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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 555 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 Terni, Via XX Settembre, n.15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: revisione malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, parte ricorrente premetteva: - di aver svolto l'attività di operaio metalmeccanico alle dipendenze dell'officina meccanica Fratelli Rosati di Terni dal 1989 al 2000; - di aver sviluppato, in conseguenza dell'attività lavorativa espletata, la seguente malattia professionale:
“ernia discale lombare”, valutata dall' come produttiva di un DBP del CP_1
10% con nota del 17.11.2017; - di aver presentato, in data 1°.09.2023, domanda di revisione per aggravamento, stante il peggioramento delle proprie condizioni di salute;
- che l'Istituto, con nota del 23.11.2023, riconosceva per la patologia sofferta un grado di danno biologico del 16%; - di aver proposto opposizione avverso tale valutazione, ritenendola riduttiva;
- che l' , con nota CP_1 dell'11.04.2024, comunicava di non poter espletare la collegiale medica “in quanto stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale, riportate nel provvedimento dell'istituto e nel certificato medico allegato all'opposizione, la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica”; - che, diversamente, il proprio medico di fiducia, prof.
[...]
valutava il DBP a carico del ricorrente nella misura del 21% (cfr. Per_2 relazione medico legale, allegato n.8 al ricorso). Parte ricorrente contestava la valutazione dell' e, pertanto, CP_1 conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo al giudice CP_3 di: - accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta dalla patologia “ernia discale lombare”, con esiti invalidanti nella misura del 21%, ovvero nella diversa percentuale che risulterà di giustizia;
- per l'effetto, condannare l' CP_1
a corrispondere alla ricorrente la relativa indennità o rendita dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo che la valutazione del caso effettuata CP_1 dall'Istituto nella fase amministrativa (16% per malattia “ernia discale lombare”) risultava rispondente alle obiettive condizioni cliniche del ricorrente e conforme ai criteri di cui al D.lgs. 38/2000. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3
Veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale, al fine di valutare l'invalidità permanente conseguenza della patologia denunciata. Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
La normativa riguardante le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro e conseguenti indennizzi a carico dell' prevede altresì la revisione CP_3 per miglioramento o aggravamento e per errore.
Come chiarito, ex plurimis, da Cassazione civile sez. lav., 19/02/2013, n.4069: “In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, i due istituti della revisione per miglioramento o aggravamento e della revisione per errore sono distinti ed hanno diversi presupposti, nonché diversa disciplina, in quanto il primo si fonda sulla variazione, in meglio od in peggio, delle condizioni sanitarie dell'assicurato, e garantisce che la rendita sia aderente, entro determinati limiti temporali, alla condizione di bisogno dell'assicurato, variabile nel tempo, mentre il secondo si fonda su un errore iniziale di valutazione e sull'esigenza che il beneficio corrisponda ai presupposti di legge”. Se, dunque, l'esigenza sia quella di emendare l'atto dall'errore cui era ab origine affetto si avrà rettifica;
se, invece, occorre un intervento adeguativo all'intervenuto mutamento delle condizioni inerenti l'attitudine lavorativa allora si avrà revisione. Della revisione si occupa l'art.83 del D.p.r. n.1124/1965: “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l' assicuratore può disporre la sospensione CP_3 del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita, ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento”. Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via amministrativa CP_1 la natura professionale della malattia sofferta dalla ricorrente, tuttavia in sede di revisione ha valutato il grado di invalidità permanente nella misura del 16%, ritenuta riduttiva dall'istante il quale ha sostenuto l'intervenuto peggioramento della patologia sofferta, produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 21% (cfr. relazione medico legale prof. allegata Persona_2 al ricorso).
Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Persona_3 documentali e clinico – obiettivi, che la parte ricorrente è affetta da “esiti triplice intervento neurochirurgico alla colonna lombare per ernia discale L5-S1 con definitiva stabilizzazione vertebrale L5-S1 con mezzi metallici, recidiva di ernie discali in L2-L3 e L4-L5, con severa limitazione funzionale nei movimenti del tronco e radicolopatia”. L'ausiliario ha spiegato, ai fini della quantificazione del danno biologico che:
“l'esame clinico peritale integrato dalla RM del 2021 presente in atti, ha evidenziato una condizione di sub-anchilosi del tratto interessato in quanto sono compromesse tutte le escursioni articolari del tronco, per non parlare della radicolopatia all'arto inferiore dxt>sin ... e che la RM ha evidenziato n.2 ulteriori ernie discali lombari, certamente ancora piccole ma con iniziale effetto compressivo sulle radici locali”. Il CTU ha quindi proceduto alla quantificazione del danno biologico permanente, valutando che “ il danno biologico permanente è pari al 20% con decorrenza dalla domanda di revisione”. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. In base al grado di invalidità riscontrato, pari al 20%, deve essere riconosciuta alla parte ricorrente una rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.lgs. n. 38/2000, per la malattia professionale “esiti triplice intervento neurochirurgico alla colonna lombare per ernia discale L5-S1 con definitiva stabilizzazione vertebrale L5-S1 con mezzi metallici, recidiva di ernie discali in L2-L3 e L4-L5, con severa limitazione funzionale nei movimenti del tronco e radicolopatia”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento.
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della limitata attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente una CP_1 rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.lgs. n. 38/2000, per malattia professionale consistente in “esiti triplice intervento neurochirurgico alla colonna lombare per ernia discale L5-S1 con definitiva stabilizzazione vertebrale L5-S1 con mezzi metallici, recidiva di ernie discali in L2-L3 e L4-L5, con severa limitazione funzionale nei movimenti del tronco e radicolopatia”, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 20%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di revisione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Terni, lì 27 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 555 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 Terni, Via XX Settembre, n.15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: revisione malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, parte ricorrente premetteva: - di aver svolto l'attività di operaio metalmeccanico alle dipendenze dell'officina meccanica Fratelli Rosati di Terni dal 1989 al 2000; - di aver sviluppato, in conseguenza dell'attività lavorativa espletata, la seguente malattia professionale:
“ernia discale lombare”, valutata dall' come produttiva di un DBP del CP_1
10% con nota del 17.11.2017; - di aver presentato, in data 1°.09.2023, domanda di revisione per aggravamento, stante il peggioramento delle proprie condizioni di salute;
- che l'Istituto, con nota del 23.11.2023, riconosceva per la patologia sofferta un grado di danno biologico del 16%; - di aver proposto opposizione avverso tale valutazione, ritenendola riduttiva;
- che l' , con nota CP_1 dell'11.04.2024, comunicava di non poter espletare la collegiale medica “in quanto stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale, riportate nel provvedimento dell'istituto e nel certificato medico allegato all'opposizione, la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica”; - che, diversamente, il proprio medico di fiducia, prof.
[...]
valutava il DBP a carico del ricorrente nella misura del 21% (cfr. Per_2 relazione medico legale, allegato n.8 al ricorso). Parte ricorrente contestava la valutazione dell' e, pertanto, CP_1 conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo al giudice CP_3 di: - accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta dalla patologia “ernia discale lombare”, con esiti invalidanti nella misura del 21%, ovvero nella diversa percentuale che risulterà di giustizia;
- per l'effetto, condannare l' CP_1
a corrispondere alla ricorrente la relativa indennità o rendita dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo che la valutazione del caso effettuata CP_1 dall'Istituto nella fase amministrativa (16% per malattia “ernia discale lombare”) risultava rispondente alle obiettive condizioni cliniche del ricorrente e conforme ai criteri di cui al D.lgs. 38/2000. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3
Veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale, al fine di valutare l'invalidità permanente conseguenza della patologia denunciata. Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
La normativa riguardante le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro e conseguenti indennizzi a carico dell' prevede altresì la revisione CP_3 per miglioramento o aggravamento e per errore.
Come chiarito, ex plurimis, da Cassazione civile sez. lav., 19/02/2013, n.4069: “In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, i due istituti della revisione per miglioramento o aggravamento e della revisione per errore sono distinti ed hanno diversi presupposti, nonché diversa disciplina, in quanto il primo si fonda sulla variazione, in meglio od in peggio, delle condizioni sanitarie dell'assicurato, e garantisce che la rendita sia aderente, entro determinati limiti temporali, alla condizione di bisogno dell'assicurato, variabile nel tempo, mentre il secondo si fonda su un errore iniziale di valutazione e sull'esigenza che il beneficio corrisponda ai presupposti di legge”. Se, dunque, l'esigenza sia quella di emendare l'atto dall'errore cui era ab origine affetto si avrà rettifica;
se, invece, occorre un intervento adeguativo all'intervenuto mutamento delle condizioni inerenti l'attitudine lavorativa allora si avrà revisione. Della revisione si occupa l'art.83 del D.p.r. n.1124/1965: “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l' assicuratore può disporre la sospensione CP_3 del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita, ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento”. Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via amministrativa CP_1 la natura professionale della malattia sofferta dalla ricorrente, tuttavia in sede di revisione ha valutato il grado di invalidità permanente nella misura del 16%, ritenuta riduttiva dall'istante il quale ha sostenuto l'intervenuto peggioramento della patologia sofferta, produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 21% (cfr. relazione medico legale prof. allegata Persona_2 al ricorso).
Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Persona_3 documentali e clinico – obiettivi, che la parte ricorrente è affetta da “esiti triplice intervento neurochirurgico alla colonna lombare per ernia discale L5-S1 con definitiva stabilizzazione vertebrale L5-S1 con mezzi metallici, recidiva di ernie discali in L2-L3 e L4-L5, con severa limitazione funzionale nei movimenti del tronco e radicolopatia”. L'ausiliario ha spiegato, ai fini della quantificazione del danno biologico che:
“l'esame clinico peritale integrato dalla RM del 2021 presente in atti, ha evidenziato una condizione di sub-anchilosi del tratto interessato in quanto sono compromesse tutte le escursioni articolari del tronco, per non parlare della radicolopatia all'arto inferiore dxt>sin ... e che la RM ha evidenziato n.2 ulteriori ernie discali lombari, certamente ancora piccole ma con iniziale effetto compressivo sulle radici locali”. Il CTU ha quindi proceduto alla quantificazione del danno biologico permanente, valutando che “ il danno biologico permanente è pari al 20% con decorrenza dalla domanda di revisione”. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. In base al grado di invalidità riscontrato, pari al 20%, deve essere riconosciuta alla parte ricorrente una rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.lgs. n. 38/2000, per la malattia professionale “esiti triplice intervento neurochirurgico alla colonna lombare per ernia discale L5-S1 con definitiva stabilizzazione vertebrale L5-S1 con mezzi metallici, recidiva di ernie discali in L2-L3 e L4-L5, con severa limitazione funzionale nei movimenti del tronco e radicolopatia”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento.
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della limitata attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente una CP_1 rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.lgs. n. 38/2000, per malattia professionale consistente in “esiti triplice intervento neurochirurgico alla colonna lombare per ernia discale L5-S1 con definitiva stabilizzazione vertebrale L5-S1 con mezzi metallici, recidiva di ernie discali in L2-L3 e L4-L5, con severa limitazione funzionale nei movimenti del tronco e radicolopatia”, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 20%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di revisione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Terni, lì 27 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri