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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 1.4.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6628/2022 cui è stata riunita quella di ATPO recante R.G. n.
1551/2021 vertente
TRA
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dall' Avv.to Paola Massafra elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto, come in atti
RICORRENTE
Contro
FO CARMINE, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Di Nuzzo presso il cui studio sito in Maddaloni alla via Colle Puoti n. 49 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.10.2022, l'Inps conveniva dinanzi a questo giudice la parte resistente in epigrafe indicata, contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATPO iscritto al n. 1551/2021 R.G., deducendo che la consulenza tecnica resa all'esito dell'espletamento dell'accertamento peritale fosse viziata non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in favore di RF.
Tanto premesso, concludeva per l'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario, accertato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con vittoria di spese di lite.
1 Si costituiva con memoria depositata in cancelleria il 05.09.2023 il convenuto RF
Carmine, eccependo l'esistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, rilevando l'infondatezza dei rilievi opposti e richiamandosi integralmente alla relazione peritale della fase di ATPO. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 1551/2021, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis comma 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie, il deposito della CTU è stato comunicato in data 19.8.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 15.09.2022. Il ricorso è stato depositato il 13.10.2022.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che l'elaborato tecnico redatto risulta affetto da vizi nell'applicazione di criteri medico-legali previsti per l'accertamento dell'invalidità ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e, in particolare, non tiene conto dell'attività lavorativa svolta dal resistente. In particolare, mediante il ricorso in opposizione l'Istituto opponente ha dedotto che, sulla scorta di una palese erronea valutazione del quadro clinico, non sussistono elementi sufficienti a comprovare l'accertato status invalidante idoneo al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla domanda proposta. Difatti, il CTU non ha valutato la sussistenza del requisito medico legale in relazione all'attività lavorativa confacente alle attitudini specifiche del ricorrente e neppure ha indicato i criteri utilizzati per le stime svolte, pervenendo così ad un erroneo riconoscimento dell'invalidità con riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in favore di RF Carmine.
Ritenuta pertanto l'ammissibilità dell'opposizione per la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali, i rilievi formulati hanno reso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, il CTU nominato nella presente fase, all'esito dell'esame clinico e della valutazione della documentazione agli atti, discostandosi dal giudizio medico-legale espresso dal consulente tecnico nominato in sede di ATP, ha così concluso “ il periziando NON presenta una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini del soggetto in modo permanente a meno di 1/3, ai sensi della Legge
222/84, né ora, né all'epoca della domanda amministrativa né all'epoca del procedimento di accertamento tecnico preventivo.”.
2 L'ausiliario ha affermato che “[…] il ricorrente soffre di sferocitosi ereditaria con gammapatia monoclonale in soggetto affetto da note di artrosi polidistrettuale, esiti di colecistectomia ed esiti recenti di intervento per cataratta in OO.”.
L'ausiliario ha evidenziato che non può essere tenuta in considerazione la epatopatia hcv correlata in assenza di una storia clinica e di certificazione strumentale. Ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riguardo alla cardiopatia ipertensiva.
Ciò posto, il CTU ha poi escluso che dalle patologie diagnosticate potesse desumersi un'incidenza tale da ridurre di almeno un terzo la capacità di lavoro del RF, pur tenuto conto dell'attività di coltivatore diretto e delle attitudini.
Infatti, deve osservarsi che alla luce dell'esame obiettivo riportato in perizia, e nonostante il quadro patologico delineato dal CTU risulti essenzialmente caratterizzato dall'artrosi, risulta conservata la funzionalità dell'apparato osteoarticolare.
Si ritiene quindi che le conclusioni espresse dal consulente nominato in sede di opposizione si fondano sull'attenta analisi del complessivo quadro patologico e su un procedimento che appare immune da vizi, anche alla luce della documentazione sanitaria in atti.
Tanto premesso, le conclusioni del consulente tecnico, per come cristallizzate nell'elaborato peritale della presente fase del giudizio, appaiono approfondite, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e, pertanto, sono condivise nella loro interezza e poste alla base della presente decisione.
Pertanto, non sussistono elementi per discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica resa nel presente giudizio né per provvedere ad un supplemento di istruttoria, anche in considerazione delle esaustive valutazioni espresse dal CTU.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Nulla per le spese di lite, comprensive della fase di ATPO, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico dell'INPS e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che RF non presenta una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini in modo permanente a meno di 1/3;
b) nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
c) pone a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
3 Santa Maria Capua Vetere, 1.4.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 1.4.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6628/2022 cui è stata riunita quella di ATPO recante R.G. n.
1551/2021 vertente
TRA
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dall' Avv.to Paola Massafra elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto, come in atti
RICORRENTE
Contro
FO CARMINE, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Di Nuzzo presso il cui studio sito in Maddaloni alla via Colle Puoti n. 49 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.10.2022, l'Inps conveniva dinanzi a questo giudice la parte resistente in epigrafe indicata, contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATPO iscritto al n. 1551/2021 R.G., deducendo che la consulenza tecnica resa all'esito dell'espletamento dell'accertamento peritale fosse viziata non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in favore di RF.
Tanto premesso, concludeva per l'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario, accertato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con vittoria di spese di lite.
1 Si costituiva con memoria depositata in cancelleria il 05.09.2023 il convenuto RF
Carmine, eccependo l'esistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, rilevando l'infondatezza dei rilievi opposti e richiamandosi integralmente alla relazione peritale della fase di ATPO. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 1551/2021, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis comma 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie, il deposito della CTU è stato comunicato in data 19.8.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 15.09.2022. Il ricorso è stato depositato il 13.10.2022.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che l'elaborato tecnico redatto risulta affetto da vizi nell'applicazione di criteri medico-legali previsti per l'accertamento dell'invalidità ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e, in particolare, non tiene conto dell'attività lavorativa svolta dal resistente. In particolare, mediante il ricorso in opposizione l'Istituto opponente ha dedotto che, sulla scorta di una palese erronea valutazione del quadro clinico, non sussistono elementi sufficienti a comprovare l'accertato status invalidante idoneo al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla domanda proposta. Difatti, il CTU non ha valutato la sussistenza del requisito medico legale in relazione all'attività lavorativa confacente alle attitudini specifiche del ricorrente e neppure ha indicato i criteri utilizzati per le stime svolte, pervenendo così ad un erroneo riconoscimento dell'invalidità con riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in favore di RF Carmine.
Ritenuta pertanto l'ammissibilità dell'opposizione per la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali, i rilievi formulati hanno reso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, il CTU nominato nella presente fase, all'esito dell'esame clinico e della valutazione della documentazione agli atti, discostandosi dal giudizio medico-legale espresso dal consulente tecnico nominato in sede di ATP, ha così concluso “ il periziando NON presenta una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini del soggetto in modo permanente a meno di 1/3, ai sensi della Legge
222/84, né ora, né all'epoca della domanda amministrativa né all'epoca del procedimento di accertamento tecnico preventivo.”.
2 L'ausiliario ha affermato che “[…] il ricorrente soffre di sferocitosi ereditaria con gammapatia monoclonale in soggetto affetto da note di artrosi polidistrettuale, esiti di colecistectomia ed esiti recenti di intervento per cataratta in OO.”.
L'ausiliario ha evidenziato che non può essere tenuta in considerazione la epatopatia hcv correlata in assenza di una storia clinica e di certificazione strumentale. Ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riguardo alla cardiopatia ipertensiva.
Ciò posto, il CTU ha poi escluso che dalle patologie diagnosticate potesse desumersi un'incidenza tale da ridurre di almeno un terzo la capacità di lavoro del RF, pur tenuto conto dell'attività di coltivatore diretto e delle attitudini.
Infatti, deve osservarsi che alla luce dell'esame obiettivo riportato in perizia, e nonostante il quadro patologico delineato dal CTU risulti essenzialmente caratterizzato dall'artrosi, risulta conservata la funzionalità dell'apparato osteoarticolare.
Si ritiene quindi che le conclusioni espresse dal consulente nominato in sede di opposizione si fondano sull'attenta analisi del complessivo quadro patologico e su un procedimento che appare immune da vizi, anche alla luce della documentazione sanitaria in atti.
Tanto premesso, le conclusioni del consulente tecnico, per come cristallizzate nell'elaborato peritale della presente fase del giudizio, appaiono approfondite, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e, pertanto, sono condivise nella loro interezza e poste alla base della presente decisione.
Pertanto, non sussistono elementi per discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica resa nel presente giudizio né per provvedere ad un supplemento di istruttoria, anche in considerazione delle esaustive valutazioni espresse dal CTU.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Nulla per le spese di lite, comprensive della fase di ATPO, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico dell'INPS e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che RF non presenta una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini in modo permanente a meno di 1/3;
b) nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
c) pone a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
3 Santa Maria Capua Vetere, 1.4.2025
Il Giudice
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