voglia: ordinare l'esibizione ex artt. 210 e ss c.p.c. delle scritture contabili obbligatorie a carico della società attrice e della incorporata ( , con obbligo di deposito agli atti di CP_4 Controparte_5
causa, come richiesto e rassegnato in sede istruttoria e nel corso delle c.t.u.; ammettere tutte le prove per interrogatorio formale (del legale rappresentante p.t. di parte appellata) e per testi di parte appellante;
in particolare, quelle introdotte con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, nonché con memorie istruttorie ex art. 183, comma VII, c.p.c. n. 2 e 3, nonché memoria autorizzata del 14.09.2018, sui relativi capitoli di prova già introdotti, ma non accolti:
1. Celeste srl, Piazza Amedeo, 8 80121 Napoli;
2. Controparte_6 [...]
Via Alessandro Volta, 45 00153 Roma;
3. – Via di Fontana Candida, 73 CP_7 CP_8
00132 Roma;
4. LO LO - Via Paoli, 57 Cagliari 09128; 5. – Via Crispi, Controparte_9
67 Selargius 09047; 6. – Via Gazie, 41 Montebelluna 31044 (TV);
7. Controparte_10 [...]
– Via Giotto, 45 80026 Casoria (NA); 8. – Via Luigi Pirandello, 5 P_1 Controparte_12
80125 Napoli;
9. – Via Giuseppe Antonio Pasquale, 44 80137 Napoli;
10. P_3 [...]
- Via Vittorio Maria Butera, 5 00169 Roma;
11. – Via Giuseppe P_4 Controparte_15
Tornielli, 6 00151 Roma;
12. – Via Giuseppe Massioli, 4 31100 Treviso;
13. P_6 [...]
– Corso Umberto, 10 80058 Torre Annunziata (NA); 14. – C/O Benstyle srl P_7 P_8
Liz Gallery - Via Benevento snc, 82016 Montesarchio (BN); 15. – C/O TR srl – Via P_9
Bartolo Longo, 345 80147 Napoli;
16. Via Abruzzi 74, 81059 Vairano Controparte_20
Scalo (CE).
Con richiesta di ammissione alla prova contraria.
3 in ogni caso, Voglia l'adita Corte d'Appello
1. condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al Controparte_2
risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
2. condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al Controparte_2
pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, come per legge”;
per : P_
“in via preliminare: dichiararsi inammissibile l'appello di e con esso i singoli motivi d'appello, per Controparte_1
le ragioni esposte in narrativa;
nel merito: in via principale: rigettarsi l'appello di . Controparte_1
In ogni caso, accertarsi che ha pagato, con riserva di ripetizione ed impugnazione, P_
tutto quanto dovuto in forza della sentenza impugnata siccome provvisoriamente esecutiva e pertanto ridursi l'eventuale condanna dell'importo corrispondente. in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 674/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 28.04.2022
(causa n. 3292/2017 R.G.):
previo accertamento dell'intervenuta conclusione del contratto per accollo/espromissione parziale del debito di da parte di;
P_1 Controparte_1
accertarsi la legittimità dell'intervenuto pagamento per compensazione, da parte di
[...]
dell'importo di € 148.750; P_
condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare a Controparte_1
la somma totale di € 425.500, (con, per quanto occorra, restituzione della somma di € P_
148.750 per quanto pagato con riserva di ripetizione da solo a fronte del titolo P_
provvisoriamente esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Treviso oggetto di impugnazione); oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata ex art. 1284 quarto comma c.c. dal dovuto al saldo effettivo”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione del 19.04.2017, conveniva innanzi al Tribunale di Treviso P_ P_
allegando che:
4 - ad ottobre 2013 le parti, nella rispettiva qualità di preponente ed agente, avevano concluso tre contratti di agenzia aventi ad oggetto la promozione della vendita di capi d'abbigliamento e relativi accessori;
- le zone oggetto del diritto di esclusiva erano la Campania e la Sardegna;
- con raccomandata a.r. del 07.04.2016, ricevuta il 19.04.2016 (ma anticipata con fax il 07.04.2016), la preponente era receduta dai contratti con effetto dal 30.04.2016; P_
- nel periodo tra il 04.11.2013 ed il 02.03.2015, la preponente aveva anticipato provvigioni all'agente nella misura di € 775.000,00;
- dall'1.04.2015 al 04.10.2016, le parti avevano “compensato” il credito restitutorio attoreo (fondato sull'anticipazione) nella misura di € 271.250,00, corrispondente al “controcredito” maturato dall'agente a titolo di provvigioni;
- il residuo credito restitutorio attoreo ammontava - dunque - ad € 503.750,00;
- le parti avevano altresì concluso un contratto in virtù del quale aveva assunto nella misura di € P_
425.000,00 il debito che la terza aveva nei confronti di;
P_2 P_
- aveva estinto solo parzialmente tale obbligazione (tramite “compensazione” col credito alle P_
provvigioni), sicché permaneva a tale titolo un credito di di € 276.250,00; P_
- conseguentemente, il credito complessivo di BE ammontava ad € 780.000,00;
- tale credito andava posto in compensazione col controcredito della convenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di (ulteriori) provvigioni. si costituiva in giudizio il 17.07.2017, contestando specificamente le allegazioni e deduzioni P_3
poste a fondamento delle domande avversarie e facendo valere in riconvenzione diversi controcrediti, ossia:
a) provvigioni maturate nel III trimestre 2016;
b) riaccrediti provvigionali;
c) provvigioni maturate nel IV trimestre 2016;
d) provvigioni per l'anno 2017 (v. scadenza naturale del rapporto di agenzia);
e) provvigioni relative agli affari che non hanno avuto esecuzione per volontà di;
P_
f) indennità sostitutiva del preavviso ovvero a titolo di risarcimento danni da mancato preavviso per la cessazione del rapporto;
g) indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.;
h) restituzione della somma indebitamente imputata da per Vomero 3; P_
i) provvigioni sulle vendite concluse a “prezzo forzato”;
5 l) corrispettivi per le prestazioni rese per conto di presso i negozi gestiti da (di P_ CP_4
seguito solo;
CP_4
m) risarcimento danni.
C. All'esito dell'espletamento di CTU contabile a mezzo del dott. di Treviso, con Persona_1
Sentenza N° 674/2022, pubblicata il 28.04.2022, il Tribunale di Treviso ha statuito:
“condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di € 415.248,94, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (art. 150 nn. att. cpc) e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata (su base annuale) con decorrenza dalla data della domanda;
rigetta le altre domande;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. a carico delle parti in pari misura”.
D. Avverso detta pronuncia, il 05.01.2023 ha proposto impugnazione formulando le seguenti P_
doglianze.
- Primo motivo - calcolo delle provvigioni ed esibizione documentale obbligatoria - omessa valutazione dei fatti e delle prove - violazione artt. 115, 116, 198 e 210 c.p.c., artt. 1748, 1749, 2711, comma 2, 2220, 2697 e 2729 c.c., artt. 24 e 111 cost., art. 6 Cedu.
Risulta preteso l'importo di € 260.558,95 a titolo di provvigioni relative agli affari che non hanno avuto esecuzione per volontà di , ciò alla luce del rifiuto opposto da quest'ultima all'esibizione degli P_
“ordini” raccolti per il tramite dell'agente.
Il Tribunale non ha considerato che la parte obbligata all'esibizione non può negare l'accesso ai documenti che le vengono richiesti;
non ha considerato la violazione dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili previsto dall'art. 2220 c.c.; non ha valutato l'evidente “rifiuto” quale comportamento apprezzabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116 c.p.c., riconoscendo la debenza a per facta concludentia delle provvigioni richieste in via riconvenzionale. P_
- Secondo motivo - indennità dovute all'agente - omessa valutazione dei fatti e delle prove - violazione artt. 115, 116, 198 c.p.c., artt. 1751, 2697, 2729 c.c., artt. 24 e 111 cost., art. 6 Cedu.
E' mancato il riconoscimento d'indennità ex art. 1751 c.c. e/o d'indennità meritocratica, più favorevole rispetto a quella determinata sulla base dei criteri di cui agli A.E.C. vigenti.
Il Tribunale non ha valutato che l'agente ha procurato ben 16 nuovi clienti e solo per questo risulta immotivata e contraddittoria la deduzione di assenza dell'indennità; è stato considerato il numero dei clienti a fine mandato (sui mastrini nell'anno 2017), ben oltre la cessazione dei mandati dell'agente avvenuta il 30.04.2016; il CTU avrebbe dovuto prendere in esame il numero di clienti a cui P_
aveva fatturato negli ultimi 3 mesi del 2016 (in vigenza dei mandati Retail), più precisamente nei mesi
6 di febbraio-marzo-aprile 2016; gli rifacendosi in parte alle previsioni di cui all'art. 1751 c.c., P_4 stabiliscono che l'indennità meritocratica non è dovuta soltanto nel caso in cui il contratto si concluda per un fatto imputabile all'agente; il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c. ed ex A.E.C. è da ascrivere all'esclusiva imputabilità del recesso alla preponente ed alla sua omessa esibizione documentale.
- Terzo motivo - ordini - omessa valutazione dei fatti e delle prove;
violazione artt. 115 e 116 CP_4
c.p.c.; artt. 1730, 1749, 2697 c.c., artt. 24 e 111 cost., art. 6 Cedu.
Viene rivendicata la consulenza/raccolta d'ordini per cui spettano € 2.274.296,52 di compensi.
Il Tribunale non ha tenuto conto che è stata “controllante” di (ovvero parte di un P_ CP_4
accordo di c.d. centralizzazione delle disponibilità del gruppo di società/divisioni in un unico soggetto giuridico costituito dalla holding, v. cash pooling) e - quindi - doveva rispondere de plano per le obbligazioni della “controllata”; sul punto, sono stati forniti documenti da cui si evince che il capitale era detenuto al 100% . P_
Ad ogni modo, a seguito di fusione, è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio P_
attivo e passivo della società incorporata (già ed in tutte le sue ragioni, quote e Controparte_5 CP_4
diritti, come pure in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.
Esistono bonifici per prestazioni rese per B.R.I. che sono stati eseguiti in favore di direttamente P_
da . P_
Il valore totale degli ordinativi raccolti da e trasmessi a , evasi e regolarmente giunti a P_ P_ buon fine, ammonterebbe ad € 56.857.423,00, incluso quello che ha riguardato i punti vendita CP_4
Sono stati versati da i contratti con i consulenti che hanno svolto attività per ordini P_ P_5
attraverso accordi con , si è resa disponibile - dietro richiesta della committente - a
[...] P_
fornire i servizi diretti a creare una struttura di gestione-ordini su tutti i punti vendita non CP_4 provvisti di un'organizzazione in grado di gestire l'attività in questione in modo autonomo. ha offerto servizi di consulenza commerciale a tra il 2003 ed il 2012 e solo nel P_ Parte_1
2013 ha firmato i contratti di agenzia.
- Quarto motivo - risarcimento danni - omessa valutazione dei fatti e delle prove - violazione degli artt.
115, 116, 194, 198 e 210 cpc - violazione degli artt. 1749, 2598, 2599, 2600 2697 e 2729 c.c., artt. 24,
41, 111 cost., art. 6 Cedu.
Sono stati i clienti nelle zone di che sono falliti a causa del comportamento scorretto e lesivo di P_
. P_
ha documentato che si è “appropriata” dei dipendenti di e della rete vendite a P_ P_ P_
mezzo dei sub-agenti; fra il 30 aprile e i primi di maggio 2016, ha ricevuto le lettere di P_
7 dimissioni da parte dei suoi nove sub-agenti operanti nei territori di Campania e Sardegna che, immediatamente dopo, sono stati assunti da con contratto di lavoro subordinato. P_
Si è trattato di concorrenza sleale e, una volta accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si presume.
E. si è costituita in II Grado, deducendo di avere pagato - in ottemperanza alla Sentenza P_ immediatamente esecutiva di I Grado - quanto dovuto a [sebbene con riserva d'appello e di P_ ripetizione dell'indebito]; replicando che il gravame avversario è la mera ripetizione delle difese di I
Grado; rifiutando il contraddittorio sulle domande nuove;
proponendo - a sua volta - appello incidentale.
In particolare, ha così
contro
-dedotto.
- Sul primo motivo - inammissibilità ed infondatezza.
La preponente non solo ha esibito tutte le scritture contabili e le documentazioni che le erano state richieste e di cui era effettivamente in possesso, ma ha pure chiarito alcuni aspetti operativi per i quali il CTU aveva manifestato difficoltà nel maneggiare la documentazione fornitagli;
in particolare, ha procurato al perito d'ufficio la legenda per tutti i codici interni utilizzati nelle fatture e/o nei mastrini ed ha invitato l'Ausiliario a recarsi presso la sede aziendale e ad estrarre quel che credeva dalla contabilità.
Tutte le informazioni sul c.d. ordinato sono state - fin dall'origine - a disposizione di perché era P_
sempre lei a raccogliere gli ordini presso la clientela ed a trasmetterli in via telematica (senza che entrassero a fare parte della “contabilità” di ). P_
L'art. 2214 c.c. impone l'obbligo di tenere il libro giornale ed il libro degli inventari nonché le altre scritture richieste dalle dimensioni e dalla natura dell'impresa, le quali vengono per prassi identificate anzitutto in quelle di “rilevanza fiscale” (e gli ordini non lo sono).
I moduli (ovvero i dati) degli ordini non rientrano nemmeno tra gli altri libri obbligatori che le S.r.l. come BE debbono tenere (v. art. 2478 c.c.).
- Sul secondo motivo - indennità dovute all'agente - inammissibilità.
Le zone assegnate a hanno presentato, alla cessazione del rapporto d'agenzia, condizioni P_
peggiori di quelle iniziali, essendoci stato un calo significativo sia del “monte” fatturato complessivo di zona, sia del numero dei clienti, crollato da 91 a 54, con una diminuzione addirittura del 40,7%.
Sono mancati entrambi i presupposti (v. 'sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi') per il riconoscimento di un'indennità ex art. 1751 c.c. ovvero - in alternativa e non in cumulo - di un'indennità meritocratica da A.E.C. (v. indennità suppletiva di clientela parte B).
8 Del resto, non ha chiesto con l'appello che le sia riconosciuta l'indennità 'meritocratica' di cui P_ all'A.E.C. ovvero l'indennità suppletiva di clientela parte B, bensì quella maggiore di cui all'art. 1751
c.c.
Cont
- Sul terzo motivo - pretesi ordini inammissibilità e comunque infondatezza.
Non è esistito alcun contratto di “consulenza” fra e P_ P_
Nei contratti di consulenza di Retail con B.R.I. non è stato fissato un compenso a percentuale sui fatturati, bensì un compenso fisso ed a forfait.
Del tutto nuovo è il richiamo di in appello all'art. 2041 c.c.. P_
In ogni caso, sono maturate le varie prescrizioni eccepite fin dal I Grado.
Mancano allegazioni e/o produzioni di riscontro che possano supportare l'an della richiesta concernente CP_4
Nel patrimonio di non è stata rinvenuta una voce passiva rappresentata da un c.d. fondo rischi per CP_4
una causa od una pretesa nei suoi confronti ad iniziativa di P_
La causa contro è iniziata prima della fusione di che è stata iscritta nel Registro delle P_ CP_4
Imprese il 29.11.2021; a quella data, e avevano già depositato sia il foglio di P_ P_
precisazione delle conclusioni - in data 15.07.2021 -, sia entrambe le scritture conclusive (le conclusionali in data 14.10.2021 e le repliche in data 04.11.2021).
- Sul quarto motivo - risarcimento danni - inammissibilità e comunque infondatezza.
Retail in appello ha introdotto allegazioni di fatto che non erano presenti negli atti del I Grado;
si tratta di nova con consentite e non giustificate in appello, non risultando “indispensabili”.
Ben 4 su 6 dei clienti menzionati da come “falliti” lo sono stati almeno tre anni dopo (uno, P_ addirittura, quattro anni dopo) e gli altri 2 su 6 oltre un anno dopo l'inizio del rapporto d'agenzia.
Difetta la prova del carattere illecito dei comportamenti attribuiti a , del loro nesso causale con P_
un eventuale danno, di elementi che consentano di ipotizzare una quantificazione in termini economici per il pregiudizio subito (anche sotto il profilo equitativo).
ha impugnato in via incidentale: P_ la negazione dell'intervenuto accordo per accollo/espromissione del debito di ed il P_6
conseguente rigetto della condanna di al pagamento della somma di € 276.250,00, quale residuo P_
importo accollato ed ancora dovuto.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 1326 c.c. - motivazione errata, insufficiente
e contraddittoria.
Per , anche ammettendo che accollo/espromissione non si siano conclusi con lo scambio di P_
due dichiarazioni corrispondenti, perché quella datata 20.12.2013 inviata da sarebbe stata una P_
9 controproposta, comunque essa è stata accettata tacitamente da con la sua spontanea esecuzione. P_
ha emesso sette fatture (trimestrali), di cui due successive al recesso dai contratti di agenzia con P_ decorrenza 30.04.2016, con le quali ha accettato (nell'arco di 18-20 mesi complessivi) il pagamento per
“compensazione” con le rate del debito di Vomero 3 che si è assunta.
F. Dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stato dato atto dell'inserimento materiale nel fascicolo di del DVD file-audio proveniente da è stato assegnato apposito Pt_2 P_
termine per controdeduzioni al riguardo di che ne ha usufruito;
è stato rilevato che il tenore P_
degli scritti difensivi non lasciava margini per esperire un tentativo di conciliazione, pur sollecitato dall'appellante; sono state depositate le note finali ex art. 190 c.p.c.; in data 27.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
G. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019); non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono “ancorate” al contenuto della decisione impugnata. P_
Va aggiunto, a proposito della portata (ratione temporis) dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n. 13535/2018); in tale senso, la citazione in appello di è immune da P_
vizi.
H. A questo punto, dal momento che i motivi dell'appello principale sono particolarmente incentrati sulle modalità di espletamento e sugli esiti della perizia contabile di , è necessario ricordare - in Pt_2
linea di principio - che l'unico rimedio concesso alle parti per contestare la scelta del CTU è la sua ricusazione, sotto il profilo della non imparzialità del professionista designato, ma la relativa istanza va proposta entro il termine di tre giorni prima dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico ex art. 192, comma 2, c.p.c.; nello stesso termine, anche il CTU deve comunicare se sussistono eventuali motivi di astensione.
10 Nella fattispecie per cui è lite, la nomina del dott. di Treviso ad opera del Giudice di Persona_1 prime cure risale al 19.11.2018; il giuramento è avvenuto all'udienza del 22.01.2019; le operazioni peritali hanno avuto inizio il 14.02.2019; non è stata formulata alcuna ricusazione tempestiva.
La CTU è stata depositata il 29.11.2019 e solo in data 31.05.2020 ha dimesso “querela di falso P_ ex artt. 221 e seguenti c.p.c.” in ordine ai verbali n. 1 (v. 14.02.2019) e n. 4 (v. 26.11.2019 tentativo di conciliazione) delle operazioni peritali, con indicazione di due registrazioni sonore dell'incontro del legale rappresentante di (v. Emanuele Pavoncello) con il CTU avvenuto il 26.11.2019 (v. allegati P_
34 e 35 non rinvenuti - però - assieme alla “querela”).
I file-audio sono stati dimessi mediante nota di deposito del 04.06.2000, ossia a distanza di diverso tempo dalla fine delle operazioni peritali, pur essendo antecedenti alla perizia conclusiva (dato che nulla è stato dedotto, allegato, comprovato circa una loro “sopravvenienza”).
Subito dopo l'espletamento della CTU, - senza denunciare puntualmente comportamenti lesivi e P_
negligenti del dott. - il 06.12.2019 ha formulato istanza ex art. 278 c.p.c. di condanna alla Per_1 provvisionale nella misura del credito risultante proprio dalla perizia d'ufficio (v. “€ 144.982,93, a titolo di provvigioni “terzo trimestre 2016”, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002, ovvero nella somma minore e/o diversa ritenuta di giustizia”).
Siffatta pretesa è stata reiterata l'11.12.2021 e poi il 30.01.2020, assieme alla domanda d'integrazione del contraddittorio - sempre alla luce del tenore della CTU - nei confronti dei terzi P_7
(poi e di (poi .
[...] Controparte_28 Controparte_29 Controparte_5
Dunque, è oggettiva la contraddittorietà della strategia processuale di che - in un primo momento P_
(v. gennaio 2019-dicembre 2020) - ha inteso “recepire” importanti risultanze della CTU e poi - a distanza di diverso tempo (fine maggio-primi di giugno 2020) - ha messo in dubbio radicalmente l'imparzialità del consulente d'ufficio e la correttezza del suo lavoro, domandando la rinnovazione della perizia nelle (prime) conclusioni rassegnate proprio il 04.06.2020.
Sul punto, va osservato che il Giudice - ai sensi dell'art. 196 c.p.c. - ha il potere discrezionale di disporre la rinnovazione delle indagini peritali quando i risultati sono insoddisfacenti ovvero inidonei a raggiungere lo scopo per cui è stato previsto l'approfondimento tecnico oppure quando la consulenza è affetta da vizi di forma tali da avere comportato la lesione del diritto di difesa di una delle parti;
questioni relative alla chiarezza della relazione - invece - possono essere risolte dal Giudicante con una semplice richiesta di chiarimenti.
L'istanza di rinnovo non può scaturire solo dalla “divergenza” fra i contenuti della CTU e quelli elaborati dal CTP
11 Inoltre, anche in presenza di un'esplicita richiesta di parte, il Giudice non è tenuto a disporre una nuova consulenza d'ufficio se non vi sono stati vizi procedurali che abbiano determinato la violazione del principio del contraddittorio e/o se la perizia non si presenta insufficiente, incoerente, illogica, lacunosa nelle risposte.
Ebbene, dall'esame della relazione del dott. non si evincono minimamente situazioni di Per_1
questo genere, il che esclude - in radice - che vi siano gli estremi per disporre una nuova CTU contabile.
I. Per venire al merito del presente gravame, occorre soppesare - innanzitutto - che, secondo l'odierna appellante il Tribunale di Treviso avrebbe dovuto esprimersi sulla decisiva e denunciata P_ questione della violazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso dal Giudicante a carico di
. P_
Per il Tribunale avrebbe omesso di espletare l'opportuno approfondimento sulla c.d. cogenza P_ processuale dell'istituto in questione e sulle conseguenze probatorie che la sua ingiustificata violazione verrebbe ad assumere nel processo civile, in punto di adempimento dell'onere della prova della parte gravata.
A quest'ultimo proposito, è doveroso evidenziare che sarebbe spettato (solo) a comprovare in P_
forma documentale - esatta e completa - i presupposti ed i contenuti dei suoi diritti economici azionati in via riconvenzionale;
tale obbligo è stato assolto solo parzialmente.
In verità, nel caso di contenzioso sulle provvigioni, compete all'agente - secondo la regola ordinaria -
l'obbligo di dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto alla provvigione, vale a dire la conclusione degli affari ed il pagamento della controprestazione da parte del terzo (ove sia stato previsto - come nel nostro caso - il “buon fine” con il cliente dell'ordine procurato).
Tale prova può essere difficoltosa;
per questa ragione, vi sono - in favore dell'agente - specifici diritti d'informazione (v. art. 1749 c.c.); innanzitutto, il preponente deve comunicare - in un termine ragionevole - all'agente l'accettazione (oppure il rifiuto) e l'esecuzione (o meno) dell'affare procuratogli nonché è obbligato a consegnare all'agente un “estratto conto” delle provvigioni dovute, ciò - al più tardi - entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui sono maturate.
L'“estratto conto” deve indicare gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo del compenso e l'agente può contestare il “conto” entro il termine di 30 giorni;
la mancata contestazione equivale ad accettazione;
tale termine assume valenza esclusivamente per gli affari inclusi nell'estratto conto provvigionale e non per quelli omessi dalla preponente.
Pertanto, l'agente - anche in pendenza del rapporto - può chiedere l'acquisizione delle scritture contabili relative a tutti gli affari promossi nella zona di competenza, al fine di verificare se la
12 preponente abbia omesso l'indicazione di taluni affari andati a buon fine senza alcun riconoscimento provvigionale a suo favore.
Nel nostro caso, è stato dato ampio spazio all'ordine di esibizione delle scritture contabili avanzato da nei confronti di;
per contro, non è stato possibile acquisire presso la P_ P_
preponente i c.d. ordini (non afferenti - peraltro - alla contabilità) via via “raccolti” da ed P_
“accettati” da;
comunque, si sarebbe trattato di documenti “insufficienti” senza la P_
prova della regolare esecuzione (v. pagamento della merce ordinata e consegnata) da parte della clientela, come verrà spiegato nel prosieguo.
Ad ogni modo, va rimarcato che il CTU non può sopperire alla mancanza di documenti, se non ricorrendo ad artifici contabili fondati su mere ipotesi;
ciò non è accaduto perché il dott.
[...]
si è basato sui soli documenti a disposizione giungendo a conclusioni rettamente Per_1
argomentate.
Del resto, la pronuncia di I Grado non è stata impugnata a proposito della premessa de iure relativa all'esigenza di ottenere il computo funzionale alla determinazione del “dovuto” rispetto al solo contenuto dei documenti a disposizione ed intellegibili;
quindi, sul punto l'approdo sarebbe coperto da giudicato.
L'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti integra un comportamento del quale il Giudice può - nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali - desumere semplici argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. (v. Cass. n. 16472/2024).
Appunto perché involgente l'esercizio di potestà valutative discrezionali, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione (v. Cass. n. 15768/2004; Cass. n. 2148/2017).
Nella situazione che ci interessa, l'adesione del Tribunale di Treviso alle risultanze della CTU contabile non è stata acritica, ma è intervenuta in favore di una delle plurime ipotesi di risposta ai quesiti peritali, in quanto congruamente motivata, scevra da vizi logici e non sottoposta a contestazioni pienamente convincenti.
In assenza di critiche fondate su elementi tangibili e sicuri, la condivisione della perizia ad opera del
Giudice del merito non solo non costituisce motivazione apparente, ma è pienamente conforme al principio di diritto sopra richiamato (v. Cass. n. 11917/2021).
D'altro canto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ove il Giudice di merito aderisca ai risultati della
CTU, non è tenuto ad esporre in modo capillare le ragioni di questo suo convincimento, posto che la decisione di abbracciare le risultanze della stessa implica - di per sé - valutazione ed esame delle contrarie deduzioni di parte, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso
13 logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.
In tal caso, l'obbligo di motivare è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni di parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (v. Cass. n. 27910/2020).
L. Tutto ciò premesso, l'appello principale di è solo parzialmente fondato. P_
a- Le odierne parti hanno sottoscritto tre contratti, due per l'area geografica Campania ed uno per la
Sardegna, differenziando la linea di abbigliamento dall'intimo (v. UN RS of BE/ SL ed
OR of BE, a cui corrispondono tre diversi “codici”):
1) per la regione Sardegna, con riferimento ai marchi UN RS of BE (adulto e bambino) e
SL (adulto e bambino), contratto sottoscritto da in data 24.09.2013 con invio all'agente che P_
l'ha restituito con firma per accettazione in data 17.10.2013;
2) per la regione Campania, con riferimento ai marchi UN RS of BE (adulto e bambino), contratto sottoscritto da in data 24.09.2013 con invio all'agente che l'ha restituito con firma P_
per accettazione in data 17.10.2013;
3) per la regione Campania, con riferimento al marchio OR of BE (biancheria intima, biancheria da notte, costumi da bagno e accessori), contratto sottoscritto da in data 24.09.2013 P_ con invio all'agente che l'ha restituito con firma per accettazione in data 17.10.2013;
4) modifica contrattuale del contratto di cui al punto 3) (regione Campania marchio OR of
BE) sottoscritto da in data 25.09.2014 con mero invio all'agente (tale variazione non è P_ stata sottoscritta dall'agente in quanto il contratto ha previsto la facoltà di modifica contrattuale come avvenuta).
Detti contratti hanno avuto effetto sino al 30.04.2016, come indicato nella lettera/fax di recesso del
07.04.2016 inviata da a P_ P_
Per meglio focalizzare l'oggetto del contendere, è opportuno mettere in evidenza che le richieste economiche complessive delle parti, desumibili dall'atto introduttivo e dalla comparsa (come integrati dalle successive memorie) di , sono state: Pt_2
€ 130.950,00 ad opera di P_
€ 4.819.323 ad opera di Retail
b- L'art. 11 di tutti gli accordi contrattuali ha fissato che la provvigione deve essere calcolata “sul fatturato netto andato a buon fine delle vendite effettuate da ai Clienti nell'Area con Pt_3
l'intervento dell'Agente.” [omissis] “Le parti espressamente convengono che il diritto al pagamento della provvigione maturerà solo con l'incasso degli importi fatturati” [v. sequenza: fatturazione-
14 incasso-provvigione, senza anticipazione finanziaria rispetto al buon fine della fattura e con interesse diretto dell'agente ad attivarsi per il recupero del credito in caso di insoluto].
Detta previsione negoziale è applicativa del comma 4 dell'art. 1748 c.c., il quale espressamente dice:
“Salvo che sia diversamente stabilito [come accaduto fra e ], la provvigione spetta P_ P_ all'agente dal momento … in cui il preponente ha eseguito … la prestazione … La provvigione spetta all'agente, al più tardi, … dal momento … in cui il terzo ha eseguito … la prestazione …”.
La percentuale relativa alla provvigione è stata indicata nel 4% per i contratti di cui ai punti 1) e 2) e nell'8% per il contratto di cui al punto 3), ridotto poi al 4% con la modifica contrattuale datata
25.09.2014 di cui al punto 4).
Il medesimo art. 11 ha previsto altresì che “L'Agente non ha diritto a provvigioni in tutti i casi in cui gli affari da lui promossi non siano stati integralmente o parzialmente accettati e conclusi da , Pt_3
ovvero, benché accettati, non siano stati eseguiti per cause di forza maggiore o per altre gravi ragioni”.
Dunque, come da previsioni contrattuali, le provvigioni andavano/vanno calcolate sugli importi incassati.
Tuttavia, in questo caso, laddove esistesse prova che il cliente non ha pagato perché la preponente non ha eseguito regolarmente la sua prestazione, allora sarebbe come se il cliente avesse pagato e la provvigione rimarrebbe dovuta dalla data in cui il cliente avrebbe dovuto pagare.
c- I “mastrini” di non sono risultati immediatamente leggibili né utilizzabili per fornire le P_
risposte operative.
Per esaminarli è stato necessario acquistare (ad opera del CTU) un software per la “lettura” dei file in formato pdf e per la loro trasposizione in excel; una volta tramutati i dati nel foglio excel, essi non sono risultati ancora pienamente utilizzabili, essendosi resa necessaria l'attuazione di un complesso e lungo lavoro di riadattamento dei dati.
d- E' pacifico che ha corrisposto a anticipi provvigionali fra il 04.11.2013 e il P_ P_
02.03.2015 per un totale complessivo di € 755.000,00.
, nel liquidare e pagare le provvigioni via via maturate, conteggiava “a deconto” e tratteneva P_
una quota delle stesse a titolo di anticipi.
Retail, allo stesso modo, nell'emettere le sue fatture periodiche “registrava” nelle medesime l'importo in deduzione del proprio credito indicandolo con la descrizione di “anticipo provvigioni” con segno negativo.
15 Quindi, dalla somma dovuta da a a titolo di provvigioni è necessario dedurre la somma P_ P_ già corrisposta a titolo di anticipi provvigionali, al netto delle somme già “restituite” - mediante compensazione - dalla medesima P_
e- L'importo complessivamente già “compensato” (pagato) dall'agente a ammonta a P_ complessive € 271.250,00 (sul totale anticipato da di € 755.000,00). P_
Residuano, pertanto, somme a credito di per € 503.750,00 a titolo di anticipi P_
provvigionali, ciò alla luce delle risultanze - su base documentale - della CTU.
M. In punto di RIACCREDITI PROVVIGIONALI pretesi da è necessario svolgere talune P_
considerazioni.
sin dal I Grado, ha preteso che gli importi calcolati a titolo di provvigioni venissero aumentati P_ delle somme dovute a titolo di “riaccrediti provvigionali”.
Si tratta di cifre “decurtate” da dalle provvigioni mediante “note a credito” (del P_
cliente).
L'agente ha calcolato € 32.390,50 per il periodo fino al III trimestre 2016 ed € 35.109,35 per il periodo successivo.
Nel corso della CTU, sono state chieste tutte le note a credito a , che ne ha fornita solo una P_
parte, ossia quella relativa al periodo dal 28.08.2014 sino al III trimestre 2016, mentre per il IV trimestre 2016 e tutto il 2017 sono stati esaminati i mastrini-clienti e sono state estrapolate le somme imponibili selezionando in file-excel i tre codici dell'agente (v. OIF-OIC-OID corrispondenti alle linee di prodotti trattate) e depurando tale selezione dagli importi che riportano nella colonna “testo riga” diciture relative a storni per difetti, resi merci, capi mancanti e bonus per contratto franchising.
Invero, le provvigioni - da contratto - devono essere conteggiate sulle somme incassate, ma l'emissione di tali note di credito in favore del cliente (a diminuzione del fatturato/credito e -quindi - delle provvigioni potenziali) non è regolamentata nei patti contrattuali preponente-agente ed è avvenuta per decisione unica e discrezionale di , con l'effetto - a sfavore dell'agente - di ridurre le P_
provvigioni senza alcuna giustificazione.
Il valore complessivo delle note di credito disponibili ammonta complessivamente ad € 1.291.241,37 per il periodo dal 28.08.2014 al 31.12.2017, importo sul quale potrebbero venire calcolate le provvigioni del 4%.
Sul punto - però - ai sensi dell'art. 1748, comma 5, c.c., “Se il Preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'Agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità”
16 Dunque, sono state calcolate dal CTU le provvigioni in favore di unicamente sugli importi delle P_
note di credito (prodotte) emesse con la causale bonus commerciali et similia; in sostanza, non sono state calcolate le provvigioni sugli importi stornati a causa di difetti, resi merci, capi mancanti e bonus per contratto franchising, mentre sono state calcolate sugli importi stornati per ragioni pubblicitarie in quanto non dipendenti dalla volontà dell'agente e non previste nei contratti.
Il TOTALE DOVUTO è risultato di € 45.222,85.
N. A proposito di PROVVIGIONI SU AFFARI NON ESEGUITI, ha chiesto e quantificato P_
provvigioni su affari che non hanno avuto esecuzione per volontà di pari a complessive P_
€ 260.558,95.
Tali importi derivano dal calcolo basato sulla differenza tra gli ordini acquisiti (a dire dell'agente) per il periodo 2013-2016 e quantificati (dallo stesso agente) in € 63.116.562,00 ed il fatturato indicato da pari ad € 56.602.588,24. P_
In realtà, non vi è spazio per tale voce, perché le provvigioni - per volontà negoziale dei contraenti - devono essere conteggiate sugli “incassi”.
Non è utile prendere in considerazione i documenti relativi al c.d. ordinato, in quanto - in ogni caso - non si tratta di somme successivamente fatturate nonché incassate da . P_
I dati relativi al c.d. ordinato (come quantificato dall'agente) non sono stati considerati nel determinare le correlate provvigioni in favore dell'agente, poiché le stesse sono maturate - come da contratto - unicamente sull'incassato.
Non resta che accertare che nulla è dovuto a per la voce in parola. P_
Per completezza, vale la pena aggiungere che un conto è “non accettare” l'ordine ed un conto è
“annullare” o “stornare” l'ordine dopo che è stato accettato;
solo la prima evenienza è a totale discrezione della preponente e, se l'accettazione non avviene, l'agente non ha diritto alla provvigione;
invece, la seconda ipotesi (v. annullamento o storno) - dopo che l'ordine è stato accettato - determina di per sé il sorgere del diritto alla provvigione;
in tal caso, la preponente, per sostenere che l'agente non ha diritto alla provvigione, deve provare che l'annullamento o lo storno è avvenuto per colpa del cliente e non per responsabilità propria.
Nella situazione specifica, doveva essere a dimostrare l'accettazione degli ordini inviati alla P_
preponente e solo dopo sarebbe stata onerata della prova del mancato incasso del prezzo per P_
inadempimento imputabile al cliente.
Dato che non ha provato gli ordini accettati, non ha avuto l'esigenza di dedurre P_ P_
l'insoluto.
17 O. Circa le PROVVIGIONI SU VENDITE A PREZZO FORZATO, va detto che si tratta di somme relative a vendite di prodotti facenti parte della stagione di sell-out in corso, per i quali vengono applicati ai clienti “sconti particolari”.
Questi importi sono riconducibili alle “rimanenze” e sono esplicitamente escluse dai contratti di agenzia, che all'art. 2 “Prodotti Contrattuali”, stabiliscono l'esclusione dal mandato “dei prodotti stock (collezioni precedenti alla collezione in vigore al momento della raccolta degli ordini), delle rimanenze (prodotti relativi alla stagione di sell-out in corso) e dei prodotti difettati”.
Pertanto, nulla spetta a a tale titolo. P_
P. Da quanto finora esposto si evince che: il totale delle provvigioni che spetterebbero a ammonta ad € 477.655,10, importo dal quale P_
- però - va dedotta la somma erogata da a titolo di “anticipi provvigionali” per € P_
503.750,00 ed alla quale vanno sommati i “riaccrediti provvigionali” per € 45.222,85; quindi il credito netto di per provvigioni risulta pari ad € 19.127,95, come stabilito dal Tribunale di P_
Treviso.
Q. Per venire alle conseguenze del recesso anticipato di ai danni di nei rapporti di P_ P_
agenzia per cui è lite, assumono rilievo:
1) Indennità sostitutiva per il mancato preavviso;
2) Indennità di cessazione del rapporto;
INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER IL MANCATO PREAVVISO, non è stata oggetto di specifica impugnazione, ma il relativo computo va richiamato per dimostrare la coerenza e la completezza dei risultati peritali nel loro insieme ed alla luce della documentazione utilizzata nella CTU.
In data 07.04.2016, l'agente ha ricevuto la comunicazione di recesso da parte della preponente, la quale rendeva noto che l'interruzione del mandato avrebbe avuto effetto dal 30.04.2016.
Il recesso - quindi - è stato conosciuto con un preavviso di soli 23 giorni, anziché di 3 mesi come previsto dal Codice Civile e dagli Accordi Economici Collettivi (v. A.E.C.).
A tale scopo, sono stati esaminati dal CTU i contratti di “Agenzia senza rappresentanza e senza deposito” stipulati fra le parti, che - all'art. 14 (di ciascuno di essi) - prevedono:
“Il presente contratto si intende entrato in vigore dal 1 ottobre 2013 e resterà in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna parte potrà recedervi mediante preavviso previsto dall'art. 1750 del codice civile, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R o fax. Le parti convengono che il termine di preavviso scadrà decorso il termine previsto dalla legge, calcolato con decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. […]
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto
18 Inoltre potrà recedere, in ogni momento, dal contratto con effetto immediato, corrispondendo Pt_3 all'Agente un'indennità sostitutiva del preavviso pari, per ogni mese di preavviso dovuto, ad un dodicesimo della provvigione corrisposta alla controparte nell'anno di calendario precedente. […]”
Sul tema, gli Accordi Economici Collettivi del 30.07.2014 per i settori industriali e della cooperazione così recitano all'art. 9:
“In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:
A – Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto …”.
L'art. 1750 c.c. stabilisce:
“Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il Preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'Agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario”.
Nel caso di specie, i contratti fra le parti sono stati (tutti) conclusi il 24.09.2013 con decorrenza
01.10.2013 e sono cessati (tutti) con effetto dal 30.04.2016.
S. All'esito dell'analisi di tali contratti, degli A.E.C. Agenti e Commercio e della normativa prevista dal
Codice Civile, il CTU ha calcolato l'INDENNITÀ PER IL MANCATO PREAVVISO come segue:
a) individuando le provvigioni relative all'ultimo anno di calendario di attività, come pattuito contrattualmente, quindi dovute per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 [v. PROVVIGIONI 2015];
b) indicando il periodo di preavviso dovuto in 2 mesi e 7 giorni, calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso e quindi dal 07.04.2016 (come previsto dalle pattuizioni tra le parti) sino al 06.07.2016; considerato che il periodo di preavviso lavorato va dal 07.04.2016 al
30.4.2016 (corrispondente a 23 giorni) e che i 3 mesi dal 07.04.2016 si concluderebbero al 06.07.2016
(per un totale di 90 giorni), i giorni restanti sono 67 (v. 2 mesi e 7 giorni);
19 3) determinando l'importo medio mensile di provvigioni (come previsto dai contratti) e quindi in 1/12 della provvigione per ogni mese di preavviso;
4) distinguendo la quota parte di provvigione dovuta per il terzo mese di mancato preavviso, stante le previsioni degli A.E.C., in base alle quali “Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso” ed è dovuta una “somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1 gennaio
– 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuti ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso”, e - quindi - dividendo l'importo della media mensile per
30 (giorni-mese) e moltiplicando il risultato per il numero di giorni di preavviso non goduti corrispondenti a 7 giorni (30-23);
5) sommando due mensilità e la quota parte calcolata per il terzo mese.
Il CTU ha calcolato l'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO sul totale delle provvigioni in €
184.791,94, enucleando la parte relativa al contratto a marchio OR pari ad € 12.818,53 e riducendo - quindi - l'indennità sostitutiva sui marchi non OR in € 171.973,42.
Quest'ultimo è il valore riconosciuto da Tribunale di Treviso che non è stato oggetto di gravame mirato.
T. Per venire all'INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO (questa sì sottoposta ad impugnazione) pretesa da in linea riconvenzionale, il CTU ha spiegato che - sulla base dell'art. P_
1751 c.c. - si giungerebbe ad un importo massimo dell'indennità (v. valore annuo di € 857.024,27), da confrontare - però - con il calcolo effettuato in forza degli Accordi Economici Collettivi.
Con riferimento a questi ultimi, una parte dell'indennità viene riconosciuta anche se non ci sia stato alcun incremento della clientela e/o del fatturato.
Nel nostro caso, è stato:
Numero Clienti
Campania: iniziali 59, nuovi +13, persi -38, finali 34;
Sardegna: iniziali 32, nuovi +3, persi -15, finali 20.
Tuttavia, è pacifico che la diminuzione dei clienti è dipesa in modo significativo dal loro sopraggiunto fallimento che non è certamente “imputabile” a P_
Dunque, secondo gli A.E.C.:
1) INDENNITÀ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (FIRR), accantonata dalla mandante nell'apposito Fondo presso l' , anche se non ci sia stato alcun incremento della clientela e/o CP_30 del fatturato da parte dell'agente.
20 2) INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA, collegata all'incremento della clientela e/o del fatturato.
Da CTU:
- FIRR € 23.014,16
- INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA (ISC) – Parte A), corrisposta direttamente dalla preponente all'agente, in aggiunta al FIRR, calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente fino alla data di cessazione del rapporto.
Questa indennità deve essere calcolata applicando l'aliquota del 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute.
Detta “prima parte” dell'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA è stata computata in € 66.419,38
e non è stata appositamente impugnata.
- INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA (ISC) – Parte B), versata direttamente dalla preponente all'agente, in aggiunta al FIRR ed alla prima parte d'indennità suppletiva di clientela, nel caso in cui, alla cessazione del contratto, l'agente abbia apportato nuovi clienti alla preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare alla preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Nel caso in cui si verifichi tale condizione [in effetti, l'agente ha notevolmente incrementato P_ negli anni il c.d. fatturato di zona di in Campania ed in Sardegna], l'importo deve essere P_
determinato come segue:
• individuando il valore annuo dell'incremento delle provvigioni come differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro liquidazioni trimestrali (applicando a queste ultime i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro) per sono stati considerati come ultimi 4 trimestri i periodi da II-2015 a I-2016 e come primi 4 P_
trimestri i periodi da ottobre 2013 a settembre 2014
PROVVIGIONI ULTIMI 4 TRIM. – PROVVIGIONI PRIMI 4 TRIM. = VALORE ANNUO
INCREMENTO PROVVIGIONI
• individuando il tasso dell'incremento annuo finale, commisurato percentualmente all'importo rivalutato delle prime quattro liquidazioni trimestrali il valore annuo dell'incremento delle provvigioni
(di cui al punto precedente)
21 INCREMENTO PROVVIGIONI / PROVVIGIONI PRIMI 4 TRIM. Parte_4
= TASSO INCREMENTO ANNUO
• applicando il 7% sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni, essendo il tasso di incremento risultato superiore al 350%
VALORE ANNUO INCREMENTO PROVVIGIONI * 7% = INDENNITA' SUPPLETIVA B)
• confrontando il valore così ottenuto con la differenza tra l'ammontare massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 C.C. e la somma degli emolumenti FIRR ed Indennità suppletiva di clientela –
Parte A)
INDENNITA' EX 1751 CC – (FIRR+INDENNITA' SUPPLETIVA A) = CAP
All'esito dei conteggi globali del CTU, la seconda parte dell'indennità suppletiva di clientela è risultata pari ad € 56.520,25, in conseguenza dell'incremento cospicuo di fatturato attestato dalle provvigioni riconosciute negli anni a P_
provv. ultimi 4 trim. 876.328,76 provv. primi 4 trim. 68.325,15 valore annuo increm. 808.003,61 provv. tasso incremento annuo 1183% finale indennità supplettiva 56.560,25 parte B)
U. Alla luce di quanto finora esposto, competono alla società odierna appellante:
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO € 171.973,42 (non contestata in II Grado)
INDENNITA' CESSAZIONE DEL RAPPORTO € 23.014,16 (FIRR non contestato in II Grado) + 2 indennità suppletive di clientela - rispettivamente - di € 66.419,38 (non contestata in II Grado) + €
56.560,25 = € 145.993,79.
V. L'agente - con la domanda riconvenzionale - ha chiesto anche il riconoscimento di somme a P_ titolo di provvigioni per prestazioni di “consulenza commerciale” (in senso ampio) non inquadrabile
22 nello schema tipico dell'agenzia effettuate nei confronti dei negozi (v. CP_4 Controparte_29
.
[...]
Il CTU ha osservato come sia stata - ab origine - un soggetto giuridico distinto da CP_4 [...]
poi (in pendenza di giudizio), vi è stata fusione di in;
l'aspetto dirimente è P_ CP_4 P_ che dai documenti di causa non è stato possibile rilevare “i costi annuali di esercizio eventualmente sostenuti dall'Agente per l'asserita attività di prestazioni di servizi svolta nei confronti della società
, ciò in quanto la parte gravata del relativo onere (Retail) non ha provveduto CP_4 all'assolvimento.
[. Quando ha agito in giudizio e quando ha formulato la domanda riconvenzionale in P_ P_
non c'era stata ancora la fusione che ha riguardato dunque, - all'epoca - avrebbe Pt_2 CP_4 P_
dovuto attivarsi direttamente verso quale soggetto giuridico distinto da;
il fatto che in CP_4 P_ corso di causa sia sopraggiunta la fusione di in non può “sanare” il vizio originario CP_4 P_ della domanda, nel senso che la durata del processo di I Grado non può avere “superato” il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla specifica pretesa di in ordine alle c.d. prestazioni P_ P_
B.R.I..
Z. Il CTU non ha potuto verificare se, dopo la cessazione dei rapporti di agenzia , i sub- CP_31
agenti e/o collaboratori di siano stati assunti o abbiano avuto incarichi di agenzia o P_
comunque di collaborazione commerciale con . P_
Se le assunzioni/collaborazioni fossero avvenute, parrebbe innegabile che “l'utilizzazione” da parte della preponente di una rete già esistente rappresenterebbe un plus valore costruito da si pensi - P_
infatti - alle risorse monetarie ed organizzative necessarie per ricercare nuovi ausili sul territorio piuttosto che acquisire agenti, sub agenti o comunque collaboratori già formati, presenti e conoscitori del territorio, del settore, dei clienti acquisiti e dei clienti potenziali nonché dell'organizzazione e dello
“stile” della società preponente . P_
Inoltre, non ha prodotto documenti (quale unico mezzo probatorio idoneo a fornire elementi P_ precisi e sicuri) che rendano possibile, come indicato nel quesito sottoposto al CTU, l'individuazione e la quantificazione degli “eventuali investimenti sostenuti dall'Agente relativi all'organizzazione commerciale, fatti e appostati in conto capitale nei vari esercizi”; conseguentemente, il CTU non ha avuto i dati necessari (nella disponibilità dell'agente) per dare compiuta risposta al quesito.
Per completezza, circa le istanze istruttorie formulate da (reiterando quelle articolate in I P_
), si deve considerare che afferiscono a circostanze che sono obiettivamente “assorbite” dal Pt_2 rigetto parziale dell'impugnazione oppure che sono agevolmente ricavabili e dimostrabili a livello documentale.
23 Z 1. Per quel che concerne l'appello incidentale di in tema di accollo ad opera di P_ P_
dagli atti di causa emerge che l'agente ha avanzato una proposta di accollo di una porzione del debito che la società aveva nei confronti della preponente per una somma di € 425.000,00; con P_2 la comunicazione di accollo del 09.12.2013, l'agente si è impegnato a ripagare il debito portandolo in compensazione delle somme a proprio credito in 20 rate trimestrali a decorrere dal 01.04.2015; detta proposta di accollo, sottoscritta da non è stata invece sottoscritta o comunque accettata da P_
, la quale successivamente - in data 23.12.2013 - ha inviato all'agente una nuova proposta di P_
accollo che non prevedeva la clausola risolutiva;
questa nuova proposta non è però mai stata accettata da di fatto - quindi - non vi è stato un unico accordo sottoscritto da entrambe le parti, in P_ quanto sia l'agente che la preponente hanno sottoscritto una “propria” ipotesi di accollo.
Tuttavia, risultano “pagamenti” ad epera dell'agente (dell'importo trimestrale di € 21.250,00) per una somma complessiva di € 148.750,00, avvenuti mediante “compensazione” con le provvigioni dovute allo stesso agente; le compensazioni sono avvenute in data 17.04.2015, 15.07.2015, 16.10.2015,
15.01.2016, 15.04.2016, 15.07.2016 e 14.10.2016.
Allora:
€ 425.000,00 - € 148.750,00 = € 276.250,00
In realtà, l'assenza di valido accollo fa sì che le somme portate in compensazione siano soltanto il frutto dell'univoca volontà della preponente, la quale non può esimersi dal “restituire” quanto
“trattenuto” all'agente per un totale di € 148.750,00.
Non pare configurabile neppure la diversa fattispecie dell'espromissione che ricorre quando un soggetto terzo (espromittente) - in modo spontaneo e senza che vi sia una delega - assume l'obbligazione che il debitore (espromesso) ha nei confronti del creditore (espromissario).
D'altro canto, non emergono “pagamenti” materialmente eseguiti da a per P_ P_ P_6
bensì mere “trattenute” di sulle somme dovute a (che le ha fatturate), ciò a
[...] P_ P_
scomputo parziale del debito di P_6
Z 2. A questo punto, si deve concludere che, sulla base delle risultanze documentali e della CTU,
deve a P_ P_
€ 19.127,95 per provvigioni
€ 171.973,42 per indennità di mancato preavviso per tutti i marchi (v. voce non impugnata)
€ 145.993,79 per FIRR € 23.014,16 + 2 indennità suppletive di clientela A e B pari ad € 66.419,38
e ad € 56.560,25 (in ragione dell'oggettivo aumento di fatturato di zona procurato in costanza di rapporto)
24 € 148.750,00 per ingiustificato accollo (v. l'obbligo di di corrispondere a la somma di P_ P_
€ 148.750,00 a titolo di provvigioni;
somma che - infatti - ha formato oggetto di una compensazione parziale illegittima perché svincolata da un valido contratto sottostante)
TOTALE € 485.845,16.
Z 3. Evidente è la discrasia rispetto agli esiti a cui è giunto il Tribunale di Treviso, per il quale erano
“dovute”:
€ 19.127,95 x provvigioni
€ 171.973,42 x indennità di mancato preavviso (senza l'intimo)
€ 75.397,57 (v. € 8.978,19 FIRR e € 66.419,38 Indennità suppletiva A)
€ 148.750,00 per accollo
TOTALE € 415.248,94
Z 4. Non resta che riformare la pronuncia appellata nei termini di cui al punto Z 2..
Questa Corte ritiene - infine - di respingere la condanna dell'appellata - chiesta da parte appellante - ex art. 96 c.p.c., non essendoci gli estremi di una condotta processuale temeraria ed intenzionalmente lesiva di verso non sono stati superati i limiti della dialettica giudiziaria;
le difese sono P_ P_
state esposte con la dovuta ponderazione;
non può dirsi che ci sia stato un confronto superficiale circa le ragioni avversarie;
sono state compiutamente affrontate le evidenze documentali.
Z 5. Sussistono giustificati motivi per compensare per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio poiché, se è vero che non ha diritto di pretendere alcunché da è altrettanto vero che il P_ P_ credito di quest'ultima è di molto inferiore alla cifra complessivamente pretesa.
La liquidazione avviene in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alle cause di valore compreso fra € 260.001,00 ed €
520.000,00 corrispondente allo scaglione in cui rientra il decisum (rispetto alle fasi espletate).
Le spese di CTU restano ripartite al 50% fra entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'appello principale, RIGETTA l'appello incidentale, RIFORMA in parte la Sentenza impugnata, ACCERTA che deve a la maggior somma di € 485.845,16 P_ P_ invece di € 415.248,94 e CONDANNA a pagare a la differenza fra quanto già P_ P_
25 corrisposto in forza della sentenza impugnata e l'importo riconosciuto in II Grado, maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata (su base annuale Istat) con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
2. COMPENSA per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio e CONDANNA a rifondere i P_ residui 2/3 a quota che liquida nella misura di € 14.971,34 per il I Grado (oltre iva-cpa-spese P_ generali come per legge) ed in € 9.492,67 per il II Grado (oltre iva-cpa-spese generali come per legge).
Venezia, 13.01.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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