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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/10/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 201/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(P.IVA , in persona del Commissario Straordinario e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
UR TO e CO GI LE, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Grande, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello - condotta antisindacale ex art. 28 L. n. 300/1970.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 215 del 3 marzo 2022 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'organizzazione sindacale
1 di avverso il decreto emesso in data 16/9/2021 ex art. 28 Controparte_1 CP_1
L. n. 300/1970 - che aveva escluso l'antisindacalità delle condotte poste in essere dall'Istituto di Vigilanza Privata ed aveva così rigettato il ricorso ex art. Parte_1
28 cit. proposto dalla predetta organizzazione sindacale - revocava il suddetto decreto, emesso all'esito della fase sommaria, e, per l'effetto, dichiarava l'antisindacalità della condotta della resistente, consistita: 1) nel pagamento mensile della 13^ e della CP_2
14^ mensilità per i lavoratori iscritti alla di , in assenza di preventivo CP_1 CP_1
accordo sindacale sottoscritto con quest'ultima; 2) nello “spostamento” del lavoratore
, di , dal posto di lavoro sito in IL Controparte_3 CP_4 CP_1
(PR Gargallo) al sito di TO;
3) nel mancato pagamento mensile delle trattenute sindacali all'organizzazione sindacale ricorrente;
ordinava quindi la cessazione della suddetta condotta antisindacale, ordinando alla società resistente: 1) di erogare a cadenza annuale la 13^ e la 14^ mensilità ai lavoratori iscritti alla di CP_1
; 2) di ripristinare l'originario luogo di lavoro in IL (PR Gargallo) per CP_1
US Francesco (RSA), provvedendo al pagamento in suo favore dell'indennità prevista dall'art. 100 del CCNL applicato, in caso di trasferta e/o missione temporanea;
3) di pagare mensilmente e tempestivamente le trattenute sindacali operate nei confronti dei lavoratori iscritti alla di;
ordinava altresì alla società CP_1 CP_1
resistente di affiggere la sentenza nella bacheca aziendale e condannava infine la stessa al pagamento delle spese di lite.
In particolare il Tribunale, riportate le condotte antisindacali lamentate dall'organizzazione sindacale ricorrente (così sintetizzate: disparità di trattamento degli aderenti rispetto agli iscritti ad altre sigle sindacali;
modifica del luogo CP_1
di lavoro della RSA senza preventiva richiesta di nulla CP_1 Controparte_3
osta del sindacato di appartenenza;
rateizzazione della 13^ e della 14^ mensilità e istituzione della banca ore;
mancato tempestivo pagamento delle trattenute sindacali), rilevava in primo luogo che l'asserita disparità di trattamento dei lavoratori aderenti alla di rispetto agli iscritti ad altre sigle sindacali non era oggetto CP_1 CP_1
di specifiche conclusioni e che in ogni caso non vigeva il principio della necessaria
2 parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali, sicché il datore di lavoro non aveva l'obbligo di aprire trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali.
Quanto allo spostamento del dipendente , di Controparte_3 CP_4
, già impiegato presso la commessa di IL, PR Gargallo, per cinque CP_1
giorni alla settimana, in seguito utilizzato continuamente – fino a tre giorni alla settimana – presso i pozzi NImed in territorio di TO senza preventiva richiesta di nulla osta all'organizzazione sindacale di appartenenza, premesso che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali che svolgano, concretamente ed effettivamente, attività sindacale nell'unità produttiva di appartenenza, può essere disposto solo previo nulla osta del sindacato - non richiesto invece in caso di allontanamento meramente temporaneo dalla sede lavorativa, ovvero per trasferte o missioni - il Tribunale osservava che, nella specie, non risultava agli atti alcuna comunicazione da parte della società Parte_1
circa la temporaneità dello spostamento del e che non erano nemmeno stati CP_3
erogati importi a titolo di trasferta o missione. Riteneva dunque tali circostanze indicative di un allontanamento non meramente temporaneo del dalla propria CP_3
sede lavorativa e, pertanto, dichiarava illegittimo il trasferimento del predetto dipendente, poiché non preceduto da richiesta di nulla osta.
Quanto alla rateizzazione della 13^ e della 14^ mensilità e all'istituzione di una banca ore, il primo giudice rilevava che la società resistente non aveva sottoscritto con l'organizzazione sindacale ricorrente alcun accordo in tal senso, essendosi piuttosto limitata a raggiungere un simile accordo con la segreteria provinciale di CP_5
Caltanissetta, con efficacia limitata all'organizzazione sindacale stipulante e ai lavoratori da questa rappresentati, comportando per il lavoratore un mutamento del trattamento previsto dalla disciplina legale. Riteneva quindi antisindacale – poiché lesivo dell'immagine e della credibilità del sindacato istante - il comportamento adottato dalla società resistente, la quale aveva applicato ai lavoratori iscritti alla gli accordi raggiunti con altra O.S.. CP_1
3 Il giudice di prime cure precisava altresì che la statuizione di antisindacalità non poteva riguardare la questione del monte ore, trattandosi di questione nuova, non sollevata dall'organizzazione sindacale nel ricorso introduttivo della fase sommaria.
Con riferimento, poi, al mancato tempestivo pagamento all'organizzazione sindacale delle trattenute sindacali operate dalla parte datoriale, per delega dei lavoratori, sulla retribuzione mensile, il giudice riteneva incontestato, oltre che provato documentalmente, che il versamento di tali trattenute venisse effettuato diversi mesi dopo in ragione di una pretesa “prassi consolidata”, al fine di evitare all'azienda di eseguire, mese per mese, bonifici per piccoli importi;
tuttavia rilevava l'insussistenza di una prassi condivisa, affermando, di conseguenza, la natura antisindacale del comportamento della società che si rifletteva sulla disponibilità per le Parte_1
organizzazioni sindacali del fondamentale mezzo di sostentamento garantito dai contributi degli iscritti.
Dichiarava pertanto antisindacale la condotta della società resistente per i profili esaminati, e ne ordinava la cessazione.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la società con ricorso Parte_1
depositato il 14 marzo 2022.
Resisteva al gravame l appellata. Parte_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame la società appellante, ricostruito il precedente iter processuale e premessi brevi cenni sul procedimento ex art. 28 L. n. 300/1970, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto illegittimo il trasferimento del rappresentante sindacale aziendale , in assenza di preventivo Controparte_3
nulla osta sindacale, ed ha ordinato alla società i corrispondere allo stesso Parte_1
l'indennità di trasferta.
4 Rileva in proposito che non è stato disposto alcun trasferimento dell'unità lavorativa Contr in questione, in quanto il lavoratore, , è sempre stato adibito all'interno della provincia di assunzione ( ). CP_1
Evidenzia altresì che la società uscente non aveva mai impiegato il CP_6
presso il sito di PR IL e, più in generale, nell'ambito dell'appalto ENI;
CP_3
circostanza, questa, mai contestata dall'organizzazione sindacale appellata ed emersa in data successiva al perfezionamento del cambio d'appalto.
Aggiunge che, essendo l'assunzione effettuata su base provinciale, i lavoratori non sono vincolati al servizio presso una determinata postazione, con la conseguenza che è legittimo l'impiego degli stessi in qualunque postazione presente all'interno della medesima provincia, anche in virtù del potere di organizzazione e direzione proprio del datore di lavoro.
Assume di avere destinato a rotazione, nel periodo marzo/agosto 2021, tutti i lavoratori assunti per la provincia di - e non soltanto quelli iscritti alla CP_1
- nelle aree pozzi (Pozzo TO 3 e Pozzo Vallazza 1, TO), come si CP_1
evincerebbe dai prospetti relativi ai turni di lavoro prodotti nella fase sommaria.
1.2. Contesta altresì la sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato che la società non ha comunicato per iscritto la temporaneità dello Parte_1
“spostamento” del , evidenziando che persino in caso di trasferimento e, a CP_3
maggior ragione, per l'impiego temporaneo di un dipendente in un determinato sito, non vi è obbligo di forma scritta e che nessuna norma impone quindi di specificare per iscritto che il disposto trasferimento sia temporaneo.
1.3. Sul punto precisa che è RSA non delle sole G.P.G. impiegate Controparte_3
nell'appalto ENI, ma di tutte le G.P.G. iscritte alla ed impiegate all'interno CP_1
del territorio di , a prescindere dal singolo servizio espletato, e che pertanto CP_1
non gli è stato mai stato impedito lo svolgimento delle proprie funzioni di rappresentante sindacale.
1.4. In ogni caso rileva che il è stato inserito nel cambio d'appalto pur non CP_3
essendo adibito in precedenza dalla società uscente alla commessa ENI – CP_6
5 essendo invece destinato allo stabilimento Sonatrach Italia s.r.l., ex Raffineria Esso
Italiana s.r.l. - ; tale circostanza, mai contestata dall'organizzazione sindacale, comporterebbe per la l'implicita ammissione di non avere correttamente CP_1
vigilato sul cambio d'appalto e di non avere altresì verificato che il personale indicato dalla società uscente Etna Police S.r.l. fosse quello concretamente adibito all'appalto in questione.
Osserva quindi che l'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori prevede il nulla osta dell'organizzazione sindacale interessata solo in caso di trasferimento definitivo del dirigente sindacale da un'articolazione organizzativa dell'impresa ad un'altra, mentre il è stato chiamato a svolgere servizio in alcuni siti (aree pozzi di TO e, di CP_3
recente, Sicula Compost di Melilli), posti all'interno della provincia di assunzione
( ) e, quindi, da considerarsi “normale località di lavoro”. CP_1
1.5. Eccepisce inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ordinato alla società di pagare in favore del l'indennità di cui all'art. 100 del Parte_1 CP_3
CCNL applicato, prevista in caso di trasferta e/o missione temporanea, trattandosi di domanda inammissibile perché nuova, non essendo mai stata sollevata dall'organizzazione nella fase sommaria del procedimento ex art. 28 dello CP_1
Statuto dei Lavoratori.
Rileva altresì che al in ogni caso non spetterebbe la suddetta indennità, non CP_3
essendo mai stato impiegato al di fuori della provincia di assunzione.
Evidenzia inoltre la contraddittorietà della sentenza impugnata per avere ritenuto definitivo lo spostamento del ad altra sede di lavoro, sì da ritenere che integri CP_3
una condotta antisindacale poiché disposto senza il previsto nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, al contempo condannando la società datrice di lavoro a corrispondergli l'indennità prevista dall'art. 100 cit. in caso di mera trasferta, sebbene il lavoratore non sia neppure parte del giudizio.
2. Con ulteriore motivo di gravame la società appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il pagamento in ratei mensili della 13^ e della 14^ mensilità integri una condotta antisindacale.
6 Osserva sul punto che il decidente avrebbe dovuto rilevare che il pagamento, peraltro anticipato, delle suddette mensilità in ratei mensili non integri in alcun modo una fattispecie di condotta antisindacale, rientrando in una prassi applicata a tutti i lavoratori assorbiti nella procedura del cambio di appalto dei servizi resi nei confronti del gruppo NI e già adottata dalla società uscente Etna Police S.r.l.
Richiama quindi il verbale del 6.2.2021, relativo agli accordi assunti dall'impresa subentrante in merito all'assorbimento di 99 lavoratori coinvolti nel passaggio di appalto alle medesime condizioni praticate dalla società uscente, evidenziando che il pagamento da parte di quest'ultima dei ratei di 13^ e 14^ mensilità in ratei mensili si evince dalle buste paga relative al pregresso rapporto di lavoro intercorso con la Etna
Police s.r.l., che anche prima del passaggio dell'appalto a quest'ultima le medesime modalità di pagamento delle mensilità aggiuntive erano praticate dalla società appaltatrice e che tali circostanze sono rimaste incontestate. Parte_3
Rileva, inoltre - riportando l'art. 117 del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari
2013-2015 - che la corresponsione della 13^ e della 14^ mensilità in ratei mensili non solo non è vietata dal CCNL di categoria, ma costituisce anzi trattamento di maggior favore per i lavoratori, venendo eseguita in ratei nell'anno di maturazione e non in quello successivo.
Al contempo evidenzia che dal mese di ottobre 2021 il pagamento della 13^ e della
14^ mensilità per coloro che ne hanno fatto richiesta - tra cui gli iscritti alla
U.I.L.Tu.C.S. Cameran - è stato effettuato in un'unica Parte_4
soluzione in apposita busta paga e che ciò avrebbe dovuto far ritenere cessata la materia del contendere o venuto meno il requisito della attualità.
2.1. Deduce, ancora, l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'istituzione della banca ore, ritenuta nuova non essendo stata sollevata nella fase sommaria del procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Rileva, poi, di non essersi mai sottratta al pagamento delle ore di lavoro straordinario espletate dai propri dipendenti, evidenziando in ogni caso che l'istituto della banca ore
7 è previsto dall'art. 81 del CCNL di riferimento e non è subordinato ad un preventivo accordo sindacale.
3. Con ulteriore motivo di gravame la società appellante impugna la sentenza per aver ritenuto antisindacale il pagamento delle quote sindacali con cadenza superiore a quella mensile.
Assume in proposito che il giudice avrebbe dovuto rilevare che non vi è stato alcun rifiuto al pagamento delle quote sindacali, peraltro regolarmente versate, e che il mero pagamento di tali trattenute con cadenza superiore al mese si inserisce in una prassi diffusa non preclusa dalla disciplina contrattuale vigente, che per tale adempimento non pone alcun termine al datore di lavoro.
3.1. In proposito precisa che non è in contestazione il mancato versamento delle quote sindacali, il cui pagamento è stato peraltro provato dalla società sia Parte_1
nella fase sommaria che in quella di opposizione. Sostiene altresì che la doglianza relativa al ritardato pagamento delle trattenute sindacali costituisca domanda nuova, avendo l'organizzazione sindacale lamentato in fase sommaria solo il mancato pagamento delle stesse.
Evidenzia quindi che l'art. 22 del CCNL si limita a prescrivere il versamento delle trattenute sindacali al sindacato provinciale cui spettano o, in mancanza, alla rispettiva organizzazione nazionale, ma che nulla dispone in ordine alla cadenza con la quale deve essere effettuato il pagamento delle quote associative.
Aggiunge ancora che non può integrare un comportamento antisindacale una prassi consolidata applicata ad altre segreterie provinciali della stessa organizzazione sindacale appellata, come anche ad altre sigle sindacali.
4. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta infine, quale naturale conseguenza degli esposti motivi di appello, l'erroneità dell'ordine di affissione in bacheca della sentenza impugnata e della condanna al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi del procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Chiede pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'inammissibilità in rito o l'infondatezza nel merito del ricorso in opposizione a decreto ex art. 28 Statuto
8 dei Lavoratori promosso dalla e la condanna dell'organizzazione CP_1
sindacale appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. La di , costituitasi in sede di gravame, ne ha dedotto CP_1 CP_1
l'infondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con condanna della società appellante al pagamento delle spese del grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
6. Orbene, il primo motivo di appello è fondato.
Secondo il disposto di cui all'art. 22 L. 300/1970, “il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.
Per orientamento consolidato della Suprema Corte, “con il termine 'trasferimento' – come emerge anche dalla giurisprudenza formatasi in tema di interpretazione dell'art.
2103 c.c. – si intende uno spostamento dalla sede lavorativa che, per assumere carattere di definitività, si differenzia dalla trasferta e dalla missione che, di contro, si caratterizzano per il fatto che l'allontanamento dalla sede assume una durata meramente temporanea ancorché indeterminata, seppure determinabile con
l'esaurimento dello scopo per il quale il suddetto spostamento è stato disposto (cfr. ex plurimis: Cass. 5 ottobre 1998 n. 9870; Cass. 14 agosto 1998 n. 8004; Cass. 22 agosto
1997 n. 7872)” (Cass. Sez. L. sent. n. 12121 del 9.8.2002).
Si è altresì osservato che l'art. 22 richiede il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza per il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali "dall'unità produttiva", dove per unità produttiva, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, si intende “non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori - anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale”. La stessa formulazione dell'art. 22 Stat. Lav. attesta “che la tutela dei diritti
9 sindacali deve essere ancorata a dati fattuali certi, duraturi e normativamente definiti
e che l'abbandono dell'unità produttiva è suscettibile, in ragione della sua definitività, di incidere in termini negativi sulle funzioni dei dirigenti sindacali, troncando, da un lato, per sempre quel bagaglio di conoscenze e di esperienze acquisite nel luogo di abituale lavoro, certamente indispensabile per una proficua attività sindacale, e impedendo, dall'altro, definitivamente, nell'esercizio di detta attività l'utilizzazione delle strutture e dei supporti organizzativi propri dell'unità produttiva” (Cass. Sez. L.
12121/2002 cit.).
Pertanto si è ritenuto che non si verifichi un trasferimento nel caso in cui il lavoratore continui a dipendere dall'originaria unità produttiva, anche quando sia chiamato a svolgere lavori di durata temporanea, anche se non strettamente definita, in luoghi lontani.
La Suprema Corte ha quindi affermato che, poiché la disposizione in esame è destinata a regolare interessi confliggenti fissando tra questi un “giusto punto di equilibrio”, “appare logico ritenere che il legislatore abbia inteso adoperare il termine
“trasferimento” nella sua accezione tecnica e nel significato ad esso costantemente attribuito dalla giurisprudenza, ed abbia così voluto evitare che la pur necessaria tutela dei lavoratori sindacalisti potesse spingersi sino ad imporre il nulla osta pur in occasione di ogni missione o trasferta, anche di minima durata” (Cass. Sez. L. sent. n.
12121/2002 cit.).
6.1. Nel caso di specie, non vi sono elementi che depongano per un trasferimento dell'RSA US Francesco a sede di lavoro diversa da quella in cui aveva svolto attività di rappresentante sindacale.
Sotto tale profilo è sufficiente osservare come i turni di lavoro prodotti dall'appellante (doc. 2 pozzi TO), relativi al servizio svolto nel periodo da Pt_5
marzo/aprile ad agosto 2021 presso i pozzi di TO 3 e di Pozzo Vallazza 1 – il cui contenuto l'appellata non ha contestato o smentito - dimostrino l'impiego nei suddetti siti di vari lavoratori e come tra questi non si evidenzi una maggiore presenza di
[...]
, sì da potersi sostenere che lo stesso fosse stato ivi stabilmente trasferito CP_3
10 dalla propria precedente sede di lavoro, o, comunque, che l'eventuale impiego nei siti suindicati, per le modalità o la frequenza con cui aveva luogo, penalizzasse il CP_3
nell'esercizio delle prerogative di rappresentante sindacale, o che rispondesse a finalità discriminatorie o ritorsive per ragioni di appartenenza sindacale.
Al riguardo si osserva che presso il pozzo di TO 3 nel periodo da marzo ad agosto
2021 il nominativo di compare nei turni di servizio tre Controparte_7
volte a marzo, tre volte ad aprile, una volta a maggio, una a giugno, tre volte a luglio, nessuna ad agosto, presso il pozzo Vallazza 1 compare cinque volte ad aprile, cinque a maggio, cinque a giugno, nessuna a luglio e ad agosto.
Persino i prospetti prodotti dall'appellata (doc 7, Turni degli iscritti , relativi CP_1
ai turni di servizio del nel periodo da marzo a maggio 2021, smentiscono CP_3
l'assunto di un suo trasferimento ad altra sede poiché evidenziano un impiego non esclusivo del lavoratore presso la sede di TO ed un suo prevalente utilizzo presso il cantiere di NI PR IL.
Inoltre, la circostanza che il sia stato impiegato nei siti di TO – Controparte_3
invero non più di altri lavoratori dell'impresa - non è sintomatica di una antisindacalità della condotta datoriale – ovvero della volontà della parte datoriale di ostacolare l'esercizio da parte del lavoratore della propria attività di RSA - né rivela un intento ritorsivo nei confronti dello stesso in tesi riconducibile a ragioni di appartenenza sindacale.
Tali elementi depongono per l'insussistenza di un trasferimento in senso tecnico del dipendente ad altra sede, come anche, più in generale, dell'esercizio nei suoi confronti del potere organizzativo datoriale con finalità di discriminazione o ritorsione.
L'argomento della parte sindacale secondo il quale la prova del trasferimento del ad altra sede di servizio debba ricavarsi dalla mancanza di una comunicazione CP_3
scritta della mera temporaneità dello spostamento del lavoratore presso i cantieri siti in territorio di TO si rivela inconsistente nella misura in cui non è previsto, per l'esercizio dei poteri datoriali di destinazione del personale ad una determinata sede di servizio, l'invio di una comunicazione o, comunque, l'uso della forma scritta. Invero
11 la giurisprudenza ha affermato che “la comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme” (Cass. Sez.
L. sez. lav., 08/01/2004, n.109; conf. Cass. Sez. L. sent. n. 19425 del 22/08/2013).
Del pari non vale ad escludere la temporaneità dell'impiego del presso i CP_3
cantieri siti in territorio di TO la circostanza che non gli sia stata corrisposta l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 100 CCNL Vigilanza Privata, prevista in caso di invio del lavoratore in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro per
“giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata” ; ciò perché l'eventuale diniego dell'emolumento previsto in caso di trasferta, quand'anche, in tesi, illegittimo, non integra di per sé una condotta antisindacale, ben potendo costituire mera lesione dei diritti individuali del lavoratore, che è, dunque, l'unico soggetto legittimato all'esercizio delle tutele previste dall'ordinamento.
Dalla mancanza di prova di un trasferimento in senso tecnico del dirigente sindacale discende pertanto la inapplicabilità al caso di specie dell'obbligo di preventivo nulla osta previsto dall'art. 22 L. 300/1970.
7. E' altresì fondata la doglianza dell'appellante relativa all'erroneità della condanna al pagamento dell'indennità ex art. 100 CCNL, per la dirimente considerazione che l'organizzazione sindacale non è legittimata ad azionare i diritti dei singoli lavoratori se non in presenza di una natura plurioffensiva del comportamento datoriale che, nella fattispecie esaminata, non si ravvisa.
A tal proposito si osserva che l'attualità della condotta antisindacale e la permanenza dei suoi effetti - alla cui esistenza è subordinata la concessione del provvedimento repressivo - vanno accertate con riferimento agli interessi di cui il sindacato è portatore esclusivo, dovendo essere verificata una effettiva lesione dell'autorevolezza del sindacato nel tutelare le condizioni economiche dei lavoratori, nel caso di specie neppure specificamente allegata (v. Cass. Sez. L.
8.7.2013 n. 16930; Cass. Sez. L. sent.
n. 33982 del 17.11.2022).
12 Ne consegue, anche sotto tale profilo, l'insussistenza della denunciata condotta antisindacale.
8. E' altresì fondato il secondo motivo di gravame, circa l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che costituisca condotta antisindacale il pagamento della 13^ e della 14^ mensilità in ratei mensili sul rilievo che la suddetta rateizzazione sia stata effettuata dalla parte datoriale senza alcun preventivo accordo sindacale stipulato con la e che, pertanto, tale condotta sia lesiva CP_1
dell'immagine e della credibilità del sindacato.
Sul punto è sufficiente ad escludere la presunta condotta antisindacale che la Pt_1
sulla questione delle modalità di erogazione delle mensilità aggiuntive abbia avviato con l un confronto (v. processo verbale tavolo Controparte_8
di raffreddamento del 28.10.2021, all. C doc. B), e che in quella sede abbia rappresentato la disponibilità al riconoscimento di quanto previsto dal CCNL. Per la medesima questione, nel corso dell'incontro del 19.10.2021 con la rappresentante della stessa presso il Servizio XIV CPI di Ragusa (v. verbale di riunione all. CP_1
C, doc. B), la ha anche espressamente dichiarato di rimettersi, per l'erogazione Pt_1
della 13^ e della 14^ mensilità, alle richieste dei lavoratori.
Tali verbali dimostrano che la con riferimento alle modalità di pagamento Pt_1
delle mensilità aggiuntive non si è sottratta al confronto con la parte sindacale, portatrice delle istanze dei lavoratori iscritti. Non si configura dunque alcuna lesione della credibilità dell'organizzazione sindacale o una indebita compressione delle prerogative sindacali di cui la stessa è portatrice.
D'altra parte, la stessa appellata ammette che anche la precedente appaltatrice –
[...]
– aveva praticato il pagamento in forma rateale della 13^ e della 14^ mensilità, CP_6
pur precisando che ciò avveniva sulla base di un accordo sindacale che prevedeva la scelta in capo al lavoratore di un pagamento rateizzato o in unica soluzione.
Anche in tale fattispecie, in disparte l'obbligo per la di assicurare ai lavoratori Pt_1
impiegati nell'appalto ceduto il medesimo trattamento riconosciuto dall'impresa uscente, l'eventuale illegittimità della condotta datoriale rileva al più sul piano della
13 lesione dei diritti individuali dei lavoratori, che solo questi ultimi sono legittimati a far valere in giudizio, e non esprime in concreto profili di antisindacalità della condotta posta in essere.
9. Le censure proposte dall'appellante con riferimento alla istituzione di una banca ore per la novità dell'eccezione dell'organizzazione sindacale, poiché sollevata solo nella fase dell'opposizione, vanno ritenute inammissibili per carenza d'interesse, stante la pronuncia sul punto del primo giudice – non oggetto di appello incidentale dell'appellata – secondo la quale “la statuizione di antisindacalità ... non può riguardare l'aspetto nel monte ore, essendo questione nuova (non sollevata nel ricorso introduttivo della fase sommaria)”.
10. E' invece infondato l'appello proposto dalla in merito ad una presunta Pt_1
erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto illegittimo il pagamento delle quote sindacali con cadenza superiore a quella mensile.
Sotto tale profilo si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, costituisce condotta antisindacale il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di effettuare il versamento delle trattenute sindacali operate sulla retribuzione degli aderenti, poiché “limita il diritto dei lavoratori di scegliere lo strumento più utile per partecipare all'attività dei sindacati e priva gli stessi della possibilità di percepire, con regolarità, la fonte primaria di sostentamento per la loro attività, ponendoli in una situazione di debolezza verso il datore di lavoro e le altre organizzazioni sindacali”
(Cass. Sez. L. ord. n. 24612 del 2/10/2019). Afferma sul punto la Suprema Corte che
“il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti, secondo il tipo negoziale della cessione del credito, "configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale"; - che il carattere antisindacale della condotta sussiste sia dal lato del lavoratore, sotto il profilo della limitazione del diritto a scegliere, e a vedere attuato, lo strumento ritenuto più utile ai fini della partecipazione all'attività sindacale;
sia dal lato dell'organizzazione destinataria del contributo associativo, posto che l'effetto del
14 rifiuto è quello di privare i sindacati "della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazione sindacali con cui sono in concorrenza" (Cass. Sez. L. ord. n.
24612 del 2/10/2019; conf. Cass. Sez. U, sent. n. 28269 del 21/12/2005).
Alla luce dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza, ritiene il Collegio che la domanda proposta nella fase dell'opposizione, con la quale l'organizzazione sindacale si duole del “mancato tempestivo pagamento” delle trattenute sindacali, non costituisca domanda nuova rispetto alla domanda, proposta nella fase sommaria, con la quale la ricorrente lamentava l'omesso versamento delle trattenute operate dalla parte datoriale.
In proposito si è ritenuto che, in tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, la condanna di cessazione si estenda a tutti i comportamenti datoriali idonei a ledere le libertà sindacali, anche se tenuti dal datore di lavoro dopo la proposizione della domanda, qualora costituiscano prosecuzione dei medesimi comportamenti ritenuti illegittimi (Cass. Sez. L sent. n.
31419 del 03.11.2021).
Si è anche osservato che “il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale” (Cass. Sez. L. sent. n. 23028 del 12.11.2010).
Sotto tale profilo non fa venir meno l'antisindacalità della condotta datoriale il successivo versamento all'organizzazione sindacale di riferimento delle somme trattenute sulle retribuzioni degli iscritti, non ancora corrisposte nella fase sommaria, quando il datore di lavoro per prassi comunque ne ritardi il pagamento periodico.
15 Pertanto, la domanda ex art. 28 L. 300/1970 in relazione al ritardato versamento delle trattenute sindacali non costituisce domanda nuova rispetto a quella, proposta nella fase sommaria, di repressione della condotta antisindacale consistita nell'omesso pagamento delle medesime ritenute. Trattasi invece della medesima domanda, che l'organizzazione sindacale reitera nella fase dell'opposizione pur modificandola a seguito del pagamento delle trattenute operate dalla società datrice di lavoro, permanendo l'antisindacalità della condotta posta in essere anche solo in relazione al non occasionale ritardato versamento delle trattenute.
Invero il ritardo nei pagamenti non concordato con l'organizzazione sindacale costituisce condotta suscettibile di arrecare un danno all'organizzazione medesima privandola delle risorse necessarie al suo funzionamento per un arco temporale indeterminato, se rimesso alla mera discrezionalità del datore di lavoro.
Sotto tale profilo è del tutto irrilevante che la società datrice di lavoro segua la medesima linea di condotta anche con altre organizzazioni sindacali, o che tale comportamento risponda ad una prassi consolidata e diffusa, non potendo l'organizzazione, anche in tali ipotesi, contare su regolari introiti provenienti dal versamento dei contributi dei propri aderenti.
11.
Per questi motivi
, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'antisindacalità della condotta della società
[...]
consistente nel ritardato versamento alla delle trattenute sindacali Pt_1 CP_9
operate sulla retribuzione degli iscritti;
per l'effetto, va ordinato alla società
[...]
di pagare mensilmente all'organizzazione sindacale appellata le trattenute Pt_1
effettuate sulla retribuzione dei lavoratori aderenti al medesimo sindacato.
Per il resto, le domande proposte dalla devono essere rigettate. CP_1
Alla società appellante va infine ordinato di procedere all'affissione della presente sentenza nella bacheca aziendale.
12. Ex art. 92 co. 2 c.p.c., la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
16 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'antisindacalità della condotta della società consistita nel ritardato versamento alla Parte_1 CP_9
delle trattenute sindacali operate sulla retribuzione degli iscritti;
[...]
per l'effetto, ordina alla società di pagare mensilmente Parte_1
all appellata le trattenute effettuate sulla retribuzione dei Parte_2
lavoratori iscritti al medesimo sindacato;
ordina altresì alla società di provvedere all'affissione della presente Parte_1
sentenza nella bacheca aziendale;
rigetta per il resto le domande formulate;
compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 201/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(P.IVA , in persona del Commissario Straordinario e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
UR TO e CO GI LE, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Grande, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello - condotta antisindacale ex art. 28 L. n. 300/1970.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 215 del 3 marzo 2022 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'organizzazione sindacale
1 di avverso il decreto emesso in data 16/9/2021 ex art. 28 Controparte_1 CP_1
L. n. 300/1970 - che aveva escluso l'antisindacalità delle condotte poste in essere dall'Istituto di Vigilanza Privata ed aveva così rigettato il ricorso ex art. Parte_1
28 cit. proposto dalla predetta organizzazione sindacale - revocava il suddetto decreto, emesso all'esito della fase sommaria, e, per l'effetto, dichiarava l'antisindacalità della condotta della resistente, consistita: 1) nel pagamento mensile della 13^ e della CP_2
14^ mensilità per i lavoratori iscritti alla di , in assenza di preventivo CP_1 CP_1
accordo sindacale sottoscritto con quest'ultima; 2) nello “spostamento” del lavoratore
, di , dal posto di lavoro sito in IL Controparte_3 CP_4 CP_1
(PR Gargallo) al sito di TO;
3) nel mancato pagamento mensile delle trattenute sindacali all'organizzazione sindacale ricorrente;
ordinava quindi la cessazione della suddetta condotta antisindacale, ordinando alla società resistente: 1) di erogare a cadenza annuale la 13^ e la 14^ mensilità ai lavoratori iscritti alla di CP_1
; 2) di ripristinare l'originario luogo di lavoro in IL (PR Gargallo) per CP_1
US Francesco (RSA), provvedendo al pagamento in suo favore dell'indennità prevista dall'art. 100 del CCNL applicato, in caso di trasferta e/o missione temporanea;
3) di pagare mensilmente e tempestivamente le trattenute sindacali operate nei confronti dei lavoratori iscritti alla di;
ordinava altresì alla società CP_1 CP_1
resistente di affiggere la sentenza nella bacheca aziendale e condannava infine la stessa al pagamento delle spese di lite.
In particolare il Tribunale, riportate le condotte antisindacali lamentate dall'organizzazione sindacale ricorrente (così sintetizzate: disparità di trattamento degli aderenti rispetto agli iscritti ad altre sigle sindacali;
modifica del luogo CP_1
di lavoro della RSA senza preventiva richiesta di nulla CP_1 Controparte_3
osta del sindacato di appartenenza;
rateizzazione della 13^ e della 14^ mensilità e istituzione della banca ore;
mancato tempestivo pagamento delle trattenute sindacali), rilevava in primo luogo che l'asserita disparità di trattamento dei lavoratori aderenti alla di rispetto agli iscritti ad altre sigle sindacali non era oggetto CP_1 CP_1
di specifiche conclusioni e che in ogni caso non vigeva il principio della necessaria
2 parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali, sicché il datore di lavoro non aveva l'obbligo di aprire trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali.
Quanto allo spostamento del dipendente , di Controparte_3 CP_4
, già impiegato presso la commessa di IL, PR Gargallo, per cinque CP_1
giorni alla settimana, in seguito utilizzato continuamente – fino a tre giorni alla settimana – presso i pozzi NImed in territorio di TO senza preventiva richiesta di nulla osta all'organizzazione sindacale di appartenenza, premesso che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali che svolgano, concretamente ed effettivamente, attività sindacale nell'unità produttiva di appartenenza, può essere disposto solo previo nulla osta del sindacato - non richiesto invece in caso di allontanamento meramente temporaneo dalla sede lavorativa, ovvero per trasferte o missioni - il Tribunale osservava che, nella specie, non risultava agli atti alcuna comunicazione da parte della società Parte_1
circa la temporaneità dello spostamento del e che non erano nemmeno stati CP_3
erogati importi a titolo di trasferta o missione. Riteneva dunque tali circostanze indicative di un allontanamento non meramente temporaneo del dalla propria CP_3
sede lavorativa e, pertanto, dichiarava illegittimo il trasferimento del predetto dipendente, poiché non preceduto da richiesta di nulla osta.
Quanto alla rateizzazione della 13^ e della 14^ mensilità e all'istituzione di una banca ore, il primo giudice rilevava che la società resistente non aveva sottoscritto con l'organizzazione sindacale ricorrente alcun accordo in tal senso, essendosi piuttosto limitata a raggiungere un simile accordo con la segreteria provinciale di CP_5
Caltanissetta, con efficacia limitata all'organizzazione sindacale stipulante e ai lavoratori da questa rappresentati, comportando per il lavoratore un mutamento del trattamento previsto dalla disciplina legale. Riteneva quindi antisindacale – poiché lesivo dell'immagine e della credibilità del sindacato istante - il comportamento adottato dalla società resistente, la quale aveva applicato ai lavoratori iscritti alla gli accordi raggiunti con altra O.S.. CP_1
3 Il giudice di prime cure precisava altresì che la statuizione di antisindacalità non poteva riguardare la questione del monte ore, trattandosi di questione nuova, non sollevata dall'organizzazione sindacale nel ricorso introduttivo della fase sommaria.
Con riferimento, poi, al mancato tempestivo pagamento all'organizzazione sindacale delle trattenute sindacali operate dalla parte datoriale, per delega dei lavoratori, sulla retribuzione mensile, il giudice riteneva incontestato, oltre che provato documentalmente, che il versamento di tali trattenute venisse effettuato diversi mesi dopo in ragione di una pretesa “prassi consolidata”, al fine di evitare all'azienda di eseguire, mese per mese, bonifici per piccoli importi;
tuttavia rilevava l'insussistenza di una prassi condivisa, affermando, di conseguenza, la natura antisindacale del comportamento della società che si rifletteva sulla disponibilità per le Parte_1
organizzazioni sindacali del fondamentale mezzo di sostentamento garantito dai contributi degli iscritti.
Dichiarava pertanto antisindacale la condotta della società resistente per i profili esaminati, e ne ordinava la cessazione.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la società con ricorso Parte_1
depositato il 14 marzo 2022.
Resisteva al gravame l appellata. Parte_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame la società appellante, ricostruito il precedente iter processuale e premessi brevi cenni sul procedimento ex art. 28 L. n. 300/1970, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto illegittimo il trasferimento del rappresentante sindacale aziendale , in assenza di preventivo Controparte_3
nulla osta sindacale, ed ha ordinato alla società i corrispondere allo stesso Parte_1
l'indennità di trasferta.
4 Rileva in proposito che non è stato disposto alcun trasferimento dell'unità lavorativa Contr in questione, in quanto il lavoratore, , è sempre stato adibito all'interno della provincia di assunzione ( ). CP_1
Evidenzia altresì che la società uscente non aveva mai impiegato il CP_6
presso il sito di PR IL e, più in generale, nell'ambito dell'appalto ENI;
CP_3
circostanza, questa, mai contestata dall'organizzazione sindacale appellata ed emersa in data successiva al perfezionamento del cambio d'appalto.
Aggiunge che, essendo l'assunzione effettuata su base provinciale, i lavoratori non sono vincolati al servizio presso una determinata postazione, con la conseguenza che è legittimo l'impiego degli stessi in qualunque postazione presente all'interno della medesima provincia, anche in virtù del potere di organizzazione e direzione proprio del datore di lavoro.
Assume di avere destinato a rotazione, nel periodo marzo/agosto 2021, tutti i lavoratori assunti per la provincia di - e non soltanto quelli iscritti alla CP_1
- nelle aree pozzi (Pozzo TO 3 e Pozzo Vallazza 1, TO), come si CP_1
evincerebbe dai prospetti relativi ai turni di lavoro prodotti nella fase sommaria.
1.2. Contesta altresì la sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato che la società non ha comunicato per iscritto la temporaneità dello Parte_1
“spostamento” del , evidenziando che persino in caso di trasferimento e, a CP_3
maggior ragione, per l'impiego temporaneo di un dipendente in un determinato sito, non vi è obbligo di forma scritta e che nessuna norma impone quindi di specificare per iscritto che il disposto trasferimento sia temporaneo.
1.3. Sul punto precisa che è RSA non delle sole G.P.G. impiegate Controparte_3
nell'appalto ENI, ma di tutte le G.P.G. iscritte alla ed impiegate all'interno CP_1
del territorio di , a prescindere dal singolo servizio espletato, e che pertanto CP_1
non gli è stato mai stato impedito lo svolgimento delle proprie funzioni di rappresentante sindacale.
1.4. In ogni caso rileva che il è stato inserito nel cambio d'appalto pur non CP_3
essendo adibito in precedenza dalla società uscente alla commessa ENI – CP_6
5 essendo invece destinato allo stabilimento Sonatrach Italia s.r.l., ex Raffineria Esso
Italiana s.r.l. - ; tale circostanza, mai contestata dall'organizzazione sindacale, comporterebbe per la l'implicita ammissione di non avere correttamente CP_1
vigilato sul cambio d'appalto e di non avere altresì verificato che il personale indicato dalla società uscente Etna Police S.r.l. fosse quello concretamente adibito all'appalto in questione.
Osserva quindi che l'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori prevede il nulla osta dell'organizzazione sindacale interessata solo in caso di trasferimento definitivo del dirigente sindacale da un'articolazione organizzativa dell'impresa ad un'altra, mentre il è stato chiamato a svolgere servizio in alcuni siti (aree pozzi di TO e, di CP_3
recente, Sicula Compost di Melilli), posti all'interno della provincia di assunzione
( ) e, quindi, da considerarsi “normale località di lavoro”. CP_1
1.5. Eccepisce inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ordinato alla società di pagare in favore del l'indennità di cui all'art. 100 del Parte_1 CP_3
CCNL applicato, prevista in caso di trasferta e/o missione temporanea, trattandosi di domanda inammissibile perché nuova, non essendo mai stata sollevata dall'organizzazione nella fase sommaria del procedimento ex art. 28 dello CP_1
Statuto dei Lavoratori.
Rileva altresì che al in ogni caso non spetterebbe la suddetta indennità, non CP_3
essendo mai stato impiegato al di fuori della provincia di assunzione.
Evidenzia inoltre la contraddittorietà della sentenza impugnata per avere ritenuto definitivo lo spostamento del ad altra sede di lavoro, sì da ritenere che integri CP_3
una condotta antisindacale poiché disposto senza il previsto nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, al contempo condannando la società datrice di lavoro a corrispondergli l'indennità prevista dall'art. 100 cit. in caso di mera trasferta, sebbene il lavoratore non sia neppure parte del giudizio.
2. Con ulteriore motivo di gravame la società appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il pagamento in ratei mensili della 13^ e della 14^ mensilità integri una condotta antisindacale.
6 Osserva sul punto che il decidente avrebbe dovuto rilevare che il pagamento, peraltro anticipato, delle suddette mensilità in ratei mensili non integri in alcun modo una fattispecie di condotta antisindacale, rientrando in una prassi applicata a tutti i lavoratori assorbiti nella procedura del cambio di appalto dei servizi resi nei confronti del gruppo NI e già adottata dalla società uscente Etna Police S.r.l.
Richiama quindi il verbale del 6.2.2021, relativo agli accordi assunti dall'impresa subentrante in merito all'assorbimento di 99 lavoratori coinvolti nel passaggio di appalto alle medesime condizioni praticate dalla società uscente, evidenziando che il pagamento da parte di quest'ultima dei ratei di 13^ e 14^ mensilità in ratei mensili si evince dalle buste paga relative al pregresso rapporto di lavoro intercorso con la Etna
Police s.r.l., che anche prima del passaggio dell'appalto a quest'ultima le medesime modalità di pagamento delle mensilità aggiuntive erano praticate dalla società appaltatrice e che tali circostanze sono rimaste incontestate. Parte_3
Rileva, inoltre - riportando l'art. 117 del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari
2013-2015 - che la corresponsione della 13^ e della 14^ mensilità in ratei mensili non solo non è vietata dal CCNL di categoria, ma costituisce anzi trattamento di maggior favore per i lavoratori, venendo eseguita in ratei nell'anno di maturazione e non in quello successivo.
Al contempo evidenzia che dal mese di ottobre 2021 il pagamento della 13^ e della
14^ mensilità per coloro che ne hanno fatto richiesta - tra cui gli iscritti alla
U.I.L.Tu.C.S. Cameran - è stato effettuato in un'unica Parte_4
soluzione in apposita busta paga e che ciò avrebbe dovuto far ritenere cessata la materia del contendere o venuto meno il requisito della attualità.
2.1. Deduce, ancora, l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'istituzione della banca ore, ritenuta nuova non essendo stata sollevata nella fase sommaria del procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Rileva, poi, di non essersi mai sottratta al pagamento delle ore di lavoro straordinario espletate dai propri dipendenti, evidenziando in ogni caso che l'istituto della banca ore
7 è previsto dall'art. 81 del CCNL di riferimento e non è subordinato ad un preventivo accordo sindacale.
3. Con ulteriore motivo di gravame la società appellante impugna la sentenza per aver ritenuto antisindacale il pagamento delle quote sindacali con cadenza superiore a quella mensile.
Assume in proposito che il giudice avrebbe dovuto rilevare che non vi è stato alcun rifiuto al pagamento delle quote sindacali, peraltro regolarmente versate, e che il mero pagamento di tali trattenute con cadenza superiore al mese si inserisce in una prassi diffusa non preclusa dalla disciplina contrattuale vigente, che per tale adempimento non pone alcun termine al datore di lavoro.
3.1. In proposito precisa che non è in contestazione il mancato versamento delle quote sindacali, il cui pagamento è stato peraltro provato dalla società sia Parte_1
nella fase sommaria che in quella di opposizione. Sostiene altresì che la doglianza relativa al ritardato pagamento delle trattenute sindacali costituisca domanda nuova, avendo l'organizzazione sindacale lamentato in fase sommaria solo il mancato pagamento delle stesse.
Evidenzia quindi che l'art. 22 del CCNL si limita a prescrivere il versamento delle trattenute sindacali al sindacato provinciale cui spettano o, in mancanza, alla rispettiva organizzazione nazionale, ma che nulla dispone in ordine alla cadenza con la quale deve essere effettuato il pagamento delle quote associative.
Aggiunge ancora che non può integrare un comportamento antisindacale una prassi consolidata applicata ad altre segreterie provinciali della stessa organizzazione sindacale appellata, come anche ad altre sigle sindacali.
4. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta infine, quale naturale conseguenza degli esposti motivi di appello, l'erroneità dell'ordine di affissione in bacheca della sentenza impugnata e della condanna al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi del procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Chiede pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'inammissibilità in rito o l'infondatezza nel merito del ricorso in opposizione a decreto ex art. 28 Statuto
8 dei Lavoratori promosso dalla e la condanna dell'organizzazione CP_1
sindacale appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. La di , costituitasi in sede di gravame, ne ha dedotto CP_1 CP_1
l'infondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con condanna della società appellante al pagamento delle spese del grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
6. Orbene, il primo motivo di appello è fondato.
Secondo il disposto di cui all'art. 22 L. 300/1970, “il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.
Per orientamento consolidato della Suprema Corte, “con il termine 'trasferimento' – come emerge anche dalla giurisprudenza formatasi in tema di interpretazione dell'art.
2103 c.c. – si intende uno spostamento dalla sede lavorativa che, per assumere carattere di definitività, si differenzia dalla trasferta e dalla missione che, di contro, si caratterizzano per il fatto che l'allontanamento dalla sede assume una durata meramente temporanea ancorché indeterminata, seppure determinabile con
l'esaurimento dello scopo per il quale il suddetto spostamento è stato disposto (cfr. ex plurimis: Cass. 5 ottobre 1998 n. 9870; Cass. 14 agosto 1998 n. 8004; Cass. 22 agosto
1997 n. 7872)” (Cass. Sez. L. sent. n. 12121 del 9.8.2002).
Si è altresì osservato che l'art. 22 richiede il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza per il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali "dall'unità produttiva", dove per unità produttiva, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, si intende “non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori - anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale”. La stessa formulazione dell'art. 22 Stat. Lav. attesta “che la tutela dei diritti
9 sindacali deve essere ancorata a dati fattuali certi, duraturi e normativamente definiti
e che l'abbandono dell'unità produttiva è suscettibile, in ragione della sua definitività, di incidere in termini negativi sulle funzioni dei dirigenti sindacali, troncando, da un lato, per sempre quel bagaglio di conoscenze e di esperienze acquisite nel luogo di abituale lavoro, certamente indispensabile per una proficua attività sindacale, e impedendo, dall'altro, definitivamente, nell'esercizio di detta attività l'utilizzazione delle strutture e dei supporti organizzativi propri dell'unità produttiva” (Cass. Sez. L.
12121/2002 cit.).
Pertanto si è ritenuto che non si verifichi un trasferimento nel caso in cui il lavoratore continui a dipendere dall'originaria unità produttiva, anche quando sia chiamato a svolgere lavori di durata temporanea, anche se non strettamente definita, in luoghi lontani.
La Suprema Corte ha quindi affermato che, poiché la disposizione in esame è destinata a regolare interessi confliggenti fissando tra questi un “giusto punto di equilibrio”, “appare logico ritenere che il legislatore abbia inteso adoperare il termine
“trasferimento” nella sua accezione tecnica e nel significato ad esso costantemente attribuito dalla giurisprudenza, ed abbia così voluto evitare che la pur necessaria tutela dei lavoratori sindacalisti potesse spingersi sino ad imporre il nulla osta pur in occasione di ogni missione o trasferta, anche di minima durata” (Cass. Sez. L. sent. n.
12121/2002 cit.).
6.1. Nel caso di specie, non vi sono elementi che depongano per un trasferimento dell'RSA US Francesco a sede di lavoro diversa da quella in cui aveva svolto attività di rappresentante sindacale.
Sotto tale profilo è sufficiente osservare come i turni di lavoro prodotti dall'appellante (doc. 2 pozzi TO), relativi al servizio svolto nel periodo da Pt_5
marzo/aprile ad agosto 2021 presso i pozzi di TO 3 e di Pozzo Vallazza 1 – il cui contenuto l'appellata non ha contestato o smentito - dimostrino l'impiego nei suddetti siti di vari lavoratori e come tra questi non si evidenzi una maggiore presenza di
[...]
, sì da potersi sostenere che lo stesso fosse stato ivi stabilmente trasferito CP_3
10 dalla propria precedente sede di lavoro, o, comunque, che l'eventuale impiego nei siti suindicati, per le modalità o la frequenza con cui aveva luogo, penalizzasse il CP_3
nell'esercizio delle prerogative di rappresentante sindacale, o che rispondesse a finalità discriminatorie o ritorsive per ragioni di appartenenza sindacale.
Al riguardo si osserva che presso il pozzo di TO 3 nel periodo da marzo ad agosto
2021 il nominativo di compare nei turni di servizio tre Controparte_7
volte a marzo, tre volte ad aprile, una volta a maggio, una a giugno, tre volte a luglio, nessuna ad agosto, presso il pozzo Vallazza 1 compare cinque volte ad aprile, cinque a maggio, cinque a giugno, nessuna a luglio e ad agosto.
Persino i prospetti prodotti dall'appellata (doc 7, Turni degli iscritti , relativi CP_1
ai turni di servizio del nel periodo da marzo a maggio 2021, smentiscono CP_3
l'assunto di un suo trasferimento ad altra sede poiché evidenziano un impiego non esclusivo del lavoratore presso la sede di TO ed un suo prevalente utilizzo presso il cantiere di NI PR IL.
Inoltre, la circostanza che il sia stato impiegato nei siti di TO – Controparte_3
invero non più di altri lavoratori dell'impresa - non è sintomatica di una antisindacalità della condotta datoriale – ovvero della volontà della parte datoriale di ostacolare l'esercizio da parte del lavoratore della propria attività di RSA - né rivela un intento ritorsivo nei confronti dello stesso in tesi riconducibile a ragioni di appartenenza sindacale.
Tali elementi depongono per l'insussistenza di un trasferimento in senso tecnico del dipendente ad altra sede, come anche, più in generale, dell'esercizio nei suoi confronti del potere organizzativo datoriale con finalità di discriminazione o ritorsione.
L'argomento della parte sindacale secondo il quale la prova del trasferimento del ad altra sede di servizio debba ricavarsi dalla mancanza di una comunicazione CP_3
scritta della mera temporaneità dello spostamento del lavoratore presso i cantieri siti in territorio di TO si rivela inconsistente nella misura in cui non è previsto, per l'esercizio dei poteri datoriali di destinazione del personale ad una determinata sede di servizio, l'invio di una comunicazione o, comunque, l'uso della forma scritta. Invero
11 la giurisprudenza ha affermato che “la comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme” (Cass. Sez.
L. sez. lav., 08/01/2004, n.109; conf. Cass. Sez. L. sent. n. 19425 del 22/08/2013).
Del pari non vale ad escludere la temporaneità dell'impiego del presso i CP_3
cantieri siti in territorio di TO la circostanza che non gli sia stata corrisposta l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 100 CCNL Vigilanza Privata, prevista in caso di invio del lavoratore in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro per
“giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata” ; ciò perché l'eventuale diniego dell'emolumento previsto in caso di trasferta, quand'anche, in tesi, illegittimo, non integra di per sé una condotta antisindacale, ben potendo costituire mera lesione dei diritti individuali del lavoratore, che è, dunque, l'unico soggetto legittimato all'esercizio delle tutele previste dall'ordinamento.
Dalla mancanza di prova di un trasferimento in senso tecnico del dirigente sindacale discende pertanto la inapplicabilità al caso di specie dell'obbligo di preventivo nulla osta previsto dall'art. 22 L. 300/1970.
7. E' altresì fondata la doglianza dell'appellante relativa all'erroneità della condanna al pagamento dell'indennità ex art. 100 CCNL, per la dirimente considerazione che l'organizzazione sindacale non è legittimata ad azionare i diritti dei singoli lavoratori se non in presenza di una natura plurioffensiva del comportamento datoriale che, nella fattispecie esaminata, non si ravvisa.
A tal proposito si osserva che l'attualità della condotta antisindacale e la permanenza dei suoi effetti - alla cui esistenza è subordinata la concessione del provvedimento repressivo - vanno accertate con riferimento agli interessi di cui il sindacato è portatore esclusivo, dovendo essere verificata una effettiva lesione dell'autorevolezza del sindacato nel tutelare le condizioni economiche dei lavoratori, nel caso di specie neppure specificamente allegata (v. Cass. Sez. L.
8.7.2013 n. 16930; Cass. Sez. L. sent.
n. 33982 del 17.11.2022).
12 Ne consegue, anche sotto tale profilo, l'insussistenza della denunciata condotta antisindacale.
8. E' altresì fondato il secondo motivo di gravame, circa l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che costituisca condotta antisindacale il pagamento della 13^ e della 14^ mensilità in ratei mensili sul rilievo che la suddetta rateizzazione sia stata effettuata dalla parte datoriale senza alcun preventivo accordo sindacale stipulato con la e che, pertanto, tale condotta sia lesiva CP_1
dell'immagine e della credibilità del sindacato.
Sul punto è sufficiente ad escludere la presunta condotta antisindacale che la Pt_1
sulla questione delle modalità di erogazione delle mensilità aggiuntive abbia avviato con l un confronto (v. processo verbale tavolo Controparte_8
di raffreddamento del 28.10.2021, all. C doc. B), e che in quella sede abbia rappresentato la disponibilità al riconoscimento di quanto previsto dal CCNL. Per la medesima questione, nel corso dell'incontro del 19.10.2021 con la rappresentante della stessa presso il Servizio XIV CPI di Ragusa (v. verbale di riunione all. CP_1
C, doc. B), la ha anche espressamente dichiarato di rimettersi, per l'erogazione Pt_1
della 13^ e della 14^ mensilità, alle richieste dei lavoratori.
Tali verbali dimostrano che la con riferimento alle modalità di pagamento Pt_1
delle mensilità aggiuntive non si è sottratta al confronto con la parte sindacale, portatrice delle istanze dei lavoratori iscritti. Non si configura dunque alcuna lesione della credibilità dell'organizzazione sindacale o una indebita compressione delle prerogative sindacali di cui la stessa è portatrice.
D'altra parte, la stessa appellata ammette che anche la precedente appaltatrice –
[...]
– aveva praticato il pagamento in forma rateale della 13^ e della 14^ mensilità, CP_6
pur precisando che ciò avveniva sulla base di un accordo sindacale che prevedeva la scelta in capo al lavoratore di un pagamento rateizzato o in unica soluzione.
Anche in tale fattispecie, in disparte l'obbligo per la di assicurare ai lavoratori Pt_1
impiegati nell'appalto ceduto il medesimo trattamento riconosciuto dall'impresa uscente, l'eventuale illegittimità della condotta datoriale rileva al più sul piano della
13 lesione dei diritti individuali dei lavoratori, che solo questi ultimi sono legittimati a far valere in giudizio, e non esprime in concreto profili di antisindacalità della condotta posta in essere.
9. Le censure proposte dall'appellante con riferimento alla istituzione di una banca ore per la novità dell'eccezione dell'organizzazione sindacale, poiché sollevata solo nella fase dell'opposizione, vanno ritenute inammissibili per carenza d'interesse, stante la pronuncia sul punto del primo giudice – non oggetto di appello incidentale dell'appellata – secondo la quale “la statuizione di antisindacalità ... non può riguardare l'aspetto nel monte ore, essendo questione nuova (non sollevata nel ricorso introduttivo della fase sommaria)”.
10. E' invece infondato l'appello proposto dalla in merito ad una presunta Pt_1
erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto illegittimo il pagamento delle quote sindacali con cadenza superiore a quella mensile.
Sotto tale profilo si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, costituisce condotta antisindacale il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di effettuare il versamento delle trattenute sindacali operate sulla retribuzione degli aderenti, poiché “limita il diritto dei lavoratori di scegliere lo strumento più utile per partecipare all'attività dei sindacati e priva gli stessi della possibilità di percepire, con regolarità, la fonte primaria di sostentamento per la loro attività, ponendoli in una situazione di debolezza verso il datore di lavoro e le altre organizzazioni sindacali”
(Cass. Sez. L. ord. n. 24612 del 2/10/2019). Afferma sul punto la Suprema Corte che
“il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti, secondo il tipo negoziale della cessione del credito, "configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale"; - che il carattere antisindacale della condotta sussiste sia dal lato del lavoratore, sotto il profilo della limitazione del diritto a scegliere, e a vedere attuato, lo strumento ritenuto più utile ai fini della partecipazione all'attività sindacale;
sia dal lato dell'organizzazione destinataria del contributo associativo, posto che l'effetto del
14 rifiuto è quello di privare i sindacati "della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazione sindacali con cui sono in concorrenza" (Cass. Sez. L. ord. n.
24612 del 2/10/2019; conf. Cass. Sez. U, sent. n. 28269 del 21/12/2005).
Alla luce dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza, ritiene il Collegio che la domanda proposta nella fase dell'opposizione, con la quale l'organizzazione sindacale si duole del “mancato tempestivo pagamento” delle trattenute sindacali, non costituisca domanda nuova rispetto alla domanda, proposta nella fase sommaria, con la quale la ricorrente lamentava l'omesso versamento delle trattenute operate dalla parte datoriale.
In proposito si è ritenuto che, in tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, la condanna di cessazione si estenda a tutti i comportamenti datoriali idonei a ledere le libertà sindacali, anche se tenuti dal datore di lavoro dopo la proposizione della domanda, qualora costituiscano prosecuzione dei medesimi comportamenti ritenuti illegittimi (Cass. Sez. L sent. n.
31419 del 03.11.2021).
Si è anche osservato che “il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale” (Cass. Sez. L. sent. n. 23028 del 12.11.2010).
Sotto tale profilo non fa venir meno l'antisindacalità della condotta datoriale il successivo versamento all'organizzazione sindacale di riferimento delle somme trattenute sulle retribuzioni degli iscritti, non ancora corrisposte nella fase sommaria, quando il datore di lavoro per prassi comunque ne ritardi il pagamento periodico.
15 Pertanto, la domanda ex art. 28 L. 300/1970 in relazione al ritardato versamento delle trattenute sindacali non costituisce domanda nuova rispetto a quella, proposta nella fase sommaria, di repressione della condotta antisindacale consistita nell'omesso pagamento delle medesime ritenute. Trattasi invece della medesima domanda, che l'organizzazione sindacale reitera nella fase dell'opposizione pur modificandola a seguito del pagamento delle trattenute operate dalla società datrice di lavoro, permanendo l'antisindacalità della condotta posta in essere anche solo in relazione al non occasionale ritardato versamento delle trattenute.
Invero il ritardo nei pagamenti non concordato con l'organizzazione sindacale costituisce condotta suscettibile di arrecare un danno all'organizzazione medesima privandola delle risorse necessarie al suo funzionamento per un arco temporale indeterminato, se rimesso alla mera discrezionalità del datore di lavoro.
Sotto tale profilo è del tutto irrilevante che la società datrice di lavoro segua la medesima linea di condotta anche con altre organizzazioni sindacali, o che tale comportamento risponda ad una prassi consolidata e diffusa, non potendo l'organizzazione, anche in tali ipotesi, contare su regolari introiti provenienti dal versamento dei contributi dei propri aderenti.
11.
Per questi motivi
, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'antisindacalità della condotta della società
[...]
consistente nel ritardato versamento alla delle trattenute sindacali Pt_1 CP_9
operate sulla retribuzione degli iscritti;
per l'effetto, va ordinato alla società
[...]
di pagare mensilmente all'organizzazione sindacale appellata le trattenute Pt_1
effettuate sulla retribuzione dei lavoratori aderenti al medesimo sindacato.
Per il resto, le domande proposte dalla devono essere rigettate. CP_1
Alla società appellante va infine ordinato di procedere all'affissione della presente sentenza nella bacheca aziendale.
12. Ex art. 92 co. 2 c.p.c., la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
16 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'antisindacalità della condotta della società consistita nel ritardato versamento alla Parte_1 CP_9
delle trattenute sindacali operate sulla retribuzione degli iscritti;
[...]
per l'effetto, ordina alla società di pagare mensilmente Parte_1
all appellata le trattenute effettuate sulla retribuzione dei Parte_2
lavoratori iscritti al medesimo sindacato;
ordina altresì alla società di provvedere all'affissione della presente Parte_1
sentenza nella bacheca aziendale;
rigetta per il resto le domande formulate;
compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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