Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29486
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Ordinanza 15 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Terza Sezione Civile, con numero di registro generale 22959/2022. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: la ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova, che aveva accolto la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale nei confronti di un progettista, mentre la compagnia assicurativa ha contestato l'interpretazione della polizza di responsabilità civile, sostenendo che non coprisse i danni derivanti dall'attività di progettazione e direzione lavori.

Il giudice ha rigettato il ricorso principale, ritenendo inammissibile il primo motivo per mancanza di specificità e infondato il secondo, che lamentava la violazione dell'art. 1223 c.c. riguardo al risarcimento del danno per lucro cessante. La Corte ha sottolineato che il danno patrimoniale da lucro cessante richiede la prova della sua sussistenza, non potendo essere dedotto implicitamente dalla responsabilità contrattuale. Inoltre, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della compagnia assicurativa, ritenendo che la Corte d'Appello avesse correttamente interpretato le clausole contrattuali. La decisione finale ha comportato la compensazione delle spese legali tra le parti, evidenziando l'assenza di un chiaro vincitore nel contenzioso.

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Massime1

Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, affermata la responsabilità professionale per negligente svolgimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alla costruzione di 11 autorimesse, delle quali era stata ordinata la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata vendita delle autorimesse in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si componeva detto danno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29486
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29486
    Data del deposito : 15 novembre 2024

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