Ordinanza 15 novembre 2024
Massime • 1
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, affermata la responsabilità professionale per negligente svolgimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alla costruzione di 11 autorimesse, delle quali era stata ordinata la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata vendita delle autorimesse in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si componeva detto danno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29486 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). 9. Sicché si è vieppiù fermamente e autorevolmente affermato che lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone pari a quello di mercato), deve essere allegato e, a fronte della specifica contestazione del convenuto, l’attore è chiamato a fornirne la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. SU 33645/2022 del 15/11/2022). 10. Ragionando alla stregua di quanto sin qui rappresentato dalla giurisprudenza, pertanto, va ritenuta infondata la censura di mancato riconoscimento del danno da lucro cessante in ragione dell’accertato inadempimento contrattuale, in assenza di allegazione delle circostanze da cui desumere, anche solo in via presuntiva, il concretarsi di tale forma di danno-evento, da valutare sulla base dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere da tale figura i mancati guadagni meramente ipotetici. A tal fine, pertanto, l’esito della CTU, non può valere come prova della sua effettiva sussistenza, in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si compone detto danno, né tantomeno può indurre il giudice del merito a esplorarne la effettiva consistenza. 11. Il ricorso incidentale è affidato a un motivo. IA Assicurazioni s.p.a. deduce la violazione, o falsa applicazione, dell’art. 1362 cod. civ., ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e l’inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione con cui la Corte d’Appello di Genova ha ritenuto 8 di 12 operante, nel caso di specie, la «condizion(e) particolar(e)» - «estensione» 1, lett. E) della «polizza Responsabilità Civile» n. 511994. Parte controricorrente deduce che l’interpretazione della polizza offerta dalla controparte assume che per l’attività normalmente svolta dal professionista non vi sia copertura, mentre tra le medesime parti sussiste un giudicato esterno relativamente a quanto versato a titolo di rimborso spese della sentenza non definitiva, sulla base della medesima polizza. (i) ai signori UC e EO OM € 33.187,73 (per le spese legali del primo e del secondo grado di giudizio ed esborsi); (ii) alla signora IN D’IC, in manleva degli Eredi OM e ai sensi dell’art. 1917 cod. civ., € 90.858,04 (per capitale, spese legali del primo e del secondo grado di giudizio ed esborsi). 12. Assume la ricorrente in via incidentale che la «condizion(e) particolar(e)» - «estension(e)» 1 lett. E), rubricata «danni patrimoniali», prevede quanto segue: «esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettista o direttore lavori, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione di ingegnere e architetto, la garanzia - ferme le esclusioni previste dalle «Norme» e dalle Condizioni Particolari di polizza - è estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi. Per perdite patrimoniali si intendono i pregiudizi economici, risarcibili ai sensi di polizza, non conseguenti a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali» 6 (art. 1E, p. 8, doc. 2 e All. F.: quindi non ci sarebbe una copertura per le perdite patrimoniali conseguenti ad attività di direttore lavori e progettista); - la «condizion(e) particolar(e)» - «estension(e)» 1 lett. A), rubricata «attività complementari», prevede che «l’assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento dell’attività di 9 di 12 consulenza, collaudo, ricerche catastali e quanto altro rientri nelle competenze professionali stabilite dalle legge e dai regolamenti relativi alla professione di Ingegnere/Architetto» (art. 1 E, p. 8, doc. 2 e All. F). Pertanto, l’interpretazione - in tesi - corretta sarebbe nel senso che la polizza coprirebbe solamente i danni involontariamente causati a terzi e ad attività complementari, non estendendosi all’attività di progettazione e di direzione lavori colposamente o dolosamente portata avanti nonostante la consapevolezza e la segnalazione alla proprietà e all’impresa dei difetti e difformità dell’opera rispetto al progetto presentato, come è avvenuto nel caso concreto. 13. Il motivo è inammissibile. 14. La Corte di merito, offrendo con motivazione ampia e diffusa una interpretazione delle clausole contrattuali, ha ritenuto che «esclusivamente per tali attività complementari (di cui alla lett. A) si prevede che siano risarcibili solo le perdite patrimoniali cagionate a terzi consistenti in “pregiudizi economici … non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti”» (di cui alla lett. E); mentre, per il resto, la polizza copre per 10 anni la attività di progettazione e direzione lavori. Ha ritenuto, quindi, che le mancate dimissioni dall’incarico da parte del professionista, una volta accortosi della errata esecuzione delle opere da parte dell’impresa, non erano dirette a provocare il danno, con condotta rilevante ai fini degli artt. 1900 e 1917 c.c. ma a eliminare o contenere le conseguenze dannose del proprio operato, anche mediante l’ottenimento di una concessione in sanatoria, come ammesso anche dalla compagnia assicuratrice nella comparsa di costituzione. Per tale motivo ha ritenuto che il professionista avesse diritto ad essere indennizzato dalla compagnia assicuratrice. 15. Il rilievo della ricorrente in via incidentale circa la corretta interpretazione da dare al contratto in tema di individuazione del 10 di 12 rischio assicurato non è idoneo a dimostrare il vizio dedotto nell’interpretazione del contratto. Sotto il profilo del denunciato errore di diritto, le allegazioni sono del tutto carenti e generiche e si limitano a offrire una diversa interpretazione del contratto, anziché riportarsi ai criteri ermeneutici in tesi violati. L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito. Di contro, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017). 16. Inoltre, va osservato come la motivazione resa su questo punto non si appalesa intrinsecamente contradittoria o apparente, in quanto l’analisi delle clausole contrattuali è stata effettuata con ampia motivazione e dovizia di argomenti sulla interpretazione letterale e sistematica da dare al contratto in rapporto all’evento (sinistro) per cui l’assicurato chiede l’indennizzo alla propria assicurazione. Secondo un indirizzo consolidato in tema di giusto processo, nel giudizio di legittimità neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un 11 di 12 vizio rilevante ai sensi della menzionata norma, ma è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass. SU 8053/2014). 17. Conclusivamente, la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. In ragione dell’esito finale del giudizio e degli alterni esiti del giudizio nei gradi di merito, compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 18. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 12 di 12 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 5/07/2024.