TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1287/2018 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 03/12/2025 davanti al Giudice dott. RD SS è comparso per le attrici l'avv. IANNI ALBERTO, il quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discute oralmente la causa.
È inoltre presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1 il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1287 R.G.A.C. dell'anno 2018 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difese dall'Avv. Alberto Ianni;
- Attrici - contro
(C.F. ; CP_1 C.F._4 nato a [...] il [...]) in qualità di liquidatore e socio unico della Controparte_2
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_1
- Convenute, contumaci -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_1 CP_2 quest'ultimo in qualità di liquidatore e unico socio della società
[...] Controparte_3 cancellata dal Registro delle imprese il 15/12/2004) chiedendo di essere dichiarate proprietarie per usucapione del terreno in Velletri distinto al catasto terreni al foglio 138 particelle n. 38 di ha 16.90 e n. 40 di are 16.10.
A sostegno della domanda, le attrici hanno esposto di essere proprietarie dei fondi limitrofi e pagina 1 di 4 confinanti (particelle n. 31, 36, 37, 41, 42 e 43) e che le particelle oggetto di causa risultano intercluse all'interno della loro proprietà; di aver posseduto detti beni in modo pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto per oltre un ventennio, provvedendo alla loro coltivazione, manutenzione e recinzione, comportandosi uti dominae sin dagli anni '70/'80, dapprima unitamente al padre e successivamente in via esclusiva. Persona_2
1.1. I convenuti, cui l'atto di citazione è stato ritualmente notificato (alla mediante CP_1 notifica per pubblici proclami ritualmente autorizzata, a ai sensi dell'art. 138, CP_2 comma 2, c.p.c. per avere egli rifiutato la consegna dell'atto), sono rimasti contumaci.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2.1. In punto di diritto, giova premettere che affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v.
Cass. Civ., sent. del 18.2.1980, n. 1176).
Al riguardo è stato affermato dalla Suprema Corte che «Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena» (v.
Cass. Civ., sent. n. 17459 del 02/09/2015; conf. Cass. Civ. n. 9062/2012; n. 8662/2010;
n. 10652/1994). L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. L'animus possidendi può, inoltre, essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con il bene (in argomento v. Cass. Civ., sent. n. 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del
10.07.2007; sent. n. 15145 del 06.08.04). Da ultimo, in materia di animus del possesso trova applicazione la presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova del fatto che la relazione materiale è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore.
2.2. Nel caso di specie, sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c. pagina 2 di 4 Le risultanze documentali, e in particolare la planimetria catastale prodotta, confermano lo stato dei luoghi descritto in citazione, evidenziando come le particelle n. 38 e 40 oggetto di causa siano materialmente intercluse e inglobate nel più ampio compendio immobiliare già di proprietà delle attrici.
Le prove orali assunte all'udienza del 10.04.2024 hanno confermato l'esercizio ultraventennale del possesso. ha dichiarato: «riconosco la planimetria, Testimone_1 andavo abbastanza spesso sui terreni perché essendo amiche se c'erano olive da raccogliere le aiutavo, ho iniziato ad andare quando avevo 14 anni", (quindi dagli anni '70), precisando che i terreni sono stati bonificati prima dal padre e poi gestiti dalle figlie». Per_2
confinante, ha confermato «che gli attori hanno coltivato anche le Testimone_2 particelle 40 e 38, ci sono piante di olive, dal 1973 è così, da quando ho comprato anche io loro coltivano anche quelle due particelle, ci sono piante di olive e le raccolgono, solamente loro svolgono tale attività su quelle particelle». Infine, anch'egli confinante, Testimone_3 ha riconosciuto la planimetria e confermato che e poi le figlie hanno lavorato tutti i Per_2 terreni indicati [...] dagli anni 70 è così [...] li vedo ancora lavorare il terreno, fino a qualche mese fa hanno raccolto le olive».
Dalle dichiarazioni emerge che le attrici hanno esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, manifestatosi attraverso attività materiali tipiche (coltivazione, raccolta dei frutti, bonifica), protrattesi pubblicamente e pacificamente per un arco temporale superiore ai venti anni richiesti dalla legge, senza che sia emerso alcun atto interruttivo o comunque di affermazione del proprio diritto da parte dei formali intestatari.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in capo alle attrici.
5. La natura della causa e il comportamento processuale dei convenuti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara (nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
), (nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
) e (nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_3
) proprietarie esclusive in ragione di 1/3 ciascuna, per intervenuta C.F._3 usucapione, dei seguenti beni immobili siti in Velletri:
a. Terreno distinto al Catasto Terreni al Foglio 138, Particella n. 38, qualità pascolo,
pagina 3 di 4 classe 3, di are 16.90, R.D. € 0,79, R.A. € 0,26;
b. Terreno distinto al Catasto Terreni al Foglio 138, Particella n. 40, qualità pascolo, classe 3, di are 16.10, R.D. € 0,75, R.A. € 0,25;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) compensa le spese.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
RD SS
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 03/12/2025 davanti al Giudice dott. RD SS è comparso per le attrici l'avv. IANNI ALBERTO, il quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discute oralmente la causa.
È inoltre presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1 il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1287 R.G.A.C. dell'anno 2018 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difese dall'Avv. Alberto Ianni;
- Attrici - contro
(C.F. ; CP_1 C.F._4 nato a [...] il [...]) in qualità di liquidatore e socio unico della Controparte_2
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_1
- Convenute, contumaci -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_1 CP_2 quest'ultimo in qualità di liquidatore e unico socio della società
[...] Controparte_3 cancellata dal Registro delle imprese il 15/12/2004) chiedendo di essere dichiarate proprietarie per usucapione del terreno in Velletri distinto al catasto terreni al foglio 138 particelle n. 38 di ha 16.90 e n. 40 di are 16.10.
A sostegno della domanda, le attrici hanno esposto di essere proprietarie dei fondi limitrofi e pagina 1 di 4 confinanti (particelle n. 31, 36, 37, 41, 42 e 43) e che le particelle oggetto di causa risultano intercluse all'interno della loro proprietà; di aver posseduto detti beni in modo pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto per oltre un ventennio, provvedendo alla loro coltivazione, manutenzione e recinzione, comportandosi uti dominae sin dagli anni '70/'80, dapprima unitamente al padre e successivamente in via esclusiva. Persona_2
1.1. I convenuti, cui l'atto di citazione è stato ritualmente notificato (alla mediante CP_1 notifica per pubblici proclami ritualmente autorizzata, a ai sensi dell'art. 138, CP_2 comma 2, c.p.c. per avere egli rifiutato la consegna dell'atto), sono rimasti contumaci.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2.1. In punto di diritto, giova premettere che affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v.
Cass. Civ., sent. del 18.2.1980, n. 1176).
Al riguardo è stato affermato dalla Suprema Corte che «Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena» (v.
Cass. Civ., sent. n. 17459 del 02/09/2015; conf. Cass. Civ. n. 9062/2012; n. 8662/2010;
n. 10652/1994). L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. L'animus possidendi può, inoltre, essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con il bene (in argomento v. Cass. Civ., sent. n. 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del
10.07.2007; sent. n. 15145 del 06.08.04). Da ultimo, in materia di animus del possesso trova applicazione la presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova del fatto che la relazione materiale è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore.
2.2. Nel caso di specie, sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c. pagina 2 di 4 Le risultanze documentali, e in particolare la planimetria catastale prodotta, confermano lo stato dei luoghi descritto in citazione, evidenziando come le particelle n. 38 e 40 oggetto di causa siano materialmente intercluse e inglobate nel più ampio compendio immobiliare già di proprietà delle attrici.
Le prove orali assunte all'udienza del 10.04.2024 hanno confermato l'esercizio ultraventennale del possesso. ha dichiarato: «riconosco la planimetria, Testimone_1 andavo abbastanza spesso sui terreni perché essendo amiche se c'erano olive da raccogliere le aiutavo, ho iniziato ad andare quando avevo 14 anni", (quindi dagli anni '70), precisando che i terreni sono stati bonificati prima dal padre e poi gestiti dalle figlie». Per_2
confinante, ha confermato «che gli attori hanno coltivato anche le Testimone_2 particelle 40 e 38, ci sono piante di olive, dal 1973 è così, da quando ho comprato anche io loro coltivano anche quelle due particelle, ci sono piante di olive e le raccolgono, solamente loro svolgono tale attività su quelle particelle». Infine, anch'egli confinante, Testimone_3 ha riconosciuto la planimetria e confermato che e poi le figlie hanno lavorato tutti i Per_2 terreni indicati [...] dagli anni 70 è così [...] li vedo ancora lavorare il terreno, fino a qualche mese fa hanno raccolto le olive».
Dalle dichiarazioni emerge che le attrici hanno esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, manifestatosi attraverso attività materiali tipiche (coltivazione, raccolta dei frutti, bonifica), protrattesi pubblicamente e pacificamente per un arco temporale superiore ai venti anni richiesti dalla legge, senza che sia emerso alcun atto interruttivo o comunque di affermazione del proprio diritto da parte dei formali intestatari.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in capo alle attrici.
5. La natura della causa e il comportamento processuale dei convenuti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara (nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
), (nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
) e (nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_3
) proprietarie esclusive in ragione di 1/3 ciascuna, per intervenuta C.F._3 usucapione, dei seguenti beni immobili siti in Velletri:
a. Terreno distinto al Catasto Terreni al Foglio 138, Particella n. 38, qualità pascolo,
pagina 3 di 4 classe 3, di are 16.90, R.D. € 0,79, R.A. € 0,26;
b. Terreno distinto al Catasto Terreni al Foglio 138, Particella n. 40, qualità pascolo, classe 3, di are 16.10, R.D. € 0,75, R.A. € 0,25;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) compensa le spese.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
RD SS
pagina 4 di 4