Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 999/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 999/2019 R.G. e vertente tra
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Parte_1 P.IVA_1
”, con l'avv. GIANFRANCO SCARAMOZZINO (C.F. _1 CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo CP_1 P.IVA_2
”, con l'avv. ANTONIO ZULLO (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_2
DOMENICO ROCCO LOMBARDO
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 559/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata il
7/06/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 703/2017 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
30.01.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha instaurato, presso il _1
Tribunale di Palmi, il giudizio di 1° grado (iscritto al n. 703/2017 R.G.), evocando in giudizio la e ivi in particolare chiedendo la condanna di quest'ultimo per: CP_1
(A) il mancato pagamento di contributi dovuti (per l'importo di € 29.280,00) – sulla scorta della previsione relativa a “premi e contributi” stabilita nell'accordo raggiunto da essa società, in data 5.03.2015, con la società ZA IL IM (qui di seguito anche solo
“ZA”), il cui distributore nazionale era la , che aveva tuttavia pagato solo la 1° CP_1
tranche dei predetti contributi;
(B) difettosità dei prodotti forniti, spettando in ragione di ciò € 11.340,62 in relazione al mancato funzionamento dei prodotti, ulteriori € 2.519,93 per i prodotti ancora giacenti presso i punti vendita e infine € 20.000,00 per il danno all'immagine a ciò conseguito.
I.1.2.- Con comparsa dell'11.07.2017 si è poi costituita la società convenuta, , CP_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) la non riferibilità a sé del rapporto posto a fondamento della richiesta di pagamento dei contributi;
(B) la prescrizione ex art. 1495 c.c., poi, dell'azione di rivalsa, in ogni caso da rigettarsi perché assolutamente indeterminata;
(C) l'infondatezza altresì della richiesta di risarcimento del danno all'immagine, poiché prescritta ovvero non provata.
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 2 testi ( e entrambi Testimone_1 Testimone_2
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esaminati all'udienza del 19.09.2018), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 559/2019 del
7/06/2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
(b) compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte la quale ha _1 instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 999/2019), ivi in particolare prospettando, per le ragioni meglio dettagliate nell'atto impugnatorio e qui di seguito compiutamente esaminate, l'erroneo rigetto delle proprie domande riguardanti:
(1) i contributi dovuti per l'inserimento in griglia dei prodotti ZA;
(2) il mancato funzionamento dei dispositivi acquistati;
(3) il risarcimento del conseguente danno all'immagine.
I.2.2.- Con comparsa del 16.03.2020 si è poi costituita l'appellata , contestando le CP_1 avverse prospettazioni, eccependo l'integrale infondatezza dell'avverso appello e comunque riproponendo le eccezioni, anche di prescrizione della domanda risarcitoria, fatte valere in 1° grado.
I.2.3.- Con provvedimento del 29.01.2021, comunicato alle parti in data 2.02.2021, il gravame
è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, all'esito dell'udienza del
30.01.2021 e con provvedimento del 4.-5.02.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello” “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un.,
21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr.
Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime
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cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo,
Cass. n. 7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Tanto precisato, nel merito occorre poi osservare che l'appello è da rigettarsi, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza gravata.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], riguardante la domanda avanzata dall'odierna appellante e già attrice in prime cure con riguardo al mancato pagamento dei contributi dovuti sulla scorta dell'accordo del 5.03.2015, occorre osservare che il Tribunale di prime cure risulta aver del tutto correttamente disatteso quest'ultima, evidenziando in particolare [cfr. pagg.
2-3 della sentenza di 1° grado] che:
(A) il “rapporto” contrattuale de quo risultava chiaramente “intercorso”, “direttamente” ed esclusivamente, non già con la , ma solo fra la società attrice ( e la ZA CP_1 _1
(cfr. all. 3 fasc. attoreo di 1° grado); e ciò anche con riguardo a “premi e contributi”, considerando che, “sulla base di detto accordo”, era appunto solo tale “società inglese” che
“si era impegnata nei confronti di , “a fronte dell'inserimento in griglia dei prodotti _1 recanti il marchio Kazam”, “al versamento in quattro soluzioni di premi e contributi”;
(B) “la circostanza”, poi, “che la avesse “effettuato il pagamento della prima tranche CP_1 del contributo” non poteva evidentemente costituire “prova” “di per sé” sufficiente ad affermare “che il detto contributo fosse di competenza della convenuta”.
V.1.- A fronte di tali statuizioni, invero del tutto corrette e condivisibili, la parte appellante ha poi qui dedotto che la , “pur non essendo mai citata nell'Accordo” oggetto di causa, CP_1 sarebbe tuttavia divenuta “di fatto” “parte” dello stesso [cfr. pag. 5 dell'atto di appello], in virtù, a suo avviso:
(a) dell'intervenuto pagamento, con bonifico del 28.04.2015, della 1° tranche dei predetti contributo (€ 9.900,00 + IVA, a saldo della fattura DICAL n. 3385/15);
(b) di quanto emergente dalla corrispondenza intervenuta [e in particolare le mail del
21.04.2015 (cfr. all. 5 fasc. attoreo di 1° grado), del 15.12.2015 (cfr. all. 7 medesimo fasc.) e del 4.02.2016 (cfr. all. 8 medesimo fasc.)] e dalle dichiarazioni testimoniali rese dal
[...]
[cfr. verbale d'udienza del 19.09.2018]. Tes_1
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Tali deduzioni, come qui di seguito scrutinate [v. infra, sub V.2.-V.3.4.], risultano chiaramente da disattendersi.
V.2.- E infatti, prendendo le mosse dal rilievo indicato supra, sub V.1., punto (a), occorre osservare che:
(1) l'invocato pagamento è stato pacificamente realizzato dalla non in quanto CP_1 asserita “contraente” dell'accordo del 5.03.2015, bensì solo su delega dell'unica e sola contraente di tale accordo e unica e sola società obbligatasi verso la per i contributi _1
qui in esame, i.e. la ZA [cfr. l'accordo riprodotto sub all. 3 fasc. attoreo di 1° grado
(pacificamente intercorso solo con ZA: michele. obi) e spec. il Email_3 paragrafo dell'accordo dedicato a “premi e contributi”, evidentemente privo di alcun riferimento alla , società non partecipante all'accordo e ivi neanche implicitamente CP_1
o indirettamente menzionata – risultando gli obblighi relativi a tali contributi evidentemente riferibili alla sola ZA, senza coinvolgimento di terzi, come chiaramente emergente tanto dall'inequivoco tenore letterale della clausola (essendo proprio e solo la ZA, parte contraente, ad assumersi iure proprio i relativi impegni pattizi - “Per assicurare pieno impegno intendiamo mettervi a disposizione i seguenti investimenti”, “Inoltre, per la referenziazione presso tutti i vs punti di vendita della gamma di prodotti che andremo a condividere ed ad attività marketing sui Vs clienti affiliati, Vi riconosceremo un contributo straordinario pari a 33.000,00 euro”: cfr. pag. 1 del predetto all. 3 fasc. attoreo di 1° grado), quanto, ex art. 1363 c.c., dalla lettura sistematica dell'intero accordo (ove il “distributore nazionale” di ZA – all'epoca –, terzo estraneo al contratto del marzo 2015, è CP_1
invero menzionato proprio e solo per ribadire l'alterità e distinzione dei piani e dei rapporti contrattuali – “distributore” “con il quale avete già un accordo e quindi le condizioni … si rifanno al Vs accordo quadro”, evidentemente diverso, pertanto, da quello qui in esame – ovvero con riguardo a prestazioni specifiche e del tutto autonome da quelle relative “premi e contributi” – ivi invero precisandosi che “sarà calcolato un intervento di stock protection” e che solo “questo contributo sarà liquidato dal ns distributore” -, ciò chiaramente confermando, anche in ossequio al generale principio ermeneutico per cui “ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit”, che, al contrario e per “contributi” diversi da “quest'”ultimo – disciplinati aliunde, in altri e distinti cpv. del testo pattizio e in paragrafi, poi, privi di alcun riferimento al
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“distributore” -, quest'ultimo è, e rimane, terzo estraneo rispetto al “contributo straordinario” che la ZA, e solo essa, si era impegnata a “riconoscere” alla;
_1
(2) come puntualmente dedotto dalla parte convenuta in prime cure e odierna appellata fin dalla sua costituzione in 1° grado [cfr. pag. 7 della comparsa dell'11.07.2017, nonché successivi difensivi] e altresì evincibile dagli atti di causa [cfr. spec. la mail del 20.04.2015, ore 16:34, con indicazione della necessità, per tale specifico caso, di intestare la fattura proprio a (precisazione evidentemente non necessaria ove quest'ultima fosse già CP_1 stata l'effettiva contraente, e non una mera delegata al pagamento)], infatti, è evidente che la abbia provveduto a un tale atto solutorio della 1° tranche solo in virtù dei rapporti CP_1 intercorrenti con la ZA (essendo all'epoca distributrice dei prodotti con il relativo marchio e risultando in ogni caso pacifico che la delegata al pagamento non sia “tenuta a provare il titolo in base al quale era obbligata a pagare per conto della” parte delegante, né a
“fornire prova del rapporto stesso, sottostante alla delegazione”, essendo “la disciplina normativa della delegazione” invero chiaramente “costruita”, anche arg. ex art. 1271 c.c.,
“prevedendo come normale” proprio “la delegazione pura”: cfr., ex aliis, Cass. civ.,
14/06/1994, n. 5770);
(3) è pacifico che un tale pagamento non valesse a integrare alcun rapporto contrattuale fra e , trattandosi, come appena evidenziato, di una mera delegatio solvendi ex _1 CP_1
art. 1269 c.c., e dunque di un atto immediatamente (e meramente) solutorio di per sé inidoneo a dar luogo ad alcun rapporto contrattuale fra delegato al pagamento e creditore delegatario
[trattandosi di mero “ordine al delegato di eseguire il pagamento senz'altra assunzione di obbligazione direttamente nei confronti del creditore”, pacificamente estraneo al rapporto (in quanto il mero pagamento “non” dà luogo ad “una obbligazione trilatera”, atteso che “il delegatario” “non deve aderire al rapporto delegante - delegato, né può rifiutare
l'adempimento di quest'ultimo”, essendo “richiesta” “per il perfezionamento del negozio” “la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato (terzo)”), “il che comporta, dunque, la mancata assunzione da parte del delegato di un obbligo accanto o in sostituzione di quello originario” e la conseguente assenza di alcuna “azione diretta del delegatario verso il delegato” (cfr., ex multis, Cass. civ., 20/04/2020, n. 7945; Cass. civ., 9/12/2003, n. 18735;
Cass. n. 5770/1994, cit., e Cass. civ., 23/03/1991, n. 3179)].
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V.3.- Né risultano tali da sovvertire quanto precede gli elementi, documentali e dichiarativi, qui globalmente invocati dalla società appellante [v. supra, sub V.1., punto (b)].
V.3.1.- Prendendo le mosse, in particolare, dagli scambi a mezzo mail prodotti in atti, è del tutto evidente che gli stessi non possano ritenersi tali da comprovare la riferibilità alla dell'obbligo contrattuale qui in esame [chiaramente e pacificamente assunto, CP_1
ripetesi, dalla sola ZA (v. supra, sub V.2., punto (1), nonché ancora all. 3 fasc. attoreo di 1° grado)], trattandosi di riferibilità invero esplicitamente negata anche in tali missive [v. infra, sub V.3.2.] e non risultando ovviamente sufficiente (nonché tale da dar luogo, addirittura, a un'ipotetica “successione” contrattuale):
(a) né la semplice circostanza che la , a fronte dei contatti telefonici intercorsi, CP_1 avesse manifestato una propria generica “volontà” di “voler definire la situazione” (cfr. mail del 4.02.2016, ore 15:51, sub all. 8 fasc. attoreo di 1° grado) - ciò evidentemente in alcun modo implicando che la “situazione” “da definire” riguardasse un proprio impegno contrattuale, considerando, peraltro e al contrario, che nella stessa nota della CP_1 invero si prospettava l'opportunità di “valutare eventuali future collaborazioni” fra sé
e la (non risultando già in essere, pertanto, “collaborazioni” direttamente CP_1 _1
fra tali due società, in particolare con riguardo ai “contributi” di cui all'accordo del 5.03.2015)
e chiaramente si ribadiva che l'unica “situazione” di era proprio quella “aperta con il _1
OR ZA” (cfr. ancora mail del 4.02.2016, ore 15:51), avendo, del resto, la _1
“sentito” proprio quest'ultima società, unica sua controparte contrattuale, per conseguire i contributi ritenuti dovuti e da “stanzia[re]” proprio a cura di tale società inglese (cfr. mail di del 3.02.2016, ore 8:41, e del 4.02.2016, ore 17:37, ancora sub all. 8 fasc. attoreo di _1
1° grado) e la stessa ZA poi evidenziato che per “il saldo del contributo contrattuale” con sé “concordato” e “per qualsiasi necessità relativa a questo contributo” essa _1 poteva e doveva “far riferimento”, principaliter, proprio e solo al suo responsabile [“per qualsiasi necessità relativa a questo contributo puoi far riferimento a Testimone_3
(che ci legge in copia), responsabile vendite Italia” (cfr. mail del 6.02.2016, ore 7:52, sempre sub all. 8 fasc. attoreo di 1° grado)];
(b) né il mero scambio di indicazioni relative a formalità contabili-fiscali – vertendo appunto
(e solo) su tali profili:
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(i) sia le mail dell'aprile 2015, riprodotte sub all. 5 fasc. attoreo di 1° grado e invero concernenti, in specie, il pagamento della 1° tranche dei contributo – pagamento eccezionalmente realizzato da parte della , come detto, solo in quanto all'uopo CP_1
delegata ex art. 1269 c.c., come detto, dalla ZA [ciò rendendo altresì necessario precisare l'intestazione della fattura (cfr. mail del 20.04.2015, ore 16:34, sub all. 5 fasc. attoreo di 1° grado)] ed evidentemente non accompagnato (non risultando né preceduto né seguito) da alcuna chiara e inequivoca ricognizione di ipotetici, e mai assunti, impegni
“contrattuali” [non potendosi evidentemente attribuire un siffatto valore a una mera indicazione, incidentale e puramente contabile-fiscale, tratta da una mail (“in merito alle NC che emetteremo in questi giorni per gli ulteriori premi/contributi dell'accordo, comunichiamo che imputeremo pagamento 30 gg fm”: cfr. mail del 21/04/2015, ore 14:34), non risultando ovviamente tale da integrare gli estremi dell'art. 1988 c.c. e dunque un atto che “nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e che altro scopo non avrebbe se non quest'ultimo” (cfr. Cass. civ., 21/07/2016, n. 14993) – qui trattandosi, al contrario, di una mera precisazione contabile-formale chiaramente funzionale solo a indicare i termini di eventuali pagamenti futuri, evidentemente priva dei caratteri, pur necessari, di
“autosufficienza”, “inequivocità”, “volontarietà” e “consapevolezza” e strettamente riguardante la sola “contabilità di un'impresa” (trattandosi di atto pacificamente “non costituente manifestazione volontaria di consapevolezza” di un ipotetico debito e che dunque
“esula dalla fattispecie” di cui all'art. 1988 c.c.: cfr., ex multis, Cass. civ., 16/06/2000, n.
8248 e Cass. civ., 1/06/1991, n. 6203), nonché, in ogni caso, di dichiarazione priva di alcuna contemplatio domini (in difetto della quale, come noto, l'atto “non spiega effetti nei confronti della società”: Cass. civ., Sez. un., 3/06/2015, n. 11377, nonché, ex multis, Cass. n.
3501/2013 e Cass. n. 1999/1979) ed evidentemente proveniente da parte di un'operatrice della
, e dunque da soggetto già in thesi non in grado di impegnare l'ente, poiché non CP_1 munito del potere di “disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata”, risultando a tal riguardo pacifico che qualsivoglia eventuale dichiarazione ex art. 1988 c.c., pur ove ravvisabile (diversamente dal caso di specie), “ove riferita ad un ente collettivo” e tuttavia “proveniente da soggetto non munito dei relativi poteri rappresentativi”, “è né più e né meno [che] una contraddizione in termini”: cfr. Cass. civ., 24/04/2012, n. 6473)];
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(ii) sia quelle, successive, dell'ottobre-dicembre 2015 (cfr. all.
6-7 fasc. attoreo di 1° grado) – anch'esse invero esclusivamente riguardanti profili strettamente contabili-fiscali (“la fattura da Voi emessa … deve avere come scadenza di pagamento la data del 31.12.2015 e non a vista”; “provvederemo al pagamento a fine dicembre”: cfr. mail del 27.10.2015, ore 9:28, e mail del 15.12.2015, ore 9:53), e dunque evidentemente inidonee, pur in tal caso, a comprovare l'esistenza di alcun atto ricognitivo ex art. 1988 c.c. [per le complessive ragioni appena menzionate supra, sub (i)] ovvero l'effettivo insorgere di un qualsivoglia impegno contrattuale fra e [essendo invero pacifico che la mera “emissione delle _1 CP_1 fatture” o la non opposizione alle stesse “non” valga a “prova[re]” che un “rapporto intercorso” inter alios possa essere “sostituito” “da un secondo rapporto instaurato” fra le parti, emittenti e destinatarie, delle fatture stesse – integranti, del resto e come noto, meri “atti giuridici a contenuto partecipativo” e “a formazione unilaterale” ex se chiaramente inidonei a
“costituire valido elemento di prova” dell'effettiva sussistenza di un contratto: cfr. Cass. n.
3179/1991, cit., nonché, da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 29/12/2024, n. 34831; Cass. civ.,
12/07/2023, n. 19944; Cass. civ., 12/01/2016, n. 299; Cass. civ., 13/10/2016, n. 20690; Cass. civ., 17/07/2015, n. 15037; Cass. civ., 30/11/2010, n. 24208; Cass. civ., 28/06/2010, n. 15383;
Cass. civ., 19/02/2010, n. 3990; Cass. civ., 20/05/2004, n. 9593].
V.3.2.- A ciò si aggiunga, peraltro, che proprio le mail riprodotte nell'allegato attoreo da ultimo menzionato (cfr. all. 7 fasc. attoreo di 1° grado), più che inficiare, valgano al contrario a ulteriormente corroborare la pacifica e integrale estraneità della dall'obbligo di CP_1
versamento qui in esame.
E infatti, è evidente che tale pacifica alterità, invero già chiaramente emergente dall'accordo del 5.03.2015 [v. supra, sub V.2., punto (1)] e non superata da alcuna evenienza successiva
[v. supra, sub V.2., punti (2)-(3) e sub V.2.1.], risulta chiaramente non già smentita, ma evidentemente rimarcata, come detto, proprio nelle mail de quibus [nella quali la , CP_1 lungi dal “riconoscere” la riferibilità a sé dell'obbligazione contrattuale altrui, risulta invero ribadire alla a più riprese, la propria totale estraneità rispetto a essa (“gli accordi _1 intercorsi sono fra la società Kazam Italia, nella figura di e Voi”, “Il Vostro Persona_1 documento … fatturato a non risulta essere di nostra pertinenza, potete contattare i CP_1 responsabili Kazam”, “la fattura relativa al contributo Kazam II tranche non deve essere emessa a in quanto non di nostra competenza”: cfr. mail del 7.01.2016, ore 18:02; CP_1
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mail del 7.01.2016, ore 16:17 e mail del 7.01.2016, ore 15:24, tutte sub all. 7 fasc. attoreo di
1° grado)] – estraneità, del resto, chiaramente emergente anche dalla mail previamente trasmessa da ZA alla (cfr. mail del 21.12.2015, ore 20:02, sub all. 1 fasc. 1° CP_1 grado dell'odierna appellante), avendo la società inglese in tale frangente non solo evidenziato che la “seconda tranche del contributo AL … doveva essere di competenza su altro distributore” (come poi esposto dalla stessa all'odierna appellante nella mail del CP_1
7.01.2016, ore 18:02, facendo appunto riferimento alla “comunicazione” di ZA del
“21/12”: cfr. all. 7 fasc. attoreo di 1° grado), ma altresì sottolineato che, “qualora” la avesse tuttavia “ricevuto la fattura relativa a questa seconda tranche ed in assenza CP_1 dello storno della stessa dal cliente”, proprio essa ZA, in quanto unica e sola parte a ciò obbligata, avrebbe ovviamente provveduto a “liquidare a voi” – – “quanto CP_1 spettante al cliente” (cfr. ancora mail del 21.12.2015, ore 20:02, sub all. 1 fasc. 1° grado dell'odierna appellante), prospettando, pertanto e pur in tal caso, una mera delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. chiaramente coerente con l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale diretto, in punto di “premi e contributi”, fra e [v. supra, sub _1 CP_1
V.2., punti (1), (2) e (3)].
V.3.3.- Né può ritenersi dirimente e addirittura ex se sufficiente a comprovare un siffatto rapporto contrattuale, pacificamente smentito per tabulas [v. supra, sub V.2.-V.3.2.], quanto esposto da uno dei due testi escussi in prime cure, i.e. [cfr. pagg.
1-2 del Testimone_1 verbale d'udienza del 19.09.2018], responsabile acquisti della [come pacifico tra le _1
parti e altresì emergente dalle comunicazioni intercorse – cfr., e.g., mail del 3.02.2016, ore
8:41, prodotta sub all. 8 fasc. attoreo di 1° grado].
V.3.4.- E infatti, giova qui osservare che:
(a) la parte appellante si è invero limitata a far riferimento a tale testimonianza tramite un mero e generico rinvio per relationem – appunto procedendo, sic et simpliciter, a
“richiama[re] integralmente le dichiarazioni rese dal teste sig. nel corso Testimone_1 del giudizio di primo grado” [cfr. pag. 6 dell'atto di appello] -, senza pertanto in alcun modo evidenziare gli (eventuali) specifici contenuti dichiarativi esposti dal teste e a suo avviso utilmente invocabili;
(b) è del tutto evidente, poi, che la testimonianza resa sia in sé e per sé inidonea a determinare la fondatezza e l'accoglibilità della domanda attorea – priva, come detto, di alcun riscontro
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documentale e al contrario confliggente con quanto globalmente emergente ex actis [v. ancora supra sub V.2.-V.3.2.] -, avendo il teste de quo invero meramente confermato circostanze del tutto incontroverse [e.g. l'importo e le modalità di pagamento del contributo, il suo carattere subordinato all'inserimento in grigia, effettuato dalla dei prodotti _1
ZA, il mancato pagamento della 2° tranche del predetto contributo], fra cui la circostanza, emergente per tabulas e del tutto dirimente, che l'“accordo” qui in esame
(quello del 5.03.2015: cfr. all. 3 fasc. attoreo di 1° grado) fosse stato “raggiunto” dalla
(solo) “con la società ZA” [cfr. cap. a) a pag. 2 della 2° memoria attorea ex art. _1
183, VI comma, c.p.c. del 3.11.2017, confermato dal teste a pag. 1 del verbale del
19.09.2018], essendo poi evidente che l'indicazione del “rapporto”, “come da contratto”,
“con la ” potesse plausibilmente ritenersi riferibile - come evidenziato dalla parte CP_1
appellata [cfr. pagg. 10-11 della comparsa di costituzione del 16.03.2020], non specificamente contestato ex adverso nei successivi scritti difensivi e altresì coerente, del resto e al contempo, con il ruolo rivestito dal teste e con quanto emergente per tabulas, nonché trattandosi dell'unica opzione non contraddittoria con la (confermata) sussistenza del rapporto contrattuale fra e ZA – al solo “rapporto” interessante la sua area di attività _1
[settore acquisti, di cui il era il responsabile ed effettivamente intrattenuto con la Tes_1
- in virtù dell'“accordo quadro” (meramente) richiamato nel contratto del CP_1
5.03.2015, essendo la appunto il “distributore” chiamato ad assicurare “le CP_1 forniture” sulla scorta delle “condizioni di trasporto e pagamento” ivi previste (cfr. all. 3 fasc. attoreo di 1° grado)] e non già al rapporto, ulteriore e distinto [anche settorialmente, riguardando il marketing], relativo ai “contributi” per l'inserimento in griglia dei prodotti
ZA e alla quale era pacificamente tenuta, come emergente dall'accordo del 5.03.2015 confermato dal teste [cfr. pag. 1 del verbale del 19.09.2018, nonché all. 3 fasc. attoreo di 1° grado], solo e soltanto quest'ultima società.
V.4.- Non potendosi pertanto accogliere le complessive contestazioni fatte valere dall'appellante con riguardo alla propria domanda relativa ai contributi per _1
l'inserimento in griglia dei prodotti ZA [correttamente disattesa in prime cure, in ragione della pacifica estraneità della – qui da confermarsi – all'obbligazione CP_1
invocata: v. supra, sub V.1.-V.3.4.], è evidente che sia da integralmente disattendere, come detto e qui da ribadirsi, la relativa ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
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VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì il motivo di doglianza afferente la domanda attorea fondata sulla difettosità dei prodotti [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], correttamente disattesa, pur in tal caso, dal Tribunale di prime cure, avendo quest'ultimo in particolare sottolineato [cfr. pag. 3 della sentenza di 1° grado] che:
(A) si verteva in rapporto “tra due società e, quindi, tra professionisti”, non risultando pertanto applicabile il “codice del consumo”, ma la generale “disciplina del codice civile” e in specie la “disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta”;
(B) la relativa azione, per l'effetto, doveva “ritenersi prescritta”, emergendo per tabulas che la relativa “richiesta di risarcimento” (4.01.2017) era “stata azionata ben oltre un anno dalla consegna della merce” (marzo-settembre 2015) e dunque “oltre il termine annuale previsto dall'art. 1495 c.c.”.
VI.1.- In senso contrario a ciò la parte appellante ha poi in questa sede dedotto che:
(a) “il problema della prescrizione” risultava qui “superabile” considerando il diritto di regresso del venditore finale nell'ambito delle vendite c.d. a catena (art. 131 Cod. cons.);
(b) il termine prescrizionale ex art. 1495, comma III, c.c., non poteva in ogni caso ritenersi spirato, in quanto: (i) decorrente dalla comunicazione della sospensione delle procedure DOA
(16.03.2016) ovvero della sospensione dell'assistenza tecnica (11.05.2016); (ii) interrotto, prima ancora che dalla diffida del 4.01.2017, già dalla propria nota del 16.05.2016.
Entrambe le prospettazioni, come qui nel prosieguo esaminate [v. supra, sub VI.2.-VI.3.2.], risultano tuttavia meritevoli di reiezione.
VI.2.- Quanto al rilievo difensivo indicato supra, sub VI.1., punto (a), esso è pacificamente inammissibile e insuscettibile di scrutinio alcuno, considerando che:
(1) si tratta di argomento avanzato dalla parte tardivamente, e in particolare solo nella propria memoria di replica di 1° grado [cfr. pagg. 10 e ss. della memoria del 20.05.2019], non risultando affatto prospettato nei precedenti scritti difensivi [cfr. spec., trattandosi degli atti difensivi necessari a definitivamente fissare il thema decidendum, atto di citazione e 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c. (spec. pagg. 6-7, punto II), di tale memoria), non recanti alcun riferimento in tal senso];
(2) è del tutto pacifico che l'invocazione dell'art. 131 Cod. cons. e dunque l'“applicabilità della disciplina” del “regresso” nelle “vendite a catena dei beni di consumo” al fine di
“superare i limiti temporali previsti dal codice civile” è un “tema” senz'altro non
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proponibile oltre gli inderogabili termini preclusivi previsti ex lege – trattandosi di “tema” invero evidentemente “implica[nte] nuovi accertamenti in fatto” [con “riguardo” a tutti i presupposti giuridico-fattuali ontologicamente necessari per l'esercizio del diritto ex art. 131
Cod. cons. – dalla dimostrazione, e.g., della effettiva fondatezza, nell'an e nel quantum e anche arg. ex art. 1485 c.c., dell'azione esercitata nei propri confronti fino all'effettiva
“qualità di consumatore” dei soggetti da ristorare (qualità qui non provata e invero evidentemente da escludersi con riguardo agli “affiliati” destinatari delle sue Note di _1
Credito, trattandosi di rivenditori, sovente peraltro costituiti in forma societaria: cfr. le
NN.CC. riprodotte sub all. 14 fasc. attoreo di 1° grado)] e che dunque “non può costituire oggetto di deduzione diretta” né in sede di legittimità, né, ovviamente, solo in uno scritto conclusivo ex art. 190 c.p.c. (considerando, come noto, che “nelle memorie” conclusive si può solo ulteriormente “illustrare quanto già discusso”, ma “non possono essere” “apporta[t]e aggiunte o modifiche alle postulazioni” previamente svolte ed “esposte questioni nuove” involgenti nuovi e inediti percorsi di indagine, essendo noto che, “ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”) [cfr. Cass. civ., 30/10/2024, n. 28011, nonché, con riguardo ai nova negli scritti conclusivi ed ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453; Cass. civ., 23/06/2022, n.
20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n.
3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004,
n. 6858].
VI.3.- Parimenti inaccoglibili risultano poi anche le complessive deduzioni difensive compendiate supra, sub VI.1., punto (b).
VI.3.1.- Quanto, in particolare, al profilo dell'exordium praescriptionis [v. supra, sub VI.1., punto (b), sub (i)], giova qui osservare che:
(1) come chiaramente emergente dalla lettera della disposizione (cfr. art. 1495, comma III,
c.c., spec. 1° parte – “l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”) e più volte ribadito in giurisprudenza, “l'art. 1495 c.c., comma 3, prevede … un breve termine di prescrizione disponendo che l'azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna”, essendo dunque proprio e solo “il momento della consegna” “che individua il dies a quo della decorrenza di tale termine di prescrizione” [cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. un.,
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11/07/2019, n. 1867; Cass. civ., 19/02/2019, n. 4826; Cass. civ., 22/02/2000, n. 1954; Cass. civ., 22/07/1991, n. 8169];
(2) tale dies a quo pacificamente poi prescinde da ogni ulteriore circostanza, decorrendo “in ogni caso” dal momento della consegna [e ciò indipendentemente, e.g., da eventuali collaudi
(cfr. Cass. civ., 11/09/1991, n. 9510), dalla scoperta del vizio (trattandosi di “termine” che comunque “decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza”: cfr., da ultimo,
Cass. civ., 22/09/2023, n. 27076 e Cass. civ., 9/02/2023, n. 3926) ovvero dalla circostanza che si tratti di vendita c.d. a catena (“non” essendo pur in tal caso “ammissibile” “alcun differimento del dies a quo di decorrenza del termine”, tanto “di denuncia” quanto, a fortiori, di prescrizione, considerando che “nelle vendite a catena tra produttore e rivenditore si instaura un rapporto del tutto autonomo da quello con l'acquirente finale e ciascuno di tali rapporti soggiace alla disciplina generale”: cfr. Cass. n. 28011/2024, cit., nonché Cass. civ.,
17/05/2024, n. 13782 e già Cass. civ., 28/07/1986, n. 4833)];
(3) a fronte di ciò è del tutto evidente che nel caso di specie la prescrizione ex art. 1495 c.c. non possa in alcun modo differirsi alle evenienze invocate dalla parte appellante [v. supra, sub VI.1., punto (b), sub (i)], necessariamente decorrendo, invece e come correttamente indicato in prime cure e qui da ribadirsi, dalla “consegna”, e dunque dal momento in cui i prodotti venivano materialmente recapitati [fra il marzo e il settembre 2015, come da DDT prodotti sub all. 1 alla 2° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 3.11.2017], risultando il termine annuale conseguentemente già spirato al momento della diffida del gennaio 2017 (cfr. all. 14 fasc. attoreo di 1° grado).
VI.3.2.- Quanto poi alla prospettata valenza interruttiva, prima della diffida da ultimo menzionata, dell'atto trasmesso da nel maggio 2016 [v. supra, sub VI.1., punto (b), _1
sub (ii)], occorre osservare che:
(1) come noto e qui da ribadirsi, “le manifestazioni extragiudiziali” possono sì “costitui[re]”
“idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art.
1495 c.c., comma 3”, ma solo se “compiute nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma 1”, operando dunque i principi generali vigenti per gli atti di messa in mora e, in particolare, il principio per cui “gli effetti della interruzione della prescrizione” dell'“atto di costituzione in mora” “operano solo … con riguardo … al determinato diritto” indicato nell'intimazione e
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poi “dedotto in giudizio” (atteso che “l'effetto interruttivo” può predicarsi solo per “il diritto della cui prescrizione si tratta” e “non può estendersi”, invece, ad “entità ontologicamente diverse”), nonché, soprattutto, solo “in danno del soggetto passivo dell'atto interruttivo”, e pertanto del solo “legittimo destinatario” a cui la “richiesta di pagamento” e dunque l'atto di
“intimazione” risulti propriamente “diretto”, considerando, del resto, che l'atto interruttivo
“deve contenere” necessariamente la “chiara indicazione del soggetto obbligato” e va distintamente rivolto a ciascuno degli asseriti debitori – persino, ex art. 1308, comma 1, c.c., ove siano co-obbligati in solido [cfr. Cass., Sez. un., n. 1867/2019, cit., e Cass. civ.,
2/08/2001, n. 10608, nonché, ex aliis, Cass. civ., 31/05/2021, n. 15140; Cass. civ.,
14/06/2018, n. 15714; Cass. civ., 12/02/2010, n. 3371; Cass. civ., 13/06/2006, n. 13651; Cass. civ., 9/04/2003, n. 5575; Cass. civ., 2/08/2001, n. 10608; Cass. civ., 22/08/1997, n. 7858;
Cass. civ.,14/06/1988, n. 4031];
(2) a fronte di ciò è evidente che l'atto di DICAL del 16.05.2016 (cfr. all. 13 fasc. attoreo di
1° grado) risulti del tutto inidoneo a interrompere il termine prescrizionale nei confronti della , trattandosi invero di nota non solo principaliter riguardante un diritto (i.e. CP_1 quello di pagamento dei “contributi” di cui all'accordo del 5.03.2015) del tutto distinto dalla garanzia [ponendosi pertanto non già una questione di mera “scelta del tipo di tutela” nell'ambito dell'unitario “diritto alla garanzia” (cfr. Cass., Sez. un., n. 1867/2019, cit.), bensì di diritto di credito del tutto autonomo e diverso da quest'ultimo] e altresì menzionante, incidentalmente, un diritto di garanzia chiaramente non sovrapponibile a quello poi qui azionato [considerando, a prescindere dai prodotti difettosi (ivi non indicati e dunque di cui non può in alcun modo verificarsi l'identità a quelli oggetto di causa), la rilevante discrasia nel quantum (€ 1.889,00, a fronte dei quasi € 14.000,00 invece qui richiesti per prodotti difettosi e giacenti), integrando quindi vere e proprie “entità ontologicamente diverse” – v. supra, sub (1)], ma altresì pacificamente rivolta ad altro soggetto [non solo con riferimento all'intera nota (indirizzata a ZA e trasmessa solo “per conoscenza” a : cfr. pag. CP_1
1 della missiva del 16.05.2016), ma in particolare con riguardo ai prodotti difettosi, essendo proprio la relativa richiesta invero chiaramente rivolta solo alla ZA ( … Parte_1
Requests … regarding the defective products service, that proceeds with …”: CP_2 cfr. punto b., “REQUESTS”, a pag. 2 della missiva del 16.05.2016)], essendo dunque evidente che l'unico “destinatario” della richiesta di pagamento e l'unico “soggetto passivo”
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dell'intimazione riguardante i prodotti difettosi del 16.05.2016 fosse la sola ZA (cfr. ancora pag. 2 della missiva del 16.05.2016), non potendo dunque tale nota spiegare alcun effetto ex art. 2943 c.c. rispetto a soggetti diversi e, in particolare, rispetto alla parte appellata e già convenuta in prime cure ( ). CP_1
VI.4.- Da quanto precede, come evidente, ne discende la necessità di reiezione anche delle complessive contestazioni di cui al 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], risultando la sperimentata domanda di garanzia senz'altro prescritta ex art. 1495, comma III,
c.c. [essendo pacificamente decorso, come evidenziato, più di un anno fra la consegna dei prodotti (marzo-settembre 2015) e l'atto interruttivo nei confronti di (gennaio CP_1
2017)] e non essendo qui pacificamente invocabili strumenti diversi e ulteriori dalla garanzia codicistica [e in specie né la tutela consumeristica (vertendosi in rapporto professionale fra due società, e dunque ovviamente non sussistendo “i presupposti per l'applicazione del codice del consumo”: cfr. Cass. civ., 30/06/2020, n. 13148 e Cass. civ., 25/09/2018, n.
22728), né l'azione “di regresso” ex art. 131 Cod. cons. (poiché tardivamente, e dunque inammissibilmente, prospettata: v. supra, sub VI.2.), né ipotetiche azioni asseritamente prescindenti dal termine di prescrizione (termine invero da applicarsi “in ogni caso” – essendo pacifico che “i termini” ex art. 1495 c.c. “riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità” : v. Cass. n. 27076/2023, cit., nonché infra – e ovviamente non derogabile in via pattizia – atteso il divieto ex art. 2936 c.c. –, non superabile, neanche in thesi, da alcuna ipotetica “ammissione” ex art. 2959 c.c. – norma invocabile per le sole “prescrizioni” presuntive, qui invece trattandosi di ordinaria prescrizione estintiva e dunque di istituto “radicalmente” e “ontologicamente” diverso, nonché “logicamente incompatibil[e]” (cfr. Cass. civ., 18/01/2017, n. 1203; Cass. civ.,
15/04/2014, n. 8735; Cass. civ., 26/08/2013, n. 19545; Cass. civ., 31/10/2011, n. 22649; Cass. civ., 21/02/2005, n. 3443) - e qui poi pacificamente non affiancato, in difetto di alcun elemento in tal senso, da alcuno specifico impegno di facere da parte della – cfr., CP_1 sul tema e rimarcando che un tale eventuale patto aggiuntivo in ogni caso esiga un “chiaro impegno assunto dal venditore” per originare un “diritto” “ulteriore” ai rimedi di legge, Cass. civ., Sez. un., 13/11/2012, n. 19702; Cass. civ., 6/06/2014, n. 12802; Cass. civ., 31/01/2018,
n. 2431].
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VII.- Insuscettibile di accoglimento, infine, risulta evidentemente anche la 3° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], riguardante la domanda di risarcimento del danno fatta valere già in 1° grado dall'attrice in prime cure e odierna appellante.
VII.1.- Domanda, quest'ultima, con riguardo alla quale occorre evidentemente prendere le mosse, anche in tal caso, dall'exceptio praescriptionis di cui all'art. 1495, comma III, c.c., trattandosi di questione:
(a) preliminare di merito, di portata potenzialmente assorbente, e dunque da prioritariamente valutarsi [cfr., ex multis, Cass. civ., 31/07/2019, n. 20726 e Cass. civ., 4/04/1992, n. 4151];
(b) qui pacificamente delibabile, poiché tempestivamente prospettata in prime cure (cfr., con specifico riguardo alla domanda di risarcimento attorea, pag. 15, punto III.1., della comparsa di costituzione in 1° grado dell'11.07.2017) e qui poi specificamente riproposta dalla parte appellata (cfr. pag. 19, sub III.
1. e spec. 2°-3° cpv., della comparsa di costituzione in appello del 16.03.2020) – come senz'altro sufficiente, trattandosi di eccezione rimasta assorbita in prime cure [avendo il Tribunale di 1° grado esclusivamente vagliato il profilo probatorio della domanda attorea – peraltro effettivamente carente, non avendo la parte congruamente dimostrato an e quantum dell'eventuale perdita derivante proprio e solo dai prospettati feedback negativi (pur essendo pacifico che “anche nella lesione della ‹‹reputazione sociale››, intesa come immagine di serietà ed affidabilità dell'ente collettivo proiettata all'esterno, il danno conseguenza deve essere provato” e “non può essere implicitamente dedotto dalla …. responsabilità contrattuale”, rimanendo “esclusi” “i mancati guadagni meramente ipotetici” –come quelli qui “ipotizza[ti]”: cfr. 4° rigo all'ult. pag. dell'atto di appello - e occorrendo invece fornire “elementi” sostanzialmente “certi” da cui poi
“sillogisticamente desumere” tanto l'an, quanto la concreta “entità” del “pregiudizio” “di cui si chiede il ristoro”: cfr. Cass. civ., 15/11/2024, n. 29486; Cass. civ., 10/07/2023, n. 19551;
Cass. civ., 5/03/2020, n. 6167; Cass. civ., 8/03/2018, n. 5613; Cass. civ., 3/12/2015, n. 24632;
Cass. civ., 20/05/2011, n. 11254; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27149) - senza invece in alcun modo pronunciarsi, neanche implicitamente, con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata, pur a tal riguardo, dall'odierna appellata e ivi convenuta (cfr. pag. 4, 1° cpv., della sentenza di prime cure)] e dunque per la quale è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346
c.p.c. a far sì che “il giudice di appello” sia “tenuto a pronunciarsi” [cfr., ex aliis, Cass. civ.,
13/08/2024, n. 22808; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.;
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Cass. civ., Sez. un., 25/05/2018, n. 13195; Cass. civ., 28/08/2017, n. 20451; Cass. civ., Sez. un., 12/05/2017, n. 11799; Cass. civ., 23/04/2003, n. 6491, nonché, proprio con riguardo alla prescrizione, Cass. n. 20726/2019, cit.];
(c) il cui accoglimento non confligge, ma fornisce un “diverso” e aggiuntivo “fondamento” al medesimo “dispositivo” (reiettivo) “contenuto nella sentenza impugnata”, trattandosi di una mera integrazione motivazionale “radicata nelle risultanze acquisite al processo”, svolta
“entro i limiti del devolutum” e dunque chiaramente rientrante nel potere-dovere del “giudice del gravame” [cfr. Cass. civ., 25/09/2013, n. 22032; Cass. civ., 23/12/2010, n. 26083; Cass. civ., 22/01/2002, n. 696].
VII.2.- Tale exceptio, qui scrutinabile e altresì da prioritariamente esaminarsi, è poi evidentemente fondata e meritevole di accoglimento, atteso che:
(A) il termine prescrizionale ex art. 1495, comma III, c.c., come noto e qui già rammentato, è caratterizzato da un ampio spettro applicativo, pacificamente operando per “tutte le azioni spettanti al compratore” in virtù della prospettata consegna di beni difettosi, ivi compresa
(trattandosi di un profilo - o “aspetto qualificato” - della garanzia) l'azione di risarcimento del danno contrattuale ex art. 1494, comma I, c.c., [cfr. Cass. n. 27076/2023, cit., nonché
Cass. civ., 3/08/2001, n. 10728 e Cass. civ., 15/05/2000, n. 6234] - e ciò a prescindere dalle sue modalità di proposizione [in uno alle azioni c.d. edilizie di cui all'art. 1492 c.c. ovvero in via autonoma (come ammissibile, trattandosi di azione sperimentabile “in ogni caso”: cfr., ex multis, Cass. civ., 11/05/2005, n. 9926; Cass. civ., 26/03/2004, n. 6044; Cass. civ.,
21/01/2000, n. 639; Cass. civ., 22/11/2000, n. 15104; Cass. civ., 24/03/1993, n. 3527; Cass. civ., 5/08/1985, n. 4382)] ovvero dalla circostanza che l'istante invochi, con riguardo a tali danni, l'azione generale di inadempimento e risarcimento [essendo invero pacifico che “in caso di compravendita, l'azione contrattuale d'inadempimento va regolata non già secondo la disciplina generale dettata dall'art. 1453 cod.civ. e sgg., bensì secondo la disciplina speciale prevista dall'art. 1492 cod.civ. e sgg.” (cfr. Cass. n. 6234/2000, cit.), pacificamente vigente per ogni danno contrattuale correlato, a qualunque titolo, con la consegna di beni materialmente viziati (e.g. il minor valore della res, le spese di riparazione o le perdite derivanti dal rallentamento della produzione, il lucro cessante, la perdita di clientela, il discredito commerciale correlato alla messa in circolazione o alla mancata riparazione di prodotti difettosi: cfr., ex aliis e già in tal senso, Cass. civ., 15/06/1988, n. 4089; Cass. civ.,
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28/07/1986, n. 4833; Cass. civ., 13/03/1980, n. 1696, nonché, proprio sulla reputazione commerciale, Cass. civ., 14/03/1975, n. 987 e Cass. civ., 5/05/1969, n. 1512)];
(B) a fronte di ciò è evidente che anche l'azione qui in esame, pacificamente consistente in una richiesta risarcitoria legata a danni contrattuali – non risultando affatto prospettata la lesione di beni assoluti, vulnerati dalla circolazione di prodotti pericolosi e tutelabili a prescindere dalla vendita (e.g. l'integrità fisica del compratore o di terzi ovvero l'integrità di altre res di proprietà del compratore o di terzi) e avendo invero la stessa parte istante evidenziato che “non ci troviamo di fronte ad una richiesta di risarcimento danni per vizi del bene venduto” (cfr. pag. 7, pen. cpv., della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.),
e dunque all'ipotesi propriamente disciplinata dall'art. 1494, comma II, c.c. (“i danni derivati dai vizi della cosa”), bensì il vulnus patito “a causa dell'inadempimento” della e CP_1 per “non” aver tale società, a suo avviso, “adempiuto correttamente alle sue obbligazioni contrattuali” (assistenza) con riguardo ai prodotti difettosi [cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale e pag. 22 della memoria di replica dell'appellante], ciò evidentemente precludendo qualsivoglia ricostruzione in chiave aquiliana -, risulti ovviamente soggetta al termine ex art. 1495, comma III, c.c. (generalmente applicabile, come detto, per “tutte le azioni spettanti al compratore” e dunque anche per l'azione “di risarcimento danni”: cfr. ancora Cass. n. 27076/2023, cit.; Cass. n. 10728/2001, cit.; Cass. n. 6234/2000, cit.);
(C) anch'essa, pertanto, è da ritenersi senz'altro prescritta, risultando decorso, come innanzi evidenziato e qui da ribadirsi, più di un anno fra la consegna dei prodotti (marzo-settembre
2015) e l'atto interruttivo nei confronti di (gennaio 2017). CP_1
VII.3.- A fronte di ciò, atteso il già evidenziato carattere del tutto assorbente di tale quaestio
[avente “natura preliminare” e ostativa “alla disamina del merito”, considerando che la
“sussistenza della prescrizione” “preclude ogni indagine sulla fondatezza nel merito” “della pretesa fatta valere”: cfr. Cass. n. 20726/2019, cit., e Cass. n. 4151/1992, cit., nonché, ex aliis, Cons. Stato, 12/05/2021, n. 3721], è pacifico che siano da disattendersi anche le contestazioni dell'impugnante riguardanti la domanda risarcitoria [v. supra, sub I.2.1., punto
(3)] già avanzata in prime cure e la cui reiezione, anche per le ulteriori ragioni qui evidenziate, è qui da integralmente ribadirsi.
VIII.- Alla luce di quanto precede, essendo le ragioni di doglianza complessivamente avanzate dall'appellante da globalmente disattendere [v. supra, sub V.-VII.3.], occorre
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evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell sentenza impugnata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, al quale esclusivamente provvedersi in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623;
Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto)
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [considerando il valore della domanda, rimasto inalterato anche nel 2° grado di giudizio (€ 63.139,35)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e alla necessità di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014 [in ragione del carattere documentale della vertenza, dell'effettivo valore dell'affare (anche in rapporto all'ampiezza dello scaglione di riferimento, nonché al limitato differenziale fra il valore della vertenza e il suo limite inferiore), del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento];
(D) alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. da ultimo formulata dal difensore della parte appellata (cfr. pag. 19, ult. cpv., della comparsa conclusionale dell'appellata), come senz'altro ammissibile [trattandosi di richiesta di per sé non soggetta a specifici limiti preclusivi e pertanto pacificamente proponibile anche “in comparsa conclusionale”, anche considerando che “non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastarla”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070;
Cass. civ., 12/01/2006, n. 412; Cass. civ., 25/02/2002, n. 2736; Cass. civ., 17/02/1994, n.
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1526)] e alla quale poi procedersi sulla base della mera dichiarazione del difensore [di per sé pacificamene “sufficiente”, non sussistendo a tal riguardo, come noto, “alcun margine di sindacato” - non integrando del resto tale distrazione “una statuizione della sentenza in senso stretto”, non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”, bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro
(la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr., ex multis, Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un.,
26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n.
25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. n. 21070/2009, cit.)].
IX.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 999/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 559/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata il 7/06/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 703/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA, nei termini e per le ragioni in motivazione precisate, la sentenza appellata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata, spese liquidate in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge, e da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore
(avv. ZULLO), poiché dichiaratosi anticipatario;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 2 maggio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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