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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17549 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANGELA Parte_1
BONETTA presso cui elettivamente domicilia
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ASSUNTA Controparte_1
CACCIATORE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: esprime parere favorevole alla separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/10/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 25/06/2009 e che dall'unione era nato il 15.6.11, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile Per_1
situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Per l'udienza del 23.1.25 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, con allegata dichiarazione sottoscritta dai ricorrenti, i quali si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni che venivano trascritte. Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come da ultimo confermate nella dichiarazione allegata alle note per l'udienza del 23.1.25:
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
3 atto n. 66, parte I, s., sez. I, reg. Atti Matrimonio anno 2009); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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