Articolo 1269 del Codice civile
Articolo 1268Articolo 1270
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19 aprile 1942
Art. 1269.

(Delegazione di pagamento).

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi puo' obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e' tenuto ad accettare l'incarico, ancorche' sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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