Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 4 aprile 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4195/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Fabrizio Bonafede e Salvatore
Guglielmino;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Pier Luigi Tomaselli;
-Resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2024, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00004281 52 000, CP_1
notificato in data 2 aprile 2024 in conseguenza del Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. CT13820220014, emesso in data 12 dicembre 2022 dalla Guardia di
Finanza - I Gruppo Catania - Reparto CT138.
1
è una piccola società in crescita che si occupa della gestione e della conduzione di
[...]
alcuni chiosco-bar nell'hinterland catanese, con punti vendita anche nei centri commerciali della città quali “Le Porte di Catania” e “Le Ginestre” e nell'esecuzione della propria attività, oltre ad impiegare – con contratti a termine e/o a tempo indeterminato – giovani lavoratori, la ricorrente partecipa attivamente ai progetti di formazione e/o reinserimento di disoccupati e/o inoccupati e dunque si è sempre messa a disposizione, quale “soggetto ospitante”, per i tirocini formativi e di orientamento previsti dalla Legge n. 196/1997; che in quest'ottica la ha richiesto ed Parte_1 ottenuto l'autorizzazione, dalla Regione Sicilia e con nota n. prot. 0059592 dell'8 agosto 2022, all'attivazione del tirocinio non curriculare della signora
[...]
(nata a [...] il [...]), dal 9 agosto 2022 all'8 febbraio Parte_2
2023; che all'uopo l'odierna ricorrente, per il tramite del tutor aziendale signor
[...]
Par
(dipendente della con contratto di lavoro a tempo Per_1 Parte_1 indeterminato full time), ha redatto con quest'ultima il Piano Formativo Individuale
(breviter, PFI), secondo il quale: - la tirocinante avrebbe svolto, presso il soggetto ospitante, l'attività corrispondente a quella di “collaboratrice di bar e sala” al fine di sviluppare plurime competenze quali “provvedere agli incassi, ai pagamenti ed ai servizi del bar”, anche tramite i trasversali compiti di “servizio del cliente, pianificazione e organizzazione del lavoro”, il tutto tramite le seguenti attività formative quali “incassi, pagamenti, somministrazione di bevande, gelati, prodotti di caffetteria e pasticceria”; - l'orario di accesso ai locali aziendali del soggetto ospitante sarebbe stato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, per un totale di 35 ore settimanali;
- la tirocinante avrebbe ricevuto una indennità mensile pari ad € 600,00 e sarebbe stata assicurata per la responsabilità civile con polizza 9409/1, emessa dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., posizione INAIL n. 95709889/15; che in conseguenza, la tirocinante ha iniziato il proprio periodo formativo non curriculare presso la in data 9 agosto 2022 Parte_1
e lo ha fruttuosamente concluso in data 8 febbraio 2023 tanto che, il 9 febbraio 2023 ed in ragione delle competenze maturate è stata assunta dall'odierna ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part time, ed è stata inquadrata al V livello retributivo del C.C.N.L. settore pubblici esercizi FIPE, con mansioni di operaio e qualifica di addetta al banco ed il predetto contratto di lavoro, scaduto in data 8 agosto
2023, è stato convertito a tempo indeterminato a far data dall'8 agosto 2023; che l'odierna ricorrente, giusta autorizzazione della Regione Sicilia n. prot. 0059592 dell'8
2 agosto 2022, ha attivato il percorso di tirocinio formativo in virtù del quale la signora ha: a) sviluppato plurime competenze quali “provvedere Parte_2 agli incassi, ai pagamenti ed ai servizi del bar”, anche tramite i trasversali compiti di
“servizio del cliente, pianificazione e organizzazione del lavoro”, il tutto mediante le seguenti attività formative quali “incassi, pagamenti, somministrazione di bevande, gelati, prodotti di caffetteria e pasticceria”; b) la tirocinante ha eseguito degli accessi presso i locali aziendali, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, per un totale di 35 ore settimanali;
c) la tirocinante ha ricevuto una indennità mensile pari ad € 600,00, è stata assicurata per la responsabilità civile con polizza 9409/1 emessa dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ed ha ricevuto l'attribuzione della posizione INAIL n. 95709889/15; d) durante il tirocinio la lavoratrice è stata dapprima formata, successivamente affiancata ed infine supportata nel completamento del percorso dal signor , dipendente dell'odierna Persona_1
ricorrente e tutor aziendale, il quale ha fruttuosamente guidato la predetta durante tutto il progetto sino all'inserimento di quest'ultima tra i dipendenti della Parte_1 che da tutto quanto sopra emerge, con palmare evidenza, come l'odierna ricorrente ha legittimamente instaurato con la signora il tirocinio Parte_2 formativo ma, soprattutto, come tra l'azienda e la tirocinante il rapporto si è regolarmente svolto, senza alcuna dissimulazione di lavoro subordinato e/o utilizzo fraudolento dello strumento in parola;
che nel verbale di accertamento è stata operata una interpretazione distorta delle dichiarazioni rilasciate dalla signora che il Parte_2 verbale di accertamento che dà origine all'avviso di addebito quivi impugnato è fondato su presupposti, deduzioni e circostanze non vere e per tali ragioni dovrà essere annullato, con conseguente annullamento di ogni atto consequenziale e successivo;
che alla luce della ricostruzione (dimostrata dalla documentazione allegata), non solo è evidente la buona fede della (lungi dall'aver violato la normativa Parte_1 vigente) ma è, altresì, chiaro che le ragioni sottese alle pretese avanzate dall' CP_1
sono fondate su presupposti di fatto e di diritto del tutto errati.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: previa dichiarazione d'insussistenza delle pretese contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CT13820220014, accogliere il ricorso e dunque annullare sia l'avviso di addebito impugnato che il sotteso verbale unico di accertamento che l'invito a regolarizzare;
- in ogni caso ed in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia pretesa in relazione al verbale unico di accertamento e notificazione n.
3 CT13820220014 ed al conseguente avviso di addebito quivi impugnato;
- in via subordinata, ricalcolare le somme che dovessero risultare dovute sulla base della documentazione in atti;
- in via gradatamente subordinata, accertare l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi e, conseguentemente, dichiarare che le suddette somme non sono dovute o che, comunque, devono essere ricalcolate.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale e prova orale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Va, poi, premesso, in linea con l'esegesi interpretativa anche di questo Tribunale (cfr. per tutte ordinanza 217/2010) che il tirocinio formativo –o stage in azienda- è istituto ben differente tanto dal lavoro subordinato quanto dal contratto di apprendistato o da simili contratti a causa mista (nei quali permane la corrispettività tra retribuzione e formazione, da una parte, e attività lavorativa dall'altra). Si legga in tal senso, ad esempio, Cass. 3284/1990: “nel rapporto che si istituisce con i corsi di formazione e perfezionamento indetti dall'impresa (o comunque da potenziali datori di lavoro),
l'unico oggetto del contratto è costituito dall'insegnamento impartito dall'imprenditore
(o comunque dal soggetto che abbia istituito il corso), dando luogo, cioè, ad una peculiare figura contrattuale, in cui esula qualsiasi corrispettività tra le prestazioni delle dette parti, in quanto il dispendio di energia psico-fisica dell'allievo –che non acquista peraltro diritto all'assunzione, e l'opera che può essere richiesta al medesimo, è strettamente funzionale alla formazione de al perfezionamento professionale perseguito”.; ed anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 25250 del 2014 relativa all'assicurazione INAIL dei tirocinanti: “Il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla L. 24 giugno 1997, n.
196, art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento), in linea con i summenzionati principi e criteri generali, ha previsto che: "i rapporti che i datori di lavoro privati e
4 pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro" (art. 1, comma 2);"i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative" (art. 3, comma 1). Come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento (si è detto differenti dal tirocinio quale contratto di formazione e lavoro o di apprendistato regolato dal codice civile e dalla norme speciali)
è contenuta nell'art. 18 l. 196/1997 alla cui lettera d) viene chiarita la natura giuridica non contrattuale dello stage in azienda, escludendo che lo stesso possa configurare un rapporto di lavoro sua pure sui generis;
ciò che, del resto, era stato specificato dalla l.
236/1993 la quale espressamente escludeva la natura subordinata del rapporto instaurato tra tirocinante e azienda.
Osserva, ancora, il decidente che dall'esame degli atti di causa emerge che gli illeciti sono stati contestati alla ricorrente basandosi sulle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'accesso ispettivo.
Sul punto va ribadito il principio sulla valenza probatoria dei verbali di accertamento più volte affermato dalla corte di Cassazione, secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). Va pertanto enunciato il seguente principio di
5 diritto: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
CP_ negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo CP_1
ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria".( Cfr.:
Cass. n. 12108/2010). Nello specifico caso di dichiarazioni rese agli ispettori la
Cassazione ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di CP_ accertamento redatti dagli ispettori dell' “non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale”.(Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963). Facendo applicazione dei superiori principi dai quali non v'è motivo di discostarsi, si osserva che le dichiarazioni rilasciate dal lavoratore agli ispettori di vigilanza non hanno di per sé un valore probatorio precostituito non potendo le stesse essere poste a fondamento della decisione. Esse vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto (Cfr.: Cass.23 giugno 2008, n. 17049; 17 febbraio 2000, n. 17869).
Osserva il decidente che dalla prova orale espletata è emersa la sostanziale conferma degli assunti di parte ricorrente.
Infatti la teste interrogata sulle circostanze di cui al Parte_2
capitolato di prova ammesso ha riferito: adr cap. 1: ricordo di avere cominciato a svolgere un tirocinio presso il chiosco bar gestito dalla società ricorrente presso il centro commerciale Le Ginestre in data 9 agosto 2022; adr cap. 2: ricordo che ho svolto il tirocinio dal 9 agosto 2022 fino al febbraio 2023 eseguendo accesso ai locali aziendali solo nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario mattutino dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Adr cap. 3: nell'esecuzione del tirocinio ho servito i clienti al banco ed ai tavoli, provvedevo anche ad eseguire gli incassi, facevo la pulizia del bancone. Nello svolgere l'attività di tirocinio ero affiancata dal tutor sig.
. Adr cap. 5: ricordo di essermi recata presso i locali aziendali una Persona_1
prima volta in data 2 maggio 2022 per fare un colloquio relativo al tirocinio che poi ho cominciato a svolgere il 9 agosto ed in quella occasione ho interloquito con il sig.
. Adr cap. 6: ricordo che nell'occasione mi sono intrattenuta con il Persona_1
sig. per il tempo necessario per elaborare il piano formativo, non ricordo con Per_1
6 precisione quanto tempo ci abbiamo impiegato. Adr cap. 10: ricordo che il giorno primo dicembre 2022, quando sono venuti presso i locali aziendali degli agenti della Guardia di Finanza, io mi trovato nei locali in affiancamento al sig. . Adr: Persona_1 ricordo che durante lo svolgimento del tirocinio in qualche occasione ho svolto l'attività anziché presso i locali della società ricorrente presso il centro commerciale Le Ginestre in quelli presso il centro commerciale Porte di Catania. Adr: ricordo che degli agenti della Guardia di Finanza erano venuti presso i locali aziendali alle Porte di Catania nel mese di novembre ed in quella occasione mi avevano rivolto delle domande mentre io stavo lavorando al bancone. Loro poi si sono seduti al tavolino e mi hanno chiesto di sottoscrivere un verbale, io gli ho detto se prima di sottoscrivere potevo leggere quello che c'era scritto e loro mi hanno risposto che o firmavo o altrimenti dovevo riparlare di quelle cose in caserma, a quel punto io ho firmato.
Il teste nel rispondere sul capitolato di prova ammesso Testimone_1
ha riferito: adr cap. 14: Nelle circostanze di tempo e di luogo indicata in capitolo io non mi trovavo nei pressi del chiosco bar della presso il centro commerciale Le Pt_1
Ginestre in quanto io lavoro come addetto alla sicurezza antincendi presso il centro commerciale Porte di Catania. Adr cap. 16: come ho già detto, io lavoro alle Porte di
Catania per cui non sono a conoscenza della circostanza. Adr: ricordo di aver visto la signora operare nel chiosco bar della presso il Parte_2 Pt_1 centro commerciale Porte di Catania nell'agosto 2022 e ricordo che lei era affiancata dal sig. che gli spiegava quello che doveva fare. Ciò posso dire in quanto Persona_1
io di solito prendo un frullato proteico particolare e ricordo che il spiegava Per_1
alla signora come doveva realizzarlo. Parte_2
Dal complesso degli elementi processuali raccolti emerge la sostanziale rispondenza dell'attività svolta dalla al progetto formativo: la è stato affiancata da Parte_2 Parte_2
un tutor che gli ha insegnato le varie attività da svolgere. Si tratta evidentemente di una formazione essenzialmente pratica, per cui nessun rilievo può essere attribuito alla mancata partecipazione a corsi teorici. In particolare la formazione che caratterizza il tirocinio è tesa proprio a consentire ai soggetti in formazione di partecipare in prima persona all'attività lavorativa: tale partecipazione diventa realmente professionalizzante quando si inserisce in un progetto formativo ed è coerente con il progetto medesimo, che viene attuato appunto attraverso la pratica. Si aggiunga che il piano di intervento personalizzato concordato con la è stato accettato dalla Regione Sicilia: il Parte_2
carattere elementare o esecutivo delle attività di collaboratore di bar e sala non era
7 quindi ostativo alla conclusione di un rapporto di tirocinio. Nel caso di specie le attività svolte dalla sono state di fatto funzionali all'acquisizione della figura Parte_2
professionale di collaboratore di bar e sala, come previsto nel progetto formativo e negli obiettivi in esso specificati.
Pertanto, non essendo stata fornita da parte dell'ente previdenziale alcuna prova contraria a quella fornita da parte ricorrente, il verbale ispettivo è assolutamente inidoneo, sulla scorta delle testimonianze rese in giudizio e della documentazione allegata, a dimostrare le circostanze in esso riportate e vanno dichiarate non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato che per l'effetto deve essere annullato.
In definitiva, il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
annulla l'avviso di addebito impugnato e per l'effetto dichiara non dovuti i contributi CP_ previdenziali richiesti dall' con il ridetto avviso di addebito;
dichiara l'inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato n.
CT13820220014 e del conseguente invito a regolarizzare ad esso relativo;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che CP_1
liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. nelle misure di legge.
Catania, 4 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
8