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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento riunito iscritto al n. 1189/2023 R.G.L., avente ad oggetto “fondo
CP_ garanzia , promosso da
, con l'avv. Lucia Spata;
Parte_1
- ricorrenti -
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con gli Avv.ti Russo e Dolce;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2023, ha adito la presente sede Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare il diritto ad ottenere dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro istituito presso l' le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro intercorso con la CP_1
- pari alla somma di € 3.833,40 - Controparte_3
trattandosi di retribuzioni che rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo. 80/92 e per l'effetto condannare l' quale gestore del CP_1
Fondo di garanzia, al pagamento delle dette somme”.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha esposto di aver lavorato dal
19 novembre 2013 alle dipendenze della società cooperativa , Controparte_3 prestando attività lavorativa come operatrice socio assistenziale presso la Casa di
Riposo Maria del Bosco di Niscemi fino al 5 giugno 2019, data del licenziamento;
di aver ottenuto l'emissione di due decreto ingiuntivi (nn. 325/2019 e 447/2019), aventi ad oggetto le retribuzioni non percepite da agosto 2018 e del TFR;
che, stante la mancata ottemperanza agli atti di precetto, sono state azionate procedure di pignoramento presso terzi, concluse senza esito;
che, con sentenza n. 8 del 2 marzo 2021 del Tribunale di
Catania, è stato dichiarato il fallimento della società cooperativa CP_3 CP_3
; che, è stata ammessa al privilegio per le retribuzioni dovute da gennaio 2019 a
[...] giugno 2019 e per per l'importo di € 12.912,60; che, in data 8 giugno 2022, ha Pt_2 presentato istanza al Fondo di garanzia dell' per la corresponsione del T.F.R. e CP_1 delle ultime tre mensilità; che, tuttavia, l'istanza relativa alle ultime tre mensilità è stato rigettato poiché “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c.1 D.Lvo. 80/92)”; che il ricorso amministrativo avverso tale decisione è stato rigettato che, pertanto, han adito questo Ufficio chiedendo la condanna dell' , a mezzo del fondo di garanzia, al pagamento della corrispondente CP_1
somma di somma di € 3.833,40.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il CP_1 rigetto del ricorso, in quanto decorso il termine previsto dall'art. 2 co 1 d.lgs. 80/92 per aversi riconosciuta la corresponsione degli ultimi crediti retributivi garantiti dal fondo.
L'udienza del 13 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1 D.lgs. 80/1992, rubricato “Garanzia dei crediti di lavoro”, stabilisce che
“1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. 2. Nel caso di datore di lavoro
2 non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Il Fondo di garanzia “è diretto a garantire, non già il generico inadempimento da parte del datore dell'obbligazione retributiva, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del datore: solo in questo caso si consente l'intervento del terzo, ossia dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei limiti del massimale prefissato, al datore obbligato che risulta insolvente” (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 20 dicembre 2022, n. 37245).
Per coerenza sistematica, va innanzitutto ricordata la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con riferimento alle obbligazioni a carico del Fondo di Garanzia costituito presso l' , ha ormai definitivamente consolidato la CP_1 natura previdenziale dei crediti richiamati dal D.Lgs.n. 80 del 1992 “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono"; ha delineato il diritto del lavoratore di ottenere dall' la corresponsione delle somme a carico CP_1
del Fondo come diritto di credito, ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro;
ha escluso che si tratti di obbligazione solidale;
ha, inoltre, ancorato il perfezionarsi del diritto non già alla cessazione del rapporto di lavoro, bensì al verificarsi dei presupposti previsti dal
D.Lgs. n. 80 (v., da ultimo e per tutte, Cass. 3 gennaio 2020, n. 32).
L'art. 2 D.lgs. 80/1992 precisa, poi, che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta
3 durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. [.....] 3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata. [.....] 5.
Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda...”.
In tema, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge CP_1
n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione
d'apertura della procedura concorsuale (cfr. C. Cass. 1885/2005, C. Cass. 12364/2008;
C. Cass. 8072/2016).
La misura in esame costituisce l'attuazione della direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro donde, in particolare, è stato sottolineato come “L'esigenza di effettività della garanzia, attuata dalla normativa in esame, risulterebbe frustrata, almeno di regola, se il dies a quo del termine, riferito all'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, fissato per la determinazione dei diritti garantiti dalla direttiva restasse ancorato, nonostante la tempestività della domanda di apertura della procedura concorsuale, alla data di apertura effettiva, sebbene questa possa intervenire molto tempo dopo la domanda per motivi che possono essere indipendenti dal comportamento dei lavoratori;
e similmente il principio deve essere applicato, a prescindere dalla soggezione o meno del datore di
4 lavoro a procedure concorsuali, in presenza di iniziative del lavoratore per far valere in giudizio quei diritti, come nel caso di sua attivazione alla richiesta, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un decreto d'ingiunzione (Cass. 1 febbraio
2005, n. 1885, p.ti da 6 a 9 in motivazione, che nella specie ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare l'iniziativa del procedimento monitorio) (cfr. Corte di
Cassazione – Sentenza 15 dicembre 2021 n. 40178, citata anche da parte ricorrente).
Ne discende che, è imprescindibile la determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza, contemplando la disposizione di cui all'art. 2 cit. una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza, quando siano collocate temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima. Al contrario, ove il credito retributivo si collochi temporalmente in periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato, l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.
In tali termini, questo giudice rileva che il dies a quo va collocato nel momento in cui la ricorrente ha intrapreso azionato il relativo procedimento monitorio, al fine del conteggiato a ritroso del periodo annuale previsto dalla norma per la copertura del fondo.
Nella specie, è emerso, dalla documentazione versata in atti, che parte ricorrente ha cessato il rapporto lavorativo con la società datoriale in data 5 giugno 2019 e ha depositato ricorso per l'emissione del secondo decreto ingiuntivo - cioè quello avente ad oggetto le ultime tre mensilità - in coerenza con il dettato dell'art. 2 del D.lgs. 80/1992, nella fascia temporale protetta dalla norma previdenziale, segnatamente il 7 novembre
2019 (cfr. all. 3).
Da ciò discende che l'iniziativa della lavoratrice, intrapresa nel lasso di tempo annuale da contarsi a ritroso dalle suindicate iniziative giudiziali, rientra nell'ambito della protezione previdenziale prevista dal D.lgs. 80/1992.
Infine, va osservato che la somma richiesta dalla ricorrente non supera l'importo stabilito dall'art. 2 co. 2 d.lgs. 80/92, che impone come “non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di
5 integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”, posto che, per l'anno 2022, l'importo massimo mensile netto dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3 co. 5 bis del decreto legislativo n. 148/2015 era stato fisato in € 1.151,12 (cfr. circolare n. 26 del 16 febbraio 2022). CP_1
3. Conclusioni e spese.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
condanna l' (quale gestore del Fondo di garanzia) al pagamento in favore CP_1
di di € 3.833,40, oltre alla maggior somma tra interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria, decorrenti dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna parte l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 886,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 17 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento riunito iscritto al n. 1189/2023 R.G.L., avente ad oggetto “fondo
CP_ garanzia , promosso da
, con l'avv. Lucia Spata;
Parte_1
- ricorrenti -
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con gli Avv.ti Russo e Dolce;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2023, ha adito la presente sede Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare il diritto ad ottenere dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro istituito presso l' le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro intercorso con la CP_1
- pari alla somma di € 3.833,40 - Controparte_3
trattandosi di retribuzioni che rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo. 80/92 e per l'effetto condannare l' quale gestore del CP_1
Fondo di garanzia, al pagamento delle dette somme”.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha esposto di aver lavorato dal
19 novembre 2013 alle dipendenze della società cooperativa , Controparte_3 prestando attività lavorativa come operatrice socio assistenziale presso la Casa di
Riposo Maria del Bosco di Niscemi fino al 5 giugno 2019, data del licenziamento;
di aver ottenuto l'emissione di due decreto ingiuntivi (nn. 325/2019 e 447/2019), aventi ad oggetto le retribuzioni non percepite da agosto 2018 e del TFR;
che, stante la mancata ottemperanza agli atti di precetto, sono state azionate procedure di pignoramento presso terzi, concluse senza esito;
che, con sentenza n. 8 del 2 marzo 2021 del Tribunale di
Catania, è stato dichiarato il fallimento della società cooperativa CP_3 CP_3
; che, è stata ammessa al privilegio per le retribuzioni dovute da gennaio 2019 a
[...] giugno 2019 e per per l'importo di € 12.912,60; che, in data 8 giugno 2022, ha Pt_2 presentato istanza al Fondo di garanzia dell' per la corresponsione del T.F.R. e CP_1 delle ultime tre mensilità; che, tuttavia, l'istanza relativa alle ultime tre mensilità è stato rigettato poiché “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c.1 D.Lvo. 80/92)”; che il ricorso amministrativo avverso tale decisione è stato rigettato che, pertanto, han adito questo Ufficio chiedendo la condanna dell' , a mezzo del fondo di garanzia, al pagamento della corrispondente CP_1
somma di somma di € 3.833,40.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il CP_1 rigetto del ricorso, in quanto decorso il termine previsto dall'art. 2 co 1 d.lgs. 80/92 per aversi riconosciuta la corresponsione degli ultimi crediti retributivi garantiti dal fondo.
L'udienza del 13 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1 D.lgs. 80/1992, rubricato “Garanzia dei crediti di lavoro”, stabilisce che
“1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. 2. Nel caso di datore di lavoro
2 non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Il Fondo di garanzia “è diretto a garantire, non già il generico inadempimento da parte del datore dell'obbligazione retributiva, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del datore: solo in questo caso si consente l'intervento del terzo, ossia dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei limiti del massimale prefissato, al datore obbligato che risulta insolvente” (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 20 dicembre 2022, n. 37245).
Per coerenza sistematica, va innanzitutto ricordata la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con riferimento alle obbligazioni a carico del Fondo di Garanzia costituito presso l' , ha ormai definitivamente consolidato la CP_1 natura previdenziale dei crediti richiamati dal D.Lgs.n. 80 del 1992 “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono"; ha delineato il diritto del lavoratore di ottenere dall' la corresponsione delle somme a carico CP_1
del Fondo come diritto di credito, ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro;
ha escluso che si tratti di obbligazione solidale;
ha, inoltre, ancorato il perfezionarsi del diritto non già alla cessazione del rapporto di lavoro, bensì al verificarsi dei presupposti previsti dal
D.Lgs. n. 80 (v., da ultimo e per tutte, Cass. 3 gennaio 2020, n. 32).
L'art. 2 D.lgs. 80/1992 precisa, poi, che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta
3 durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. [.....] 3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata. [.....] 5.
Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda...”.
In tema, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge CP_1
n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione
d'apertura della procedura concorsuale (cfr. C. Cass. 1885/2005, C. Cass. 12364/2008;
C. Cass. 8072/2016).
La misura in esame costituisce l'attuazione della direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro donde, in particolare, è stato sottolineato come “L'esigenza di effettività della garanzia, attuata dalla normativa in esame, risulterebbe frustrata, almeno di regola, se il dies a quo del termine, riferito all'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, fissato per la determinazione dei diritti garantiti dalla direttiva restasse ancorato, nonostante la tempestività della domanda di apertura della procedura concorsuale, alla data di apertura effettiva, sebbene questa possa intervenire molto tempo dopo la domanda per motivi che possono essere indipendenti dal comportamento dei lavoratori;
e similmente il principio deve essere applicato, a prescindere dalla soggezione o meno del datore di
4 lavoro a procedure concorsuali, in presenza di iniziative del lavoratore per far valere in giudizio quei diritti, come nel caso di sua attivazione alla richiesta, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un decreto d'ingiunzione (Cass. 1 febbraio
2005, n. 1885, p.ti da 6 a 9 in motivazione, che nella specie ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare l'iniziativa del procedimento monitorio) (cfr. Corte di
Cassazione – Sentenza 15 dicembre 2021 n. 40178, citata anche da parte ricorrente).
Ne discende che, è imprescindibile la determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza, contemplando la disposizione di cui all'art. 2 cit. una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza, quando siano collocate temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima. Al contrario, ove il credito retributivo si collochi temporalmente in periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato, l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.
In tali termini, questo giudice rileva che il dies a quo va collocato nel momento in cui la ricorrente ha intrapreso azionato il relativo procedimento monitorio, al fine del conteggiato a ritroso del periodo annuale previsto dalla norma per la copertura del fondo.
Nella specie, è emerso, dalla documentazione versata in atti, che parte ricorrente ha cessato il rapporto lavorativo con la società datoriale in data 5 giugno 2019 e ha depositato ricorso per l'emissione del secondo decreto ingiuntivo - cioè quello avente ad oggetto le ultime tre mensilità - in coerenza con il dettato dell'art. 2 del D.lgs. 80/1992, nella fascia temporale protetta dalla norma previdenziale, segnatamente il 7 novembre
2019 (cfr. all. 3).
Da ciò discende che l'iniziativa della lavoratrice, intrapresa nel lasso di tempo annuale da contarsi a ritroso dalle suindicate iniziative giudiziali, rientra nell'ambito della protezione previdenziale prevista dal D.lgs. 80/1992.
Infine, va osservato che la somma richiesta dalla ricorrente non supera l'importo stabilito dall'art. 2 co. 2 d.lgs. 80/92, che impone come “non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di
5 integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”, posto che, per l'anno 2022, l'importo massimo mensile netto dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3 co. 5 bis del decreto legislativo n. 148/2015 era stato fisato in € 1.151,12 (cfr. circolare n. 26 del 16 febbraio 2022). CP_1
3. Conclusioni e spese.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
condanna l' (quale gestore del Fondo di garanzia) al pagamento in favore CP_1
di di € 3.833,40, oltre alla maggior somma tra interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria, decorrenti dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna parte l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 886,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 17 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Vincenzo Accardo
6