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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Larga Parte_1 C.F._1
n. 31, presso lo studio dell'avv. Paolo Lombardi (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ), elettivamente domiciliata in Como, Piazza Volta n. 56, Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Antonio Zito (C.F. ), che la rappresenta e difende come C.F._3
da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc)
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
In via principale, nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 873/2024 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Civile, Giudice Dott. Albanese, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8988/2021, depositata in cancelleria in data 12.3.2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertato e dato atto che la non ha eseguito a regola d'arte le opere Controparte_1 commissionate dal signor (come accertato nella C.T.U. redatta dall'arch. , condannare Pt_1 Per_1 conseguentemente la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del signor dell'importo di €uro 17.123,11=, pari cioè alla quota del 90% di Parte_1 responsabilità accertata in fase preventiva per la sistemazione dei vizi e per il coordinamento sicurezza, oltre interessi legali dal deposito della C.T.U. alla notifica del presento atto ed oltre interessi legali moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria: si produce copia autentica della sentenza n. 873/2024 del Tribunale di Monza, unitamente alla memoria difensiva e al fascicolo di parte depositati nell'interesse dell'ing. nel Per_2 giudizio di C.t.p. come acquisito nel fascicolo d'ufficio di primo grado R.g. 8988/2024 nonchè fascicolo di parte di primo grado contenente gli atti depositati nell'interesse del sig. e i seguenti Pt_1 documenti:
1) offerta n. 211/18;
2) bonifico del 31.1.19 a Controparte_1
3) bonifico del 16.4.19 a Controparte_1
4) bonifico del 17.5.19 a Controparte_1
5) bonifico del 29.8.19 a Controparte_1
6) bonifico del 17.12.18 a Eurocostruzioni s.r.l.s.;
7) bonifico del 18.1.19 a Eurocostruzioni s.r.l.s.;
8) bonifico del 7.3.19 a Eurocostruzioni s.r.l.s.;
9) relazione arch. Per_3
10) ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Trib. Monza;
11) provvedimento R.G. n. 5421/2020; 12) C.T.U. arch. Per_1
13) fattura C.T.U.;
14) fattura C.T.P.;
15) spese legali;
16) PEC 29.6.21 avv. Lombardi/Edilsystem;
17) atto di transazione Tosoni/ing. . Per_2
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione,
“vero che” non ammessi e/o rigettati in primo grado: 1) durante l'esecuzione delle opere, la signora ed il signor Parte_2 Parte_1 evidenziavano verbalmente perplessità circa la corretta esecuzione dei lavori di cui si discute;
2) tali perplessità venivano avanzate sia al legale rappresentante della Controparte_2
, sia agli operai presenti in cantiere.
[...]
Si indicano quali testi: signora in Monza, viale Zara n. 7; Parte_2
- arch. in Milano, via Caduti in Missione di Pace n. 11; Persona_4 pagina 2 di 15 - signor c/o Vimat s.n.c., in Merate (LC), via Monsignor Raffaele Palazzi n. 4; Testimone_1
- signor c/o Vimat s.n.c., in Merate (LC), via Monsignor Raffaele Palazzi n.
4. Testimone_2
Nella denegata ipotesi in cui i capitoli di prova avversari venissero ritenuti ammissibili, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi già indicati. In ogni caso:
- con il favore di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex adverso per violazione dell'art. 342 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata la totale infondatezza in fatto ed in diritto della domanda svolta dal Sig. rigettare l'appello per i motivi di cui in narrativa e Parte_1 confermare la sentenza impugnata
IL TUTTO con vittoria delle spese di giudizio di secondo grado, 15% forfettario ex D.M. 55/2014, e CPA come per legge.
Con perfetta osservanza.
Si producono
1) atto di citazione in appello
2) copia integrale del fascicolo processuale telematico del giudizio di primo grado.
3) CTU;
4) Visura storica e bilancio di esercizio”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato, ha interposto gravame, Parte_1
affidandosi a tre distinti motivi di appello che verranno di seguito esaminati, avverso la sentenza n.
873/2024, con la quale il Tribunale di Monza, in parziale accoglimento delle domande svolta dal medesimo nei confronti di (d'ora in avanti solo ), aveva così Pt_1 Controparte_1 CP_1 disposto: “ 1) accerta e dichiara la responsabilità esecutiva di ai sensi dell'art. 1667 Controparte_1
c.c. in relazione ai vizi e difetti costruttivi accertati nel procedimento di ATP n. 5421/2020 R.G.; 2) per
l'effetto, previa decadenza dalla contestazione dei residui vizi accertati in sede di ATP, accerta e dichiara il diritto di di ricevere da la complessiva somma di € Parte_1 Controparte_1
5.293,20 a titolo di spese necessarie per il ripristino del proprio immobile dai vizi e difetti non visibili
e quella di € 12.479,69 a titolo di spese tecniche e legali sostenute nell'ambito del procedimento per
A.T.P. n. 5421/2020 R.G.; 3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, accerta e dichiara che il saldo spettante a per i lavori espletati all'interno Controparte_1 dell'immobile di proprietà dell'attore è pari ad €43.812,23; 4) effettuata la compensazione tra i reciproci credito sino a totale estinzione di quello attoreo condanna a corrispondere Parte_1 in favore di in persona del legale rapp.te p.t. la residua somma di € 26.039,11, oltre Controparte_1 pagina 3 di 15 interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data del 29.10.2021 sino a quella del saldo effettivo;
5) condanna a rifondere in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rapp.te p.t. la quota dei 2/3 delle spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquida, già ridotta, in € 5.595,00 di cui 518,00 per spese esenti e 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge, con compensazione dell'ulteriore quota sostenuta”.
Chiedeva, dunque, in parziale riforma e previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 28 ottobre 2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1
del'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame avversario contestando tutto quando ex adverso dedotto.
All'esito dell'udienza del 28.11.2024, il Consigliere istruttore si riservava sull'istanza ex art. 283 c.p.c. ed il Collegio con l'ordinanza in atti rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e fissava l'udienza del 09.01.2025 dinanzi al consigliere istruttore per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza precisate le conclusioni dalle parti come in atti, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 06.03.2025. Alla predetta udienza i difensori discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere riassunti come segue.
(committente) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Monza, Parte_1 CP_1
(appaltatrice) chiedendo che quest'ultima venisse condannata al pagamento della somma di €17.123,11 pari alla quota del 90% di responsabilità nella causazione dei vizi e difetti delle opere commissionate dal all'impresa appaltatrice, come accertata nella CTU redatta in sede di ATP (R.G. n. Pt_1
5421/2020), oltre interessi legali dal deposito della CTU alla notifica dell'atto di citazione ed oltre interessi legali moratori dall'introduzione del giudizio di primo grado al saldo. Domandava, inoltre, la condanna dell'impresa appaltatrice al rimborso dei costi sostenuti per la fase di consulenza tecnica preventiva pari a €11.231,72 nonché, della somma di €7.200,00 per la mancata utilizzabilità dell'immobile.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice esponeva che:
pagina 4 di 15 con contratto del 2.11.2018 commissionava alla l'esecuzione delle opere di Pt_1 CP_1 ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Monza, viale Zara n. 7, nominando, quale direttore dei lavori, l'ing. ; Persona_5
- le opere, di cui all'offerta n. 211/18, consistevano “nella rimozione dei serramenti, della
pavimentazione, degli impianti e delle tubazioni, nella demolizione di alcune pareti in muratura, nella costruzione e rasatura di pareti e nei ribassamenti, nella fornitura di paraspigoli, nell'assistenza muraria e materiale relativa alla manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitario, elettrico, antintrusione, condizionamento, nella sistemazione dei balconi e nell'installazione dell'impianto di climatizzazione, nella fornitura e nella posa in opera di una scala in ferro, della pavimentazione e del parquet nonché nella tinteggiatura finale”;
- subappaltava alcune delle predette opere all'impresa Eurocostruzioni s.r.l.s. (d'ora CP_1
in avanti solo Eurocostruzioni), senza che nulla venisse eccepito in merito dal committente, tanto che alcuni pagamenti venivano corrisposti direttamente a quest'ultima;
- il costo delle opere, che veniva ricompreso tra €130.000 e €135.000 iva inclusa, veniva corrisposto integralmente dal nonostante la mancata realizzazione di talune opere (come Pt_1
la fornitura del parquet e della scala in ferro, poi commissionati ad altre imprese) e, in particolare, veniva corrisposta la somma di €139.140,35 di cui € 95.140,35 ad ed CP_1
€44.000 ad Eurocostruzioni;
- concluse le opere, il committente, al fine di verificare l'esecuzione a regola d'arte delle stesse, incaricava l'arch. che riscontrava la presenza di vizi e difetti dettagliatamente Persona_4
descritti nella propria relazione (nella specie venivano in rilievo: “errata realizzazione delle controsoffittature, delle nuove pareti e dell'intonaco, crepe intorno alle porte e sulle nuove pareti realizzate, infissi non registrati e tapparelle non montate correttamente, errata installazione dei tubi di alimentazione dei caloriferi, cornice di incasso dello specchio del bagno non in linea, sfogliamento della pittura dei terrazzi, pavimentazione realizzata in maniera non corretta che ha comportato un “dislivello di circa 2 cm tra la soglia di ingresso dell'appartamento ed il pianerottolo”;
- a fronte del mancato tempestivo intervento dell'impresa appaltatrice, il committente instaurava procedimento ex art. 696 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Monza (RG n. 5421/2020), convenendo in giudizio sia la , quale impresa esecutrice, sia l'ing. , quale CP_1 Persona_5
DL, che si concludeva con il deposito della relazione del CTU arch. il quale accertava Per_1
non solo i vizi e i difetti lamentati, ma anche ulteriori vizi e difetti, quantificando in €16.142,62 pagina 5 di 15 oltre iva i costi di ripristino, individuando in 40 giorni il tempo occorrente durante i quali l'immobile sarebbe stato inutilizzabile, in €1000 (oneri di legge esclusi), il compenso per il coordinamento sicurezza e riscontrando una responsabilità pari al 90% in capo alla;
CP_1
- il sosteneva costi per complessivi €12.479,69 in sede di ATP, nonché l'importo per Pt_1
complessivi €8.000 per la mancata utilizzabilità dell'immobile durante i 40 giorni necessari al ripristino dei vizi, somme di cui chiedeva il rimborso alla che nulla corrispondeva CP_1
così costringendo il committente ad instaurare nuovamente il giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato ed CP_1
eccependo:
- la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. proposta nei suoi confronti;
- che il compenso pattuito in €130.000/135.000 era al netto dell'iva e che, pertanto, questa doveva essere aggiunta alla somma complessiva;
- che Eurocostruzioni, che aveva operato all'interno del cantiere, non era propria subappaltatrice ma era stata incaricata direttamente dal committente, tanto che quest'ultimo le aveva corrisposto la somma di €40.000,00 oltre iva e che pertanto a questa dovevano essere ricondotti i vizi e i difetti accertati in sede di ATP.
- che erano state effettuate opera extra, come emergeva dal consuntivo finale, in relazione alle quali nulla era stato corrisposto.
Domandava, quindi, il rigetto della domanda dell'attore e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della somma di €39.829,30 oltre iva, per le opere extra capitolato non saldate. Pt_1
Il Tribunale di Monza riteneva solo parzialmente fondata la domanda risarcitoria di stante Pt_1
l'intervenuta decadenza dalla garanzia per la maggior parte dei vizi e difetti lamentati, perché, la denuncia era stata inoltrata ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 1667 c.c.
Al riguardo il primo giudice accertava che, a fronte della conclusione dei lavori avvenuta in data
30.09.2019, come attestato dalla comunicazione di fine lavori depositata presso il e Controparte_3 dall'allegata certificazione di collaudo, la prima denuncia, proveniente da Parte_2
moglie del era datata 18.06.2020, quindi a distanza di quasi un anno dalla fine dei lavori. Pt_1
Escludeva inoltre che il dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 1667 c.c. dovesse essere riferito alla data del deposito della relazione di ATP, come primo momento in cui si sarebbe avuta consapevolezza dei vizi inficianti l'opera, dal momento che si trattava di vizi immediatamente percepibili, come dimostrato dalle fotografie allegate alla CTU che ritraevano visibilmente l'errata realizzazione delle controsoffittature, delle nuove pareti e dell'intonaco, le crepe intorno alle porte e pagina 6 di 15 sulle nuove pareti realizzate, gli infissi non registrati e le tapparelle non montate correttamente;
l'errata installazione dei tubi di alimentazione dei caloriferi;
la cornice di incasso dello specchio del bagno non in linea;
lo sfoliamento della pittura dei terrazzi;
il dislivello di circa 2 cm sulla pavimentazione tra la soglia di ingresso e il pianerottolo.
Diversamente, per gli ulteriori vizi quali lo spigolo del controsoffitto del locale cucina non perpendicolare e le pareti dell'anticamera e della cucina non in bolla, il Tribunale sosteneva che, trattandosi di difetti difficilmente accertabili se non in seguito agli accertamenti tecnici e peritali, il dies
a quo del termine di decadenza fosse da ricondurre alla data di deposito della CTU resa in sede di ATP.
Rispetto a questi ultimi vizi riteneva, dunque, che avesse diritto ad una somma risarcitoria Pt_1
complessiva di €4.812,00, cui aggiungere l'iva nella misura del 10%, per un totale pari a €5.293,20, di cui doveva essere chiamata a rispondere la sola . CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'appaltatrice, il Tribunale ne riconosceva la fondatezza, atteso che il “consuntivo finale” prodotto in giudizio sub doc. 9, comprendeva sia i lavori contrattuali sia le opere extra poste in essere da , la realizzazione delle quali, peraltro, aveva trovava CP_1 conferma anche nell'istruttoria orale espletata ed in sede di CTU.
Stante la parziale fondatezza della domanda risarcitoria dell'attore e l'integrale fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta, il Tribunale riconosceva come dovuto ad CP_1
l'importo di €124.305,00 oltre iva da cui detraeva gli acconti ricevuti pari a €84.475,70 oltre iva, così residuando un credito dell'appaltatrice pari a €39.829,30, al quale veniva aggiunta anche l'iva, per un totale di €43.812,23, dal momento che le parti avevano indicato, nel preventivo, la dicitura “l'importo sarà più IVA nella misura di legge”, così conducendo a ritenere che l'indicazione a penna “totale da
€130.000,00 a €135.000,00” fosse da intendersi IVA esclusa.
Operata la compensazione tra i due controcrediti, infine, il primo giudice riconosceva il credito di per il residuo importo di €38.518,80. CP_1
Quanto alle spese sostenute nel giudizio di ATP, a fronte dell'avvenuto riconoscimento dei vizi e difetti lamentati, il Tribunale poneva a carico di sia le spese liquidate in favore del CTU, sia quelle CP_1 sostenute dall'attore per il proprio TP, sia quelle del difensore per l'assistenza legale del procedimento di ATP, per complessivi €12.479,69, che venivano detratti dal credito residuo dell'appaltatrice così rideterminando l'ammontare dovuto a quest'ultima nella somma di €26.039,11, oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo.
Il presente appello
Avverso la sentenza interponeva gravame affidandosi a tre distinti motivi. Parte_1
pagina 7 di 15 Con il primo motivo, intitolato “illegittima statuizione in merito all'accoglimento dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c.: omesso esame dei fatti e documenti decisivi”, l'appellante censura l'accoglimento dell'eccezione di decadenza avanzata da sostenendo, invece, che CP_1 già durante l'esecuzione dei lavori vi sarebbe stata una denuncia dei vizi per il tramite del D.L. arch.
, vizi che, nonostante le rassicurazioni ricevute dall'appaltatrice, quest'ultima non avrebbe mai Per_2
provveduto a riparare.
Evidenzia, inoltre, che la ragione per la quale non vi era stata la necessità di rinnovare la denuncia dei vizi era dovuta al fatto che aveva riconosciuto i vizi lamentati, sia in occasione CP_1 dell'incontro svoltosi tra le parti in data 21.10.2019, sia in sede di ATP, per il tramite del proprio consulente tecnico, geom. , che aveva formulato una proposta conciliativa. Per_6
In ogni caso, sostiene di aver avuto apprezzabile conoscenza dei vizi e difetti solamente con il deposito della relazione del CTU, avvenuto in data 1.6.2021 che, peraltro, evidenziava ulteriori vizi rispetto a quelli segnalati dal proprio perito di parte, pertanto, solo a partire da tale data, iniziava a decorrere il termine di prescrizione per la denuncia dei vizi, termine che sarebbe stato rispettato attesa la richiesta bonaria di pagamento del 29.6.2021 e l'instaurazione del giudizio di primo grado in data 29.10.2021.
Ad ogni modo, anche a voler considerare la data indicata da di consegna dell'opera del CP_1
30.09.2019, risultante dal documento di fine lavori non sottoscritto e non protocollato dagli uffici competenti, il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto dall'instaurazione del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 5421/2020) in data 29.7.2020.
Con il secondo motivo di appello, intitolato “illegittima statuizione in merito all'utilizzo del doc. 9 prodotto da a sostegno della domanda riconvenzionale: illegittima statuizione in quanto la CP_1
decisione è fondata su un documento (privo di sottoscrizione e di prova della pattuizione del contenuto) di provenienza unilaterale”, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di utilizzare il consuntivo finale prodotto dalla appellata sub doc. 9, ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda riconvenzionale di . CP_1
In particolare, l'appellante censura la valenza probatoria dell'anzidetto documento evidenziando che si tratta di un documento di provenienza unilaterale redatto dalla , non sottoscritto dal CP_1 Pt_1
al quale non era neppure stato consegnato, come confermato in sede di escussione testimoniale dal coniuge . Parte_2
Evidenzia peraltro, come il documento in questione presenti delle integrazioni aggiunte a penna dal
, legale rappresentante di , ma mai sottoscritte dal committente che non CP_2 CP_1 Pt_1 trovano corrispondenza nell'offerta n. 211/18 prodotta dall'appellante sub doc. 1.
pagina 8 di 15 Con il terzo motivo di gravame, intitolato “illegittima statuizione in merito alla debenza dell'iva: violazione e falsa applicazione dell'art. 1366 c.c. e dell'art. 1370 c.c.”, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che al costo delle opere dovesse essere aggiunta l'iva. Sostiene invece che la dicitura nel preventivo “l'importo sarà più iva nella misura di legge” dovesse riferirsi alle sole “opere non descritte sopra”, cioè alle opere extra contratto, per le quali non era possibile predeterminare l'importo dell'iva, mentre per le opere “descritte sopra” l'importo era già compreso di iva, perché si trattava delle opere concordate.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per i motivi che seguono che assorbono e superano nel merito l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dalla difesa dell'appellata.
Con riguardo al primo motivo di appello, relativo all'accoglimento dell'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia ex art. 1667 c.c., questa Corte ritiene che sia esente da censure la statuizione del Tribunale che, a fronte della conclusione dei lavori in data 30.09.2019, come attestato dalla comunicazione di fine lavori e dall'allegata certificazione di collaudo sottoscritta dal DL. (sub doc. 12 fasc. ), ha ritenuto decaduto il dalla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera dal CP_1 Pt_1
momento che la prima denuncia, peraltro, non proveniente dal committente ma dalla moglie,
[...]
-estranea al contratto di appalto stipulato. interveniva solo in data 18.06.2020, ben Parte_2 oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 1667 c.c. (sub doc. 26 fasc. ). CP_1
Sotto questo profilo, appaiono del tutto inconferenti oltre che inammissibili le ulteriori circostanze di fatto che sono state rappresentate dall'appellante per la prima volta in sede di appello.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., devono essere considerate inammissibili nel giudizio di appello eventuali domande, eccezioni non rilevabili d'ufficio e prove che siano qualificabili come nuove. Secondo un diffuso orientamento della Suprema Corte, il divieto in esame impone di considerare inammissibili non solo le nuove domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le c.d. contestazioni e/o allegazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado che comunque comportino una modifica dei temi di indagine. (Cass. 13 novembre 2015, n. 20502; Cass. 28 febbraio
2014, n.4854; Cass. 1febbraio 2018 n. 2529).
Pertanto. sono tardive, perché esplicitate per la prima volta in grado di appello, le seguenti nuove allegazioni e contestazioni:
- l'asserita denuncia dei vizi fatta nei termini dal DL durante l'esecuzione dei lavori;
Per_2
pagina 9 di 15 - l'asserito riconoscimento dei vizi e difetti da parte di , dapprima all'incontro del CP_1
21.10.2019 e, successivamente, in sede di Atp, con la proposta conciliativa.
Invero, dagli scritti difensivi del in primo grado, non si rinviene alcun riferimento alle pregresse Pt_1 denunce del DL dei vizi e difetti dell'opera appaltata durante l'esecuzione dei lavori, essendo stato soltanto affermato che nel momento in cui erano “concluse le opere” venivano a sorgere “forti dubbi circa l'effettiva esecuzione a regola d'arte dei lavori” (pag. 2 atto di citazione in primo grado).
In ogni caso, a prescindere dalla tardività come giustamente sostenuto dalla difesa della CP_1
quanto alle denunce del DL , queste non possono assumere alcuna rilevanza ai fini della Per_2
garanzia di cui all'art. 1667 c.c.: ai sensi della predetta norma è, infatti, il committente che deve provvedere alla relativa denuncia, né risulta dagli atti il rilascio, da parte del di una procura Pt_1
volta a conferire al direttore dei lavori il potere di denunciare i vizi e i difetti per suo conto.
Parimenti destituita di alcun fondamento è la doglianza di parte appellante per cui sarebbe intervenuto un riconoscimento dei vizi e difetti delle opere da parte di sia all'incontro del 21.10.2019, CP_1
sia in sede di ATP, per il tramite della proposta conciliativa redatta dal proprio consulente tecnico.
Invero, come emerge dalle comunicazioni intercorse tra le parti in data 4.10.19 e 15.10.19, l'incontro in questione veniva fissato nel contraddittorio tra le parti al fine di prendere “visione del consuntivo aggiornato come dalla committenza richiesto, nello stesso giorno verrà redatto verbale di chiusura dei conti” (sub docc. 20 e 21 fasc. ). CP_1
Quindi, lungi da un riconoscimento dei vizi e difetti delle opere, le parti si limitavano solo a concordare la presa visione del consuntivo aggiornato.
Neppure giova, ai fini di un riconoscimento dei vizi, la proposta conciliativa formulata, in sede di ATP, dal consulente di parte di , geom. , non potendo desumersi, da una proposta formulata CP_1 Per_6 nell'ambito di un giudizio avente finalità conciliativa, una sicura ammissione di responsabilità, ma al più, solo una disponibilità dell'appaltatrice a sistemare taluni vizi e difetti riscontrati, così dimostrando un evidente intento di transigere ogni residua controversia.
Di talché si spiega la precisazione contenuta nell'anzidetta proposta conciliativa e riportata nelle osservazioni del TP , secondo cui “la proposta conciliativa di era stata formulata Per_6 CP_1 senza ammissione di alcuna responsabilità ed esclusivamente al fine di evitare l'instaurazione di un eventuale giudizio” (pag. 7 CTU- allegato 3 fasc. ). CP_1
Quanto all'asserita retrodatazione del dies a quo del termine di decadenza della garanzia ex art. 1667
c.c. alla data del deposito della CTU, trattandosi, secondo l'appellante, di vizi non immediatamente percepibili, reputa la Corte che neppure simile doglianza possa trovare accoglimento.
pagina 10 di 15 E infatti, come persuasivamente osservato dal Tribunale, è “sufficiente analizzare i singoli vizi di cui a breve si darà conto e la corrispondente fotografia richiamata dal CTU per avvedersi dell'immediata percepibilità di ciascuna singola problematica (tardivamente) denunciata con riferimento ad essi e della sua evidente riferibilità al soggetto esecutore del lavoro, o presunto tale” (pag. 5 sentenza).
Nella specie, gran parte dei vizi lamentati è immediatamente percepibile anche ad un occhio non particolarmente esperto, solo prestando un minimo di attenzione all'installazione effettuata, come evincibile dalle fotografie allegate alla CTU:
- l'“errata realizzazione delle controsoffittature, delle nuove pareti e dell'intonaco” è immediatamente rilevabile dalle foto n. 1,2,3,4 e 7 allegate alla ctu e prodotte dall'appellante sub doc. 12.;
- le “crepe intorno alle porte e sulle nuove pareti realizzate”, possono essere rilevate dalla foto n.
8 allegata alla ctu, trattandosi di difetti giudicati dal consulente tecnico come di “lieve entità” ma comunque immediatamente percepibili alla data di conclusione dei lavori, se non sin dalla loro esecuzione;
- la “pompa di calore dell'impianto di climatizzazione non funzionante”, vizio non accertato dalla relazione peritale, è in ogni caso rilevabile alla messa in funzione dell'impianto, antecedente alla denuncia del vizio avvenuta a distanza di un anno;
- gli “infissi non registrati e tapparelle non montate correttamente con deformazione e rottura”, sono pacificamente rilevabili dalle fotografie n. 9 e 10 allegate alla ctu, trattandosi di vizi afferenti al bloccaggio della tapparella della camera matrimoniale, alla presenza di un vetro crepato e alla mancanza dei listelli della tapparella nella camera n. 3;
- l'“errata installazione dei tubi di alimentazione dei caloriferi”, si evince dalla fotografia n. 11;
- la “cornice di incasso dello specchio del bagno non in linea”, si evince dalla fotografia n. 12 ed
è afferente alla irregolarità dell'intonaco in corrispondenza dello specchio del bagno;
- lo “sfoliamento della pittura dei terrazzi”, si può ben rinvenire dalla fotografia n. 13;
- il “dislivello di circa 2 cm nella pavimentazione tra la soglia di ingresso e il pianerottolo” si rinviene in maniera inequivocabile dalla fotografia n. 15.
Orbene, nessuno di questi vizi può definirsi occulto e condurre ad individuare il dies a quo del termine di cui all'art. 1667 c.c. alla data del deposito della CTU, trattandosi di difetti immediatamente percepibili, pertanto la denuncia del 18.06.2020, a distanza di quasi un anno dalla fine dei lavori, non può che essere tardiva.
Restano, infine, da considerare gli ulteriori vizi, accertati in sede di ATP, per l'accertamento dei quali il primo giudice ha correttamente ritenuto che “non era sufficiente una mera visione, quantunque
pagina 11 di 15 particolarmente attenta e scrupolosa, essendo verosimilmente necessario effettuare ulteriori più approfondite indagini come tali idonee a differire il dies a quo della contestazione alla data in cui sono state effettivamente espletate le relative indagini peritali. Ci si riferisce, in particolar modo, allo spigolo non esattamente perpendicolare del controsoffitto realizzato nel locale cucina (fotografia n. 4 della relazione peritale), alle pareti non in bolla dell'anticamera (foto n. 5) e della cucina (foto n. 7), difficilmente accertabili se non a seguito di apposite strumentazioni tecniche e, quindi, non immediatamente contestabili alla data di esecuzione dei lavori” (pag. 11 sentenza di primo grado).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha quantificato i costi di ripristino degli anzidetti vizi non immediatamente percepibili utilizzando il computo metrico redatto dal CTU (all. 8 fasc. appellante) ed individuando l'importo da liquidare in favore del committente nella somma di €4.812,00, oltre iva, per un totale pari a €5.293,20.
Venendo all'esame del secondo motivo di gravame, riguardante il valore probatorio del consuntivo finale prodotto da , questa Corte osserva che nessun rimprovero possa muoversi alla CP_1
statuizione del Tribunale che, sulla base di tale documento, ha accolto la domanda riconvenzionale dell'impresa appaltatrice.
Ed invero parte appellante, nel contestare il valore probatorio del consuntivo finale (sub doc. 9 fasc.
), evidenzia che si tratterebbe di un documento di provenienza unilaterale, non sottoscritto e CP_1 mai consegnato al committente e che, peraltro, non troverebbe corrispondenza nell'offerta n. 211/18
(sub doc. 1 fasc. appellante).
L'argomento non è persuasivo.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che , su richiesta della committenza, aveva CP_1
richiesto di fissare un appuntamento specificatamente finalizzato alla “visione del consuntivo aggiornato e sottoscrizione del verbale di chiusura dei conti” (sub docc. 20 e 21, fasc. ), CP_1
incontro che veniva poi fissato in data 21.10.2019 che, come già si è detto, veniva svolto nel contraddittorio tra le parti per prendere visione del consuntivo finale di cui al doc. 9 di , CP_1
documento che, quindi, veniva consegnato alla committenza che ne prendeva visione.
Successivamente, nel mese di novembre veniva fissato un incontro in data 19.11.2019 per la verifica dei conteggi consegnati con il consuntivo (sub doc. 22 fasc. ), al quale doveva avere seguito CP_1
un ulteriore incontro per un successivo aggiornamento, concordato per il 3.02.2020, che però non aveva luogo come emerge dalla mail del 31.01.2020 con cui rammentava all'arch. il CP_1 Per_3
predetto incontro e questo non dava alcun riscontro (sub doc. 23 fasc. ). CP_1
Del resto, non diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, l'esecuzione delle lavorazioni indicate nel consuntivo finale ha ricevuto pieno avallo dall'istruttoria orale espletata in corso di causa.
pagina 12 di 15 I testi escussi hanno infatti confermato l'esecuzione dei lavori extra, rispondendo affermativamente ai capitoli 9 e 21 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. di e volti a provare l'avvenuta CP_1
esecuzione delle predette lavorazioni.
Nella specie, assumono specifico rilievo le dichiarazioni rese da:
- , operaio generico di che ha individuato i lavori Persona_7 CP_1 espletati dall'appaltatrice in quelli di cui ai punti 1,2, 4, 5 e 6 del consuntivo, i lavori espletati da Eurocostruzioni in quelli di cui al punto 3 fino al punto 3.11 e, infine, ha dichiarato di aver eseguito personalmente i lavori di cui ai punti 3.12. e 3.13 (verbale 3 febbraio 2023);
- titolare della Eurocostruzioni che ha ristrutturato l'appartamento del Testimone_3
ha confermato l'esecuzione delle lavorazioni indicate nel consuntivo finale e, nella CP_4
specie, ha specificato di aver eseguito personalmente i lavori di cui ai punti 3 e 4.6, dichiarando che “posso confermare che io ho visto che tutti i lavori di cui al consuntivo che mi si rammostra quel doc. 9 del convenuto sono stati effettivamente fatti, ma non so da chi” (verbale
20 gennaio 2023);
- dipendente di Eurocostruzioni che ha svolto le funzioni di capo Testimone_4 cantiere presso l'abitazione del conferma l'avvenuta esecuzione delle opere di cui ai Pt_1
punti 1, 2 (che riferisce essere state eseguite da tranne per la porta blindata), 3.1, CP_1
3.2, 3.9, 3.10 e 3.11, nonché quelle di cui ai punti 3.3., 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 che riferisce essere stati fatti personalmente dalla subappaltatrice.
Riferisce, inoltre, che i lavori di cui al punto 3.12 erano stati eseguiti da Eurocostruzioni e che solo i materiali erano stati forniti da e che quelli di cui al punto 3.13 erano stati CP_1
eseguiti da e che le opere di cui al punto 6 erano state subappaltate da ad CP_1 CP_1
un idraulico (verbale 22 febbraio 2023);
Si aggiunga che l'effettiva realizzazione delle opere è stata accertata anche dalla stessa relazione peritale redatta dal CTU in sede di atp.
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole del computo aggiuntivo dell'Iva all'importo complessivo risultante dal preventivo prodotto, sostenendo che la somma ivi indicata fosse già comprensiva di Iva.
Il dato letterale che si ricava dall'offerta 211-18 (sub doc. 1 fasc. appellante) non pare lasciare dubbi in ordine alla corretta interpretazione delle clausole ivi inserite.
Ed infatti l'importo totale, inserito a penna a pag. 10 del suindicato preventivo, risulta compreso tra
€130.000 ed €135.000 per le opere elencate subito prima, cioè le opere contrattualmente previste.
pagina 13 di 15 A questo importo si riferisce il riquadro inserito immediatamente dopo che espressamente dichiara
“l'importo sarà più IVA nella misura di legge”.
Alle opere extra contratto si riferisce invece la clausola contenuta nel riquadro successivo che, a sua volta, conferma che le clausole precedenti non possono che riferirsi alle opere contrattuali, dal momento che prevede che “in considerazione delle presenti opere sopra elencate, sono escluse qualsiasi tipo di opere non descritte sopra, da computarsi a parte. L'importo sarà più IVA nella misura di Legge”.
È dunque evidente che le parti abbiano inteso considerare l'importo non solo per le opere extra, il cui valore non era stato ancora concordato, ma anche per quelle pattuite, per le quali era previsto un importo tra €130.000 e €135.000, al netto dell'iva. Diversamente, risulterebbe priva di senso la doppia indicazione secondo cui l'importo sarebbe soggetto all'iva nella misura di legge.
Giustamente, perciò, il Tribunale ha considerato che all'importo complessivamente indicato nel preventivo fosse da aggiungere l'iva evidenziando, peraltro, che “a supporto di tale opzione ermeneutica milita, inoltre, l'ulteriore considerazione secondo cui le opere commissionate a
fossero oggetto di differenti aliquote Iva: ci si riferisce, ad esempio, al duplice regime Iva CP_1
(al 10% ed al 22%) applicato con la fattura n. 47/19 emessa da nei confronti del CP_1 Pt_1
(cfr. in tal senso il documento n. 16 prodotto dalla convenuta) sicché sarebbe stato oggettivamente assai difficile quotare in anticipo ciascuna singola lavorazione/fornitura così da includere nell'importo globale pattuito anche il differente regime applicabile”(pag. 15 sentenza di primo grado).
L'appello deve quindi essere respinto.
Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellante e a favore dell'appellata come da liquidazione in dispositivo ex D.M.
55/2014 e sue modifiche, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate che viene fatta applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €26.001 a €52.000 per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 873/2024 pubblicata in data 12.03.2024 così provvede:
pagina 14 di 15 1) rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
liquidate in complessi € 6.946,00 oltre iva cpa e rimborso forfetario spese Controparte_1
generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 27.03.2025
Il cons. est. Dott. Maria Teresa Brena Il Presidente Dott. Margherita Monte
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Larga Parte_1 C.F._1
n. 31, presso lo studio dell'avv. Paolo Lombardi (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ), elettivamente domiciliata in Como, Piazza Volta n. 56, Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Antonio Zito (C.F. ), che la rappresenta e difende come C.F._3
da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc)
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
In via principale, nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 873/2024 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Civile, Giudice Dott. Albanese, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8988/2021, depositata in cancelleria in data 12.3.2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertato e dato atto che la non ha eseguito a regola d'arte le opere Controparte_1 commissionate dal signor (come accertato nella C.T.U. redatta dall'arch. , condannare Pt_1 Per_1 conseguentemente la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del signor dell'importo di €uro 17.123,11=, pari cioè alla quota del 90% di Parte_1 responsabilità accertata in fase preventiva per la sistemazione dei vizi e per il coordinamento sicurezza, oltre interessi legali dal deposito della C.T.U. alla notifica del presento atto ed oltre interessi legali moratori dall'introduzione del presente giudizio al saldo” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria: si produce copia autentica della sentenza n. 873/2024 del Tribunale di Monza, unitamente alla memoria difensiva e al fascicolo di parte depositati nell'interesse dell'ing. nel Per_2 giudizio di C.t.p. come acquisito nel fascicolo d'ufficio di primo grado R.g. 8988/2024 nonchè fascicolo di parte di primo grado contenente gli atti depositati nell'interesse del sig. e i seguenti Pt_1 documenti:
1) offerta n. 211/18;
2) bonifico del 31.1.19 a Controparte_1
3) bonifico del 16.4.19 a Controparte_1
4) bonifico del 17.5.19 a Controparte_1
5) bonifico del 29.8.19 a Controparte_1
6) bonifico del 17.12.18 a Eurocostruzioni s.r.l.s.;
7) bonifico del 18.1.19 a Eurocostruzioni s.r.l.s.;
8) bonifico del 7.3.19 a Eurocostruzioni s.r.l.s.;
9) relazione arch. Per_3
10) ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Trib. Monza;
11) provvedimento R.G. n. 5421/2020; 12) C.T.U. arch. Per_1
13) fattura C.T.U.;
14) fattura C.T.P.;
15) spese legali;
16) PEC 29.6.21 avv. Lombardi/Edilsystem;
17) atto di transazione Tosoni/ing. . Per_2
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione,
“vero che” non ammessi e/o rigettati in primo grado: 1) durante l'esecuzione delle opere, la signora ed il signor Parte_2 Parte_1 evidenziavano verbalmente perplessità circa la corretta esecuzione dei lavori di cui si discute;
2) tali perplessità venivano avanzate sia al legale rappresentante della Controparte_2
, sia agli operai presenti in cantiere.
[...]
Si indicano quali testi: signora in Monza, viale Zara n. 7; Parte_2
- arch. in Milano, via Caduti in Missione di Pace n. 11; Persona_4 pagina 2 di 15 - signor c/o Vimat s.n.c., in Merate (LC), via Monsignor Raffaele Palazzi n. 4; Testimone_1
- signor c/o Vimat s.n.c., in Merate (LC), via Monsignor Raffaele Palazzi n.
4. Testimone_2
Nella denegata ipotesi in cui i capitoli di prova avversari venissero ritenuti ammissibili, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi già indicati. In ogni caso:
- con il favore di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex adverso per violazione dell'art. 342 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata la totale infondatezza in fatto ed in diritto della domanda svolta dal Sig. rigettare l'appello per i motivi di cui in narrativa e Parte_1 confermare la sentenza impugnata
IL TUTTO con vittoria delle spese di giudizio di secondo grado, 15% forfettario ex D.M. 55/2014, e CPA come per legge.
Con perfetta osservanza.
Si producono
1) atto di citazione in appello
2) copia integrale del fascicolo processuale telematico del giudizio di primo grado.
3) CTU;
4) Visura storica e bilancio di esercizio”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato, ha interposto gravame, Parte_1
affidandosi a tre distinti motivi di appello che verranno di seguito esaminati, avverso la sentenza n.
873/2024, con la quale il Tribunale di Monza, in parziale accoglimento delle domande svolta dal medesimo nei confronti di (d'ora in avanti solo ), aveva così Pt_1 Controparte_1 CP_1 disposto: “ 1) accerta e dichiara la responsabilità esecutiva di ai sensi dell'art. 1667 Controparte_1
c.c. in relazione ai vizi e difetti costruttivi accertati nel procedimento di ATP n. 5421/2020 R.G.; 2) per
l'effetto, previa decadenza dalla contestazione dei residui vizi accertati in sede di ATP, accerta e dichiara il diritto di di ricevere da la complessiva somma di € Parte_1 Controparte_1
5.293,20 a titolo di spese necessarie per il ripristino del proprio immobile dai vizi e difetti non visibili
e quella di € 12.479,69 a titolo di spese tecniche e legali sostenute nell'ambito del procedimento per
A.T.P. n. 5421/2020 R.G.; 3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, accerta e dichiara che il saldo spettante a per i lavori espletati all'interno Controparte_1 dell'immobile di proprietà dell'attore è pari ad €43.812,23; 4) effettuata la compensazione tra i reciproci credito sino a totale estinzione di quello attoreo condanna a corrispondere Parte_1 in favore di in persona del legale rapp.te p.t. la residua somma di € 26.039,11, oltre Controparte_1 pagina 3 di 15 interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data del 29.10.2021 sino a quella del saldo effettivo;
5) condanna a rifondere in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rapp.te p.t. la quota dei 2/3 delle spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquida, già ridotta, in € 5.595,00 di cui 518,00 per spese esenti e 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge, con compensazione dell'ulteriore quota sostenuta”.
Chiedeva, dunque, in parziale riforma e previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 28 ottobre 2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1
del'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame avversario contestando tutto quando ex adverso dedotto.
All'esito dell'udienza del 28.11.2024, il Consigliere istruttore si riservava sull'istanza ex art. 283 c.p.c. ed il Collegio con l'ordinanza in atti rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e fissava l'udienza del 09.01.2025 dinanzi al consigliere istruttore per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza precisate le conclusioni dalle parti come in atti, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 06.03.2025. Alla predetta udienza i difensori discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere riassunti come segue.
(committente) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Monza, Parte_1 CP_1
(appaltatrice) chiedendo che quest'ultima venisse condannata al pagamento della somma di €17.123,11 pari alla quota del 90% di responsabilità nella causazione dei vizi e difetti delle opere commissionate dal all'impresa appaltatrice, come accertata nella CTU redatta in sede di ATP (R.G. n. Pt_1
5421/2020), oltre interessi legali dal deposito della CTU alla notifica dell'atto di citazione ed oltre interessi legali moratori dall'introduzione del giudizio di primo grado al saldo. Domandava, inoltre, la condanna dell'impresa appaltatrice al rimborso dei costi sostenuti per la fase di consulenza tecnica preventiva pari a €11.231,72 nonché, della somma di €7.200,00 per la mancata utilizzabilità dell'immobile.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice esponeva che:
pagina 4 di 15 con contratto del 2.11.2018 commissionava alla l'esecuzione delle opere di Pt_1 CP_1 ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Monza, viale Zara n. 7, nominando, quale direttore dei lavori, l'ing. ; Persona_5
- le opere, di cui all'offerta n. 211/18, consistevano “nella rimozione dei serramenti, della
pavimentazione, degli impianti e delle tubazioni, nella demolizione di alcune pareti in muratura, nella costruzione e rasatura di pareti e nei ribassamenti, nella fornitura di paraspigoli, nell'assistenza muraria e materiale relativa alla manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitario, elettrico, antintrusione, condizionamento, nella sistemazione dei balconi e nell'installazione dell'impianto di climatizzazione, nella fornitura e nella posa in opera di una scala in ferro, della pavimentazione e del parquet nonché nella tinteggiatura finale”;
- subappaltava alcune delle predette opere all'impresa Eurocostruzioni s.r.l.s. (d'ora CP_1
in avanti solo Eurocostruzioni), senza che nulla venisse eccepito in merito dal committente, tanto che alcuni pagamenti venivano corrisposti direttamente a quest'ultima;
- il costo delle opere, che veniva ricompreso tra €130.000 e €135.000 iva inclusa, veniva corrisposto integralmente dal nonostante la mancata realizzazione di talune opere (come Pt_1
la fornitura del parquet e della scala in ferro, poi commissionati ad altre imprese) e, in particolare, veniva corrisposta la somma di €139.140,35 di cui € 95.140,35 ad ed CP_1
€44.000 ad Eurocostruzioni;
- concluse le opere, il committente, al fine di verificare l'esecuzione a regola d'arte delle stesse, incaricava l'arch. che riscontrava la presenza di vizi e difetti dettagliatamente Persona_4
descritti nella propria relazione (nella specie venivano in rilievo: “errata realizzazione delle controsoffittature, delle nuove pareti e dell'intonaco, crepe intorno alle porte e sulle nuove pareti realizzate, infissi non registrati e tapparelle non montate correttamente, errata installazione dei tubi di alimentazione dei caloriferi, cornice di incasso dello specchio del bagno non in linea, sfogliamento della pittura dei terrazzi, pavimentazione realizzata in maniera non corretta che ha comportato un “dislivello di circa 2 cm tra la soglia di ingresso dell'appartamento ed il pianerottolo”;
- a fronte del mancato tempestivo intervento dell'impresa appaltatrice, il committente instaurava procedimento ex art. 696 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Monza (RG n. 5421/2020), convenendo in giudizio sia la , quale impresa esecutrice, sia l'ing. , quale CP_1 Persona_5
DL, che si concludeva con il deposito della relazione del CTU arch. il quale accertava Per_1
non solo i vizi e i difetti lamentati, ma anche ulteriori vizi e difetti, quantificando in €16.142,62 pagina 5 di 15 oltre iva i costi di ripristino, individuando in 40 giorni il tempo occorrente durante i quali l'immobile sarebbe stato inutilizzabile, in €1000 (oneri di legge esclusi), il compenso per il coordinamento sicurezza e riscontrando una responsabilità pari al 90% in capo alla;
CP_1
- il sosteneva costi per complessivi €12.479,69 in sede di ATP, nonché l'importo per Pt_1
complessivi €8.000 per la mancata utilizzabilità dell'immobile durante i 40 giorni necessari al ripristino dei vizi, somme di cui chiedeva il rimborso alla che nulla corrispondeva CP_1
così costringendo il committente ad instaurare nuovamente il giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato ed CP_1
eccependo:
- la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. proposta nei suoi confronti;
- che il compenso pattuito in €130.000/135.000 era al netto dell'iva e che, pertanto, questa doveva essere aggiunta alla somma complessiva;
- che Eurocostruzioni, che aveva operato all'interno del cantiere, non era propria subappaltatrice ma era stata incaricata direttamente dal committente, tanto che quest'ultimo le aveva corrisposto la somma di €40.000,00 oltre iva e che pertanto a questa dovevano essere ricondotti i vizi e i difetti accertati in sede di ATP.
- che erano state effettuate opera extra, come emergeva dal consuntivo finale, in relazione alle quali nulla era stato corrisposto.
Domandava, quindi, il rigetto della domanda dell'attore e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della somma di €39.829,30 oltre iva, per le opere extra capitolato non saldate. Pt_1
Il Tribunale di Monza riteneva solo parzialmente fondata la domanda risarcitoria di stante Pt_1
l'intervenuta decadenza dalla garanzia per la maggior parte dei vizi e difetti lamentati, perché, la denuncia era stata inoltrata ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 1667 c.c.
Al riguardo il primo giudice accertava che, a fronte della conclusione dei lavori avvenuta in data
30.09.2019, come attestato dalla comunicazione di fine lavori depositata presso il e Controparte_3 dall'allegata certificazione di collaudo, la prima denuncia, proveniente da Parte_2
moglie del era datata 18.06.2020, quindi a distanza di quasi un anno dalla fine dei lavori. Pt_1
Escludeva inoltre che il dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 1667 c.c. dovesse essere riferito alla data del deposito della relazione di ATP, come primo momento in cui si sarebbe avuta consapevolezza dei vizi inficianti l'opera, dal momento che si trattava di vizi immediatamente percepibili, come dimostrato dalle fotografie allegate alla CTU che ritraevano visibilmente l'errata realizzazione delle controsoffittature, delle nuove pareti e dell'intonaco, le crepe intorno alle porte e pagina 6 di 15 sulle nuove pareti realizzate, gli infissi non registrati e le tapparelle non montate correttamente;
l'errata installazione dei tubi di alimentazione dei caloriferi;
la cornice di incasso dello specchio del bagno non in linea;
lo sfoliamento della pittura dei terrazzi;
il dislivello di circa 2 cm sulla pavimentazione tra la soglia di ingresso e il pianerottolo.
Diversamente, per gli ulteriori vizi quali lo spigolo del controsoffitto del locale cucina non perpendicolare e le pareti dell'anticamera e della cucina non in bolla, il Tribunale sosteneva che, trattandosi di difetti difficilmente accertabili se non in seguito agli accertamenti tecnici e peritali, il dies
a quo del termine di decadenza fosse da ricondurre alla data di deposito della CTU resa in sede di ATP.
Rispetto a questi ultimi vizi riteneva, dunque, che avesse diritto ad una somma risarcitoria Pt_1
complessiva di €4.812,00, cui aggiungere l'iva nella misura del 10%, per un totale pari a €5.293,20, di cui doveva essere chiamata a rispondere la sola . CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'appaltatrice, il Tribunale ne riconosceva la fondatezza, atteso che il “consuntivo finale” prodotto in giudizio sub doc. 9, comprendeva sia i lavori contrattuali sia le opere extra poste in essere da , la realizzazione delle quali, peraltro, aveva trovava CP_1 conferma anche nell'istruttoria orale espletata ed in sede di CTU.
Stante la parziale fondatezza della domanda risarcitoria dell'attore e l'integrale fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta, il Tribunale riconosceva come dovuto ad CP_1
l'importo di €124.305,00 oltre iva da cui detraeva gli acconti ricevuti pari a €84.475,70 oltre iva, così residuando un credito dell'appaltatrice pari a €39.829,30, al quale veniva aggiunta anche l'iva, per un totale di €43.812,23, dal momento che le parti avevano indicato, nel preventivo, la dicitura “l'importo sarà più IVA nella misura di legge”, così conducendo a ritenere che l'indicazione a penna “totale da
€130.000,00 a €135.000,00” fosse da intendersi IVA esclusa.
Operata la compensazione tra i due controcrediti, infine, il primo giudice riconosceva il credito di per il residuo importo di €38.518,80. CP_1
Quanto alle spese sostenute nel giudizio di ATP, a fronte dell'avvenuto riconoscimento dei vizi e difetti lamentati, il Tribunale poneva a carico di sia le spese liquidate in favore del CTU, sia quelle CP_1 sostenute dall'attore per il proprio TP, sia quelle del difensore per l'assistenza legale del procedimento di ATP, per complessivi €12.479,69, che venivano detratti dal credito residuo dell'appaltatrice così rideterminando l'ammontare dovuto a quest'ultima nella somma di €26.039,11, oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo.
Il presente appello
Avverso la sentenza interponeva gravame affidandosi a tre distinti motivi. Parte_1
pagina 7 di 15 Con il primo motivo, intitolato “illegittima statuizione in merito all'accoglimento dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c.: omesso esame dei fatti e documenti decisivi”, l'appellante censura l'accoglimento dell'eccezione di decadenza avanzata da sostenendo, invece, che CP_1 già durante l'esecuzione dei lavori vi sarebbe stata una denuncia dei vizi per il tramite del D.L. arch.
, vizi che, nonostante le rassicurazioni ricevute dall'appaltatrice, quest'ultima non avrebbe mai Per_2
provveduto a riparare.
Evidenzia, inoltre, che la ragione per la quale non vi era stata la necessità di rinnovare la denuncia dei vizi era dovuta al fatto che aveva riconosciuto i vizi lamentati, sia in occasione CP_1 dell'incontro svoltosi tra le parti in data 21.10.2019, sia in sede di ATP, per il tramite del proprio consulente tecnico, geom. , che aveva formulato una proposta conciliativa. Per_6
In ogni caso, sostiene di aver avuto apprezzabile conoscenza dei vizi e difetti solamente con il deposito della relazione del CTU, avvenuto in data 1.6.2021 che, peraltro, evidenziava ulteriori vizi rispetto a quelli segnalati dal proprio perito di parte, pertanto, solo a partire da tale data, iniziava a decorrere il termine di prescrizione per la denuncia dei vizi, termine che sarebbe stato rispettato attesa la richiesta bonaria di pagamento del 29.6.2021 e l'instaurazione del giudizio di primo grado in data 29.10.2021.
Ad ogni modo, anche a voler considerare la data indicata da di consegna dell'opera del CP_1
30.09.2019, risultante dal documento di fine lavori non sottoscritto e non protocollato dagli uffici competenti, il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto dall'instaurazione del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 5421/2020) in data 29.7.2020.
Con il secondo motivo di appello, intitolato “illegittima statuizione in merito all'utilizzo del doc. 9 prodotto da a sostegno della domanda riconvenzionale: illegittima statuizione in quanto la CP_1
decisione è fondata su un documento (privo di sottoscrizione e di prova della pattuizione del contenuto) di provenienza unilaterale”, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di utilizzare il consuntivo finale prodotto dalla appellata sub doc. 9, ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda riconvenzionale di . CP_1
In particolare, l'appellante censura la valenza probatoria dell'anzidetto documento evidenziando che si tratta di un documento di provenienza unilaterale redatto dalla , non sottoscritto dal CP_1 Pt_1
al quale non era neppure stato consegnato, come confermato in sede di escussione testimoniale dal coniuge . Parte_2
Evidenzia peraltro, come il documento in questione presenti delle integrazioni aggiunte a penna dal
, legale rappresentante di , ma mai sottoscritte dal committente che non CP_2 CP_1 Pt_1 trovano corrispondenza nell'offerta n. 211/18 prodotta dall'appellante sub doc. 1.
pagina 8 di 15 Con il terzo motivo di gravame, intitolato “illegittima statuizione in merito alla debenza dell'iva: violazione e falsa applicazione dell'art. 1366 c.c. e dell'art. 1370 c.c.”, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che al costo delle opere dovesse essere aggiunta l'iva. Sostiene invece che la dicitura nel preventivo “l'importo sarà più iva nella misura di legge” dovesse riferirsi alle sole “opere non descritte sopra”, cioè alle opere extra contratto, per le quali non era possibile predeterminare l'importo dell'iva, mentre per le opere “descritte sopra” l'importo era già compreso di iva, perché si trattava delle opere concordate.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per i motivi che seguono che assorbono e superano nel merito l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dalla difesa dell'appellata.
Con riguardo al primo motivo di appello, relativo all'accoglimento dell'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia ex art. 1667 c.c., questa Corte ritiene che sia esente da censure la statuizione del Tribunale che, a fronte della conclusione dei lavori in data 30.09.2019, come attestato dalla comunicazione di fine lavori e dall'allegata certificazione di collaudo sottoscritta dal DL. (sub doc. 12 fasc. ), ha ritenuto decaduto il dalla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera dal CP_1 Pt_1
momento che la prima denuncia, peraltro, non proveniente dal committente ma dalla moglie,
[...]
-estranea al contratto di appalto stipulato. interveniva solo in data 18.06.2020, ben Parte_2 oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 1667 c.c. (sub doc. 26 fasc. ). CP_1
Sotto questo profilo, appaiono del tutto inconferenti oltre che inammissibili le ulteriori circostanze di fatto che sono state rappresentate dall'appellante per la prima volta in sede di appello.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., devono essere considerate inammissibili nel giudizio di appello eventuali domande, eccezioni non rilevabili d'ufficio e prove che siano qualificabili come nuove. Secondo un diffuso orientamento della Suprema Corte, il divieto in esame impone di considerare inammissibili non solo le nuove domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le c.d. contestazioni e/o allegazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado che comunque comportino una modifica dei temi di indagine. (Cass. 13 novembre 2015, n. 20502; Cass. 28 febbraio
2014, n.4854; Cass. 1febbraio 2018 n. 2529).
Pertanto. sono tardive, perché esplicitate per la prima volta in grado di appello, le seguenti nuove allegazioni e contestazioni:
- l'asserita denuncia dei vizi fatta nei termini dal DL durante l'esecuzione dei lavori;
Per_2
pagina 9 di 15 - l'asserito riconoscimento dei vizi e difetti da parte di , dapprima all'incontro del CP_1
21.10.2019 e, successivamente, in sede di Atp, con la proposta conciliativa.
Invero, dagli scritti difensivi del in primo grado, non si rinviene alcun riferimento alle pregresse Pt_1 denunce del DL dei vizi e difetti dell'opera appaltata durante l'esecuzione dei lavori, essendo stato soltanto affermato che nel momento in cui erano “concluse le opere” venivano a sorgere “forti dubbi circa l'effettiva esecuzione a regola d'arte dei lavori” (pag. 2 atto di citazione in primo grado).
In ogni caso, a prescindere dalla tardività come giustamente sostenuto dalla difesa della CP_1
quanto alle denunce del DL , queste non possono assumere alcuna rilevanza ai fini della Per_2
garanzia di cui all'art. 1667 c.c.: ai sensi della predetta norma è, infatti, il committente che deve provvedere alla relativa denuncia, né risulta dagli atti il rilascio, da parte del di una procura Pt_1
volta a conferire al direttore dei lavori il potere di denunciare i vizi e i difetti per suo conto.
Parimenti destituita di alcun fondamento è la doglianza di parte appellante per cui sarebbe intervenuto un riconoscimento dei vizi e difetti delle opere da parte di sia all'incontro del 21.10.2019, CP_1
sia in sede di ATP, per il tramite della proposta conciliativa redatta dal proprio consulente tecnico.
Invero, come emerge dalle comunicazioni intercorse tra le parti in data 4.10.19 e 15.10.19, l'incontro in questione veniva fissato nel contraddittorio tra le parti al fine di prendere “visione del consuntivo aggiornato come dalla committenza richiesto, nello stesso giorno verrà redatto verbale di chiusura dei conti” (sub docc. 20 e 21 fasc. ). CP_1
Quindi, lungi da un riconoscimento dei vizi e difetti delle opere, le parti si limitavano solo a concordare la presa visione del consuntivo aggiornato.
Neppure giova, ai fini di un riconoscimento dei vizi, la proposta conciliativa formulata, in sede di ATP, dal consulente di parte di , geom. , non potendo desumersi, da una proposta formulata CP_1 Per_6 nell'ambito di un giudizio avente finalità conciliativa, una sicura ammissione di responsabilità, ma al più, solo una disponibilità dell'appaltatrice a sistemare taluni vizi e difetti riscontrati, così dimostrando un evidente intento di transigere ogni residua controversia.
Di talché si spiega la precisazione contenuta nell'anzidetta proposta conciliativa e riportata nelle osservazioni del TP , secondo cui “la proposta conciliativa di era stata formulata Per_6 CP_1 senza ammissione di alcuna responsabilità ed esclusivamente al fine di evitare l'instaurazione di un eventuale giudizio” (pag. 7 CTU- allegato 3 fasc. ). CP_1
Quanto all'asserita retrodatazione del dies a quo del termine di decadenza della garanzia ex art. 1667
c.c. alla data del deposito della CTU, trattandosi, secondo l'appellante, di vizi non immediatamente percepibili, reputa la Corte che neppure simile doglianza possa trovare accoglimento.
pagina 10 di 15 E infatti, come persuasivamente osservato dal Tribunale, è “sufficiente analizzare i singoli vizi di cui a breve si darà conto e la corrispondente fotografia richiamata dal CTU per avvedersi dell'immediata percepibilità di ciascuna singola problematica (tardivamente) denunciata con riferimento ad essi e della sua evidente riferibilità al soggetto esecutore del lavoro, o presunto tale” (pag. 5 sentenza).
Nella specie, gran parte dei vizi lamentati è immediatamente percepibile anche ad un occhio non particolarmente esperto, solo prestando un minimo di attenzione all'installazione effettuata, come evincibile dalle fotografie allegate alla CTU:
- l'“errata realizzazione delle controsoffittature, delle nuove pareti e dell'intonaco” è immediatamente rilevabile dalle foto n. 1,2,3,4 e 7 allegate alla ctu e prodotte dall'appellante sub doc. 12.;
- le “crepe intorno alle porte e sulle nuove pareti realizzate”, possono essere rilevate dalla foto n.
8 allegata alla ctu, trattandosi di difetti giudicati dal consulente tecnico come di “lieve entità” ma comunque immediatamente percepibili alla data di conclusione dei lavori, se non sin dalla loro esecuzione;
- la “pompa di calore dell'impianto di climatizzazione non funzionante”, vizio non accertato dalla relazione peritale, è in ogni caso rilevabile alla messa in funzione dell'impianto, antecedente alla denuncia del vizio avvenuta a distanza di un anno;
- gli “infissi non registrati e tapparelle non montate correttamente con deformazione e rottura”, sono pacificamente rilevabili dalle fotografie n. 9 e 10 allegate alla ctu, trattandosi di vizi afferenti al bloccaggio della tapparella della camera matrimoniale, alla presenza di un vetro crepato e alla mancanza dei listelli della tapparella nella camera n. 3;
- l'“errata installazione dei tubi di alimentazione dei caloriferi”, si evince dalla fotografia n. 11;
- la “cornice di incasso dello specchio del bagno non in linea”, si evince dalla fotografia n. 12 ed
è afferente alla irregolarità dell'intonaco in corrispondenza dello specchio del bagno;
- lo “sfoliamento della pittura dei terrazzi”, si può ben rinvenire dalla fotografia n. 13;
- il “dislivello di circa 2 cm nella pavimentazione tra la soglia di ingresso e il pianerottolo” si rinviene in maniera inequivocabile dalla fotografia n. 15.
Orbene, nessuno di questi vizi può definirsi occulto e condurre ad individuare il dies a quo del termine di cui all'art. 1667 c.c. alla data del deposito della CTU, trattandosi di difetti immediatamente percepibili, pertanto la denuncia del 18.06.2020, a distanza di quasi un anno dalla fine dei lavori, non può che essere tardiva.
Restano, infine, da considerare gli ulteriori vizi, accertati in sede di ATP, per l'accertamento dei quali il primo giudice ha correttamente ritenuto che “non era sufficiente una mera visione, quantunque
pagina 11 di 15 particolarmente attenta e scrupolosa, essendo verosimilmente necessario effettuare ulteriori più approfondite indagini come tali idonee a differire il dies a quo della contestazione alla data in cui sono state effettivamente espletate le relative indagini peritali. Ci si riferisce, in particolar modo, allo spigolo non esattamente perpendicolare del controsoffitto realizzato nel locale cucina (fotografia n. 4 della relazione peritale), alle pareti non in bolla dell'anticamera (foto n. 5) e della cucina (foto n. 7), difficilmente accertabili se non a seguito di apposite strumentazioni tecniche e, quindi, non immediatamente contestabili alla data di esecuzione dei lavori” (pag. 11 sentenza di primo grado).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha quantificato i costi di ripristino degli anzidetti vizi non immediatamente percepibili utilizzando il computo metrico redatto dal CTU (all. 8 fasc. appellante) ed individuando l'importo da liquidare in favore del committente nella somma di €4.812,00, oltre iva, per un totale pari a €5.293,20.
Venendo all'esame del secondo motivo di gravame, riguardante il valore probatorio del consuntivo finale prodotto da , questa Corte osserva che nessun rimprovero possa muoversi alla CP_1
statuizione del Tribunale che, sulla base di tale documento, ha accolto la domanda riconvenzionale dell'impresa appaltatrice.
Ed invero parte appellante, nel contestare il valore probatorio del consuntivo finale (sub doc. 9 fasc.
), evidenzia che si tratterebbe di un documento di provenienza unilaterale, non sottoscritto e CP_1 mai consegnato al committente e che, peraltro, non troverebbe corrispondenza nell'offerta n. 211/18
(sub doc. 1 fasc. appellante).
L'argomento non è persuasivo.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che , su richiesta della committenza, aveva CP_1
richiesto di fissare un appuntamento specificatamente finalizzato alla “visione del consuntivo aggiornato e sottoscrizione del verbale di chiusura dei conti” (sub docc. 20 e 21, fasc. ), CP_1
incontro che veniva poi fissato in data 21.10.2019 che, come già si è detto, veniva svolto nel contraddittorio tra le parti per prendere visione del consuntivo finale di cui al doc. 9 di , CP_1
documento che, quindi, veniva consegnato alla committenza che ne prendeva visione.
Successivamente, nel mese di novembre veniva fissato un incontro in data 19.11.2019 per la verifica dei conteggi consegnati con il consuntivo (sub doc. 22 fasc. ), al quale doveva avere seguito CP_1
un ulteriore incontro per un successivo aggiornamento, concordato per il 3.02.2020, che però non aveva luogo come emerge dalla mail del 31.01.2020 con cui rammentava all'arch. il CP_1 Per_3
predetto incontro e questo non dava alcun riscontro (sub doc. 23 fasc. ). CP_1
Del resto, non diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, l'esecuzione delle lavorazioni indicate nel consuntivo finale ha ricevuto pieno avallo dall'istruttoria orale espletata in corso di causa.
pagina 12 di 15 I testi escussi hanno infatti confermato l'esecuzione dei lavori extra, rispondendo affermativamente ai capitoli 9 e 21 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. di e volti a provare l'avvenuta CP_1
esecuzione delle predette lavorazioni.
Nella specie, assumono specifico rilievo le dichiarazioni rese da:
- , operaio generico di che ha individuato i lavori Persona_7 CP_1 espletati dall'appaltatrice in quelli di cui ai punti 1,2, 4, 5 e 6 del consuntivo, i lavori espletati da Eurocostruzioni in quelli di cui al punto 3 fino al punto 3.11 e, infine, ha dichiarato di aver eseguito personalmente i lavori di cui ai punti 3.12. e 3.13 (verbale 3 febbraio 2023);
- titolare della Eurocostruzioni che ha ristrutturato l'appartamento del Testimone_3
ha confermato l'esecuzione delle lavorazioni indicate nel consuntivo finale e, nella CP_4
specie, ha specificato di aver eseguito personalmente i lavori di cui ai punti 3 e 4.6, dichiarando che “posso confermare che io ho visto che tutti i lavori di cui al consuntivo che mi si rammostra quel doc. 9 del convenuto sono stati effettivamente fatti, ma non so da chi” (verbale
20 gennaio 2023);
- dipendente di Eurocostruzioni che ha svolto le funzioni di capo Testimone_4 cantiere presso l'abitazione del conferma l'avvenuta esecuzione delle opere di cui ai Pt_1
punti 1, 2 (che riferisce essere state eseguite da tranne per la porta blindata), 3.1, CP_1
3.2, 3.9, 3.10 e 3.11, nonché quelle di cui ai punti 3.3., 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 che riferisce essere stati fatti personalmente dalla subappaltatrice.
Riferisce, inoltre, che i lavori di cui al punto 3.12 erano stati eseguiti da Eurocostruzioni e che solo i materiali erano stati forniti da e che quelli di cui al punto 3.13 erano stati CP_1
eseguiti da e che le opere di cui al punto 6 erano state subappaltate da ad CP_1 CP_1
un idraulico (verbale 22 febbraio 2023);
Si aggiunga che l'effettiva realizzazione delle opere è stata accertata anche dalla stessa relazione peritale redatta dal CTU in sede di atp.
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole del computo aggiuntivo dell'Iva all'importo complessivo risultante dal preventivo prodotto, sostenendo che la somma ivi indicata fosse già comprensiva di Iva.
Il dato letterale che si ricava dall'offerta 211-18 (sub doc. 1 fasc. appellante) non pare lasciare dubbi in ordine alla corretta interpretazione delle clausole ivi inserite.
Ed infatti l'importo totale, inserito a penna a pag. 10 del suindicato preventivo, risulta compreso tra
€130.000 ed €135.000 per le opere elencate subito prima, cioè le opere contrattualmente previste.
pagina 13 di 15 A questo importo si riferisce il riquadro inserito immediatamente dopo che espressamente dichiara
“l'importo sarà più IVA nella misura di legge”.
Alle opere extra contratto si riferisce invece la clausola contenuta nel riquadro successivo che, a sua volta, conferma che le clausole precedenti non possono che riferirsi alle opere contrattuali, dal momento che prevede che “in considerazione delle presenti opere sopra elencate, sono escluse qualsiasi tipo di opere non descritte sopra, da computarsi a parte. L'importo sarà più IVA nella misura di Legge”.
È dunque evidente che le parti abbiano inteso considerare l'importo non solo per le opere extra, il cui valore non era stato ancora concordato, ma anche per quelle pattuite, per le quali era previsto un importo tra €130.000 e €135.000, al netto dell'iva. Diversamente, risulterebbe priva di senso la doppia indicazione secondo cui l'importo sarebbe soggetto all'iva nella misura di legge.
Giustamente, perciò, il Tribunale ha considerato che all'importo complessivamente indicato nel preventivo fosse da aggiungere l'iva evidenziando, peraltro, che “a supporto di tale opzione ermeneutica milita, inoltre, l'ulteriore considerazione secondo cui le opere commissionate a
fossero oggetto di differenti aliquote Iva: ci si riferisce, ad esempio, al duplice regime Iva CP_1
(al 10% ed al 22%) applicato con la fattura n. 47/19 emessa da nei confronti del CP_1 Pt_1
(cfr. in tal senso il documento n. 16 prodotto dalla convenuta) sicché sarebbe stato oggettivamente assai difficile quotare in anticipo ciascuna singola lavorazione/fornitura così da includere nell'importo globale pattuito anche il differente regime applicabile”(pag. 15 sentenza di primo grado).
L'appello deve quindi essere respinto.
Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellante e a favore dell'appellata come da liquidazione in dispositivo ex D.M.
55/2014 e sue modifiche, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate che viene fatta applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €26.001 a €52.000 per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 873/2024 pubblicata in data 12.03.2024 così provvede:
pagina 14 di 15 1) rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
liquidate in complessi € 6.946,00 oltre iva cpa e rimborso forfetario spese Controparte_1
generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 27.03.2025
Il cons. est. Dott. Maria Teresa Brena Il Presidente Dott. Margherita Monte
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