TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/09/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
NN. 2157/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2157/ 2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
18/01/1999 e residente a Francofonte in via Firenze s.n.c., elettivamente domiciliata in
LENTINI, VIA LIBERTA' N. 51, presso lo studio dell'avv. ROSSANA FANGANO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/05/1992 e residente a [...], elettivamente domiciliato in
CALTAGIRONE, VIA GIOVANNI PASCOLI N. 6, presso lo studio dell'avv. LO FARO
FILIPPO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 9.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 17/06/2024 chiedeva la modifica del Parte_1 provvedimento n. 381/2024 emesso da questo Tribunale in data 5.4.2024 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2949/2023 R.G., concernente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla LI minore , nata dalla relazione Persona_1 intrattenuta more uxorio con il 5.2.2022, nonché il diritto e dovere Controparte_1 di mantenerla.
In particolare, la ricorrente rappresentava di aver trovato un'occupazione lavorativa presso il supermercato Mega Marghera sito in Venezia e, pertanto, chiedeva di essere autorizzata a trasferirsi a Venezia insieme alla LI minore, collocata presso la stessa con provvedimento emesso da questo Tribunale nel procedimento civile iscritto al 1788/2022
V.G. (poi modificato in relazione alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno con il succitato decreto n. 381/2024 del Tribunale di Siracusa), nonché di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno.
Con comparsa depositata in data 31.1.2025 si costituiva in giudizio CP_1
rappresentando che la ricorrente dal mese di agosto 2024 si era già trasferita a
[...]
Venezia e, pertanto, chiedeva di ordinare il rientro della sig.ra e della LI Pt_1 minore a Francofonte o in zone limitrofe o, in subordine, di disporre il collocamento della minore presso sé stesso, con regolamentazione del diritto di visita della madre e obbligo a carico di quest'ultima di contribuire al mantenimento della LI nella misura mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
A sostegno di dette domande deduceva che il trasferimento di a Venezia Parte_1 non era dettato da ragioni di carattere economico ma sentimentali, avendo la stessa intrapreso una relazione con altra donna (che, per l'appunto, vive a Venezia), altresì che la stessa si era trasferita senza informalo preventivamente e violando il suo diritto di visita.
All'udienza del 16.9.2025 i difensori delle parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia nel senso di confermare quanto già statuito con il provvedimento n. 381/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa nel pagina 2 di 4 procedimento iscritto al n. 2949/2023 R.G., e precisamente chiedevano la ratifica delle condizioni di seguito indicate:
A) le visite del padre (TA AN) alla LI (TA LD ) potranno Per_1 avvenire secondo liberi accordi tra le parti, previo preavviso da parte del padre anche in via informale, per le vie brevi;
B) in mancanza di accordo, le viste avverranno, senza la necessaria presenza della madre, ogni settimana, il mercoledì e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 19,00, con esclusione, pertanto, del pernottamento;
C) a far data dal mese di settembre 2024, la piccola frequenterà la scuola Per_1 dell'infanzia e pertanto gli orari di visita nella giornata del mercoledì dovranno essere modificati e/o adeguati alle esigenze della piccola sempre su accordo dei genitori, in mancanza il Sig. potrà tenere con sé la piccola dalle ore 16:00 alle ore 20:00; CP_1
C) confermando, per il resto, il provvedimento già pronunciato dal Tribunale di Siracusa nel suindicato giudizio civile n. 1788/2022 R.G.V.G.;
D) spese legali compensate da liquidare nel rispetto della normativa sul patrocinio a spese dello Stato e, comunque, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale”.
Alla predetta udienza, il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti
(visto del 9.12.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla LI minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
pagina 3 di 4 Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2157/2024
R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato, da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 25.09.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2157/ 2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
18/01/1999 e residente a Francofonte in via Firenze s.n.c., elettivamente domiciliata in
LENTINI, VIA LIBERTA' N. 51, presso lo studio dell'avv. ROSSANA FANGANO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/05/1992 e residente a [...], elettivamente domiciliato in
CALTAGIRONE, VIA GIOVANNI PASCOLI N. 6, presso lo studio dell'avv. LO FARO
FILIPPO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 9.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 17/06/2024 chiedeva la modifica del Parte_1 provvedimento n. 381/2024 emesso da questo Tribunale in data 5.4.2024 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2949/2023 R.G., concernente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla LI minore , nata dalla relazione Persona_1 intrattenuta more uxorio con il 5.2.2022, nonché il diritto e dovere Controparte_1 di mantenerla.
In particolare, la ricorrente rappresentava di aver trovato un'occupazione lavorativa presso il supermercato Mega Marghera sito in Venezia e, pertanto, chiedeva di essere autorizzata a trasferirsi a Venezia insieme alla LI minore, collocata presso la stessa con provvedimento emesso da questo Tribunale nel procedimento civile iscritto al 1788/2022
V.G. (poi modificato in relazione alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno con il succitato decreto n. 381/2024 del Tribunale di Siracusa), nonché di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno.
Con comparsa depositata in data 31.1.2025 si costituiva in giudizio CP_1
rappresentando che la ricorrente dal mese di agosto 2024 si era già trasferita a
[...]
Venezia e, pertanto, chiedeva di ordinare il rientro della sig.ra e della LI Pt_1 minore a Francofonte o in zone limitrofe o, in subordine, di disporre il collocamento della minore presso sé stesso, con regolamentazione del diritto di visita della madre e obbligo a carico di quest'ultima di contribuire al mantenimento della LI nella misura mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
A sostegno di dette domande deduceva che il trasferimento di a Venezia Parte_1 non era dettato da ragioni di carattere economico ma sentimentali, avendo la stessa intrapreso una relazione con altra donna (che, per l'appunto, vive a Venezia), altresì che la stessa si era trasferita senza informalo preventivamente e violando il suo diritto di visita.
All'udienza del 16.9.2025 i difensori delle parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia nel senso di confermare quanto già statuito con il provvedimento n. 381/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa nel pagina 2 di 4 procedimento iscritto al n. 2949/2023 R.G., e precisamente chiedevano la ratifica delle condizioni di seguito indicate:
A) le visite del padre (TA AN) alla LI (TA LD ) potranno Per_1 avvenire secondo liberi accordi tra le parti, previo preavviso da parte del padre anche in via informale, per le vie brevi;
B) in mancanza di accordo, le viste avverranno, senza la necessaria presenza della madre, ogni settimana, il mercoledì e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 19,00, con esclusione, pertanto, del pernottamento;
C) a far data dal mese di settembre 2024, la piccola frequenterà la scuola Per_1 dell'infanzia e pertanto gli orari di visita nella giornata del mercoledì dovranno essere modificati e/o adeguati alle esigenze della piccola sempre su accordo dei genitori, in mancanza il Sig. potrà tenere con sé la piccola dalle ore 16:00 alle ore 20:00; CP_1
C) confermando, per il resto, il provvedimento già pronunciato dal Tribunale di Siracusa nel suindicato giudizio civile n. 1788/2022 R.G.V.G.;
D) spese legali compensate da liquidare nel rispetto della normativa sul patrocinio a spese dello Stato e, comunque, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale”.
Alla predetta udienza, il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti
(visto del 9.12.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla LI minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
pagina 3 di 4 Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2157/2024
R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato, da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 25.09.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4