Ordinanza cautelare 12 luglio 2013
Decreto decisorio 25 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 25/08/2021, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/08/2021
N. 00481/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00898/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eurofidi Societa' Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vilma Aliberti, Renato Martorelli, con domicilio eletto presso lo studio FI RI in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo, 55/A;
contro
Camera di Commercio Industria Artigiananto e Agricoltura di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Corletto, con domicilio eletto presso il suo studio in San Vendemiano, via Friuli, 10;
per l'annullamento
dell'art. 3 del "Bando Confidi 2013 - Criteri e modalità per la concessione del contributo commerciale al fondo rischi degli Organismi di garanzia collettiva fidi" della CCIAA di Treviso;
e con i motivi aggiunti depositati il 13 novembre 2015 per l'annullamento della determina n. 77 del 13.08.2015del Dirigente del Settore Sviluppo Imprese della CCIAA di Treviso e della comunicazione del Segretario Generale della CCIAA di Treviso trasmessa in data 17.08.2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 27 giugno 2013;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 24 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO