Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai IGnori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- ConIGliere
Dott.Emma Manzionna- ConIGliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 84/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1890 /
2022 pubblicata in data 15.11.2022 e notificata il 14.12.2022, resa inter partes dal Tribunale di Trani
Sezione Civile nell'ambito del processo rubricato al N.rg. 5394/2017 in composizione collegiale, promossa da:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. Margherita Gammarrota. in Andria al Via Giovanni Bovio n. 74, dalla quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
nato ad [...] il [...] e , nata ad [...]_2
Andria il 30 novembre 1960, elettivamente domiciliati presso lo studio legale del procuratore Avv.
RU Bianchino, che li rappresenta e difende per procura speciale unita all'atto di costituzione;
Appellati
Conclusioni: All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art.190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
pagina 1 di 13
Con atto di citazione notificato il 22.9.2017, – premesso che il 23.1.2017 Parte_1 decedeva ad Andria la madre, lasciando superstiti i tre figli, Persona_1 Parte_1
, e che, con testamento olografo pubblicato il 20.3.2017, la de cuius
[...] CP_2 CP disponeva delle proprie sostanze in favore dei figli e del nipote Bianchino RU, figlio di CP_2
al quale lasciava un immobile a valere sulla quota disponibile;
che il testamento prevedeva
[...] che, in caso di lesione della quota di legittima, il coerede legittimario avrebbe avuto diritto ad essere reintegrato dagli altri legittimari;
che il patrimonio della al momento della morte, operata la Per_1 riunione fra relictum e donatum, era composto da immobili del valore pari ad € 1.289.050,50 e da beni mobili per complessivi € 22.500,00, di cui € 7.500,00 depositati su un conto corrente;
che la quota disponibile di cui la de cuius poteva disporre era di € 437.183,50, pari ad un terzo dell'asse; che il valore della quota legittima era invece pari ad € 874.367,00 sicché a ciascun figlio spettava una quota di € Per_ 291.455,66; che le erano stati attribuiti beni immobili del valore stimato dal ctp geom. in €
86.240,50; che, per reintegrare la sua quota di riserva, occorreva la somma di € 205.214,50; che aveva ricevuto beni del valore di € 545.000,00 di gran lunga eccedente la quota di Controparte_1 riserva mentre aveva ricevuto beni del valore di € 393.900,00; che la mediazione Controparte_2 non aveva sortito alcun esito;
tutto quanto premesso, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Trani, ed chiedendo :<accogliere la domanda e per l dichiarare controparte_1 cp_2>e disporre la reintegrazione della legittima mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie per cui vi è manifesta lesione della quota di legittima spettante alla IG.ra
[...]
e per l'effetto;2) Condannare a corrispondere a titolo di integrazione della Parte_1 Controparte_1 quota legittima e per le causali di cui in premessa la somma di € 127.885,00
(centoventisettemilaotocentoottantacinque,00) o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in favore della IG.ra ; 3) Condannare a corrispondere a Parte_1 Controparte_2 titolo di integrazione della quota di legittima e per le causali di cui in premessa la somma di € 54.830,00
(cinquantaquattormilaottocentotrenta,00) o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in favore della IG.ra ; 4) Condannare in solido tra loro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
a corrispondere a titolo di integrazione della quota di legittima e per le causali in premessa la somma di
[...]
€ 22.500,00 (ventiduemilacinquecento,00) o di quella somma maggiore o minore che sarò ritenuta di giustizia in favore della IG.ra ;5) Condannare le parti convenute in solido tra loro al pagamento di Parte_1
pagina 2 di 13 tutte le spese legali, compensi ed onorari di causa oltre iva e cpa in favore dell'avvocato per fattane anticipazione>>.
Si costituivano tempestivamente ed contestando che l'attrice avesse Controparte_1 CP_2 subito una lesione della sua quota di legittima, deducendo che sul conto corrente intestato alla de cuius vi era la minor somma di € 5.851,58 e che essi avevano sopportato le spese per le onoranze funebri;
contestavano, altresì, le stime fatte dall'attrice, producendo una consulenza di parte che attribuiva al compendio ereditario valori differenti da quelli indicati da parte attrice, deducendo che CP avrebbe apportato miglioramenti all'immobile donatogli dalla madre, pari ad € 79.000,00;
[...] che secondo le stime del proprio ctp, aveva ricevuto immobili del valore di Parte_1
€ 645.162,70, del valore di € 235.900,00, del valore di € Controparte_1 Controparte_2
210.000,00 e Bianchino RU un legato testamentario di € 228.000,00; che pertanto, essi convenuti avevano subito una lesione della loro quota di legittima nella misura di € 82.062,66 quanto a CP
e di € 107.902,66 quanto a . Chiedevano, quindi, rigettarsi le domande
[...] Controparte_2 attoree ed << accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto, accertare e dichiarare che la massa ereditaria di è costituita dai beni immobili indicati in testamento, dalla somma di 5.846,58 Persona_1 euro lasciati sul conto corrente della banca CREDEM oltre a 1.600 euro in contanti ed a mobili ed arredi privi di valore commerciale, per l'effetto, accertare e dichiarare che il valore dell'intera massa ereditaria, inclusi i beni donati in vita dalla de cuius, è pari a 1.408.062 euro (derivante dalla valutazione attuale dell'eredità pari ad
1.487.062 euro dedotto l'importo di 79.000 euro pari al valore attuale delle migliorie effettuate dal donatario sull'immobile di Via Cittadella n. 17 in Andria donato nel 1995) o nella diversa, maggiore o Controparte_1 minore, misura accertata dal CTU, conseguentemente e per l'effetto, accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie hanno beneficiato in eccedenza la legittimaria attribuendo alla stessa Parte_1 beni del valore di 655.162,70 euro (o della diversa, maggiore o minore, misura accertata dal CTU), ledendo così la quota di legittima spettante agli odierni convenuti e Controparte_1 Controparte_2 mediante attribuzione agli stessi di beni rispettivamente del valore di 235.900 euro a e di Controparte_1
210.000 euro a (o della diversa, maggiore o minore, misura accertata dal CTU) invece della Controparte_2 quota di legittima ad ognuno spettante di almeno 317.962,66 euro (o della diversa, maggiore o minore, misura accertata dal CTU), riconoscendo la parziale reintegrazione della legittima lesa mediante attribuzione agli odierni convenuti, in comune i beni mobili consistenti nel danaro esistente sul conto corrente CREDEM al momento dell'apertura della successione, condannando altresì ad integrare la quota di Parte_1
pagina 3 di 13 legittima spettante ai convenuti e corrispondere a a titolo di conguaglio per la integrazione Controparte_1 della quota di legittima spettante la ulteriore somma di 70.812,66 euro e a la ulteriore somma Controparte_2 di 96.652,66 euro, o di quelle altre maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare all'immediato Parte_1 pagamento in favore del convenuto della somma di 2.042,10 euro oltre interessi dalla Controparte_1 domanda, quale quota parte pari a ¼ degli esborsi sostenuti da > con vittoria delle spese Controparte_1 di lite.
Istruito il giudizio mediante ctu, con la impugnata sentenza n. 1890 / 2022, il Tribunale di Trani, ha così statuito: “ 1. rigetta la domanda principale di riduzione per lesione di legittima avanzata da
[...]
2. accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di Parte_1 legittima delle disposizioni testamentarie di -contenute nel testamento pubblico del Persona_1
15.3.2013, pubblicato il 20.3.2017- e, per l'effetto: a) accerta e dichiara la lesione della quota di legittima spettante a e ai sensi dell'art. 537 c.c., sul patrimonio della defunta Controparte_1 Controparte_2
b) dichiara l'inefficacia, nei confronti di e della Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 disposizione contenuta nel testamento olografo datato 15 marzo 2013 e pubblicato il 20 marzo 2017 dal Dr.
Notaio in Andria a favore di sino a concorrenza della lesione subita;
c) Persona_3 Parte_1 assegna a e la somma di € 2.923,29 per ciascuno, da prelevarsi dal conto Controparte_1 Controparte_2 corrente intrattenuto dalla defunta presso Credito Emiliano S.p.A.; d) dichiara tenuta e condanna
[...]
a reintegrare e nella propria quota di riserva, mediante Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 il pagamento, di € 12.318,15 a e di € 29.586,71 a oltre rivalutazione dal Controparte_1 Controparte_2 momento dell'apertura della successione di (23.1.2017) al momento della pubblicazione Persona_1 della presente sentenza secondo gli indici Istat - Indice nazionale dei prezzi al consumo FOI ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
e) condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 2.042,10, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. Controparte_1 condanna alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in € Parte_1
1.080,00 per esborsi ed € 6.285,5 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CAP;
4. pone definitivamente le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto del 26.10.2020 a carico di parte attrice.”
Con atto di citazione, notificato in data 13.01.2023, ha proposto appello Parte_1 avverso l'indicata sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Preliminarmente - disporre la rinnovazione della CTU atteso che il contenuto della espletata consulenza tecnica d'ufficio non ha pagina 4 di 13 fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti proposti, rideterminando gli esatti valori dei cespiti oggetto del contendere e per l'effetto, Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare e disporre la reintegrazione della legittima mediante proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie per cui vi è manifesta lesione della quota di legittima spettante alla IG.ra e per l'effetto; Parte_1
Condannare il IG. a corrispondere a titolo di integrazione della quota legittima della Controparte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia in favore della IG.ra ; Condannare la IG.ra Parte_1
a corrispondere a titolo di integrazione della quota di legittima e per le causali di cui in Controparte_2 premessa la somma che sarà ritenuta di giustizia in favore della IG.ra ; Parte_1
Condannare le parti convenute in solido tra loro al pagamento di tutte le spese legali, compensi ed onorari di causa oltre iva e cpa in favore dell'avvocato per fattane anticipazione sia per il primo grado che per il secondo, nonché le spese della Ctu in primo grado e la ctu in rinnovazione espletanda;
In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della CTU, riformare la sentenza rideterminando, riquantificando e ristabilendo i valori di mercato dei cespiti alla luce della copiosa documentazione allegata al fascicolo di primo grado, contrastanti le determinazioni della CTU.”
Gli appellati, con comparsa depositata il 15.05.2023, hanno resistito all'appello, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese-
La Corte, con ordinanza del 17.05.2023, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 18.03.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*****
A fondamento della decisione impugnata, il collegio di primo grado ha rilevato che: all'esito della ctu, le cui conclusioni ha recepito con alcune precisazioni, la domanda principale di riduzione avanzata da andava rigettata perché infondata, mentre era risultata fondata quella Parte_1 riconvenzionale avanzata da e infatti, il c.t.u. aveva Controparte_2 Controparte_1 proceduto alla determinazione, alla data di apertura della successione, del valore relativo sia ai beni immobili relitti dalla testatrice che di quello donato in favore del coerede, Persona_1
accertando la sussistenza di una lesione a carico della quota di riserva di Controparte_1 entrambi i convenuti;
in particolare, il ctu aveva verificato che aveva ricevuto Controparte_1
pagina 5 di 13 per donazione l'unità abitativa in via Cittadella, 17 – Piano Primo stimata in € 240.600,00 da cui doveva dedursi il valore dei miglioramenti apportati prima dell'apertura della successione (€
101.285,44), ma cui andava aggiunto il valore del lastrico solare, indicato dal ctu nella replica alle osservazioni in € 19.503,00, mentre aveva ereditato con Testamento Pubblico il locale deposito in via
Cittadella, 19 – Piano Terra, stimato in € 70.498,00; aveva ereditato con testamento Controparte_2 pubblico il locale commerciale in Corso Cavour, 87 – Piano Terra, stimato in € 211.447,00, mentre aveva invece ricevuto per testamento un edificio rurale e terreni edificabili Parte_1 in Contrada S. Pietro, del valore stimato dal ctu in € 437.998,00; Bianchino RU, nipote della de cuius e dunque non legittimario, aveva ricevuto per testamento un immobile in Corso Cavour, 85, piano primo, stimato in € 214.518,00; il valore complessivo degli immobili relitti, secondo la stima del ctu, era pari ad € 934.491,00; quanto ai beni mobili, la certificazione datata 18.05.2017 emessa dall'Istituto di Credito Emiliano S.p.A., riportava un saldo contabile a credito di € 5.851,58, cui dovevano sottrarsi le spese commissioni di € 5,00 alla data del 23.01.2017, giorno del decesso della de cuius, su conto corrente a lei intestato n.010/1365 presso la Filiale di Andria AG.5; ogni altra questione relativa ai beni mobili era oggetto di accordo transattivo tra le parti. Il relictum era, quindi, pari ad € 940.337,58 (€
934.491,00 + € 5.846,58) – debiti ereditari ( €.748,25) era = € 939.589,33; sommando al relictum, al netto dei debiti, il donatum, si aveva l'asse ereditario pari a € 1.097.806,89; in presenza di testamento, la quota disponibile era il 33,33% (1/3) dell'intero patrimonio, pari a € 365.935,63, mentre ai tre figli andava complessivamente il 66,66% (2/3) del patrimonio, pari a € 731.871,26, che corrispondevano ad
€ 243.957,00 ciascuno di quota legittima;
riprendendo le stime fatte dal ctu, Parte_1 aveva ricevuto beni del valore di € 437.998,00, ovvero € 194.041,00 eccedente la quota di riserva;
aveva ricevuto beni del valore di € 228.715,56, subendo una lesione della quota di Controparte_1 riserva pari ad € 15.241,44; aveva ricevuto un bene immobile stimato in € Controparte_2
211.447,00, subendo una lesione della quota di riserva di € 32.510,00; il legato a Bianchino RU del valore di € 214.518,00 non aveva ecceduto il valore della quota disponibile (€ 365.935,63). Ha quindi proceduto alla reintegrazione della quota di riserva di ed assegnando Controparte_1 CP_2 loro, metà ciascuno, la somma di € 5.846,58 pari al saldo a credito del conto corrente intestato alla de cuius presso Credito Emiliano S.p.A. (e così per complessivi € 2.923,29 per ciascuno) e condannando l'attrice al pagamento della residua somma di € 12.318,15 in favore del germano Controparte_1
pagina 6 di 13 ed € 29.586,71 a , oltre accessori. è stata, infine, Controparte_2 Parte_1 condannata al rimborso, in favore di della somma di € 2.042,10 anticipata per Controparte_1 fare fronte a pagamenti ereditari ed alla rifusione delle spese legali in favore di entrambi i convenuti, oltre a quelle di c.t.u.
1.Con il primo motivo d'appello, la Signora ha lamentato la Parte_1
“Errata e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella espletata
CTU da parte del Giudice di prime cure, con riferimento ai valori attribuiti al cespite di proprietà della IG.ra censito al catasto dei terreni di Andria al Fg. 52 p.lle 172,183,1158”, poichè Parte_1 il CTU avrebbe applicato il prezzo per mq più alto determinato dalla lottizzazione approvata del terreno, senza tener conto della forte svalutazione in caso di vendita. Inoltre, non avrebbe considerato il prezziario ufficiale del che collocava il valore del suolo in un range compreso tra Parte_2
i 17,93 euro e i 33,93 euro (molto al di sotto del valore medio ricavato dal c.t.u.) e del deprezzamento derivante dal fatto che il terreno era collocato nella c.d. zona rossa, nelle retrovie della potenziale zona edificabile a settore terziario, e sarebbe stato diviso praticamente in due fondi dalla futura realizzazione di una strada complanare.
2. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la “Errata e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella espletata CTU da parte del Giudice di prime cure, con riferimento ai valori attribuiti al cespite di proprietà della IG.ra sito in Andria al C.so Controparte_2
Cavour n. 87 censito al catasto dei fabbricati di Andria al Fg. 204 p.lla 238 sub. 3”, in quanto il CTU avrebbe calcolato il valore del suindicato cespite, in base alla rendita mensile presunta di € 500,00, sebbene agli atti vi fosse un contratto di locazione del locale in questione con un canone mensile pari a circa €.1000,00.
3. Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto la “Errata e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella espletata CTU da parte del Giudice di prime cure, con riferimento ai valori attribuiti al cespite di proprietà del IG. sito in Andria alla Via Cittadella n. Controparte_1
17 censito al catasto dei terreni di Andria al Fg. 204 p.lla 240 sub. 5”, atteso che il CTU avrebbe omesso di considerare che la destinazione del locale a piano terra (civico n. 19), sarebbe stato mutata, da uso civile abitazione ad uso deposito, solo durante la fase di espletamento della consulenza tecnica, sicchè la stima avrebbe dovuto essere parametrata all'uso civile abitazione e non all' uso deposito.
pagina 7 di 13 Rileva preliminarmente la Corte che le censure innanzi esposte involgono esclusivamente questioni tecniche che, per lo più, sono state, anche a seguito delle contestazioni avanzate dalla stessa parte attrice (odierna appellante) e dal proprio c.t.p., affrontate e superate dal c.t.u. sulla base di argomentazioni tecniche, integralmente recepite dal Tribunale di Trani nella sentenza gravata.
1.a In primo luogo, l'appellante ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure avrebbe sovrastimato l'immobile ricevuto da essa attrice/appellante dalla successione materna, essendo esso collocato nelle retrovie della zona edificabile a settore terziario e destinato ad essere diviso in due da una strada complanare.
Riguardo al valore edificabile del bene in questione, il c.t.u. risulta aver replicato al CTP dell'appellante, come segue: “il cespite n.5 ricade in parte in zona D5 “Aree destinate al terziario direzionale” e in parte in zone “Viabilità” di P.R.G. come riportato nel Certificato di Destinazione
Urbanistica, allegato alla presente ctu e come ampiamento specificato nel paragrafo 2.1.5 Cespite n. 5: Edificio rurale e terreni edificabili in contrada San Pietro. Pertanto, come da tipizzazione di P.R.G. il suolo è edificabile ed ha una potenzialità edificatoria che non ha compiutamente espresso, di cui non si può non tenerne conto;
in merito all'assenza di un piano urbanistico esecutivo già adottato e convenzionato, come ampiamente descritto nel paragrafo 2.3.1 a) Il valore di mercato dell'area edificabile (Vae) -Cespite n. 5 (Fg.52
p.lle 1158-172-183) Metodo da confronto con procedure di esproprio, in sede di valutazione si è ritenuto opportuno applicare sia per la “quota parte residenziale” che per la quota parte del “terziario-direzionale”, il prezzo di esproprio di aree parimenti non ancora lottizzate.“1… Pertanto, l'assenza di un piano urbanistico 1 Nella fattispecie si ritiene opportuno considerare il valore unitario riportato nella “D.C.C. n.88 del 22/12/2010” per la zona C, che attualizzato alla data dell'apertura della successione (23.01.2017) è pari a 42,76 €/mq……è comparabile con il suolo edificabile oggetto di c.t.u. relativamente alla quota parte residenziale, poiché del tutto sovrapponibile alle medesime caratteristiche del suolo in questione, ovvero: destinazione d'uso residenziale – IT 0.50 mc/mq - servizi pari a 18 mq/abitante – da lottizzare. Viceversa si considera il valore unitario riportato nella “Deliberazione Commissario Straordinario n. 13 del 19/03/2020 con i poteri del CC” per le zone D2-P.I.P. Lotto U.S., che attualizzato alla data Per_4 dell'apertura della successione (23.01.2017) è pari a circa 52,87 €/mq. La zona D2 in questione ….è comparabile con il suolo edificabile oggetto di c.t.u. relativamente alla quota parte di terziario direzionale limitatamente alla destinazione d'uso terziario/direzionale; alla dotazione dei servizi;
viceversa è dissimile dal suolo edificabile oggetto di c.t.u. per l'indice fondiario IF valutato per tale lotto edificatorio pari a 3.02 mc/mq, e per non essere in possesso di un piano urbanistico esecutivo già adottato e convenzionato, a differenza delle zone D2-P.I.P. Lotto Per tale ragione non si ritiene Pt_3 opportuno applicare per la quota di terziario direzionale, il costo unitario di esproprio della zona in questione D2-P.I.P. Lotto U.S. attualizzato alla data della morte della de cuis, pari a circa 52,87 €/mq. Al fine di quantificare l'assenza del piano di lottizzazione del lotto oggetto di c.t.u., si considera ragionevole approssimare per la quota di terziario direzionale, il costo unitario minimo di esproprio relativo alle zone C, pari a 42,76 €/mq. Ritenendo che, limitatamente alla quota di terziario pagina 8 di 13 esecutivo già adottato e convenzionato è stata opportunamente quantificata ….In merito all'attraversamento di una strada che recide il terreno in due tronconi a forma triangolare, si specifica che in entrambe le metodologie estimative, si è tenuto conto di tale proiezione stradale. In merito si vedano i paragrafi:
2.3.1 a) Il valore di mercato dell'area edificabile (Vae) - Cespite n. 5 (Fg.52 p.lle 1158-172-183) Metodo da confronto con procedure di esproprio;
2.3.1 a) Il valore di mercato dell'area edificabile (Vae) - Cespite n. 5 (Fg.52 p.lle 1158-
172-183) Metodo di trasformazione;
2.3.1 a) Il valore di mercato dell'area edificabile (Vae) - Cespite n. 5 (Fg.52
p.lle 1158-172-183) Valore di mercato medio. Pertanto, in sede estimativa, per la valutazione delle superfici fondiarie nell'ipotesi di piano urbanistico esecutivo, si è proceduto a detrarre, oltre alle dotazioni territoriali opportunamente quantificate, anche l'area di sedime occupata dalla strada di previsione di P.R.G … In merito alla vocazione agricola, si precisa che benché il lotto sia attualmente adibito ad uliveto, è fuor di alcun dubbio che lo stesso abbia una destinazione urbanistica ben definita, e ricada in zona D5 “Aree destinate al terziario direzionale” e in “Viabilità” del vigente P.R.G. Secondo il principio “Higest and best use” dinnanzi ad un ipotetico ed eventuale plurimo utilizzo di un bene, lo stesso deve essere quantificato in base al più alto e migliore valore d'uso; dove la misura del valore d'uso è il valore di mercato del bene medesimo. Inoltre, il massimo e il migliore utilizzo richiede che la stima consideri non solo l'uso corrente dell'immobile ma anche il valore potenziale associato agli usi alternativi. Pertanto, è imprescindibile che il lotto debba essere valutato in virtù della destinazione urbanistica sancita dal vigente P.R.G. e non secondo l'uso corrente a cui è adibito, ovvero uliveto.”
Tali specifiche argomentazioni tecniche, che la Corte ritiene di condividere pienamente, non sono state affatto scalfite dalle censure mosse dall'appellante che si è limitata a lamentare un generico deprezzamento del bene, senza specificamente contestare le ragioni addotte dal c.t.u. ai fini della stima del bene medesimo, in relazione alla sua potenzialità edificatoria che non ha compiutamente espresso e dell'attraversamento da parte della strada.
2.a Anche le censure mosse dall'appellante alla valutazione dell'immobile pervenuto alla sorella
, costituito dal locale commerciale sito in Andria a Corso Cavour n. 87 [ in Controparte_2 quanto il CTU avrebbe omesso di considerare la rendita effettiva di questo bene (1.000 euro circa al direzionale, il deprezzamento di circa 10,11 €/mq rispetto al valore unitario di esproprio attualizzato delle zone D2-P.I.P.
compensi il margine di sviluppo relativo al piano di lottizzazione mancante.”; Parte_4
pagina 9 di 13 mese), avendo avuto cura di tenere in conto solo la rendita presunta (500 euro circa al mese)] sono infondate.
Al riguardo, il CTU, investito nel giudizio di primo grado della medesima contestazione, ha replicato in modo puntuale e analitico come di seguito si riporta: “La valutazione immobiliare sin qui condotta
è l'esito dell'applicazione di tre differenti metodologie di stima a tutti i cespiti oggetto di ctu, secondo quanto previsto dalla “UNI 11612/2015: Stima Del Valore Di Mercato Degli Immobili”, opportunamente mediate:
1. metodo del costo - valore di ricostruzione deprezzato;
2. metodo del confronto di mercato - quotazioni
OMI Agenzia delle Entrate;
3. metodo del reddito - procedimento della capitalizzazione diretta.2 In merito al cespite n.3, come riportato nel paragrafo 2.3.3 Il valore per capitalizzazione dei redditi (V3,3) – Cespite n. 3 (fg.
204 p.lla 238 sub. 3), il valore di locazione mensile unitario medio pari a circa 9,65 €/mq, applicato alla superficie lorda commerciale su base annua, determina un reddito lordo pari a circa 12.470,50 €.
Pertanto, il reddito lordo mensile del cespite n.3 risulta essere pari a circa 1.039 € mensili, ovvero poco più dei 1.000 € mensili citati dal ctp, a dimostrazione in contraddittorio, della valutazione della redditività dei cespiti oggetto di ctu debitamente effettuata dalla scrivente”.
Ne consegue che, a differenza di quanto lamentato dall'appellante, il c.t.u. ha tenuto conto, ai fini della stima dell'immobile de quo, della redditività effettiva del cespite, sulla base di argomentazioni tecniche, non oggetto di alcuna specifica censura con l'atto di gravame.
3.a Infine, l'appellante ha contestato la valutazione dell'immobile pervenuto al fratello CP
, costituito dalla casa di abitazione sita in Andria con accesso da Via Cittadella n. 17 e dal
[...] locale cui si accede dal civico n. 19, in quanto il CTU avrebbe omesso di considerare il mutamento di destinazione del locale a piano terra (civico n. 19), intervenuto nella fase della consulenza tecnica, da uso civile abitazione a deposito.
pagina 10 di 13 In primis, rileva la Corte che la censura, concernente il mutamente di destinazione, riguarda solo il locale a piano terra (civ.n.19), sicchè la stima relativa all'immobile sito al civ.n.17 non risulta oggetto di alcuna contestazione.
Riguardo alla stima del civ.19, il c.t.u. ha riscontrato che: “Per esattezza la variazione catastale da abitazione a deposito è datata 26.02.2018. La valutazione di mercato del cespite n. 2 con destinazione d'uso deposito, come riportato nel paragrafo 2.4 Valutazione del più probabile valore di mercato dei cespiti oggetto di stima è pari a € 70.498. Volendo considerare, invece, la valutazione di mercato relativa alla destinazione d'uso abitativa, che si riconosce essere effettivamente quella coerente a quanto classificato al
N.C.E.U. del Comune di Andria alla data di valutazione (gennaio 2017), si procede come segue.3 ..Pertanto, si conclude che il cambio di destinazione d'uso da magazzino ad abitazione, nel caso di specie, sia ininfluente ai fini estimativi, come si è dimostrato con la valutazione sin qui addotta e non in ultimo, per le seguenti motivazioni: - “stato manutentivo fatiscente” tale da considerare l'immobile “scadente e non agibile” sia come magazzino e tanto più come abitazione;
- “articolazione e distribuzione compositiva non idonea alla civile abitazione” a ciò si veda l'assenza di impianti;
il dislocamento dell'unico servizio igienico all'interno di una chiostrina a cielo aperto;
il non soddisfacimento del rapporto aereo-illuminante; pertanto, allo status quo, al fine di rendere il cespite abitabile, occorre un intervento edilizio che nei fatti compensa il plusvalore conseguente alla valutazione dell'immobile come abitazione;
- il cambio di destinazione pagina 11 di 13 d'uso, quantunque sia stato effettuato in data successiva alla data dell'apertura della successione, è di fatto giustificato dall'impossibilità di considerare commercialmente il cespite in questione come una civile abitazione, se non come mero magazzino, anche alla data dell'apertura della successione”.
Ne consegue che, anche in tal caso, il c.t.u. rispondendo alle osservazioni di parte attrice, nella stima del cespite de quo, ha tenuto conto della destinazione abitativa, ritenendo, tuttavia, la stessa ininfluente per le ragioni innanzi esposte, non oggetto di alcuna specifica doglianza da parte dell'appellante.
In conclusione, deve ritenersi che l'appellante si sia limitata ad una generica contestazione di principio dei risultati della CTU, riportandosi altrettanto genericamente alle osservazioni alla c.t.u. da parte del proprio CTP, al fine di veder diminuiti i valori dei beni conferiti ad essa appellante ed ad aumentati quello degli immobili conferiti ai convenuti, odierni appellati. Invero, costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, salvo che le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, n.15804).
Nel caso di specie, il CTU risulta aver seguito una corretta metodologia d'indagine peritale, fondandosi su dati obiettivi, giungendo, anche in seguito alle controdeduzioni alle osservazioni critiche di parte attrice (odierna appellante), a formulare ineccepibili e argomentate conclusioni che vengono pienamente condivise da questa Corte, anche perché in nessun modo sconfessate dalle censure e dai documenti offerti dall'appellante.
Di conseguenza, l'istanza di rinnovo della c.t.u., reiterata dall'appellante anche con le note conclusive, deve essere disattesa. Né può rilevare la circostanza che parte appellante, si sia più volte offerta di permutare il proprio immobile con uno di quelli ricevuti dai fratelli, rinunciando alle eventuali differenze, in quanto quel che rileva, ai fini della definizione del presente giudizio, è l'indimostrata erroneità dei valori attribuiti dal ctu.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato. L'appellante va condannata al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, secondo pagina 12 di 13 soccombenza, spese liquidate come in dispositivo in base al D.m. 147/2022, valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in capo all' appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con atto di citazione del 13.01.2023 da avverso la sentenza n. 1890 / 2022 resa dal Parte_6
Tribunale di Trani, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
a.Rigetta l'appello;
b. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore delle parti appellate, spese che liquida in complessivi € 8.469,00, per compensi professionali, oltre accessori di legge;
d. Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n.
115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante.
Così deciso in Bari, nella camera di conIGlio del 17 giugno 2025
Il ConIGliere estensore
Dr. Emma Manzionna
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Relativamente alla redditività degli immobili, se n'è tenuto in debito conto nello svolgimento del terzo metodo come riportato nel paragrafo 2.3.3 Metodo del reddito (procedimento della capitalizzazione diretta), secondo cui il valore di un fabbricato può essere stimato anche secondo l'aspetto economico del valore di capitalizzazione, accumulando i redditi futuri all'attualità e dividendo il reddito annuo per il saggio di capitalizzazione. Il reddito lordo, il montante delle rate del canone mensile, è stato determinato in modo congruo analizzando le quotazioni dei valori di locazione unitari per mese, riportate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate;
relativamente all'anno dell'apertura della successione, per le zone censuarie corrispondenti a tutti gli immobili oggetto di valutazione. 3 Poiché il bene oggetto di stima è da considerarsi, all'epoca dell'apertura della successione “scadente e non agibile”, sia come magazzino ed ancor più come abitazione, è opportuno prendere a riferimento la tipologia di “abitazioni di tipo economico” allo stato conservativo “normale” riportata dall'OMI; il cui valore massimo pari a € 1.300 al mq (cosı come riportato dall'estratto OMI in allegato) va decurtato del costo dell'intervento edilizio necessario al raggiungimento delle condizioni di agibilità e di manutenzione “normale”. [ SEGUE TABELLA] Si procede pertanto nell'applicare la stessa metodologia adoperata nel caso della destinazione d'uso a magazzino, come riportato nel paragrafo 2.3.2 Metodo del confronto di mercato (V2,2) – Cespite n. 2 (fg. 204 p.lla 240 sub. 7) , ovvero decurtando dalla quotazione OMI presa a riferimento, i costi dell'intervento di “recupero primario” all'art. 2 della D.G.R. 23.03.2010, n. 766 (e non secondario come nel caso della destinazione d'uso a magazzino), necessario al raggiungimento delle condizioni di agibilità e di manutenzione
“normale” di cui l'immobile è sprovvisto;
considerato che
è certamente più oneroso ripristinare le condizioni di abitabilità di un'abitazione, rispetto all'agibilità di un deposito.. In questo caso si assume il costo base di realizzazione tecnica dell'intervento di recupero primario ( , pari a 387,27 euro per metro quadro di superficie complessiva (Sc), a cui si Pt_5 applicano gli incrementi di cui ai punti 2) e 4) dell'art. 2, dunque per un importo pari a 642,87 euro per metro quadro di superficie complessiva (Sc); tale valore è opportuno che sia attualizzato alla data dell'apertura della successione (gennaio 2017) applicando gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Indice Nazionale Generale (senza Tabacchi): SEGUE TABELLA E CALCOLI]