(Inderogabilita' delle norme sulla prescrizione).
E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
(massima n. 1) In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di "facere", che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.
Leggi di più…(massima n. 1) Il "pactum de non petendo" non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 cod. civ., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso. (Nella specie le parti del contratto di compravendita di un immobile avevano pattuito che l'acquirente avrebbe manlevato parte venditrice da ogni spesa, salvo quanto relativo ad una controversia riguardante lo stesso immobile già oggetto di locazione tra le stesse. […]
Leggi di più…[…] Pertanto, dato anche il carattere inderogabile della disciplina della prescrizione, reso palese dall'art. 2936 cc, a mente del quale è nullo ogni patto diretto a modificarla, deve ritenersi imprescindibile presupposto di una diversa opzione esegetico-applicativa un'espressa previsione normativa derogatoria del divieto del rilievo d'ufficio della prescrizione. […]
Leggi di più…[…] In conclusione, per le spiegate ragioni, è utile sottolineare come le norme, in relazione alla prescrizione, sono per diritto pubblico, inderogabili (art.2936 c.c.) vista la necessità di assicurare la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici. […]
Leggi di più…[…] Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale (così S.U. n. 19702/12; conforme, n. 14005/17; v. anche sulla prima parte, per cui l'obbligo di eliminare i vizi, ove non estingua gli obblighi di garanzia in base ad uno specifico accordo novativo, si affianca a questi ultimi, S.U. n. 13294/05). […]
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