Versione
19 aprile 1942
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5 ottobre 1991
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3 aprile 1999
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Art. 1748.
(( (Diritti dell'agente). )) ((Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione e' stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione e' dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta e' pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione e' da ricondurre prevalentemente all'attivita' da lui svolta; in tali casi la provvigione e' dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.
L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avra' esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto piu' sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.)) ------------ AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
(( (Diritti dell'agente). )) ((Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione e' stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione e' dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta e' pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione e' da ricondurre prevalentemente all'attivita' da lui svolta; in tali casi la provvigione e' dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.
L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avra' esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto piu' sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.)) ------------ AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
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- 1. contratto di agenziahttps://www.brocardi.it/ · 285.3701
[…] La Sas ha rilevato di due rapporti di agenzia precedentemente esistenti tra...» Consulenza legale Q202232179 (Articolo 1748 Codice Civile - Diritti dell'agente) «Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, n. 3483/2020) ha ribadito che “ a seguito della legge 15 febbraio 1999 n. 65 di attuazione della Direttiva...» Consulenza legale Q202231254 (Articolo 1748 Codice Civile - Diritti dell'agente) «Per rispondere al quesito è necessario analizzare ogni singola disposizione dell'art. 1748 c.c. e stabilire se le stesse, prese singolarmente, […]
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Giurisprudenza • +500
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