Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1-4 38 /02 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto di SEZIONE TERZA CIVILE fideiussione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7396/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente ST- Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere 3459 Cron. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - Rep. 401 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud.16/11/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI RI, in proprio e quale erede D'RI AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI dell'avvocato MANCINI BOCCHERINI 3, presso 10 studio MARCUCCIO MARCELLO, FERNANDO, difesa dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE - ricorrente .- Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. contro 3.10 per diritti POPOLARE JONICA, S.P.A., in persona il1 4 FEB. 2002 BANCA IL CANCELLIERE Delegato e legale rappresentantedell'Amministratore pro-tempore dr. Silvano Duggento, elettivamente 2001 domiciliato in ROMA VIA LUCRINO 5, presso l'Avvocato 1958 Carla Efrati, difeso dagli avvocati GIUSEPPE TUCCI e DI MAGGIO GIOVANNI, giusta delega in atti;
3000 controricorrente - CANCELLERIA avverso la sentenza n. 16/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, emessa 1'11/11/1998, depositata il 14/01/99; RG.330/1994; 06717759 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato MARCELLO MARCUCCIO, udito l'Avvocato GIUSEPPE TUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. MA AN e AN D'RI, con atto del 4 novembre 1982, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Ta- ranto con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla Banca Popolare Jonica la somma di oltre lire 146 milioni per fideiussione prestata in favore di IM AN. Le opponenti hanno dichiarato che avevano sotto- scritto un modulo a stampa senza essere state messe al corrente del fatto che l'atto conteneva un'obbligazione fideiussoria. 2 2. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale che ha convalidato anche un sequestro conservativo au- torizzato in corso di causa. La decisione è stata confermata dalla Corte di ap- pello di Lecce con sentenza del 14 gennaio 1999. La Corte di appello ha ritenuto valida la fideius- sione ed ha rigettato la richiesta di revoca o annulla- mento del provvedimento di convalida del sequestro.
3. MA AN, in proprio e quale erede di An- gela D'RI, ha proposto ricorso chiedendo che la deci- sione della Corte di appello sia cassata. Resiste con controricorso la Banca Popolare Jonica. Le parti hanno depositato anche memorie e la ricor- rente ha depositato ancora repliche alle conclusioni del P.M. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Per intendere i motivi del ricorso è necessario riportare i punti rilevanti sui quali si fonda la sen- tenza impugnata. Essi sono i seguenti: MA AN e AN D'RI erano state in- formate della natura, dell'oggetto e della finalità dell'impegno che assumevano con la sottoscrizione del modulo a stampa contenete il contratto di fideiussione;
ciò si ricavava dalla deposizione del teste, avvocato 3 HI, il quale aveva dichiarato di aver seguito tut- ta la pratica di finanziamento, di avere messo a cono- 31 scenza le interessate del fatto che trattava di una A procedura (anch'essa di garanzia fideiussoria) analoga a quella svolta in favore di altro loro congiunto, ag- giungendo che i moduli prestampati erano stati messi a disposizione della AN e della D'RI, per la lettura e l'esame del contenuto, prima della sottoscri- zione;
la denuncia penale a carico del direttore della Banca, per il reato di truffa aggravata, concernente la non aveva avuto seguito, in pratica di fideiussione, l'imputato era stato assolto con la formula quanto "perché il fatto non sussiste"; se vi fu errore di valutazione in ordine alla ga- ranzia, alla natura e ai limiti dell'esposizione al ri- schio, l'errore non derivava dalle volontà delle oppo- nenti о dal comportamento del rappresentante dell'istituto di credito, che aveva provveduto all'erogazione del mutuo garantito;
MA AN e AN D'RI non avevano sol- levato contestazioni sulle loro obbligazioni e su quel- le del debitore principale per come risultavano dagli estratti conto e non v'era alcun elemento che potesse giustificare "il benché minimo sospetto di un acaccordo 4 H fraudolento" tra lo AN e la Banca in danno delle interessate;
la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio per ricostruire l'andamento dei conti dello AN non era ammissibile, perché la Banca aveva depositato i documenti concernenti l'intera contabilità sui rapporti in contestazione e le opponenti non aveva- no contestato la documentazione corrispondente;
la fideiussione prestata non era nulla con ri- guardo ad un'obbligazione futura;
la richiesta di annullamento ○ revoca dell'ordi- nanza di convalida del sequestro conservativo era con- trastata sia dall'avvenuto fallimento del debitore principale, sia dal fatto che era legittimo il timore che le opponenti fossero indotte a compiere atti di di- sposizione del loro patrimonio in danno della creditri- ce.
2. Con il primo motivo del ricorso MA AN sostiene che la fideiussione era nulla per mancanza di un valido consenso, come si poteva ricavare dalla let- tura della deposizione del teste HI, erratamente interpretata dalla Corte di appello. Sostiene anche che la pronuncia di assoluzione del direttore della Banca dal reato di truffa non era rilevante, in quanto la va- lutazione della portata della fideiussione era stata 5 rimessa al giudice civile: censura di violazione e fal- sa applicazione degli artt. 1425 e 1325 n. 1 cod. civ. e difetto di motivazione. Con il secondo motivo la ricorrente, premesso che la fideiussione era nulla con riferimento alle obbliga- zioni future, perché non era stata data la prova della concessione di un affidamento futuro, ed era anche nul- la per le obbligazioni precedenti, stante la mancanza del consenso, si duole del fatto che la sentenza impu- gnata non ha accolto la richiesta di conferire ad un consulente contabile l'accertamento sul se dopo la sti- pulazione della fideiussione al debitore principale erano stati concessi nuovi affidamenti e se le opera- zioni di conto fossero state sempre contenute nei limi- ti dell'affidamento: censura di violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 1941 cod. civ. e difetto di moti- vazione. Con il terzo motivo è censurato il capo della sen- tenza impugnata nel quale è stato negato che il con- tratto di fideiussione fosse annullabile per errore. La ricorrente sostiene di essere stata indotta nel- l'errore che si trattava di fideiussione predisposta per garantire futuri affidamenti da concedere allo An- tonucci e non di fideiussione immediata, volta a garan- tire anche le esposizioni precedenti, ed addebita alla 6 sentenza impugnata i seguenti errori: essere incorsa nella contraddizione tra l'affer- mazione che l'erogazione del mutuo non vi fu e che l'istituto di credito aveva provveduto all'erogazione del mutuo garantito;
- avere escluso la violazione dei principi di cor- rettezza e buona fede da parte della Banca senza consi- derare che questa non aveva illustrato alle parti, al momento della stipulazione del contratto, la natura e la portata di ciascuna clausola del contratto e non aveva, nel corso del rapporto, dato informazioni circa l'andamento del conto e le condizioni economiche del- l'affidato: censura di violazione degli artt. 1429, 1955, 1956 e 1175 cod. civ. e difetto di motivazione. Con il quarto motivo è censurato il punto della de- cisione nel quale è stata rigettata la richiesta di an- nullamento del provvedimento di convalida del sequestro conservativo. La ricorrente sostiene che il pericolo nel ritardo, indicato dalla Corte di appello, non era reale e non esisteva neppure l'apparenza del diritto fatto valere.
3. Tutti i motivi del ricorso contengono la doppia censura di violazione e falsa applicazione di diritto e di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti dichiarati decisivi della controversia. 7 3.1. Le due categorie di vizi, concettualmente, So- no diverse. Il vizio di violazione o falsa applicazione di nor- me di diritto ricorre quando si prospetta l'errata in- dividuazione o applicazione di una norma ad un fatto sulla cui fissazione non c'è discussione. Quello di omessa, insufficiente ○ contraddittoria motivazione é, invece, una doglianza che investe la ri- costruzione della fattispecie concreta, addebitando a questa di essere stata effettuata in una massima la cui incongruità emerge dalla insufficiente, contraddittoria о omessa motivazione della sentenza impugnata: Cass. 18 marzo 1995, n. 3205; 10 gennaio 1995, n. 228; 9 aprile 1990, n. 2940; 14 marzo 1986, n. 1760; 18 novembre 2000, n. 14953 ed altre. Da questi principi si ricava: - che il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla nor- ma di diritto applicabile al caso concreto. La denuncia di questo vizio deve avvenire mediante specifica indi- cazione dei punti della sentenza impugnata che si assu- mono in contrasto con le norme regolatrici della fatti- specie con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di questa Corte e/o della dottrina prevalente (Cass. 11 aprile 2000, n. 8153); 8 1 che quello dell'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giu- ridicamente rilevante;
B - che tra i due momenti non vi possono essere giu- stapposizioni. Ne deriva che nel ricorso per cassazione non può essere denunciata, come è avvenuto in questo processo, la violazione di norme di diritto ed il difetto di mo- alla decisione impugnata tivazione, attribuendo applicazione delle norme di diritto, senza un'errata indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto.
3.2. Pertanto, i motivi saranno esaminati solo con riferimento al vizio di omessa o insufficiente motiva- zione.
4. I motivi del ricorso non sono fondati ed il ri- corso è rigettato, come sarà esposto.
5. Il primo ed il terzo motivo possono essere esa- minati congiuntamente per ragioni logiche.
5.1. La nullità del contratto sottoscritto da MA AN e AN D'RI, dedotta con il primo motivo, è individuata nel fatto che non vi fu accordo sulla stipulazione del contratto di fideiussione. 9 Nella tesi delle ricorrenti, fu loro chiesto di sottoscrivere un modulo predisposto e questo fu sotto- scritto senza che fossero state messe in condizioni di conoscere il tipo di impegno al quale andavano incon- • tro. La circostanza dalla quale è ricavata la mancanza consenso è stata ricostruita, in fatto, dal giudice del di appello in maniera contraria all'assunto della ri- corrente. La ricostruzione della Corte di appello non è sin- dacabile in questa sede di legittimità, perché si trat- ta di circostanza di fatto, la ricostruzione della qua- le è sorretta da motivazione esauriente, fondata com'è sul riferimento alle deposizioni di testimoni ed alla lettura della sentenza penale che si era occupata della vicenda. Pertanto, la ricorrente non si può dolere della di- versa ricostruzione allegando, in definitiva, che essa non è corretta per il solo fatto di essere contraria ai suoi interessi.
5.2. Il tema dell'annullabilità del contratto di fideiussione per vizio del consenso, introdotto con il terzo motivo, è stato proposto anch'esso sotto il pro- filo dell'errata ricostruzione del comportamento delle parti nella fase della stipulazione del contratto ed in 10 quella della sua esecuzione. E' evidente che anche in questo caso si tratta di censura inammissibile, in quanto in questo giudizio non può essere ripetuta la ricostruzione di fatti già rico- struiti in maniera non sindacabile dal giudice del me- rito. La Corte di appello, infatti, ha dichiarato che il possibile errore nel quale erano incorse la AN e la D'RI si doveva attribuire a loro stesse, poiché il comportamento della Banca non era censurabile in base agli elementi di prova raccolti. Inoltre, la sentenza non è incorsa in alcuna con- traddizione, in quanto in alcuna parte di essa la Corte di appello ha accertato che la fideiussione era stata prestata per le obbligazioni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto.
6. La censura contenuta nel secondo motivo non è ammissibile. La ricorrente introduce con essa gli argomenti del- la necessità di un accertamento del se successivamente alla stipulazione della fideiussione fosse stato con- cesso allo AN un ulteriore affidamento e del se le operazioni di conto fossero state sempre contenute nei limiti dell'affidamento, i quali non figurano nel- l'atto di appello e non possono essere esaminati in 11 questa sede.
7. Le conclusioni raggiunte non consentono l'esame del quarto motivo. La valutazione dell'inesistenza del credito, infat- ti, è assorbita dal fatto che è stato definitivamente 109T 129,11 accertata l'esistenza del credito della Banca. SEAT 3099 45 Quella sul pericolo del ritardo è assorbita dalla тот. 160, ло conclusione ora raggiunta. هاره 2067доят 8. Le spese di questo giudizio sono poste a carico 166,10 delle ricorrenti in base alla regola della soccombenza.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorren- quida in lire 700.000 € 361,51 ti al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- oltre onorari liquidati in lire 6 milioni pari od €3.098, F4 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dath DIC 2004 Serie 4 16 novembre 2001. an. 18.352 versate € 1.6.6... Luigi Francesco Di Nanni, Est. (NEO Euro Sassaulerei de p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa MA Grazia FILIPPO) Il Presidente Preponsabile Servizi Giddiata! (Dr. M. RA ICHIN Hofinctive егои IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli 11.02 Blogg IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 12