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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4057/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4057 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 31 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e ivi residente a[...] C.F._1
ed elettivamente dom.to in Mugnano di Napoli al viale dei Mille
n.5, presso lo studio dell'Avv. Giancaspro Maria, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
residente in [...]di Napoli (NA), alla C.F._2
Via S. Pertini n15, ivi elettivamente domiciliata alla via A. De
Curtis n.35 presso lo studio dell'Avv. Guarino Concetta che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24 ottobre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
5/3/1999 in Napoli, da cui sono nati tre figli: Persona_1
(nato Napoli a il 25/08/2000); (nato Napoli a il Persona_2
19/07/2002) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
(nato a [...] l'[...]) Persona_3
minorenne, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
Pag. 2 di 8 1. I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la qual cosa vivranno separati fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio, con l'obbligo del mutuo rispetto con obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di residenza.
2. L'abitazione costituente la residenza coniugale, sita in Melito di Napoli alla Via Sandro Pertini n. 15, condotta in locazione, sarà assegnata in uso nella sua attuale consistenza mobilio, arredi e suppellettili ivi esistenti - alla sig.ra che Pt_2
l'abiterà con i figli.
3. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i Per_3
genitori, ai sensi e per gli effetti della L. 54/2006, con residenza privilegiata presso la madre in Melito di Napoli alla
Via Sandro Pertini n. 15.
4. L'affidamento sarà esercitato in modo da preservare il diritto del ragazzo a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, con i nonni e con i parenti dell'una e dell'altra parte.
5. I Sigg.ri e si dichiarano pronti a cooperare Pt_1 Pt_2
lealmente nell'educazione, nell'istruzione e nel mantenimento dei figli e nell'attuazione di quanto sopra previsto.
Tutte le decisioni d i maggior interesse per il minore, ivi comprese quelle per scelte terapeutiche, scolastiche e di formazione culturale, saranno adottate di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso.
Pag. 3 di 8 6. Per quanto riguarda gli incontri tra i figli maggiorenni ed il padre, gli stessi saranno gestiti nella piena autonomia, mentre il figlio minore trascorrerà con il padre, ferma la Per_3
possibilità di ulteriori incontri previo accordo con la mamma almeno 24 ore prima compatibilmente con le esigenze lavorative e scolastiche, a settimane alterne, dalle 16 alle ore 21 per due giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, che saranno comunicati settimanalmente dal sig. compatibilmente con Pt_1
i suoi turni di lavoro e il sabato dalle 16 alle 23 o la domenica dalle 11 alle 20 sempre compatibilmente con i turni di lavoro del e le esigenze di previo accordo tra le parti a Pt_1 Per_3
seconda dei weekend in cui il minore pernotti con il padre. I pernottamenti saranno a settimane alterne dalle ore 11 del sabato alle ore 20 della domenica;
7. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con la Per_3
madre le festività natalizie e con il padre Capodanno e l'Epifania. Per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedi in
Albis con il padre, trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso nonché il giorno della festa del papà. Egli, inoltre trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso nonché il giorno della festa della mamma;
8. Per le ferie estive, previo preavviso entro il 30 giugno di ogni anno, il minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, con l'obbligo di
Pag. 4 di 8 comunicarsi la località di vacanza ed offrirsi reperibilità telefonica. Durante tale periodo sarà sospeso il diritto di visita comunicando in ogni caso all'altro genitore la località di vacanza ed offrendo reperibilità telefonica.
Il tutto ovviamente sempre rimesso al buon senso dei coniugi e compatibilmente con gli interessi e le esigenze del minore.
9. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a Parte_1 Pt_2
decorrere dalla data di firma del presente ricorso la somma complessiva di €500,00 mensili (cinquecentottanta/00), di cui
€350,00 quale contributo per il mantenimento di , € Per_3
150,00 quale assegno di mantenimento per la moglie, cinquantottenne priva di occupazione. Detto importo sarà versato il giorno dieci di ogni mese a mezzo assegno bancario o vaglia postale o contante o bonifico bancario. Il predetto importo sarà annualmente aggiornato secondo gli indici di svalutazione monetaria rilevata dall' , precisandosi che CP_1
il primo aggiornamento decorrerà ad un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale adito;
10. Il sig. si impegna inoltre a rimborsare alla sig.ra Pt_1
il 50% degli importi da ella spesi per il pagamento Pt_2
delle spese straordinarie, sostenute per , Per_3
preventivamente concordate debitamente documentate;
al fine di evitare l'insorgere di defatiganti contenziosi in merito alle spese straordinarie, in detta sede si richiama espressamente il protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio redatto dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord dal Consiglio
Pag. 5 di 8 dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, approvato il 25 ottobre 2019 ove sono individuate le spese ritenute straordinarie e quelle ritenute ordinarie.
12. Inoltre il sig. si impegna a versare alla sig.ra Pt_1
€ 80,00 quale contributo per oneri condominiali della Pt_2
casa coniugale condotta in locazione, nonché la somma di €
150,00 mensili per l'assolvimento del debito relativo ai pregressi oneri condominiali per un importo totale di € 230,00.
13. Le parti si autorizzano al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento relativo alla propria identità;
14. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre la propria residenza, nonché il proprio recapito anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore.
15. Tutte le clausole della presente convenzione vengono dalle parti ritenute essenziali ed inderogabili tant'è che le stesse s'intendono singolarmente approvate. Per quanto non previsto e regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
16. Sigg.ri e si danno reciprocamente Parte_1 Parte_2
atto di aver regolato tra loro ogni altro rapporto e si impegnano ad esercitare i diritti nascenti dall'emananda separazione in modo da non turbare il sereno sviluppo psicofisico del figlio minore e da non offendere l'altrui dignità.
Pag. 6 di 8 Con note congiunte di trattazione depositate il 20/1/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 31/1/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 28/10/2024.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Quanto al punto 9) relativo al mantenimento, il Tribunale ritiene che per puro errore materiale le parti abbiano scritto a lettere “cinquecentottanta” in luogo di “cinquecento”; pertanto,
l'importo deve essere inteso in quest'ultimo senso stante la volontà dalle parti ricavabile dalla lettura complessiva dell'accordo.
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Pag. 7 di 8 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a Parte_1
Napoli il 26/4/1976) e (nata a [...] il Parte_2
30/10/1964), alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli
(Atto n.24, P. I, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1999) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/2/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4057/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4057 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 31 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e ivi residente a[...] C.F._1
ed elettivamente dom.to in Mugnano di Napoli al viale dei Mille
n.5, presso lo studio dell'Avv. Giancaspro Maria, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
residente in [...]di Napoli (NA), alla C.F._2
Via S. Pertini n15, ivi elettivamente domiciliata alla via A. De
Curtis n.35 presso lo studio dell'Avv. Guarino Concetta che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24 ottobre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
5/3/1999 in Napoli, da cui sono nati tre figli: Persona_1
(nato Napoli a il 25/08/2000); (nato Napoli a il Persona_2
19/07/2002) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
(nato a [...] l'[...]) Persona_3
minorenne, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
Pag. 2 di 8 1. I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la qual cosa vivranno separati fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio, con l'obbligo del mutuo rispetto con obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di residenza.
2. L'abitazione costituente la residenza coniugale, sita in Melito di Napoli alla Via Sandro Pertini n. 15, condotta in locazione, sarà assegnata in uso nella sua attuale consistenza mobilio, arredi e suppellettili ivi esistenti - alla sig.ra che Pt_2
l'abiterà con i figli.
3. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i Per_3
genitori, ai sensi e per gli effetti della L. 54/2006, con residenza privilegiata presso la madre in Melito di Napoli alla
Via Sandro Pertini n. 15.
4. L'affidamento sarà esercitato in modo da preservare il diritto del ragazzo a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, con i nonni e con i parenti dell'una e dell'altra parte.
5. I Sigg.ri e si dichiarano pronti a cooperare Pt_1 Pt_2
lealmente nell'educazione, nell'istruzione e nel mantenimento dei figli e nell'attuazione di quanto sopra previsto.
Tutte le decisioni d i maggior interesse per il minore, ivi comprese quelle per scelte terapeutiche, scolastiche e di formazione culturale, saranno adottate di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso.
Pag. 3 di 8 6. Per quanto riguarda gli incontri tra i figli maggiorenni ed il padre, gli stessi saranno gestiti nella piena autonomia, mentre il figlio minore trascorrerà con il padre, ferma la Per_3
possibilità di ulteriori incontri previo accordo con la mamma almeno 24 ore prima compatibilmente con le esigenze lavorative e scolastiche, a settimane alterne, dalle 16 alle ore 21 per due giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, che saranno comunicati settimanalmente dal sig. compatibilmente con Pt_1
i suoi turni di lavoro e il sabato dalle 16 alle 23 o la domenica dalle 11 alle 20 sempre compatibilmente con i turni di lavoro del e le esigenze di previo accordo tra le parti a Pt_1 Per_3
seconda dei weekend in cui il minore pernotti con il padre. I pernottamenti saranno a settimane alterne dalle ore 11 del sabato alle ore 20 della domenica;
7. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con la Per_3
madre le festività natalizie e con il padre Capodanno e l'Epifania. Per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedi in
Albis con il padre, trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso nonché il giorno della festa del papà. Egli, inoltre trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso nonché il giorno della festa della mamma;
8. Per le ferie estive, previo preavviso entro il 30 giugno di ogni anno, il minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, con l'obbligo di
Pag. 4 di 8 comunicarsi la località di vacanza ed offrirsi reperibilità telefonica. Durante tale periodo sarà sospeso il diritto di visita comunicando in ogni caso all'altro genitore la località di vacanza ed offrendo reperibilità telefonica.
Il tutto ovviamente sempre rimesso al buon senso dei coniugi e compatibilmente con gli interessi e le esigenze del minore.
9. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a Parte_1 Pt_2
decorrere dalla data di firma del presente ricorso la somma complessiva di €500,00 mensili (cinquecentottanta/00), di cui
€350,00 quale contributo per il mantenimento di , € Per_3
150,00 quale assegno di mantenimento per la moglie, cinquantottenne priva di occupazione. Detto importo sarà versato il giorno dieci di ogni mese a mezzo assegno bancario o vaglia postale o contante o bonifico bancario. Il predetto importo sarà annualmente aggiornato secondo gli indici di svalutazione monetaria rilevata dall' , precisandosi che CP_1
il primo aggiornamento decorrerà ad un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale adito;
10. Il sig. si impegna inoltre a rimborsare alla sig.ra Pt_1
il 50% degli importi da ella spesi per il pagamento Pt_2
delle spese straordinarie, sostenute per , Per_3
preventivamente concordate debitamente documentate;
al fine di evitare l'insorgere di defatiganti contenziosi in merito alle spese straordinarie, in detta sede si richiama espressamente il protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio redatto dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord dal Consiglio
Pag. 5 di 8 dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, approvato il 25 ottobre 2019 ove sono individuate le spese ritenute straordinarie e quelle ritenute ordinarie.
12. Inoltre il sig. si impegna a versare alla sig.ra Pt_1
€ 80,00 quale contributo per oneri condominiali della Pt_2
casa coniugale condotta in locazione, nonché la somma di €
150,00 mensili per l'assolvimento del debito relativo ai pregressi oneri condominiali per un importo totale di € 230,00.
13. Le parti si autorizzano al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento relativo alla propria identità;
14. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre la propria residenza, nonché il proprio recapito anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore.
15. Tutte le clausole della presente convenzione vengono dalle parti ritenute essenziali ed inderogabili tant'è che le stesse s'intendono singolarmente approvate. Per quanto non previsto e regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
16. Sigg.ri e si danno reciprocamente Parte_1 Parte_2
atto di aver regolato tra loro ogni altro rapporto e si impegnano ad esercitare i diritti nascenti dall'emananda separazione in modo da non turbare il sereno sviluppo psicofisico del figlio minore e da non offendere l'altrui dignità.
Pag. 6 di 8 Con note congiunte di trattazione depositate il 20/1/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 31/1/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 28/10/2024.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Quanto al punto 9) relativo al mantenimento, il Tribunale ritiene che per puro errore materiale le parti abbiano scritto a lettere “cinquecentottanta” in luogo di “cinquecento”; pertanto,
l'importo deve essere inteso in quest'ultimo senso stante la volontà dalle parti ricavabile dalla lettura complessiva dell'accordo.
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Pag. 7 di 8 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a Parte_1
Napoli il 26/4/1976) e (nata a [...] il Parte_2
30/10/1964), alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli
(Atto n.24, P. I, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1999) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/2/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 8 di 8