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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2159/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2159/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA
CONDOMINIO VIA MATTEI N. 1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEURINI P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO C.F._2 VENETO 102 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_3 C.F._4 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_4 C.F._5 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_5 C.F._6 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEURINI Pt_6 Parte_7 C.F._7 ANDREA e dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO C.F._2 VENETO 102 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_8 C.F._8 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA APPELLANTE contro pagina 1 di 29 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDINI Controparte_1 P.IVA_2 ND e dell'avv. FINOCCHIARO GIUSELLA ) VIA SANTO C.F._9 STEFANO N. 30 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. FINOCCHIARO G. VIA SANTO STEFANO 30 BOLOGNApresso il difensore avv. CANDINI ND OS SM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTAZZINI C.F._10 IA e dell'avv. ANNESE IACOPO ) VIA GARIBALDI 29 40026 IMOLA;
, C.F._11 elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI N. 29 40026 IMOLApresso il difensore avv. FANTAZZINI IA
EA UT ASSICURAZIONI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNICA P.IVA_3 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DE' CELESTINI 3 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. PENNICA GIOVANNI APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2220/2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 27.9.2021
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione onveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, causa Parte_1 iscritta all'R.G. N. 17165/2017, educendo quanto segue: con contratto di Controparte_1 compravendita immobiliare del 14.6.2016 aveva acquistato dalla società convenuta un immobile consistente in un appartamento di civile abitazione sito nel Comune di Pianoro, Via Mattei n. 1; secondo la perizia del
7.12.2016, effettuata dal proprio consulente, l'architetto , all'interno dell'immobile Persona_1
“a causa di erronee modalità di realizzazione dell'intervento edilizio e/o impiego di materiali inidonei” si erano verificati “numerosi e gravi difetti di costruzione” che pregiudicavano “notevolmente l'integrità, la sicurezza, la stabilità, la durata e la conservazione dell'appartamento medesimo, alterandone strutture e funzionalità e compromettendone il normale godimento”; dal momento che gli interventi finalizzati all'eliminazione di tali difetti e a ricercarne l'origine non erano mai stati effettuati nonostante i ripetuti solleciti ad per ottenere l'eliminazione definitiva dei suddetti vizi e CP_1 Parte_1 per il risarcimento dei danni subiti” aveva promosso in data 22.12.2016 ricorso ex art. 696 c.p.c., iscritto al
R.G.N. 19684/2016, con la finalità di accertare le cause dei vizi e dei difetti suddetti;
nel summenzionato procedimento era stata espletata CTU dall'ingegnere , depositata in data 25.7.2017, Persona_2 dalla quale si evinceva che fossero emersi in maniera palese vizi e difetti attinenti alla proprietà dell'attore.
Inoltre, l'attore affermava che il CTU aveva anche quantificato “i danni esistenti, sussistenti e scaturenti da quanto emerso dai sopralluoghi” espletati nel corso della consulenza.
1.1. Secondo nelle conclusioni della perizia il CTU affermava di aver riscontrato: Parte_1 vizi e difetti costruttivi della scala interna collegante il piano rialzato con il piano interrato;
vizi e difetti costruttivi afferenti “gli infissi in PVC” del piano rialzato;
vizi e difetti afferenti le “infiltrazioni di acqua meteorica” provenienti della copertura della zona di soggiorno e cucina del piano rialzato;
vizi e difetti afferenti “le inferriate scorrevoli antifurto degli accessi soggiorno cucina”; vizi e difetti afferenti le fognature interne all'unità immobiliare di proprietà dell'attore sia ad uso esclusivo di quest'ultima sia ad uso condominiale;
vizi e difetti afferenti “la soglia della porta finestra del locale adiacente la bocca di lupo nord-est”; vizi e difetti afferenti le murature perimetrali ed i “battiscopa del piano seminterrato”; vizi e difetti afferenti “la mancanza di battiscopa sulla rampa che porta al C.T. ed all'appartamento al piano
pagina 2 di 29 seminterrato”; “Vizio e difetto afferente una porzione del parapetto posto sul muretto a tergo della scala che porta al piano seminterrato nella proprietà ; Vizi e difetti afferenti “le copertine in pietra del CP_2 parapetto in muratura della terrazza lato soggiorno piano rialzato”; “Vizio e difetto afferente i pozzetti posti
a confine della proprietà in prossimità del collegamento delle fogne condominiali a quelle Pt_1 pubbliche”; vizi e difetti su impianti ed opere di finitura sia interne che esterne;
vizi e difetti afferenti le tinteggiature delle facciate esterne. inoltre, affermava che secondo il CTU, “alle Parte_1 lavorazioni sopra descritte” era corretto aggiungere “gli oneri derivanti dai servizi di ingegneria
(progettazione, direzione, lavori di sicurezza cantieri, tenuta scrittura contabili) pari ad un 10% dell'importo dei lavori.”.
1.2. inoltre, deduceva che: il CTU aveva riepilogato i costi necessari ai fini Parte_1 dell'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nella somma complessiva di € 30.220,99, iva inclusa;
aveva sostenuto nel suindicato procedimento spese pari ad € 1.979,33 per acconto compensi e spese per il C.T.U.,
€ 3.298,88 per C.T.P., € 1.555,80 per spese legali;
aveva promosso, avverso il decreto di liquidazione del giudice per la prestazione effettuata dal CTU, ricorso ex art. 702bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bologna, iscritto al R.G.N. 13342/2017, attraverso il quale aveva domandato e chiesto di riquantificare la congruità delle somme liquidate. L'attore deduceva, inoltre, che al deposito dell'elaborato peritale non CP_1 aveva provveduto al pagamento dei danni come indicati e quantificati nella relazione del CTU.
1.3. Ciò premesso, omandava: Parte_1
“accertare e dichiarare che la ditta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è responsabile ex art. 1669 c.c. e giusta garanzia contrattuale in tal senso assunta, dei gravi vizi e difetti che presentano gli immobili per cui è causa, sia di quelli già accertati e descritti dal c.t.u. Ing.
nella propria relazione tecnica depositata in data 25.07.2017 a definizione del procedimento Persona_2 per A.T.P. assunto al numero 19864/2016 di R.G. dell'intestato Tribunale, sia di quelli eventualmente manifestatisi successivamente e riscontrati in corso di causa”; conseguentemente, la condanna della convenuta: al pagamento a suo favore delle “somme equivalenti ai costi degli interventi necessari ad eliminare definitivamente i vizi riportati alla proprietà esclusiva che si quantificano in € 30.220,99 comprensivi di Iva o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della causa”; al risarcimento, in suo favore, “di tutti i danni patiti e patiendi per il prolungato mancato e/o ridotto godimento ed utilizzo dell'immobile di causa nella misura accertata ad istruttoria espletata o determinata, anche in via equitativa”; la condanna di al rimborso di “tutti gli oneri e spese sostenuti al CP_1 riguardo dall'attore ivi comprese quelle per il pagamento del compenso al c.t.u. ing. nel Persona_2 procedimento per a.t.p. nella misura di €. 1.979,33 o in quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito del ricorso 702bis c.p.c. rubricato al R.G.N. 13342/2017 Tribunale di Bologna e quelle di c.t.p. per
€ 3.298,88”; alla refusione di spese e compensi legali, oltre accessori per l'espletato procedimento per accertamento tecnico preventivo pari ad € 1.555,80.
2. Si costituiva la convenuta chiedendo: in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa del direttore dei lavori e progettista, l'architetto OS SM, e la declaratoria, sempre in via preliminare, del difetto di legittimazione attiva di con riferimento a tutti i vizi e Parte_1 pagina 3 di 29 difetti riconducibili a parti comuni del condominio;
in via principale il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine: in caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualsiasi domanda nei suoi confronti ovvero nel caso in cui fosse stata chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo “in conseguenza alla domanda dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e
i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'Arch. PH MI rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società sul compendio Controparte_1 immobiliare oggetto di causa e sulle parti comuni condominiali, accertando la responsabilità professionale
e condannando lo stesso Arch. PH MI a tenere indenne e manlevare da Controparte_1 qualsiasi somma che la stessa sarà tenuta a pagare all'attore, nonché ai legali del procedimento e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di
R.G. 19864/2016 civ. del Tribunale di Bologna citato in narrativa”; la riduzione delle pretese dell'attore attraverso il rigetto delle domande concernenti parti comuni condominiali e il ridimensionamento della quantificazione economica dei vizi e difetti allegata dalla controparte, anche attraverso l'applicazione del
“principio di non aggravamento della posizione del debitore”; l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'attore o, in subordine, del concorso di colpa del medesimo nella causazione dei vizi e difetti lamentati in citazione in quanto aveva “mutato lo stato dei luoghi e destinato abusivamente ad abitazione l'intero piano interrato ad uso cantina, nonché per avere cagionato con il proprio personale incaricato al trasporto dei mobili durante la fase di ultimazione dei lavori, la differenza di alcuni millimetri delle misure degli scalini della scala di collegamento al piano seminterrato, nonostante l'espresso divieto di utilizzare la scala appena installata e in corso di asciugatura ricevuto dagli operai presenti in cantiere come meglio illustrato nel paragrafo D), punto 1 della presente comparsa.”.
3. Con provvedimento del 30.1.2018 il Tribunale di Bologna autorizzava la chiamata in causa dell'architetto
OS SM.
4. Si costituiva in giudizio l'architetto OS SM, il quale, in via preliminare, domandava l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa esecutrice dei lavori, Controparte_3
e della compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale
[...] [...]
e l'accertamento del difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_4 Parte_1 on riferimento a tutti quei vizi o difetti riconducibili alle parti condominiali con “conseguente
[...] integrale rigetto delle domande tutte svolte nei suoi confronti relativamente ai predetti vizi e/o difetti”. In gradato subordine, nel merito, domandava: il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti “stante
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle azioni e/o delle garanzie esercitabili e/o invocabili nei suoi confronti”; il rigetto di tutte le domande effettuate nei suoi confronti in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto non sussistendo alcuna sua responsabilità per “i vizi e/o difetti oggetto di giudizio, diversamente ed eventualmente ascrivibili alla stessa parte attrice ex art. 1227 c.c. e/o all'impresa appaltatrice chiamata in causa e/o all'odierna convenuta ; in ipotesi di accoglimento CP_3 Controparte_1 anche parziale delle domande svolte dall'attore, dichiararne totalmente responsabile l'impresa appaltatrice chiamata in causa o la società convenuta ovvero, in subordine, CP_3 CP_1
“accertare il grado percentuale ex art. 2055 c.c. di responsabilità dell'Arch. PH MI, comunque pagina 4 di 29 creduto minimale, salvo in ogni caso il diritto di regresso in caso di dichiarata responsabilità solidale”; in ogni caso, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei suoi confronti, dichiarare
EA UT ASSICURAZIONI, tenuta a garantirlo e manlevarlo rispetto a qualsivoglia somma fosse condannato a pagare alle altre parti del giudizio.
5. Con provvedimento del 29.5.2018 il Tribunale di Bologna rigettava la chiamata in causa di CP_5
e autorizzava la chiamata in causa di EA UT ASSICURAZIONI.
[...]
6. Si costituiva in giudizio EA UT ASSICURAZIONI domandando: in via principale,
l'accertamento che “nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo e/o ragione, possa imputarsi all'Arch. PH
MI e, per l'effetto, respingere tutte le domande da chiunque formulate nei suoi confronti, in quanto infondate sia in fatto che in diritto” e il conseguente rigetto di qualsiasi domanda svolta nei confronti della compagnia assicuratrice;
in subordine, nell'ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità di
OS SM, la declaratoria dell'inoperatività della garanzia assicurativa con conseguentemente respingimento delle domande di garanzia e manleva formulate dall'architetto nei suoi confronti anche in punto di spese di lite;
in ulteriore subordine, nel caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte nei confronti di OS SM e di riconoscimento di operatività della garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità attribuibili alle parti ritenute responsabili, dichiarare tenuta EA UT ASSICURAZIONI “a prestare la garanzia assicurativa in favore dell'Arch. PH MI esclusivamente per la quota di pertinenza dell , tenendo conto di tutte le limitazioni contrattuali di cui alla polizza e previste nelle relative Parte_9 condizioni di assicurazione, anche relativamente ai limiti di risarcimento, agli scoperti, alle franchigie ivi previste ed ai limiti del massimale”.
7. Con separato atto di citazione del 28.5.2018 Parte_10
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_11 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, causa iscritta all'R.G. Parte_8
8663/2018, deducendo, per quanto qui di interesse, quanto segue: gli attori avevano CP_1 acquistato dalla convenuta, n. 6 appartamenti di civile abitazione situati nel Comune di Pianoro, Via Mattei
n. 1; come affermato nella perizia del 2.5.2017 dell'architetto “negli acquistati Persona_1 immobili e nelle parti comuni, a causa di erronee modalità di realizzazione dell'intervento edilizio e/o impiego di materiali inidonei” si erano verificati numerosi e importanti difetti costruttivi pregiudicanti notevolmente “l'integrità, la sicurezza, la stabilità, la durata e la conservazione degli appartamenti e delle parti comuni, alterandone strutture e funzionalità e compromettendone il normale godimento”; dal momento che gli interventi di eliminazione e di ricerca della loro origine non erano mai stati eseguiti nonostante i ripetuti solleciti “all'impresa costruttrice/venditrice”, gli attori, ai fini dell'ottenimento dell'eliminazione dei suddetti vizi e per il risarcimento dei danni subìti, avevano presentato il 21.6.2017 ricorso ex art. 696 c.p.c. al fine di accertare le cause dei vizi e difetti lamentati.
7.1 Gli attori, inoltre, affermavano che in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo era stato nominato un CTU, il quale, a seguito delle operazioni peritali, aveva depositato relazione tecnica dalla quale si evinceva che fossero emersi “in maniera palese vizi e difetti attinenti alle parti comuni e alle pagina 5 di 29 singole proprietà degli attori”. Il CTU, inoltre, aveva quantificato “i danni esistenti, sussistenti e scaturenti da quanto emerso dai sopralluoghi” che erano stati espletati nel corso della consulenza. Gli attori deducevano che il CTU nella perizia, relativamente alle parti comuni dell'edificio, aveva rilevato vizi con riferimento a: “Locale Centrale Termica (CT)”,“Muretto perimetrale con recinzione metallica”, “Muro di contenimento adiacente la rampa di accesso ai garage”, “Pavimentazione in calcestruzzo zona garage”,
“Scarichi fognari”, “Impermeabilizzazione copertura e lattonerie”, “infiltrazioni parete condominiali scala esterna comune di accesso alle proprietà: , e , “Esterni comuni: finestre Pt_4 Persona_3 Pt_8 Per_ autorimesse e , gradini scale e pavimentazioni esterne”. Relativamente alle parti Persona_5 private, secondo gli attori, il CTU nella perizia aveva rilevato: con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di e , vizi di riferimento ai “Serramenti esterni”, alla Parte_2 Parte_3
“Soglia portafinestra”, nonché “Umidità di risalita e muffa”, “Infiltrazioni dal tetto”, vizi alle “Stuccature piastrelle bagno”, alle “Ringhiere e parapetti esterni” e vizi con riferimento a “Scarichi e tubazioni acqua”; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di , vizi con riferimento alla “scala Parte_4 interna”; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di e Parte_5 [...] vizi relativi a “Serramenti esterni”, “Cartongessi rasature”, vizi inerenti alle Parte_11
“Sistemazioni esterne” e al giardino;
con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di Pt_8 vizi con riferimento ai “Serramenti esterni”, alla “Scala interna”, al “Pavimento garage”, al
[...]
“Terrazzo privato”, alle “Travature in legno”. Gli attori affermavano che in perizia il CTU aveva stimato i seguenti costi per rimediare ai vizi e difetti riscontrati: con riferimento alle parti comuni nella misura di €
90.400,00; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di e Parte_2 [...]
nella misura di € 10.600,00; con riferimento a quella di proprietà di nella Pt_3 Parte_4 misura di € 9.000,00; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di e Parte_5 nella misura di € 8.200,00; con riferimento all'unità immobiliare di Parte_11 proprietà di nella misura di € 18.200,00. Secondo gli attori, inoltre, agli importi Parte_8 indicati avrebbero dovuto essere aggiunti € 12.000,00 per “spese tecniche, ossia le spese necessarie per portare a completamento l'insieme delle lavorazioni necessarie per emendare i vizi”. Gli attori deducevano che il CTU, inoltre, aveva riepilogato i costi necessari delle lavorazioni per eliminare i vizi nell'importo complessivo di € 148.400,00 oltre iva e accessori di legge e che: “l'amministratore di condominio e i singoli condomini hanno sopportato nel suddetto procedimento spese pari ad € 10.283,74 per compensi e spese
c.t.u. [doc. 6], € 1.522,56 per competenze e spese c.t.p. [doc. 7] ed € 3.458,00 per compensi e spese legali
[doc. 8].”. Infine, gli attori deducevano che all'atto del deposito dell'elaborato peritale non CP_1 aveva provveduto al pagamento dei danni indicati e quantificati dalla relazione peritale.
7.2. Gli attori, pertanto, domandavano: l'accertamento che fosse “responsabile ex art. 1669 CP_1
c.c. e giusta garanzia contrattuale in tal senso assunta, dei gravi vizi e difetti che presentano gli immobili per cui è causa, sia di quelli già accertati e descritti dal c.t.u. Ing. nella propria relazione tecnica CP_6 depositata in data 02.03.2018 a definizione del procedimento per A.T.P. assunto al numero 10015/2017 di
R.G. dell'intestato Tribunale, sia di quelli eventualmente manifestatisi successivamente e riscontrati in corso di causa”; che il Tribunale di Bologna condannasse al pagamento in favore degli attori CP_1 pagina 6 di 29 delle somme equivalenti ai costi degli interventi necessari ad eliminare in via definitiva i vizi riportati sia alle proprietà comuni, quantificati nella somma di € 90.400,00 oltre iva ed oneri di legge, sia alle proprietà esclusive, quantificati nella somma di € 46.000,00 oltre iva ed oneri di legge, o nelle somme maggiori o minori risultanti di giustizia all'esito della causa;
al risarcimento in favore degli attori “di tutti i danni patiti
e patiendi per il prolungato mancato e/o ridotto godimento ed utilizzo degli immobili di causa nella misura accertata ad istruttoria espletata o determinata, anche in via equitativa, nonché rimborsare tutti gli oneri e spese sostenuti riguardo all'attore ivi comprese quelle per il pagamento del compenso al c.t.u. ing. CP_6 nel procedimento per a.t.p. nella misura di € 10.283,74 e quelle di c.t.p. per € 1.522,56”; alla refusione
[...] delle spese di lite per l'espletato procedimento per accertamento tecnico preventivo nella misura € 3.458,00.
8. Si costituiva la convenuta domandando: in via preliminare, l'accertamento dell'intervenuta decadenza
“dall'esercizio del diritto vantato dagli attori e la prescrizione annuale della relativa azione”; sempre in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa del direttore dei lavori, architetto OS
SM, e la declaratoria della nullità della CTU allegata dagli attori relativa all'accertamento tecnico preventivo iscritto all'R.G. 10015/2017 dinanzi al Tribunale di Bologna;
in via principale, il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine: nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualche domanda nei suoi confronti, ovvero “nel caso in cui Controparte_1 sia chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo in conseguenza della domanda dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'inadempimento dell'Arch. PH MI rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società sul compendio immobiliare oggetto di causa e sulle Controparte_1 parti comuni condominiali, accertando la responsabilità professionale del medesimo e condannando lo stesso Arch. PH MI a tenere indenne e manlevare da qualsiasi somma Controparte_1 che la stessa sarà tenuta a pagare all'attore, nonché ai legali del procedimenti e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di R.G. 10015/2017 civ. del Tribunale di Bologna citato in narrativa”; ridurre la pretesa degli attori “ridimensionando la quantificazione economica dei vizi e dei difetti allegata da controparte, anche facendo applicazione del principio di non aggravamento della posizione del debitore”; l'accertamento del concorso di colpa degli attori nella causazione di vizi e difetti lamentati per aver omesso i periodici e necessari interventi di manutenzione ordinaria delle opere.
9. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 26.9.2018, autorizzava la chiamata in causa dell'architetto OS SM.
10. Si costituiva in giudizio l'architetto OS SM, domandando in via preliminare:
l'autorizzazione della chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale EA UT ASSICURAZIONI;
l'accertamento “dell'intervenuta decadenza e/o prescrizione degli attori nei confronti di parte convenuta e conseguentemente dell'arch. PH MI ai sensi dell'art. 1495, c.c. con conseguente integrale rigetto delle domande tutte svolte relativamente ai predetti vizi e/o difetti”. Nel merito, domandava “in via di gradato subordine”: il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti “stante l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle azioni e/o delle garanzie pagina 7 di 29 esercitabili e/o invocabili nei suoi confronti”; il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto in quanto la responsabilità per i vizi e difetti oggetto di giudizio, se ritenuti sussistenti, erano eventualmente ascrivibili agli stessi attori ex art. 1227 c.c. “e/o ad
[...] anche a titolo di culpa in eligendo”; in ipotesi di accoglimento anche parziale “delle Controparte_1 domande svolte da parte attrice e/o da parte convenuta, previa eventuale riduzione delle somme oggi richieste a qualsiasi titolo, dichiararne totalmente responsabile la società ovvero, Controparte_1 in via subordinata, accertare il grado percentuale ex art. 2055 c.c. di responsabilità dell'Arch. PH
MI”. Infine, domandava che, in ogni caso, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei suoi confronti, EA UT ASSICURAZIONI venisse dichiarata tenuta a garantirlo e manlevarlo rispetto a qualsiasi somma fosse condannato a pagare alle altre parti del giudizio.
11. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 13.2.2019, autorizzava la chiamata in causa di EA
UT ASSICURAZIONI.
12. Si costituiva in giudizio EA UT ASSICURAZIONI, domandando: in via principale,
l'accertamento che “nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo e/o ragione, possa imputarsi all'Arch. PH
MI” e, per l'effetto, il respingimento di tutte le domande da chiunque formulate nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, con il conseguente rigetto di qualsiasi domanda svolta nei confronti della compagnia assicuratrice;
in subordine, nel caso di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità dell'assicurato, la declaratoria di inoperatività della garanzia assicurativa con conseguente rigetto della domanda di garanzia e manleva formulata da OS SM;
in ulteriore subordine, nel caso in cui le domande effettuate nei confronti dell'assicurato dovessero essere accolte, anche solo parzialmente, e la garanzia di polizza da essa prestata venisse ritenuta operante, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità attribuibili alle parti ritenute responsabili, la declaratoria che la compagnia assicuratrice fosse tenuta “a prestare la garanzia assicurativa in favore dell'Arch. PH MI esclusivamente per la quota di pertinenza dell , tenendo conto di tutte le limitazioni contrattuali di cui alla polizza e Parte_9 previste nelle relative condizioni di assicurazione, anche relativamente ai limiti di risarcimento, agli scoperti, alle franchigie ivi previste ed ai limiti del massimale”.
13. Le cause venivano riunite in quella iscritta all'R.G. 17165/2017.
14. In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. tutti gli attori estendevano l'azione ex art. 1669 c.c. anche nei confronti dell'architetto OS SM.
15. La causa veniva istruita a mezzo CTU.
16. Il Tribunale di Bologna così statuiva:
“dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore: del Condominio Via Mattei 1 sito in Controparte_1 Pianoro (BO) dei costi per il ripristino dei vizi dell'immobile quantificati in € 44.000,00 oltre iva se dovuta;
di
[...]
dell'importo di € 2.640,00 oltre iva se dovuta;
di dell'importo di € 6.600,00 oltre iva se Pt_1 Parte_8 dovuta;
il tutto oltre interessi nella misura legale ex art.1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo. Condanna l'Arch. MI PH in solido con limitatamente all'importo di €19.240,00 oltre iva se dovuta e gli CP_1 interessi come sopra;
Condanna Reale Mutua Assicurazioni a tenere indenne il proprio assicurato Arch. MI nei limiti di cui sopra;
Condanna a rimborsare alle parti attrici le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio e di quello riunito, che si liquidano in € 1.090,00 per spese, € 7.500,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Compensa le spese di lite tra e Arch. MI;
Condanna Reale Mutua Controparte_1 Assicurazioni al pagamento delle spese di lite a favore dell'Arch. MI liquidate in € 1.036,00 per
pagina 8 di 29 anticipazioni ed € 4.835,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone a carico solidale di tutte le parti le spese di CTU del presente giudizio, liquidate come da decreto 29.1.2021.”
17. Il Tribunale di Bologna affermava quanto segue. La prima questione che doveva essere risolta era se parte attrice avesse inteso implicitamente proporre il cumulo delle azioni derivanti dalla compravendita, esercitabili soltanto dalle persone fisiche che avevano acquistato la proprietà, e le azioni disciplinate dall'art. 1669 c.c., che potevano essere esercitate anche dal CONDOMINIO VIA MATTEI per le porzioni inerenti alle parti comuni. Secondo il Tribunale di Bologna era evidente che gli attori avevano inteso promuovere l'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. alla luce della posizione assunta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c in cui veniva testualmente precisato che la garanzia di legge era solo quella prevista dall'art. 1669 c.c. Il Tribunale inoltre, affermava che, in ogni caso, “le azioni edilizie” erano prescritte. Con riferimento all'esame dell'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti di il giudice di prime cure CP_1 osservava quanto segue: “essa spetta alternativamente al committente ed ai suoi aventi causa nonché agli acquirenti, i quali possono a loro volta agire nei confronti del costruttore – venditore o dell'appaltatore”; ne conseguiva, secondo il Tribunale che “ deve ritenersi – astrattamente – responsabile nei CP_1 confronti degli acquirenti che hanno agito e del per i lavori eseguiti, Parte_12 siano essi di nuova costruzione, con riferimento all'ampliamento del fabbricato, siano di ristrutturazione, considerato il mutamento di destinazione pacificamente operato nel compendio immobiliare.”. Poi, secondo il Tribunale di Bologna, andavano affrontate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da
[...] nella qualità di appaltatore. Con riferimento alla posizione di il quale aveva CP_1 Parte_1 acquistato l'unità immobiliare in data 14.6.2016, la perizia redatta in data 7.12.2016 dal perito incaricato,
l'architetto , elencava i vizi che erano stati riscontrati “esattamente negli stessi Persona_1 termini dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di TP (Ing. ), promosso nel mese Persona_2 di dicembre dello stesso anno, in quanto la precedente missiva del 9 agosto era rimasta senza esito (doc. 3
TP)”. La denuncia era, quindi, da considerarsi rispettosa del termine di decadenza di cui all'art. 1669, co.
1, c.c., che prevedeva la prescrizione entro un anno dalla scoperta. Il Tribunale di Bologna inoltre affermava quanto segue: “Anche il termine di prescrizione annuale risultava rispettato, decorrendo dalla denuncia, sia per effetto dell'interruzione del decorso di tale termine a seguito della proposizione del ricorso per TP
(21.12.2016), sia in quanto dal deposito della perizia -avvenuto in data 25.7.2017-nel predetto procedimento alla notifica dell'atto di citazione, effettuata a mezzo pec in data 7.11.2017, è intercorso un lasso di tempo inferiore all'anno.”. Lo stesso doveva affermarsi, secondo il Tribunale, con riferimento al giudizio riunito sia per il termine di decadenza sia per quello di prescrizione alla luce “della scoperta dei vizi a seguito di perizia Arch. datata 2.5.2017, raccomandata e PEC contenente Persona_1 denuncia dei vizi in data 17.5.2017, ricorso per TP proposto in data 20.6.2017 con deposito dell'elaborato in data 2.3.2018 e citazione introduttiva del giudizio notificata in data 28.5.2018.”.
17.1. Il Tribunale di Bologna procedeva, poi, all'esame della gravità dei vizi lamentati dagli attori, al fine di verificare la possibilità di applicazione dell'art. 1669 c.c. Il giudice di prime cure, premesso che gli immobili per cui era causa risultavano per natura destinati a lunga durata, avendo destinazione abitativa ed erano da considerarsi gravi i difetti incidenti sulla sostanza e stabilità dell'opera, anche se non determinanti pagina 9 di 29 minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, oltre ai difetti non gravi in sé, ma tali da produrre gravi conseguenze e, in genere, da compromettere grandemente l'utilizzazione dell'opera, non rilevando che non ne risentano la stabilità e conservazione di quest'ultima, affermava che, con riguardo all'azione promossa da rientrassero tra i gravi difetti soltanto quelli “afferenti lo Parte_1 smaltimento delle acque e fognature (pozzetti e divisione tra le acque), i fenomeni di umidità di risalita dalla cantina e di infiltrazione in genere, gli infissi esterni in PVC” e che il resto delle doglianze non rientrava “nel concetto di vizio disciplinato dall'art. 1669 c.c., in quanto si tratta di difformità visibili già al momento dell'acquisto da parte dei singoli condomini oppure in quanto non incidenti in modo considerevole sul godimento dell'immobile”. Con riferimento alla domanda promossa nel giudizio riunito, erano da considerarsi gravi “i vizi delle parti comuni elencati ai punti A, C, D, E, F, G;
per le proprietà private soltanto i vizi riguardanti umidità di risalita, infiltrazioni dal tetto, gli scarichi e le tubazioni
d'acqua.”. Secondo il Tribunale: il difetto di cui al punto A), riguardante le ridotte misure di areazione della centrale termica condominiale, era stato eliminato, come riscontrato dal CTU nel corso dell'espletamento delle indagini del giudizio di primo grado, a differenza di quanto accertato in sede di accertamento tecnico preventivo, ma non si era a conoscenza della spesa sostenuta e il costo stimato dal consulente era pari ad €
1.200,00; con riferimento al difetto di cui al punto C, inerente al muro di contenimento adiacente alla rampa di accesso ai garage, risultante pericoloso per le lesioni verticali e le tracce di infiltrazione che avrebbero potuto deteriorare l'armatura metallica del manufatto, era stato stimato un costo di ripristino pari ad €
3.800,00 oltre ad IVA, leggermente superiore alla somma di € 3.000,00 indicata dal consulente di parte, architetto , nell'elaborato allegato al ricorso per accertamento tecnico preventivo, Persona_1 costo che era da considerarsi congruo e adeguato;
con riguardo al vizio al punto D, relativo alla pavimentazione in calcestruzzo nella zona garage, la cui resina era fortemente lesionata, era stato stimato un costo di circa € 7.000,00 per l'esecuzione di opere che, tuttavia, andavano coordinate con il rifacimento delle fognature;
il costo era stato stimato dal consulente tecnico di parte attrice nella misura di € 4.500,00 e dai consulenti tecnici di parte convenuta in € 4.045,50. Secondo il Tribunale, con riferimento a tale voce di costo, era da ritenersi congruo e adeguato l'importo di € 5.000,00 oltre iva;
con riferimento al vizio di cui al punto E, inerente agli scarichi fognari, il CTU aveva affermato che, al di là della divisione tra acque chiare e scure, era senz'altro grave il vizio derivante dall'erronea o inesistente canalizzazione delle acque di superficie, per la cui sistemazione, in assenza di tracciatura completa dell'impianto, era stato ipotizzato un intervento che provvedesse a separare le condutture delle acque nere e meteoriche nei punti in cui erano unificate, dettagliato in CTU, di ammontare di € 48.500,00 comprensivo delle opere da realizzare anche nelle porzioni private dei condomini . A tale proposito, il CTU, Parte_1 Parte_4 aveva rilevato che l'autorizzazione allo scarico esistente era quella precedente ai lavori di ristrutturazione e non era stata adeguata al maggior carico idraulico derivante dalla trasformazione edilizia e dal cambio di destinazione d'uso. Le cause dei difetti e dei vizi erano riconducibili, secondo il CTU, ad una mancata progettazione preventiva, all'esecuzione non a regola d'arte e spesso approssimativa, all'utilizzo di parte della rete preesistente ai lavori di ristrutturazione, “che si trovava in cattivo stato manutentivo e/o non adeguata al cambio di destinazione d'uso.”. Il Tribunale, sul punto, affermava quanto segue: “La scrivente pagina 10 di 29 concorda solo in parte con le conclusioni del proprio ausiliario in relazione alla sussistenza ed alla gravità del difetto del sistema fognario, osservando che l'impianto abbia sempre funzionato e che l'ispezione fognaria (eseguita dalla in data 19 maggio 2017 doc.13 convenuta) ha evidenziato Parte_13 la separazione delle acque bianche e nere e lo sgrondo delle acque provenienti dal degrassatore nella condotta acque bianche, seppure rilevando “difficoltoso evidenziare il percorso delle condotte e la loro funzione a causa di alcuni pozzetti coperti e l'assenza di pozzetti nelle confluenze delle condotte laterali con le condotte primarie”, oltre che ipotizzando che “il tubo di scarico della pompa di sollevamento sfocia nelle condotte delle acque nere, irregolarmente a valle del Sifone Tipo Firenze non ispezionabile” e che “non è presente il Sifone Tipo Firenze e la valvola antiriflusso nella condotta delle acque bianche”. Inoltre, secondo il Tribunale, era incontestato che il complesso immobiliare era stato interessato da un fenomeno di smottamento nell'anno 2014 e che ciò avesse potuto avere avuto incidenza causale sui vizi rilevati a causa dell'omessa manutenzione e pulizia da parte dei condomini. A ciò doveva aggiungersi, secondo il Tribunale, che nella stima dei costi di ripristino l'ingegnere aveva utilizzato il computo metrico Persona_2 estimativo, redatto con l'aiuto dei suoi ausiliari, e i tariffari usati per la computazione erano stati concordati con i consulenti tecnici di parte, “con prevalenza di uso dei prezzi contenuti nel DEI, piuttosto che di quelli della C.C. di Bologna, ed ha ipotizzato un costo solo per gli interventi da eseguire nella proprietà i Pt_1 CP_
€ 7.111.41.”. Secondo il Tribunale tale constatazione avvalorava “le conclusioni del CTU Ing. sopra riportate, per cuoi la scrivente stima necessario il rifacimento proposto dal predetto, con una riduzione dell'importo stimato a corpo da € 48.500,00 ad € 30.000,00 in ragione della non necessità di sostituzione di tutti i pozzetti come ipotizzato dal CTU.”. Con riferimento al punto “-F) perdite della copertura che provocano infiltrazioni” il Tribunale di Bologna aveva affermato che le stesse erano state riscontrate soltanto nell'unità immobiliare di e riguardavano “la copertura zona soggiorno e Parte_1 Per_ cucina del piano rialzato, oltre che in corrispondenza del vano porta finestra (pag. 14 CTU Ing. ); esse sono dovute a cattiva esecuzione delle lattonerie che ricoprono il frontino della terrazza dell'appartamento del piano di sopra;
la causa è stata individuata nella esecuzione approssimativa e nell'uso eccessivo di silicone nelle lattonerie e negli scarichi delle acque della predetta terrazza, il cui costo CP_ di sistemazione è stato stimato in € 2.384,12. Il CTU Ing. ha invece ritenuto che gli interventi da mettere in atto sul manto di copertura prevedano il rifacimento di ampie zone, “essendo del tutto impossibile individuare con precisione i punti esatti in cui avvengono le perdite” ed ha stimato un costo di circa € 7.500,00.”. Secondo il computo redatto dai convenuti e i terzi chiamati, invece, il costo sarebbe stato di ammontare di € 942,19, in quanto non vi sarebbero state infiltrazioni negli alloggi dei promotori della causa, ad eccezione di un soggetto non parte del giudizio. In difetto di adeguata contestazione ed articolazione da parte dei consulenti di parte convenuta e terza chiamata Il Tribunale concordava con la stima di € 7.500,00 indicata dal CTU. Con riferimento al punto “-G) ulteriori infiltrazioni e risalite capillari di umidità” il Tribunale osservava che si erano presentate “nella parete condominiale della scala esterna di accesso alle proprietà , e La parete -a detta del CTU (dalle Pt_4 Persona_3 Pt_8 fotografie la scrivente non è in grado di ricavare idonee indicazioni)- è fortemente degradata sia da infiltrazioni di umidità pregresse che dall'intervento incompiuto eseguito dall'impresa (come già detto forse pagina 11 di 29 per arginare le infiltrazioni con metodi chimici di impermeabilizzazione), per cui viene proposto un intervento drastico, consistente nella demolizione dell'intonaco sia sulla parete forata che su quelle attigue, nella chiusura dei fori con malta opportuna ed infine nell'intonacatura di tutte le facciate con intonaco macroporoso per tutta l'altezza della parete, per un costo complessivo di € 8.000,00.”. Pertanto, secondo il
Tribunale i vizi riguardanti le parti comuni ammontavano ad € 40.000,00, oltre IVA se dovuta.
17.2. Con riferimento alle proprietà private il Tribunale di Bologna osservava quanto segue: relativamente alla posizione di rientravano nel disposto dell'art. 1669 c.c. unicamente le Parte_1 infiltrazioni della zona cucina e soggiorno già esaminati al punto F per cui era dovuto un costo di €
2.400,00, mentre i restanti vizi erano da ritenersi visibili ed accettati dall'acquirente in forza delle clausole contenute nell'atto di acquisto che fanno riferimento allo stato dell'immobile e considerato che non era stata proposta alcuna azione edilizia il totale dovuto era di € 2.400,00 oltre IVA, se dovuta;
relativamente all'unità immobiliare di proprietà di , secondo il Tribunale non era dovuto alcun Parte_4 rimborso “trattandosi di vizi immediatamente percepibili, che l'atto di acquisto è stato rogato in data
20.2.2015 e che i vizi non risultano rientrare nell'art. 1669 c.c.”; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di e l Tribunale di Bologna osservava Parte_5 Parte_11 che i vizi erano visibili e non rientravano nell'art. 1669 c.c.; relativamente all'unità immobiliare di proprietà di il Tribunale riconosceva come grave soltanto il difetto di ristagno d'acqua della Parte_8 terrazza, per la cui sistemazione era stato stimato un costo di € 6.000,00 e che avrebbe dovuto risolvere le infiltrazioni del condomino Peraltro, secondo il Tribunale alle spese sopra indicate Parte_1 andava aggiunta l'IVA “se e nella misura dovuta e una percentuale pari al 10% per spese tecniche di vario tipo, come elencate al punto 3.3.l3. della CTU, per complessivi € 44.000,00 per le parti comuni ed €
6600,00 a favore di ed € 2.640,00 a favore di;
sulla somma riconosciuta Parte_8 Parte_1 dovranno calcolarsi gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo”.
17.3. Relativamente alla responsabilità dell'architetto OS SM, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori il Tribunale, affermava quanto segue. Nella comparsa di costituzione e risposta l'architetto aveva insistito sulla circostanza di essersi occupato solo ed esclusivamente della progettazione e direzione lavori architettonica, mentre la progettazione e direzione lavori strutturale era stata affidata ad altro professionista, e, pertanto, aveva negato di dover rispondere per eventuali vizi o difetti di natura strutturale e dell'impianto fognario, quest'ultimo affidato ad altro ulteriore professionista;
“in ogni caso eccepisce la decadenza e la prescrizione della domanda ex art. 1669 c.c., eccezioni rispetto alle quali la scrivente ha già preso posizione ai punti che precedono, evidenziando in questa sede che l'azione esercitata da nei confronti del professionista è retta dalle norme in materia di prestazione CP_1
d'opera intellettuale e, in particolare, dall'art. 2336 e non dall'invocato art. 1670 c.c., disciplinante i rapporti tra appaltatore e subappaltatore.”; era da ritenersi innegabilmente sussistente il vincolo di responsabilità solidale tra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti avessero concorso in modo efficiente alla produzione del danno subìto dal committente ai sensi dell'art. 2055 c.c.; l'architetto OS SM era da ritenersi responsabile in quanto come Direttore dei
Lavori era onerato dall'obbligo di eseguire le verifiche e i necessari controlli su tutte le fasi di esecuzione pagina 12 di 29 del contratto di appalto per la parte architettonica con riguardo alla conformità al progetto e alle modalità di esecuzione di essa al capitolato e alle regole della tecnica, sia nei confronti della committente CP_1 sia nei confronti dei singoli proprietari. Con riferimento all'impianto fognario il Tribunale, infine, affermava quanto segue: “Quanto alla rispondenza dell'impianto fognario alle pendenze ed alle necessità della costruzione in parte nuova (quanto all'ampliamento) e in parte ristrutturata, previo mutamento di destinazione, tale attività risulta svolta non dall'arch. MI, bensì dal Geometra per conto CP_7 di (doc.7, 8 e 9 MI nel giudizio riunito); costui si qualifica come progettista e direttore CP_1 dei lavori rete fognaria, cui si aggiunge, per gli impianti meccanici-idraulici, il Per. Ind. Persona_6
Non è corretta conseguentemente l'affermazione del CTU di non aver reperito alcun disegno/progetto riguardante la rete di raccolta e di scarico delle acque reflue realizzata nel corso dell'intervento, essendo stata utilizzata la rete preesistente, estendendola secondo le necessità della nuova struttura, ma senza un coordinamento effettivo e funzionale. Ciò trova conferma nelle osservazioni del CTP di parte MI, che il CTU ha tuttavia giudicato irrilevanti. La circostanza che l'esecuzione dell'impianto fognario sia stata affidata da a terzi (doc.7, 8 e 9 MI giudizio riunito) è quindi comprovata CP_1 documentalmente, con la conseguenza che non può essere attribuita alcuna responsabilità al terzo chiamato.”. Pertanto, secondo il Tribunale di Bologna, l'architetto OS SM era responsabile solidalmente con del minor importo di € 19.240,00, oltre iva, compreso il 10% di spese CP_1 tecniche.
17.4. Con riferimento alla domanda di manleva esercitata dall'architetto OS IT nei confronti della compagnia assicurativa, il Tribunale di Bologna osservava che EA UT
ASSICURAZIONI fosse tenuta a tenere indenne il proprio assicurato “nei limiti di cui alla clausola 2.17, che non risultano superati in nessuna delle ipotesi, in particolare per quella al punto 2.1. delle perdite pecuniarie in genere non superandosi il 30% del massimale assicurato per sinistro e per anno con un massimo di € 500.000,00.”.
17.5. Relativamente alle spese di lite, il Tribunale di Bologna osservava quanto segue: andava CP_1 condannata al pagamento delle spese nei confronti di tutti gli attori, in considerazione della sua prevalente soccombenza, secondo la liquidazione contenuta in dispositivo e quantificata sulla scorta dei valori medi del
D.M. 55/2015 per lo scaglione corrispondente alla quantificazione della condanna con l'esclusione delle maggiorazioni per la fase antecedente alla riunione e per l'assistenza a più soggetti in considerazione del parziale accoglimento delle pretese;
le spese di lite tra e l'architetto OS SM CP_1 andavano integralmente compensate, in ragione della parziale reciproca soccombenza;
EA UT
ASSICURAZIONI andava condannata al rimborso delle spese sostenute del proprio assicurato per effetto del rigetto di tutte le eccezioni sollevate con liquidazione secondo i medesimi parametri, ma per lo scaglione inferiore, ovvero quello da € 5.200,00 ad € 26.000,00; infine, erano da considerarsi solidalmente a carico di tutte le parti le spese di CTU svolta nel presente giudizio, come già liquidate, mentre restavano a carico di parte attrice quelle di entrambi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo in quanto il danno riconosciuto era di gran lunga inferiore a quello domandato, per cui la consulenza tecnica si era resa indispensabile per quantificarlo. pagina 13 di 29 18. Proponevano appello CONDOMINIO VIA MATTEI, , Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_11 Parte_8 rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis re-jectis, in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe del Tribunale di Bologna n. 2220/2021, e per i motivi tutti esposti nel presente atto: - condannare in via esclusiva o concorsuale, in base alle percentuali di colpa riconosciute dalla sentenza impugnata, ed in solido tra loro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o l'Arch. PH MI Controparte_1 a pagare in favore degli appellanti le somme equivalenti ai costi degli interventi ne-cessari ad eliminare CP_ definitivamente i vizi ri-portati alle parti comuni e alle proprietà esclu-sive come accertati e descritti dall'Ing. nella consulenza tecnica di ufficio deposi-tata nel merito del giudizio di primo grado che si quantificano, salve
[...] le somme maggiori o minori che risultassero di giustizia in: a) €. 47.000,00 per le parti comuni oltre Iva ed inte- ressi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
b) €. 45.400,00 per le parti private oltre Iva e inte-ressi dal dì del dovuto al saldo effettivo di cui: - €. 7.700,00 oltre ad iva per la proprietà ; - €. 9.000,00 oltre ad iva per la Parte_1 proprietà ; - €. 6.000,00 oltre ad iva per la proprietà e;
- Parte_4 Parte_5 Parte_11
€. 12.200,00 oltre ad iva per la proprietà ; - €. 10.500,00 oltre iva per la proprietà e Parte_8 Parte_2 ; c) €. 9.240,00 per spese tecniche (10%) oltre ad iva e interessi legali dal dì del dovuto a saldo Parte_3 effettivo;
- condannare e/o l'arch. PH D- a rimborsare agli appellanti tutti gli oneri e Controparte_1 le spese sostenute come segue: a) €. 10.384,59 quale compenso liquida-to al c.t.u. Ing. Parte_1 Per_2
nel procedimento per a.t.p. e €. 3.298,88 per compenso c.t.p.; b) condominio e singoli proprietari €.
[...] 10.283,74 quale compenso liquidato al c.t.u. Ing. nel procedi-mento per a.t.p. ed €. 1.522,56 per CP_6 compenso c.t.p.; - a rifondere spese e compensi legali, oltre accessori, per €. 1.555,80 in favore di Parte_1 per l'espletato procedimento per a.t.p. RGN 19864/2016 ed €. 3.458,00 in favore del Condominio e dei
[...] singoli con-domini per l'espletato procedimento per a.t.p. RGN 10015/2017; - accertare in €. 13.500,00 il maggior compenso spet-tante agli attori per le spese del giudizio di primo grado e, per l'effetto, liquidare la differenza di €. 6.500,00 oltre 15% rimborso forfettario e accessori di legge su quanto riconosciuto e liquidato dalla sentenza impugnata sulla scorta dell'erronea applicazione dello scaglione di riferimento;
- riconoscere e liquidare in favore degli attori le maggiorazioni dovute per l'assistenza a più soggetti oltre il primo (+ 5) per complessivi €. 20.250,00;
- porre interamente a carico di e/o dell'Arch. PH MI i compensi e le spese liquidate Controparte_1 al c.t.u. nel giudizio di merito. Con vittoria di spese, compensi, oltre 15% rimborso forfettario, cpa ed iva di legge del presente grado.”.
19. CONDOMINIO VIA MATTEI, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e Parte_5 Parte_11 Parte_8 Parte_1 censuravano la sentenza impugnata “solo sul quantum riconosciuto – anche in errata applicazione dei principi giuridici in astratto validamente enunciati – e sul capo delle spese.”. Secondo gli appellanti: con riferimento ai vizi inerenti le parti comuni il giudice di prime cure aveva riconosciuto per gli stessi l'importo complessivo di € 40.000,00 oltre iva con il riconoscimento dell'ulteriore importo del 10% per spese tecniche, e così complessivamente € 44.000,00; non vi era nulla da eccepire con riferimento ai vizi di cui ai punti A, B e C in quanto il Tribunale aveva condiviso le conclusioni del CTU riconoscendo i costi di ripristino rispettivamente, di € 1.200,00 ed € 3.800,00; con riferimento al difetto di cui al punto D della perizia “pavimentazione in calcestruzzo zona garage”, da eseguirsi in coordinamento con il rifacimento delle fognature, il giudice di prime cure aveva condiviso le conclusioni del CTU reputando, tuttavia, erroneamente, congruo il costo di ripristino inferiore di € 5.000,00 oltre iva rispetto a quello di € 7.000, oltre iva, indicato dall'ausiliario; con riferimento al punto E “scarichi fognari”, il Tribunale aveva condiviso le conclusioni del CTU ma aveva erroneamente decurtato l'importo di € 18.500,00 riferendosi alle affermazioni dell'ausiliario in riferimento alla necessità dell'installazione, ove necessario, dei “pozzetti degrassatori” in corrispondenza degli “scarichi delle cucine” nell'esecuzione dei lavori di rifacimento delle condutture. Trattandosi di aspetto di carattere tecnico-estimativo lo stesso avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al CTU;
con riferimento al vizio di cui al punto F “Impermeabilizzazione copertura e lattonerie” il giudice di prime cure aveva omesso di liquidare il costo di € 7.500,00 stimato dal C.T.U., pagina 14 di 29 stima che era stata condivisa dallo stesso giudicante;
non si era pronunciato con riguardo al vizio di cui al punto G “Infiltrazione parete condominiale scale esterna condominiale di accesso alle proprietà , Pt_4
e ; infine, il Tribunale aveva escluso i gravi difetti di cui al punto B, indicato in Persona_3 Pt_8 perizia, “Muretto perimetrale con recinzione metallica”, espressamente riconosciuto dal CTU, senza alcuna motivazione. Con riferimento alle proprietà private gli appellanti lamentavano: che, relativamente all'unità immobiliare di proprietà di il giudice di prime cure aveva riconosciuto e liquidato Parte_1 solo i costi per le infiltrazioni della zona cucina e soggiorno per € 2.400,00 e non quelli per gli “infissi in
PVC” che aveva ritenuto rientrare tra i difetti gravi;
era totalmente generica la motivazione secondo cui i difetti indicati alle pagine 14 e seguenti dell'elaborato peritale non rientrassero nella nozione di gravi difetti perché visibili o non incidenti in modo considerevole sul godimento dell'immobile; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di , “Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Parte_4 giudice, la realizzazione della scala interna in violazione della normativa vigente e causativa di pericolo per la sicurezza delle persone è un grave difetto per le motivazioni sopra esposte e giammai – si ripete – può ritenersi percepibile in assenza di verifiche tecniche volte a stabilirne la conformità alle norme vigenti”; relativamente all'unità immobiliare di proprietà di , e Parte_5 [...] la sentenza sarebbe stata erronea in quanto trattasi di vizi insorti e manifestatisi Parte_11 successivamente all'acquisto e non erano immediatamente percepibili;
con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di “Anche per la proprietà valgono i rilievi sopra svolti per i Parte_8 Pt_8 serramenti (€. 1.000,00), nonché per la difformità a legge delle scale (€. 9.000,00). Appaiono altresì gravi difetti le lesioni e le fessurazioni manifestatesi nel pavimento del garage, giudicato affetto da precoce usura
(€ 2.200,00). Tali difetti sono descritti a pag. 17 della perizia al punto 3.2.2.5.”; con riferimento all'unità immobiliare di e il Tribunale di Bologna aveva omesso di Parte_2 Parte_3 pronunciarsi nonostante i vizi riscontrati rientrassero tra quelli ex art. 1669 c.c. Con riferimento alle spese di lite, infine, secondo gli appellanti, la sentenza era erronea in quanto l'importo liquidato per compensi nella misura di € 7.500,00 “non corrisponde al quantum della condanna che è di € 64.952,80 e penalizzava ingiustificatamente gli attori ponendo interamente a loro carico le spese degli espletati procedimenti per accertamento tecnico preventivo.
20. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, rigettare l'appello proposto dagli appellanti in quanto infondato in fatto e in diritto, e in riforma della sentenza impugnata e richiamata in intestazione, allegata al presente atto, ogni contraria domanda o istanza respinta, accogliere le domande di nei confronti delle Controparte_1 altre parti del procedimento per le ragioni di cui in narrativa, e precisamente: i) con riferimento alle domande rassegnate dall'attore : 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva Parte_1 dell'attore con riferimento a tutti i vizi e difetti riconducibili a parti comuni del condominio, in Parte_1 particolare: infiltrazioni di acqua meteorica derivanti dalla copertura (punto c della citazione avversaria), sistema fognario (punto e), porzione di parapetto posto sul muretto a tergo di scala condominiale (punto i), mancanza di coperchi e pozzetti (punto l), facciate esterne (punto n); 2) in via principale, rigettare la pretesa avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, accertando e dichiarando la non applicabilità dell'art. 1669 c.c. al venditore o comunque la non riconducibilità dei vizi alla gravità richiesta dall'art. 1669 c.c., CP_1 accertando e dichiarando la non imputabilità dei vizi e difetti lamentati dall'attore in capo alla convenuta anche in conseguenza del mutamento dello stato dei luoghi e al grave abuso edilizio posto in essere dall'attore, con particolare riferimento all'illegittima destinazione abitativa dell'intero piano interrato ad uso cantina;
3) in via subordinata: a) a) nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualche domanda
contro
Controparte_1 ovvero nel caso in cui sia chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo in
[...] Controparte_1 conseguenza alla domanda dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e Parte_1 pagina 15 di 29 i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'inadempimento dell'Arch. PH MI Parte_1 rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società sul Controparte_1 compendio immobiliare oggetto di causa e sulle parti comuni condominiali, accertando la responsabilità professionale del medesimo e condannando lo stesso Arch. PH MI in solido con la terza chiamata a tenere indenne e a manlevare da qualsiasi somma che la Controparte_4 Controparte_1 stessa sarà tenuta a pagare all'attore, nonché ai legali del procedimento e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di R.G. 19864/2016 civ. del Tribunale di Bologna citato in precedenza;
b) ridurre la pretesa dell'attore rigettando le domande concernenti parti Parte_1 comuni condominiali e ridimensionando la quantificazione economica dei vizi e dei difetti come richiesto in narrativa, anche facendo applicazione del principio di non aggravamento della posizione del debitore, valutando la realizzazione e le finiture delle opere della società nell'intero piano seminterrato alla luce Controparte_1 delle regole tecniche e delle normative vigenti per locali ad uso cantina (e non abitazioni), secondo la destinazione d'uso convenuta nel contratto di compravendita dell'immobile in oggetto;
c) accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione dei vizi e difetti lamentati per aver mutato lo stato dei luoghi e destinato abusivamente ad abitazione l'intero piano interrato ad uso cantina. ii) Con riferimento alle domande rassegnate dagli attori Condominio Via Mattei N. 1, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, : 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza Parte_11 Parte_8 dall'esercizio del diritto vantato dagli attori e la prescrizione della relativa azione per i motivi sopra esposti;
2) in via principale, rigettare la pretesa avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in comparsa di risposta, accertando e dichiarando la non applicabilità dell'art. 1669 c.c. al venditore o CP_1 comunque la non riconducibilità dei vizi alla gravità richiesta dall'art. 1669 c.c., accertando e dichiarando la non imputabilità dei vizi e difetti lamentati dagli attori in capo alla convenuta. 3) in via subordinata: a) nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualche domanda contro ovvero nel caso in cui Controparte_1 sia chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo in conseguenza alla domanda Controparte_1 dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'inadempimento dell'Arch. PH MI rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società̀ sul compendio immobiliare oggetto di causa Controparte_1 e sulle parti comuni condominiali, accertando la responsabilità professionale del medesimo e condannando lo stesso Arch. PH MI in solido con la terza chiamata a tenere Controparte_4 indenne e a manlevare da qualsiasi somma che la stessa sarà tenuta a pagare all'attore, Controparte_1 anche in relazione ai vizi riscontrati sull'impianto fognario erroneamente esclusi nella sentenza impugnata, nonché ai legali del procedimento e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di R.G. 10015/2017 civ. del Tribunale di Bologna citato in precedenza;
”
21. Con il primo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata per CP_1
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. Sulla non applicabilità dell'art. 1669 al venditore
[...]
In subordine, sulla non riconducibilità dei vizi alla gravità richiesta dall'art. 1669 c.c.”. Secondo CP_1
l'azione di responsabilità per rovina e difetti di costruzione di beni immobili poteva essere
CP_1 proposta solo nei confronti dell'appaltatore e non del venditore in quanto tale. Nel caso di specie gli attori non avevano fornito alcuna prova circa l'ingerenza di impresa venditrice, nell'esecuzione dei
CP_1 lavori, con riferimento ai quali risultava dimostrato che fossero stati interamente eseguiti da società terze. In ogni caso, secondo “Anche a non voler condividere le considerazioni che precedono, restano
CP_1 le considerazioni già espresse nei propri atti di primo grado, anche con riferimento ai limiti applicativi dell'art. 1669 c.c. rispetto a eventuali difetti definiti necessariamente “gravi” dalla citata diposizione” e tutti i vizi affermati dagli attori e che erano stati riconosciuti dal giudice non sarebbero stati connotati dai requisiti di gravità richiesti dall'art. 1669 c.c.. Secondo si erano prescritte sia le “azioni in
CP_1 materia di vendita” sia l'azione ex art. 1669 c.c. Infine, si doleva “circa l'esorbitanza dei
CP_1 costi per la riparazione degli asseriti vizi ravvisati in CTU, nonché circa l'apoditticità delle stime realizzate dal CTU.”.
22. Con il secondo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata per CP_1
“Omessa ed errata valutazione delle prove in atti. Sulla responsabilità del Direttore Lavori anche in relazioni ai vizi relativi all'impianto fognario”. Secondo il Tribunale di Bologna avrebbe CP_1
pagina 16 di 29 errato nell'accertare la responsabilità dell'architetto OS SM in qualità di direttore dei lavori e, nello stesso tempo, nell'accogliere l'eccezione dei difetti di legittimazione passiva in relazione alla direzione dei lavori dell'impianto fognario, nonostante dalla documentazione agli atti risultasse che il professionista fosse incaricato anche di sovraintendere alla corretta esecuzione dell'impianto fognario. In ogni caso, anche a voler affermare la correttezza di tale statuizione occorreva rilevare che, in ogni caso, il direttore dei lavori di un intervento edilizio assume obblighi di vigilanza e sorveglianza anche sull'operato degli altri operatori o tecnici del cantiere.
Si doleva inoltre di omessa pronuncia, in relazione alla domanda di manleva contrattuale proposta nei confronti del direttore dei lavori MI per inadempimento degli obblighi connessi alla prestazione professionale.
23. Con il terzo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata “Sulle spese CP_1 di lite”. Secondo le spese di lite dovevano essere poste “in via esclusiva a carico delle CP_1 controparti per tutti i gradi di giudizio in ragione del principio della soccombenza”. In subordine, il
Tribunale aveva violato l'art. 92 c.p.c. e il principio di soccombenza in quanto avrebbe dovuto condannare ciascun proprietario soccombente al pagamento delle spese in favore di inoltre, chiedeva di CP_1 porre in via esclusiva le spese del doppio grado di giudizio a carico dell'architetto OS SM, il quale “ha l'esclusiva responsabilità professionale – anche in vigilando – rispetto ai vizi lamentati dagli attori, e, non avendo mai contestato la propria legittimazione passiva rispetto alle questioni relative alla rete fognaria (neppure nell'atto introduttivo del giudizio RG 17165/2017) ha indotto a chiamare CP_1 in causa esclusivamente il medesimo.”.
24. Si costituiva OS SM, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- rigettare, perché totalmente infondato in fatto e diritto, l'appello proposto avverso la sentenza n. 2220/2021 del Tribunale di Bologna dal , nonché dai sigg.ri Parte_12 Parte_2
, , , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_11 Parte_8 ; - in via incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2220/2021 del Tribunale di Parte_1 Bologna, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta da parte dell'arch. PH MI, stante le intervenute decadenze e/o prescrizioni delle domande e delle azioni svolte nei suoi confronti ovvero non sussistendo i vizi e/o difetti oggetto di causa ovvero, ancora, non sussistendo alcuna sua responsabilità; - sempre in via incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre le somme dovute dall'arch. PH MI per effetto della riduzione dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi e/o difetti ovvero per effetto dell'intervenuto riconoscimento del concorso colposo degli appellanti principali;
- in ogni caso, sia in caso di conferma che di riforma dell'impugnata sentenza dovuta all'accoglimento dell'appello principale ovvero dell'appello incidentale svolto dall'arch. PH MI, dichiarare che la Parte_14
in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuta a garantire e manlevare l'arch.
[...] PH MI rispetto a qualsiasi somma (maggiore, uguale o minore rispetto a quella prevista nell'impugnata sentenza) fosse condannato a pagare alle altre parti del presente giudizio. Con vittoria di spese e compenso di lite, sia di primo grado che del grado di appello.”
25. Con il primo motivo di appello incidentale OS SM censurava la sentenza impugnata per “Mancato riconoscimento dell'intervenuta decadenza e/o prescrizione degli appellanti e di CP_1 delle azioni svolte nei confronti dell'arch. MI”. Secondo il professionista, lo stesso, sin
[...] dall'iniziale costituzione in giudizio, aveva eccepito “l'intervenuta decadenza e/o prescrizione sia dei condomini (e del condominio) che di dalle azioni svolte nei suoi confronti” in ragione Controparte_1
pagina 17 di 29 del fatto “che sarebbe trascorso oltre un anno tra la rispettiva scoperta dei vizi e la loro successiva denuncia al professionista e/o l'esercizio delle azioni giudiziali svolte nei suoi confronti.”.
26. Con il secondo motivo di appello incidentale OS SM censurava la sentenza impugnata per “Errato riconoscimento della sussistenza di vizi e/o difetti erronea attribuzione della relativa responsabilità all'arch. MI errata quantificazione dei relativi costi di sistemazione”. Il professionista affermava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto “la sussistenza di alcuni vizi e/o difetti riscontrati dal C.T.U., la quantificazione dei costi di ripristino e la relativa attribuzione di responsabilità all'arch. MI presa in esame alle pagg. 16 e 17 della sentenza” sia con riferimento alle parti comuni sia con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di Parte_8
27. Con il terzo motivo di appello incidentale OS SM censurava la sentenza impugnata per
“Mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 1227 c.c. degli stessi appellanti”. Secondo
l'architetto la pronuncia di primo grado era censurabile, in quanto non avrebbe riconosciuto alcun contributo causale degli stessi appellanti principali in ordine alla determinazione causale di parte dei vizi riconosciuti in sentenza.
28. Si costituiva EA UT ASSICURAZIONI, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso: › nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dal Controparte_8
(BO) e dai sig.ri , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
vverso la sentenza n.2220/2021 resa Parte_11 Parte_8 Parte_1 a definizione del giudizio R.G. n.17165/2017 dal Tribunale di Bologna, in persona della Dott.ssa Gentili, per tutti i motivi esposti in narrativa e con ogni conseguenza di legge in ordine al rimborso della somma già versata in esecuzione della sentenza medesima;
› nel merito, sempre in via principale, rigettare l'appello incidentale proposto dalla relativamente alle pretese e alle domande formulate avverso l'Arch. Controparte_1 OS SM e, conseguentemente, avverso la Soc. EA UT di ASSICURAZIONI;
› in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda della volta alla riforma delle statuizioni relative al contratto di assicurazione Parte_15 intercorrente con l'Arch. OS SM nel senso che, nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione e/o conferma della responsabilità dell'Arch. OS SM in solido con la
[...]
la sia dichiarata tenuta a prestare la garanzia CP_1 Parte_15 assicurativa in favore dell'Arch. OS SM esclusivamente per la quota di pertinenza dell'Assicurato (in applicazione dell'art.3.4) delle C.G.A. sulla Limitazione in caso di responsabilità solidale), tenendo conto di tutte le limitazioni contrattuali di cui alla polizza e previste nelle relative C.G.A. anche relativamente a scoperti e franchigie ivi previste, con ogni conseguenza di legge in ordine al rimborso degli importi già corrisposti in eccedenza dalla Soc. EA UT di ASSICURAZIONI in esecuzione della sentenza di I° grado;
› in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
29. Con appello incidentale EA UT ASSICURAZIONI censurava la sentenza impugnata “Sul contratto di assicurazione intercorrente con l'arch. MI: omessa pronuncia sulle limitazioni contrattuali”. Secondo la compagnia assicuratrice il Tribunale di Bologna non avrebbe preso posizione con riferimento al contratto di assicurazione intercorrente con l'architetto OS SM. In particolare, secondo la compagnia assicuratrice, sin dalla costituzione nel primo grado di giudizio era stata dalla stessa eccepita l'inoperatività della polizza, in quanto escludente tutte le voci di danno riconducibili a vizi di natura esecutiva. Inoltre, il giudice di prime cure, nonostante l'effettuato richiamo a tutte le limitazioni contrattuali di cui alla polizza e alle condizioni generali, aveva omesso di pronunciarsi sulle limitazioni contrattuali relative a limiti risarcitori, scoperti e franchigie previste nei documenti contrattuali suindicati. pagina 18 di 29 30. La decisione di questa Corte.
31. Le questioni sollevate in sede di gravame devono essere affrontate nell'ordine imposto dal rapporto di pregiudizialità logica tra le medesime.
32. In primo luogo, devono esaminarsi le eccezioni di prescrizione e decadenza ribadite in appello sia da
[...] sia da MI. CP_1
33. ha ribadito le eccezioni di prescrizione e decadenza in materia di vendita e prescrizione ex CP_1 art. 1669 c.c.:
“Del resto, gli attori hanno convenuto in giudizio il venditore dopo molti anni dalle rispettive vendite, quando ormai erano prescritte le azioni in materia di vendita (prescrizione annuale) e decaduti i relativi diritti (per mancata denunzia nel termine di 8 giorni), come eccepito da nel giudizio di primo grado con eccezione di CP_1 decadenza e prescrizione che si ripropone anche nel presente procedimento. L'azione degli appellanti si è prescritta anche ai sensi dell'art. 1669 c.c., almeno in relazione all'impianto fognario, avendo agito nell'anno 2018 (con il giudizio RG 8663/2018) dopo oltre un anno dalla scoperta del presunto vizio, scoperta realizzatasi nell'anno 2016, come risulta da pag. 8 della prima relazione tecnica ex adverso allegata datata 7 dicembre 2016 (cfr. allegato 7 a comparsa , fascicolo RG 17165/2017, qui allegata nuovamente sub 11)”. CP_1
Il motivo è infondato.
Decadenza e prescrizione delle azioni edilizie sono già stati accertati dal Tribunale, con statuizione ormai passata in giudicato.
Quanto a decadenza e prescrizione relative alla domanda ex art. 1669 c.c., il tribunale ha così motivato senza che sul punto l'appellante incidentale abbia mosso concreti e adeguati rilievi idonei a CP_1 inficiare l'iter logico giuridico percorso dal primo giudice:
“Con riguardo alla posizione di , che ha acquistato in data 14 giugno 2016, la perizia redatta in Parte_1 data 7.12.2016 dal perito incaricato, Arch. , (doc.7 parte convenuta) elenca i vizi (afferenti i Persona_1 gradini della scala di collegamento con il piano interrato ed il vespaio ivi realizzato in modo non conforme, la posa degli infissi esterni in PVC, le infiltrazioni sulla muratura in cucina, immissioni rumorose prodotte dagli impianti, scorretto montaggio delle inferriate, i pozzetti di scarico delle bocche di lupo in cantina dove confluiscono anche le acque nere sia dell'appartamento sia del locale tecnico condominiale, la soglia troppo corta della porta finestra del seminterrato e i battiscopa in legno, la mancanza dei battiscopa sulla scala e sul terrazzo d'ingresso, il parapetto di altezza non conforme e sue copertine anti estetiche, pozzetti interrati nella corte esclusiva, oltre ad altre rifiniture mal eseguite) che sono stati riscontrati esattamente negli stessi termini dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di TP (Ing. ), promosso nel mese di dicembre dello stesso anno, in quanto la Persona_2 precedente missiva del 9 agosto era rimasta senza esito (doc. 3 TP). La denuncia è quindi rispettosa del termine di decadenza di cui al primo comma della norma in esame, che la prescrive entro un anno dalla scoperta. Anche il termine di prescrizione annuale risulta rispettato, decorrendo dalla denuncia, sia per effetto dell'interruzione del decorso di tale termine a seguito della proposizione del ricorso per TP (21.12.2016), sia in quanto dal deposito della perizia -avvenuto in data 25.7.2017- nel predetto procedimento alla notifica dell'atto di citazione, effettuata a mezzo pec in data 7.11.2017, è intercorso un lasso di tempo inferiore all'anno. Idem per quanto riguarda il giudizio riunito sia per il termine di decadenza sia per quello di prescrizione: scoperta dei vizi a seguito di perizia Arch. datata 2.5.2017, raccomandata e PEC contenente denuncia Persona_1 dei vizi in data 17.5.2017, ricorso per TP proposto in data 20.6.2017 con deposito dell'elaborato in data 2.3.2018 e citazione introduttiva del giudizio notificata in data 28.5.2018”.
In particolare, la denunzia da parte del condomino è avvenuta mediante proposizione di TP nelle Pt_1 immediatezze della consegna della perizia di parte ed è stata tempestiva, mentre il gravame non investe questioni di prescrizione inerenti alla posizione del condominio e dei condomini diversi da (infatti, Pt_1 la relazione tecnica che avrebbe consentito la scoperta del vizio indicata in sede di gravame cioè” relazione tecnica ex adverso allegata datata 7 dicembre 2016” è quella commissionata dal solo ). Pt_1
34. MI ha eccepito quanto segue:
“Sin dall'iniziale costituzione in giudizio, l'arch. MI ha eccepito l'intervenuta decadenza e/o prescrizione sia dei condomini (e del condominio) che di dalle azioni svolte nei suoi confronti. Controparte_1
pagina 19 di 29 Decadenza e prescrizione eccepite in ragione del fatto che sarebbe trascorso oltre un anno tra la rispettiva scoperta dei vizi e la loro successiva denuncia al professionista e/o l'esercizio delle azioni giudiziali svolte nei suoi confronti. La scoperta risale, infatti: a) per il sig. al 07.12.2016, data in cui lo stesso ha acquisito la perizia del proprio consulente di parte Pt_1 (circostanza confermata anche in sentenza – cfr. pag. 12); b) per gli altri condomini ed il condominio al 05.05.2017, data della seconda relazione redatta sempre dall'arch. (circostanza pure Persona_1 confermata in sentenza – cfr. pag. 12); c) per infine, al mese di febbraio 2017 per la posizione Quadri ed al mese di giugno 2017 per Controparte_1 le restanti posizioni: date in cui all'impresa sono stati notificati i due ricorsi per accertamento tecnico preventivo con conseguente conoscibilità delle relazioni tecniche allegate dai ricorrenti. Senonché le successive denunce e/o l'esercizio delle azioni nei confronti del professionista risalgono: a) per i condomini ed il condominio, all'udienza del 04.07.2019 allorquando gli stessi hanno dichiarato di voler estendere la domanda iniziale anche all'arch. MI;
b) per invece, al mese di marzo 2018 relativamente alla sola posizione Quadri ed al mese di Controparte_1 ottobre 2018 per le restanti posizioni: date in cui ha chiamato in causa l'arch. MI. CP_1
La sentenza impugnata ha preso in esame le predette eccezioni solo con riferimento al rapporto intercorso tra il professionista e l'impresa e non anche al diverso rapporto tra il professionista e gli appellanti. Quanto al primo rapporto (professionista/impresa), tuttavia, il giudice di primo grado le ha rigettate qualificando erroneamente tale rapporto ai sensi dell'art. 2236 c.c. e non dell'art. 1669 c.c. (cfr. penultimo capoverso pag. 16 sentenza), senza, tuttavia, spendere alcuna parola circa la possibilità di configurare a carico del professionista una colpa grave e non solo lieve (che nel caso di specie lo manderebbe esente da responsabilità) per i vizi e/o difetti ritenuti sussistenti. Quanto, invece, al secondo rapporto (professionista/condominio e condomini), il giudice ha come anzidetto omesso una qualsiasi considerazione al riguardo, limitandosi a rigettare le eccezioni di decadenza e/o prescrizione svolte da (cfr. pag. 12 sentenza) ritenendo tempestive le denunce e le azioni Controparte_1 giudiziali svolte dai condomini;
denunce ed azioni svolte, tuttavia, con termini assolutamente diversi rispetto a quelli delle denunce e azioni svolte nei confronti del professionista. Si chiede, pertanto, che sia accertata l'intervenuta decadenza e/o prescrizione nei confronti dell'arch. MI.
La ricostruzione operata in sede di gravame dal direttore dei lavori trova riscontro nelle risultanze processuali.
Tenuto conto che il principio di cui all'art. 1310 c.c., posto in tema di estensione dell'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione a tutti i condebitori solidali, non è applicabile alla materia della decadenza (si veda in tal senso Sez. 2 - , Sentenza n. 21327 del 29/08/2018 :
“In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell'estensione agli altri condebitori - previsto dall'art. 1310, comma 1, c.c. - dell'effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione”).
Ne consegue che, quanto all'azione ex art. 1669 c.c. proposta nei confronti del direttore dei lavori
MI, deve ritenersi integrata la fattispecie della decadenza prevista dalla norma, per mancata tempestiva denuncia dei vizi entro un anno dalla scoperta.
35. È infondata la doglianza di cui al primo motivo di gravame proposto da CP_1
La responsabilità ex art. 1669 c.c. di quale venditore costruttore, si fonda sul fatto di essersi CP_1 avvalso della direzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento del condominio di causa, avvenuto prima della vendita delle singole unità immobiliari.
pagina 20 di 29 Secondo la Suprema Corte (si veda in tal senso sez. 2 - , Ordinanza n. 17955 del 28/06/2024), “È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare
l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva”. si è avvalsa dell'opera di MI, quale direttore dei lavori. CP_1 non ha provato, pur essendone onerata, di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo CP_1 sull'appaltatore e dunque non ha superato la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa.
L'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti di è dunque fondata. CP_1
36. In ordine alla quantificazione del danno, previa disamina delle doglianze mosse dalle parti in relazione ai vizi riscontrati, valgono le seguenti considerazioni.
37. Deve essere accolto l'appello principale con riferimento al vizio di cui al punto D) della motivazione della sentenza, relativo alla pavimentazione in calcestruzzo zona garage, il cui costo di emenda è stato stimato dal
CTU in € 7000,00.
Il Tribunale ha stimato congruo il minor importo di euro 5000,00, senza fornire un'adeguata motivazione di tale riduzione.
Non vi è dunque motivo per discostarsi dalla stima operata dal CTU.
38. Analogo discorso deve farsi con riferimento agli scarichi fognari.
Il Tribunale ha ritenuto quanto segue: “Orbene, tale constatazione avvalora le conclusioni del CTU Ing. CP_ sopra riportate, per cui la scrivente stima necessario il rifacimento proposto dal predetto, con una riduzione dell'importo stimato a corpo da €48.500,00 ad €30.000,00 in ragione della non necessità di sostituzione di tutti i pozzetti come ipotizzato dal CTU”.
La non necessità di sostituzione di tutti i pozzetti è solo ipotizzata e non accertata dal ctu e dunque non può fondarsi su tale circostanza una riduzione del costo di emenda e ripristino.
Deve dunque riconoscersi il danno nella misura di euro 48.500,00.
39. Deve liquidarsi anche il danno da costo per ripristino di cui al punto F), “Impermeabilizzazioni copertura e lattonerie”, per il quale il tribunale ha provveduto ad una quantificazione di euro 7500,00, in adesione alla ctu, pur senza ricomprendere tale importo nel danno liquidato in dispositivo.
La riconduzione alla categoria dei danni ex art. 1669 c.c. si fonda sulla attinenza del vizio alla tutela dell'edificio mediante impermeabilizzazioni, volte a prevenire le infiltrazioni, come tali suscettibili di pregiudicare il godimento in modo grave.
40. Analogo discorso deve farsi con riferimento al danno concernente il punto G) “Infiltrazione parete condominiale scale esterna condominiale di accesso alle proprietà , e . Pt_4 Persona_3 Pt_8
Così il Tribunale:
pagina 21 di 29 “-G) ulteriori infiltrazioni e risalite capillari di umidità si sono presentate nella parete condominiale della scala esterna di accesso alle proprietà e La parete -a detta del CTU Pt_4 Persona_3 Pt_8 (dalle fotografia la scrivente non è in grado di ricavare idonee indicazioni)- è fortemente degradata sia da infiltrazioni di umidità pregresse che dall'intervento incompiuto eseguito dall'impresa (come già detto forse per arginare le infiltrazioni con metodi chimici di impermeabilizzazione), per cui viene proposto un intervento drastico, consistente nella demolizione dell'intonaco sia sulla parete forata che su quelle attigue, nella chiusura dei fori con malta opportuna ed infine nell'intonacatura di tutte le facciate con intonaco macroporoso per tutta l'altezza della parete, per un costo complessivo di € 8.000,00”.
Anche in questo caso ciascun vizio descritto è idoneo ad incidere in modo assai rilevante sul godimento e la funzionalità dell'immobile, investendo elementi strutturali o situazioni attinenti al tema delle infiltrazioni e dell'umidità.
Anche in questo caso la liquidazione in dispositivo è stata omessa.
41. Tutti i suddetti difetti sono senz'altro riconducibili alla nozione di gravi difetti rilevanti ex art. 1669 c.c., come correttamente ritenuto dal Tribunale.
42. Quanto alle doglianze mosse dal Pt_1
Devono escludersi i vizi dedotti in sede di gravame dalla nozione di gravi difetti rilevanti ex art. 1669 c.c. e dunque deve ribadirsi la decisione del tribunale sul punto, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche dei singoli difetti di cui si tratta.
Essi, infatti, non incidono in modo grave sulla godibilità e funzionalità dell'immobile, anche in considerazione della non rilevante consistenza di essi, quale desumibile dalla relazione di ctu.
43. Analogo discorso deve farsi con riguardo ai difetti della scala interna in proprietà Tali difetti non Pt_4 incidono in modo grave sulla godibilità e funzionalità dell'immobile, tenuto conto della loro particolare natura e della non rilevante consistenza di essi, quale desumibile dalla relazione di ctu.
44. Analogamente deve escludersi la riconducibilità alla nozione di grave difetto dei vizi dedotti in sede di gravame da – [ossia i serramenti esterni (€. 3.000,00), i cartongessi (€. 1.500,00) e le Pt_5 Pt_11 sistemazioni esterne (€. 2.500,00)], non incidendo essi in modo grave sulla godibilità e funzionalità dell'immobile, tenuto conto della loro particolare natura e della non rilevante consistenza di essi, quale desumibile dalla relazione di ctu.
45. Analogo discorso deve farsi quanto alla proprietà [serramenti (€. 1.000,00), difformità a legge delle Pt_8 scale (€. 9.000,00). lesioni e le fessurazioni manifestatesi nel pavimento del garage, affetto da precoce usura
(€. 2.200,00)]. Tali vizi non incidono in modo grave sulla godibilità e funzionalità dell'immobile, tenuto conto della loro particolare natura e della non rilevante consistenza di essi, quale desumibile dalla relazione di ctu.
46. Quanto invece alla proprietà , si ravvisa la natura di gravi difetti di alcuni vizi Parte_16 accertati dal ctu.
Così in atto di appello: “In tutte le stanze sulle pareti lato giardino sono presenti risalite di umidità con formazione di muffe sui batti-scopa e in alcuni vani sono state rilevate tracce di in-filtrazioni provenienti dal tetto [lett. c) e d) €. 2.500,00]. Le ringhiere e i parapetti esterni di pertinenza dell'unità abitativa [lett.
f) €. 2.500,00] presentano fessurazioni e fenomeni degenerativi al pari di quelli rilevati sulla recinzione
pagina 22 di 29 esterna condominiale (vedi sopra punto 2.6.), che richiedono interventi di demolizione e ripristino”. Per un totale dunque di euro 5000,00.
In questo caso ciascun vizio descritto è idoneo ad incidere in modo assai rilevante sul godimento e la funzionalità dell'immobile, investendo elementi strutturali o situazioni attinenti al tema delle infiltrazioni e dell'umidità.
47. Deve escludersi, quanto agli appelli incidentali sul punto, che i vizi accertati dal tribunale come rilevanti ex art. 1669 c.c. debbano invece essere ricondotti ad altra categoria di minore importanza e dunque non rilevante ai sensi della norma citata, eccezion fatta per il difetto di cui al punto C), afferente il muro di contenimento adiacente la rampa di accesso ai garage.
Si tratta di vizi rilevanti ex art. 1669 c.c., in considerazione della loro concreta attitudine ad incidere in modo grave sul godimento e sulla funzionalità dell'immobile, e cioè:
Vizio ex lett. A): locale centrale termica – pag. 13 sentenza (scarsa ventilazione locale centrale termica con evidente grave pericolosità conseguente).
Vizio ex lett. D): pavimentazione in calcestruzzo zona garage – pag. 13 sentenza (lesioni a elemento strutturale importante).
Vizi sulla proprietà – pag. 16 sentenza (vizio relativo alla presenza di ristagno d'acqua in terrazza, Pt_8 dunque incidente in modo grave sulla funzionalità dell'immobile: “Proprietà : viene Parte_8 riconosciuto grave soltanto il difetto del ristagno d'acqua della terrazza, per la cui sistemazione è stimato un costo di € 6.000,00” (cfr. pag. 16 sentenza).
48. Deve invece escludersi la risarcibilità del danno relativo al muro di contenimento adiacente la rampa di accesso ai garage (€ 3.800,00) – pag. 13 sentenza.
Si tratta infatti di un'opera esclusa dal capitolato concordato tra le odierne proprietà ed Controparte_1
(cfr. doc. 7 procedimento n. 8663/2018 r.g.), dunque non rilevante ex art. 1669 c.c.. CP_1
49. In conclusione, i danni relativi alle parti comuni ammontano a euro 72.200,00, oltre al 10% per spese tecniche aggiuntive, quale parametro di stima del danno, riconosciuto dal Tribunale (“spese tecniche di vario tipo, come elencate al punto 3.3.3. della CTU,”) e non contestato specificamente in appello, oltre iva se dovuta per un totale complessivo di euro 79.420,00.
Sulla somma riconosciuta dovranno calcolarsi gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo
50. I danni alle parti private ammontano a:
- €.6600,00 a favore di (ivi compreso aumento predetto del 10% per spese tecniche), oltre Parte_8 iva se dovuta.
- € 2.640,00 a favore di;
(ivi compreso aumento predetto del 10% per spe4se tecniche) Parte_1 oltre iva se dovuta.
- € 5500,00 a favore di e;
(ivi compreso aumento predetto del 10% per spe4se tecniche) Pt_2 Pt_3 oltre iva se dovuta.
Sulla somma riconosciuta dovranno calcolarsi gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo
51. Quanto alla domanda di responsabilità professionale, proposta da nei confronti del direttore CP_1 dei lavori. pagina 23 di 29 52. ha ribadito in appello la seguente domanda nei confronti del direttore dei lavori: CP_1
“a) nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualche domanda contro ovvero nel
Controparte_1 caso in cui sia chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo in conseguenza alla
Controparte_1 domanda dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'inadempimento dell'Arch. PH MI rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società sul compendio immobiliare oggetto di causa e sulle parti
Controparte_1 comuni condominiali, accertando la responsabilità professionale del medesimo e condannando lo stesso Arch. PH MI in solido con la terza chiamata a tenere indenne e a manlevare Controparte_4 da qualsiasi somma che la stessa sarà tenuta a pagare all'attore, anche in relazione ai vizi
Controparte_1 riscontrati sull'impianto fognario erroneamente esclusi nella sentenza impugnata, nonché ai legali del procedimento e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di R.G. 10015/2017 civ. del Tribunale di Bologna citato in precedenza”.
Esclusa, per le ragioni viste, una estensione della responsabilità ex art. 1669 c.c. al direttore dei lavori in via solidale col venditore costruttore, deve esaminarsi la domanda di responsabilità contrattuale formulata da e da questa ribadita in appello. CP_1
53. Infondata è l'eccezione di decadenza e prescrizione.
Infatti, in tema di responsabilità contrattuale, relativa a prestazione professionale intellettuale, non si applica il regime di decadenza e prescrizione ex art. 2236 c.c. ma si applica la regola generale in tema di prescrizione contrattuale.
In tal senso si veda sez. 2, Sentenza n. 28575 del 20/12/2013 :
“Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice;
pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato, e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata.
Esclusa la decadenza, istituto che non si applica, è pacifico e risulta documentalmente in atti che la prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data della fine lavori, non sia interamente compiuta.
54. La domanda de qua è fondata.
La colpa del direttore dei lavori è stata accertata in sentenza dal Tribunale e su di essa è scesa la cosa giudicata, in quanto l'appello incidentale di MI prescinde dai profili inerenti alla propria colpa professionale, appuntandosi sulla non riconducibilità dei vizi accertati alla fattispecie ex art. 1669 c.c. e sulla delimitazione del proprio incarico di direttore dei lavori quale causa di esclusione della propria responsabilità in relazione a determinati vizi (es: impianto fognario).
Così la sentenza in tema di responsabilità per colpa del direttore dei lavori:
“L'arch. MI va riconosciuto pertanto responsabile, in quanto come D.L. è onerato dell'obbligo di eseguire le verifiche e i necessari controlli su tutte le fasi di esecuzione del contratto di appalto per la parte architettonica con riguardo alla conformità al progetto e alle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sia nei confronti della committente sia nei confronti dei singoli CP_1 proprietari. Inoltre, come progettista dell'intero intervento di ristrutturazione, ha curato la pratica finalizzata al rilascio del permesso di costruire (doc.15 giudizio riunito)”. CP_1
55. In ogni caso, ha dedotto l'inadempimento contrattuale di MI e ciò onerava il CP_1 medesimo della prova dell'adempimento. pagina 24 di 29 Tale prova non è stata data.
In concreto, deve imputarsi a MI la violazione dell'obbligo di eseguire le verifiche e i necessari controlli su tutte le fasi di esecuzione del contratto di appalto per la parte architettonica con riguardo alla conformità al progetto e alle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sia nei confronti della committente sia nei confronti dei singoli proprietari. CP_1
Il direttore dei lavori risponde, nel caso concreto, anche per colpa lieve, in quanto la eventuale speciale difficoltà dell'incarico ex art. 2236 c.c. doveva essere provata dal medesimo e non è stata provata (fatto peraltro nemmeno ritualmente dedotto in giudizio).
56. Risulta provato il danno come sopra accertato a carico dei singoli condomini e del condominio (partii comuni).
57. Risulta provato il nesso causale tra inadempimento e danno.
Tale nesso causale non è escluso dall'evento rappresentato dallo “smottamento del 2014”.
Il tribunale formula in termini puramente ipotetici l'eventuale incidenza causale di tale smottamento, in conseguenza della eventuale omessa rimozione, da parte dei condomini, dei detriti scaturenti dal fenomeno predetto: “Inoltre è incontestato che il complesso immobiliare sia stato interessato da un fenomeno di smottamento nell'anno 2014 e che ciò possa aver avuto incidenza causale sui vizi rilevati a causa di omessa manutenzione e pulizia da parte dei condomini…”.
La natura ipotetica ed eventuale di tali eventi esclude la prova della loro concreta ed effettiva efficienza causale, evidenziando dunque la sussistenza piena del nesso causale tra inadempimento e danno.
58. ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha escluso che la direzione dei lavori da parte del CP_1
MI riguardasse anche l'impianto fognario.
Il motivo è fondato.
La società appaltatrice ha chiamato in causa l'Arch. MI per rispondere dei lamentati vizi CP_1 nella sua qualità di Progettista e Direttore Lavori sulla scorta d'incarico verbale.
ha enucleato gli elementi di fatto su cui si basa l'assunto dell'estensione dell'incarico CP_1 all'impianto fognario.
A) In primo luogo, MI ha presenziato alle operazioni peritali di videoispezione fognarie nell'ambito di un TP, rispetto al quale non rivestiva il ruolo di parte processuale, in quanto non ivi convenuto, e lo ha fatto, qualificandosi a verbale come direttore delle opere, con implicito riferimento alle opere fognarie oggetto di ispezione peritale.
B) In secondo luogo, rileva il comportamento processuale, contrassegnato dalla mancata contestazione del ruolo di direttore dei lavori anche rispetto alle opere fognarie e la mancata indicazione di tale CP_7 come effettivo direttore dei lavori fognari, se non in corso di processo.
Come correttamente dedotto da in appello : “nella comparsa di risposta del 23 maggio 2018 CP_1 depositata dall'arch. MI nel giudizio di merito RG 17165/2017 ( contro , lo stesso Pt_1 CP_1 architetto ammetteva la propria responsabilità relativamente all'impianto fognario, associandosi alle difese di
[...]
e ribadendo l'assoluta regolarità dell'impianto fognario, senza contestare la propria legittimazione passiva e CP_1 senza alcun riferimento alla pretesa responsabilità esclusiva del proprio collaboratore geom. . CP_9
pagina 25 di 29 Si tratta di un comportamento processuale di forte valenza ammissiva.
C) In terzo luogo, la documentazione, attestante il ruolo di direttore dei lavori in relazione all'impianto fognario di in luogo di MI, non ha valore probatorio. CP_7
Come correttamente osservato da il documento, ove si legge “direttore dei lavori della rete CP_1 fognaria EX LC è privo di valore probatorio, in quanto: a) costituisce un foglio non firmato nè timbrato da nessuno, b) è privo di timbri e protocolli del CP_10 argomenta correttamente “sull'assenza di pregio probatorio dei meri frontespizi dei titoli CP_1 edilizi privi di timbri e riferimenti ufficiali del Comune che ne “attestino la veridicità ed effettività”.
Inoltre, risulta assente in Comune documentazione comprovante la direzione dei lavori in capo a persona diversa da MI.
Così deduce CP_1
“La seconda considerazione è che il CTU ha rilevato come dall'accesso agli atti del non sia CP_10CP_ emersa alcuna documentazione circa l'impianto fognario (cfr. perizia nel giudizio di TP portante numero 10015/2017 R.G. acquisita agli atti dal Giudice e qui allegata per comodità sub 19): CP_
- a pag. 6 il CTU scrive “Presso il Comune di Pianoro non esiste un progetto riguardante l'attuale rete di scarico delle acque reflue del complesso condominiale” CP_
- a pag. 34 il CTU scrive “la pianta degli scarichi fognari non presente neppure negli elaborati visionati presso il Comune di Pianoro”. CP_ L'attestazione del CTU conferma che il documento prodotto dall'arch. MI (su cui il giudice di primo grado ha fondato la decisione) non è agli atti del CP_10 Anzi, dalla documentazione ufficiale estratta dal Comune agli atti di causa risulta sempre e soltanto il nome dell'arch. MI quale direttore dei lavori: leggendo la SCIA firmata dall'arch. MI e depositata in (cfr. allegato 6 della comparsa di risposta MI), si legge a pag. 16 come tra i soggetti CP_10 incaricati la Direzione dei Lavori fosse affidata all'arch. MI, senza alcun riferimento o richiamo al geom. CP_9 Il fatto che l'unico progettista e Direttore Lavori fosse MI, è altresì confermata a pag. 1 del permesso di costruire del 17 novembre 2012 prot. 5743 allegato sub 4 alla comparsa di MI (qui allegato nuovamente sub 17), che viene indicato come unico progettista”.
D) In quarto luogo, secondo “L'estraneità del geom. alla direzione dei lavori CP_11 CP_7 sull'impianto fognario, risulta in modo inconstestabile dai documenti 8 (capitolato) e 9 (domanda di allacciamento alla fognatura trasmessa da a MI) allegati proprio dall'arch. CP_7 Goldmisth: in tali documenti si legge chiaramente che era semplicemente il tecnico CP_7 esecutore dei rilievi e delle opere “IN FUNZIONE DEI PROGETTI REDATTI DALL'ARCH. SM” (cfr. all. 9, punto A, comparsa di risposta Goldmisth causa Condominio, che qui si riallega per comodità di consultazione sub 20)”.
È logicamente condivisibile la conclusione cui perviene l'appellante sul punto.
Rileva in particolare il fatto che da tale ultimo documento (sub D) emerga un ruolo di progettista del ma non anche di direttore dei lavori, ciò inficiando l'assunto di MI in ordine alla qualità CP_7 di direttore dei lavori dell'impianto fognario da parte del CP_7
Infine, anche nella corrispondenza ante causam MI non nega la proporia qualità di direttore dei lavori.
Si veda quanto correttamente e fondatamente dedotto sul punto da CP_11
“1) con email del 3 marzo 2016 (allegato 13bis fascicolo RG 17165-2017, qui allegato sub 14 CP_1 per comodità di consultazione) l'amministratore del Condominio de quo - - chiedeva un Persona_7 riscontro scritto all'arch. MI su diverse questioni, tra cui “l'analisi e la verifica del sistema da Voi pagina 26 di 29 predisposto per la raccolta e lo smaltimento delle acque al piano seminterrato”, pacificamente imputando la progettazione dell'impianto fognario al direttore lavori. L'arch. MI rispondeva con l'email del 17 marzo 2016, come sopra allegata, affermando che “Lo smaltimento delle acque reflue è garantito attraverso le pompe di sollevamento”, dimostrando evidentemente di essersi occupato di tale impianto, vuoi in sede di progettazione vuoi sovraintendendo l'operato del proprio collaboratore esterno (geom.
[...]
, riconoscendo quindi di avere la responsabilità professionale rispetto all'impianto predetto. CP_9
59. In conclusione, la responsabilità professionale del direttore dei lavori si estende a tutto il danno liquidato in favore dei condomini e del condominio, fermo restando che, come da specifica domanda di CP_1
l'obbligo di manleva presuppone l'avvenuto pagamento del danno da parte di CP_1
(“…condannando lo stesso Arch. PH MI in solido con la terza chiamata Controparte_4
a tenere indenne e a manlevare da qualsiasi somma che la stessa
[...] Controparte_1 sarà tenuta a pagare all'attore..”).
Così conclude infatti CP_1
“a) nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualche domanda contro ovvero nel
Controparte_1 caso in cui sia chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo in conseguenza alla
Controparte_1 domanda dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'inadempimento dell'Arch. PH MI rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società̀ sul compendio immobiliare oggetto di causa e sulle parti
Controparte_1 comuni condominiali, accertando la responsabilità̀ professionale del medesimo e condannando lo stesso Arch. PH MI in solido con la terza chiamata a tenere indenne e a manlevare Controparte_4 da qualsiasi somma che la stessa sarà tenuta a pagare all'attore, anche in relazione ai vizi
Controparte_1 riscontrati sull'impianto fognario erroneamente esclusi nella sentenza impugnata, nonché́ ai legali del procedimento e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di R.G. 10015/2017 civ. del Tribunale di Bologna citato in precedenza;
”.
60. L'appello di EA UT è infondato.
Reale mutua ha dedotto “OMESSA PRONUNCIA SULLE LIMITAZIONI CONTRATTUALI”, con particolare riferimento a quella contenuta nella clausola 3.4 delle cga.
La doglianza è infondata, tranne che con riferimento alla clausola 3.4 predetta, su cui il Tribunale non si è espressamente pronunciato.
In particolare, deve evidenziarsi la inoperatività in concreto della clausola 3.4, in quanto volta a disciplinare una fattispecie, non verificatasi in concreto, cioè quella di un'ipotesi di responsabilità solidale dell'assicurato (direttore dei lavori) con altri soggetti.
Da un lato, vi è la responsabilità ex art. 1669 c.c del venditore costruttore dall'altro lato, vi è CP_1 la responsabilità professionale del direttore dei lavori verso il venditore committente CP_1
Ne consegue la piena responsabilità della compagnia assicuratrice in base alla polizza inter partes, in forza della quale EA UT dovrà tenere indenne il direttore dei lavori da qualunque somma egli debba pagare in forza della presente sentenza.
61. Spese del giudizio.
L'esito dell'appello evidenzia la soccombenza di nei confronti dei condomini e del CP_1 condominio, tutelati dalla stessa difesa. deve rimborsare le spese di tutti i gradi, ivi comprese le spese di TP (compenso del CP_1 consulente e spese legali), spese liquidate come da dispositivo.
Le spese del primo grado vengono adeguate allo scaglione di competenza. pagina 27 di 29 Vi è soccombenza di SM nei confronti di con conseguente onere di rimborso delle CP_1 spese dei due gradi.
Vi è soccombenza di EA UT nei confronti di SM, con conseguente onere di rimborso delle spese dei due gradi.
Pare congrua la statuizione sulle spese di CTU, che dunque rimane ferma.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis a carico della sola EA UT.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale riforma della sentenza appellata,
1) dichiara tenuta e condanna l pagamento in favore: Controparte_1
- del Condominio Via Mattei 1 sito in Pianoro (BO) dei costi per il ripristino dei vizi dell'immobile quantificati in € 79.420,00 oltre iva se dovuta, così rideterminando la somma a tale titolo liquidata dal
Tribunale;
- di dell'importo di euro 5.500,00 oltre iva se dovuta;
Parte_2 Parte_3 il tutto oltre interessi nella misura legale ex art.1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
Fermi restando gli importi liquidati in primo grado a e . Parte_1 Parte_8
2) Rigetta la domanda ex art. 1669 c.c. proposta nei confronti di SM OS;
3) dichiara SM OS responsabile ex art. 2236 c.c. nei confronti di Controparte_1
e condanna SM OS a tenere indenne da quanto
[...] Controparte_1 quest'ultima sarà tenuta a pagare, a titolo di risarcimento del danno, al condominio e ai singoli condomini, in forza della presente sentenza;
4) Condanna EA UT ASSICURAZIONI a tenere indenne il proprio assicurato Arch. SM
OS da quanto egli dovrà pagare a in forza della presente sentenza;
Controparte_1
5) condanna rimborsare alle parti, condominio e condomini, le spese di lite Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali oltre € 1.090,00 per spese, e quanto al presente grado, in euro 10.000,00 per compenso, oltre c.u., oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
6) condanna, inoltre, rimborsare a: Controparte_1
- a) €. 10.384,59 quale compenso liquidato al c.t.u. Ing. nel Parte_1 Persona_2 procedimento per a.t.p. e €. 3.298,88 per compenso c.t.p.;
- b) condominio e singoli proprietari €. 10.283,74 quale compenso liquidato al c.t.u. Ing. nel CP_6 procedimento per a.t.p. ed €. 1.522,56 per compenso c.t.p.;
- c) spese e compensi legali, oltre accessori, per €. 1.555,80 in favore di per l'espletato Parte_1 procedimento per a.t.p. RGN 19864/2016 ed €. 3.458,00 in favore del Condominio e dei singoli condomini per l'espletato procedimento per a.t.p. RGN 10015/2017;
pagina 28 di 29 7) condanna Arch. SM OS a rimborsare a le spese di lite di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 14000,00 per compenso, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali., e quanto al presente grado, in euro 10.000,00 per compenso oltre c.u oltre c.u., oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
8) Condanna EA UT ASSICURAZIONI al pagamento delle spese del grado di appello a favore dell'Arch. SM OS, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre c.u., oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, ferma restando la liquidazione già fatta in sentenza di primo grado con riferimento alle spese di quel grado;
9) conferma nel resto l'appellata sentenza;
10) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis a carico di EA UT ASSICURAZIONI.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2159/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA
CONDOMINIO VIA MATTEI N. 1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEURINI P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO C.F._2 VENETO 102 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_3 C.F._4 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_4 C.F._5 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_5 C.F._6 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEURINI Pt_6 Parte_7 C.F._7 ANDREA e dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO C.F._2 VENETO 102 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEURINI ANDREA e Parte_8 C.F._8 dell'avv. PERRONE MARCO ERNESTO ) VIALE VITTORIO VENETO 102 C.F._2 47122 FORLÌ; , elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 2 RICCIONEpresso il difensore avv. LEURINI ANDREA APPELLANTE contro pagina 1 di 29 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDINI Controparte_1 P.IVA_2 ND e dell'avv. FINOCCHIARO GIUSELLA ) VIA SANTO C.F._9 STEFANO N. 30 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. FINOCCHIARO G. VIA SANTO STEFANO 30 BOLOGNApresso il difensore avv. CANDINI ND OS SM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTAZZINI C.F._10 IA e dell'avv. ANNESE IACOPO ) VIA GARIBALDI 29 40026 IMOLA;
, C.F._11 elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI N. 29 40026 IMOLApresso il difensore avv. FANTAZZINI IA
EA UT ASSICURAZIONI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNICA P.IVA_3 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DE' CELESTINI 3 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. PENNICA GIOVANNI APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2220/2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 27.9.2021
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione onveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, causa Parte_1 iscritta all'R.G. N. 17165/2017, educendo quanto segue: con contratto di Controparte_1 compravendita immobiliare del 14.6.2016 aveva acquistato dalla società convenuta un immobile consistente in un appartamento di civile abitazione sito nel Comune di Pianoro, Via Mattei n. 1; secondo la perizia del
7.12.2016, effettuata dal proprio consulente, l'architetto , all'interno dell'immobile Persona_1
“a causa di erronee modalità di realizzazione dell'intervento edilizio e/o impiego di materiali inidonei” si erano verificati “numerosi e gravi difetti di costruzione” che pregiudicavano “notevolmente l'integrità, la sicurezza, la stabilità, la durata e la conservazione dell'appartamento medesimo, alterandone strutture e funzionalità e compromettendone il normale godimento”; dal momento che gli interventi finalizzati all'eliminazione di tali difetti e a ricercarne l'origine non erano mai stati effettuati nonostante i ripetuti solleciti ad per ottenere l'eliminazione definitiva dei suddetti vizi e CP_1 Parte_1 per il risarcimento dei danni subiti” aveva promosso in data 22.12.2016 ricorso ex art. 696 c.p.c., iscritto al
R.G.N. 19684/2016, con la finalità di accertare le cause dei vizi e dei difetti suddetti;
nel summenzionato procedimento era stata espletata CTU dall'ingegnere , depositata in data 25.7.2017, Persona_2 dalla quale si evinceva che fossero emersi in maniera palese vizi e difetti attinenti alla proprietà dell'attore.
Inoltre, l'attore affermava che il CTU aveva anche quantificato “i danni esistenti, sussistenti e scaturenti da quanto emerso dai sopralluoghi” espletati nel corso della consulenza.
1.1. Secondo nelle conclusioni della perizia il CTU affermava di aver riscontrato: Parte_1 vizi e difetti costruttivi della scala interna collegante il piano rialzato con il piano interrato;
vizi e difetti costruttivi afferenti “gli infissi in PVC” del piano rialzato;
vizi e difetti afferenti le “infiltrazioni di acqua meteorica” provenienti della copertura della zona di soggiorno e cucina del piano rialzato;
vizi e difetti afferenti “le inferriate scorrevoli antifurto degli accessi soggiorno cucina”; vizi e difetti afferenti le fognature interne all'unità immobiliare di proprietà dell'attore sia ad uso esclusivo di quest'ultima sia ad uso condominiale;
vizi e difetti afferenti “la soglia della porta finestra del locale adiacente la bocca di lupo nord-est”; vizi e difetti afferenti le murature perimetrali ed i “battiscopa del piano seminterrato”; vizi e difetti afferenti “la mancanza di battiscopa sulla rampa che porta al C.T. ed all'appartamento al piano
pagina 2 di 29 seminterrato”; “Vizio e difetto afferente una porzione del parapetto posto sul muretto a tergo della scala che porta al piano seminterrato nella proprietà ; Vizi e difetti afferenti “le copertine in pietra del CP_2 parapetto in muratura della terrazza lato soggiorno piano rialzato”; “Vizio e difetto afferente i pozzetti posti
a confine della proprietà in prossimità del collegamento delle fogne condominiali a quelle Pt_1 pubbliche”; vizi e difetti su impianti ed opere di finitura sia interne che esterne;
vizi e difetti afferenti le tinteggiature delle facciate esterne. inoltre, affermava che secondo il CTU, “alle Parte_1 lavorazioni sopra descritte” era corretto aggiungere “gli oneri derivanti dai servizi di ingegneria
(progettazione, direzione, lavori di sicurezza cantieri, tenuta scrittura contabili) pari ad un 10% dell'importo dei lavori.”.
1.2. inoltre, deduceva che: il CTU aveva riepilogato i costi necessari ai fini Parte_1 dell'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nella somma complessiva di € 30.220,99, iva inclusa;
aveva sostenuto nel suindicato procedimento spese pari ad € 1.979,33 per acconto compensi e spese per il C.T.U.,
€ 3.298,88 per C.T.P., € 1.555,80 per spese legali;
aveva promosso, avverso il decreto di liquidazione del giudice per la prestazione effettuata dal CTU, ricorso ex art. 702bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bologna, iscritto al R.G.N. 13342/2017, attraverso il quale aveva domandato e chiesto di riquantificare la congruità delle somme liquidate. L'attore deduceva, inoltre, che al deposito dell'elaborato peritale non CP_1 aveva provveduto al pagamento dei danni come indicati e quantificati nella relazione del CTU.
1.3. Ciò premesso, omandava: Parte_1
“accertare e dichiarare che la ditta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è responsabile ex art. 1669 c.c. e giusta garanzia contrattuale in tal senso assunta, dei gravi vizi e difetti che presentano gli immobili per cui è causa, sia di quelli già accertati e descritti dal c.t.u. Ing.
nella propria relazione tecnica depositata in data 25.07.2017 a definizione del procedimento Persona_2 per A.T.P. assunto al numero 19864/2016 di R.G. dell'intestato Tribunale, sia di quelli eventualmente manifestatisi successivamente e riscontrati in corso di causa”; conseguentemente, la condanna della convenuta: al pagamento a suo favore delle “somme equivalenti ai costi degli interventi necessari ad eliminare definitivamente i vizi riportati alla proprietà esclusiva che si quantificano in € 30.220,99 comprensivi di Iva o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della causa”; al risarcimento, in suo favore, “di tutti i danni patiti e patiendi per il prolungato mancato e/o ridotto godimento ed utilizzo dell'immobile di causa nella misura accertata ad istruttoria espletata o determinata, anche in via equitativa”; la condanna di al rimborso di “tutti gli oneri e spese sostenuti al CP_1 riguardo dall'attore ivi comprese quelle per il pagamento del compenso al c.t.u. ing. nel Persona_2 procedimento per a.t.p. nella misura di €. 1.979,33 o in quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito del ricorso 702bis c.p.c. rubricato al R.G.N. 13342/2017 Tribunale di Bologna e quelle di c.t.p. per
€ 3.298,88”; alla refusione di spese e compensi legali, oltre accessori per l'espletato procedimento per accertamento tecnico preventivo pari ad € 1.555,80.
2. Si costituiva la convenuta chiedendo: in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa del direttore dei lavori e progettista, l'architetto OS SM, e la declaratoria, sempre in via preliminare, del difetto di legittimazione attiva di con riferimento a tutti i vizi e Parte_1 pagina 3 di 29 difetti riconducibili a parti comuni del condominio;
in via principale il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine: in caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualsiasi domanda nei suoi confronti ovvero nel caso in cui fosse stata chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo “in conseguenza alla domanda dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e
i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'Arch. PH MI rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società sul compendio Controparte_1 immobiliare oggetto di causa e sulle parti comuni condominiali, accertando la responsabilità professionale
e condannando lo stesso Arch. PH MI a tenere indenne e manlevare da Controparte_1 qualsiasi somma che la stessa sarà tenuta a pagare all'attore, nonché ai legali del procedimento e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di
R.G. 19864/2016 civ. del Tribunale di Bologna citato in narrativa”; la riduzione delle pretese dell'attore attraverso il rigetto delle domande concernenti parti comuni condominiali e il ridimensionamento della quantificazione economica dei vizi e difetti allegata dalla controparte, anche attraverso l'applicazione del
“principio di non aggravamento della posizione del debitore”; l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'attore o, in subordine, del concorso di colpa del medesimo nella causazione dei vizi e difetti lamentati in citazione in quanto aveva “mutato lo stato dei luoghi e destinato abusivamente ad abitazione l'intero piano interrato ad uso cantina, nonché per avere cagionato con il proprio personale incaricato al trasporto dei mobili durante la fase di ultimazione dei lavori, la differenza di alcuni millimetri delle misure degli scalini della scala di collegamento al piano seminterrato, nonostante l'espresso divieto di utilizzare la scala appena installata e in corso di asciugatura ricevuto dagli operai presenti in cantiere come meglio illustrato nel paragrafo D), punto 1 della presente comparsa.”.
3. Con provvedimento del 30.1.2018 il Tribunale di Bologna autorizzava la chiamata in causa dell'architetto
OS SM.
4. Si costituiva in giudizio l'architetto OS SM, il quale, in via preliminare, domandava l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa esecutrice dei lavori, Controparte_3
e della compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale
[...] [...]
e l'accertamento del difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_4 Parte_1 on riferimento a tutti quei vizi o difetti riconducibili alle parti condominiali con “conseguente
[...] integrale rigetto delle domande tutte svolte nei suoi confronti relativamente ai predetti vizi e/o difetti”. In gradato subordine, nel merito, domandava: il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti “stante
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle azioni e/o delle garanzie esercitabili e/o invocabili nei suoi confronti”; il rigetto di tutte le domande effettuate nei suoi confronti in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto non sussistendo alcuna sua responsabilità per “i vizi e/o difetti oggetto di giudizio, diversamente ed eventualmente ascrivibili alla stessa parte attrice ex art. 1227 c.c. e/o all'impresa appaltatrice chiamata in causa e/o all'odierna convenuta ; in ipotesi di accoglimento CP_3 Controparte_1 anche parziale delle domande svolte dall'attore, dichiararne totalmente responsabile l'impresa appaltatrice chiamata in causa o la società convenuta ovvero, in subordine, CP_3 CP_1
“accertare il grado percentuale ex art. 2055 c.c. di responsabilità dell'Arch. PH MI, comunque pagina 4 di 29 creduto minimale, salvo in ogni caso il diritto di regresso in caso di dichiarata responsabilità solidale”; in ogni caso, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei suoi confronti, dichiarare
EA UT ASSICURAZIONI, tenuta a garantirlo e manlevarlo rispetto a qualsivoglia somma fosse condannato a pagare alle altre parti del giudizio.
5. Con provvedimento del 29.5.2018 il Tribunale di Bologna rigettava la chiamata in causa di CP_5
e autorizzava la chiamata in causa di EA UT ASSICURAZIONI.
[...]
6. Si costituiva in giudizio EA UT ASSICURAZIONI domandando: in via principale,
l'accertamento che “nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo e/o ragione, possa imputarsi all'Arch. PH
MI e, per l'effetto, respingere tutte le domande da chiunque formulate nei suoi confronti, in quanto infondate sia in fatto che in diritto” e il conseguente rigetto di qualsiasi domanda svolta nei confronti della compagnia assicuratrice;
in subordine, nell'ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità di
OS SM, la declaratoria dell'inoperatività della garanzia assicurativa con conseguentemente respingimento delle domande di garanzia e manleva formulate dall'architetto nei suoi confronti anche in punto di spese di lite;
in ulteriore subordine, nel caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte nei confronti di OS SM e di riconoscimento di operatività della garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità attribuibili alle parti ritenute responsabili, dichiarare tenuta EA UT ASSICURAZIONI “a prestare la garanzia assicurativa in favore dell'Arch. PH MI esclusivamente per la quota di pertinenza dell , tenendo conto di tutte le limitazioni contrattuali di cui alla polizza e previste nelle relative Parte_9 condizioni di assicurazione, anche relativamente ai limiti di risarcimento, agli scoperti, alle franchigie ivi previste ed ai limiti del massimale”.
7. Con separato atto di citazione del 28.5.2018 Parte_10
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_11 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, causa iscritta all'R.G. Parte_8
8663/2018, deducendo, per quanto qui di interesse, quanto segue: gli attori avevano CP_1 acquistato dalla convenuta, n. 6 appartamenti di civile abitazione situati nel Comune di Pianoro, Via Mattei
n. 1; come affermato nella perizia del 2.5.2017 dell'architetto “negli acquistati Persona_1 immobili e nelle parti comuni, a causa di erronee modalità di realizzazione dell'intervento edilizio e/o impiego di materiali inidonei” si erano verificati numerosi e importanti difetti costruttivi pregiudicanti notevolmente “l'integrità, la sicurezza, la stabilità, la durata e la conservazione degli appartamenti e delle parti comuni, alterandone strutture e funzionalità e compromettendone il normale godimento”; dal momento che gli interventi di eliminazione e di ricerca della loro origine non erano mai stati eseguiti nonostante i ripetuti solleciti “all'impresa costruttrice/venditrice”, gli attori, ai fini dell'ottenimento dell'eliminazione dei suddetti vizi e per il risarcimento dei danni subìti, avevano presentato il 21.6.2017 ricorso ex art. 696 c.p.c. al fine di accertare le cause dei vizi e difetti lamentati.
7.1 Gli attori, inoltre, affermavano che in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo era stato nominato un CTU, il quale, a seguito delle operazioni peritali, aveva depositato relazione tecnica dalla quale si evinceva che fossero emersi “in maniera palese vizi e difetti attinenti alle parti comuni e alle pagina 5 di 29 singole proprietà degli attori”. Il CTU, inoltre, aveva quantificato “i danni esistenti, sussistenti e scaturenti da quanto emerso dai sopralluoghi” che erano stati espletati nel corso della consulenza. Gli attori deducevano che il CTU nella perizia, relativamente alle parti comuni dell'edificio, aveva rilevato vizi con riferimento a: “Locale Centrale Termica (CT)”,“Muretto perimetrale con recinzione metallica”, “Muro di contenimento adiacente la rampa di accesso ai garage”, “Pavimentazione in calcestruzzo zona garage”,
“Scarichi fognari”, “Impermeabilizzazione copertura e lattonerie”, “infiltrazioni parete condominiali scala esterna comune di accesso alle proprietà: , e , “Esterni comuni: finestre Pt_4 Persona_3 Pt_8 Per_ autorimesse e , gradini scale e pavimentazioni esterne”. Relativamente alle parti Persona_5 private, secondo gli attori, il CTU nella perizia aveva rilevato: con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di e , vizi di riferimento ai “Serramenti esterni”, alla Parte_2 Parte_3
“Soglia portafinestra”, nonché “Umidità di risalita e muffa”, “Infiltrazioni dal tetto”, vizi alle “Stuccature piastrelle bagno”, alle “Ringhiere e parapetti esterni” e vizi con riferimento a “Scarichi e tubazioni acqua”; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di , vizi con riferimento alla “scala Parte_4 interna”; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di e Parte_5 [...] vizi relativi a “Serramenti esterni”, “Cartongessi rasature”, vizi inerenti alle Parte_11
“Sistemazioni esterne” e al giardino;
con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di Pt_8 vizi con riferimento ai “Serramenti esterni”, alla “Scala interna”, al “Pavimento garage”, al
[...]
“Terrazzo privato”, alle “Travature in legno”. Gli attori affermavano che in perizia il CTU aveva stimato i seguenti costi per rimediare ai vizi e difetti riscontrati: con riferimento alle parti comuni nella misura di €
90.400,00; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di e Parte_2 [...]
nella misura di € 10.600,00; con riferimento a quella di proprietà di nella Pt_3 Parte_4 misura di € 9.000,00; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di e Parte_5 nella misura di € 8.200,00; con riferimento all'unità immobiliare di Parte_11 proprietà di nella misura di € 18.200,00. Secondo gli attori, inoltre, agli importi Parte_8 indicati avrebbero dovuto essere aggiunti € 12.000,00 per “spese tecniche, ossia le spese necessarie per portare a completamento l'insieme delle lavorazioni necessarie per emendare i vizi”. Gli attori deducevano che il CTU, inoltre, aveva riepilogato i costi necessari delle lavorazioni per eliminare i vizi nell'importo complessivo di € 148.400,00 oltre iva e accessori di legge e che: “l'amministratore di condominio e i singoli condomini hanno sopportato nel suddetto procedimento spese pari ad € 10.283,74 per compensi e spese
c.t.u. [doc. 6], € 1.522,56 per competenze e spese c.t.p. [doc. 7] ed € 3.458,00 per compensi e spese legali
[doc. 8].”. Infine, gli attori deducevano che all'atto del deposito dell'elaborato peritale non CP_1 aveva provveduto al pagamento dei danni indicati e quantificati dalla relazione peritale.
7.2. Gli attori, pertanto, domandavano: l'accertamento che fosse “responsabile ex art. 1669 CP_1
c.c. e giusta garanzia contrattuale in tal senso assunta, dei gravi vizi e difetti che presentano gli immobili per cui è causa, sia di quelli già accertati e descritti dal c.t.u. Ing. nella propria relazione tecnica CP_6 depositata in data 02.03.2018 a definizione del procedimento per A.T.P. assunto al numero 10015/2017 di
R.G. dell'intestato Tribunale, sia di quelli eventualmente manifestatisi successivamente e riscontrati in corso di causa”; che il Tribunale di Bologna condannasse al pagamento in favore degli attori CP_1 pagina 6 di 29 delle somme equivalenti ai costi degli interventi necessari ad eliminare in via definitiva i vizi riportati sia alle proprietà comuni, quantificati nella somma di € 90.400,00 oltre iva ed oneri di legge, sia alle proprietà esclusive, quantificati nella somma di € 46.000,00 oltre iva ed oneri di legge, o nelle somme maggiori o minori risultanti di giustizia all'esito della causa;
al risarcimento in favore degli attori “di tutti i danni patiti
e patiendi per il prolungato mancato e/o ridotto godimento ed utilizzo degli immobili di causa nella misura accertata ad istruttoria espletata o determinata, anche in via equitativa, nonché rimborsare tutti gli oneri e spese sostenuti riguardo all'attore ivi comprese quelle per il pagamento del compenso al c.t.u. ing. CP_6 nel procedimento per a.t.p. nella misura di € 10.283,74 e quelle di c.t.p. per € 1.522,56”; alla refusione
[...] delle spese di lite per l'espletato procedimento per accertamento tecnico preventivo nella misura € 3.458,00.
8. Si costituiva la convenuta domandando: in via preliminare, l'accertamento dell'intervenuta decadenza
“dall'esercizio del diritto vantato dagli attori e la prescrizione annuale della relativa azione”; sempre in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa del direttore dei lavori, architetto OS
SM, e la declaratoria della nullità della CTU allegata dagli attori relativa all'accertamento tecnico preventivo iscritto all'R.G. 10015/2017 dinanzi al Tribunale di Bologna;
in via principale, il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine: nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualche domanda nei suoi confronti, ovvero “nel caso in cui Controparte_1 sia chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo in conseguenza della domanda dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'inadempimento dell'Arch. PH MI rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società sul compendio immobiliare oggetto di causa e sulle Controparte_1 parti comuni condominiali, accertando la responsabilità professionale del medesimo e condannando lo stesso Arch. PH MI a tenere indenne e manlevare da qualsiasi somma Controparte_1 che la stessa sarà tenuta a pagare all'attore, nonché ai legali del procedimenti e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di R.G. 10015/2017 civ. del Tribunale di Bologna citato in narrativa”; ridurre la pretesa degli attori “ridimensionando la quantificazione economica dei vizi e dei difetti allegata da controparte, anche facendo applicazione del principio di non aggravamento della posizione del debitore”; l'accertamento del concorso di colpa degli attori nella causazione di vizi e difetti lamentati per aver omesso i periodici e necessari interventi di manutenzione ordinaria delle opere.
9. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 26.9.2018, autorizzava la chiamata in causa dell'architetto OS SM.
10. Si costituiva in giudizio l'architetto OS SM, domandando in via preliminare:
l'autorizzazione della chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale EA UT ASSICURAZIONI;
l'accertamento “dell'intervenuta decadenza e/o prescrizione degli attori nei confronti di parte convenuta e conseguentemente dell'arch. PH MI ai sensi dell'art. 1495, c.c. con conseguente integrale rigetto delle domande tutte svolte relativamente ai predetti vizi e/o difetti”. Nel merito, domandava “in via di gradato subordine”: il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti “stante l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle azioni e/o delle garanzie pagina 7 di 29 esercitabili e/o invocabili nei suoi confronti”; il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto in quanto la responsabilità per i vizi e difetti oggetto di giudizio, se ritenuti sussistenti, erano eventualmente ascrivibili agli stessi attori ex art. 1227 c.c. “e/o ad
[...] anche a titolo di culpa in eligendo”; in ipotesi di accoglimento anche parziale “delle Controparte_1 domande svolte da parte attrice e/o da parte convenuta, previa eventuale riduzione delle somme oggi richieste a qualsiasi titolo, dichiararne totalmente responsabile la società ovvero, Controparte_1 in via subordinata, accertare il grado percentuale ex art. 2055 c.c. di responsabilità dell'Arch. PH
MI”. Infine, domandava che, in ogni caso, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei suoi confronti, EA UT ASSICURAZIONI venisse dichiarata tenuta a garantirlo e manlevarlo rispetto a qualsiasi somma fosse condannato a pagare alle altre parti del giudizio.
11. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 13.2.2019, autorizzava la chiamata in causa di EA
UT ASSICURAZIONI.
12. Si costituiva in giudizio EA UT ASSICURAZIONI, domandando: in via principale,
l'accertamento che “nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo e/o ragione, possa imputarsi all'Arch. PH
MI” e, per l'effetto, il respingimento di tutte le domande da chiunque formulate nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, con il conseguente rigetto di qualsiasi domanda svolta nei confronti della compagnia assicuratrice;
in subordine, nel caso di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità dell'assicurato, la declaratoria di inoperatività della garanzia assicurativa con conseguente rigetto della domanda di garanzia e manleva formulata da OS SM;
in ulteriore subordine, nel caso in cui le domande effettuate nei confronti dell'assicurato dovessero essere accolte, anche solo parzialmente, e la garanzia di polizza da essa prestata venisse ritenuta operante, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità attribuibili alle parti ritenute responsabili, la declaratoria che la compagnia assicuratrice fosse tenuta “a prestare la garanzia assicurativa in favore dell'Arch. PH MI esclusivamente per la quota di pertinenza dell , tenendo conto di tutte le limitazioni contrattuali di cui alla polizza e Parte_9 previste nelle relative condizioni di assicurazione, anche relativamente ai limiti di risarcimento, agli scoperti, alle franchigie ivi previste ed ai limiti del massimale”.
13. Le cause venivano riunite in quella iscritta all'R.G. 17165/2017.
14. In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. tutti gli attori estendevano l'azione ex art. 1669 c.c. anche nei confronti dell'architetto OS SM.
15. La causa veniva istruita a mezzo CTU.
16. Il Tribunale di Bologna così statuiva:
“dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore: del Condominio Via Mattei 1 sito in Controparte_1 Pianoro (BO) dei costi per il ripristino dei vizi dell'immobile quantificati in € 44.000,00 oltre iva se dovuta;
di
[...]
dell'importo di € 2.640,00 oltre iva se dovuta;
di dell'importo di € 6.600,00 oltre iva se Pt_1 Parte_8 dovuta;
il tutto oltre interessi nella misura legale ex art.1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo. Condanna l'Arch. MI PH in solido con limitatamente all'importo di €19.240,00 oltre iva se dovuta e gli CP_1 interessi come sopra;
Condanna Reale Mutua Assicurazioni a tenere indenne il proprio assicurato Arch. MI nei limiti di cui sopra;
Condanna a rimborsare alle parti attrici le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio e di quello riunito, che si liquidano in € 1.090,00 per spese, € 7.500,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Compensa le spese di lite tra e Arch. MI;
Condanna Reale Mutua Controparte_1 Assicurazioni al pagamento delle spese di lite a favore dell'Arch. MI liquidate in € 1.036,00 per
pagina 8 di 29 anticipazioni ed € 4.835,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone a carico solidale di tutte le parti le spese di CTU del presente giudizio, liquidate come da decreto 29.1.2021.”
17. Il Tribunale di Bologna affermava quanto segue. La prima questione che doveva essere risolta era se parte attrice avesse inteso implicitamente proporre il cumulo delle azioni derivanti dalla compravendita, esercitabili soltanto dalle persone fisiche che avevano acquistato la proprietà, e le azioni disciplinate dall'art. 1669 c.c., che potevano essere esercitate anche dal CONDOMINIO VIA MATTEI per le porzioni inerenti alle parti comuni. Secondo il Tribunale di Bologna era evidente che gli attori avevano inteso promuovere l'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. alla luce della posizione assunta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c in cui veniva testualmente precisato che la garanzia di legge era solo quella prevista dall'art. 1669 c.c. Il Tribunale inoltre, affermava che, in ogni caso, “le azioni edilizie” erano prescritte. Con riferimento all'esame dell'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti di il giudice di prime cure CP_1 osservava quanto segue: “essa spetta alternativamente al committente ed ai suoi aventi causa nonché agli acquirenti, i quali possono a loro volta agire nei confronti del costruttore – venditore o dell'appaltatore”; ne conseguiva, secondo il Tribunale che “ deve ritenersi – astrattamente – responsabile nei CP_1 confronti degli acquirenti che hanno agito e del per i lavori eseguiti, Parte_12 siano essi di nuova costruzione, con riferimento all'ampliamento del fabbricato, siano di ristrutturazione, considerato il mutamento di destinazione pacificamente operato nel compendio immobiliare.”. Poi, secondo il Tribunale di Bologna, andavano affrontate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da
[...] nella qualità di appaltatore. Con riferimento alla posizione di il quale aveva CP_1 Parte_1 acquistato l'unità immobiliare in data 14.6.2016, la perizia redatta in data 7.12.2016 dal perito incaricato,
l'architetto , elencava i vizi che erano stati riscontrati “esattamente negli stessi Persona_1 termini dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di TP (Ing. ), promosso nel mese Persona_2 di dicembre dello stesso anno, in quanto la precedente missiva del 9 agosto era rimasta senza esito (doc. 3
TP)”. La denuncia era, quindi, da considerarsi rispettosa del termine di decadenza di cui all'art. 1669, co.
1, c.c., che prevedeva la prescrizione entro un anno dalla scoperta. Il Tribunale di Bologna inoltre affermava quanto segue: “Anche il termine di prescrizione annuale risultava rispettato, decorrendo dalla denuncia, sia per effetto dell'interruzione del decorso di tale termine a seguito della proposizione del ricorso per TP
(21.12.2016), sia in quanto dal deposito della perizia -avvenuto in data 25.7.2017-nel predetto procedimento alla notifica dell'atto di citazione, effettuata a mezzo pec in data 7.11.2017, è intercorso un lasso di tempo inferiore all'anno.”. Lo stesso doveva affermarsi, secondo il Tribunale, con riferimento al giudizio riunito sia per il termine di decadenza sia per quello di prescrizione alla luce “della scoperta dei vizi a seguito di perizia Arch. datata 2.5.2017, raccomandata e PEC contenente Persona_1 denuncia dei vizi in data 17.5.2017, ricorso per TP proposto in data 20.6.2017 con deposito dell'elaborato in data 2.3.2018 e citazione introduttiva del giudizio notificata in data 28.5.2018.”.
17.1. Il Tribunale di Bologna procedeva, poi, all'esame della gravità dei vizi lamentati dagli attori, al fine di verificare la possibilità di applicazione dell'art. 1669 c.c. Il giudice di prime cure, premesso che gli immobili per cui era causa risultavano per natura destinati a lunga durata, avendo destinazione abitativa ed erano da considerarsi gravi i difetti incidenti sulla sostanza e stabilità dell'opera, anche se non determinanti pagina 9 di 29 minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, oltre ai difetti non gravi in sé, ma tali da produrre gravi conseguenze e, in genere, da compromettere grandemente l'utilizzazione dell'opera, non rilevando che non ne risentano la stabilità e conservazione di quest'ultima, affermava che, con riguardo all'azione promossa da rientrassero tra i gravi difetti soltanto quelli “afferenti lo Parte_1 smaltimento delle acque e fognature (pozzetti e divisione tra le acque), i fenomeni di umidità di risalita dalla cantina e di infiltrazione in genere, gli infissi esterni in PVC” e che il resto delle doglianze non rientrava “nel concetto di vizio disciplinato dall'art. 1669 c.c., in quanto si tratta di difformità visibili già al momento dell'acquisto da parte dei singoli condomini oppure in quanto non incidenti in modo considerevole sul godimento dell'immobile”. Con riferimento alla domanda promossa nel giudizio riunito, erano da considerarsi gravi “i vizi delle parti comuni elencati ai punti A, C, D, E, F, G;
per le proprietà private soltanto i vizi riguardanti umidità di risalita, infiltrazioni dal tetto, gli scarichi e le tubazioni
d'acqua.”. Secondo il Tribunale: il difetto di cui al punto A), riguardante le ridotte misure di areazione della centrale termica condominiale, era stato eliminato, come riscontrato dal CTU nel corso dell'espletamento delle indagini del giudizio di primo grado, a differenza di quanto accertato in sede di accertamento tecnico preventivo, ma non si era a conoscenza della spesa sostenuta e il costo stimato dal consulente era pari ad €
1.200,00; con riferimento al difetto di cui al punto C, inerente al muro di contenimento adiacente alla rampa di accesso ai garage, risultante pericoloso per le lesioni verticali e le tracce di infiltrazione che avrebbero potuto deteriorare l'armatura metallica del manufatto, era stato stimato un costo di ripristino pari ad €
3.800,00 oltre ad IVA, leggermente superiore alla somma di € 3.000,00 indicata dal consulente di parte, architetto , nell'elaborato allegato al ricorso per accertamento tecnico preventivo, Persona_1 costo che era da considerarsi congruo e adeguato;
con riguardo al vizio al punto D, relativo alla pavimentazione in calcestruzzo nella zona garage, la cui resina era fortemente lesionata, era stato stimato un costo di circa € 7.000,00 per l'esecuzione di opere che, tuttavia, andavano coordinate con il rifacimento delle fognature;
il costo era stato stimato dal consulente tecnico di parte attrice nella misura di € 4.500,00 e dai consulenti tecnici di parte convenuta in € 4.045,50. Secondo il Tribunale, con riferimento a tale voce di costo, era da ritenersi congruo e adeguato l'importo di € 5.000,00 oltre iva;
con riferimento al vizio di cui al punto E, inerente agli scarichi fognari, il CTU aveva affermato che, al di là della divisione tra acque chiare e scure, era senz'altro grave il vizio derivante dall'erronea o inesistente canalizzazione delle acque di superficie, per la cui sistemazione, in assenza di tracciatura completa dell'impianto, era stato ipotizzato un intervento che provvedesse a separare le condutture delle acque nere e meteoriche nei punti in cui erano unificate, dettagliato in CTU, di ammontare di € 48.500,00 comprensivo delle opere da realizzare anche nelle porzioni private dei condomini . A tale proposito, il CTU, Parte_1 Parte_4 aveva rilevato che l'autorizzazione allo scarico esistente era quella precedente ai lavori di ristrutturazione e non era stata adeguata al maggior carico idraulico derivante dalla trasformazione edilizia e dal cambio di destinazione d'uso. Le cause dei difetti e dei vizi erano riconducibili, secondo il CTU, ad una mancata progettazione preventiva, all'esecuzione non a regola d'arte e spesso approssimativa, all'utilizzo di parte della rete preesistente ai lavori di ristrutturazione, “che si trovava in cattivo stato manutentivo e/o non adeguata al cambio di destinazione d'uso.”. Il Tribunale, sul punto, affermava quanto segue: “La scrivente pagina 10 di 29 concorda solo in parte con le conclusioni del proprio ausiliario in relazione alla sussistenza ed alla gravità del difetto del sistema fognario, osservando che l'impianto abbia sempre funzionato e che l'ispezione fognaria (eseguita dalla in data 19 maggio 2017 doc.13 convenuta) ha evidenziato Parte_13 la separazione delle acque bianche e nere e lo sgrondo delle acque provenienti dal degrassatore nella condotta acque bianche, seppure rilevando “difficoltoso evidenziare il percorso delle condotte e la loro funzione a causa di alcuni pozzetti coperti e l'assenza di pozzetti nelle confluenze delle condotte laterali con le condotte primarie”, oltre che ipotizzando che “il tubo di scarico della pompa di sollevamento sfocia nelle condotte delle acque nere, irregolarmente a valle del Sifone Tipo Firenze non ispezionabile” e che “non è presente il Sifone Tipo Firenze e la valvola antiriflusso nella condotta delle acque bianche”. Inoltre, secondo il Tribunale, era incontestato che il complesso immobiliare era stato interessato da un fenomeno di smottamento nell'anno 2014 e che ciò avesse potuto avere avuto incidenza causale sui vizi rilevati a causa dell'omessa manutenzione e pulizia da parte dei condomini. A ciò doveva aggiungersi, secondo il Tribunale, che nella stima dei costi di ripristino l'ingegnere aveva utilizzato il computo metrico Persona_2 estimativo, redatto con l'aiuto dei suoi ausiliari, e i tariffari usati per la computazione erano stati concordati con i consulenti tecnici di parte, “con prevalenza di uso dei prezzi contenuti nel DEI, piuttosto che di quelli della C.C. di Bologna, ed ha ipotizzato un costo solo per gli interventi da eseguire nella proprietà i Pt_1 CP_
€ 7.111.41.”. Secondo il Tribunale tale constatazione avvalorava “le conclusioni del CTU Ing. sopra riportate, per cuoi la scrivente stima necessario il rifacimento proposto dal predetto, con una riduzione dell'importo stimato a corpo da € 48.500,00 ad € 30.000,00 in ragione della non necessità di sostituzione di tutti i pozzetti come ipotizzato dal CTU.”. Con riferimento al punto “-F) perdite della copertura che provocano infiltrazioni” il Tribunale di Bologna aveva affermato che le stesse erano state riscontrate soltanto nell'unità immobiliare di e riguardavano “la copertura zona soggiorno e Parte_1 Per_ cucina del piano rialzato, oltre che in corrispondenza del vano porta finestra (pag. 14 CTU Ing. ); esse sono dovute a cattiva esecuzione delle lattonerie che ricoprono il frontino della terrazza dell'appartamento del piano di sopra;
la causa è stata individuata nella esecuzione approssimativa e nell'uso eccessivo di silicone nelle lattonerie e negli scarichi delle acque della predetta terrazza, il cui costo CP_ di sistemazione è stato stimato in € 2.384,12. Il CTU Ing. ha invece ritenuto che gli interventi da mettere in atto sul manto di copertura prevedano il rifacimento di ampie zone, “essendo del tutto impossibile individuare con precisione i punti esatti in cui avvengono le perdite” ed ha stimato un costo di circa € 7.500,00.”. Secondo il computo redatto dai convenuti e i terzi chiamati, invece, il costo sarebbe stato di ammontare di € 942,19, in quanto non vi sarebbero state infiltrazioni negli alloggi dei promotori della causa, ad eccezione di un soggetto non parte del giudizio. In difetto di adeguata contestazione ed articolazione da parte dei consulenti di parte convenuta e terza chiamata Il Tribunale concordava con la stima di € 7.500,00 indicata dal CTU. Con riferimento al punto “-G) ulteriori infiltrazioni e risalite capillari di umidità” il Tribunale osservava che si erano presentate “nella parete condominiale della scala esterna di accesso alle proprietà , e La parete -a detta del CTU (dalle Pt_4 Persona_3 Pt_8 fotografie la scrivente non è in grado di ricavare idonee indicazioni)- è fortemente degradata sia da infiltrazioni di umidità pregresse che dall'intervento incompiuto eseguito dall'impresa (come già detto forse pagina 11 di 29 per arginare le infiltrazioni con metodi chimici di impermeabilizzazione), per cui viene proposto un intervento drastico, consistente nella demolizione dell'intonaco sia sulla parete forata che su quelle attigue, nella chiusura dei fori con malta opportuna ed infine nell'intonacatura di tutte le facciate con intonaco macroporoso per tutta l'altezza della parete, per un costo complessivo di € 8.000,00.”. Pertanto, secondo il
Tribunale i vizi riguardanti le parti comuni ammontavano ad € 40.000,00, oltre IVA se dovuta.
17.2. Con riferimento alle proprietà private il Tribunale di Bologna osservava quanto segue: relativamente alla posizione di rientravano nel disposto dell'art. 1669 c.c. unicamente le Parte_1 infiltrazioni della zona cucina e soggiorno già esaminati al punto F per cui era dovuto un costo di €
2.400,00, mentre i restanti vizi erano da ritenersi visibili ed accettati dall'acquirente in forza delle clausole contenute nell'atto di acquisto che fanno riferimento allo stato dell'immobile e considerato che non era stata proposta alcuna azione edilizia il totale dovuto era di € 2.400,00 oltre IVA, se dovuta;
relativamente all'unità immobiliare di proprietà di , secondo il Tribunale non era dovuto alcun Parte_4 rimborso “trattandosi di vizi immediatamente percepibili, che l'atto di acquisto è stato rogato in data
20.2.2015 e che i vizi non risultano rientrare nell'art. 1669 c.c.”; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di e l Tribunale di Bologna osservava Parte_5 Parte_11 che i vizi erano visibili e non rientravano nell'art. 1669 c.c.; relativamente all'unità immobiliare di proprietà di il Tribunale riconosceva come grave soltanto il difetto di ristagno d'acqua della Parte_8 terrazza, per la cui sistemazione era stato stimato un costo di € 6.000,00 e che avrebbe dovuto risolvere le infiltrazioni del condomino Peraltro, secondo il Tribunale alle spese sopra indicate Parte_1 andava aggiunta l'IVA “se e nella misura dovuta e una percentuale pari al 10% per spese tecniche di vario tipo, come elencate al punto 3.3.l3. della CTU, per complessivi € 44.000,00 per le parti comuni ed €
6600,00 a favore di ed € 2.640,00 a favore di;
sulla somma riconosciuta Parte_8 Parte_1 dovranno calcolarsi gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo”.
17.3. Relativamente alla responsabilità dell'architetto OS SM, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori il Tribunale, affermava quanto segue. Nella comparsa di costituzione e risposta l'architetto aveva insistito sulla circostanza di essersi occupato solo ed esclusivamente della progettazione e direzione lavori architettonica, mentre la progettazione e direzione lavori strutturale era stata affidata ad altro professionista, e, pertanto, aveva negato di dover rispondere per eventuali vizi o difetti di natura strutturale e dell'impianto fognario, quest'ultimo affidato ad altro ulteriore professionista;
“in ogni caso eccepisce la decadenza e la prescrizione della domanda ex art. 1669 c.c., eccezioni rispetto alle quali la scrivente ha già preso posizione ai punti che precedono, evidenziando in questa sede che l'azione esercitata da nei confronti del professionista è retta dalle norme in materia di prestazione CP_1
d'opera intellettuale e, in particolare, dall'art. 2336 e non dall'invocato art. 1670 c.c., disciplinante i rapporti tra appaltatore e subappaltatore.”; era da ritenersi innegabilmente sussistente il vincolo di responsabilità solidale tra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti avessero concorso in modo efficiente alla produzione del danno subìto dal committente ai sensi dell'art. 2055 c.c.; l'architetto OS SM era da ritenersi responsabile in quanto come Direttore dei
Lavori era onerato dall'obbligo di eseguire le verifiche e i necessari controlli su tutte le fasi di esecuzione pagina 12 di 29 del contratto di appalto per la parte architettonica con riguardo alla conformità al progetto e alle modalità di esecuzione di essa al capitolato e alle regole della tecnica, sia nei confronti della committente CP_1 sia nei confronti dei singoli proprietari. Con riferimento all'impianto fognario il Tribunale, infine, affermava quanto segue: “Quanto alla rispondenza dell'impianto fognario alle pendenze ed alle necessità della costruzione in parte nuova (quanto all'ampliamento) e in parte ristrutturata, previo mutamento di destinazione, tale attività risulta svolta non dall'arch. MI, bensì dal Geometra per conto CP_7 di (doc.7, 8 e 9 MI nel giudizio riunito); costui si qualifica come progettista e direttore CP_1 dei lavori rete fognaria, cui si aggiunge, per gli impianti meccanici-idraulici, il Per. Ind. Persona_6
Non è corretta conseguentemente l'affermazione del CTU di non aver reperito alcun disegno/progetto riguardante la rete di raccolta e di scarico delle acque reflue realizzata nel corso dell'intervento, essendo stata utilizzata la rete preesistente, estendendola secondo le necessità della nuova struttura, ma senza un coordinamento effettivo e funzionale. Ciò trova conferma nelle osservazioni del CTP di parte MI, che il CTU ha tuttavia giudicato irrilevanti. La circostanza che l'esecuzione dell'impianto fognario sia stata affidata da a terzi (doc.7, 8 e 9 MI giudizio riunito) è quindi comprovata CP_1 documentalmente, con la conseguenza che non può essere attribuita alcuna responsabilità al terzo chiamato.”. Pertanto, secondo il Tribunale di Bologna, l'architetto OS SM era responsabile solidalmente con del minor importo di € 19.240,00, oltre iva, compreso il 10% di spese CP_1 tecniche.
17.4. Con riferimento alla domanda di manleva esercitata dall'architetto OS IT nei confronti della compagnia assicurativa, il Tribunale di Bologna osservava che EA UT
ASSICURAZIONI fosse tenuta a tenere indenne il proprio assicurato “nei limiti di cui alla clausola 2.17, che non risultano superati in nessuna delle ipotesi, in particolare per quella al punto 2.1. delle perdite pecuniarie in genere non superandosi il 30% del massimale assicurato per sinistro e per anno con un massimo di € 500.000,00.”.
17.5. Relativamente alle spese di lite, il Tribunale di Bologna osservava quanto segue: andava CP_1 condannata al pagamento delle spese nei confronti di tutti gli attori, in considerazione della sua prevalente soccombenza, secondo la liquidazione contenuta in dispositivo e quantificata sulla scorta dei valori medi del
D.M. 55/2015 per lo scaglione corrispondente alla quantificazione della condanna con l'esclusione delle maggiorazioni per la fase antecedente alla riunione e per l'assistenza a più soggetti in considerazione del parziale accoglimento delle pretese;
le spese di lite tra e l'architetto OS SM CP_1 andavano integralmente compensate, in ragione della parziale reciproca soccombenza;
EA UT
ASSICURAZIONI andava condannata al rimborso delle spese sostenute del proprio assicurato per effetto del rigetto di tutte le eccezioni sollevate con liquidazione secondo i medesimi parametri, ma per lo scaglione inferiore, ovvero quello da € 5.200,00 ad € 26.000,00; infine, erano da considerarsi solidalmente a carico di tutte le parti le spese di CTU svolta nel presente giudizio, come già liquidate, mentre restavano a carico di parte attrice quelle di entrambi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo in quanto il danno riconosciuto era di gran lunga inferiore a quello domandato, per cui la consulenza tecnica si era resa indispensabile per quantificarlo. pagina 13 di 29 18. Proponevano appello CONDOMINIO VIA MATTEI, , Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_11 Parte_8 rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis re-jectis, in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe del Tribunale di Bologna n. 2220/2021, e per i motivi tutti esposti nel presente atto: - condannare in via esclusiva o concorsuale, in base alle percentuali di colpa riconosciute dalla sentenza impugnata, ed in solido tra loro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o l'Arch. PH MI Controparte_1 a pagare in favore degli appellanti le somme equivalenti ai costi degli interventi ne-cessari ad eliminare CP_ definitivamente i vizi ri-portati alle parti comuni e alle proprietà esclu-sive come accertati e descritti dall'Ing. nella consulenza tecnica di ufficio deposi-tata nel merito del giudizio di primo grado che si quantificano, salve
[...] le somme maggiori o minori che risultassero di giustizia in: a) €. 47.000,00 per le parti comuni oltre Iva ed inte- ressi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
b) €. 45.400,00 per le parti private oltre Iva e inte-ressi dal dì del dovuto al saldo effettivo di cui: - €. 7.700,00 oltre ad iva per la proprietà ; - €. 9.000,00 oltre ad iva per la Parte_1 proprietà ; - €. 6.000,00 oltre ad iva per la proprietà e;
- Parte_4 Parte_5 Parte_11
€. 12.200,00 oltre ad iva per la proprietà ; - €. 10.500,00 oltre iva per la proprietà e Parte_8 Parte_2 ; c) €. 9.240,00 per spese tecniche (10%) oltre ad iva e interessi legali dal dì del dovuto a saldo Parte_3 effettivo;
- condannare e/o l'arch. PH D- a rimborsare agli appellanti tutti gli oneri e Controparte_1 le spese sostenute come segue: a) €. 10.384,59 quale compenso liquida-to al c.t.u. Ing. Parte_1 Per_2
nel procedimento per a.t.p. e €. 3.298,88 per compenso c.t.p.; b) condominio e singoli proprietari €.
[...] 10.283,74 quale compenso liquidato al c.t.u. Ing. nel procedi-mento per a.t.p. ed €. 1.522,56 per CP_6 compenso c.t.p.; - a rifondere spese e compensi legali, oltre accessori, per €. 1.555,80 in favore di Parte_1 per l'espletato procedimento per a.t.p. RGN 19864/2016 ed €. 3.458,00 in favore del Condominio e dei
[...] singoli con-domini per l'espletato procedimento per a.t.p. RGN 10015/2017; - accertare in €. 13.500,00 il maggior compenso spet-tante agli attori per le spese del giudizio di primo grado e, per l'effetto, liquidare la differenza di €. 6.500,00 oltre 15% rimborso forfettario e accessori di legge su quanto riconosciuto e liquidato dalla sentenza impugnata sulla scorta dell'erronea applicazione dello scaglione di riferimento;
- riconoscere e liquidare in favore degli attori le maggiorazioni dovute per l'assistenza a più soggetti oltre il primo (+ 5) per complessivi €. 20.250,00;
- porre interamente a carico di e/o dell'Arch. PH MI i compensi e le spese liquidate Controparte_1 al c.t.u. nel giudizio di merito. Con vittoria di spese, compensi, oltre 15% rimborso forfettario, cpa ed iva di legge del presente grado.”.
19. CONDOMINIO VIA MATTEI, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e Parte_5 Parte_11 Parte_8 Parte_1 censuravano la sentenza impugnata “solo sul quantum riconosciuto – anche in errata applicazione dei principi giuridici in astratto validamente enunciati – e sul capo delle spese.”. Secondo gli appellanti: con riferimento ai vizi inerenti le parti comuni il giudice di prime cure aveva riconosciuto per gli stessi l'importo complessivo di € 40.000,00 oltre iva con il riconoscimento dell'ulteriore importo del 10% per spese tecniche, e così complessivamente € 44.000,00; non vi era nulla da eccepire con riferimento ai vizi di cui ai punti A, B e C in quanto il Tribunale aveva condiviso le conclusioni del CTU riconoscendo i costi di ripristino rispettivamente, di € 1.200,00 ed € 3.800,00; con riferimento al difetto di cui al punto D della perizia “pavimentazione in calcestruzzo zona garage”, da eseguirsi in coordinamento con il rifacimento delle fognature, il giudice di prime cure aveva condiviso le conclusioni del CTU reputando, tuttavia, erroneamente, congruo il costo di ripristino inferiore di € 5.000,00 oltre iva rispetto a quello di € 7.000, oltre iva, indicato dall'ausiliario; con riferimento al punto E “scarichi fognari”, il Tribunale aveva condiviso le conclusioni del CTU ma aveva erroneamente decurtato l'importo di € 18.500,00 riferendosi alle affermazioni dell'ausiliario in riferimento alla necessità dell'installazione, ove necessario, dei “pozzetti degrassatori” in corrispondenza degli “scarichi delle cucine” nell'esecuzione dei lavori di rifacimento delle condutture. Trattandosi di aspetto di carattere tecnico-estimativo lo stesso avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al CTU;
con riferimento al vizio di cui al punto F “Impermeabilizzazione copertura e lattonerie” il giudice di prime cure aveva omesso di liquidare il costo di € 7.500,00 stimato dal C.T.U., pagina 14 di 29 stima che era stata condivisa dallo stesso giudicante;
non si era pronunciato con riguardo al vizio di cui al punto G “Infiltrazione parete condominiale scale esterna condominiale di accesso alle proprietà , Pt_4
e ; infine, il Tribunale aveva escluso i gravi difetti di cui al punto B, indicato in Persona_3 Pt_8 perizia, “Muretto perimetrale con recinzione metallica”, espressamente riconosciuto dal CTU, senza alcuna motivazione. Con riferimento alle proprietà private gli appellanti lamentavano: che, relativamente all'unità immobiliare di proprietà di il giudice di prime cure aveva riconosciuto e liquidato Parte_1 solo i costi per le infiltrazioni della zona cucina e soggiorno per € 2.400,00 e non quelli per gli “infissi in
PVC” che aveva ritenuto rientrare tra i difetti gravi;
era totalmente generica la motivazione secondo cui i difetti indicati alle pagine 14 e seguenti dell'elaborato peritale non rientrassero nella nozione di gravi difetti perché visibili o non incidenti in modo considerevole sul godimento dell'immobile; con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di , “Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Parte_4 giudice, la realizzazione della scala interna in violazione della normativa vigente e causativa di pericolo per la sicurezza delle persone è un grave difetto per le motivazioni sopra esposte e giammai – si ripete – può ritenersi percepibile in assenza di verifiche tecniche volte a stabilirne la conformità alle norme vigenti”; relativamente all'unità immobiliare di proprietà di , e Parte_5 [...] la sentenza sarebbe stata erronea in quanto trattasi di vizi insorti e manifestatisi Parte_11 successivamente all'acquisto e non erano immediatamente percepibili;
con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di “Anche per la proprietà valgono i rilievi sopra svolti per i Parte_8 Pt_8 serramenti (€. 1.000,00), nonché per la difformità a legge delle scale (€. 9.000,00). Appaiono altresì gravi difetti le lesioni e le fessurazioni manifestatesi nel pavimento del garage, giudicato affetto da precoce usura
(€ 2.200,00). Tali difetti sono descritti a pag. 17 della perizia al punto 3.2.2.5.”; con riferimento all'unità immobiliare di e il Tribunale di Bologna aveva omesso di Parte_2 Parte_3 pronunciarsi nonostante i vizi riscontrati rientrassero tra quelli ex art. 1669 c.c. Con riferimento alle spese di lite, infine, secondo gli appellanti, la sentenza era erronea in quanto l'importo liquidato per compensi nella misura di € 7.500,00 “non corrisponde al quantum della condanna che è di € 64.952,80 e penalizzava ingiustificatamente gli attori ponendo interamente a loro carico le spese degli espletati procedimenti per accertamento tecnico preventivo.
20. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, rigettare l'appello proposto dagli appellanti in quanto infondato in fatto e in diritto, e in riforma della sentenza impugnata e richiamata in intestazione, allegata al presente atto, ogni contraria domanda o istanza respinta, accogliere le domande di nei confronti delle Controparte_1 altre parti del procedimento per le ragioni di cui in narrativa, e precisamente: i) con riferimento alle domande rassegnate dall'attore : 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva Parte_1 dell'attore con riferimento a tutti i vizi e difetti riconducibili a parti comuni del condominio, in Parte_1 particolare: infiltrazioni di acqua meteorica derivanti dalla copertura (punto c della citazione avversaria), sistema fognario (punto e), porzione di parapetto posto sul muretto a tergo di scala condominiale (punto i), mancanza di coperchi e pozzetti (punto l), facciate esterne (punto n); 2) in via principale, rigettare la pretesa avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, accertando e dichiarando la non applicabilità dell'art. 1669 c.c. al venditore o comunque la non riconducibilità dei vizi alla gravità richiesta dall'art. 1669 c.c., CP_1 accertando e dichiarando la non imputabilità dei vizi e difetti lamentati dall'attore in capo alla convenuta anche in conseguenza del mutamento dello stato dei luoghi e al grave abuso edilizio posto in essere dall'attore, con particolare riferimento all'illegittima destinazione abitativa dell'intero piano interrato ad uso cantina;
3) in via subordinata: a) a) nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualche domanda
contro
Controparte_1 ovvero nel caso in cui sia chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo in
[...] Controparte_1 conseguenza alla domanda dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e Parte_1 pagina 15 di 29 i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'inadempimento dell'Arch. PH MI Parte_1 rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società sul Controparte_1 compendio immobiliare oggetto di causa e sulle parti comuni condominiali, accertando la responsabilità professionale del medesimo e condannando lo stesso Arch. PH MI in solido con la terza chiamata a tenere indenne e a manlevare da qualsiasi somma che la Controparte_4 Controparte_1 stessa sarà tenuta a pagare all'attore, nonché ai legali del procedimento e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di R.G. 19864/2016 civ. del Tribunale di Bologna citato in precedenza;
b) ridurre la pretesa dell'attore rigettando le domande concernenti parti Parte_1 comuni condominiali e ridimensionando la quantificazione economica dei vizi e dei difetti come richiesto in narrativa, anche facendo applicazione del principio di non aggravamento della posizione del debitore, valutando la realizzazione e le finiture delle opere della società nell'intero piano seminterrato alla luce Controparte_1 delle regole tecniche e delle normative vigenti per locali ad uso cantina (e non abitazioni), secondo la destinazione d'uso convenuta nel contratto di compravendita dell'immobile in oggetto;
c) accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione dei vizi e difetti lamentati per aver mutato lo stato dei luoghi e destinato abusivamente ad abitazione l'intero piano interrato ad uso cantina. ii) Con riferimento alle domande rassegnate dagli attori Condominio Via Mattei N. 1, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, : 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza Parte_11 Parte_8 dall'esercizio del diritto vantato dagli attori e la prescrizione della relativa azione per i motivi sopra esposti;
2) in via principale, rigettare la pretesa avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in comparsa di risposta, accertando e dichiarando la non applicabilità dell'art. 1669 c.c. al venditore o CP_1 comunque la non riconducibilità dei vizi alla gravità richiesta dall'art. 1669 c.c., accertando e dichiarando la non imputabilità dei vizi e difetti lamentati dagli attori in capo alla convenuta. 3) in via subordinata: a) nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualche domanda contro ovvero nel caso in cui Controparte_1 sia chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo in conseguenza alla domanda Controparte_1 dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'inadempimento dell'Arch. PH MI rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società̀ sul compendio immobiliare oggetto di causa Controparte_1 e sulle parti comuni condominiali, accertando la responsabilità professionale del medesimo e condannando lo stesso Arch. PH MI in solido con la terza chiamata a tenere Controparte_4 indenne e a manlevare da qualsiasi somma che la stessa sarà tenuta a pagare all'attore, Controparte_1 anche in relazione ai vizi riscontrati sull'impianto fognario erroneamente esclusi nella sentenza impugnata, nonché ai legali del procedimento e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di R.G. 10015/2017 civ. del Tribunale di Bologna citato in precedenza;
”
21. Con il primo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata per CP_1
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. Sulla non applicabilità dell'art. 1669 al venditore
[...]
In subordine, sulla non riconducibilità dei vizi alla gravità richiesta dall'art. 1669 c.c.”. Secondo CP_1
l'azione di responsabilità per rovina e difetti di costruzione di beni immobili poteva essere
CP_1 proposta solo nei confronti dell'appaltatore e non del venditore in quanto tale. Nel caso di specie gli attori non avevano fornito alcuna prova circa l'ingerenza di impresa venditrice, nell'esecuzione dei
CP_1 lavori, con riferimento ai quali risultava dimostrato che fossero stati interamente eseguiti da società terze. In ogni caso, secondo “Anche a non voler condividere le considerazioni che precedono, restano
CP_1 le considerazioni già espresse nei propri atti di primo grado, anche con riferimento ai limiti applicativi dell'art. 1669 c.c. rispetto a eventuali difetti definiti necessariamente “gravi” dalla citata diposizione” e tutti i vizi affermati dagli attori e che erano stati riconosciuti dal giudice non sarebbero stati connotati dai requisiti di gravità richiesti dall'art. 1669 c.c.. Secondo si erano prescritte sia le “azioni in
CP_1 materia di vendita” sia l'azione ex art. 1669 c.c. Infine, si doleva “circa l'esorbitanza dei
CP_1 costi per la riparazione degli asseriti vizi ravvisati in CTU, nonché circa l'apoditticità delle stime realizzate dal CTU.”.
22. Con il secondo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata per CP_1
“Omessa ed errata valutazione delle prove in atti. Sulla responsabilità del Direttore Lavori anche in relazioni ai vizi relativi all'impianto fognario”. Secondo il Tribunale di Bologna avrebbe CP_1
pagina 16 di 29 errato nell'accertare la responsabilità dell'architetto OS SM in qualità di direttore dei lavori e, nello stesso tempo, nell'accogliere l'eccezione dei difetti di legittimazione passiva in relazione alla direzione dei lavori dell'impianto fognario, nonostante dalla documentazione agli atti risultasse che il professionista fosse incaricato anche di sovraintendere alla corretta esecuzione dell'impianto fognario. In ogni caso, anche a voler affermare la correttezza di tale statuizione occorreva rilevare che, in ogni caso, il direttore dei lavori di un intervento edilizio assume obblighi di vigilanza e sorveglianza anche sull'operato degli altri operatori o tecnici del cantiere.
Si doleva inoltre di omessa pronuncia, in relazione alla domanda di manleva contrattuale proposta nei confronti del direttore dei lavori MI per inadempimento degli obblighi connessi alla prestazione professionale.
23. Con il terzo motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata “Sulle spese CP_1 di lite”. Secondo le spese di lite dovevano essere poste “in via esclusiva a carico delle CP_1 controparti per tutti i gradi di giudizio in ragione del principio della soccombenza”. In subordine, il
Tribunale aveva violato l'art. 92 c.p.c. e il principio di soccombenza in quanto avrebbe dovuto condannare ciascun proprietario soccombente al pagamento delle spese in favore di inoltre, chiedeva di CP_1 porre in via esclusiva le spese del doppio grado di giudizio a carico dell'architetto OS SM, il quale “ha l'esclusiva responsabilità professionale – anche in vigilando – rispetto ai vizi lamentati dagli attori, e, non avendo mai contestato la propria legittimazione passiva rispetto alle questioni relative alla rete fognaria (neppure nell'atto introduttivo del giudizio RG 17165/2017) ha indotto a chiamare CP_1 in causa esclusivamente il medesimo.”.
24. Si costituiva OS SM, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- rigettare, perché totalmente infondato in fatto e diritto, l'appello proposto avverso la sentenza n. 2220/2021 del Tribunale di Bologna dal , nonché dai sigg.ri Parte_12 Parte_2
, , , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_11 Parte_8 ; - in via incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2220/2021 del Tribunale di Parte_1 Bologna, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta da parte dell'arch. PH MI, stante le intervenute decadenze e/o prescrizioni delle domande e delle azioni svolte nei suoi confronti ovvero non sussistendo i vizi e/o difetti oggetto di causa ovvero, ancora, non sussistendo alcuna sua responsabilità; - sempre in via incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre le somme dovute dall'arch. PH MI per effetto della riduzione dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi e/o difetti ovvero per effetto dell'intervenuto riconoscimento del concorso colposo degli appellanti principali;
- in ogni caso, sia in caso di conferma che di riforma dell'impugnata sentenza dovuta all'accoglimento dell'appello principale ovvero dell'appello incidentale svolto dall'arch. PH MI, dichiarare che la Parte_14
in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuta a garantire e manlevare l'arch.
[...] PH MI rispetto a qualsiasi somma (maggiore, uguale o minore rispetto a quella prevista nell'impugnata sentenza) fosse condannato a pagare alle altre parti del presente giudizio. Con vittoria di spese e compenso di lite, sia di primo grado che del grado di appello.”
25. Con il primo motivo di appello incidentale OS SM censurava la sentenza impugnata per “Mancato riconoscimento dell'intervenuta decadenza e/o prescrizione degli appellanti e di CP_1 delle azioni svolte nei confronti dell'arch. MI”. Secondo il professionista, lo stesso, sin
[...] dall'iniziale costituzione in giudizio, aveva eccepito “l'intervenuta decadenza e/o prescrizione sia dei condomini (e del condominio) che di dalle azioni svolte nei suoi confronti” in ragione Controparte_1
pagina 17 di 29 del fatto “che sarebbe trascorso oltre un anno tra la rispettiva scoperta dei vizi e la loro successiva denuncia al professionista e/o l'esercizio delle azioni giudiziali svolte nei suoi confronti.”.
26. Con il secondo motivo di appello incidentale OS SM censurava la sentenza impugnata per “Errato riconoscimento della sussistenza di vizi e/o difetti erronea attribuzione della relativa responsabilità all'arch. MI errata quantificazione dei relativi costi di sistemazione”. Il professionista affermava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto “la sussistenza di alcuni vizi e/o difetti riscontrati dal C.T.U., la quantificazione dei costi di ripristino e la relativa attribuzione di responsabilità all'arch. MI presa in esame alle pagg. 16 e 17 della sentenza” sia con riferimento alle parti comuni sia con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di Parte_8
27. Con il terzo motivo di appello incidentale OS SM censurava la sentenza impugnata per
“Mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 1227 c.c. degli stessi appellanti”. Secondo
l'architetto la pronuncia di primo grado era censurabile, in quanto non avrebbe riconosciuto alcun contributo causale degli stessi appellanti principali in ordine alla determinazione causale di parte dei vizi riconosciuti in sentenza.
28. Si costituiva EA UT ASSICURAZIONI, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso: › nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dal Controparte_8
(BO) e dai sig.ri , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
vverso la sentenza n.2220/2021 resa Parte_11 Parte_8 Parte_1 a definizione del giudizio R.G. n.17165/2017 dal Tribunale di Bologna, in persona della Dott.ssa Gentili, per tutti i motivi esposti in narrativa e con ogni conseguenza di legge in ordine al rimborso della somma già versata in esecuzione della sentenza medesima;
› nel merito, sempre in via principale, rigettare l'appello incidentale proposto dalla relativamente alle pretese e alle domande formulate avverso l'Arch. Controparte_1 OS SM e, conseguentemente, avverso la Soc. EA UT di ASSICURAZIONI;
› in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda della volta alla riforma delle statuizioni relative al contratto di assicurazione Parte_15 intercorrente con l'Arch. OS SM nel senso che, nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione e/o conferma della responsabilità dell'Arch. OS SM in solido con la
[...]
la sia dichiarata tenuta a prestare la garanzia CP_1 Parte_15 assicurativa in favore dell'Arch. OS SM esclusivamente per la quota di pertinenza dell'Assicurato (in applicazione dell'art.3.4) delle C.G.A. sulla Limitazione in caso di responsabilità solidale), tenendo conto di tutte le limitazioni contrattuali di cui alla polizza e previste nelle relative C.G.A. anche relativamente a scoperti e franchigie ivi previste, con ogni conseguenza di legge in ordine al rimborso degli importi già corrisposti in eccedenza dalla Soc. EA UT di ASSICURAZIONI in esecuzione della sentenza di I° grado;
› in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
29. Con appello incidentale EA UT ASSICURAZIONI censurava la sentenza impugnata “Sul contratto di assicurazione intercorrente con l'arch. MI: omessa pronuncia sulle limitazioni contrattuali”. Secondo la compagnia assicuratrice il Tribunale di Bologna non avrebbe preso posizione con riferimento al contratto di assicurazione intercorrente con l'architetto OS SM. In particolare, secondo la compagnia assicuratrice, sin dalla costituzione nel primo grado di giudizio era stata dalla stessa eccepita l'inoperatività della polizza, in quanto escludente tutte le voci di danno riconducibili a vizi di natura esecutiva. Inoltre, il giudice di prime cure, nonostante l'effettuato richiamo a tutte le limitazioni contrattuali di cui alla polizza e alle condizioni generali, aveva omesso di pronunciarsi sulle limitazioni contrattuali relative a limiti risarcitori, scoperti e franchigie previste nei documenti contrattuali suindicati. pagina 18 di 29 30. La decisione di questa Corte.
31. Le questioni sollevate in sede di gravame devono essere affrontate nell'ordine imposto dal rapporto di pregiudizialità logica tra le medesime.
32. In primo luogo, devono esaminarsi le eccezioni di prescrizione e decadenza ribadite in appello sia da
[...] sia da MI. CP_1
33. ha ribadito le eccezioni di prescrizione e decadenza in materia di vendita e prescrizione ex CP_1 art. 1669 c.c.:
“Del resto, gli attori hanno convenuto in giudizio il venditore dopo molti anni dalle rispettive vendite, quando ormai erano prescritte le azioni in materia di vendita (prescrizione annuale) e decaduti i relativi diritti (per mancata denunzia nel termine di 8 giorni), come eccepito da nel giudizio di primo grado con eccezione di CP_1 decadenza e prescrizione che si ripropone anche nel presente procedimento. L'azione degli appellanti si è prescritta anche ai sensi dell'art. 1669 c.c., almeno in relazione all'impianto fognario, avendo agito nell'anno 2018 (con il giudizio RG 8663/2018) dopo oltre un anno dalla scoperta del presunto vizio, scoperta realizzatasi nell'anno 2016, come risulta da pag. 8 della prima relazione tecnica ex adverso allegata datata 7 dicembre 2016 (cfr. allegato 7 a comparsa , fascicolo RG 17165/2017, qui allegata nuovamente sub 11)”. CP_1
Il motivo è infondato.
Decadenza e prescrizione delle azioni edilizie sono già stati accertati dal Tribunale, con statuizione ormai passata in giudicato.
Quanto a decadenza e prescrizione relative alla domanda ex art. 1669 c.c., il tribunale ha così motivato senza che sul punto l'appellante incidentale abbia mosso concreti e adeguati rilievi idonei a CP_1 inficiare l'iter logico giuridico percorso dal primo giudice:
“Con riguardo alla posizione di , che ha acquistato in data 14 giugno 2016, la perizia redatta in Parte_1 data 7.12.2016 dal perito incaricato, Arch. , (doc.7 parte convenuta) elenca i vizi (afferenti i Persona_1 gradini della scala di collegamento con il piano interrato ed il vespaio ivi realizzato in modo non conforme, la posa degli infissi esterni in PVC, le infiltrazioni sulla muratura in cucina, immissioni rumorose prodotte dagli impianti, scorretto montaggio delle inferriate, i pozzetti di scarico delle bocche di lupo in cantina dove confluiscono anche le acque nere sia dell'appartamento sia del locale tecnico condominiale, la soglia troppo corta della porta finestra del seminterrato e i battiscopa in legno, la mancanza dei battiscopa sulla scala e sul terrazzo d'ingresso, il parapetto di altezza non conforme e sue copertine anti estetiche, pozzetti interrati nella corte esclusiva, oltre ad altre rifiniture mal eseguite) che sono stati riscontrati esattamente negli stessi termini dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di TP (Ing. ), promosso nel mese di dicembre dello stesso anno, in quanto la Persona_2 precedente missiva del 9 agosto era rimasta senza esito (doc. 3 TP). La denuncia è quindi rispettosa del termine di decadenza di cui al primo comma della norma in esame, che la prescrive entro un anno dalla scoperta. Anche il termine di prescrizione annuale risulta rispettato, decorrendo dalla denuncia, sia per effetto dell'interruzione del decorso di tale termine a seguito della proposizione del ricorso per TP (21.12.2016), sia in quanto dal deposito della perizia -avvenuto in data 25.7.2017- nel predetto procedimento alla notifica dell'atto di citazione, effettuata a mezzo pec in data 7.11.2017, è intercorso un lasso di tempo inferiore all'anno. Idem per quanto riguarda il giudizio riunito sia per il termine di decadenza sia per quello di prescrizione: scoperta dei vizi a seguito di perizia Arch. datata 2.5.2017, raccomandata e PEC contenente denuncia Persona_1 dei vizi in data 17.5.2017, ricorso per TP proposto in data 20.6.2017 con deposito dell'elaborato in data 2.3.2018 e citazione introduttiva del giudizio notificata in data 28.5.2018”.
In particolare, la denunzia da parte del condomino è avvenuta mediante proposizione di TP nelle Pt_1 immediatezze della consegna della perizia di parte ed è stata tempestiva, mentre il gravame non investe questioni di prescrizione inerenti alla posizione del condominio e dei condomini diversi da (infatti, Pt_1 la relazione tecnica che avrebbe consentito la scoperta del vizio indicata in sede di gravame cioè” relazione tecnica ex adverso allegata datata 7 dicembre 2016” è quella commissionata dal solo ). Pt_1
34. MI ha eccepito quanto segue:
“Sin dall'iniziale costituzione in giudizio, l'arch. MI ha eccepito l'intervenuta decadenza e/o prescrizione sia dei condomini (e del condominio) che di dalle azioni svolte nei suoi confronti. Controparte_1
pagina 19 di 29 Decadenza e prescrizione eccepite in ragione del fatto che sarebbe trascorso oltre un anno tra la rispettiva scoperta dei vizi e la loro successiva denuncia al professionista e/o l'esercizio delle azioni giudiziali svolte nei suoi confronti. La scoperta risale, infatti: a) per il sig. al 07.12.2016, data in cui lo stesso ha acquisito la perizia del proprio consulente di parte Pt_1 (circostanza confermata anche in sentenza – cfr. pag. 12); b) per gli altri condomini ed il condominio al 05.05.2017, data della seconda relazione redatta sempre dall'arch. (circostanza pure Persona_1 confermata in sentenza – cfr. pag. 12); c) per infine, al mese di febbraio 2017 per la posizione Quadri ed al mese di giugno 2017 per Controparte_1 le restanti posizioni: date in cui all'impresa sono stati notificati i due ricorsi per accertamento tecnico preventivo con conseguente conoscibilità delle relazioni tecniche allegate dai ricorrenti. Senonché le successive denunce e/o l'esercizio delle azioni nei confronti del professionista risalgono: a) per i condomini ed il condominio, all'udienza del 04.07.2019 allorquando gli stessi hanno dichiarato di voler estendere la domanda iniziale anche all'arch. MI;
b) per invece, al mese di marzo 2018 relativamente alla sola posizione Quadri ed al mese di Controparte_1 ottobre 2018 per le restanti posizioni: date in cui ha chiamato in causa l'arch. MI. CP_1
La sentenza impugnata ha preso in esame le predette eccezioni solo con riferimento al rapporto intercorso tra il professionista e l'impresa e non anche al diverso rapporto tra il professionista e gli appellanti. Quanto al primo rapporto (professionista/impresa), tuttavia, il giudice di primo grado le ha rigettate qualificando erroneamente tale rapporto ai sensi dell'art. 2236 c.c. e non dell'art. 1669 c.c. (cfr. penultimo capoverso pag. 16 sentenza), senza, tuttavia, spendere alcuna parola circa la possibilità di configurare a carico del professionista una colpa grave e non solo lieve (che nel caso di specie lo manderebbe esente da responsabilità) per i vizi e/o difetti ritenuti sussistenti. Quanto, invece, al secondo rapporto (professionista/condominio e condomini), il giudice ha come anzidetto omesso una qualsiasi considerazione al riguardo, limitandosi a rigettare le eccezioni di decadenza e/o prescrizione svolte da (cfr. pag. 12 sentenza) ritenendo tempestive le denunce e le azioni Controparte_1 giudiziali svolte dai condomini;
denunce ed azioni svolte, tuttavia, con termini assolutamente diversi rispetto a quelli delle denunce e azioni svolte nei confronti del professionista. Si chiede, pertanto, che sia accertata l'intervenuta decadenza e/o prescrizione nei confronti dell'arch. MI.
La ricostruzione operata in sede di gravame dal direttore dei lavori trova riscontro nelle risultanze processuali.
Tenuto conto che il principio di cui all'art. 1310 c.c., posto in tema di estensione dell'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione a tutti i condebitori solidali, non è applicabile alla materia della decadenza (si veda in tal senso Sez. 2 - , Sentenza n. 21327 del 29/08/2018 :
“In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell'estensione agli altri condebitori - previsto dall'art. 1310, comma 1, c.c. - dell'effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione”).
Ne consegue che, quanto all'azione ex art. 1669 c.c. proposta nei confronti del direttore dei lavori
MI, deve ritenersi integrata la fattispecie della decadenza prevista dalla norma, per mancata tempestiva denuncia dei vizi entro un anno dalla scoperta.
35. È infondata la doglianza di cui al primo motivo di gravame proposto da CP_1
La responsabilità ex art. 1669 c.c. di quale venditore costruttore, si fonda sul fatto di essersi CP_1 avvalso della direzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento del condominio di causa, avvenuto prima della vendita delle singole unità immobiliari.
pagina 20 di 29 Secondo la Suprema Corte (si veda in tal senso sez. 2 - , Ordinanza n. 17955 del 28/06/2024), “È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare
l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva”. si è avvalsa dell'opera di MI, quale direttore dei lavori. CP_1 non ha provato, pur essendone onerata, di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo CP_1 sull'appaltatore e dunque non ha superato la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa.
L'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti di è dunque fondata. CP_1
36. In ordine alla quantificazione del danno, previa disamina delle doglianze mosse dalle parti in relazione ai vizi riscontrati, valgono le seguenti considerazioni.
37. Deve essere accolto l'appello principale con riferimento al vizio di cui al punto D) della motivazione della sentenza, relativo alla pavimentazione in calcestruzzo zona garage, il cui costo di emenda è stato stimato dal
CTU in € 7000,00.
Il Tribunale ha stimato congruo il minor importo di euro 5000,00, senza fornire un'adeguata motivazione di tale riduzione.
Non vi è dunque motivo per discostarsi dalla stima operata dal CTU.
38. Analogo discorso deve farsi con riferimento agli scarichi fognari.
Il Tribunale ha ritenuto quanto segue: “Orbene, tale constatazione avvalora le conclusioni del CTU Ing. CP_ sopra riportate, per cui la scrivente stima necessario il rifacimento proposto dal predetto, con una riduzione dell'importo stimato a corpo da €48.500,00 ad €30.000,00 in ragione della non necessità di sostituzione di tutti i pozzetti come ipotizzato dal CTU”.
La non necessità di sostituzione di tutti i pozzetti è solo ipotizzata e non accertata dal ctu e dunque non può fondarsi su tale circostanza una riduzione del costo di emenda e ripristino.
Deve dunque riconoscersi il danno nella misura di euro 48.500,00.
39. Deve liquidarsi anche il danno da costo per ripristino di cui al punto F), “Impermeabilizzazioni copertura e lattonerie”, per il quale il tribunale ha provveduto ad una quantificazione di euro 7500,00, in adesione alla ctu, pur senza ricomprendere tale importo nel danno liquidato in dispositivo.
La riconduzione alla categoria dei danni ex art. 1669 c.c. si fonda sulla attinenza del vizio alla tutela dell'edificio mediante impermeabilizzazioni, volte a prevenire le infiltrazioni, come tali suscettibili di pregiudicare il godimento in modo grave.
40. Analogo discorso deve farsi con riferimento al danno concernente il punto G) “Infiltrazione parete condominiale scale esterna condominiale di accesso alle proprietà , e . Pt_4 Persona_3 Pt_8
Così il Tribunale:
pagina 21 di 29 “-G) ulteriori infiltrazioni e risalite capillari di umidità si sono presentate nella parete condominiale della scala esterna di accesso alle proprietà e La parete -a detta del CTU Pt_4 Persona_3 Pt_8 (dalle fotografia la scrivente non è in grado di ricavare idonee indicazioni)- è fortemente degradata sia da infiltrazioni di umidità pregresse che dall'intervento incompiuto eseguito dall'impresa (come già detto forse per arginare le infiltrazioni con metodi chimici di impermeabilizzazione), per cui viene proposto un intervento drastico, consistente nella demolizione dell'intonaco sia sulla parete forata che su quelle attigue, nella chiusura dei fori con malta opportuna ed infine nell'intonacatura di tutte le facciate con intonaco macroporoso per tutta l'altezza della parete, per un costo complessivo di € 8.000,00”.
Anche in questo caso ciascun vizio descritto è idoneo ad incidere in modo assai rilevante sul godimento e la funzionalità dell'immobile, investendo elementi strutturali o situazioni attinenti al tema delle infiltrazioni e dell'umidità.
Anche in questo caso la liquidazione in dispositivo è stata omessa.
41. Tutti i suddetti difetti sono senz'altro riconducibili alla nozione di gravi difetti rilevanti ex art. 1669 c.c., come correttamente ritenuto dal Tribunale.
42. Quanto alle doglianze mosse dal Pt_1
Devono escludersi i vizi dedotti in sede di gravame dalla nozione di gravi difetti rilevanti ex art. 1669 c.c. e dunque deve ribadirsi la decisione del tribunale sul punto, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche dei singoli difetti di cui si tratta.
Essi, infatti, non incidono in modo grave sulla godibilità e funzionalità dell'immobile, anche in considerazione della non rilevante consistenza di essi, quale desumibile dalla relazione di ctu.
43. Analogo discorso deve farsi con riguardo ai difetti della scala interna in proprietà Tali difetti non Pt_4 incidono in modo grave sulla godibilità e funzionalità dell'immobile, tenuto conto della loro particolare natura e della non rilevante consistenza di essi, quale desumibile dalla relazione di ctu.
44. Analogamente deve escludersi la riconducibilità alla nozione di grave difetto dei vizi dedotti in sede di gravame da – [ossia i serramenti esterni (€. 3.000,00), i cartongessi (€. 1.500,00) e le Pt_5 Pt_11 sistemazioni esterne (€. 2.500,00)], non incidendo essi in modo grave sulla godibilità e funzionalità dell'immobile, tenuto conto della loro particolare natura e della non rilevante consistenza di essi, quale desumibile dalla relazione di ctu.
45. Analogo discorso deve farsi quanto alla proprietà [serramenti (€. 1.000,00), difformità a legge delle Pt_8 scale (€. 9.000,00). lesioni e le fessurazioni manifestatesi nel pavimento del garage, affetto da precoce usura
(€. 2.200,00)]. Tali vizi non incidono in modo grave sulla godibilità e funzionalità dell'immobile, tenuto conto della loro particolare natura e della non rilevante consistenza di essi, quale desumibile dalla relazione di ctu.
46. Quanto invece alla proprietà , si ravvisa la natura di gravi difetti di alcuni vizi Parte_16 accertati dal ctu.
Così in atto di appello: “In tutte le stanze sulle pareti lato giardino sono presenti risalite di umidità con formazione di muffe sui batti-scopa e in alcuni vani sono state rilevate tracce di in-filtrazioni provenienti dal tetto [lett. c) e d) €. 2.500,00]. Le ringhiere e i parapetti esterni di pertinenza dell'unità abitativa [lett.
f) €. 2.500,00] presentano fessurazioni e fenomeni degenerativi al pari di quelli rilevati sulla recinzione
pagina 22 di 29 esterna condominiale (vedi sopra punto 2.6.), che richiedono interventi di demolizione e ripristino”. Per un totale dunque di euro 5000,00.
In questo caso ciascun vizio descritto è idoneo ad incidere in modo assai rilevante sul godimento e la funzionalità dell'immobile, investendo elementi strutturali o situazioni attinenti al tema delle infiltrazioni e dell'umidità.
47. Deve escludersi, quanto agli appelli incidentali sul punto, che i vizi accertati dal tribunale come rilevanti ex art. 1669 c.c. debbano invece essere ricondotti ad altra categoria di minore importanza e dunque non rilevante ai sensi della norma citata, eccezion fatta per il difetto di cui al punto C), afferente il muro di contenimento adiacente la rampa di accesso ai garage.
Si tratta di vizi rilevanti ex art. 1669 c.c., in considerazione della loro concreta attitudine ad incidere in modo grave sul godimento e sulla funzionalità dell'immobile, e cioè:
Vizio ex lett. A): locale centrale termica – pag. 13 sentenza (scarsa ventilazione locale centrale termica con evidente grave pericolosità conseguente).
Vizio ex lett. D): pavimentazione in calcestruzzo zona garage – pag. 13 sentenza (lesioni a elemento strutturale importante).
Vizi sulla proprietà – pag. 16 sentenza (vizio relativo alla presenza di ristagno d'acqua in terrazza, Pt_8 dunque incidente in modo grave sulla funzionalità dell'immobile: “Proprietà : viene Parte_8 riconosciuto grave soltanto il difetto del ristagno d'acqua della terrazza, per la cui sistemazione è stimato un costo di € 6.000,00” (cfr. pag. 16 sentenza).
48. Deve invece escludersi la risarcibilità del danno relativo al muro di contenimento adiacente la rampa di accesso ai garage (€ 3.800,00) – pag. 13 sentenza.
Si tratta infatti di un'opera esclusa dal capitolato concordato tra le odierne proprietà ed Controparte_1
(cfr. doc. 7 procedimento n. 8663/2018 r.g.), dunque non rilevante ex art. 1669 c.c.. CP_1
49. In conclusione, i danni relativi alle parti comuni ammontano a euro 72.200,00, oltre al 10% per spese tecniche aggiuntive, quale parametro di stima del danno, riconosciuto dal Tribunale (“spese tecniche di vario tipo, come elencate al punto 3.3.3. della CTU,”) e non contestato specificamente in appello, oltre iva se dovuta per un totale complessivo di euro 79.420,00.
Sulla somma riconosciuta dovranno calcolarsi gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo
50. I danni alle parti private ammontano a:
- €.6600,00 a favore di (ivi compreso aumento predetto del 10% per spese tecniche), oltre Parte_8 iva se dovuta.
- € 2.640,00 a favore di;
(ivi compreso aumento predetto del 10% per spe4se tecniche) Parte_1 oltre iva se dovuta.
- € 5500,00 a favore di e;
(ivi compreso aumento predetto del 10% per spe4se tecniche) Pt_2 Pt_3 oltre iva se dovuta.
Sulla somma riconosciuta dovranno calcolarsi gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo
51. Quanto alla domanda di responsabilità professionale, proposta da nei confronti del direttore CP_1 dei lavori. pagina 23 di 29 52. ha ribadito in appello la seguente domanda nei confronti del direttore dei lavori: CP_1
“a) nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualche domanda contro ovvero nel
Controparte_1 caso in cui sia chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo in conseguenza alla
Controparte_1 domanda dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'inadempimento dell'Arch. PH MI rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società sul compendio immobiliare oggetto di causa e sulle parti
Controparte_1 comuni condominiali, accertando la responsabilità professionale del medesimo e condannando lo stesso Arch. PH MI in solido con la terza chiamata a tenere indenne e a manlevare Controparte_4 da qualsiasi somma che la stessa sarà tenuta a pagare all'attore, anche in relazione ai vizi
Controparte_1 riscontrati sull'impianto fognario erroneamente esclusi nella sentenza impugnata, nonché ai legali del procedimento e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di R.G. 10015/2017 civ. del Tribunale di Bologna citato in precedenza”.
Esclusa, per le ragioni viste, una estensione della responsabilità ex art. 1669 c.c. al direttore dei lavori in via solidale col venditore costruttore, deve esaminarsi la domanda di responsabilità contrattuale formulata da e da questa ribadita in appello. CP_1
53. Infondata è l'eccezione di decadenza e prescrizione.
Infatti, in tema di responsabilità contrattuale, relativa a prestazione professionale intellettuale, non si applica il regime di decadenza e prescrizione ex art. 2236 c.c. ma si applica la regola generale in tema di prescrizione contrattuale.
In tal senso si veda sez. 2, Sentenza n. 28575 del 20/12/2013 :
“Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice;
pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato, e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata.
Esclusa la decadenza, istituto che non si applica, è pacifico e risulta documentalmente in atti che la prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data della fine lavori, non sia interamente compiuta.
54. La domanda de qua è fondata.
La colpa del direttore dei lavori è stata accertata in sentenza dal Tribunale e su di essa è scesa la cosa giudicata, in quanto l'appello incidentale di MI prescinde dai profili inerenti alla propria colpa professionale, appuntandosi sulla non riconducibilità dei vizi accertati alla fattispecie ex art. 1669 c.c. e sulla delimitazione del proprio incarico di direttore dei lavori quale causa di esclusione della propria responsabilità in relazione a determinati vizi (es: impianto fognario).
Così la sentenza in tema di responsabilità per colpa del direttore dei lavori:
“L'arch. MI va riconosciuto pertanto responsabile, in quanto come D.L. è onerato dell'obbligo di eseguire le verifiche e i necessari controlli su tutte le fasi di esecuzione del contratto di appalto per la parte architettonica con riguardo alla conformità al progetto e alle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sia nei confronti della committente sia nei confronti dei singoli CP_1 proprietari. Inoltre, come progettista dell'intero intervento di ristrutturazione, ha curato la pratica finalizzata al rilascio del permesso di costruire (doc.15 giudizio riunito)”. CP_1
55. In ogni caso, ha dedotto l'inadempimento contrattuale di MI e ciò onerava il CP_1 medesimo della prova dell'adempimento. pagina 24 di 29 Tale prova non è stata data.
In concreto, deve imputarsi a MI la violazione dell'obbligo di eseguire le verifiche e i necessari controlli su tutte le fasi di esecuzione del contratto di appalto per la parte architettonica con riguardo alla conformità al progetto e alle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sia nei confronti della committente sia nei confronti dei singoli proprietari. CP_1
Il direttore dei lavori risponde, nel caso concreto, anche per colpa lieve, in quanto la eventuale speciale difficoltà dell'incarico ex art. 2236 c.c. doveva essere provata dal medesimo e non è stata provata (fatto peraltro nemmeno ritualmente dedotto in giudizio).
56. Risulta provato il danno come sopra accertato a carico dei singoli condomini e del condominio (partii comuni).
57. Risulta provato il nesso causale tra inadempimento e danno.
Tale nesso causale non è escluso dall'evento rappresentato dallo “smottamento del 2014”.
Il tribunale formula in termini puramente ipotetici l'eventuale incidenza causale di tale smottamento, in conseguenza della eventuale omessa rimozione, da parte dei condomini, dei detriti scaturenti dal fenomeno predetto: “Inoltre è incontestato che il complesso immobiliare sia stato interessato da un fenomeno di smottamento nell'anno 2014 e che ciò possa aver avuto incidenza causale sui vizi rilevati a causa di omessa manutenzione e pulizia da parte dei condomini…”.
La natura ipotetica ed eventuale di tali eventi esclude la prova della loro concreta ed effettiva efficienza causale, evidenziando dunque la sussistenza piena del nesso causale tra inadempimento e danno.
58. ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha escluso che la direzione dei lavori da parte del CP_1
MI riguardasse anche l'impianto fognario.
Il motivo è fondato.
La società appaltatrice ha chiamato in causa l'Arch. MI per rispondere dei lamentati vizi CP_1 nella sua qualità di Progettista e Direttore Lavori sulla scorta d'incarico verbale.
ha enucleato gli elementi di fatto su cui si basa l'assunto dell'estensione dell'incarico CP_1 all'impianto fognario.
A) In primo luogo, MI ha presenziato alle operazioni peritali di videoispezione fognarie nell'ambito di un TP, rispetto al quale non rivestiva il ruolo di parte processuale, in quanto non ivi convenuto, e lo ha fatto, qualificandosi a verbale come direttore delle opere, con implicito riferimento alle opere fognarie oggetto di ispezione peritale.
B) In secondo luogo, rileva il comportamento processuale, contrassegnato dalla mancata contestazione del ruolo di direttore dei lavori anche rispetto alle opere fognarie e la mancata indicazione di tale CP_7 come effettivo direttore dei lavori fognari, se non in corso di processo.
Come correttamente dedotto da in appello : “nella comparsa di risposta del 23 maggio 2018 CP_1 depositata dall'arch. MI nel giudizio di merito RG 17165/2017 ( contro , lo stesso Pt_1 CP_1 architetto ammetteva la propria responsabilità relativamente all'impianto fognario, associandosi alle difese di
[...]
e ribadendo l'assoluta regolarità dell'impianto fognario, senza contestare la propria legittimazione passiva e CP_1 senza alcun riferimento alla pretesa responsabilità esclusiva del proprio collaboratore geom. . CP_9
pagina 25 di 29 Si tratta di un comportamento processuale di forte valenza ammissiva.
C) In terzo luogo, la documentazione, attestante il ruolo di direttore dei lavori in relazione all'impianto fognario di in luogo di MI, non ha valore probatorio. CP_7
Come correttamente osservato da il documento, ove si legge “direttore dei lavori della rete CP_1 fognaria EX LC è privo di valore probatorio, in quanto: a) costituisce un foglio non firmato nè timbrato da nessuno, b) è privo di timbri e protocolli del CP_10 argomenta correttamente “sull'assenza di pregio probatorio dei meri frontespizi dei titoli CP_1 edilizi privi di timbri e riferimenti ufficiali del Comune che ne “attestino la veridicità ed effettività”.
Inoltre, risulta assente in Comune documentazione comprovante la direzione dei lavori in capo a persona diversa da MI.
Così deduce CP_1
“La seconda considerazione è che il CTU ha rilevato come dall'accesso agli atti del non sia CP_10CP_ emersa alcuna documentazione circa l'impianto fognario (cfr. perizia nel giudizio di TP portante numero 10015/2017 R.G. acquisita agli atti dal Giudice e qui allegata per comodità sub 19): CP_
- a pag. 6 il CTU scrive “Presso il Comune di Pianoro non esiste un progetto riguardante l'attuale rete di scarico delle acque reflue del complesso condominiale” CP_
- a pag. 34 il CTU scrive “la pianta degli scarichi fognari non presente neppure negli elaborati visionati presso il Comune di Pianoro”. CP_ L'attestazione del CTU conferma che il documento prodotto dall'arch. MI (su cui il giudice di primo grado ha fondato la decisione) non è agli atti del CP_10 Anzi, dalla documentazione ufficiale estratta dal Comune agli atti di causa risulta sempre e soltanto il nome dell'arch. MI quale direttore dei lavori: leggendo la SCIA firmata dall'arch. MI e depositata in (cfr. allegato 6 della comparsa di risposta MI), si legge a pag. 16 come tra i soggetti CP_10 incaricati la Direzione dei Lavori fosse affidata all'arch. MI, senza alcun riferimento o richiamo al geom. CP_9 Il fatto che l'unico progettista e Direttore Lavori fosse MI, è altresì confermata a pag. 1 del permesso di costruire del 17 novembre 2012 prot. 5743 allegato sub 4 alla comparsa di MI (qui allegato nuovamente sub 17), che viene indicato come unico progettista”.
D) In quarto luogo, secondo “L'estraneità del geom. alla direzione dei lavori CP_11 CP_7 sull'impianto fognario, risulta in modo inconstestabile dai documenti 8 (capitolato) e 9 (domanda di allacciamento alla fognatura trasmessa da a MI) allegati proprio dall'arch. CP_7 Goldmisth: in tali documenti si legge chiaramente che era semplicemente il tecnico CP_7 esecutore dei rilievi e delle opere “IN FUNZIONE DEI PROGETTI REDATTI DALL'ARCH. SM” (cfr. all. 9, punto A, comparsa di risposta Goldmisth causa Condominio, che qui si riallega per comodità di consultazione sub 20)”.
È logicamente condivisibile la conclusione cui perviene l'appellante sul punto.
Rileva in particolare il fatto che da tale ultimo documento (sub D) emerga un ruolo di progettista del ma non anche di direttore dei lavori, ciò inficiando l'assunto di MI in ordine alla qualità CP_7 di direttore dei lavori dell'impianto fognario da parte del CP_7
Infine, anche nella corrispondenza ante causam MI non nega la proporia qualità di direttore dei lavori.
Si veda quanto correttamente e fondatamente dedotto sul punto da CP_11
“1) con email del 3 marzo 2016 (allegato 13bis fascicolo RG 17165-2017, qui allegato sub 14 CP_1 per comodità di consultazione) l'amministratore del Condominio de quo - - chiedeva un Persona_7 riscontro scritto all'arch. MI su diverse questioni, tra cui “l'analisi e la verifica del sistema da Voi pagina 26 di 29 predisposto per la raccolta e lo smaltimento delle acque al piano seminterrato”, pacificamente imputando la progettazione dell'impianto fognario al direttore lavori. L'arch. MI rispondeva con l'email del 17 marzo 2016, come sopra allegata, affermando che “Lo smaltimento delle acque reflue è garantito attraverso le pompe di sollevamento”, dimostrando evidentemente di essersi occupato di tale impianto, vuoi in sede di progettazione vuoi sovraintendendo l'operato del proprio collaboratore esterno (geom.
[...]
, riconoscendo quindi di avere la responsabilità professionale rispetto all'impianto predetto. CP_9
59. In conclusione, la responsabilità professionale del direttore dei lavori si estende a tutto il danno liquidato in favore dei condomini e del condominio, fermo restando che, come da specifica domanda di CP_1
l'obbligo di manleva presuppone l'avvenuto pagamento del danno da parte di CP_1
(“…condannando lo stesso Arch. PH MI in solido con la terza chiamata Controparte_4
a tenere indenne e a manlevare da qualsiasi somma che la stessa
[...] Controparte_1 sarà tenuta a pagare all'attore..”).
Così conclude infatti CP_1
“a) nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, di una qualche domanda contro ovvero nel
Controparte_1 caso in cui sia chiamata a sostenere pagamenti a qualsiasi titolo in conseguenza alla
Controparte_1 domanda dell'attore e/o in forza dell'emananda sentenza, dichiarare che i vizi e i difetti lamentati dall'attore sono conseguenza dell'inadempimento dell'Arch. PH MI rispetto all'incarico di progettazione e direzione dei lavori in essere con la società̀ sul compendio immobiliare oggetto di causa e sulle parti
Controparte_1 comuni condominiali, accertando la responsabilità̀ professionale del medesimo e condannando lo stesso Arch. PH MI in solido con la terza chiamata a tenere indenne e a manlevare Controparte_4 da qualsiasi somma che la stessa sarà tenuta a pagare all'attore, anche in relazione ai vizi
Controparte_1 riscontrati sull'impianto fognario erroneamente esclusi nella sentenza impugnata, nonché́ ai legali del procedimento e ai consulenti tecnici di parte e d'ufficio della presente causa e del procedimento di TP di cui al numero di R.G. 10015/2017 civ. del Tribunale di Bologna citato in precedenza;
”.
60. L'appello di EA UT è infondato.
Reale mutua ha dedotto “OMESSA PRONUNCIA SULLE LIMITAZIONI CONTRATTUALI”, con particolare riferimento a quella contenuta nella clausola 3.4 delle cga.
La doglianza è infondata, tranne che con riferimento alla clausola 3.4 predetta, su cui il Tribunale non si è espressamente pronunciato.
In particolare, deve evidenziarsi la inoperatività in concreto della clausola 3.4, in quanto volta a disciplinare una fattispecie, non verificatasi in concreto, cioè quella di un'ipotesi di responsabilità solidale dell'assicurato (direttore dei lavori) con altri soggetti.
Da un lato, vi è la responsabilità ex art. 1669 c.c del venditore costruttore dall'altro lato, vi è CP_1 la responsabilità professionale del direttore dei lavori verso il venditore committente CP_1
Ne consegue la piena responsabilità della compagnia assicuratrice in base alla polizza inter partes, in forza della quale EA UT dovrà tenere indenne il direttore dei lavori da qualunque somma egli debba pagare in forza della presente sentenza.
61. Spese del giudizio.
L'esito dell'appello evidenzia la soccombenza di nei confronti dei condomini e del CP_1 condominio, tutelati dalla stessa difesa. deve rimborsare le spese di tutti i gradi, ivi comprese le spese di TP (compenso del CP_1 consulente e spese legali), spese liquidate come da dispositivo.
Le spese del primo grado vengono adeguate allo scaglione di competenza. pagina 27 di 29 Vi è soccombenza di SM nei confronti di con conseguente onere di rimborso delle CP_1 spese dei due gradi.
Vi è soccombenza di EA UT nei confronti di SM, con conseguente onere di rimborso delle spese dei due gradi.
Pare congrua la statuizione sulle spese di CTU, che dunque rimane ferma.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis a carico della sola EA UT.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale riforma della sentenza appellata,
1) dichiara tenuta e condanna l pagamento in favore: Controparte_1
- del Condominio Via Mattei 1 sito in Pianoro (BO) dei costi per il ripristino dei vizi dell'immobile quantificati in € 79.420,00 oltre iva se dovuta, così rideterminando la somma a tale titolo liquidata dal
Tribunale;
- di dell'importo di euro 5.500,00 oltre iva se dovuta;
Parte_2 Parte_3 il tutto oltre interessi nella misura legale ex art.1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
Fermi restando gli importi liquidati in primo grado a e . Parte_1 Parte_8
2) Rigetta la domanda ex art. 1669 c.c. proposta nei confronti di SM OS;
3) dichiara SM OS responsabile ex art. 2236 c.c. nei confronti di Controparte_1
e condanna SM OS a tenere indenne da quanto
[...] Controparte_1 quest'ultima sarà tenuta a pagare, a titolo di risarcimento del danno, al condominio e ai singoli condomini, in forza della presente sentenza;
4) Condanna EA UT ASSICURAZIONI a tenere indenne il proprio assicurato Arch. SM
OS da quanto egli dovrà pagare a in forza della presente sentenza;
Controparte_1
5) condanna rimborsare alle parti, condominio e condomini, le spese di lite Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 14.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali oltre € 1.090,00 per spese, e quanto al presente grado, in euro 10.000,00 per compenso, oltre c.u., oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
6) condanna, inoltre, rimborsare a: Controparte_1
- a) €. 10.384,59 quale compenso liquidato al c.t.u. Ing. nel Parte_1 Persona_2 procedimento per a.t.p. e €. 3.298,88 per compenso c.t.p.;
- b) condominio e singoli proprietari €. 10.283,74 quale compenso liquidato al c.t.u. Ing. nel CP_6 procedimento per a.t.p. ed €. 1.522,56 per compenso c.t.p.;
- c) spese e compensi legali, oltre accessori, per €. 1.555,80 in favore di per l'espletato Parte_1 procedimento per a.t.p. RGN 19864/2016 ed €. 3.458,00 in favore del Condominio e dei singoli condomini per l'espletato procedimento per a.t.p. RGN 10015/2017;
pagina 28 di 29 7) condanna Arch. SM OS a rimborsare a le spese di lite di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 14000,00 per compenso, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali., e quanto al presente grado, in euro 10.000,00 per compenso oltre c.u oltre c.u., oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
8) Condanna EA UT ASSICURAZIONI al pagamento delle spese del grado di appello a favore dell'Arch. SM OS, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre c.u., oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, ferma restando la liquidazione già fatta in sentenza di primo grado con riferimento alle spese di quel grado;
9) conferma nel resto l'appellata sentenza;
10) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis a carico di EA UT ASSICURAZIONI.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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