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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5510 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA TO Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott.ssa Maddalena Bassi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1742/2022 promossa da:
, in persona del Parte_1 curatore nominato, con l'avv. Pierangelo Artuso
Parte attrice contro
, con l'avv.to Mauro Meneghini Controparte_1
Parte convenuta
Avente ad oggetto: azione di responsabilità vs l'organo amministrativo ex art. 146 l. fall.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza depositate in data13 Maggio 2025:
“Nel merito:
1) accertare in capo alla sig.ra la responsabilità degli amministratori ex Controparte_1 artt. 146 L.F. e 2394 e 2394bis c.c. per i fatti di causa;
1 2) accertare i danni causati dalla sig.ra in euro 353.638,00 secondo quanto CP_1 stabilito dal ctu o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
3) condannare la sig.ra al pagamento a favore della curatela Controparte_1 [...]
dell'importo di euro 353.638,00 o in quello diverso ritenuto Parte_2 di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria sino al concreto soddisfo;
4) liquidare la misura delle spese legali del giudizio cautelare di sequestro conservativo
RG 8589/2021 del tribunale di Venezia (doc. 28 attoreo) e condannare la sig.ra
[...]
al relativo pagamento a favore della curatela di P.R. CP_1 Parte_2
, comprese le spese per la trascrizione del provvedimento di sequestro nel
[...] registro dei beni immobili e le altre occorse;
5) in ogni caso, con vittoria di spese dell'odierno giudizio di merito, col rimborso delle Con spese di CT (in corso di liquidazione da parte del ).
In via istruttoria.
Si richiamano i documenti sinora depositati agli atti e quelli acquisiti al procedimento in virtù di ordine di esibizione.
Si richiamano le richieste di prova testimoniali esposte nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. qui riportate integralmente:
1. vero che la sig.ra , per conto della Controparte_1 Parte_1
, svolgeva attività di carattere amministrativo, tra cui la predisposizione
[...] della prima nota, la tenuta della contabilità aziendale, la registrazione delle fatture di acquisto e di vendita?
2. vero che la sig.ra , per conto della Controparte_1 Parte_1
, si recava presso le sedi delle banche della società?
[...]
3. vero che la sig.ra , per conto della Controparte_1 Parte_1
, si occupava di firmare gli assegni e di eseguire i bonifici per i fornitori?
[...]
4. vero che la sig.ra , per conto della Controparte_1 Parte_1
, si occupava di pagare le tasse e le imposte?
[...]
5. vero che la sig.ra , per conto della Controparte_1 Parte_1
, si occupava di pagare i contributi e le retribuzioni dei dipendenti?
[...]
2
6. vero che la sig.ra , per conto della Controparte_1 Parte_1
, si incontrava col dott. commercialista della
[...] Persona_1 società?
7. vero che i progetti di bilancio degli esercizi sociali 2015 e 2016 della
[...]
vennero redatti dalla sig.ra ? Parte_1 Controparte_1
8. vero che i progetti di bilancio degli esercizi sociali 2015 e 2016 della
[...]
vennero sottoscritti dalla sig.ra ? Parte_1 Controparte_1
9. vero che le registrazioni presenti nel libro giornale degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 della società sono state eseguite dalla sig.ra Parte_1
? Controparte_1
10. vero che le registrazioni presenti nei partitari clienti/fornitori degli anni 2015, 2016,
2017 e 2018 della società sono state eseguite Parte_1 dalla sig.ra ? Controparte_1
11. vero che le registrazioni presenti nei partitari “crediti diversi” degli anni 2015, 2016,
2017 e 2018 della società sono state eseguite Parte_1 dalla sig.ra ? Controparte_1
12. vero che le registrazioni presenti del conto di mastro “crediti diversi” degli anni dal
2015 al 2018 compresi, esposte in atto di citazione, che le viene rammostrato, sono relative
a spese inerenti alla attività di impresa della società Pt_1 Parte_1
?
[...]
Su tutti i capitoli, si indicano a testimoni, con possibilità di esibir loro la documentazione richiamata, la sig.ra (ex impiegata amministrativa della società fallita) ed il Testimone_1 sig. (ex commercialista della società fallita). Persona_1
Sugli eventuali capitoli ammessi per la Controparte, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testimoni già indicati a prova diretta”.
Conclusione per parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta del 22 giugno 2022:
“respingersi allo stato le domande di parte attrice tutte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La società avente ad oggetto “l'attività di scavi, sbiancamento Parte_1 terreni, costruzioni, manutenzioni ed asfaltatura di strade, piazzali e fognature, opere di bonifica di terreni, di torrenti e lavori edili in genere ed ogni attività affine, inerente e conseguente” è stata costituita in data 19 novembre 2002 con capitale sociale di nominali
Euro 11.000,00 e dichiarata fallita in data 24 gennaio 2019 dal Tribunale di Vicenza su istanza della medesima A.U..
Prima del Fallimento, la compagine sociale risultava composta dall'unica socia, sig.ra
[...]
, la quale ha ricoperto la carica di amministratrice unica sino alla data del CP_1
Fallimento.
La Curatela, debitamente autorizzata dal Giudice delegato con decreto del 4 dicembre 2020, ha promosso con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , Controparte_1 azione di responsabilità ex artt. 146 L.F., 2394 e 2394 bis c.c., assumendo che l'ex amministratrice avrebbe violato i doveri imposti dalla legge, mediante il compimento di plurime condotte illecite, riconducibili ad i) atti distrattivi del patrimonio sociale, nonché ii) prosecuzione nella gestione non meramente conservativa anche dopo l'integrale (celata) erosione del capitale sociale, e da ultimo iii) mancata consegna al Curatore della cassa contanti per Euro 7.810,30 presenti alla data del Fallimento.
Il giudizio di merito veniva anticipato dal procedimento cautelare per sequestro conservativo ante causam ex art. 671 c.p.c. iscritto al n. R.G. 8589/2021 dell'intestato
Tribunale, definito con ordinanza di accoglimento del 20 gennaio 2022, che autorizzava il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti a carico della convenuta fino all'importo di Euro 300.000,00, stabilendo termini di legge per l'introduzione dell'odierno giudizio di merito.
A fondamento dell'azione, la Curatela ha allegato che, seguito dell'esame dei libri e scritture contabili e della documentazione bancaria ottenuta dalla società, sarebbero emersi ripetuti prelievi di denaro dalle casse sociali negli anni dal 2015 al 2018, del complessivo importo di Euro 265.544,20, effettuati mediante prelievi di contante o giroconti o mediante pagamento di spese personali della sig.ra . Precisava, altresì, che le operazioni CP_1 suddette erano indebitamente contabilizzate mediante l'utilizzo del conto numero 2.14.001 denominato “crediti diversi”. Deduceva poi la falsa rappresentazione dei fatti sociali nelle poste patrimoniali di bilancio relativamente agli esercizi 2015 e 2016, precisando che:
4 - la falsa natura di credito, attribuita ai prelievi, avrebbe permesso, alla fine degli esercizi
2015 e 2016, lo storno del conto mediante compensazione (illegittima) con conti di debito;
- una corretta e veritiera rappresentazione contabile delle suddette perdite (recte: sottrazioni patrimoniali ad opera dell'amministratrice unica) avrebbe comportato de facto la completa erosione del capitale sociale già nell'esercizio 2015.
L'erosione integrale del capitale sociale si sarebbe verificata già alla data del 31 dicembre
2015; nondimeno, l'organo amministrativo, anziché convocare l'assemblea per l'assunzione dei provvedimenti di legge, avrebbe proseguito l'esercizio dell'attività caratteristica di impresa, così violando il disposto degli artt. 2485 e 2486 c.c., ai sensi dei quali gli amministratori, nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento della società, devono procedere agli adempimenti previsti dall'art. 2485 c.c. e s.s. e continuare a gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Allegava, quindi, che la perdita patrimoniale si sarebbe aggravata ulteriormente negli anni, con un incremento delle obbligazioni contributive e oneri previdenziali e/o fiscali, con le relative sanzioni e interessi maturati dal 31 dicembre 2015 in poi per complessivi Euro
137.524,14.
La Curatela contestava, inoltre, quale ulteriore condotta di mala gestio l'omessa consegna al Curatore da parte dell'ex amministratrice unica della cassa contanti per un ammontare di
Euro 7.810,30 come risultante alla data di in base alla situazione contabile al 31 Parte_1 dicembre 2018.
Quantificava, pertanto, il danno arrecato alla società e alla massa dei creditori sociali nel complessivo importo di Euro 410.878,64 ovvero nella minore o maggiore somma da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, asserendo che:
- non avrebbe mai rivestito un ruolo sostanziale nell'amministrazione societaria e a fortiori nella gestione della contabilità aziendale;
- il vero amministratore di fatto sarebbe stato il sig. quale unico Persona_2 responsabile degli eventuali ammanchi nonché fautore di molteplici condotte illecite ai danni della stessa e della società; CP_1
5 - le querele presentate nei confronti del confermerebbero la sottrazione di tutti o Per_2 quasi i beni strumentali per l'attività società da parte di costui;
- la Curatela avrebbe fornito una rappresentazione inveritiera e poco obiettiva delle scritture contabili omettendo di menzionare fatti rilevanti;
- la convenuta avrebbe, infatti, ottenuto un finanziamento (taciuto nella rappresentazione attorea) dalla Banca Popolare di Marostica (ora Volskbank) di Euro 200.000,00 e girato poi interamente tale somma alla società.
Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con prova per
C.T.U. tecnico-contabile sul seguente quesito: “letti gli atti e i documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna, con facoltà di accesso presso i pubblici uffici, accerti il ctu quali prelievi, bonifici, versamenti di assegni, pagamenti con carte di credito intestate alla società, tra quelli allegati da parte attrice in atto di citazione, siano stati posti in essere dalla convenuta per finalità personali o extrasociali e ne quantifichi il complessivo importo;
provveda il CTU a determinare il momento in cui si è verificata
l'integrale perdita del capitale sociale, operando le rettifiche ritenute necessarie e corrette alla luce delle allegazioni e rettifiche proposte da parte attrice in atto di citazione;
individui, secondo il c.d. criterio dei netti patrimoniali, previa riclassificazione dei bilanci
a valori liquidatori, l'ammontare del danno patito dalla Società fallita e dai creditori sociali per effetto della prosecuzione dell'attività di impresa in prospettiva di continuità nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società, detratti i costi sostenuti
e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino alla dichiarazione di fallimento”.
In data 6 marzo 2024, il Giudice disponeva la riapertura delle operazioni peritali a seguito dei rilievi attorei;
venivano chiesti chiarimenti al Ctu in ordine alla qualificazione dei prelievi nell'esercizio di rilevazione come “crediti diversi”, poi svalutati nell'esercizio successivo, sul presupposto che i prelievi in esame costituiscono atti distrattivi e come tali dovrebbero comportare la riduzione del patrimonio netto nell'anno stesso in cui si verificano
Chiusa la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, alla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato.
* * *
6 Le domande di parte attrice sono fondate per i motivi che si espongono.
Parte attrice ha agito ai sensi degli artt. 146 L.F., 2394, 2394 bis, 2486 c.c., ascrivendo due illeciti gestori all'ex amministratrice unica : il primo per aver compiuto atti Controparte_1 distrattivi del patrimonio sociale tramite ripetuti prelievi dalle casse sociali per finalità personali/extra-sociali eseguiti tra gli anni 2015 al 2018; il secondo per aver proseguito l'attività sociale nonostante la (celata) perdita di capitale e il conseguente aggravio del dissesto del patrimonio della società.
***
L'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé, in un'unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394
c.c., di talché la curatela attrice ha la possibilità di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni, sul piano del riparto dell'onere della prova e dei limiti al risarcimento del danno
(art. 1225 c.c.)
Stante la natura anche contrattuale dell'azione ex art. 146 l. fall, la Curatela deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori dei loro doveri di legge e statutari e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. Civ. SS.UU. n. 9100/2015; n.
17441/2016; n. 2975/2020; nonché Tribunale di Venezia, Sez. spec. Impresa, 26 Giugno
2024, n. 1999).
Venendo al merito della controversia, occorre ora indagare le singole condotte contestate dalla Curatela.
***
Sulla distrazione di somme dalla casse contabili per fini extra-sociali
Il Fallimento attore ha dato adeguata prova dei singoli pagamenti e prelevamenti eseguiti nel periodo in cui la convenuta risultava in carica quale amministratrice unica (cfr. docc.
4,5,6,7,8,9,10,11); dal canto suo, la convenuta non ha in alcun modo contestato la sussistenza di detti prelevamenti e pagamenti. ma si è limitata ad addurre genericamente l'inattendibilità della documentazione contabile in possesso della Curatela.
7 Non rileva nemmeno quanto affermato dalla in merito alla sua estraneità ai fatti di CP_1 causa, a suo dire imputabili in via esclusiva alla responsabilità di altri soggetti (sig. Per_2
ovvero al commercialista dott. e alla sua asserita totale ignoranza
[...] Persona_1 delle annotazioni contenute nei libri contabili della società ed in particolare dell'esistenza del “conto crediti diversi”.
Lamentava la che il fosse amministratore di fatto, responsabile delle CP_1 Per_2 plurime condotte illecite a lei ascritte ma, in primo luogo, non forniva alcuna prova della ritenuta funzione gestoria in capo a costui.
Ma se anche vi fosse prova che i prelievi indebiti sono stati effettuati dal , ciò non Per_2 esimerebbe da responsabilità l'odierna convenuta.
Ed invero, l'accettazione dell'incarico di amministratore comporta l'assunzione di un generale dovere di vigilanza sull'andamento della società e di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose all'andamento della società; di conseguenza, l'inerzia dell'amministratore di diritto e la circostanza che lo stesso abbia omesso le attività, anche di controllo, dovute in ragione dell'assunzione del mandato gestorio, vale di per sè a fondare la responsabilità anche per eventuali sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da eventuali terzi senza l'opposizione del soggetto che, per legge, è gravato del dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all'attività d'impresa (Trib. Roma 18 aprile
2023, 15.6.2023, Trib. Mi 7 aprile 2023).
In ogni caso, l'amministratore unico della sin dalla costituzione della società, è Pt_1 gravato dall'obbligo legale di vigilare sulla gestione amministrativa e contabile dell'ente. A fortiori, con particolare riferimento alla gestione della cassa sociale, è onere dell'amministratore quello di giustificare tutte le uscite e il saldo finale, nonché di condurre ogni accertamento secondo coerenza economica circa la il regolare assetto della contabilità sociale (cfr. Trib. Milano, 5 settembre 2019, n. 7988).
Dato atto dell'effettiva esistenza delle fuoruscite dalle casse sociali, spettava alla convenuta fornire la prova che i pagamenti e prelevamenti in questione siano stati eseguiti nell'effettivo interesse della società.
Tale profilo – sotto il profilo tecnico-contabile – è stato oggetto degli accertamenti compendiati nelle relazioni depositate in atti dal CTU, dott. . Persona_3
8 Nella propria relazione il CTU incaricato ha esaminato compiutamente le risultanze della documentazione contabile e bancaria disponibile in atti, rielaborando tutti i movimenti contabili individuati da parte attrice dal 2015 al 2018 e parimenti classificando le varie tipologie di operazioni al fine di consentire un esame organico delle stesse.
Nello specifico, il C.T.U. ha condivisibilmente chiarito che “la rilevazione di “pagamenti”
o “presunti costi” in un conto di “credito” (nello specifico il conto “crediti diversi”) rappresenta di per sé un elemento di anomalia” in quanto “tale modalità di contabilizzazione lascia, infatti, presupporre che le uscite di volta in volta rilevate in contabilità rappresentino, in realtà, “crediti da rimborsare””. Ha poi qualificato, sulla base delle verifiche “incrociate” effettuate, associando i movimenti contabili censurati alle uscite di banca o ai pagamenti con carta credito, secondo le seguenti categorie: i) movimenti “non qualificabili” (per complessivi Euro 16.264,00) “quelli per i quali non è stato possibile verificare, sulla base degli estratti conto bancari e degli estratti conto carte di credito la natura dell'operazione (ovvero non è stato possibile identificare il beneficiario ed è assente una descrizione dell'operazione sulla base della documentazione disponibile)”; ii) “prelievi solo potenziali” (per complessivi Euro 42.338,00) in relazione a
“quelle voci che, sulla base della contabilità sono state ricostruite e agganciate a specifici destinatari e voci di spesa”; iii) “probabili prelievi” (per complessivi Euro 206.942,00)
“movimenti che non sono in alcun modo giustificabili”.
Quanto al punto ii), risulta dalle indagini condotte che la voce più rilevante di tale categoria fosse rappresentata dai presunti compensi amministratore erogati nel periodo 2015 – 2018.
Non risultano tuttavia prodotte in atti le delibere assembleari del periodo interessato che diano contezza dell'eventuale compenso determinato dall'assemblea in favore dell'amministratore.
A tal riguardo, non può ritenersi assolto l'onere probatorio (e di allegazione) posto a carico della , la quale non ha addotto alcun elemento volto a confutare la natura CP_1 personale/extrasociale delle finalità cui sarebbero stati preordinati i prelievi in questione.
Tanto considerato, il Collegio ritiene di dover qualificare tutti i movimenti contabili classificati dal CTU meri prelievi ingiustificati.
***
9 Sull'illegittima prosecuzione dell'attività sociale in ottica di continuità aziendale anziché meramente conservativa nonostante la perdita del capitale sociale a far data dal 31 dicembre 2015 e sulla quantificazione del danno
Il contesta – sulla base delle operazioni e dei giroconti rilevati nel conto “crediti Parte_1 diversi” – anche l'intervenuta perdita del capitale “almeno a partire dall'esercizio 2015” e parimenti la prosecuzione dell'attività di impresa in ottica non meramente conservativa.
Evidenzia, in particolare, come l'illegittima prosecuzione dell'attività aziendale, abbia generato un danno di Euro 137.524,14, importo determinato in misura pari ai maggiori oneri e passività erariali e previdenziali maturati successivamente alla data di presunta perdita del capitale sociale (produceva all'uopo le domande di insinuazione al passivo dell'Erario sub docc. 22 e 26 dell'atto di citazione).
In punto di diritto, deve essere ricordato che “Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha
l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci,
e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari” (Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2024, n.8069). Nel caso di specie “il danno alla società è dovuto al fatto che l'amministratore ha proseguito illegittimamente l'attività economica della società così determinando il verificarsi dei presupposti per l'insorgere dei debiti fiscali poi non onorati” (v. ex multis Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, 8 Marzo 2024; Tribunale di
Milano, Sez. spec. Impresa, 14 luglio 2022; Tribunale di Firenze, Sez. spec. Impresa, 10
Febbraio 2023; Tribunale di Catanzaro, Sez. spec. Impresa, 3 Luglio 2024; Tribunale di
Napoli, Sez. spec. Impresa, 8 Agosto 2022).
10 Quanto al momento in cui si è verificata la perdita di capitale, vanno interamente accolte le conclusioni del CTU esplicate in sede di relazione peritale integrativa.
In tale relazione, depositata il 13 maggio 2024, il CTU ha correttamente collocato la data di perdita del capitale sociale al 31 dicembre 2015 e provveduto a rettificare i movimenti contabili qualificabili come “prelievi” (Euro 34.609,00 per il 2015) nell'esercizio in cui sono sorti, portandoli a decremento dell'attivo.
La CTU espletata ha quantificato secondo il criterio dei netti patrimoniali i danni subiti a causa delle condotte dell'organo gestorio, quanto all'aggravamento del dissesto assumendo, quale nuova data di riferimento del patrimonio netto inziale (“PN1”), per l'appunto il 31 dicembre 2015. Il noto “criterio dei netti patrimoniali o dell'aggravamento del dissesto” consiste nella misurazione della differenza tra il patrimonio netto (PN1) della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi del verificarsi della causa di scioglimento della stessa (T1) ed il patrimonio netto della società (PN2) al momento della messa in liquidazione o della sentenza dichiarativa di fallimento, se non preceduta da fase di liquidazione (T2); tale criterio è utilizzabile in presenza di situazioni di prosecuzione dell'attività di impresa – per sua natura complessa e dinamica - per un periodo di tempo considerevole, con conseguente difficoltà di ricostruire ex post e quindi allegare le singole operazioni non conservative e di collegare ad esse un danno al netto dell'eventuale ricavo.
Il CTU ha provveduto a rettificare i movimenti contabili qualificabili come “prelievi” (euro
34.609 per il 2015) nell'esercizio in cui sono sorti, anticipando al 2015, rispetto alla prima relazione, il momento in cui risulta verificata la perdita del capitale.
Ha poi individuato il patrimonio netto finale (PN2) sulla base della situazione al 31 dicembre 2018 (doc. 20 di parte attrice – Situazione – bilancio contabile alla data del
). Parte_1
Il CTU ha poi correttamente individuato, “al fine di procedere alla omogenizzazione in ottica liquidatoria dei valori di PN1 e PN2, quali rettifiche di liquidazione, la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali, la rilevazione a patrimonio netto dei finanziamenti soci, la rettifica delle giacenze di cassa (rettifica operata solo per il 2018, alla luce della contestazione specifica formulata dal ) e l'adeguamento dell'ammontare delle Parte_1 passività erariali e previdenziali” (cfr. pag. 6 Relazione integrativa).
11 Occorre poi osservare che il danno determinato con il criterio della differenza tra i netti patrimoniali è comprensivo del danno derivante dai prelievi posti in essere nel periodo in cui la società si trovava in una situazione che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a metterla in liquidazione. Ciò perché attraverso il criterio della differenza tra i netti patrimoniali viene liquidato il danno che deriva dall'attività amministrativa complessivamente considerata, comprese le singole condotte oggetto di addebiti puntuali, come nel caso di specie è la distrazione di somme dalle casse sociali da parte dell'amministratrice unica.
Al fine di evitare ogni illegittima duplicazione del risarcimento riconosciuto alla società e alla massa dei creditori sociali lesi dalle condotte di mala gestio allegate e accertate in capo all'ex amministratrice unica, il danno viene quantificato nella sommatoria del danno da prelievi effettuati nel 2015 (ossia prima della perdita del capitale sociale) e del danno da differenza dei netti patrimoniali per complessivi Euro 353.638,00.
***
Le spese di lite del presente giudizio e le spese relative al procedimento cautelare rubricato al n. 8589/2021 R.G. seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dello scaglione compreso tra Euro 260.000,00 ed Euro 520.000,00, di cui al
D.M. n. 55/2014.
Il compenso al Ctu, liquidato con decreto 5.6.2024, viene posto in via definitiva a carico di parte convenuta, così come il compenso del CT attoreo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa così provvede:
- Accerta la responsabilità di nella sua qualità di Amministratrice Unica di Controparte_1
PR Parte_1
- Condanna la sig.ra a versare l'importo di Euro 353.638,00 oltre a Controparte_1 rivalutazione dalla data del dovuto al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sula somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data del dovuto alla data di pubblicazione del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
12 - condanna a rifondere, in favore del , le spese di lite della causa Controparte_1 Parte_1 di merito e cautelare, che liquida in Euro 4.295,08 per esborsi, € 5.170,38 per compenso al
Ctp attoreo ed Euro 30.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
- Pone a definitivo carico di le spese di CTU, già liquidate in corso di Controparte_1 causa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA TO
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Chiara Campagner
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