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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/05/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. 404/19 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada. R. Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. 404/19 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Monica Bartolini e dall'avv.to Davide Dari Parte_1
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Cei, Cristina Pelusi e Controparte_1
Silvia Carli
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4.2.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc in data 19.2.25, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni appellante principale : “Voglia la Corte di Appello di Firenze, respinta Parte_1
ogni contraria istanza, quivi in ordine alle su esposte causali accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7/2018 emessa dal Tribunale di Portoferraio nell'ambito del giudizio N.R.G.79/15, pubblicata il 01.08.2018, accogliere le seguenti conclusioni “dichiarare il convenuto, responsabile del danno subito dalla parte attrice, condannandolo al pagamento della somma di € 171.576,76 oltre agli interessi dal giorno del sinistro al pagamento delle somme, o la maggiore o minor somma che riterrà di giustizia
a seguito della nuova perizia svoltasi in sede di appello, con vittoria di spese ed onorari di causa oltre IVA CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%”;
Conclusioni appellante incidentale “Voglia l'Ecc.mo Corte Controparte_1
d'Appello di Firenze, adversis rejectis, NEL MERITO:
- Rigettare la domanda attrice e confermare la sentenza nelle parti impugnate dall'appellante;
- Rigettare le richieste istruttorie formulate da controparte;
- Accogliere l'appello incidentale formulato e per l'effetto riformare la parete della sentenza relativa alla condanna delle spese legali e al calcolo degli interessi.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del primo grado in base alla soccombenza”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio di fronte al Parte_1
Tribunale di Livorno l' per sentirla condannare al Controparte_2
risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'imperito operato dei medici dell'ospedale di Portoferraio.
A sostegno della domanda deduceva che il 24.3.13, nel corso di una faringite febbrile, aveva cominciato ad accusare forti dolori all'addome che lo spinsero a recarsi alle ore 17:00 circa all'ospedale di Portoferraio dove venne ricoverato in chirurgia generale. Il giorno seguente veniva eseguita TC addome che evidenziava una verosimile stenosi del tratto sigma-retto di probabile natura neoplastica;
quindi il giorno stesso 25.3.13 venne sottoposto a un primo intervento di laparotomia mediana xifo-pubica (nel corso della quale si procedeva a resezione del sigma senza tuttavia riconnettere il moncone colico e il moncone rettale, bensì procedendo ad affondamento del moncone rettale e a sutura temporanea del moncone colico, con confezionamento di ileostomia temporanea).
Nei giorni seguenti il aveva cominciato a lamentare dolori diffusi all'addome e quindi in Pt_1
data 29.3.13 (in IV° giornata postoperatoria) veniva sottoposto ad un nuovo intervento di
“relaparotomia mediana xifo-pubica” con “confezionamento di ano iliaco sinistro e ano sul traverso per detenere il colon ipotonico”, ma il giorno successivo 30.3.13 egli veniva trasferito d'urgenza in elicottero presso l'ospedale Villamarina di Piombino, dove si presentava in grave shock settico con addome peritonico e veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico
“salvavita” con colectomia subtotale ed ileostomia terminale. Per le sue gravi condizioni di salute egli necessitava di ricovero in rianimazione fino al 9.4.13 e successivamente veniva trasferito in reparto chirurgico, sempre costantemente in prognosi riservata, sino al 29.4.13, allorquando veniva dimesso;
tuttavia solo in data 25.9.13 le sue condizioni cliniche rendevano possibile un ulteriore intervento di ricanalizzazione ileo rettale, sempre eseguito presso l'ospedale di Piombino.
Sosteneva quindi l'attore che l'imperito e negligente operato dei chirurghi dell' di CP_3
Portoferraio gli aveva causato la totale perdita del colon, in quanto costoro avrebbero eseguito il primo intervento in modo errato e ciò avrebbe comportato la successiva colectomia totale, che non sarebbe stata necessaria se il primo intervento fosse stato condotto correttamente.
La perdita totale del colon gli aveva causato gravi conseguenze negative: per modifica delle abitudini alimentari, per improvvise ed impellenti scariche diarroiche (anche 6/7 al giorno), con conseguente difficoltà a vivere una vita “normale”, così da comportare anche disturbi del sonno, impossibilità di svolgere una normale vita lavorativa e di relazione, derivandone così un danno esistenziale per il drastico peggioramento del tipo di vita condotta, oltre all'insorgenza di un
Disturbo Depressivo Maggiore ricorrente a carattere cronico.
L'attore concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'ill.mo Giudice adito rigettata ogni contraria istanza e deduzione dichiarare il convenuto responsabile del danno subito dalla parte attrice per i motivi sopra esposti, condannandolo al pagamento della somma di € 349.215,38 o la maggiore o minor somma che risulterà dall'espletanda istruttoria”.
Si costituiva l'azienda convenuta che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, ed in denegata ipotesi di accoglimento chiedeva la riduzione della quantificazione del danno.
La causa era stata istruita in via documentale nonché a mezzo di CTU.
All'esito il Tribunale di Livorno ha emesso la sentenza n. 7/2018, con la quale, aderendo alle conclusioni dell'ausiliario, ha statuito che l'errore medico dei chirurghi di Portoferraio non aveva causato il danno consistente nella perdita del colon, perché questo era irrimediabilmente compromesso già al ricovero (a causa della patologia del paziente di megacolon tossico quale complicanza di morbo di HN e di neoplasia del sigma), ma invece era legato alla circostanza che i chirurghi, anziché procedere subito alla colectomia totale, avevano eseguito due interventi inutili, che avevano ritardato l'intervento risolutivo e peggiorato le condizioni del paziente;
infatti la immediata colectomia totale avrebbe potuto evitare il progredire della peritonite (già presente, come documentato dall'esame istologico) verso un quadro di necrosi del colon, con setticemia da peritonite stercoracea diffusa, come invece era avvenuto.
Secondo la CTU la necessità di eseguire una colectomia totale (e la negativa sintomatologia conseguente a tale intervento) era quindi da considerare una conseguenza della malattia di base, essendo estremamente improbabile che un diverso approccio chirurgico avrebbe consentito di conservare la presenza del colon;
anzi la responsabilità dei sanitari era da individuare nell'aver omesso di effettuare immediatamente tale intervento, che si sarebbe imposto alla luce del reperto intraoperatorio.
Il Tribunale conseguentemente ha ritenuto risarcibili quali conseguenze dell'errore tecnico soltanto le conseguenze del peggioramento del quadro clinico preesistente, ossia postumi caratterizzati da dolore addominale (nella quota parte riferibile causalmente alla diffusione della peritonite e i suoi esiti) e da sintomi riferibili ad una Depressione Maggiore (nella sola quota parte riferibile causalmente alla persistenza di tale sintomatologia dolorosa ed al ricordo del pericolo di vita in cui il paziente era incorso).
Il Tribunale ha quindi accertato, in conformità alla CTU, un'invalidità permanente del 15% (di cui il 10% riconducibile al danno alla salute fisica e il 5% riconducibile al danno salute psichica), un danno biologico da inabilità temporanea nella misura di 150 gg di cui 50 gg al 100% e 50 al 50% e i restanti 50 al 25%, liquidando complessivamente il danno non patrimoniale nella misura di €
47.827,00, esclusa la personalizzazione per sopravvenuta inabilità al lavoro, poiché l'errore dei medici vi aveva inciso in misura del tutto marginale, essendo essa derivata piuttosto da eventi
(colectomia totale e ricanalizzazione) resisi necessari a prescindere.
Il Tribunale ha poi maggiorato il capitale degli interessi legali, previa devalutazione dello stesso al marzo 2013, calcolando la loro incidenza sul capitale rivalutato anno dopo anno sino alla pronuncia, condannando infine la convenuta in via esclusiva alle spese di lite e di CTU, anche perché l'offerta transattiva dell' successiva al deposito della relazione peritale, dell'importo onnicomprensivo Pt_2 di € 50.000 che era stata rifiutata dall'attore, non sarebbe stata in grado di ristorare costui del danno patito per l'intero, considerate anche le spese di ctu e di lite.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello per avere il Tribunale solo Parte_1
parzialmente accolto la sua domanda risarcitoria e con un unico motivo di appello ha censurato la sentenza per aver accolto le risultanze dell'indagine peritale d'ufficio, anziché sostituire il CTU od affiancarvi uno specialista.
Secondo l'appellante infatti sarebbe tecnicamente erronea la conclusione del Ctu sull'inevitabilità della colectomia totale, in quanto necessaria sin dall'inizio, e tale errore avrebbe quindi precluso all'attore il giusto risarcimento conseguente alla perdita totale del colon. L'appellante quindi ha riproposto le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, concludendo anche in via istruttoria, ossia chiedendo “nuova CTU medico legale volta ad accertare prima di tutto il nesso di causalità tra l'intervento subito dal sig. in data 25/03/2013 Pt_1 eseguito con imperizia dai medici dell'Ospedale di Portoferraio ed i postumi invalidanti l'integrità psico–fisica del comparente”.
L'appellante non ha dunque specificamente impugnato la parte della sentenza di primo grado con cui è stata rigettata la sua richiesta di personalizzazione del danno per sopravvenuta inabilità al lavoro e quindi la necessità di anticipazione della pensione (perchè tale inabilità al lavoro, secondo il CTU ed anche il Tribunale, non sarebbe stata causata dall'errore medico, ma dalla grave patologia di base del paziente e dalla necessaria colectomia totale e quindi si sarebbe verificata ugualmente anche senza l'errore medico).
Si è costituita in questo grado l'appellata chiedendo che venga Controparte_1 respinta la richiesta istruttoria dell'appellante, avendo il CTU già esaurientemente risposto alle osservazioni del consulente di parte attrice, con conseguente conferma della sentenza di primo grado nelle parti impugnate dall'appellante.
Inoltre ha proposto appello incidentale tanto in relazione alle spese di lite, quanto con riferimento alla data decorrenza degli interessi sul dovuto.
In merito alle spese, ha chiesto di ritenere sussistente la parziale reciproca soccombenza, con conseguente compensazione delle spese processuali, sia perché il primo giudice non ha riconosciuto la richiesta personalizzazione con riferimento all'incapacità lavorativa, sia in ragione dell'enorme riduzione del quantum liquidato rispetto al preteso.
Secondo l'appellata la riforma in punto di spese processuali sarebbe giustificata anche alla luce dell'importo di € 50.000 offerto transattivamente all'attore in corso di causa e da lui rifiutato, da considerarsi ampiamente satisfattivo.
Quanto agli interessi, l'appellata sostiene che il Tribunale avrebbe errato a riconoscere la decorrenza degli interessi legali dalla data del fatto, anziché dalla data di messa in mora del debitore
(mora ex persona), trattandosi di inadempimento contrattuale e non di illecito aquiliano.
L'appellata ha quindi concluso chiedendo di accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la parte della sentenza relativa alla condanna delle spese legali e al calcolo degli interessi.
Questa Corte, con sentenza non definitiva n. 244/23 pubblicata in data 3.2.23 (emessa da diverso collegio), ha motivato sulle ragioni per cui, in adesione alla richiesta dell'appellante principale, si è ritenuta necessaria una nuova CTU da eseguirsi da tre specialisti, ed ha esaminato solo il secondo motivo di appello incidentale sugli interessi, ritenendo che su di esso potesse già essere emessa anche prima dell'approfondimento istruttorio la relativa pronuncia “poiché la debenza a carico di dell'importo in denaro in linea capitale di euro 47.827,00, per dictum del Tribunale, non è Pt_2 stata contestata dall'interessata, anche in caso di esito negativo per l'appellante principale della nuova ctu, il diritto risarcitorio attoreo sarebbe comunque preservato in tal misura”.
In particolare con detta sentenza la Corte ha ritenuto infondato detto motivo di appello incidentale, avendo l'appellata confuso “gli interessi moratori delle obbligazioni contrattuali pecuniarie con gli interessi compensativi delle obbligazioni di valore, sia extracontrattuali che contrattuali” ed ha quindi così statuito:
“1) respinge il Motivo incidentale dell'appellata sul calcolo degli Parte_3
interessi sul capitale risarcitorio;
2) dispone la rimessione della causa sul ruolo per l'istruttoria mediante rinnovazione della c.t.u., nelle modalità come da separata Ordinanza ex art. 279 comma 3 c.p.c.”
Con contestuale ordinanza il collegio ha disposto nuova CTU, nominando consulenti il dott.
specialista in medicina legale, il dott. medico specialista in Persona_1 Persona_2
chirurgia addominale, e il dott. psichiatra, a cui è stato conferito il seguente quesito: Persona_3
“Esaminati gli atti e documenti dei fascicoli di parte e d'ufficio dei due gradi di giudizio, già inseriti telematicamente in PCT;
sottoposto l'attore a visita ove necessario;
sia svolto un approfondimento peritale, in particolare sui punti nodali dibattuti:
- della diagnosi di megacolon tossico formulata dal ctu, il quale tuttavia non ha replicato esaurientemente nel merito su tutte le contestazioni del ctp dott. sui sintomi e Persona_4
manifestazioni del paziente che non corrisponderebbero a quelli di tale affezione, ma piuttosto a quelli del megacolon infiammatorio (assenza di nausea, di vomito, di pancolite, ecc.);
- dell'errata manovra di e dei suoi eventualmente esclusivi effetti necrotici;
CP_4
- dell'inevitabilità comunque, a prescindere, di un'immediata colectomia subtotale, secondo le linee guida dell'epoca ed il criterio civilistico del “più probabile che non” calati nella situazione concreta, sia sulla base dei dati rilevabili dai medici al momento del primo intervento nella fase esplorativa, sia in ogni caso per il quadro formatosi in seguito ai risultati di ulteriori esami e dell'analisi dei reperti intraoperatori;
Esprima il Collegio peritale il proprio punto di vista e ne tragga le conseguenze sul nesso causale tra l'operato dei medici di Portoferraio ed il peggioramento del paziente, quantificando in ogni caso il danno patito per la perdita del colon dal paziente rispetto alle voci da questi allegate e di pertinenza medico legale”.
La CTU collegiale è stata depositata in data 27.10.23 e la causa è passata in decisione la prima volta all'udienza cartolare del 2.11.23, con ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa in data 15.11.23. Tuttavia la causa è stata poi rimessa sul ruolo in ragione dell'impedimento del consigliere relatore per motivi di salute ed è di nuovo passata in decisione con diverso collegio all'udienza cartolare del
4.2.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc in data 19.2.25, con la quale sono stati concessi alle parti nuovamente i termini ex art. 190 cpc, come da loro richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La presente causa va decisa, in ordine all'appello principale, sulla base della CTU svolta in questo grado di giudizio, da considerarsi completa e convincente, che ha parzialmente modificato in senso favorevole all'attore/appellante la quantificazione del danno differenziale subito da costui in conseguenza dell'errata gestione del caso dal punto di vista chirurgico.
La CTU collegiale ha così concluso:
- “L'indicazione chirurgica al primo e al secondo (intervento) risulta corretta;
- proceduralmente però sarebbe stato auspicabile eseguire da subito l'intervento di CP_4
- inoltre la resezione si sarebbe dovuta estendere al tratto di colon trasverso diastasato, proprio per il notevole rischio di perforazione nell'immediato periodo post operatorio, anziché procedere, come invece fu fatto, alla raffia;
tele procedura avrebbe potuto evitare il grave quadro che si verificò in conseguenza della peritonite stercoracea, successiva alla deiscenza delle strutture;
- circa la “salvabilità” del colon residuo, anche in caso di corretta applicazione delle leges artis, si ritiene che la possibilità di salvarlo sarebbe stata molto bassa, stante l'estensione della malattia infiammatoria, ed alla luce dei farmaci disponibili all'epoca dei fatti;
- in particolare il Morbo di HN è esistito un ritardo nella richiesta degli accertamenti post operatori;
- infine fu corretta la complessiva gestione post-operatoria;
- le criticità evidenziate hanno poi generato nel paziente un Disturbo dell'Adattamento”.
In punto di quantificazione del danno, i CCTTUU, partendo dal presupposto che il paziente, obeso e con una anamnesi importante, presentava comunque criticità necessitanti in ogni caso di trattamento medico-chirurgico, hanno ritenuto che in conseguenza dell'errore medico si sia verificato un incremento dell'invalidità temporanea del leso stimabile in aggiuntivi gg. 60 di ITA e successivi ulteriori gg. 90 di ITP al 50%.
Circa i postumi permanenti i CCTTUU, sempre partendo dal presupposto che era Parte_1 un paziente “difficile” e pur tuttavia “le incongrue manovre messe in atto dopo il suo primo ricovero incrementarono le problematiche che si sarebbero comunque riscontrate in caso di corretta gestione del caso”, accogliendo in parte i rilievi dei ctp dell' appellata Controparte_2 hanno quantificato un danno differenziale complessivo (sia per la componente di danno fisico che per quella di danno psichico) del 20%, “da intendersi come danno differenziale (dal 21 al 40 per cento) rispetto agli esiti probabilmente attesi in caso di terapia e trattamenti correttamente effettuati”.
In definitiva i CCTTUU, pur avendo smentito l'assunto dell'appellante principale secondo cui l'imperizia dei chirurghi dell'ospedale di Portoferraio avrebbe determinato il grave danno della perdita totale del colon, avendo invece ritenuto “verosimile ipotizzare come, in un periodo relativamente breve, il paziente con tutta probabilità avrebbe dovuto comunque sottoporsi ad una colectomia totale” (vedi a pag. 11 consulenza), hanno tuttavia ritenuto sussistenti una serie di errori di esecuzione del primo intervento chirurgico comportanti una maggiore durata dell'invalidità temporanea e soprattutto l'immediato aggravarsi delle condizioni di salute del paziente, a causa della deiscenza delle ferite che poi portò alla peritonite stercoracea: i chirurghi infatti non eseguirono l'intervento di , prevedente sempre una derivazione intestinale esterna di tipo CP_4
terminale ed inoltre, avendo potuto esaminare il pezzo di intestino asportato e verificare la malattia infiammatoria, avrebbero dovuto estendere la resezione al tratto di colon traverso diastasato anziché procedere alla raffia.
Dunque, mentre il consulente tecnico di primo grado aveva stimato un danno differenziale in termini di invalidità permanente pari al 15% senza però precisare entro quale range esso si collocasse (per es. come differenza tra il 25% e il 10%, oppure tra il 30% e il 15%) e questa omissione probabilmente ha determinato l'errore del primo giudice (che in teoria ha riconosciuto un danno differenziale, ma in pratica ha liquidato il danno biologico del soggetto leso come se esso non fosse affatto un danno differenziale), il collegio peritale di appello da un lato ha aumentato la valutazione dell'invalidità permanente (20%), ma soprattutto la ha correttamente inquadrata come differenza ricompresa tra il 20% e il 40% del totale.
Le conclusioni del collegio peritale vanno integralmente condivise, anche in considerazione del fatto che nessuna delle parti ha formulato critiche o censure di sorta alla relazione tecnica d'ufficio, né nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 2.11.23, successiva al deposito della consulenza tecnica, né nelle successive comparse conclusionali depositate dalle parti rispettivamente in data 8.1.24 e 15.1.24 (anzi nella successiva comparsa conclusionale del 22.4.25 parte appellata si è addirittura opposta alla rinnovazione della consulenza tecnica, a suo parere non giustificata, come se in questo grado di giudizio non fosse già stata svolta una nuova CTU).
Il danno biologico permanente subito da va quindi liquidato applicando i noti Parte_1
principi in tema di danno differenziale, di cui il primo giudice non ha tenuto conto (in quanto ha liquidato l'importo risarcitorio facendo ricorso alle tabelle milanesi calcolando unicamente il valore corrispondente all'invalidità del 15% e dunque muovendo dal punto 0, anziché dal punteggio corrispondente alla invalidità del leso antecedente alla malpractice medica).
Viceversa, giacchè il valore del punto di invalidità indicato nelle predette tabelle milanesi cresce con il crescere della percentuale di invalidità, la quantificazione del danno biologico permanente c.d. “differenziale” deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
- in primis occorre assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante in corpore (in questo caso pari al 40%) e convertirla in denaro con applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione;
- poi considerare il grado di invalidità verosimilmente sussistente in assenza dell'evento lesivo derivante dall'errore medico (in questo caso pari al 20%) e convertirlo in denaro;
- infine, liquidare un risarcimento pari alla differenza tra i due importi.
Occorre invero tener presente del principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass.
n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012).
È stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015) e questo vale non solo per il giudice di primo grado, ma anche per il giudice di appello, sia nel caso di riforma della liquidazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice, sia nel caso di liquidazione del danno effettuata per la prima volta dal giudice d'appello (cfr. Cass. n.
7272 del 11/05/2012, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 20/10/2016, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017).
In questo caso la liquidazione viene effettuata applicando le tabelle milanesi più recenti (2024), nonostante che successivamente sia stata istituita la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità), in applicazione dell'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art.1, comma 17 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Difatti l'art. 5 del DPR n. 12 del 13.1.25, che ha introdotto la predetta T.U.N., prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Dunque nel caso concreto, tenendo conto che il leso al momento del fatto lesivo (25.3.13) aveva 56 anni, risulta dalla tabella milanese per il 40% di invalidità l'importo di € 269.894,00 (ivi ricompresa anche la quota parte a titolo di danno morale per sofferenza soggettiva), mentre per il 20% di invalidità risulta l'importo di € 75.128,00 (sempre ricompresa ivi la quota parte di danno morale); dunque la differenza tra questi due valori è pari a euro 194.766,00.
Per l'invalidità temporanea accertata dalla CTU (invalidità totale per gg. 60 + ulteriori 90 gg. come invalidità parziale al 50%) dalla tabella milanese 2024 risulta l'importo di € 12.075,00.
In definitiva il danno non patrimoniale totale subito da risulta complessivamente Parte_1
pari, in sorte capitale, a euro 206.841,00.
Nonostante che parte appellante in comparsa conclusionale abbia continuato a richiedere l'aumento nella liquidazione del danno dovuto alla c.d. personalizzazione, a causa del fatto che la grave invalidità dell'attore lo ha reso inabile al suo lavoro di pubblico funzionario della Provincia di
Livorno, costringendolo così al prepensionamento, con conseguente perdita economica e grave danno psicologico, questa voce di aumento è stata esclusa dal giudice di primo grado ed avverso detta decisione nell'atto di appello non è contenuta la benchè minima censura, quindi su tale esclusione è sceso il giudicato.
In definitiva, come già giustamente deciso dal primo giudice e confermato da questa Corte con la sentenza non definitiva già emessa, sulla somma capitale di euro 206.841,00 sono dovuti interessi compensativi al tasso legale per compensare il creditore del fatto di non aver potuto godere immediatamente della somma dovutagli;
tali interessi vanno calcolati sulla predetta somma capitale devalutata al momento del fatto e poi annualmente rivalutata fino alla presente sentenza (con la quale il credito di valore viene liquidato e si trasforma così in un credito di valuta); fatti i dovuti calcoli si ottiene così la somma finale di € 234.026,60, su cui decorrono interessi legali di mora dalla presente sentenza e sino al saldo.
4. Va ora esaminato il primo motivo di appello incidentale sulle spese di giudizio, che risulta infondato, avendo il primo giudice correttamente liquidato le spese del grado in applicazione del principio di soccombenza.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, nel caso di specie non sussiste alcuna ipotesi di reciproca soccombenza che consentiva di poter operare una compensazione, anche parziale, delle spese processuali, non potendosi ritenere tale l'accoglimento solo parziale dell'unica domanda svolta, cioè la circostanza che la somma liquidata a a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale fosse inferiore a quella da lui richiesta;
come autorevolmente sancito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma
2, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 ); né in questo caso può avere rilievo in punto di spese processuali l'avere il primo giudice escluso la personalizzazione del danno
(con decisione divenuta definitiva) attenendo tale profilo pur sempre al danno non patrimoniale richiesto dall'attore, che quindi ha formulato una sola domanda, articolata in un unico capo (non avendo egli richiesto anche la liquidazione di un danno patrimoniale).
Né infine le spese a carico di parte convenuta potevano essere ridotte in conseguenza del rifiuto dell'attore dell'offerta conciliativa di € 50.000,00, trattandosi di importo ben inferiore a quello a lui spettante.
In definitiva l'appello incidentale deve essere integramente rigettato ed in accoglimento dell'appello principale deve essere riconosciuto in favore dell'attore/appellante un maggior danno non patrimoniale, liquidato come in dispositivo.
5. In punto di spese processuali del presente giudizio va disposta la condanna di parte appellata al rimborso delle spese sostenute da controparte in applicazione del principio di soccombenza.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, sulla base del valore della domanda in relazione alla somma oggi riconosciuta.
Ciò significa che vanno riliquidate ex novo anche le spese del primo grado, che il primo giudice aveva calcolato in applicazione dello scaglione compreso tra € 26.001 a € 52.000 (anziché di quello compreso tra € 52.000 e € 260.000), essendo ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368 - 01). Le spese della CTU svolta in questo grado devono gravare ancora una volta sull' , Controparte_2 essendo l'accertamento tecnico stato necessario per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Infine sussistono a carico di parte appellata i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, alla luce del rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta l'appello incidentale;
2. in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n. 7/2018 del Tribunale di
Livorno, condanna l' al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1
per le causali di cui in motivazione, della somma di € 234.026,60, oltre interessi legali di mora dalla presente sentenza e sino al saldo;
3. co ndanna l al pagamento delle spese processuali del giudizio di Controparte_1
primo grado, che liquida nella somma di euro 14.103,00, nonché di quelle del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.317,00, oltre in entrambi i casi al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap come per legge;
4. po ne definitivamente a carico dell' le spese della CTU svolta in Controparte_1
questo grado, come liquidate con separato decreto;
5. di chiara che sussistono a carico di l i presupposti di cui all'art. 13 Controparte_1
comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.5.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada. R. Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. 404/19 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Monica Bartolini e dall'avv.to Davide Dari Parte_1
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Cei, Cristina Pelusi e Controparte_1
Silvia Carli
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4.2.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc in data 19.2.25, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni appellante principale : “Voglia la Corte di Appello di Firenze, respinta Parte_1
ogni contraria istanza, quivi in ordine alle su esposte causali accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7/2018 emessa dal Tribunale di Portoferraio nell'ambito del giudizio N.R.G.79/15, pubblicata il 01.08.2018, accogliere le seguenti conclusioni “dichiarare il convenuto, responsabile del danno subito dalla parte attrice, condannandolo al pagamento della somma di € 171.576,76 oltre agli interessi dal giorno del sinistro al pagamento delle somme, o la maggiore o minor somma che riterrà di giustizia
a seguito della nuova perizia svoltasi in sede di appello, con vittoria di spese ed onorari di causa oltre IVA CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%”;
Conclusioni appellante incidentale “Voglia l'Ecc.mo Corte Controparte_1
d'Appello di Firenze, adversis rejectis, NEL MERITO:
- Rigettare la domanda attrice e confermare la sentenza nelle parti impugnate dall'appellante;
- Rigettare le richieste istruttorie formulate da controparte;
- Accogliere l'appello incidentale formulato e per l'effetto riformare la parete della sentenza relativa alla condanna delle spese legali e al calcolo degli interessi.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del primo grado in base alla soccombenza”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio di fronte al Parte_1
Tribunale di Livorno l' per sentirla condannare al Controparte_2
risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'imperito operato dei medici dell'ospedale di Portoferraio.
A sostegno della domanda deduceva che il 24.3.13, nel corso di una faringite febbrile, aveva cominciato ad accusare forti dolori all'addome che lo spinsero a recarsi alle ore 17:00 circa all'ospedale di Portoferraio dove venne ricoverato in chirurgia generale. Il giorno seguente veniva eseguita TC addome che evidenziava una verosimile stenosi del tratto sigma-retto di probabile natura neoplastica;
quindi il giorno stesso 25.3.13 venne sottoposto a un primo intervento di laparotomia mediana xifo-pubica (nel corso della quale si procedeva a resezione del sigma senza tuttavia riconnettere il moncone colico e il moncone rettale, bensì procedendo ad affondamento del moncone rettale e a sutura temporanea del moncone colico, con confezionamento di ileostomia temporanea).
Nei giorni seguenti il aveva cominciato a lamentare dolori diffusi all'addome e quindi in Pt_1
data 29.3.13 (in IV° giornata postoperatoria) veniva sottoposto ad un nuovo intervento di
“relaparotomia mediana xifo-pubica” con “confezionamento di ano iliaco sinistro e ano sul traverso per detenere il colon ipotonico”, ma il giorno successivo 30.3.13 egli veniva trasferito d'urgenza in elicottero presso l'ospedale Villamarina di Piombino, dove si presentava in grave shock settico con addome peritonico e veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico
“salvavita” con colectomia subtotale ed ileostomia terminale. Per le sue gravi condizioni di salute egli necessitava di ricovero in rianimazione fino al 9.4.13 e successivamente veniva trasferito in reparto chirurgico, sempre costantemente in prognosi riservata, sino al 29.4.13, allorquando veniva dimesso;
tuttavia solo in data 25.9.13 le sue condizioni cliniche rendevano possibile un ulteriore intervento di ricanalizzazione ileo rettale, sempre eseguito presso l'ospedale di Piombino.
Sosteneva quindi l'attore che l'imperito e negligente operato dei chirurghi dell' di CP_3
Portoferraio gli aveva causato la totale perdita del colon, in quanto costoro avrebbero eseguito il primo intervento in modo errato e ciò avrebbe comportato la successiva colectomia totale, che non sarebbe stata necessaria se il primo intervento fosse stato condotto correttamente.
La perdita totale del colon gli aveva causato gravi conseguenze negative: per modifica delle abitudini alimentari, per improvvise ed impellenti scariche diarroiche (anche 6/7 al giorno), con conseguente difficoltà a vivere una vita “normale”, così da comportare anche disturbi del sonno, impossibilità di svolgere una normale vita lavorativa e di relazione, derivandone così un danno esistenziale per il drastico peggioramento del tipo di vita condotta, oltre all'insorgenza di un
Disturbo Depressivo Maggiore ricorrente a carattere cronico.
L'attore concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'ill.mo Giudice adito rigettata ogni contraria istanza e deduzione dichiarare il convenuto responsabile del danno subito dalla parte attrice per i motivi sopra esposti, condannandolo al pagamento della somma di € 349.215,38 o la maggiore o minor somma che risulterà dall'espletanda istruttoria”.
Si costituiva l'azienda convenuta che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, ed in denegata ipotesi di accoglimento chiedeva la riduzione della quantificazione del danno.
La causa era stata istruita in via documentale nonché a mezzo di CTU.
All'esito il Tribunale di Livorno ha emesso la sentenza n. 7/2018, con la quale, aderendo alle conclusioni dell'ausiliario, ha statuito che l'errore medico dei chirurghi di Portoferraio non aveva causato il danno consistente nella perdita del colon, perché questo era irrimediabilmente compromesso già al ricovero (a causa della patologia del paziente di megacolon tossico quale complicanza di morbo di HN e di neoplasia del sigma), ma invece era legato alla circostanza che i chirurghi, anziché procedere subito alla colectomia totale, avevano eseguito due interventi inutili, che avevano ritardato l'intervento risolutivo e peggiorato le condizioni del paziente;
infatti la immediata colectomia totale avrebbe potuto evitare il progredire della peritonite (già presente, come documentato dall'esame istologico) verso un quadro di necrosi del colon, con setticemia da peritonite stercoracea diffusa, come invece era avvenuto.
Secondo la CTU la necessità di eseguire una colectomia totale (e la negativa sintomatologia conseguente a tale intervento) era quindi da considerare una conseguenza della malattia di base, essendo estremamente improbabile che un diverso approccio chirurgico avrebbe consentito di conservare la presenza del colon;
anzi la responsabilità dei sanitari era da individuare nell'aver omesso di effettuare immediatamente tale intervento, che si sarebbe imposto alla luce del reperto intraoperatorio.
Il Tribunale conseguentemente ha ritenuto risarcibili quali conseguenze dell'errore tecnico soltanto le conseguenze del peggioramento del quadro clinico preesistente, ossia postumi caratterizzati da dolore addominale (nella quota parte riferibile causalmente alla diffusione della peritonite e i suoi esiti) e da sintomi riferibili ad una Depressione Maggiore (nella sola quota parte riferibile causalmente alla persistenza di tale sintomatologia dolorosa ed al ricordo del pericolo di vita in cui il paziente era incorso).
Il Tribunale ha quindi accertato, in conformità alla CTU, un'invalidità permanente del 15% (di cui il 10% riconducibile al danno alla salute fisica e il 5% riconducibile al danno salute psichica), un danno biologico da inabilità temporanea nella misura di 150 gg di cui 50 gg al 100% e 50 al 50% e i restanti 50 al 25%, liquidando complessivamente il danno non patrimoniale nella misura di €
47.827,00, esclusa la personalizzazione per sopravvenuta inabilità al lavoro, poiché l'errore dei medici vi aveva inciso in misura del tutto marginale, essendo essa derivata piuttosto da eventi
(colectomia totale e ricanalizzazione) resisi necessari a prescindere.
Il Tribunale ha poi maggiorato il capitale degli interessi legali, previa devalutazione dello stesso al marzo 2013, calcolando la loro incidenza sul capitale rivalutato anno dopo anno sino alla pronuncia, condannando infine la convenuta in via esclusiva alle spese di lite e di CTU, anche perché l'offerta transattiva dell' successiva al deposito della relazione peritale, dell'importo onnicomprensivo Pt_2 di € 50.000 che era stata rifiutata dall'attore, non sarebbe stata in grado di ristorare costui del danno patito per l'intero, considerate anche le spese di ctu e di lite.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello per avere il Tribunale solo Parte_1
parzialmente accolto la sua domanda risarcitoria e con un unico motivo di appello ha censurato la sentenza per aver accolto le risultanze dell'indagine peritale d'ufficio, anziché sostituire il CTU od affiancarvi uno specialista.
Secondo l'appellante infatti sarebbe tecnicamente erronea la conclusione del Ctu sull'inevitabilità della colectomia totale, in quanto necessaria sin dall'inizio, e tale errore avrebbe quindi precluso all'attore il giusto risarcimento conseguente alla perdita totale del colon. L'appellante quindi ha riproposto le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, concludendo anche in via istruttoria, ossia chiedendo “nuova CTU medico legale volta ad accertare prima di tutto il nesso di causalità tra l'intervento subito dal sig. in data 25/03/2013 Pt_1 eseguito con imperizia dai medici dell'Ospedale di Portoferraio ed i postumi invalidanti l'integrità psico–fisica del comparente”.
L'appellante non ha dunque specificamente impugnato la parte della sentenza di primo grado con cui è stata rigettata la sua richiesta di personalizzazione del danno per sopravvenuta inabilità al lavoro e quindi la necessità di anticipazione della pensione (perchè tale inabilità al lavoro, secondo il CTU ed anche il Tribunale, non sarebbe stata causata dall'errore medico, ma dalla grave patologia di base del paziente e dalla necessaria colectomia totale e quindi si sarebbe verificata ugualmente anche senza l'errore medico).
Si è costituita in questo grado l'appellata chiedendo che venga Controparte_1 respinta la richiesta istruttoria dell'appellante, avendo il CTU già esaurientemente risposto alle osservazioni del consulente di parte attrice, con conseguente conferma della sentenza di primo grado nelle parti impugnate dall'appellante.
Inoltre ha proposto appello incidentale tanto in relazione alle spese di lite, quanto con riferimento alla data decorrenza degli interessi sul dovuto.
In merito alle spese, ha chiesto di ritenere sussistente la parziale reciproca soccombenza, con conseguente compensazione delle spese processuali, sia perché il primo giudice non ha riconosciuto la richiesta personalizzazione con riferimento all'incapacità lavorativa, sia in ragione dell'enorme riduzione del quantum liquidato rispetto al preteso.
Secondo l'appellata la riforma in punto di spese processuali sarebbe giustificata anche alla luce dell'importo di € 50.000 offerto transattivamente all'attore in corso di causa e da lui rifiutato, da considerarsi ampiamente satisfattivo.
Quanto agli interessi, l'appellata sostiene che il Tribunale avrebbe errato a riconoscere la decorrenza degli interessi legali dalla data del fatto, anziché dalla data di messa in mora del debitore
(mora ex persona), trattandosi di inadempimento contrattuale e non di illecito aquiliano.
L'appellata ha quindi concluso chiedendo di accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la parte della sentenza relativa alla condanna delle spese legali e al calcolo degli interessi.
Questa Corte, con sentenza non definitiva n. 244/23 pubblicata in data 3.2.23 (emessa da diverso collegio), ha motivato sulle ragioni per cui, in adesione alla richiesta dell'appellante principale, si è ritenuta necessaria una nuova CTU da eseguirsi da tre specialisti, ed ha esaminato solo il secondo motivo di appello incidentale sugli interessi, ritenendo che su di esso potesse già essere emessa anche prima dell'approfondimento istruttorio la relativa pronuncia “poiché la debenza a carico di dell'importo in denaro in linea capitale di euro 47.827,00, per dictum del Tribunale, non è Pt_2 stata contestata dall'interessata, anche in caso di esito negativo per l'appellante principale della nuova ctu, il diritto risarcitorio attoreo sarebbe comunque preservato in tal misura”.
In particolare con detta sentenza la Corte ha ritenuto infondato detto motivo di appello incidentale, avendo l'appellata confuso “gli interessi moratori delle obbligazioni contrattuali pecuniarie con gli interessi compensativi delle obbligazioni di valore, sia extracontrattuali che contrattuali” ed ha quindi così statuito:
“1) respinge il Motivo incidentale dell'appellata sul calcolo degli Parte_3
interessi sul capitale risarcitorio;
2) dispone la rimessione della causa sul ruolo per l'istruttoria mediante rinnovazione della c.t.u., nelle modalità come da separata Ordinanza ex art. 279 comma 3 c.p.c.”
Con contestuale ordinanza il collegio ha disposto nuova CTU, nominando consulenti il dott.
specialista in medicina legale, il dott. medico specialista in Persona_1 Persona_2
chirurgia addominale, e il dott. psichiatra, a cui è stato conferito il seguente quesito: Persona_3
“Esaminati gli atti e documenti dei fascicoli di parte e d'ufficio dei due gradi di giudizio, già inseriti telematicamente in PCT;
sottoposto l'attore a visita ove necessario;
sia svolto un approfondimento peritale, in particolare sui punti nodali dibattuti:
- della diagnosi di megacolon tossico formulata dal ctu, il quale tuttavia non ha replicato esaurientemente nel merito su tutte le contestazioni del ctp dott. sui sintomi e Persona_4
manifestazioni del paziente che non corrisponderebbero a quelli di tale affezione, ma piuttosto a quelli del megacolon infiammatorio (assenza di nausea, di vomito, di pancolite, ecc.);
- dell'errata manovra di e dei suoi eventualmente esclusivi effetti necrotici;
CP_4
- dell'inevitabilità comunque, a prescindere, di un'immediata colectomia subtotale, secondo le linee guida dell'epoca ed il criterio civilistico del “più probabile che non” calati nella situazione concreta, sia sulla base dei dati rilevabili dai medici al momento del primo intervento nella fase esplorativa, sia in ogni caso per il quadro formatosi in seguito ai risultati di ulteriori esami e dell'analisi dei reperti intraoperatori;
Esprima il Collegio peritale il proprio punto di vista e ne tragga le conseguenze sul nesso causale tra l'operato dei medici di Portoferraio ed il peggioramento del paziente, quantificando in ogni caso il danno patito per la perdita del colon dal paziente rispetto alle voci da questi allegate e di pertinenza medico legale”.
La CTU collegiale è stata depositata in data 27.10.23 e la causa è passata in decisione la prima volta all'udienza cartolare del 2.11.23, con ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa in data 15.11.23. Tuttavia la causa è stata poi rimessa sul ruolo in ragione dell'impedimento del consigliere relatore per motivi di salute ed è di nuovo passata in decisione con diverso collegio all'udienza cartolare del
4.2.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc in data 19.2.25, con la quale sono stati concessi alle parti nuovamente i termini ex art. 190 cpc, come da loro richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La presente causa va decisa, in ordine all'appello principale, sulla base della CTU svolta in questo grado di giudizio, da considerarsi completa e convincente, che ha parzialmente modificato in senso favorevole all'attore/appellante la quantificazione del danno differenziale subito da costui in conseguenza dell'errata gestione del caso dal punto di vista chirurgico.
La CTU collegiale ha così concluso:
- “L'indicazione chirurgica al primo e al secondo (intervento) risulta corretta;
- proceduralmente però sarebbe stato auspicabile eseguire da subito l'intervento di CP_4
- inoltre la resezione si sarebbe dovuta estendere al tratto di colon trasverso diastasato, proprio per il notevole rischio di perforazione nell'immediato periodo post operatorio, anziché procedere, come invece fu fatto, alla raffia;
tele procedura avrebbe potuto evitare il grave quadro che si verificò in conseguenza della peritonite stercoracea, successiva alla deiscenza delle strutture;
- circa la “salvabilità” del colon residuo, anche in caso di corretta applicazione delle leges artis, si ritiene che la possibilità di salvarlo sarebbe stata molto bassa, stante l'estensione della malattia infiammatoria, ed alla luce dei farmaci disponibili all'epoca dei fatti;
- in particolare il Morbo di HN è esistito un ritardo nella richiesta degli accertamenti post operatori;
- infine fu corretta la complessiva gestione post-operatoria;
- le criticità evidenziate hanno poi generato nel paziente un Disturbo dell'Adattamento”.
In punto di quantificazione del danno, i CCTTUU, partendo dal presupposto che il paziente, obeso e con una anamnesi importante, presentava comunque criticità necessitanti in ogni caso di trattamento medico-chirurgico, hanno ritenuto che in conseguenza dell'errore medico si sia verificato un incremento dell'invalidità temporanea del leso stimabile in aggiuntivi gg. 60 di ITA e successivi ulteriori gg. 90 di ITP al 50%.
Circa i postumi permanenti i CCTTUU, sempre partendo dal presupposto che era Parte_1 un paziente “difficile” e pur tuttavia “le incongrue manovre messe in atto dopo il suo primo ricovero incrementarono le problematiche che si sarebbero comunque riscontrate in caso di corretta gestione del caso”, accogliendo in parte i rilievi dei ctp dell' appellata Controparte_2 hanno quantificato un danno differenziale complessivo (sia per la componente di danno fisico che per quella di danno psichico) del 20%, “da intendersi come danno differenziale (dal 21 al 40 per cento) rispetto agli esiti probabilmente attesi in caso di terapia e trattamenti correttamente effettuati”.
In definitiva i CCTTUU, pur avendo smentito l'assunto dell'appellante principale secondo cui l'imperizia dei chirurghi dell'ospedale di Portoferraio avrebbe determinato il grave danno della perdita totale del colon, avendo invece ritenuto “verosimile ipotizzare come, in un periodo relativamente breve, il paziente con tutta probabilità avrebbe dovuto comunque sottoporsi ad una colectomia totale” (vedi a pag. 11 consulenza), hanno tuttavia ritenuto sussistenti una serie di errori di esecuzione del primo intervento chirurgico comportanti una maggiore durata dell'invalidità temporanea e soprattutto l'immediato aggravarsi delle condizioni di salute del paziente, a causa della deiscenza delle ferite che poi portò alla peritonite stercoracea: i chirurghi infatti non eseguirono l'intervento di , prevedente sempre una derivazione intestinale esterna di tipo CP_4
terminale ed inoltre, avendo potuto esaminare il pezzo di intestino asportato e verificare la malattia infiammatoria, avrebbero dovuto estendere la resezione al tratto di colon traverso diastasato anziché procedere alla raffia.
Dunque, mentre il consulente tecnico di primo grado aveva stimato un danno differenziale in termini di invalidità permanente pari al 15% senza però precisare entro quale range esso si collocasse (per es. come differenza tra il 25% e il 10%, oppure tra il 30% e il 15%) e questa omissione probabilmente ha determinato l'errore del primo giudice (che in teoria ha riconosciuto un danno differenziale, ma in pratica ha liquidato il danno biologico del soggetto leso come se esso non fosse affatto un danno differenziale), il collegio peritale di appello da un lato ha aumentato la valutazione dell'invalidità permanente (20%), ma soprattutto la ha correttamente inquadrata come differenza ricompresa tra il 20% e il 40% del totale.
Le conclusioni del collegio peritale vanno integralmente condivise, anche in considerazione del fatto che nessuna delle parti ha formulato critiche o censure di sorta alla relazione tecnica d'ufficio, né nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 2.11.23, successiva al deposito della consulenza tecnica, né nelle successive comparse conclusionali depositate dalle parti rispettivamente in data 8.1.24 e 15.1.24 (anzi nella successiva comparsa conclusionale del 22.4.25 parte appellata si è addirittura opposta alla rinnovazione della consulenza tecnica, a suo parere non giustificata, come se in questo grado di giudizio non fosse già stata svolta una nuova CTU).
Il danno biologico permanente subito da va quindi liquidato applicando i noti Parte_1
principi in tema di danno differenziale, di cui il primo giudice non ha tenuto conto (in quanto ha liquidato l'importo risarcitorio facendo ricorso alle tabelle milanesi calcolando unicamente il valore corrispondente all'invalidità del 15% e dunque muovendo dal punto 0, anziché dal punteggio corrispondente alla invalidità del leso antecedente alla malpractice medica).
Viceversa, giacchè il valore del punto di invalidità indicato nelle predette tabelle milanesi cresce con il crescere della percentuale di invalidità, la quantificazione del danno biologico permanente c.d. “differenziale” deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
- in primis occorre assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante in corpore (in questo caso pari al 40%) e convertirla in denaro con applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione;
- poi considerare il grado di invalidità verosimilmente sussistente in assenza dell'evento lesivo derivante dall'errore medico (in questo caso pari al 20%) e convertirlo in denaro;
- infine, liquidare un risarcimento pari alla differenza tra i due importi.
Occorre invero tener presente del principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass.
n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012).
È stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determina la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015) e questo vale non solo per il giudice di primo grado, ma anche per il giudice di appello, sia nel caso di riforma della liquidazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice, sia nel caso di liquidazione del danno effettuata per la prima volta dal giudice d'appello (cfr. Cass. n.
7272 del 11/05/2012, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 20/10/2016, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017).
In questo caso la liquidazione viene effettuata applicando le tabelle milanesi più recenti (2024), nonostante che successivamente sia stata istituita la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità), in applicazione dell'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art.1, comma 17 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Difatti l'art. 5 del DPR n. 12 del 13.1.25, che ha introdotto la predetta T.U.N., prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Dunque nel caso concreto, tenendo conto che il leso al momento del fatto lesivo (25.3.13) aveva 56 anni, risulta dalla tabella milanese per il 40% di invalidità l'importo di € 269.894,00 (ivi ricompresa anche la quota parte a titolo di danno morale per sofferenza soggettiva), mentre per il 20% di invalidità risulta l'importo di € 75.128,00 (sempre ricompresa ivi la quota parte di danno morale); dunque la differenza tra questi due valori è pari a euro 194.766,00.
Per l'invalidità temporanea accertata dalla CTU (invalidità totale per gg. 60 + ulteriori 90 gg. come invalidità parziale al 50%) dalla tabella milanese 2024 risulta l'importo di € 12.075,00.
In definitiva il danno non patrimoniale totale subito da risulta complessivamente Parte_1
pari, in sorte capitale, a euro 206.841,00.
Nonostante che parte appellante in comparsa conclusionale abbia continuato a richiedere l'aumento nella liquidazione del danno dovuto alla c.d. personalizzazione, a causa del fatto che la grave invalidità dell'attore lo ha reso inabile al suo lavoro di pubblico funzionario della Provincia di
Livorno, costringendolo così al prepensionamento, con conseguente perdita economica e grave danno psicologico, questa voce di aumento è stata esclusa dal giudice di primo grado ed avverso detta decisione nell'atto di appello non è contenuta la benchè minima censura, quindi su tale esclusione è sceso il giudicato.
In definitiva, come già giustamente deciso dal primo giudice e confermato da questa Corte con la sentenza non definitiva già emessa, sulla somma capitale di euro 206.841,00 sono dovuti interessi compensativi al tasso legale per compensare il creditore del fatto di non aver potuto godere immediatamente della somma dovutagli;
tali interessi vanno calcolati sulla predetta somma capitale devalutata al momento del fatto e poi annualmente rivalutata fino alla presente sentenza (con la quale il credito di valore viene liquidato e si trasforma così in un credito di valuta); fatti i dovuti calcoli si ottiene così la somma finale di € 234.026,60, su cui decorrono interessi legali di mora dalla presente sentenza e sino al saldo.
4. Va ora esaminato il primo motivo di appello incidentale sulle spese di giudizio, che risulta infondato, avendo il primo giudice correttamente liquidato le spese del grado in applicazione del principio di soccombenza.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, nel caso di specie non sussiste alcuna ipotesi di reciproca soccombenza che consentiva di poter operare una compensazione, anche parziale, delle spese processuali, non potendosi ritenere tale l'accoglimento solo parziale dell'unica domanda svolta, cioè la circostanza che la somma liquidata a a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale fosse inferiore a quella da lui richiesta;
come autorevolmente sancito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma
2, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 ); né in questo caso può avere rilievo in punto di spese processuali l'avere il primo giudice escluso la personalizzazione del danno
(con decisione divenuta definitiva) attenendo tale profilo pur sempre al danno non patrimoniale richiesto dall'attore, che quindi ha formulato una sola domanda, articolata in un unico capo (non avendo egli richiesto anche la liquidazione di un danno patrimoniale).
Né infine le spese a carico di parte convenuta potevano essere ridotte in conseguenza del rifiuto dell'attore dell'offerta conciliativa di € 50.000,00, trattandosi di importo ben inferiore a quello a lui spettante.
In definitiva l'appello incidentale deve essere integramente rigettato ed in accoglimento dell'appello principale deve essere riconosciuto in favore dell'attore/appellante un maggior danno non patrimoniale, liquidato come in dispositivo.
5. In punto di spese processuali del presente giudizio va disposta la condanna di parte appellata al rimborso delle spese sostenute da controparte in applicazione del principio di soccombenza.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, sulla base del valore della domanda in relazione alla somma oggi riconosciuta.
Ciò significa che vanno riliquidate ex novo anche le spese del primo grado, che il primo giudice aveva calcolato in applicazione dello scaglione compreso tra € 26.001 a € 52.000 (anziché di quello compreso tra € 52.000 e € 260.000), essendo ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368 - 01). Le spese della CTU svolta in questo grado devono gravare ancora una volta sull' , Controparte_2 essendo l'accertamento tecnico stato necessario per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Infine sussistono a carico di parte appellata i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, alla luce del rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta l'appello incidentale;
2. in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n. 7/2018 del Tribunale di
Livorno, condanna l' al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1
per le causali di cui in motivazione, della somma di € 234.026,60, oltre interessi legali di mora dalla presente sentenza e sino al saldo;
3. co ndanna l al pagamento delle spese processuali del giudizio di Controparte_1
primo grado, che liquida nella somma di euro 14.103,00, nonché di quelle del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.317,00, oltre in entrambi i casi al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap come per legge;
4. po ne definitivamente a carico dell' le spese della CTU svolta in Controparte_1
questo grado, come liquidate con separato decreto;
5. di chiara che sussistono a carico di l i presupposti di cui all'art. 13 Controparte_1
comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.5.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.