Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4947
CASS
Sentenza 21 maggio 1999

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Nell'ipotesi in cui dopo la precisazione delle conclusioni e prima dell'udienza di discussione della causa in primo grado si siano verificati la morte o l'impedimento del procuratore, il processo è interrotto di diritto ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ. e gli atti posti in essere successivamente all'evento interruttivo e, quindi, anche la sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, sono nulli. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte il cui procuratore fu colpito dall'evento interruttivo con l'appello, il quale assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio e non può limitarsi - a pena di inammissibilità per difetto di interesse e mancata rispondenza al modello legale di detta impugnazione - alla sola richiesta di declaratoria della nullità della sentenza impugnata, ma deve investire della richiesta di decisione nel merito il giudice d'appello, il quale, non rientrando la suddetta nullità fra quelle di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., deve dichiarare l'invalidità della sentenza di primo grado e pronunciare sul merito della controversia (sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d'appello, la quale si era limitata a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e si era astenuta dalla decisione del merito, ritenendo che il processo potesse essere riassunto, salva la verificazione dell'estinzione su eccezione della parte interessata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4947
    Data del deposito : 21 maggio 1999

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