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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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30 marzo 2009
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7 aprile 2010
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Art. 2478.
(Libri sociali obbligatori).
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la societa' deve tenere:
1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 ;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione e' conservata dalla societa';
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale ((nominato)) ai sensi dell'articolo 2477.
I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci ((. . .))
I contratti della societa' con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della societa' solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
(Libri sociali obbligatori).
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la societa' deve tenere:
1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 ;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione e' conservata dalla societa';
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale ((nominato)) ai sensi dell'articolo 2477.
I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci ((. . .))
I contratti della societa' con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della societa' solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Commentari • 65
- 1. verbale assemblea srlhttps://www.brocardi.it/ · 271.6918
Consulenza legale Q202440765 (Articolo 2478 Codice Civile - Libri sociali obbligatori) «Il verbale , secondo quanto prescritto all' art. 2375 del c.c. , disposto per s.p.a., ma applicabile anche alle s.r.l., è un documento scritto che deve essere...» Quesito Q202440765 (Articolo 2478 Codice Civile - Libri sociali obbligatori) «Buongiorno Sono amministratore di una SRL costituita pochi mesi fa. Il mio commercialista finora mi ha fatto fare i verbali di assembla soci firmati su carta semplice....»
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Giurisprudenza • 299
- 1. Trib. Bari, sentenza 28/03/2024, n. 1575Provvedimento: […] chiedendo la condanna dello stesso ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione della complessiva somma di € 257.750,00 oltre accessori da lui indebitamente distratta dalle casse sociali tra il 2008 ed il 2013 in virtù delle operazioni pagina 1 di 4 dettagliatamente elencate, in violazione peraltro degli artt. 2467 e 2478-bis c.c., o in subordine del differente importo ritenuto di giustizia, il tutto con vittoria di spese processuali. […] Com'è noto, nelle società di capitali i soci non possono effettuare alcun prelevamento a titolo personale dal patrimonio e dalle casse sociali, ma solo ricevere le eventuali quote di utili con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 2478-bis c.c., […]Leggi di più...
- CTU contabile·
- art. 2478-bis c.c.·
- postergazione creditori·
- ripetizione di indebito·
- art. 2033 c.c.·
- interessi legali·
- patrocinio a spese dello Stato·
- prelevamenti soci·
- art. 2467 c.c.·
- prova documentale