Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1999, n. 514
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- Legge 21 dicembre 1999, n. 514
Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1999, n. 514
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12 gennaio 2000
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