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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2917/2022 promossa da:
(C.F. ) con il AR C.F._1
patrocinio dell'avv. RUBERT LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ZUCCHIATTI MARCO e dell'avv. LUDOVICA SILEI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale (addebito, mantenimento della prole, assegno di mantenimento a favore del coniuge ai sensi dell'art. 156 c.c.)
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 18 ottobre 2025 e cioè
Per parte ricorrente “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi AR
e con addebito alla moglie IG.ra per i motivi
[...] CP_1 CP_1
in fatto e diritto esposti in atti, alle seguenti: CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno
separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale viene assegnata alla
Cont signora 3) mantenimento diretto dei figli nel tempo in cui ciascun genitore li ha
con sé, mantenimento ordinario dei figli presso le sedi universitarie 100% a carico
della madre. 4) spese straordinarie 75 % a carico della madre e 25% a carico del padre
come individuate e regolate dal Protocollo di intesa Avvocati e Magistrati adottato dal
Cont Tribunale di Pordenone. 5) La IGnora corrisponderà al IGnor AR
, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, in via
[...]
anticipata, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di €
10.000,00 o la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, somma rivalutabile
Cont ogni anno in base agli indici ISTAT se positivi. 6) La sig.ra percepirà l'assegno
unico per i figli. In via istruttoria: come da II^ e III^ memoria ex art.183 c. 6 c.p.c.in
atti e da note scritte in sostituzione dell'udienza del 05.04.2024. Spese di lite rifuse.”
Per parte resistente: “- preso atto dell'intervenuta sentenza di pronuncia di
separazione personale - n. 47/2024 dd. 24.01.2024 e notificata il 26.01.2024 - tra
e passata in giudicato il 27.07.2024 come CP_1 AR
certificato dal Tribunale di Pordenone;
- preliminarmente: rigettarsi la richiesta di
addebito, formulata dal ricorrente in sede di memoria integrativa, perché infondata in
fatto e in diritto;
- nel merito: 1.- la casa coniugale con tutti gli arredi definitivamente
assegnata alla signora proprietaria;
e CP_1 AR Parte_2
maggiorenni non autosufficienti (entrambi studenti universitari), hanno dichiarano
che intendono continuare a vivere in quella che è la loro casa familiare con la madre;
2.- i figli, rispettivamente di 21 e 19 anni, vedranno e frequenteranno il padre in
Cont autonomia secondo le loro decisioni e i loro impegni;
3.- la signora si farà carico
2 del mantenimento ordinario dei figli e che risiedono e Parte_2 AR
Cont vivono con lei, al 100%; aderendo alle conclusioni del ricorrente la signora si farà
carico delle spese straordinarie dei figli, previste dal Protocollo in uso, al 100%; 4.-
rigettarsi la richiesta di contributo al mantenimento avanzata da AR
anche considerando il comportamento inerte, tutt'ora in essere, nella
[...]
ricerca di una attività lavorativa e l'accollo da parte della resistente dell'integrale
mantenimento dei figli, la cui quota di competenza del padre costituirebbe una forma
di compensazione alla eventuale previsione di un residuale contributo al suo
mantenimento; 5.- rigettarsi qualsiasi altra richiesta formulata da controparte;
6.-
spese di lite integralmente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 47/2024, pubblicata il 26 gennaio 2024, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue:
- il marito chiede l'addebito della separazione alla moglie, sostenendo che l'unione coniugale sarebbe entrata in crisi per la relazione extraconiugale della moglie con altro uomo, scoperta nel 2019, e per successivo comportamento denigratorio, aggressivo e violativo degli obblighi di assistenza materiale, perpetrato dalla moglie ai danni del marito;
la moglie ha contestato tali circostanze, sostenendo che la crisi matrimoniale sarebbe maturata da tempo, per la reticenza del marito a partecipare attivamente ai
3 bisogni della famiglia;
- dall'unione delle parti sono nati a Pordenone il Persona_1
05.05.2003, e a Pordenone, il 20.07.2005; Persona_2
entrambi i figli sono maggiorenni, ma non autonomi economicamente, in quanto studenti universitari;
sono, pertanto, superate le questioni relative all'affido del figlio essendo sopraggiunta la maggiore età AR
in corso di causa, mentre permane controversia sulla corresponsione del mantenimento ordinario e sulle spese straordinarie, eccezion fatta per quelle universitarie, rispetto alle quali entrambi i coniugi concludono affinché siano sostenute interamente dalla moglie;
- non vi è più contendere sull'assegnazione della casa familiare, sita in
Pordenone, Via Riccardo Selvatico n. 19, in quanto entrambe le parti concludono per l'assegnazione alla moglie, proprietaria esclusiva, affinché
vi abiti con i figli maggiorenni;
- il marito chiede di beneficiare di un assegno di mantenimento pari ad euro
10.000,00 mensili, mentre la moglie non ne ritiene sussistenti i presupposti,
evidenziando l'inerzia del marito nella ricerca di un'attività lavorativa.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto
4 coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del
05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, per quanto concerne la relazione extraconiugale che la moglie avrebbe intrattenuto, non può sostenersi che la stessa sia stata di per sé
la sola causa che abbia inciso sul venire meno dell'affectio coniugalis. Infatti, è
lo stesso marito ricorrente a dichiarare in atti che dopo tale scoperta, avvenuta
Nel 2019, vi era stato un chiarimento tra i coniugi, a seguito del pentimento della moglie, e il superamento di tale momento, con la conseguenza che non può accertarsi, stando alle dichiarazioni della stessa parte ricorrente,
l'incidenza di tale relazione sul rapporto tra i coniugi, che pare essere stato recuperato. Per quanto concerne, invece, i fatti allegati e avvenuti nel 2022 – e cioè l'assunzione da parte delle moglie di condotte aggressive e denigratorie nei confronti del marito, dopo che egli aveva scoperto alcuni documenti che attestavano la permanenza di contatti con l'amante – gli stessi, quand'anche fossero stati dimostrati per mezzo delle prove testimoniali richieste da parte ricorrente, non avrebbero di per sé provato il nesso di causalità tra tali contegni e l'innescarsi della crisi. I capitoli di prova testimoniale di cui alla seconda memoria istruttoria, infatti, appaiono del tutto irrilevanti ai fini del decidere (i capp. da 1 a 22 vertono, infatti, su circostanze volte a dimostrare il ruolo del marito nella gestione della casa, nella vita familiare e
5 nell'accudimento dei figli, i capp. da 23 a 27 vertono su circostanze volte a dimostrare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i capp. da 28 a
33 vertono, infine, sul tradimento e sulle condotte aggressive della moglie, ma senza alcun riferimento a circostanze volte a dimostrare la preesistenza di un matrimonio felice del tutto sovvertito dai comportamenti menzionati. Questi
ultimi, dalle allegazioni incomplete di parte ricorrente e dalle contestazioni di parte resistente, appaiono piuttosto l'epilogo di un rapporto coniugale ormai in crisi da tempo.
Per tali ragioni, la domanda di addebito non può ritenersi sufficientemente dimostrata e sarà, pertanto, rigettata.
2.2. Assegnazione della casa coniugale.
Superate le questioni relative all'affido del secondo figlio, nelle more del procedimento divenuto maggiorenne, va confermata, in assenza di contenzioso sul punto, l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pordenone,
Via Riccardo Selvatico n. 19, alla moglie, giusto il disposto dell'art.337 sexies
c.c., quale genitore convivente con i figli maggiorenni, non autonomi economicamente.
2.3. Assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'art. 156 c.c.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata da volta all'attribuzione di un assegno AR
per il proprio mantenimento e sulla partecipazione di ciascun genitore al mantenimento dei figli.
Per quanto concerne il primo aspetto, occorre osservare quanto segue.
Per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia
6 concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. civ. n. 24049/2021).
Nel caso di specie, in sede di udienza presidenziale il marito ha dichiarato di essere disoccupato dal 2010; in corso di causa ha documentato di aver svolto corsi di formazione, di aver ricevuto incarico per prestazione di lavoro occasionale come interprete (con importi modestissimi, complessivamente inferiori ai 100,00 euro); ha allegato documentazione sanitaria, attestante radicolopatia cervicale e disturbo dell'adattamento; ha dichiarato di vivere in locazione, obbligandosi per il versamento di un canone pari ad euro 570,00
mensili, ma non risulta documentato il contratto;
ha dichiarato di non essere proprietario di immobili, di essere proprietario di autovettura, di essere iscritto al centro per l'impiego.
Al tempo dell'udienza presidenziale, la moglie aveva documentato di aver percepito negli ultimi tre anni di imposta un reddito netto medio – da lavoro dipendente e da lavoro autonomo - pari a circa euro 33.000,00 mensili, su base dodici e quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro
35.723,00 mensili;
nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito mensile netto medio pari ad euro 24.066,00 mensili (anche se deve specificarsi che la dichiarazione allegata è una bozza e non la versione definitiva); ha documentato di aver sostenuto nel 2023 costi per l'installazione del
7 fotovoltaico pari a euro 28.710,00; è titolare di tre conti correnti, di cui solo uno ha una giacenza significativa (pari a circa 127.000,00 euro) e di due conti titoli per un controvalore di circa 100.000,00 euro ciascuno;
è titolare di quota di beni pervenuti in successione (ha dichiarato che il valore dell'asse patrimoniale spettantele è pari a euro 87.311,10). Ha documentato di sostenere esborsi pari ad euro 1.100,00 mensili per la collaboratrice domestica, oltre contributi previdenziali (per euro 2.200,00 annui). Ha documentato le spese universitarie per la figlia maggiore (tasse ed euro 600,00 mensili per canone di locazione). E' proprietaria esclusiva della casa familiare, conferita in un fondo patrimoniale;
il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare è stato estinto nel 2022; ha disposto la costituzione di un trust a favore dei figli,
destinato a garantire il loro mantenimento, istruzione e un adeguato tenore di vita o altre necessità, conferendovi due beni immobili.
Ha dichiarato che in concomitanza all'accettazione dell'incarico ad aprile 2023
in Banco BPM, ha dovuto rassegnare le dimissioni da molti incarichi, in ottemperanza alla regolamentazione europea e italiana sul “time commitment” e sul tetto al numero di incarichi per i componenti dei board di banche sottoposte a vigilanza di BCE, prevedendo così che dal 2024 in poi i redditi saranno inferiori a quelli sinora dichiarati.
Tracciato così il quadro sulla capacità economica di entrambe le parti, devono confermarsi le valutazioni condotte in sede presidenziale e, cioè, che è
indubbio l'amplissimo divario economico sussistente tra i coniugi, così come è
indubbio che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia stato garantito esclusivamente dai redditi della moglie, sia perché il marito è
pacificamente disoccupato dal 2010, sia perché la moglie ha dichiarato (v.
dichiarazione sostitutiva di atto notorio) di aver percepito un reddito imponibile (ante imposte) superiore ai centomila euro annui sin dal 2007.
È certo, pertanto, il diritto del marito a percepire un assegno di mantenimento,
8 ai sensi dell'art. 156 c.c., affinché possa mantenere lo stesso tenore di vita condotto in costanza di matrimonio.
Se tale valutazione rimane ferma rispetto al tempo dell'udienza presidenziale,
a diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il quantum dell'assegno di mantenimento.
Infatti, all'epoca dell'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti,
l'ammontare dell'assegno era stato stabilito in euro 5.000,00 mensili,
considerando che il marito sarebbe dovuto uscire dalla casa familiare,
impegnarsi nella ricerca di un immobile adeguato per ospitare i figli, in un contesto non dissimile da quello sino a quel momento vissuto, procacciarsi un'attività lavorativa per mantenersi e per provvedere all'obbligo al mantenimento dei figli su di lui gravante, sebbene sempre proporzionato alle proprie risorse e ai tempi di frequentazione.
Orbene, passata questa fase, risulta che il marito ricorrente viva ora in locazione con il versamento di euro 570,00 mensili (tracciabili negli estratti di conto corrente, anche se non appare documentato il contratto) ma non si è
ancora concretamente impegnato in una attività lavorativa che gli consenta di percepire redditi propri. Alla luce del tempo orami trascorso e al consolidarsi dei cambiamenti scaturiti dalla crisi coniugale, infatti, appare esigibile che sia spesa l'ordinaria diligenza per poter procacciarsi redditi proporzionali alle competenze sinora acquisite.
Pertanto, pur tenendo in debita considerazione le maggiori difficoltà di ricerca di lavoro legate all'età (61 anni) e alla presenza delle patologie fisiche documentate, nondimeno devono valorizzate: l'assenza di malattie invalidanti o tali da renderlo totalmente inabile al lavoro, la sussistenza di competenze legate all'attività sportiva praticata come professionista (giocatore di hockey) e le abilità linguistiche (argentino), per poter reputare il marito in grado, se diligente, di procacciarsi un reddito minimo;
tale potenziale capacità di
9 guadagno va tenuta in considerazione come sussistente, non potendosi per contro ricompensare la permanenza di assenza di reddito, in assenza di elementi inequivoci che facciano ritenere tale situazione incolpevole.
Per tale motivo l'assegno di mantenimento va in questa sede ridotto, da euro
5.000,00 ad euro 4.000,00, considerando che la differenza ben potrebbe essere colmata con una minima attività lavorativa posta in essere dal marito. Rimane
comunque un assegno di consistenza importante, in quanto, si ribadisce, va garantito il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, indubbiamente elevato;
tale circostanza non può giustificare, tuttavia, l'importo richiesto dal marito, pari ad euro 10.000,00, se si considera che già l'assegno riconosciuto –
quand'anche diminuito dagli esborsi per vivere e le restituzioni per le spese straordinarie dei figli, se incrementato con il lavoro proprio e presumendo una limitata partecipazione diretta al mantenimento ordinario dei figli, in quanto entrambi studenti universitari fuori sede – è superiore al doppio del reddito medio nazionale (1.500,00/1.600,00).
Tale conclusione appare, per di più, coerente con un consolidato principio di diritto “Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro,
escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario” (cass. civ. n. 6864/2015; 18613/2008).
In definitiva, l'assegno di mantenimento a favore del marito va rideterminato in euro 4.000,00, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza,
fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
2.4. Mantenimento della prole.
10 Pacifico che i figli della coppia, nonostante la maggiore età, non siano economicamente autonomi in quanto studenti universitari, tenuto conto dei redditi delle parti come sopra tracciati e considerate le presumibili esigenze dei figli, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo di ciascun genitore per il loro mantenimento.
Non può trovare accoglimento, infatti, la domanda della resistente di attribuire a suo intero carico il mantenimento ordinario e straordinario dei figli, esonerando così il padre da tale obbligo.
Infatti, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, ove necessario, deve essere disposto un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, considerando le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È pur vero che la medesima disposizione di legge consente che il principio di proporzionalità possa essere derogato sull'accordo della parti, ma resta salva, in ogni caso, la non contrarietà dell'accordo all'interesse della prole.
Nel caso di specie, l'unico accordo che le parti sembrano aver raggiunto, in quanto le conclusioni appaiono convergenti sul punto, concerne le spese universitarie, che i genitori convengono siano sostenute interamente dalla moglie. Non essendovi, per contro, accordo sulle altre voci di mantenimento,
appare conforme all'interesse dei figli garantire la partecipazione del padre,
secondo l'invocato principio di proporzionalità.
Ciascun genitore, pertanto, provvederà al mantenimento diretto dei figli e quando presso di sé. Per quanto concerne le spese Parte_2 AR
11 straordinarie – eccettuate le spese universitarie, da porsi a carico della moglie al 100%, come da accordo tra le parti - i genitori vi provvederanno, nella misura del 70%, la madre, e nella misura del 30%, il padre;
le spese saranno individuate – tra quelle non attinenti la frequentazione all'università –
secondo il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il Tribunale di
Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018.
La percezione dell'assegno unico universale seguirà le disposizioni di legge.
3. Spese di lite.
La sopravvenuta assenza di contenzioso circa la casa familiare e il mantenimento delle spese universitarie dei figli, nonché la reciproca soccombenza (al ricorrente è rigettata la domanda di addebito e viene accolta solo in parte la domanda di assegno di mantenimento, alla resistente viene accolta solo in parte la domanda sul mantenimento dei figli e vi è
soccombenza sull'assegno a favore del coniuge), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Pordenone, Via
Riccardo Selvatico n. 19, a;
CP_1
determina in euro 4.000,00 il contributo mensile dovuto da per CP_1
il mantenimento del marito, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa e condanna ai relativi pagamenti da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese CP_1
presso il domicilio di in forma Pt_1 AR
12 tracciabile;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli Pt_2
e quando presso di sé;
[...] AR
dispone, sull'accordo delle parti, che le spese universitarie per i figli siano sostenute al 100% dalla moglie;
CP_1
dispone che, per le restanti spese straordinarie, i genitori provvedano al pagamento nella misura del 75%, a carico della madre, e del 25%, a carico del padre, da individuarsi nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018.
compensa le spese di lite.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 11/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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