Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui dopo la precisazione delle conclusioni e prima dell'udienza di discussione della causa in primo grado si siano verificati la morte o l'impedimento del procuratore, il processo è interrotto di diritto ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ. e gli atti posti in essere successivamente all'evento interruttivo e, quindi, anche la sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, sono nulli. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte il cui procuratore fu colpito dall'evento interruttivo con l'appello, il quale assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio e non può limitarsi - a pena di inammissibilità per difetto di interesse e mancata rispondenza al modello legale di detta impugnazione - alla sola richiesta di declaratoria della nullità della sentenza impugnata, ma deve investire della richiesta di decisione nel merito il giudice d'appello, il quale, non rientrando la suddetta nullità fra quelle di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., deve dichiarare l'invalidità della sentenza di primo grado e pronunciare sul merito della controversia (sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d'appello, la quale si era limitata a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e si era astenuta dalla decisione del merito, ritenendo che il processo potesse essere riassunto, salva la verificazione dell'estinzione su eccezione della parte interessata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4947 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Renato Sgroi Presidente
Dr. Vincenzo Ferro Consigliere
Dr. Walter Celentano Consigliere
Dr. Mario Cicala Consigliere
Dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 569 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997, proposto:
DA
S. T. P., SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI di Terra d'Otranto s.p.a., in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Rocca Porena n. 34, presso l'avv. Carlo Boursier Niutta, che, con l'avv. Antonio de Feo, la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso e verbale del Consiglio d'Amministrazione del 31 ottobre 1995.
RICORRENTE
CONTRO
REGIONE PUGLIA, con sede in Bari, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. elettivamente domiciliato in Roma alla Via degli Scipioni n. 268/A, presso l'avv. Domenico Battista e rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Riccardi da Bari, giusta procura a margine del controricorso e delibera della G.R. n. 187 del 4 febbraio 1997.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, 1^ Sezione civile, n. 953 del 1^ - 10 ottobre 1996, notificata il 5 novembre 1996. Udita nella pubblica udienza del 27 gennaio 1999, la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte.
Udito il P.M., in persona del dr. Antonio Buonajuto, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 30 aprile 1990, la Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto s.p.a. conveniva in giudizio la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Bari, per sentirla condannare al pagamento del 75% di L. 1.248.464.920, cioè della somma spesa per costruire un deposito da lei realizzato e per procurare la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del dovuto, sul presupposto che la convenuta aveva ammesso l'attrice ad un contributo di L. 900.000.000; la Regione Puglia, costituendosi, non si opponeva a versare il 75% di L 700.000.000, somma che, per la legislazione regionale, era il limite di finanziamento ammissibile e chiedeva il rigetto di ogni altra richiesta dell'attrice. Dopo il deposito della relazione del c.t.u. nominato in istruttoria, il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente la domanda e condannava la Regione a pagare all'attrice il 75% della somma di L. 900.000.000 ammessa a contributo, cioè L. 675.000.000 con interessi e rivalutazione. Con l'appello avverso questa sentenza, la Regione Puglia deduceva che nel giudizio di primo grado, tra l'udienza di conclusioni del 24 marzo 1993 e quella di discussione del 22 febbraio 1994, era deceduto in data 14 ottobre 1993 il suo procuratore e quindi la causa era stata decisa in mancanza di ogni sua difesa per l'avvenuta interruzione automatica del processo;
si chiedeva quindi alla Corte d'appello di Bari di dichiarare la nullità della sentenza e nel merito di rigettare l'avversa domanda. Costituendosi in appello la Società Trasporti Pubblici deduceva che la interruzione derivata dalla morte del difensore dell'altra parte non impediva la decisione di merito e in via incidentale, chiedeva gli ulteriori danni derivati dal comportamento ostruzionistico della Regione e il rimborso di quanto da lei pagato al c.t.u. nel giudizio di primo grado.
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e, non ricorrendo i presupposti - per la rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt.353 e 354 c.p.c., escluso di poter decidere nel merito per l'interruzione automatica del processo di primo grado., nulla disponeva sulle domande proposte dalla società dinanzi al Tribunale, nonostante entrambe le parti avessero chiesto sulle stesse una pronunzia della Corte territoriale.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la S. T. P. (Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto) s.p.a. con quattro motivi e la Regione Puglia si difende con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 301 c.p.c., per non avere tenuto conto i giudici di merito della conversione dei motivi di nullità in motivi d'impugnazione, per la quale la Corte territoriale, che non poteva rimettere gli atti al primo giudice ai sensi degli artt.353 e 354 c.p.c., ne' dichiarare l'interruzione del processo intervenuta prima dall'emissione della decisione di primo grado, doveva in ogni caso esaminare il merito della domanda già decisa dal Tribunale con sentenza nulla, perché pronunciata dopo l'interruzione automatica del processo e in violazione dei diritti di difesa della Regione. Nel controricorso si afferma invece l'inammissibilità e infondatezza dell'impugnativa della società, per essere essa contrastante con i principi dell'ordinamento ed, in particolare, con quello del doppio grado di giudizio, che nel caso sarebbe stato violato ove la Corte territoriale si fosse pronunziata sulle domande della controparte, nonostante la nullità della decisione di primo grado.
1.1. Il motivo è fondato, poiché nel caso deve applicarsi la regola generale dell'art. 161 c.p.c., per la quale la nullità delle sentenze soggette ad appello si converte in motivo di gravame, nei limiti del quale e secondo le cui regole la stessa invalidità può esser dedotta e fatta valere (con la giurisprudenza citata in ricorso, di recente, Cass. 22 marzo 1996 n. 2493): infatti, la morte e la perdita di capacità del procuratore dopo l'udienza di conclusioni e prima della discussione della causa in primo grado, provocando l'interruzione di diritto del processo per l'art. 301 c.p. c., ha dato luogo alla nullità di tutti gli atti posti in essere successivamente all'evento interruttivo (cfr. Cass. 16 aprile 1997 n. 3279) e quindi anche della sentenza del Tribunale emessa senza che la Regione Puglia potesse difendersi. Detta nullità non rientra tra quelle di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e quindi la Corte di appello doveva dichiarare l'invalidità della sentenza del Tribunale e poi pronunziare nel merito esaminando le deduzioni delle parti come semplice e mero gravame della decisione di I^ grado. Pertanto, per tale profilo, il primo motivo di ricorso è fondato e deve accogliersi.
2. Il secondo motivo di ricorso lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello di Bari ritenuto necessario dichiarare la sola nullità della sentenza, dato che l'interruzione doveva comportare la riassunzione eventuale e l'estinzione del giudizio se tempestivamente eccepita;
senza indicare quali regole di diritto si fossero nel caso applicate la Corte di merito, con violazione del principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, non aveva provveduto nel merito.
Il motivo è fondato in quanto alcuna ragione risulta esposta nella sentenza di merito per non provvedere in ordine alle domande della società e sulle stesse eccezioni della Regione come richiesto da entrambe le parti in quel grado di giudizio. L'affermazione di cui ai motivi della sentenza impugnata che, a causa dell'interruzione efficace ope legis, non poteva provvedersi nel merito, essendovi "la possibilità della riassunzione e salvo il meccanismo dell'estinzione (su eccezione della parte interessata)" non considera che., con il gravame, l'unica parte legittimata a lamentare l'interruzione aveva invece richiesto la prosecuzione del giudizio, con la dichiarazione di nullità e la decisione di merito sulle domande di controparte. Poiché il principio del doppio grado del giudizio non significa che vi sia necessariamente una duplice decisione nel merito, dei magistrati di primo e di secondo grado, ma solo che la causa sia sottoposta alla cognizione almeno dei due predetti giudici (così Cass. 22 aprile 1995 n. 4581), esso non sarebbe stato violato nel caso con la decisione di merito della Corte d'appello, che afferma esattamente l'inapplicabilità al caso degli artt. 353 e 354 c.p.c.
4. Lamentando ancora insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia si è poi evidenziata la violazione degli artt. 302, 303 e 305 c.p.c. in quanto proprio l'appello aveva ripreso il rapporto processuale, impedendone l'estinzione, per cui mancava ogni causa ostativa alla decisione di merito.
In effetti deve ritenersi che l'appello sarebbe stato inammissibile, se tendente solo alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata, per difetto di interesse e per mancata rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr. Cass. 27 aprile 1994 n. 4018 e Cass. 26 giugno 1980 n. 4012); solo la richiesta di una decisione di merito della Corte d'appello giustificava il gravame anche in ordine alla parte con cui si chiedeva la nullità della decisione impugnata, che altrimenti non si sarebbe avuto interesse a fare accertare e dichiarare (Cass. S.U. 14 dicembre 1998 n. 12541) e, anche per tale profilo, il ricorso è fondato.
4. Si censura infine, con il quarto motivo, la sentenza di merito per violazione degli artt. 112 e 354 c.p.c., non avendo il giudice di appello, dopo la declaratoria di nullità, disposto sulle domande proposte dinanzi a lui, pur non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. In realtà la Corte d'appello di Bari alcuna risposta ha dato sulle domande della società, nonostante la richiesta in senso opposto di entrambe le parti, per cui vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'affermata esigenza di riassunzione ed estinzione dinanzi al giudice di primo grado comporta con chiarezza violazione anche dell'art. 354 c.p.c., determinando la rimessione della causa dinanzi al Tribunale
sia Dure al fine di far proseguire il giudizio dinanzi a quello ed eventualmente per far estinguere il processo.
5. Poiché tutti i motivi di impugnazione sono fondati, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari (altra sezione) perché provveda anche nel merito sulle domande della Società Trasporti Pubblici Terra d'Otranto e le esamini in piena autonomia rispetto alla decisione di primo grado nulla, tenendo conto dell'istruttoria validamente espletata in primo grado e provvedendo sulle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Bari anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1999